Incarto n. 9.2022.104
Lugano 3 agosto 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione__________,
per quanto riguarda l’istituzione di una curatela generale
giudicando sul reclamo del 20 giugno 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 2 giugno 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 (1931) è zia del defunto __________, marito di RE 1, deceduto improvvisamente il 2021. Da decenni essi vivevano nella medesima abitazione a __________ e il nipote si occupava della gestione amministrativa della zia.
Il decesso ha provocato grande dolore ai famigliari ed è stato all’origine di una crisi importante, sfociata nel ricovero dell’anziana zia presso strutture sanitarie di cui si dirà in seguito.
B. La situazione di PI 1 è stata segnalata già nel novembre 2021 (conseguentemente a un intervento di Polizia) all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione), che è intervenuta tempestivamente. Si evocheranno in questa sede unicamente i fatti rilevanti per il presente giudizio.
C. PI 1 è stata ricoverata il 3 marzo 2022 presso la Clinica __________ e in seguito presso la Clinica __________. PI 1 è stata sentita dall’Autorità di protezione il 17 marzo 2022.
D. Il 29 aprile 2022 si è tenuta un’udienza dinnanzi all’Autorità di protezione, alla presenza di RE 1 e dalla sua rappresentante legale MLaw __________, di sua figlia __________, di due dei tre nipoti dell’interessata (il terzo rappresentato dal fratello) del dr. med. __________, medico assistente alla Clinica __________e dell’avv. __________, legale di PI 1. Durante la stessa è stata discussa la situazione di quest’ultima e l’esigenza di protezione. L’Autorità di prima istanza ha indicato l’esigenza di nominare un curatore esterno alla famiglia (già reperito e che sarebbe stato presentato successivamente a PI 1) e di rivalutare un eventuale rientro al domicilio, con i necessari supporti, in un’ulteriore udienza fissata il 10 giugno 2022.
E. Con decisione cautelare 2/7 giugno 2022, dopo aver presentato il candidato curatore all’interessata in data 13 maggio 2022, l’Autorità di protezione ha istituito in via cautelare una curatela generale a favore di PI 1, privandola dell’esercizio dei diritti civili (disp.1). Ha quindi nominato CURA 1 curatore (disp. 2) ordinandogli di presentare l’inventario dei beni entro il 29 luglio 2022 (disp. 4) e riconoscendogli una mercede oraria di fr. 70.– per un totale massimo di fr. 6'000.– (disp. 5). L’Autorità di protezione ha inoltre deciso nel merito l’annullamento di un’udienza fissata per il 10 giugno 2022 (disp. 7) e denegato l’effetto sospensivo ad un eventuale reclamo, rendendo la decisione immediatamente esecutiva (disp. 10).
F. Contro la suddetta decisione è insorta RE 1 con reclamo 20/22 giugno 2022. Essa ha chiesto in via principale la riforma della decisione cautelare nel senso che PI 1 non fosse sottoposta a una curatela generale, l’annullamento della “decisione di merito di rinvio di un possibile rientro a domicilio” dell’interessata e che essa potesse far rientro al proprio domicilio immediatamente. In via subordinata la reclamante ha postulato l’annullamento della decisione cautelare e della decisione di merito, con il rinvio degli atti all’Autorità di protezione per una nuova decisione. Nei considerandi del reclamo RE 1 ha pure chiesto la restituzione dell’effetto sospensivo.
G. Il reclamo è stato intimato per osservazioni all’Autorità di protezione, al curatore e a tre nipoti dell’interessata.
H. Tramite osservazioni 28 giugno 2022 il curatore CURA 1 ha precisato di disporre ancora di informazioni frammentarie, essendo stato da poco nominato, e di non poter quindi esprimere la propria opinione sul reclamo.
I. Il 28 giugno 2022 l’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni, chiedendo il mantenimento della revoca dell’effetto sospensivo, ritenuti i conflitti di interesse esistenti tra le parti e i rapporti famigliari complessi. Nel merito, l’Autorità di primo grado ha sostenuto che PI 1 avrebbe dato il suo consenso all’istituzione della misura contestata durante l’udienza tenutasi il 29 aprile 2022 e che la stessa sarebbe stata giustificata a tutela dei suoi interessi. Ha specificato che secondo i certificati medici acquisiti agli atti l’interessata non sarebbe stata in grado di conferire procura né di sorvegliarne l’esecuzione, ciò che confermerebbe che le cause e le condizioni per l’istituzione della misura di protezione sarebbero date. L’Autorità di protezione ha precisato di essersi riservata ulteriori accertamenti, che tuttavia eviterebbe per non infierire sull’interessata.
J. Non è seguito un ulteriore scambio di allegati.
K. Il 28 giugno 2022 questa Camera ha ricevuto uno scritto spontaneo dell’Avv. __________, che non ha tuttavia assunto agli atti, in quanto irrito. Con risposta 30 giugno 2022 all’avv. __________ si è indicato che egli non è parte al procedimento e nemmeno risulta rappresentare validamente una delle parti.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Con la decisione 2/7 giugno 2022 l’Autorità di protezione ha istituito in favore di PI 1 una curatela generale, privandola dell’esercizio dei diritti civili, nominando quale curatore CURA 1. L’Autorità ha motivato la necessità della misura di protezione facendo riferimento ai certificati medici della Clinica __________ e della Clinica __________ dai quali risulta un declino cognitivo e la compromissione delle sue capacità cognitive, volitive e comportamentali e un disturbo compatibile con una demenza medio grave. L’Autorità di protezione ha evidenziato la necessità di assistenza costante, ritenendo che l’esigenza di durevole protezione possa essere garantita soltanto con l’istituzione di una curatela generale.
In sede di osservazioni l’Autorità di prime cure ha chiesto la conferma della decisione, fondata su risultanze mediche che ha ritenuto sufficienti, evidenziando di essersi “riservata ulteriori accertamenti, che si eviterebbero per non infierire sull’interessata”.
Con il proprio reclamo RE 1 si è opposta all’istituzione della misura di curatela generale, in qualità di persona vicina all’interessata. Nel suo lungo reclamo essa ha criticato l’agire dell’Autorità di protezione, che a suo dire sarebbe incorsa in un accertamento inesatto dei fatti e avrebbe considerato a torto PI 1 come durevolmente incapace di discernimento. Secondo la reclamante l’Autorità di prime cure avrebbe violato il principio della proporzionalità, fondando la decisione su certificati medici e non su una perizia psichiatrica ai sensi dell’art. 446 CC. RE 1 ritiene pure che l’Autorità di protezione non abbia rispettato il suo diritto di essere sentita.
La restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo, chiesto da RE 1 esclusivamente nei considerandi della decisone (e non quindi nei petita) è superata dall’emanazione della presente decisione.
L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
5.1. Cause della curatela, ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC N. 7 e 25).
Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).
5.2. Ai sensi dell’art. 398 cpv. 1 CC se una persona ha un particolare bisogno d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento, è istituita una curatela generale. La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche (cpv. 2). L’interessato è privato per legge dell’esercizio dei diritti civili (cpv. 3).
Una curatela generale può essere istituita soltanto in presenza di un bisogno di aiuto particolarmente pronunciato, segnatamente a causa di una durevole incapacità di discernimento (cpv. 1): è soprattutto il caso delle persone affette da gravi disabilità psichiche. La durevole incapacità di discernimento è tuttavia citata a titolo di esempio per sottolineare come la curatela generale possa essere ordinata soltanto come ultima ratio. Questa misura non va applicata sistematicamente nemmeno ai disabili mentali; ciò non è infatti né necessario né ragionevole dacché anche queste persone devono beneficiare di una protezione adeguata ai loro bisogni specifici (Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6437). In altre parole, lo stato della persona deve impedirle totalmente di assumere (lei stessa) la salvaguardia dei suoi interessi (CommFam Protection del l’adulte, Meier, ad art. 398 CC N. 6).
La curatela di portata generale dovrebbe dunque essere riservata prima di tutto ai casi nei quali (cumulativamente): i) la persona soffre di un’incapacità durevole di discernimento; ii) il bisogno d’assistenza personale e patrimoniale è generale; iii) esiste un largo bisogno di rappresentanza nei confronti dei terzi e iv) la persona rischia di agire contro il suo interesse o è esposta a essere sfruttata da terzi negli intervalli di lucidità che non possono essere esclusi (CommFam Protection del l’adulte, Meier, ad art. 398 CC N. 10). Questa misura potrebbe inoltre essere pronunciata in caso di situazione estremamente evolutiva. Un adattamento a posteriori, dopo una misura meno incisiva, potrebbe risultare tardivo.
5.3. Per l’istituzione di una curatela generale è necessario che venga eseguita una perizia psichiatrica (da parte di un esperto esterno se l’autorità non dispone delle conoscenze e competenze necessarie) a motivo dell’impatto che essa comporta sulla limitazione dell’esercizio dei diritti civili (Meier, Droit de protection de l’adulte, Losanna 2016, n. 208, pag. 104; DTF 140 III 97 consid. 4; confermata in STF 5A_798/2015 del 9 agosto 2016, consid. 4).
Una perizia psichiatrica esterna o il ricorso a competenze di un membro dell’autorità in questo ambito sono quindi sistematicamente necessarie (art. 446 cpv. 2 CC). Il rapporto si pronuncerà sullo stato di salute della persona interessata, sulla sua capacità cognitiva, sulla sua capacità volitiva, sugli effetti sociali del suo stato di salute (bisogno di assistenza, di natura personale, per le questioni della vita quotidiana, per la gestione del suo patrimonio) sulla sua capacità di comprendere la sua malattia e di volersi curare (Meier, Droit de protection de l’adulte, Losanna 2016, n. 892, pag. 430, con riferimenti).
La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
La disamina del reclamo è limitata all’oggetto della decisione e viene conseguentemente circoscritta ai fini del presente giudizio. In particolare, il dispositivo 7 riguarda l’annullamento di un’udienza prevista per il 10 giugno 2022 (e quindi ampiamente superata) e non, come indicato da RE 1 nel proprio reclamo, il rinvio di un possibile rientro al domicilio di PI 1, non oggetto dell’attuale procedura. La richiesta di annullamento della decisione di merito appare quindi, per quanto ricevibile, superata dagli eventi. Al proposito, si osserva che nemmeno le asserzioni relative ai rapporti tra la reclamante e l’interessata appaiono di interesse in questa sede.
Come precedentemente indicato e rettamente ricordato dalla reclamante, l’istituzione di una curatela generale soggiace a una procedura che prevede l’esecuzione di una perizia psichiatrica, in considerazione dell’incisività della sua portata.
Nel caso in esame, appare evidente e nemmeno contestato che PI 1 necessiti di cure e assistenza permanente. Tuttavia, l’Autorità di protezione ha istituito in via cautelare una curatela generale giustificandola con certificati medici e senza ordinare nessuna ulteriore verifica. In sede di osservazioni, ha poi indicato di “riservarsi” ulteriori accertamenti che tuttavia eviterebbe per “non infierire” su PI
Anche dal rapporto d’uscita del 1 aprile 2022 della Clinica __________ (Dr. med. __________ e Dr. med. __________) si evince un “declino cognitivo importante”, che tuttavia non è stato maggiormente chiarito. Il dr. med. __________, in un successivo complemento del 6 aprile 2022, ha specificato che sarebbe “possibile e plausibile un miglioramento dello stato cognitivo, evoluzione tutta da verificare”, indicando di prendere contatto con la Clinica __________ dove nel frattempo la signora era stata trasferita. Il Dott. Med. __________, medico in quest’ultimo istituto, ha quindi ribadito, con certificato 12 aprile 2022, che la paziente era ricoverata dal 16 marzo 2022 e “presenta un disturbo cognitivo compatibile con demenza CDR 2-3 (o demenza medio grave) con MMS 13/30 e test dell’orologio 0/6. Il decorso si rivela favorevole e attualmente ed attualmente la paziente appare serena, non lamenta dolori e si muove meglio. Una dimissione con rientro a domicilio sarebbe possibile qualora a casa vi fosse per lei un ambiente accogliente e accudente. Se corrisponde al vero il fatto che (secondo il rapporto di polizia) la Signora PI 1 sarebbe stata maltrattata fisicamente un rientro alle stesse condizioni e con le stesse persone appare controindicato”.
Alla luce di quanto precede, ritenuto che agli atti non vi sono ulteriori documenti comprovanti le condizioni psichiche di PI 1, la scelta operata dall’Autorità di protezione, che non ha proceduto con gli accertamenti peritali necessari per valutare dettagliatamente la situazione, non può essere condivisa, per di più trattandosi di una decisione cautelare e quindi di natura provvisoria ed emanata in attesa di ulteriori verifiche. Nemmeno si può condividere il timore dell’Autorità di primo grado di “infierire” su PI 1, non essendo indicati quali pregiudizi potrebbe arrecare l’esecuzione di una perizia psichiatrica, eseguita da esperti, secondo modalità che loro stessi adotteranno per tenere conto delle circostanze, volta a chiarire quali misure di protezione siano necessarie per tutelarla. Al contrario, verifiche più precise non possono che essere a beneficio dell’interessata, a favore della quale potrà essere adottata la misura più adeguata e puntuale, tenuto conto delle specifiche esigenze rilevate dalla perizia.
Di conseguenza il reclamo per quanto ricevibile va accolto e gli atti ritornati all’Autorità di protezione affinché proceda senza indugio ad emanare misure di protezione idonee a tutelare gli interessi di PI 1, in attesa di eventuali nuove risultanze che permetteranno di adottare provvedimenti più rispettosi dei principi di adeguatezza e della proporzionalità (CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 399 CC N. 17).
9.1. Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013, inc. 5A_699/2013 consid. 2.2). La giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) il diritto dell'interessato di esprimersi prima che una decisione che lo concerne sia presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 136 I 265 consid. 3.2; DTF 135 I 279 consid. 2.3; DTF 133 I 270 consid. 3.1; DTF 132 V 368 consid. 3.1 con rinvii; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_299/2013 del 6 giugno 2013, consid. 5.1 non pubblicato in DTF 139 III 257) ma non garantisce di per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_863/2019 del 5 novembre 2019, consid. 5.2). Ogni presa di posizione o nuovo documento versato agli atti deve essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono o meno far uso della loro facoltà di determinarsi (fra i tanti: DTF 138 I 484 consid. 2.1; STF 5A_44/2017 del 15 marzo 2017, consid. 4). Tali diritti sono ora ancorati nel titolo II° della LPAmm, entrata in vigore il 1° marzo 2014 (art. 34 e seg. LPAmm).
In materia di protezione dei minori e degli adulti, il diritto di essere sentito va oltre le prerogative che derivano dalla norma costituzionale suddetta. L'art. 447 cpv. 1 CC garantisce infatti alla persona interessata (non al curatore, né ad altri terzi) il diritto di essere sentito personalmente e oralmente dall'autorità di protezione che decide la misura (STF del 12 febbraio 2018, inc. 5A_706/2017 consid. 4.3.1; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; Maranta/Auer/Marti, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 447 CC n. 9). Tale garanzia è ribadita dall’art. 23 LPMA.
9.2. RE 1 non è la persona interessata dal procedimento di protezione (bensì la moglie del nipote defunto di PI 1) e non dispone quindi di fatto del diritto di esprimersi oralmente dinnanzi all’Autorità di protezione, di cui lamenta la violazione. Tuttavia, risulta dall’incarto che essa è stata coinvolta sin dal primo intervento dell’Autorità di primo grado ed ha potuto partecipare all’udienza indetta il 29 aprile 2022, durante la quale ha avuto modo, insieme alla sua patrocinatrice, di esprimersi ampiamente sulle misure oggetto della presente procedura. Nemmeno la sua asserzione secondo cui “l’ARP__________ non ha mai convocato la signora RE 1 per raccontare la sua versione dei fatti in merito ai presunti maltrattamenti, ad un’eventuale dipendenza da alcool e ad eventuali problemi psichici di quest’ultima” (cfr. reclamo, pag. 22) trova conferma: durante la suddetta udienza il tema è stato trattato e la reclamante ha quindi avuto modo di esporre le proprie opinioni, sebbene concretamente l’Autorità di protezione non fosse nemmeno tenuta a coinvolgerla nella procedura che riguarda PI 1. Peraltro, tramite il suo reclamo, RE 1 ha ampiamente avuto modo di esprimere ogni sua contestazione.
Ai sensi dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non possono essere addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico. Viste le circostanze particolari, si rinuncia quindi all’addebito di tasse e spese che andrebbero accollate, pur parzialmente, allo Stato.
Quanto alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692, sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126). Non vi sono motivi per scostarsi, oggi, da tali principi consolidati. L’Autorità di protezione, quale unica antagonista della parte che ha avuto successo (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692 consid. 3; sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126, consid. 7), deve pertanto essere condannata al versamento di adeguate ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza, la decisione 2/7 giugno 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________ è annullata. L’incarto è retrocesso all’Autorità di protezione affinché proceda, senza indugio, ai sensi dei considerandi.
L’Autorità regionale di protezione __________ rifonderà a RE 1 fr. 500.– a titolo di ripetibili.
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.