Incarto n. 9.2021.33
Lugano 5 agosto 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Dell'Oro
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: __________
all’
Autorità regionale di protezione __________,
a
CO 1 patr. da: PR 1
e a
CO 2 patr. da: PR 2
per quanto attiene alla regolamentazione delle relazioni personali fra il padre e la minore e la revoca della sospensione delle relazioni fra il nonno e la minore
PI 1 rappr. da: CURA 1
giudicando sul reclamo presentato il 15 marzo 2021 da RE 1 contro la decisione emessa il 26 febbraio 2021 (ris. n. 533/2021 del 24 febbraio 2021) dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 ( 2017) è figlia di RE 1 e di CO 1, che esercitano congiuntamente l’autorità parentale sulla figlia. PI 1 è affidata a RE 1 per cura ed educazione, mentre a CO 1 è riservato il più ampio diritto alle relazioni personali con la figlia.
B. L’Autorità regionale di protezione __________, si è occupata della minore sin dalla separazione dei genitori, avvenuta nel 2018. Con decisione 17 gennaio 2019 (ris. n. 38/19) l’Autorità regionale di protezione __________ ha ordinato in favore di PI 1 una misura di protezione ai sensi dell’art. 307 cpv. 3 CC (inserimento diurno in un nido d’infanzia), collocandola a tempo pieno in esternato presso il Centro __________.
C. A seguito del trasferimento di domicilio della minore da __________ a __________, l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito: Autorità di protezione) ha assunto la misura in essere con effetto dal 1° agosto 2019.
D. In ragione del rapporto di segnalazione e-mail 29 ottobre 2020 della polizia cantonale, nel quale è stato riferito che il nonno paterno era sospettato di aver abusato di PI 1 durante i diritti di visita del padre, con decisione supercautelare di medesima data (ris. n. 2941/2020) l’Autorità di protezione ha provvisoriamente sospeso le relazioni personali tra il nonno paterno CO 2 e la nipote PI 1; con la medesima decisione l’Autorità di prima sede ha pure provvisoriamente regolamentato le relazioni personali tra il padre CO 1 e la figlia PI 1 in modalità strettamente sorvegliate presso il punto d’Incontro di __________.
E. Mediante decisione cautelare 21 dicembre 2020 (ris. n. 3339/2020) l’Autorità di protezione ha: confermato la formale sospensione delle relazioni personali tra la nipote PI 1 e il nonno paterno, in attesa dell’esito del procedimento penale; ripristinato in modalità libera le relazioni personali tra padre e figlia; dato istruzione al padre CO 1 di non lasciare la figlia PI 1 in compagnia del nonno paterno né di affidarla al medesimo durante il diritto di visita; dato istruzione ai genitori CO 1 e RE 1 di attenersi ad un comportamento civile e adeguato l’uno nei confronti dell’altro in presenza e non della figlia PI 1, in particolare di non parlare dei fatti di rilevanza penale in presenza della figlia PI 1.
F. Con scritto 24 febbraio 2021, anticipato per e-mail, CO 2 ha trasmesso all’Autorità di protezione il decreto d’abbandono del procedimento penale emanato il 23 febbraio 2021 dal Procuratore pubblico nei suoi confronti, chiedendo di ripristinare urgentemente il suo diritto di vedere la nipotina in modalità libera.
G. Con scritto di pari data, anticipato via fax, anche CO 1 ha trasmesso all’Autorità di protezione il decreto d’abbandono in questione, postulando l’immediato ripristino delle relazioni personali fra il nonno e la nipote PI 1.
H. Con decisione 26 febbraio 2021 (ris. n. 533/2021 del 24 febbraio 2021) l’Autorità di protezione ha regolato le relazioni personali tra il padre CO 1 e la figlia PI 1, con effetto dal 2 marzo 2021 (dispositivo n. 1). Nella medesima pronuncia l’Autorità di protezione ha revocato con effetto immediato la formale sospensione delle relazioni personali tra il nonno paterno CO 2 e la nipote PI 1, stabilendo che, di conseguenza, il padre CO 1 potrà far capo ai nonni paterni come avveniva precedentemente al provvedimento revocato, e che in particolare nulla osta a che il nonno paterno accompagni e riprenda PI 1 all’asilo nido, o che PI 1 trascorra del tempo con il nonno paterno in presenza o meno del padre CO 1 (dispositivo n. 2). L’Autorità di protezione ha dichiarato la sua decisione come immediatamente esecutiva, denegando ad un eventuale reclamo l’effetto sospensivo (dispositivo n. 4).
I. Con istanza 2 marzo 2021 RE 1 ha postulato alla Camera di protezione la restituzione dell’effetto sospensivo. L’istanza è stata tuttavia dichiarata irricevibile con sentenza 4 marzo 2021 (inc. CDP 9.2021.23) in quanto, in assenza di un reclamo e del relativo effetto devolutivo, la Camera di protezione non disponeva della necessaria competenza a statuire.
L. Con reclamo 15 marzo 2021, oggetto del presente procedimento, RE 1 ha impugnato la decisione dell’Autorità di protezione, e meglio i dispositivi n. 1, 2 e 3, postulando anche la restituzione dell’effetto sospensivo al gravame e l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
M. Con decisione 16 marzo 2021 questo giudice ha nominato a PI 1 una curatrice di rappresentanza, con il compito di tutelare i suoi interessi nelle procedure davanti alle autorità di protezione di primo e secondo grado.
N. Vista la conflittualità permanente fra i genitori e la necessità di evitare un coinvolgimento della minore in situazioni conflittuali che la turbino al punto di compromettere il suo benessere psico-fisico e in considerazione anche dell’istanza 9 gennaio 2020 con cui RE 1 lamentava la ripresa di comportamenti offensivi nei suoi confronti da parte di CO 1 e CO 2, con decisione 18 marzo 2021 l’Autorità di protezione ha istituito in favore della minore una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 e 2 CC, con le seguenti sfere di compiti: a) mediare tra le figure genitoriali e laddove possibile, b) promuovere una migliore comunicazione, sostenere e consigliare nei compiti genitoriali, c) vigilare sullo stato di salute psicofisica della minore e infine d) vigilare sulle relazioni personali ed organizzare il calendario delle medesime.
O. Con decisione 6 aprile 2021, dopo aver ordinato uno scambio di memorie scritte questo giudice ha restituito l’effetto sospensivo al gravame solo con riferimento al ripristino dei contatti tra la minore e il nonno (dispositivo n. 2 della decisione impugnata), visto il carattere eccezionale rivestito dalla revoca del medesimo e in considerazione della necessità di chiarire, oltre alla fondatezza del provvedimento nel merito, la possibilità di una sanatoria del diritto di essere sentito della madre in seconda istanza.
P. Con osservazioni al reclamo 29 marzo 2021 CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo, postulando la sua ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Anche la curatrice di rappresentanza della minore (con memoria 1° aprile 2021) e CO 2 (con scritti 18 marzo e 7 aprile 2021) hanno chiesto la conferma della decisione impugnata. Con osservazioni 16 aprile 2021 l’Autorità di protezione, pur contestando le argomentazioni contenute nel reclamo, si è invece rimessa alla decisione di questo giudice.
Q. Con replica 26 maggio 2021 e dupliche 31 maggio, 1° giugno, 8 giugno e 11 giugno 2021 le parti si sono riconfermate nelle loro argomentazioni e richieste di causa. CO 2 ha inoltre postulato l’immediata revoca dell’effetto sospensivo restituito al gravame il 6 aprile 2021, richiesta che ha ribadito per scritto anche successivamente, così come il figlio CO 1.
R. Con scritto 7 luglio 2021 l’Autorità di protezione ha trasmesso a questo giudice copia del rapporto di valutazione psicodiagnostica datato 16 giugno 2021 della psicologa __________.
S. Con scritto 15 luglio 2021 il rappresentante di CO 2 ha trasmesso la sentenza 13 luglio 2021 della Camera dei reclami penali del Tribunale d’appello (inc. 60.2021.69), mediante la quale è stato respinto, per quanto ricevibile, il reclamo presentato da RE 1 contro il decreto di abbandono del procedimento penale nei confronti del nonno di PI 1.
T. Con decisione 15 luglio 2021 (ris. n. 1715/2021 del 1° luglio 2021) l’Autorità di protezione ha approvato il contratto per l’obbligo di mantenimento di PI 1, sottoscritto dai genitori il 13/27 aprile 2021.
U. Sulla scorta del menzionato rapporto di valutazione psicodiagnostica, con decisione 29 luglio 2021 (ris. n. 1920/2021 del 21 luglio 2021) l’Autorità di protezione ha conferito mandato alla psicologa __________ per una presa a carico psicologica individuale in favore di PI 1, quale misura opportuna, con un supporto alla genitorialità inteso come sostegno psicologico alle figure genitoriali nella relazione con la propria figlia affinché possano essere guidati nel riconoscere e assecondare in modo più consapevole e funzionale i bisogni affettivi ed emotivi della minore e al fine di rinforzare e incoraggiare il legame di attaccamento attuale.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Occorre anzitutto rilevare che nel suo reclamo RE 1 non motiva in maniera specifica la contestazione riguardante la regolamentazione delle relazioni personali tra la minore e il padre CO 1. Tale assetto – formalizzato al dispositivo n. 1 della decisione impugnata – era stata oggetto di accordo tra le parti in sede di udienza del 23 febbraio 2021 e la relativa entrata in vigore era stata concordata per il 2 marzo 2021 (verbale di udienza del 23 febbraio 2021, pag. 4). L’assenza di censure specifiche nel memoriale di reclamo aveva già condizionato la mancata restituzione dell’effetto sospensivo (v. decisione 6 aprile 2021, pag. 5), ma nemmeno in sede di replica la reclamante ha precisato maggiormente i motivi alla base della sua contestazione. RE 1 si è infatti limitata ad indicare che la regolamentazione delle relazioni personali paterne “riguardava l’estensione di queste ultime alle condizioni poste dall’ARP ai nonni paterni e al padre della minore, condizioni adottate dall’ARP a tutela della minore” (replica, pag. 3), lasciando intendere che l’assetto concordato presupponesse che i contatti fra la minore e il nonno continuassero ad essere proibiti, ciò che invero non risulta dagli atti.
La reclamante sostiene inoltre che nella propria istanza 30 dicembre 2020 “aveva chiesto un inasprimento dell’istruzione data a CO 1 nella decisione 21 dicembre 2020, segnatamente l’aggiunta della comminatoria dell’art. 292 CP” (reclamo, pag. 11), richiesta che era tuttavia stata respinta in via supercautelare e cautelare con decisione 31 dicembre 2021 e che può invero essere ritenuta superata dall’accordo intervenuto successivamente in sede di udienza. La reclamante si limita poi a chiedere genericamente l’annullamento della regolamentazione dei diritti di visita paterni e il rinvio degli atti in prima istanza “per il completamento dell’istruttoria”, senza che sia dato di sapere quali siano le sue effettive richieste – diverse da quanto pattuito e da quanto in vigore – in merito allo svolgimento delle relazioni personali del padre con PI 1. A tale riguardo, neppure è dato di sapere quali atti istruttori manchino secondo la reclamante. Le censure si rivelano dunque insufficientemente motivate con riferimento a tale punto del dispositivo e devono essere considerate d’acchito irricevibili.
3.1. Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha richiamato lo scritto 24 febbraio 2021 del patrocinatore di CO 1, nel quale ha trasmesso il decreto di abbandono 23 febbraio 2021 inerente il procedimento penale nei confronti di suo padre CO 2 e ha postulato di ripristinare con effetto immediato le relazioni fra nonno e nipote, non essendovi più limiti che vietassero le loro relazioni. L’Autorità di protezione ha considerato che non fosse “più giustificato mantenere la misura di protezione di sospensione cautelativa delle relazioni personali del signor CO 2 con la nipote PI 1 emanata a seguito della denuncia e dell’apertura del procedimento penale ma necessario procedere con la revoca di tale provvedimento” (decisione impugnata, pag. 7). Ha dunque revocato con effetto immediato la formale sospensione delle relazioni personali tra CO 2 e PI 1, precisando che “il padre CO 1 potrà far capo ai nonni paterni come avveniva precedentemente al provvedimento revocato” e in particolare che “nulla osta a che il nonno paterno accompagni e riprenda PI 1 all’asilo nido, o che PI 1 trascorra del tempo con il nonno paterno in presenza o meno del padre CO 1” (decisione impugnata, dispositivo n. 2, pag. 7).
3.2. Nel suo reclamo, RE 1 contesta la decisione dell’Autorità di protezione nella misura in cui è stata resa in violazione del suo diritto di essere sentita. L’Autorità di protezione avrebbe infatti direttamente statuito sull’istanza 24 febbraio 2021 di CO 1, fondata su un elemento nuovo – ovvero il decreto penale di abbandono – e l’avrebbe accolta senza intimarla alla reclamante e senza concederle il dovuto contraddittorio (reclamo, pag. 10). A suo avviso, la decisione impugnata deve dunque essere annullata.
3.3. Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013, inc. 5A_699/2013 consid. 2.2). La giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) il diritto dell'interessato di esprimersi prima che una decisione che lo concerne sia presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 136 I 265 consid. 3.2; DTF 135 I 279 consid. 2.3; DTF 133 I 270 consid. 3.1; DTF 132 V 368 consid. 3.1 con rinvii; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_299/2013 del 6 giugno 2013, consid. 5.1 non pubblicato in DTF 139 III 257) ma non garantisce di per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_863/2019 del 5 novembre 2019, consid. 5.2). Ogni presa di posizione o nuovo documento versato agli atti deve essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono o meno far uso della loro facoltà di determinarsi (fra i tanti: DTF 138 I 484 consid. 2.1; STF 5A_44/2017 del 15 marzo 2017, consid. 4).
Tali diritti sono ora ancorati nel titolo II° della LPAmm, entrata in vigore il 1° marzo 2014 (art. 34 e seg. LPAmm).
3.4. Nella fattispecie, la violazione del diritto di RE 1 di essere sentita in relazione alla richiesta di CO 1 di revocare la misura di protezione di sospensione delle relazioni personali fra il nonno paterno e la nipote è palese.
Come già constatato nella decisione che ha restituito l’effetto sospensivo al gravame, la decisione di revoca della sospensione delle relazioni personali fra il nonno e la nipote PI 1 qui impugnata risulta essere stata adottata – quale decisione di merito e non quale cautelare o supercautelare – il giorno stesso della presentazione della relativa istanza da parte del padre di PI 1, sulla base del decreto di abbandono emanato dal Procuratore pubblico. Tale documentazione non è stata in alcun modo sottoposta a RE 1 per una presa di posizione prima della decisione di merito, ragion per cui la violazione formale del principio costituzionale invocato deve essere senza dubbio riconosciuta.
L’argomento dell’Autorità di protezione, secondo cui la medesima decisione avrebbe comunque potuto essere adottata in via supercautelare, non le giova. L’emanazione di una decisione inaudita parte richiede infatti l’adempimento di criteri supplementari – quali ad esempio l’urgenza del provvedimento – che non possono essere considerati riuniti a priori e che non possono essere negletti unicamente a motivo della non impugnabilità del provvedimento. Va inoltre sottolineato che ad una decisione supercautelare deve far seguito entro un breve lasso di tempo la convocazione ad un’udienza, che avrebbe permesso alla reclamante di esercitare il suo fondamentale diritto di esprimersi prima dell’emanazione della decisione di merito di primo grado, possibilità di cui nella fattispecie RE 1 è stata deprivata.
3.5. Resta da valutare, come già evocato nella decisione 6 aprile 2021 concernente la restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo, se tale violazione possa essere sanata dinnanzi a questo giudice.
In effetti, una violazione del diritto d'essere sentito commessa da un'autorità inferiore può – eccezionalmente e in determinate situazioni – essere sanata dall'autorità di ricorso o reputarsi sanata qualora l'interessato possa far valere le sue argomentazioni davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1117 pag. 498; Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 447 CC no. 37). Una riparazione entra in considerazione solo se la persona interessata non subisce un pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente dalla sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3). La sanatoria rimane l’eccezione segnatamente in presenza di gravi violazioni (DTF 116 V 182 consid. 3c con rinvii). La giurisprudenza ammette una possibilità di sanatoria anche nei casi in cui la violazione è grave, nei casi in cui il rinvio costituirebbe una formalità inutile e implicherebbe solo un prolungamento della procedura (DTF 132 V 837 consid. 5.1; STF 5A_805/2009 del 26 febbraio 2010, consid. 3.3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, n. 1.198 pag. 78).
3.6. Nel suo reclamo RE 1 afferma che se l’Autorità di protezione avesse agito in maniera corretta, intimandole l’istanza della controparte e il decreto di abbandono del procuratore pubblico, “avrebbe non solo informato l’ARP dell’introduzione del reclamo avverso il decreto di abbandono, ma avrebbe esposto nel dettaglio gli argomenti alla base della sua opposizione a che al nonno paterno fosse concesso di stare e di occuparsi da solo della nipote” (reclamo, pag. 11). La violazione non può essere a suo avviso sanata in sede di reclamo, poiché – a prescindere dalla questione penale – “emerge una inadeguatezza del nonno paterno che deve essere approfondita, ciò che potrà essere fatto solo effettuando un’istruttoria completa” (replica, pag. 3-4).
3.7. Nella fattispecie la reclamante ha potuto esprimersi ampiamente nei suoi memoriali di reclamo e di replica sui due atti che hanno portato alla decisione impugnata, ovvero il decreto di abbandono del procedimento penale nei confronti di CO 2 e l’istanza di CO 1 chiedente di revocare il provvedimento di sospensione delle relazioni personali fra PI 1 e il nonno.
RE 1 ha potuto in questa sede esporre le sue ragioni contro la revoca del divieto per il nonno paterno di entrare in contatto con la nipote. Le sue motivazioni consistono, da un lato, nella mancata conclusione del procedimento penale a carico di CO 2 (a seguito dell’impugnazione del decreto di abbandono) e, dall’altro lato, nell’inadeguatezza del nonno emersa dagli atti. Entrambi gli aspetti presupporrebbero a suo dire il mantenimento del divieto ed ulteriori approfondimenti.
Alla luce delle argomentazioni addotte da RE 1 nei suoi memoriali, occorre ritenere che questo giudice possa sanare in questa sede la violazione costatata. Peraltro, il rinvio degli atti in prima istanza costituirebbe verosimilmente una formalità inutile, che rischierebbe soltanto di prolungare la procedura, in quanto nonostante le motivazioni esposte l’Autorità di protezione non sembra aver modificato la sua posizione sulla necessità di revocare il provvedimento deciso nei confronti di CO 2. Vi sono dunque fondati motivi di ritenere che anche rinviando l’incarto in prima istanza per permettere a RE 1 di pronunciarsi formalmente dinnanzi all’autorità di prime cure sul decreto di abbandono del procedimento penale e sull’istanza di CO 1, l’Autorità di protezione si riconfermerebbe integralmente nel giudizio già emanato, senza dar seguito alle richieste di maggiori approfondimenti, che già in questa sede non sembra ritenere rilevanti ai fini del giudizio sul ripristino dei contatti fra il nonno e la minore. Ciò a maggior ragione se si considera che nel frattempo anche l’impugnativa pendente alla Corte dei reclami penali è stata evasa ed il decreto di abbandono del procedimento è dunque stato confermato anche in secondo grado.
Si giustifica pertanto di non operare un rinvio degli atti all’Autorità di protezione e di considerare sanato in questa sede il diritto di RE 1 di essere sentita, entrando nel merito delle sue contestazioni.
4.1. Per quanto attiene alla necessità di mantenere sospesi i contatti nonno-nipote in ragione della procedura di reclamo avviata da RE 1 avverso al decreto di abbandono del procedimento penale nei confronti del nonno di PI 1 per il reato di atti sessuali con fanciulli (art. 187 cifra 1 CP), la censura della qui reclamante può essere considerata ormai superata.
Come già evocato, con sentenza 13 luglio 2021 la Camera dei reclami penali del Tribunale d’appello ha evaso il suddetto reclamo, respingendolo nella misura della sua ricevibilità.
La Corte cantonale ha constatato come agli atti non vi siano elementi che sostanzino la tesi accusatoria (consid. 3.5.2; pag. 13) e ha confermato la rinuncia all’assunzione delle ulteriori prove richieste da RE 1, che non muterebbero l’esito del procedimento penale (consid. 3.5.4.3, pag. 17-18). Le contestazioni della reclamante quanto alla necessità di attendere gli sviluppi del procedimento penale – e, dunque, quanto alla prematurità del giudizio di prime cure – possono essere considerate sorpassate dall’emanazione della sentenza della Corte di seconda istanza, che conferma il decreto di abbandono emanato dal Procuratore pubblico.
4.2. In seguito, la reclamante contesta la decisione dell’Autorità di protezione in quanto non avrebbe considerato altri elementi preoccupanti a carico del nonno – emersi nel corso del procedimento penale – che farebbero “nutrire forti dubbi circa l'adeguatezza di CO 2” e che giustificherebbero dunque il mantenimento del provvedimento revocato alfine di permettere ulteriori approfondimenti (reclamo, pag. 7).
In particolare, la reclamante riferisce che dall’istruttoria penale è emerso che “la bambina dormiva nel lettone con il nonno, mentre la nonna dormiva in un'altra stanza”, che “il nonno bacia PI 1 sulla bocca” e che “il nonno assume bevande alcoliche già nel corso della giornata (il giorno del suo interrogatorio in polizia, alle ore 14:25 presentava un tasso alcolemico dello 0.35 mg/L”; reclamo, pag. 7). Secondo la reclamante, “indipendentemente dal risultato dell'inchiesta penale, nessuno può negare che il baciare una bambina di tre anni sulla bocca rappresenta un gesto che possiede connotazioni erotiche, un atteggiamento intimo, che non è accettabile”; vi è inoltre “il concreto rischio che PI 1 ripeta il gesto con amici o compagni di scuola” (reclamo, pag. 8). L’Autorità di protezione avrebbe dunque dovuto “effettuare ulteriori verifiche e prestare un'accresciuta attenzione prima di autorizzare delle relazioni personali della minore con il nonno”, il cui sentimento nei confronti di PI 1 denoterebbe “eccessività rispetto alla norma, e quindi mancanza di misura e di equilibrio” (reclamo, pag. 8).
L’inadeguatezza di CO 2 nei confronti della minore si manifesterebbe anche, “di riflesso” (reclamo, pag. 12 e 14), nel suo comportamento “offensivo e intimidatorio nei confronti della madre della minore, documentato negli atti” (reclamo, pag. 9-10).
Secondo la reclamante, prima di adottare una qualsivoglia decisione l’Autorità di protezione avrebbe anche dovuto attendere la valutazione psicodiagnostica della minore, mezzo di prova per “verificare la necessità di una presa a carico psicologica della minore”, che “avrebbe certamente fornito elementi utili di giudizio” (reclamo, pag. 9). L’esame di questi elementi avrebbe dovuto condurre l’Autorità di protezione a decidere di mantenere il divieto di contatti fra PI 1 e il nonno (reclamo, pag. 14).
4.3. Le tesi della reclamante non possono essere condivise.
Anche la censura legata all’asserita necessità di aspettare gli esiti della valutazione psicodiagnostica di PI 1 appare superata dagli eventi, avendo la perita nel frattempo reso il suo referto – dal quale non emerge alcun elemento riferibile al nonno paterno, la cui relazione con PI 1 non era peraltro oggetto dell’approfondimento richiesto – e avendo l’Autorità di protezione già proceduto nei suoi incombenti, ordinando quale misura opportuna in favore della minore una sua presa a carico psicologica e un supporto alla genitorialità (“inteso come sostegno psicologico alle figure genitoriali nella relazione con la propria figlia”, decisione 29 luglio 2021, pag. 6).
La formale sospensione delle relazioni fra CO 2 e la nipote era stata decisa il 29 ottobre 2020 a seguito del rapporto di segnalazione della polizia cantonale quanto al sospetto di abusi sessuali compiuti da quest’ultimo a danno di PI 1, ed era stata confermata il 21 dicembre 2020 “in attesa dell’esito del procedimento penale” (v. decisione cautelare 21 dicembre 2020, ris. n. 3339/2020). Venute a cadere tali pesanti accuse – che le autorità penali in due separati stadi di giudizio hanno giudicato prive di riscontri oggettivi – occorre considerare che il divieto formale impartito a CO 2 di intrattenere dei contatti con PI 1 ha perso la sua ragion d’essere e dunque, privo di fondamento, deve essere revocato.
Con riserva di quanto precisato al considerando seguente, né i comportamenti descritti dalla reclamante (fra cui l’aver fatto dormire la nipote nel lettone con sé per alcune notti durante il periodo di quarantena cui erano sottoposti a seguito della positività di CO 1 al COVID-19, il fatto di darle dei baci sulla bocca piuttosto che sulla guancia, gli epiteti ingiuriosi rivolti alla madre), né l’aggressività che trapela dagli scritti di CO 2 (non solo nei confronti di RE 1 ma anche nei confronti della precedente patrocinatrice di quest’ultima o della Presidente dell’Autorità di protezione) permettono di mantenere in vigore un divieto simile, che non appare adeguato né proporzionato alle circostanze e il cui fondamento giuridico non è peraltro mai stato indicato chiaramente neppure dalla reclamante medesima.
Il reclamo non può pertanto che essere respinto.
4.4. In conclusione, si giustifica comunque di precisare – viste le prese di posizione di CO 2 nei suoi scritti – che il nonno paterno non dispone di alcun diritto di visita proprio con PI 1 e che le relazioni che questi intrattiene con la nipote si svolgono nel contesto dei diritti di visita padre-figlia, di cui beneficia CO 1 sulla base dell’assetto concordato e formalizzato dall’Autorità di protezione nella decisione impugnata. Nel lasso di tempo in cui PI 1 le è affidata per il diritto di visita, è CO 1 ad esserne responsabile e a dover rispondere dell’adeguatezza delle cure prestatele dalle terze persone cui delega la custodia di fatto della minore. Nell’ambito del procedimento di protezione già in essere e degli approfondimenti che l’Autorità di protezione sta svolgendo in relazione alla situazione della minore (definita “preoccupante” in ragione dell’“ambiente famigliare altamente conflittuale” e del fatto che la minore “è affidata ad una madre ritenuta inadeguata in sede peritale”, cfr. osservazioni 16 aprile 2021, pag. 5), occorrerà vegliare a che le relazioni personali paterne vengano esercitate in un contesto compatibile con il benessere di PI 1, ed intervenire se ciò non fosse il caso. Nella misura in cui l’Autorità di protezione venisse a conoscenza di un’esposizione di PI 1 a situazioni non consone ad un suo sviluppo armonioso durante lo svolgimento dei diritti di visita di CO 1, cui il padre la espone o da cui il padre non riesce a preservarla, l’Autorità di protezione potrà senz’altro intervenire a tutela del benessere della minore (art. 274 cpv. 2 CC; art. 307 e seg. CC).
La revoca della formale proibizione dei contatti fra PI 1 e CO 2 – provvedimento ad oggi ingiustificato – non deve dunque essere interpretata come un avallo dei comportamenti del nonno paterno che emergono dagli atti (si pensi in particolare al ricorrente utilizzo di termini pesantemente spregiativi nei confronti di RE 1; l’autorità di prime cure definisce tali modalità comunicative “sensibilmente inadeguate e sopra le righe”, cfr. osservazioni, pag. 3; la curatrice di rappresentanza parla di “mancanza di rispetto e educazione”, osservazioni 1° aprile 2021, pag. 4).
Tale revoca non deve neppure essere considerata come la concessione di un particolare diritto soggettivo del nonno ad esercitare dei diritti di visita con la nipote PI 1. Come visto, i contatti del nonno paterno con PI 1 dipendono dalle relazioni personali di CO 1 con la figlia e non sono regolamentati in maniera specifica ex art. 274a CC (ciò che risulta dalla decisione impugnata, pag. 7, benché la medesima sia intitolata “revoca sospensione relazioni personali straordinarie con terzi”). In relazione a tale normativa si rammenta che diversamente dai genitori (che per principio hanno diritto di incontrare il figlio, salvo vedersi limitare le visite – dandosi il caso – per il bene di quest'ultimo) i terzi, nonni compresi, non hanno diritti in tal senso, a meno che siano loro conferiti «in circostanze straordinarie» per il bene del minorenne (STF 5A_755/2020 del 16 marzo 2021, consid. 5 [pubblicazione in DTF prevista]; STF 5A_22/2017 del 27 febbraio 2017, consid. 3.1.2; STF 5A_831/2008 del 16 febbraio 2009, consid. 3.2 pubblicato in: FamPra.ch 2009 pag. 505; RtiD II-2009 pag. 647 consid. 5; sentenza CDP del 13 agosto 2019, inc. 9.2018.169, consid. 4.1-4.2; sentenza ICCA del 18 marzo 2011, inc. 11.2011.35, consid. 4). L’Alta Corte ha ad esempio negato ad un nonno le relazioni personali con i nipoti abiatici, considerando un motivo sufficiente il fatto che questi intrattenesse rapporti pessimi (o inesistenti) con la nuora e tale stato di cose si ripercuoteva sul bene dei ragazzi (coinvolti in un conflitto di lealtà verso i genitori e a rischio di essere influenzati dai racconti insistenti del nonno sulle traversie familiari, ciò che è manifestamente contrario al loro bene; STF 5A_355/2009 del 3 luglio 2009, consid. 2.2).
La decisione impugnata, pur revocando il divieto di frequentazione tra la minore e CO 2, non preclude l’approfondimento della situazione della minore nel nucleo familiare paterno, né l’adozione di ulteriori provvedimenti a tutela di PI 1.
Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Alla luce della documentazione agli atti, nel caso concreto la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di RE 1 può essere accolta.
Per la fissazione delle ripetibili occorre inoltre considerare che solo CO 1 è stato rappresentato da un legale per la redazione di entrambe le memorie presentate nel procedimento, mentre CO 2 si è fatto assistere da un patrocinatore unicamente per la presentazione del memoriale di duplica.
Infine, in considerazione del diritto a ripetibili, la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di CO 1 deve essere considerata priva d'oggetto (cfr. STF 2C_1025/2020 del 3 marzo 2021, consid. 3.3; STF 2C_464/2013 del 19 luglio 2013, consid. 4; STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; sentenza CDP del 10 maggio 2021, inc. 9.2020.183, consid. 4; sentenza CDP del 25 febbraio 2021, inc. 9.2020.120, consid. 8).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo è respinto, nella misura della sua ricevibilità.
L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di RE 1 è accolta.
L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di CO 1 è stralciata dai ruoli in quanto priva di oggetto.
Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 100.–
fr. 350.–
sono posti a carico dello Stato del Canton Ticino.
RE 1 rifonderà a titoli di ripetibili ridotte fr. 1'300.- a CO 1 e fr. 400.- a CO 2.
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.