Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 17.10.2022 9.2022.110

Incarto n. 9.2022.110

Lugano 17 ottobre 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

e a

CO 2

per quanto riguarda le relazioni personali tra la figlia PI 1 e il padre

giudicando sul reclamo del 27 giugno 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 giugno 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. PI 1 (2016) è nata dalla relazione tra RE 1 e CO 2. I genitori non sono sposati e vivono separati di fatto dal 2017.

B. Con decisione supercautelare 20 agosto 2019 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha sospeso le relazioni personali tra padre e figlia. Tramite ulteriore decisione 19 settembre 2019 la medesima autorità ha fissato i diritti di visita in forma sorvegliata presso il Punto d’incontro di __________, ogni quindici giorni al sabato per la durata di un’ora e mezza.

C. Con scritto 9 aprile 2022 il Punto d’incontro ha indicato all’Autorità di protezione di ritenere opportuna l’estensione del diritto di visita all’esterno della struttura sorvegliata, in considerazione anche della relazione fra la minore e i nonni paterni.

RE 1 ha presentato osservazioni su tale scritto, indicando di non condividere le conclusioni del Punto d’Incontro ed opponendosi all’estensione delle relazioni personali all’esterno della struttura sorvegliata.

D. L’Autorità di protezione ha emanato una decisione il 15/17 giugno 2022 con la quale ha modificato l’assetto del diritto di visita tra CO 2 e PI 1, fissando gli incontri un sabato ogni 15 giorni per la durata di quattro ore, da esercitare in forma libera, con passaggio al Punto d’incontro. Ha quindi ordinato a quest’ultima struttura di presentare dopo sei mesi un rapporto sull’andamento degli incontri, rispettivamente di avvisare immediatamente qualora dovessero emergere delle criticità. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e ad un eventuale reclamo è stato denegato l’effetto sospensivo.

E. Contro la suddetta decisione è insorta RE 1 con reclamo 27/28 giugno 2022 chiedendo nel merito l’annullamento e postulando in ordine la restituzione dell’effetto sospensivo. Essa in particolare ha rimarcato che la modalità fissata per l’esercizio dei diritti di visita, sorvegliata, era giustificata da problematiche di grave dipendenza da stupefacenti del padre e che una modifica immediatamente esecutiva non sarebbe stata nell’interesse della figlia, ritenuto come la situazione personale del padre sarebbe addirittura peggiorata dal momento dell’adozione della misura di protezione a favore della minore. RE 1 ha sostenuto che non vi era la necessità per la figlia di modificare la situazione con effetto immediato, non essendo dati motivi di urgenza e concreti indizi che il bene della minore non potesse essere salvaguardato mantenendo la sorveglianza delle relazioni personali sino alla definizione del merito del reclamo.

Con decisione 14 luglio 2022 questa Camera ha accolto la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo, giudicando che non erano concretamente dati elementi per giustificare l’urgenza di cambiare con effetto immediato un assetto che si protrae da anni e di mettere in atto immediatamente nuove modalità di svolgimento delle relazioni personali.

F. Il 22 luglio 2022 CO 2 ha presentato le proprie osservazioni al reclamo, contestando le allegazioni di RE 1, ammettendo di aver commesso errori in passato e dichiarandosi disposto a controlli e perizie volte a dimostrare la sua astinenza da consumo di sostanze stupefacenti.

G. Tramite decisione 2 agosto 2022 l’Autorità di protezione ha conferito mandato a __________ di sottoporre CO 2 a controlli a sorpresa per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti ed alcoliche.

H. RE 1 ha presentato la propria replica il 22 agosto 2022, confermando quanto indicato nel reclamo e asserendo che lo svolgimento di relazioni personali libere tra CO 2 e la figlia sarebbe potenzialmente pericoloso, in considerazione della detenzione e dell’uso di stupefacenti da parte del padre. Essa sostiene che l’Autorità di protezione non abbia eseguito adeguati controlli, ritenuto che in occasione dell’ultimo, svolto nel 2020, egli è risultato positivo alla cocaina. Secondo la reclamante, la dichiarazione del Punto d’incontro non sarebbe quindi sufficiente per giustificare la decisione impugnata.

I. Il 7 settembre 2022 l’Autorità di protezione ha trasmesso la propria duplica, con la quale ha ribadito di aver considerato tutte le circostanze, ritenendo che l’estensione delle relazioni personali tra padre e figlia sia giustificata dall’evoluzione positiva della situazione di CO 2.

Considerato

in diritto

  1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

  2. Con la propria decisione, l’Autorità di protezione ha modificato le modalità di svolgimento degli incontri tra CO 2 e la figlia PI 1, decretandone la forma libera dopo che da settembre 2019 sono stati sorvegliati presso il Punto di incontro di __________.

  3. Nel suo reclamo RE 1 contesta la decisione, ritenendo l’Autorità di protezione non abbia effettuato adeguati controlli volti a verificare la situazione di CO 2. Secondo la reclamante, i motivi che hanno giustificato la modalità sorvegliata dei diritti di visita, ovvero la detenzione e l’uso di sostanze stupefacenti, non sarebbero venuti meno ma la situazione sarebbe addirittura peggiorata.

  4. Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP 7 agosto 2018, inc. 9.2018.42; DTF 127 III 295 consid. 4a).

4.1. Giusta l’art. 274 cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi.

La norma menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il rifiuto, la soppressione o la limitazione tramite decisione dell’Autorità: il primo caso (messa in pericolo dello sviluppo e dunque del bene del minore) è compreso, in modo implicito, negli altri tre casi enumerati. Le quattro situazioni sono in sostanza il fatto che: le relazioni personali compromettono lo sviluppo del minore; il beneficiario del diritto viola i suoi doveri o non si cura seriamente del minore; sussistono altri “gravi motivi” (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6° ed., 2019, n. 1102 segg.; CR CC I, Leuba, art. 274 ch. 1 segg. 1720).

La messa in pericolo può derivare dalla natura dei contatti stabiliti tra il titolare del diritto e il figlio (sospetto di abusi o maltrattamenti, tossicodipendenza, alcolismo, disturbi psichici) o da una relazione perturbata dei genitori, esasperata dalle visite; nel caso in cui i rapporti tra il titolare del diritto e il figlio siano buoni, il conflitto tra i genitori non deve in ogni caso condurre ad una restrizione importante o duratura delle relazioni personali.

Il diritto di visita usuale può essere limitato solo quando si deve ritenere, fondandosi su circostanze concrete, che minaccia il bene del figlio. Il rifiuto o la revoca del diritto alle prestazioni personali ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC necessita di indizi concreti dell'esistenza di una minaccia per il bene del figlio. Il pericolo astratto di un cattivo influsso sui figli non è sufficiente per giustificare un diritto di visita accompagnato. Se è preteso che le visite in genere, rispettivamente le visite senza accompagnamento presso il genitore titolare del diritto di visita, nocciono al figlio, l’allestimento di una perizia sulla questione del diritto di visita del genitore titolare che non ha la custodia parentale si rivela, di regola, indispensabile. In questo caso, in virtù della massima ufficiale, non è necessario che le parti abbiano inoltrato una richiesta in tal senso (DTF 122 III 404, sentenza del TF 5A_377/2009 in FamPra.ch 2010 pag. 209).

Tale rifiuto o revoca può entrare in considerazione se il bene del minore lo esige imperativamente e se è impossibile trovare una regolamentazione delle relazioni personali che ne salvaguardi gli interessi: la norma ha per scopo di proteggere il minore e non di punire il genitore (DTF 5A_398/2009 del 6 agosto 2009, cons. 2.1).

Secondo la giurisprudenza il rifiuto o la revoca necessita di indizi concreti di messa in pericolo del bene del figlio (DTF 131 III 209, cons. 5; 5P.131/2006 del 25 agosto 2006, cons. 3), ossia che lo sviluppo fisico, psichico e morale del figlio sia minacciato dalla presenza, anche solo limitata, del genitore beneficiario. Tra gli “altri gravi motivi” rientrano negligenze, violenze fisiche o psichiche (DTF 122 III 407, cons. 3b), in particolare abusi sessuali sul minore. La revoca delle relazioni personali è pur sempre l’ultima ratio (DTF 5A_716/2010 del 23 febbraio 2011, cons. 4; 122 III 404 cons. 3b pag. 407) e sulla base del principio di proporzionalità occorre valutare se le temute conseguenze possano essere sufficientemente limitate con la presenza di una terza persona (diritto di visita sorvegliato; DTF 5A_92/2009 del 22 aprile 2009).

  1. Nel suo apprezzamento, l'autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d).

Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

  1. Nel caso in esame, l’Autorità di protezione giustifica la decisione di modificare le relazioni personali tra padre e figlia con uno svolgimento libero, dopo quasi tre anni in cui sono stati esercitati sorvegliati, constatando un’“evoluzione positiva degli incontri”. Nella decisione impugnata l’Autorità di primo grado mantiene la frequenza quindicinale, con l’estensione della durata degli incontri da 1,5 a 4 ore e il passaggio presso il Punto d’Incontro. Nelle proprie osservazioni e nella duplica, l’Autorità di prima sede sostiene che dai rapporti degli operatori che hanno sorvegliato gli incontri risultano elementi sufficienti per giustificare la scelta operata. L’evoluzione sarebbe quindi positiva, mentre a dire dell’Autorità di protezione la madre non dimostrerebbe il contrario e nemmeno avrebbe prodotto prove a sostegno delle sue affermazioni riguardo ad un eventuale peggioramento della situazione del padre. Situazione che sarebbe invece “tranquillizzante”, essendosi egli presentato agli incontri con la figlia sempre “in condizioni fisiche adeguate”, ciò che comproverebbe “che le difficoltà esistenti nel lontano 2019 sono state superate”. L’Autorità di prime cure ritiene inoltre che con il passaggio al Punto d’Incontro lo stato della bambina e lo “stato psicofisico del padre” saranno “monitorati”, così come attraverso la presenza eventuale dei nonni paterni.

Risulta dagli atti che la decisione del 2019 dell’Autorità di protezione relativa ai diritti di visita sorvegliati tra CO 2 e la figlia era giustificata da motivi importanti, con infrazione e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per le quali egli era pure stato incarcerato. L’intervento dell’Autorità di prima istanza aveva fatto seguito ad una segnalazione presentata dalla Polizia cantonale Reparto giudiziario 2 SRIP/GVS, relativa anche all’abitazione dell’interessato, giudicata “per nulla confacente ad ospitare una minore”.

Nella fattispecie, appare fondamentale valutare la situazione di CO 2, ritenuto che ogni modifica delle relazioni personali presuppone che sia intervenuto un cambiamento importante delle circostanze e che tale cambiamento imponga, imperativamente, per il bene del minore, una modifica della regolamentazione adottata (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6a ed. 2019, n. 1046, con riferimenti). Concretamente, non emerge dagli atti che per modificare l’assetto deciso nel 2019 l’Autorità di protezione abbia svolto alcuna verifica sulla situazione personale o abitativa del padre. La decisione impugnata si fonda quindi esclusivamente sui rapporti del Punto di incontro, limitati all’andamento delle relazioni personali nel contesto sorvegliato. In concreto, non sono state svolte ulteriori indagini e non sono ancora dati risultati del mandato, conferito dall’Autorità di primo grado il 2 agosto 2022 (pendente la presente procedura) a __________, di sottoporre CO 2 a controlli a sorpresa per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti e alcoliche. L’ultimo accertamento agli atti è quindi relativo ad un prelievo del sangue eseguito il 9 giugno 2020 a sorpresa (dopo che da gennaio del medesimo anno __________ non aveva più potuto attuare controlli a causa di difficoltà dell’interessato a effettuare lo screening delle urine in presenza dell’infermiere – cfr. doc. 12a-) e lo stesso evidenziava la presenza di “bensoilecgonina (metabolita della cocaina) e caffeina”. In un simile contesto, questo giudice non ritiene peraltro di doversi esprimere, come richiesto dall’Autorità di prima istanza in sede di duplica, indicando “per quanti giorni mesi o anni il signor CO 2 dovrà sottoporsi ai controlli prima di poter beneficiare di un’estensione delle sue relazioni personali con la figlia PI 1”. La decisione dell’Autorità di protezione non appare infatti rispondere all’interesse prioritario della minore, in assenza di un chiarimento sui motivi che hanno giustificato la sorveglianza delle relazioni personali nell’interesse esclusivo della bambina, in particolare con la verifica che essi non siano più attuali. Si giustifica quindi l’accoglimento del reclamo di RE 1 e il rinvio degli atti all’Autorità di protezione affinché svolga le necessarie verifiche per garantire la tutela del benessere della minore.

  1. Visto quanto precede, il reclamo è accolto e la decisione dell’Autorità di protezione annullata, ragione per la quale quest’ultima va considerata soccombente. Ai sensi dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non possono tuttavia essere addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico. Viste le circostanze particolari, si rinuncia quindi all’addebito di tasse e spese che andrebbero accollate allo Stato.

Quanto alle ripetibili, la giurisprudenza consolidata ha sancito che le Autorità di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692, sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126). Nella fattispecie, considerata la particolarità della situazione e che CO 2 nelle proprie osservazioni non si è determinato manifestamente in merito alle richieste di giudizio della reclamante, limitandosi ad esprimere la propria disponibilità a sottoporsi a qualsiasi controllo o perizia (poi ordinata dall’Autorità di prima istanza con decisione successiva), si giustifica una ripartizione delle ripetibili, quantificate in fr. 1’200.–, in ragione di metà ciascuno tra CO 2 e l’Autorità di protezione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

  1. Il reclamo è accolto.

  2. Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.

L’Autorità regionale di protezione __________ e CO 2 sono condannati a versare ognuno fr. 600.– (per un totale di fr. 1’200.–) a RE 1 a titolo di ripetibili.

  1. Notificazione:

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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