Incarto n. 9.2022.127
Lugano 16 dicembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Dell'Oro
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2 patr. da: PR 2
per quanto riguarda l’approvazione del contratto per l’obbligo di mantenimento della figlia
PI 1,
giudicando sul reclamo presentato il 29 luglio 2022 da RE 1 contro la decisione emanata il 13 luglio 2022 (ris. n. 275) dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Dall’unione fra CO 2 e RE 1 è nata, il 2020, PI 1. Il riconoscimento è avvenuto il 2020 davanti all’Ufficiale dello stato civile di __________, dinnanzi al quale i genitori hanno anche sottoscritto la dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta.
B. Nel corso del mese di marzo 2021 i genitori si sono rivolti al Consultorio Coppia e famiglia di __________ per avviare un percorso di mediazione, da cui è scaturito un accordo concernente il mantenimento di PI 1, il suo affidamento alla madre e le relazioni personali con il padre.
Tale accordo, sottoscritto da entrambi i genitori il 14 agosto 2021, è stato sottoposto per omologazione il 4 ottobre 2021 all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito: Autorità di protezione) e prevedeva il mantenimento dell’autorità parentale congiunta, l’affidamento di PI 1 alla madre con ampie e libere relazioni personali con il padre (di principio un week-end ogni due, nonché una sera durante la settimana compatibilmente con gli impegni dei genitori). La convenzione attestava inoltre la situazione professionale e finanziaria dei genitori, elencando il loro fabbisogno personale, l’ammanco della madre, l’eccedenza del padre e il fabbisogno di PI 1. Ad integrale copertura del fabbisogno della minore, nel documento le parti hanno concordato un contributo mensile di fr. 1'232.– (oltre ad assegni familiari) versato dal padre a partire dal mese di agosto 2021.
Con scritto 12 ottobre 2021 e successivo sollecito 2 novembre 2021, l’Autorità di protezione ha chiesto ad entrambi i genitori la produzione dei documenti menzionati nell’istanza (doc. A, doc. B, doc. C e doc. D) ma non allegati ad essa.
C. Dopo essere stata contattata dai genitori in relazione a problematiche sorte nell’esercizio dei diritti di visita, il 18 marzo 2022 l’Autorità di protezione ha convocato le parti per un’udienza al fine di omologare la convenzione, ricordando loro di presentare la documentazione già sollecitata. All’udienza tenutasi il 29 marzo 2022 RE 1, assistito da un patrocinatore, ha lamentato il fatto che da due settimane non vedeva la figlia. CO 2 ha riferito di non sentirsi sicura in presenza dell’ex compagno e la Membro permanente ha ventilato la possibilità di effettuare il passaggio della minore da un genitore all’altro presso il Punto d’Incontro.
D. In data 4 aprile 2022 il patrocinatore di RE 1 ha fatto pervenire all’Autorità di protezione i documenti giustificativi concernenti le spese correnti mensili del suo assistito, affermando che, in base agli stessi, egli può pagare ad PI 1 un importo mensile di fr. 500.– ma che, pur di trovare una soluzione, egli è disposto ad offrire un contributo di fr. 700.–. Egli ha inoltre presentato un’istanza tendente all’ottenimento del gratuito patrocinio e si è detto d’accordo con il passaggio della minore presso il Punto d’Incontro.
E. Con osservazioni 14 aprile 2022 la patrocinatrice di CO 2 si è opposta alle nuove richieste della controparte, ribadendo la richiesta di omologazione della convenzione presentata e postulando l’ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio.
F. In sede di udienza 19 maggio 2022 le parti hanno concordato un nuovo assetto dei diritti di visita, prevedendo un nuovo incontro nell’autunno 2022 per fare il punto della situazione. Per quanto attiene al contributo alimentare, l’Autorità di protezione ha proposto di rivedere il calcolo sulla base dei documenti aggiornati e di sottoporlo agli avvocati per esame e approvazione.
G. Con scritto 10 giugno 2022 RE 1 ha presentato la propria situazione finanziaria e ha proposto per la figlia PI 1 un contributo di fr. 900.– oltre all’assegno di famiglia (fr. 700.– da quando inizierà la Scuola dell’Infanzia) e ha sollecitato l’evasione della richiesta di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.
Con scritto 6 luglio 2022 CO 2 si è riconfermata nell’accordo già sottoscritto, postulandone l’omologazione in assenza di motivi per inficiarlo.
H. In data 11 luglio 2022 l’Autorità di protezione ha ammonito formalmente RE 1 ad attenersi scrupolosamente alla regolamentazione dei diritti di visita paterni concordata e ha preannunciato l’emanazione di una formale decisione in merito al contributo di mantenimento destinato ad PI 1.
I. Con lettera 12 luglio 2022 RE 1 ha presentato una proposta di adeguamento in relazione all’esercizio dei diritti di visita, postulando altresì la conferma dell’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
L. Con decisione 13 luglio 2022 (ris. n. 275) l’Autorità di protezione ha constatato che le parti non erano riuscite a trovare un accordo quanto alle richieste del padre di ricalcolare il contributo concordato in precedenza e ha di conseguenza provveduto ad omologare il punto 3 dell’accordo stipulato il 14 agosto 2021 concernente il contributo di mantenimento in favore della minore PI 1.
M. Con reclamo 29 luglio 2022, oggetto del presente procedimento (inc. CDP 9.2022.127), RE 1 ha impugnato la decisione dell’autorità di prime cure e ne ha postulato in via principale la riforma, nel senso di omologare il contratto di mantenimento limitatamente all’obbligo del padre di versare ad PI 1 un contributo mensile di fr. 900.– (oltre ad assegni familiari di fr. 200.–) fino all’inizio dell’asilo, in seguito di 700.– mensili (oltre ad assegni familiari di fr. 200.–). In via subordinata, RE 1 postula l’annullamento della suddetta decisione. Egli chiede inoltre l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Contestualmente al reclamo RE 1 chiede inoltre che venga dato atto della denegata giustizia commessa dall’autorità di prime cure, che non ha deciso l’istanza da lui presentata tendente all’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio e che venga assegnato un termine di 15 giorni per determinarsi in merito. Tale contestazione, di competenza della Camera di protezione nella sua composizione a tre giudici (cfr. art. 48 lett. f LOG), è oggetto di procedimento separato (inc. CDP 9.2022.128, pure evaso con pronuncia odierna).
N. Con osservazioni 22 agosto 2022 CO 2 ha contestato le argomentazioni contenute nel reclamo, chiedendone la reiezione. Con scritto di pari data anche l’Autorità di protezione ha postulato la reiezione dell’impugnativa.
O. Con scritto 31 agosto 2022 CO 2 ha postulato la revoca dell’effetto sospensivo al reclamo, di modo da poter accedere al pagamento dei contributi non versati dal padre già in pendenza di causa. La richiesta è stata avversata da RE 1 con scritto 6 settembre 2022, mentre con osservazioni 12 settembre 2022 l’Autorità di protezione non ha sollevato obiezioni ad una levata dell’effetto sospensivo.
P. Con replica 14 settembre 2022 RE 1 si è riconfermato nelle domande di giudizio di cui alla sua impugnativa. Con duplica 6 ottobre 2022 CO 2 ha ribadito la richiesta di conferma della decisione impugnata, sollecitando altresì una decisione sull’effetto sospensivo. L’Autorità di protezione non ha presentato osservazioni di duplica.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Nel suo reclamo RE 1 contesta la decisione dell’Autorità di protezione di omologare l’accordo intervenuto fra le parti concernente il contributo di mantenimento dovuto nei confronti della figlia PI 1.
2.1. Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha preso atto dell’«Accordo di mantenimento, affidamento e relazioni personali» trasmessole dai genitori di PI 1 in data 4 ottobre 2021 per omologazione e ha riferito delle “diverse problematiche nel rapporto personale tra i genitori ciò che si ripercuote inevitabilmente sull’esercizio dei diritti di visita tra padre e figlia” (pag. 1). L’Autorità di protezione indica che in merito alle relazioni personali le parti hanno potuto raggiungere un accordo nel corso dell'incontro 19 maggio 2022; per quanto riguarda invece il contributo di mantenimento, “le parti non sono riuscite a trovare un accordo; la madre chiede che venga omologato quanto stabilito e sottoscritto da entrambi i genitori in data 14 agosto 2021”, mentre “il padre chiede che il contributo di mantenimento venga invece rivisto e ricalcolato tenuto conto della sua situazione personale che non gli consentirebbe di far fronte al contributo stabilito nell'accordo” (decisione impugnata, pag. 1-2).
L’Autorità di protezione ha rilevato che il padre, a fronte del contributo di mantenimento concordato di fr. 1'230.– (oltre assegni familiari) e richiesto dalla madre, “propone di versare un contributo di mantenimento a favore della figlia di CHF 900.00 mensili oltre assegni familiari fino al momento in cui la figlia inizierà l'asilo, in seguito CHF 700.00 oltre assegni familiari” (decisione impugnata, pag. 2).
In considerazione delle “divergenze in merito all’ammontare del contributo di mantenimento che il padre deve versare a favore della figlia PI 1”, l’Autorità di protezione “non può quindi che limitarsi a verificare se l’«Accordo di mantenimento, affidamento e relazioni personali» del 14 agosto 2021 – concordemente stipulato e sottoscritto da entrambi i genitori — possa essere omologato”, poiché in caso contrario “le parti dovrebbero rivolgersi alla Pretura competente” (decisione impugnata, pag. 2).
A tale riguardo, l’Autorità di protezione ha rilevato come l’accordo fosse stato “stipulato grazie all'aiuto e alla mediazione del Consultorio coppia e famiglia di __________, il quale ha potuto consigliare i genitori e verificare la documentazione attestante la loro situazione economica” (decisione impugnata, pag. 2). D’altronde, secondo l’autorità di prime cure “l'accordo risulta completo e ben strutturato e anche il suo contenuto ossequia quanto previsto dall'art. 287a CC” (decisione impugnata, pag. 2). Alla luce della documentazione prodotta e della giurisprudenza applicabile, secondo l’Autorità di protezione l’importo fissato dalla convenzione a titolo di contributo di mantenimento, “risulta adeguato e copre interamente il fabbisogno scoperto della figlia PI 1”, ragion per cui il punto 3 dell’accordo sottoscritto il 14 agosto 2021 da CO 2 e RE 1 può essere omologato (decisione impugnata, pag. 2).
2.2. Nel suo reclamo, RE 1 contesta in primo luogo una violazione del suo diritto di essere sentito da parte dell’Autorità di protezione. Il reclamante sostiene di aver incaricato un legale il 25 marzo 2022, dopo la sottoscrizione dell’accordo concernente il mantenimento di PI 1 e la presentazione della relativa istanza di omologazione all’Autorità di protezione, “siccome si è reso conto che alcune spese non erano state considerate dal Consultorio coppia e famiglia e che conseguentemente egli non era in grado di far fronte al contributo di mantenimento convenuto” (pag. 3). Il 4 aprile successivo il patrocinatore di RE 1 “ha quindi trasmesso all'ARP di __________ uno scritto in cui sono state calcolate minuziosamente le capacità finanziarie dei genitori nonché il fabbisogno minimo di madre, padre e figlia, in base ai dati noti fino a quel momento”, facendo notare che nell’accordo “non sono state computate importanti spese del signor RE 1, in particolare quelle relative al nuovo contratto di locazione, le spese per il trasloco e il nuovo arredamento, oltre a quelle di trasferta dal suo domicilio al posto di lavoro” (reclamo, pag. 4).
RE 1 ritiene insufficiente la motivazione della decisione dell’autorità di prime cure, che “non si è minimamente espressa sui dati e i calcoli forniti dapprima nello scritto del 4 marzo 2022 e, successivamente, in quello del 10 giugno 2022”, benché i “calcoli esposti relativi al fabbisogno dei genitori e della figlia sono comprovati dalla numerosa documentazione prodotta” e benché “il contributo di mantenimento definito nell'accordo omologato (CHF 1'230.-- oltre ad assegni familiari di CHF 200.--) e quello proposto il 10 giugno 2022 (CHF 900.-- oltre ad assegni familiari di CHF 200.-- fino all'inizio dell'asilo, e CHF 700.-- oltre ad assegni familiari di CHF 200.-- dopo di allora) differiscono di diverse centinaia di franchi” (reclamo, pag. 5-6). Secondo il reclamante, “l'Autorità di protezione avrebbe dovuto esprimersi in modo puntuale sulle considerazioni esposte dal padre e spiegare perché non le avrebbe condivise” (reclamo, pag. 6).
2.3. Ai sensi dell’art. 287 CC, i contratti circa l’obbligo di mantenimento vincolano il figlio soltanto se approvati dall’autorità di protezione dei minori (cpv. 1); i contributi di mantenimento contrattualmente stabiliti possono essere modificati, salvo stipulazione contraria approvata dall’autorità di protezione dei minori (cpv. 2); se il contratto è concluso in una procedura giudiziaria, l’approvazione è di competenza del giudice (cpv. 3). Giusta l’art. 287a CC il contratto che fissa i contributi di mantenimento deve menzionare quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun genitore e di ciascun figlio sono stati presi in considerazione per il calcolo (lett. a); quale importo è assegnato a ciascun figlio (lett. b); quale importo manca per coprire il debito mantenimento di ciascun figlio (lett. c); se e in quale misura i contributi di mantenimento devono essere adattati alle variazioni del costo della vita (lett. d).
L'omologazione di un contratto di mantenimento deve essere concessa se esso si dimostra adeguato sulla base delle circostanze economiche date al momento della decisione e prevedibili in futuro. Tali circostanze devono essere indicate nella decisione di approvazione (obbligo di motivazione) al fine di determinare il punto di partenza decisivo per un eventuale procedimento di modifica (Fountoulakis, in: BSK ZGB I, 7 ed. 2022, ad art. 287 CC n. 15).
In generale, l’obbligo di motivazione delle decisioni – che rappresenta una componente del diritto di essere sentito delle parti (art. 29 cpv. 2 Cost.) – implica che il destinatario della sentenza possa capire per quale motivo il giudice abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro e che l'autorità di ricorso sia in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF 136 I 236 consid. 5.2; DTF 134 I 83 consid. 4.1). Il giudice deve dunque enunciare le circostanze significative atte a influire in qualche modo sull'esito del giudizio: la motivazione può essere ritenuta sufficiente quando vengono menzionati, almeno brevemente, i motivi – sia fattuali che giuridici – che hanno indotto i giudici a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione.
2.4. Nel caso concreto, l’obbligo di motivazione dell’Autorità di protezione non risulta violato. Se è vero che l’autorità di prime cure non si è pronunciata sulle nuove cifre e sui calcoli che il reclamante le ha presentato per giustificare il calcolo aggiornato del contributo di mantenimento dovuto alla figlia, è altrettanto vero che la decisione impugnata menziona chiaramente il motivo per cui ciò non è stato fatto. L’Autorità di protezione ha infatti indicato che la madre di PI 1 non ha dato il suo accordo alla modifica del contributo (concordato in precedenza) proposta dal padre sulla scorta della nuova documentazione presentata e dei nuovi calcoli da lui effettuati, e ha ricordato di non avere la competenza di fissare un contributo di mantenimento che non scaturisca da un accordo intervenuto fra le parti – potere che è per legge riservato alla Pretura competente. Per tale ragione, si è dunque chinata unicamente sull’omologazione del contratto di mantenimento sottopostole, frutto dell’accordo di entrambi i genitori di PI 1.
Le argomentazioni dell’autorità di prime cure sono chiare e permettono sia di comprendere per quale motivo abbia deciso in tal senso, sia di impugnare convenientemente la decisione medesima. Nella fattispecie non si ravvede pertanto una violazione dell’obbligo di motivazione da parte dell’Autorità di protezione.
Il reclamante sostiene di essere “inesperto circa le spese che nella prassi possono essere considerate nell'ambito di un contributo di mantenimento” e non essersi dunque reso conto, nel corso della mediazione svolta dal Consultorio coppia e famiglia, “del fatto che poteva far valere dei costi ulteriori rispetto a quelli già considerati”, in particolare la spesa relativa alla trasferta per recarsi al lavoro: l’Autorità di protezione ha dunque “violato il diritto omologando un accordo manifestamente viziato e iniquo” (reclamo, pag. 9-10).
RE 1 censura il fatto che le informazioni fornitegli dal Consultorio coppia e famiglia “sono state lacunose e incomplete”, e che se “fosse stato a conoscenza dei corretti criteri per il calcolo […] allora non avrebbe mai firmato il contratto di mantenimento”, in quanto l’importo calcolato “dopo aver apportato le correzioni sopra esposte è nettamente inferiore rispetto a quello precedentemente concordato” (reclamo, pag. 10-11).
Secondo il reclamante, quando ha iniziato a versare delle somme per la figlia all'ex compagna, si è presto accorto che l’importo del contributo stabilito “era per lui insostenibile ed egli ha iniziato a dubitare della correttezza dello stesso” (reclamo, pag. 11). Soltanto dopo essersi consultato con il suo legale RE 1 “è stato effettivamente reso attento delle non poche carenze dell’accordo e di ciò che ingiustamente non è stato considerato”, così che in quel momento – “nella primavera del 2022” – il padre “ha avuto la certezza dell'errore commesso” (reclamo, pag. 11). Secondo il reclamante, il vizio è stato “segnalato tempestivamente entro l'anno” (termine previsto dall'art. 31 CO) con gli scritti inviati all'Autorità di protezione il 4 aprile 2022 e il 10 giugno 2022 (reclamo, pag. 11). Di conseguenza, a mente del reclamante “l’accordo di mantenimento del 14 agosto 2021 – e la conseguente omologazione – sono da considerare nulli” e questo giudice deve dare atto che l'accordo non è vincolante oppure, ammettendo un caso di parziale nullità, che sia valido soltanto nella misura del contributo proposto da RE 1 (fr. 900.– mensili oltre assegni familiari fino all'inizio dell'asilo e di CHF 700.– oltre assegni familiari dopo di allora, con riserva di rivalutazione).
3.1. Ai sensi dell’art. 23 CO, il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da errore essenziale. In base all’art. 24 cpv. 1 CO, l’errore è essenziale specialmente quando la parte in errore abbia avuto di mira un contratto diverso da quello al quale ha dichiarato di consentire (n. 1); quando la volontà della parte in errore fosse diretta ad un’altra cosa, o, trattandosi di contratto conchiuso in considerazione di una determinata persona, fosse diretta ad una persona diversa da quella da essa dichiarata (n. 2): quando la parte in errore abbia promesso o siasi fatta promettere una prestazione di un’estensione notevolmente maggiore o minore di quella cui era diretta la sua volontà (n. 3); quando l’errore concerne una determinata condizione di fatto, che la parte in errore considerava come un necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti d’affari (n. 4). Non è invece essenziale l’errore che concerne solo i motivi del contratto (cpv. 2); semplici errori di calcolo non infirmano la validità del contratto, ma devono essere rettificati (cpv. 3).
Giusta l’art. 31 CO il contratto viziato da errore, dolo o timore si considera ratificato, se, nel termine di un anno, la parte per la quale non è obbligatorio non abbia notificato all’altra, che essa non intende mantenerlo o non abbia chiesto la restituzione della fatta prestazione (cpv. 1); il termine decorre nel caso di errore o di dolo dal momento in cui furono scoperti, e, nel caso di timore, dal momento in cui è cessato (cpv. 2); la ratifica di un contratto viziato da dolo o timore non esclude per sé stessa l’azione pel risarcimento del danno (cpv. 3).
Gli accordi circa l’obbligo di mantenimento, in qualità di contratti del diritto di famiglia ai sensi dell’art. 7 CC, sottostanno alle norme concernenti l’errore essenziale (art. 23 e seg. CO; Fountoulakis, in: BSK ZGB I, 7 ed. 2022, ad art. 287 CC n. 20). La dottrina menziona ad esempio l’errore sulle esigenze del figlio (ad es. un parto plurimo o una disabilità in relazione ad un contratto di mantenimento concluso prima della nascita), un errore sulle proprie risorse (ad es. circa l'importo di un'aspettativa di eredità) o l’esistenza di una minaccia (Fountoulakis, in: BSK ZGB I, 7 ed. 2022, ad art. 287 CC n. 20).
Finché l'omologazione non è stata pronunciata, l’accordo può essere impugnato mediante dichiarazione ai sensi dell’art. 31 CO, attraverso un’azione di accertamento indipendente oppure nell’ambito di un procedimento tendente al disconoscimento o alla ripetizione del contributo, quale questione preliminare (Hegnauer, in: BK ZGB, 1997 ad art. 287-288 CC, n. 38). Dopo l’omologazione, il contratto deve essere impugnato per errore essenziale mediante il rimedio legale ammissibile contro la decisione di approvazione (Hegnauer, in: BK ZGB, 1997 ad art. 287-288 CC, n. 39).
3.2. Le argomentazioni del reclamante non possono essere condivise.
Ad esempio, l’aumento della voce di spesa concernente la pigione (da fr. 1'280.– a fr. 1'460.– mensili) non riguarda informazioni erronee fornite al reclamante in sede di mediazione, ma è motivata dalla sottoscrizione da parte del reclamante di un nuovo contratto di locazione più oneroso in data 22 marzo 2022, ovvero successivamente alla conclusione dell’accordo sul contributo di mantenimento (cfr. reclamo, pag. 4). Anche le spese relative al trasloco e al nuovo mobilio si riferiscono a questo successivo cambiamento. Nella misura in cui gran parte del maggior onere lamentato dal reclamante si riferisce ad impegni finanziari da lui stesso sottoscritti successivamente alla pattuizione con CO 2, non si vede come l’importo delle spese indicato al momento della sottoscrizione del contratto – in quel momento, esatto – possa essere viziato da errore essenziale e contestato in questa sede. Già solo per questo motivo, la censura si rivela inconsistente.
Va inoltre sottolineato che RE 1, benché assistito da un legale almeno dal 25 marzo 2022 (cfr. procura annessa allo scritto 4 aprile 2022), non ha mai fatto cenno al fatto di essere stato vittima di un errore essenziale, né ha mai sostenuto di non essere stato reso edotto della possibilità di includere nel calcolo del suo fabbisogno altre spese erroneamente non considerate nell’ambito della mediazione presso il Centro Coppia e Famiglia prima del reclamo qui in oggetto (quali le spese di trasferta al lavoro). Non corrisponde al vero, contrariamente a quanto sostenuto nel reclamo, che il vizio sia stato formalmente segnalato mediante gli scritti inviati all'Autorità di protezione il 4 aprile 2022 e il 10 giugno 2022.
Nulla è stato detto in proposito all’udienza convocata il 29 marzo 2022 per l’omologazione della convenzione, benché RE 1 fosse già patrocinato. Non vi è cenno del fatto che il padre si fosse reso conto di non riuscire a far fronte al contributo di mantenimento stabilito, come sostenuto oggi nei suoi memoriali. Nella lettera 4 aprile 2022 all’Autorità di protezione il patrocinatore di RE 1 si è limitato a produrre una serie di nuovi documenti giustificativi concernenti le spese correnti mensili del suo assistito e a formulare un nuovo calcolo, senza alcun riferimento a quanto già pattuito. Neppure in sede di udienza 19 maggio 2022 RE 1 ha messo in dubbio l’accordo raggiunto lamentando un errore essenziale (benché l’Autorità di protezione abbia affermato che anche alla luce dei nuovi documenti prodotti, il calcolo del contributo dovuto “non sarebbe cambiato molto”; verbale, pag. 2). Anche lo scritto 2 giugno 2022 del patrocinatore del reclamante, nel quale quest’ultimo si riservava di versare il contributo nella misura delle sue disponibilità, non contiene allusioni al fatto che l’accordo stipulato sarebbe stato sottoscritto sotto l’influsso di un errore essenziale. Infine, nella lettera 10 giugno 2022 il patrocinatore di RE 1 ha quantificato la propria proposta di contributo, ribadendo il calcolo ritenuto corretto, e declassando l’accordo precedentemente stipulato a semplice “proposta del 14 agosto 2021” (pag. 3).
È soltanto la controparte che, sottolineando il suo disaccordo a qualsiasi tipo di modifica all’accordo già sottoscritto dalle parti e sottoposto ad omologazione, afferma che una simile pattuizione potrebbe essere “inficiata solo ed esclusivamente secondo i disposti di cui agli artt. 23ss. CO, in concreto neppure chiamati in causa da controparte” (cfr. lettera 6 luglio 2022 all’Autorità di protezione). Neppure a seguito di tale affermazione il reclamante risulta aver formulato la dichiarazione prevista all’art. 31 CO.
Alla luce di quanto evocato sopra e di quanto emerge dagli atti, l’invocazione dell’esistenza di un errore essenziale nella pattuizione in questa sede non appare suffragata da alcun elemento. La relativa censura deve dunque essere considerata priva di fondamento.
RE 1 ritiene anzitutto che il reddito netto mensile indicato nell'accordo di mantenimento non possa essere confermato poiché “include gli assegni famigliari, i quali però vanno considerati a parte” (reclamo, pag. 12). Il suo fabbisogno sarebbe poi “nettamente superiore rispetto a quanto calcolato nell’accordo di mantenimento”, in quanto l’accordo 14 agosto 2021 “non considera diverse sue spese rilevanti quali la tassa militare, la franchigia delle spese mediche, le spese di manutenzione dell'auto (servizio annuale e spese per pneumatici invernali/estivi), le spese di trasferta dal domicilio al luogo di lavoro, il canone Serafe e le spese di trasloco/arredamento, le quali sono di una certa entità” (reclamo, pag. 12).
Secondo il reclamante, sarebbero invece stati calcolati in modo generoso i fabbisogni della madre e della figlia, “più alti del fabbisogno effettivo, e in parte nemmeno provati” (reclamo, pag. 12). Gli importi calcolati a titolo di cassa malati devono essere ridotti in quanto “entrambe beneficiano di una riduzione dei premi” in base ad una decisione 30 aprile 2022 e “non vi è tuttavia ragione di credere che le stesse non abbiano ricevuto dei sussidi anche per l'anno 2021” (reclamo, pag. 12). Il padre lamenta che il costo del leasing dell’auto della controparte sia eccessivo e che le assicurazioni sulla vita non debbano essere considerate nel calcolo (reclamo, pag. 13). In considerazione della rilevante disponibilità mensile della madre (“che corrisponde al 60% di quella del padre”), secondo il reclamante appare dunque equo che ella partecipi al mantenimento della figlia.
In seguito, egli sostiene che per quanto attiene al fabbisogno di PI 1, il Consultorio coppia e famiglia non ha tenuto conto “dell'evoluzione futura della situazione, dato che, quando la bambina andrà all'asilo (fra soli due anni), i costi dell'asilo nido decadranno e quelli di una mamma diurna o di un centro che accoglie figli per il dopo asilo/scuola saranno verosimilmente inferiori a quelli attualmente sostenuti”, oltre al fatto che tali costi non sono documentati (reclamo, pag. 13). Va inoltre rilevato che PI 1 “sta con il padre tutti i mercoledì pomeriggi fino alla sera, ciò che sgrava ulteriormente la madre” (reclamo, pag. 14). Secondo il reclamante, il fabbisogno di PI 1 ammonta a CHF 1'223.35 mensili, che dedotto l'importo mensile dell’assegno di famiglia ammonta a fr. 1’020.–.
4.1. L’art. 287 cpv. 1 CC prevede che il contratto circa l’obbligo di mantenimento vincola il figlio soltanto se approvato dall’autorità di protezione, ragion per cui il minore può retrocedere dall’accordo in qualsiasi momento prima dell'approvazione: per il debitore, l’accordo è invece vincolante sin dal momento della stipulazione (Fountoulakis, in: BSK ZGB I, 7 ed. 2022, ad art. 287 CC n. 2a).
La necessità di omologazione dei contratti circa l’obbligo di mantenimento, prevista dalla legge, comporta una limitazione del potere di rappresentanza dei genitori, rappresentanti legali del figlio: tale limitazione si basa sul pericolo che il rappresentante legale, per qualsiasi motivo, non tuteli adeguatamente gli interessi del minore. Il requisito dell’omologazione previsto dalla legge ha lo scopo di evitare questo rischio, data l'importanza fondamentale del mantenimento del bambino (Hegnauer, in: BK ZGB, 1997 ad art. 287-288 CC, n. 40). La necessità di omologazione dell’accordo serve dunque l'interesse del figlio e mira a proteggerlo da una pattuizione a lui svantaggiosa: nel suo esame, l’autorità incaricata dell’omologazione deve tutelare gli interessi di quest’ultimo (Fountoulakis, in: BSK ZGB I, 7 ed. 2022, ad art. 287 CC n. 1).
4.2. Sulla scorta dei principi evocati, occorre rilevare che il compito dell’Autorità di protezione nella fattispecie non è finalizzato a stabilire l’importo esatto del contributo che risulterebbe da un procedimento giudiziario contenzioso concernente il mantenimento. Il potere d’esame dell’autorità di prime cure in relazione al contributo per PI 1, oggetto di un accordo scaturito da una mediazione fra i genitori, è teso a verificare che la pattuizione tra quest’ultimi non le sia svantaggiosa. Il controllo dell’autorità di omologazione non è finalizzato alla tutela degli interessi finanziari dell’uno o dell’altro genitore o al controllo della completa identità del risultato ottenuto con quello che si otterrebbe applicando con rigore il metodo di calcolo e i dettami giurisprudenziali del Tribunale federale. In assenza di un accordo fra i genitori concernente il contributo per la minore, l’Autorità di protezione non dispone per legge (cfr. art. 298b cpv. 3 e 298d cpv. 3 CC; art. 304 cpv. 2 CPC) del potere decisionale di calcolare il contributo di mantenimento corretto in favore della minore, delegato alla giurisdizione ordinaria civile.
In concreto, nella misura in cui l’unico accordo agli atti è quello liberamente – senza errori essenziali – sottoscritto da RE 1 e CO 2 il 14 agosto 2021 e da loro medesimi sottoposto per omologazione il 4 ottobre 2021 all’Autorità di protezione (richiesta ribadita dal reclamante stesso con e-mail 17 marzo 2022), verificato l’adempimento dei criteri di cui all’art. 287a CC e assodato che l’importo del contributo previsto in favore di PI 1 di fr. 1'232.10 (oltre assegni familiari) non le è pregiudizievole alla luce della situazione economica dei genitori che emerge dagli atti – valutata dall’Autorità di protezione con riferimento alla documentazione presentata inizialmente e a quella fatta pervenire in seguito – non spettava all’autorità di prime cure entrare nel dettaglio delle singole voci esposte o escluse dai genitori e dei calcoli da loro effettuati, ad esempio sulla presa in conto o meno delle spese legate alle trasferte lavorative, alla tassa militare, ai costi del trasloco effettuato successivamente, così come ad un’eventuale riduzione della retta dell’asilo nido durante i periodi di vacanza dei genitori, eccetera.
Le argomentazioni di RE 1 per opporsi all’omologazione dell’accordo in relazione al contributo di mantenimento per la figlia PI 1 non possono pertanto trovare accoglimento in questa sede e non si può affermare che l’autorità di prime cure abbia erroneamente accertato i fatti o applicato il diritto.
Nella misura in cui RE 1 ritenga che, successivamente alla pattuizione sottoscritta, vi sia stata una modifica delle circostanze (“modificazioni dei bisogni del figlio, delle possibilità dei genitori o del costo della vita”, cfr. art. 286 cpv. 1 CC), egli è libero di intraprendere la relativa procedura di modifica – contenziosa – dinnanzi alla Pretura competente.
Il reclamo deve dunque essere integralmente respinto e la decisione impugnata confermata. L’emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la richiesta di CO 2 di revocare l’effetto sospensivo automaticamente conferito al reclamo ex art 450c CC, per cui la relativa istanza deve essere stralciata dai ruoli.
Nel suo reclamo, RE 1 ha postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b).
Va osservato che l’istanza appare lacunosa, nella misura in cui la documentazione preannunciata da RE 1 nel memoriale di reclamo, e meglio il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria vidimato dal Comune di domicilio, non è stato presentato né in annesso alla replica né separatamente (pag. 15: “il formulario per l'ammissione all'assistenza giudiziaria (che segue e sarà esibito a breve)”; pag. 18, doc. D: “certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (segue)”). La presentazione di tale documentazione era invero stata già evocata in prima sede e, anche in quel caso, non è mai stata presentata (cfr. scritto 4 aprile 2022, “il formulario debitamente compilato dall’autorità comunale sarà prodotto prossimamente”).
La mancata produzione agli atti di tale documento è stata peraltro ulteriormente ricordata all’istante dall’Autorità di protezione nelle osservazioni al reclamo per denegata giustizia 23 agosto 2022 (pag. 2: “il reclamante non ha mai prodotto il formulario per l’ammissione all’assistenza giudiziaria”; cfr. inc. CDP 9.2022.128) ma ciò non ha comunque determinato il reclamante – patrocinato da un legale – a darvi seguito, in nessuno dei due procedimenti di reclamo.
A tali condizioni, l’istanza può dunque essere respinta senza che occorra fissare un ulteriore termine all’istante per completare la sua richiesta (cfr. STF 5A_1045/2021 del 18 agosto 2022, consid. 3.1.).
In ogni caso, considerata la reiezione del reclamo, CO 2 non deve corrispondere spese processuali di sorta e si vede riconoscere un’indennità per ripetibili. La sua istanza deve dunque essere stralciata in quanto priva di oggetto (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza CDP del 13 ottobre 2022, inc. 9.2022.114, consid. 4).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Nella misura della sua ricevibilità, il reclamo è respinto
L’istanza di revoca dell’effetto sospensivo al reclamo presentata da CO 2, divenuta priva d’oggetto, è stralciata dai ruoli.
La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata da RE 1 è respinta.
La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata da CO 2, divenuta priva d’oggetto, è stralciata dai ruoli.
Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 550.–
sono posti a carico di RE 1, che rifonderà a CO 2 fr. 2'500.– a titolo di ripetibili.
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.