Incarto n. 9.2022.112
Lugano 6 settembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. dall’ PR 1
all’Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2 patr. dall’ PR 2
per quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali della figlia PI 1 con il padre;
giudicando sul reclamo del 28 giugno 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 maggio 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 (2016) è figlia di RE 1 e di CO 2.
B. Con decisione settembre 2017 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha conferito mandato all’SMP di procedere ad una valutazione delle capacità genitoriali dei genitori di PI 1 (esprimendosi sulle risorse e capacità di esercitare l’autorità parentale).
C. Con decisione 12 dicembre 2017 lAutorità di protezione ha concesso a CO 2 un diritto di visita settimanale, in forma sorvegliata (il sabato dalle 13 alle 15).
D. Il 4 aprile 2018 l’SMP ha trasmesso all’Autorità di prime cure il rapporto sulle capacità genitoriali di RE 1 e CO 2. Tale valutazione è stata trasmessa alle parti per osservazioni.
E. Durante l’udienza di discussione del 4 giugno 2018 le parti hanno dato il proprio accordo alla nomina di un curatore educativo, alla richiesta di un complemento del rapporto di valutazione dell’SMP, nonché alla necessità di confermare l’attuale assetto delle relazioni personali padre-figlia (nell’attesa del rapporto da parte del curatore).
F. Dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare con decisione 6 luglio 2018 l’Autorità di protezione ha disposto la sospensione del diritto di visita padre-figlia (preso atto della relativa rinuncia da parte del padre), invitato l’SMP a presentare un complemento sulla perizia e indicato che si sarebbe cercato un curatore educativo (tale risoluzione è stata confermata da questa Camera; cfr. decisione 16 agosto 2018 inc. 9.2018.110).
G. Con decisione 12 ottobre 2018 l’Autorità di protezione ha istituito in favore di PI 1 una curatela educativa, nominando CURA 1 quale curatore.
H. Mediante decisione 20 maggio 2020 il Pretore del distretto di __________ (nel frattempo divenuto competente) ha stabilito che il diritto di vista padre-figlia sarebbe proseguito con passaggio presso il Punto d’incontro al sabato o alla domenica dalle 9 alle 18 e che “un’estensione del diritto di visita” potrà essere concessa “dopo che il padre, avrà rispettivamente, iniziato e ultimato con successo un percorso semestrale di sostegno genitoriale” (disp. 3). Il Pretore ha fatto riferimento nella propria decisione alla perizia 22 aprile 2020 del dr. med. __________ (cfr. mandato di verifica delle dinamiche relazionali agli atti, agli atti).
Con decisione 2 dicembre 2020 la Prima Camera civile del Tribunale d’appello ha parzialmente accolto l’appello inoltrato da CO 2 avverso la decisione 20 maggio 2020 e “precisato d’ufficio il disp. n. 3 cpv. 2 di tale sentenza, nel senso che un’estensione del diritto di visita paterno potrà essere concessa solo se il curatore educativo avrà accertato che il percorso semestrale di sostegno genitoriale sarà stato ultimato con successo” (cfr. inc. 11.2020.76/77/168).
I. Il 15 dicembre 2020 i responsabili del Punto d’incontro hanno trasmesso un rapporto sull’andamento dei diritti di visita “in modalità passaggio” (da settembre a novembre 2020).
J. Con scritto 10 giugno 2021 CO 2 ha trasmesso all’Autorità di protezione il rapporto relativo alla presa a carico ergoterapica (cfr. 25 maggio 2021), chiedendo un’estensione dei diritti di visita.
Il 25 luglio 2021 CO 2 ha sollecitato un’estensione dei diritti di visita, indicando di aver intrapreso il percorso terapeutico.
Il 13 dicembre 2021 il padre ha sollecitato una decisione da parte dell’Autorità.
Con scritto 14 dicembre 2021 RE 1 si è opposta alla richiesta di estensione dei diritti di visita.
Con ulteriore replica 17 gennaio 2022 CO 2 ha ribadito la propria richiesta.
Mediante scritto 19 gennaio 2022 la madre ha riconfermato che non ritiene per il momento giustificato un ampliamento.
K. Il 7 febbraio 2022 il curatore CURA 1 ha presentato le proprie dimissioni.
L. L’8 marzo 2022 l’Autorità di protezione ha convocato le parti per un’udienza di discussione, durante la quale è stato presentato il nuovo curatore. Il curatore uscente CURA 1 ha informato che i due genitori hanno iniziato un percorso psicoterapico (con il supporto della psicoterapeuta __________) facendo grandi progressi.
M. Il 14 marzo 2022 __________ ha trasmesso un resoconto sul percorso di sostegno alla genitorialità.
N. Con decisione 2 maggio 2022 l’Autorità di protezione ha assegnato il mandato di curatore educativo a favore di PI 1 a __________, in sostituzione di CURA 1.
O. Mediante decisione 24 maggio 2022 l’Autorità di protezione ha inoltre deciso che:
le relazioni personali padre-figlia sono estese “a partire dalla fine degli impegni scolastici al venerdì sera fino al sabato sera dopo cena, con effetto dal 1° dicembre 2022” (disp. 1);
nell’ambito delle relazioni personali padre-figlia, è fatto divieto di riprendere con registrazioni audio/video i momenti intimi e personali della minore (disp. 2);
i genitori sono invitati ad intraprendere una mediazione presso il Centro coppia e famiglia; l’Autorità si riserva di ordinare la mediazione formalmente (disp. 3);
i genitori sono invitati a farsi sostenere psicologicamente a livello individuale (disp. 4);
la riesamina della decisione 2 maggio 2022 (annullata); CURA 1 si occuperà di eventuali questioni urgenti sino a nuova decisione (disp. 5);
la decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
P. Con reclamo 28 giugno 2022 RE 1 ha avversato la decisione 24 maggio 2022, postulando l’annullamento dei dispositivi 1 e 3.
Q. Mediante osservazioni 19 luglio 2022 l’Autorità di protezione ha chiesto la conferma della decisione, ribadendo che il padre ha effettuato un percorso presso la psicologa e che la reclamante non farebbe valere pericoli per il pernottamento. Il conflitto fra i genitori sarebbe palese e la necessità di una mediazione evidente.
Con osservazioni 20 luglio 2022 CO 2 chiede che il reclamo venga respinto e la decisione confermata.
RE 1 ha rinunciato a presentare una replica.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Nel caso in esame, l’Autorità di protezione ha, in particolare, esteso le relazioni personali padre-figlia dal venerdì sera al sabato sera, a partire dal 1° dicembre 2022 (disp. 1) e invitato i genitori ad intraprendere una mediazione, riservandosi di ordinare la mediazione formalmente (disp. 3).
Nella propria decisione l’Autorità ha osservato che i genitori assumono posizioni diametralmente opposte sulle relazioni personali, mancano di fiducia reciproca, con il rischio che la figlia sia messa al centro del conflitto. I riscontri dal Punto d’incontro sarebbero positivi, il padre ha proseguito il proprio percorso sulla genitorialità e la psicologa ha confermato l’assenza di pericoli. L’Autorità ha infine precisato che i conflitti fra i genitori non costituiscono un motivo per limitare il diritto di visita e che una limitazione si giustifica nel caso in cui “un diritto di visita usuale compromesse il bene del minore”. Al riguardo rileva che la madre, nell’opporsi all’estensione, non fa valere pericoli importanti per la figlia.
A mente della reclamante non vi sarebbero le condizioni per un ampliamento dei diritti di visita, precisando che il curatore avrebbe semplicemente confermato che il padre ha iniziato un percorso genitoriale, senza precisarne la durata. Lamenta che CO 2 avrebbe atteggiamenti arroganti e aggressivi, che denoterebbero immaturità e inadeguatezza ad assumere un ruolo genitoriale. Si oppone ad una mediazione, ritenuta a suo avviso “inutile”.
Non avversa per contro gli altri dispositivi della sentenza (disp. 2, 4, 5).
Nel caso in cui i genitori non riescano a mettersi d’accordo in merito allo svolgimento delle relazioni personali o nel caso in cui vi sia esigenza di tutelare gli interessi del minore, appartiene all’Autorità di protezione la competenza di fissare durata e modalità delle relazioni personali (Meier/Stettler, op. cit., n. 977).
Il diritto di visita va organizzato in base a criteri oggettivi e in modo durevole, ciò che presuppone un'analisi attuale e in prospettiva futura della situazione. Si deve altresì tener conto delle difficoltà organizzative di entrambi i genitori, evitando soluzioni troppo complicate (Meier/Stettler, op. cit., n. 986).
L’istituzione di una curatela educativa risulta utile per vigilare sull'esercizio del diritto di visita (art. 308 cpv. 2 CC), per stabilirne i giorni e gli orari, per vegliare sull'evoluzione delle relazioni personali fra padre e figlio e per proporre gli opportuni adattamenti (FamPra 2/2001 pag. 390; sentenza CDP 22 agosto 2014, inc. 9.2014.9 consid. 8).
4.1. Ai sensi dell’art. 274 CC padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l’altro genitore o intralci il compito dell’educatore.
L’autorità chiamata a sanzionare una violazione del dovere di lealtà avrà l’arduo compito di stabilire se il beneficiario del diritto di visita perturba volontariamente o inconsciamente la relazione con l’altro genitore. Il diritto alle relazioni personali deve permettere di stabilire una relazione tra il figlio e i due genitori, e servire alla costruzione della sua identità (Meier/Stettler, op. cit., N. 998 pag. 648).
Il dovere di lealtà è reciproco: il genitore affidatario si asterrà dall’influenzare negativamente il figlio nei confronti del beneficiario del diritto di visita; deve al contrario cercare di promuovere un’attitudine positiva per rapporto all’altro genitore, non solo in relazione alle visite, ma in modo generale (p. es. nessun giudizio svalorizzante o insultante davanti al figlio). Deve preparare il figlio in modo positivo alle visite e agli altri contatti messi in atto (telefonici, WhatsApp, FaceTime, Skype, ecc.). Il rispetto di questo dovere è particolarmente importante quando è stata decisa una soluzione avente per obbiettivo di ristabilire progressivamente il diritto di visita, con delle misure di accompagnamento (Meier/Stettler, op. cit., N. 999, pag. 648).
Prima di immaginare un’eventuale limitazione del diritto alle relazioni personali, conviene attirare l’attenzione del padre e dalla madre sui loro rispettivi doveri. L’Autorità di protezione può fornire loro indicazioni e istruzioni, conformemente all’art. 307 cpv. 1 e 3 CC; questa competenza gli appartiene anche se il diritto è stato fissato dal giudice civile. L’art 273 cpv 2 CC gli attribuisce espressamente la missione di ricordare ai genitori, ai genitori affidatari, o al figlio i loro doveri e di dare loro istruzioni quando l’esercizio del diritto o la sua mancanza sia pregiudizievole per il figlio, o che altri motivi lo esigono. Quali esempi di ingiunzioni vi possono essere: l’interdizione di frequentare certi luoghi o certe persone, l’interdizione di consumare alcool o stupefacenti durante le visite, l’intenzione di lasciare il suolo Svizzero, l’obbligo di mediazione. Queste ingiunzioni possono essere date con la comminatoria delle sanzioni previste dall’art. 292 CP. Quando queste ingiunzioni sono sufficienti, non c’è motivo di istituire una curatela la sorveglianza ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC (Meier/Stettler, op. cit., N. 1000 pag. 649).
4.2. In virtù dell’art. 274 cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi.
La norma menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il rifiuto, la soppressione o la limitazione tramite decisione dell’Autorità: il primo caso (messa in pericolo dello sviluppo e dunque del bene del minore) è compreso, in modo implicito, negli altri tre casi enumerati. Le quattro situazioni sono in sostanza il fatto che: le relazioni personali compromettono lo sviluppo del minore; il beneficiario del diritto viola i suoi doveri o non si cura seriamente del minore; sussistono altri “gravi motivi” (Meier/Stettler, op. cit., N. 1002-1013 pag. 650-661; CR CC I, Leuba, art. 274 CC, N.7-20 pag. 1720 e segg.).
4.3. Tra le condizioni particolari che possono essere fissate per lo svolgimento degli incontri – sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC – vi sono: il divieto di lasciare la Svizzera col figlio; il deposito del passaporto al fine di evitare il rischio di sequestro; l’obbligo per i genitori di seguire una mediazione familiare; una terapia (eventualmente tramite il gioco) durante i diritti di visita (DTF 5P.263/2005 del 27 settembre 2005, cons. 2.2); la presenza di un terzo durante gli stessi; lo svolgimento degli incontri in un luogo neutro o in un luogo protetto specifico; il passaggio del minore da un genitore all’altro in presenza di un terzo o in un luogo neutro, per esempio un Punto d’incontro (Meier/Stettler, op. cit., n. 1018-1019).
Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, op. cit. nota 1764 pag. 492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).
Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).
In concreto, a seguito della separazione dei genitori, e vista la tenera età di PI 1, il 12 dicembre 2017 l’Autorità di protezione ha inizialmente concesso al padre un diritto di visita di alcune ore in forma sorvegliata.
Dopo aver incontrato i genitori l’Autorità ha ordinato una valutazione sulle capacità genitoriali.
Le relazioni padre-figlia si sono svolte in forma sorvegliata, finché il padre ha deciso di sospenderle, opponendosi alla costrizione di doverle esercitare in forma sorvegliata.
Il 12 ottobre 2018 l’Autorità di protezione ha istituito una curatela educativa e l’SMP ha trasmesso la valutazione richiesta. Dalla stessa emergeva già all’epoca una forte conflittualità. Il perito aveva indicato che entrambi i genitori avrebbero dovuto “esercitare un diritto di visita confacente al bisogno della piccola di godere appieno di entrambe le figure genitoriali”. Veniva consigliato un diritto di visita in forma sorvegliata “per un lasso determinato di tempo”, con un’estensione degli stessi (anche priva di sorveglianza) in un secondo momento (“qualora al termine di un periodo minimo di sei mesi”, il curatore segnalasse un miglioramento delle condizioni della coppia e il Punto d’incontro sostenesse una positiva relazione padre-figlia) (cfr. valutazione SMP 4 aprile 2018).
Il 20 maggio 2020 il Pretore competente, dopo aver esperito a sua volta delle valutazioni (verifica 22 aprile 2020 delle dinamiche relazionali, dr. med. __________) ha stabilito il proseguimento del diritto di visita “con passaggio al Punto d’incontro” (sabato o domenica dalle 9 alle 18), precisando altresì che “un’estensione del diritto di visita” potrà essere concessa “dopo che il padre, avrà rispettivamente, iniziato e ultimato con successo un percorso semestrale di sostegno genitoriale”. Con decisione 2 dicembre 2020 la Prima Camera Civile del Tribunale d’appello aveva “precisato d’ufficio” che “un’estensione del diritto di visita paterno potrà essere concessa solo se il curatore educativo avrà accertato che il percorso semestrale di sostegno genitoriale sarà stato ultimato con successo”.
6.1. Nella perizia 20 aprile 2020 il dr. med. __________ suggeriva un progetto terapeutico (controlli evolutivi della minore, diritti di visita pianificati attraverso la mediazione del curatore, sostegno alla genitorialità per il padre) ed in seguito aveva ipotizzato un aumento dei diritti di visita graduale.
Nel frattempo i responsabili del Punto d’incontro hanno trasmesso i rapporti relativi all’andamento dei diritti di visita padre-figlia (15 dicembre 2020 e 15 luglio 2021). La relazione è definita positiva, il padre adeguato ed attento. Non sono stati riscontrati elementi che possano ostacolare un’evoluzione positiva. Viene inoltre precisato che “non vi è contrarietà per una possibile ulteriore ampliamento” (cfr. scritto 15 dicembre 2020) e, dopo, venga considerata l’eventualità di introdurre “un eventuale pernottamento (cfr. scritto 15 luglio 2021).
Il curatore educativo, dal canto suo, ha informato che il padre stava svolgendo un percorso psicoterapico (psicologa ) e che ha coinvolto uno Studio di ergoterapia (). Il curatore ha riferito che CO 2 partecipa in modo attivo e costruttivo al Progetto (scritto 8 novembre 2021).
Con scritto 3 gennaio 2022 l’ergoterapista __________ ha suggerito che i genitori di PI 1 seguano una mediazione con lo scopo di migliorare la comunicazione e facilitare la relazione con la piccola.
Con scritto 14 marzo 2022 la psicoterapeuta __________ ha confermato che CO 2 ha intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità (inizio agosto 2021), collaborando attivamente. Ha riferito che “le sue capacità genitoriali appaiono adeguatamente positive” e che non sono stati rilevati fattori che potrebbero pregiudicare la crescita della figlia o tali da dover limitare la relazioni paterna con la stessa. La psicoterapeuta ha ritenuto che PI 1 sta crescendo e che dovrebbe poter beneficiare del rapporto con la figura paterna, per consolidarlo in maniera graduale. Viene confermata la scarsa comunicazione e la forte conflittualità genitoriale, “che potrebbe nuocere in maniera significativa allo sviluppo psicoaffettivo della minore”.
6.2. Tutto quanto considerato, è pertanto a giusta ragione che l’Autorità di prime cure, dopo aver sentito i genitori e aver preso atto delle risultanze delle diverse valutazioni, ha disposto un ampliamento graduale delle relazioni personali padre-figlia.
Da dicembre 2017 a maggio 2020 il padre ha potuto trascorrere con la figlia un pomeriggio alla settimana. Da maggio 2020 ad oggi i diritti di visita sono stati previsti in una giornata alla settimana.
Il padre ha più volte chiesto un ampliamento degli stessi. Ha collaborato con la Rete, seguito un percorso di sostegno alla genitorialità come era stato suggerito dal Pretore, intrapreso un percorso psicoterapico ed è stato seguito da un’ergoterapista. Neppure si è opposto ad una eventuale mediazione con la madre di PI 1.
I diritti di visita si sono peraltro sempre svolti positivamente.
È pertanto nell’interesse prioritario del bene di PI 1, che nel frattempo ha compiuto sei anni, poter usufruire di adeguate relazioni personali con il padre, così come disposto nella decisione (dal venerdì al sabato sera, con pernottamento). Va ricordato che, in concreto, vi è un curatore educativo e che i genitori hanno pure un sostegno psicologico individuale.
Come a giusto titolo rilevato dall’Autorità di prime cure, la conflittualità genitoriale non è un motivo per limitare il diritto di visita.
La decisione, proporzionata e motivata, fondata su valutazioni pertinenti e perizie, presa nell’interesse prioritario della minore, resiste quindi alle critiche della reclamante.
6.3. Quanto al dispositivo relativo alla mediazione (disp. 3), va rilevato che lo stesso è di fatto “un invito” ai genitori, vista la comprovata conflittualità, ad intraprendere una mediazione, con la riserva da parte dell’Autorità di ordinare la mediazione formalmente.
Tale dispositivo non ha pertanto, allo stadio attuale, effetti giuridici.
6.4. I genitori vanno in ogni caso invitati, nell’interesse prioritario del bene della minore, a voler collaborare con la Rete, seguendo gli inviti dell’Autorità di prime cure (mediazione e seguito psicologico) ed astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti della figlia con l’altro genitore.
In considerazione di quanto precede e in considerazione del lungo tempo trascorso, l’Autorità di prime cure è invitata a monitorare la situazione affinché la decisione in esame, sufficientemente proporzionata e prudente, venga sollecitamente messa in atto.
Ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Essendo nel caso concreto adempiute le predette condizioni, l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di CO 2 merita accoglimento.
Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza. Viste le circostanze si prescinde eccezionalmente al prelievo di tasse e spese di giustizia.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo è respinto.
Non si prelevano né spese né tasse di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di CO 2 è accolta.
Notificazione:
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.