Incarto n. 9.2021.101
Lugano 28 marzo 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Dell'Oro
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
CO 1
per quanto riguarda la tassazione delle note professionali emanate nell’ambito del mandato di patrocinio conferito da PI 1
giudicando sul reclamo presentato il 24 giugno 2021 dall’avv. RE 1 contro la decisione emessa il 21 maggio 2021 (n. 332/2021) dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Con scritto 23 maggio 2015 PI 1, patrocinata dall’avv. CURA 1, aveva richiesto all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) l’istituzione con urgenza di una curatela generale in suo favore. L’istante si trovava ricoverata da due giorni in maniera coatta presso la Clinica __________ in ragione di un disturbo bipolare, in quel momento in fase maniacale.
Con decisione 23 giugno 2015 (n. 374/15) l’Autorità di protezione ha istituito in suo favore una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC, nominando quale curatrice generale l’avv. CURA 1.
B. Con scritto 14 settembre 2020 PI 1 ha richiesto all’Autorità di protezione un appuntamento “per proporre una mia nuova curatrice finanziaria”, siccome l’attuale curatrice “non ha tempo nemmeno per questioni importanti che riguardano me e anche i miei figli” e “non dà retta neppure alla mia psichiatra” che avrebbe voluto organizzare un incontro di rete. L’Autorità di protezione ha intimato per osservazioni tale scritto alla curatrice generale, che ha contestato i rimproveri mossi nei suoi confronti dalla sua pupilla.
Con lettera 14 ottobre 2020 PI 1 si è ancora rivolta all’Autorità di protezione “per sapere quali osservazioni ha presentato la mia curatrice” e “quali passi devo intraprendere per revocarle il mandato”. La curatelata ha nuovamente scritto all’Autorità di protezione il 20 ottobre 2020 per chiedere la sostituzione della curatrice e il 9 novembre 2020 per chiedere la modifica della misura in una curatela di sostegno, richieste poi ribadite con e-mail del 30 novembre 2020.
Tutti gli scritti sono stati intimati per osservazioni alla curatrice generale e l’Autorità di protezione ha preso contatto con il dr. med. __________ e la dr.ssa med. __________ per ottenere degli aggiornamenti sulla situazione psicofisica dell’interessata.
C. Con lettera 17 novembre 2020 l’avv. RE 1 si è rivolta all’Autorità di protezione comunicando di essere stata incaricata da PI 1 di tutelarla nell’ambito della revoca della curatela e chiedendo l’accesso agli atti dell’incarto. Il 19 dicembre seguente l’Autorità di protezione trasmetteva alla patrocinatrice la copia della decisione concernente l’istituzione della curatela generale e la invitava a concordare un incontro per la visione dell’incarto e l’eventuale richiesta di documentazione specifica, trasmessa poi in data 17 dicembre 2020.
D. In data 7 gennaio 2021 PI 1 ha presentato, per il tramite della sua patrocinatrice, delle osservazioni spontanee all’Autorità di protezione. In tale scritto venivano illustrati i progressi raggiunti dall’interessata grazie al nuovo percorso terapeutico e farmacologico intrapreso e il miglioramento significativo del suo stato psicofisico, che non giustificherebbe più una misura di protezione così incisiva. L’interessata ribadiva inoltre che la curatrice generale svolgeva il suo mandato limitatamente ad aspetti amministrativi e di gestione del patrimonio, senza praticamente più occuparsi della cura della persona o delle relazioni giuridiche, ed era rimasta inattiva a fronte di precise sollecitazioni della sua pupilla. PI 1 postulava dunque la revoca della curatela generale o, in via subordinata, la modifica della misura in una curatela di sostegno ai sensi dell’art. 393 CC.
E. In data 22 febbraio 2021 PI 1 è stata oggetto di un ricovero coatto presso la Clinica psichiatrica cantonale (di seguito, CPC) a __________, contestato il giorno successivo dalla medesima. Con scritto 26 febbraio 2021 l’avv. RE 1 ha completato il ricorso della sua assistita presso la Commissione giuridica LASP, chiedendo l’annullamento della decisione di ricovero, che è perdurato sino al 18 marzo 2021. Con scritto 8 marzo 2021 la patrocinatrice dell’interessata sollecitava all’Autorità di protezione la riattivazione del procedimento concernente la revoca della curatela generale.
F. Con lettera 11 marzo 2021 la curatrice generale trasmetteva all’Autorità di protezione una nota spese e competenze intermedia (dal 12 novembre 2020 all’8 marzo 2021) dell’avv. RE 1 relativa alla pratica concernente PI 1, “con preghiera di indicarmi come devo procedere”, aggiungendo che “senza una vostra autorizzazione non procederò con il pagamento della nota”. Successivamente la curatrice faceva pervenire all’Autorità di protezione il dettaglio delle prestazioni svolte dall’avv. RE 1, chiedendo se pagare o contestare tale nota.
Con lettera 16 marzo 2021 l’Autorità di protezione invitava l’avv. RE 1 a valutare approfonditamente l’imprescindibilità del mandato conferitole dalla cliente e l’onere determinato dai costi di patrocinio, in particolare la proporzionalità degli stessi, chiedendo un preventivo per i costi futuri.
Con scritto 22 marzo 2021 l’avv. RE 1 postulava, fra le altre cose, che alla curatrice avv. CURA 1 venisse data l’autorizzazione al pagamento della nota professionale presentata.
G. In data 13 aprile 2021 PI 1 è stata oggetto di un nuovo ricovero coatto presso la CPC. Con decisione 22 aprile 2021 (ris. n. 292/2021) l’Autorità di protezione ha confermato il ricovero già in essere, con l’obiettivo di espletare una valutazione psichiatrica approfondita e completa del suo stato di salute e di definire il trattamento terapeutico e farmacologico più appropriato e l’eventuale progetto futuro a lungo termine a protezione dell’interessata, ponendo una serie di quesiti peritali cui i medici della CPC hanno risposto con rapporto il 19 maggio 2021. In data 27 maggio 2021 (decisione n. 366/2021) l’Autorità di protezione ha decretato la continuazione del ricovero a scopo di complemento di perizia, rapporto che è stato poi presentato l’11 giugno 2021. Con decisione 17 giugno 2021 (ris. n. 347/2021) l’Autorità di protezione ha revocato il suddetto ricovero.
H. Nell’ambito dell’udienza di discussione tenutasi il 20 aprile 2021 è stata discussa anche la questione del patrocinio di PI 1 da parte dell’avv. RE 1. L’Autorità di protezione ha reso attenta la patrocinatrice delle conseguenze finanziarie di tale mandato per la curatelata e ha affermato che la nota professionale è “oggetto di esame e approvazione da parte dell’ARP, in quanto la curatela comprende anche la tutela degli interessi finanziari della curatelata e il patrocinio in casi come quelli ARP deve essere considerato in quest’ottica «sociale»” (verbale, pag. 4).
Con scritto 22 aprile 2021 l’Autorità di protezione ha comunicato all’avv. RE 1 che la sua remunerazione, in qualità di avvocato di fiducia, “va valutata, riconosciuta nella misura giustificata e corrisposta dalla curatrice generale”, ragion per cui “non spetta alla scrivente Autorità esprimersi con formale decisione in relazione a tale aspetto”. L’Autorità di protezione chiedeva comunque alla patrocinatrice di valutare le conseguenze economiche del suo mandato sulle finanze della curatelata e chiedeva la presentazione di un preventivo per ulteriori prestazioni da svolgere. Con scritto 29 aprile 2021 l’avv. RE 1 presentava un’ulteriore nota professionale, datata 20 aprile 2021, e contestava che fosse la curatrice generale a dover valutare le prestazioni svolte (“molte delle quali peraltro svolte propriamente a seguito della sua latitanza”), chiedendo che in ragione del conflitto di interessi fosse l’Autorità di protezione a pronunciarsi.
I. Con decisione 21 maggio 2021 (n. 332/2021) l’Autorità di protezione ha statuito sulla tassazione delle note professionali presentate dall’avv. RE 1 il 9 marzo e il 20 aprile 2021, riconoscendole un onorario di fr. 8'000.– e fr. 800.– a titolo di spese, oltre all’IVA, per un totale di fr. 9'477.60 (dispositivo n. 1), posti a carico della curatelata (dispositivo n. 2). Ai sensi dei considerandi e segnatamente per gli effetti finanziari nella tutela degli interessi della curatelata, l’Autorità di protezione ha stabilito che una prosecuzione del mandato legale conferito all’avv. RE 1 non poteva di principio più essere ammessa (dispositivo n. 3).
L. Con reclamo 24 giugno 2021 l’avv. RE 1 è insorta contro la suddetta decisione, chiedendo l’annullamento della tassazione delle sue note d’onorario operata dall’Autorità di protezione (dispositivi n. 1 e 2) e il riconoscimento integrale delle prestazioni professionali esposte. Con reclamo di pari data (inc. CPD 9.2021.100) – pure evaso in data odierna – anche PI 1 è insorta contro la suddetta decisione, chiedendo l’accertamento della validità della prosecuzione del patrocinio da parte dell’avv. RE 1 nell’ambito del procedimento di revoca della curatela generale.
M. Con osservazioni 29 luglio 2021 l’Autorità di protezione si è opposta al reclamo, postulando la conferma della decisione impugnata. Con osservazioni 2 agosto 2021 l’avv. CURA 1 ha preso posizione e in parte contestato le argomentazioni del reclamo, senza tuttavia presentare precise richieste di giudizio.
N. Con replica 20 agosto 2021 e con duplica 16 settembre 2021 sia l’avv. RE 1 che l’Autorità di protezione si sono riconfermate nelle rispettive antitetiche argomentazioni e richieste di giudizio. L’avv. CURA 1 non ha invece duplicato.
O. Nel frattempo, con decisione 24 giugno 2021 (ris. n. 414/2021) l’Autorità di protezione ha proceduto a revocare con effetto immediato il mandato alla curatrice avv. CURA 1, nominando quale nuova curatrice generale __________, attiva presso l’Ufficio dell’aiuto e della protezione (di seguito: UAP) di __________. Tale mandato è stato successivamente revocato e quale nuova curatrice generale dal 1° gennaio 2022 è stata nominata __________, anch’essa attiva presso l’UAP di __________ (decisione 21 gennaio 2022, ris. n. 44/2022).
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
La reclamante censura la tassazione delle sue note professionali del 9 marzo e del 20 aprile 2021 operata dall’Autorità di protezione, considerandola contraria al diritto e viziata da una serie di accertamenti errati dei fatti.
2.1. Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha considerato di essere autorizzata, in virtù dell’art. 403 cpv. 1 CC e “in luogo della curatrice avv. CURA 1, ad approvare o meno le note professionali del 9 marzo e del 20 aprile 2021 per complessivi fr. 23'591.70” (pag. 3). Secondo l’autorità di prime cure, la somma richiesta dall’avv. RE 1 appare “di primo acchito manifestamente sproporzionata e pertanto eventualmente contraria alle norme professionali della LLCA, a cui sottostà l'avvocato”, trattandosi “di un mandato eseguito sull'arco di soli sei mesi” e che “non poteva che concernere l'esercizio del diritto strettamente personale della curatelata di contestare la curatela generale a suo favore, per definizione di carattere non pecuniario” (pag. 3). Al di là del fatto che mandante e mandatario sono di principio liberi di convenire l’onorario dovuto, l’Autorità di protezione rimarca che “una fatturazione manifestamente eccessiva è contraria all'obbligo di esercitare la professione con cura e diligenza di cui all’art. 12 lett. a LLCA” (decisione impugnata, pag. 3).
Secondo l’autorità di prime cure, considerato che “il mandato conferito dalla curatelata all'Avv. RE 1 è limitato ex lege alla tutela dei diritti strettamente personali e quindi non pecuniari della signora PI 1”, “solo le prestazioni esplicitamente e materialmente connesse al mandato teso alla revoca della curatela generale possono essere riconosciute all’esclusione delle numerose prestazioni che esulano dallo stesso, del resto già di competenza della curatrice” (decisione impugnata, pag. 4). All’interno di tali prestazioni, l’Autorità di protezione ritiene come “il tempo fatturato per la redazione di alcuni allegati appaia manifestamente sproporzionato” (decisione impugnata, pag. 4).
L’Autorità di protezione ritiene che, “anche ammettendo una tariffa oraria di CHF 300/400 per un periodo di ca. cinque mesi”, in considerazione del tipo di pratica e dell’esperienza della legale in questione, “si giustificano al massimo 4 ore al mese a CHF 400.– per un importo complessivo pari a CHF 8'000.– oltre ad un rimborso spese di non oltre il 10% di detta somma”, sufficienti a coprire ampiamente le spese vive e di trasferta, “ciò che peraltro eccede i limiti stabiliti ad es. per le spese dall'art. 6 RTag in ambito di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio” (decisione impugnata, pag. 4). Nella decisione impugnata è stata dunque riconosciuta all'avv. RE 1 una remunerazione “ridimensionata e ridotta”, per un totale di fr. 9'477.60, posto a carico della curatelata (decisione impugnata, pag. 5).
2.2. Nel suo reclamo, l’avv. RE 1 ritiene che il modo di procedere dell’Autorità di protezione – che ha ridotto le sue note professionali di fr. 14'114.10 “sulla base di una stima non sostanziata e del tutto approssimativa delle ore di lavoro richieste per il patrocinio in oggetto” – sia inaccettabile e delinei un'attitudine “piuttosto tendenziosa nonché autoprotettiva dell'Autorità convenuta, che ha percepito l'intervento della scrivente legale nella procedura di revoca di curatela generale come un attacco al proprio ruolo, e meglio per aver anche solo osato rilevare la necessità del proprio intervento professionale a tutela della curatelata, ribadendo ad ampie riprese i palesi deficit della curatrice nonché l'urgenza di elaborare una soluzione che meglio si adeguasse alle esigenze della signora PI 1, più volte espresse dalla stessa” (reclamo, pag. 8).
A mente della reclamante l’Autorità di protezione – pur rilevando rettamente che anche una persona sotto curatela generale, se dotata della capacità di discernimento, può autonomamente conferire mandato per la tutela dei propri diritti strettamente personali – ha ritenuto erroneamente che solo il mandato “volto alla revoca della curatela generale” fosse legittimo, “escludendo di fatto la validità, e quindi la possibilità di fatturare, le altre prestazioni” (reclamo, pag. 9). Altre prestazioni che riguardano, ad esempio, i reclami contro due ricoveri a scopo di assistenza, che pure rientrano nella sfera dei diritti strettamente personali della curatelata (reclamo, pag. 10). L’Autorità di protezione non avrebbe peraltro indicato quali prestazioni concrete siano da ridurre, “ragionando in maniera del tutto scorrelata rispetto a quanto svolto e risultante dall’incarto”, “quasi in maniera forfettaria” (reclamo, pag. 10). Secondo la reclamante, i rinvii alle disposizioni e alla giurisprudenza in materia di gratuito patrocinio non sarebbero pertinenti, la curatelata essendo in una situazione relativamente agiata e non di indigenza (reclamo, pag. 11-12).
L’avv. RE 1 sottolinea inoltre come le parti dispongano di un’importante libertà nella fissazione dell’onorario nell’ambito del mandato conferito all’avvocato ex art. 394 e segg. CO, in casu “congiuntamente concordato tra la sottoscritta legale e la signora PI 1”; ad ogni modo, un onorario orario di fr. 400.– “è da ritenersi congruo ai sensi del ROPMA in quanto perfettamente in linea con le tariffe applicabili in questo ramo d'attività per una «legale di esperienza» quale è la sottoscritta” (reclamo, pag. 11-12).
La reclamante afferma in seguito che ogni prestazione fatturata “corrisponde al tempo effettivamente impiegato per ogni atto fatturato conformemente alla tariffa oraria pattuita”: l’Autorità di protezione “era ed è ben cosciente del lavoro costantemente svolto”, posto che ogni atto le era trasmesso in copia, e non ha mai sollevato contestazioni quanto alla conduzione del mandato (reclamo, pag. 12-13). Secondo la reclamante “l’attività svolta si sia resa necessaria anche e soprattutto a fronte del disinteresse della curatrice nonché del mancato tempestivo intervento della lod. ARP __________ e dell'insufficiente proattività di quest'ultima rispetto alla gravità della situazione, dovuta in particolare al tipo di misura (curatela generale) e a fronte delle ripetute e giustificate richieste della signora PI 1”; invero, “un'azione tempestiva da parte della lod. ARP __________ avrebbe senz'altro contribuito al benestare della signora PI 1 e molti costi che ne sono seguiti avrebbero potuto, di tutta evidenza, essere evitati” (reclamo, pag. 13). A mente della reclamante l’autorità di prime cure avrebbe operato una stima “approssimativa e grossolana”, senza considerare la difficoltà dell’incarto, oggettivamente impegnativo, che ha comportato 58.15 ore effettive di lavoro, “limitandosi a rinviare a quanto applicabile nei casi si tassazione dei curatori, il cui compito differisce, di tutta evidenza, da quello della sottoscritta legale” (reclamo, pag. 14).
La reclamante contesta pertanto la decisione dell’Autorità di protezione concernente la tassazione delle sue note professionali, ritenendo che il mancato riconoscimento della “congrua remunerazione per l'attività diligentemente svolta e che era necessaria a fronte dello stato delle cose, riverrebbe quindi de facto a far pagare alla sottoscritta il mancato sostegno e lavoro della curatrice” alla sua curatelata “nonché l'insufficiente proattività della lod. ARP __________ di fronte alla gravità della situazione” (reclamo, pag. 18).
2.3. Ai sensi dell’art. 398 CC è istituita una curatela generale se una persona ha un particolare bisogno d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento (cpv. 1); l’interessato è privato per legge dell’esercizio dei diritti civili (cpv. 2).
In forza dell’art. 19c cpv. 1 CC – il cui principio è ricordato anche nel diritto di protezione, all’art. 407 CC – e fatti salvi i casi nei quali la legge prevede il consenso del rappresentante legale, le persone capaci di discernimento che non hanno l’esercizio dei diritti civili possono comunque esercitare in piena autonomia i diritti strettamente personali, come ad esempio il diritto di interporre reclamo contro le decisioni dell’autorità di protezione (art. 450 CC; DTF 120 Ia 369 consid. 1; DTF 112 IV 9 consid. 1b; STF 5A_10/2007 e 5A_11/2007 del 23 marzo 2007, consid. 3.2.3; sentenza CDP del 15 luglio 2020, inc. 9.2019.172, consid. 8.1; Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 218 pag. 52; Meier, Droit des personnes, 2a ed. 2021, n. 179 pag. 120; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, 2012, n. 1.42 pag. 13; Biderbost/Henkel, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 394 CC n. 34).
La capacità di esercitare i propri diritti strettamente personali comprende la capacità di stare in giudizio per farli valere e quella di incaricare un mandatario per tale scopo (DTF 120 Ia 369 consid. 1; DTF 112 IV 9 consid. 1b; Meier, Droit des personnes, 2a ed. 2021, n. 174 pag. 115 e n. 177 pag. 117).
La sottoscrizione di una procura in favore di un avvocato, rispettivamente la conclusione di un contratto di mandato con un avvocato – che non comporta solo il conseguimento di vantaggi, bensì l’onere e il pagamento dei relativi onorari – può essere considerata valida solo se il curatore acconsente (art. 19a CC), a meno che il mandato abbia quale scopo la tutela di diritti strettamente personali (art. 19c CC; STF 5A_194/2011 del 30 maggio 2011, consid. 5.1; Affolter-Frigeli, Anwaltsvollmacht durch umfassend Verbeiständeten, in: ZKE 2016, pag. 245).
Secondo l’attuale giurisprudenza del Tribunale federale (considerata troppo restrittiva da una parte della dottrina; cfr. Affolter-Frigeli, Anwaltsvollmacht durch umfassend Verbeiständeten, in: ZKE 2016, pag. 248-249), la difesa dei propri interessi patrimoniali da parte di una persona capace di discernimento privata dei diritti civili non è considerata quale esercizio dei propri diritti strettamente personali e necessita pertanto il consenso del proprio rappresentante legale (art. 19 cpv. 1 CC; STF 5A_658/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 2.1) oppure, in caso di conflitto di interessi, del consenso di un altro curatore nominato ex art. 403 CC (STF 5A_884/2010 del 7 gennaio 2011, consid. 2.1).
2.4. Nella fattispecie, non è mai stato oggetto di discussione il fatto che al momento di incaricare l’avv. RE 1 per la tutela dei propri interessi la curatelata PI 1 disponesse del necessario discernimento.
La validità del mandato conferito dipende dunque dalla questione di sapere se la richiesta di modificare una misura di protezione, la richiesta di sostituzione del proprio curatore e l’opposizione ad un ricovero coatto (oggetto del mandato) rivestano la caratteristica di diritti strettamente personali della persona interessata o meno: nell’affermativa, a PI 1 verrebbe riconosciuta la facoltà di incaricare autonomamente un rappresentante per farli valere in giudizio (art. 19c CC). Per contro, nel caso in cui non venissero considerati come diritti strettamente personali, l’incarico dato all’avv. RE 1 verrebbe considerato valido soltanto con l’avallo del rappresentante legale (art. 19a CC).
A mente di questo giudice e pur considerando la restrittiva giurisprudenza vigente, la tutela degli interessi in questione rientra nei diritti strettamente personali dell’interessata, ragion per cui il contratto stipulato con la patrocinatrice prescelta – avendo per oggetto questi temi – non può che essere ritenuto valido. Non può dunque essere condivisa l’opinione dell’autorità di prima istanza, secondo cui “il diritto della signora PI 1 di conferire mandato all'avv. dr. RE 1 affinché quest'ultima contesti la curatela generale a favore della mandante” configuri “un diritto strettamente personale relativo” e che sia di conseguenza “necessaria la ratifica a posteriori del rappresentante legale della curatelata” (decisione impugnata, pag. 8).
La questione è ad ogni modo di scarsa portata pratica per le prestazioni già effettuate dalla legale e oggetto delle note professionali in esame, poiché nel caso concreto l’Autorità di protezione ammette esplicitamente di aver avallato il mandato, in sostituzione del rappresentante legale che si trovava in una situazione di conflitto di interessi (“conformemente ai già citati artt. 403 e 392 n. 1 CC l’ARP__________ ha, con scritto 19 novembre 2020 all'attenzione dell’avv. RE 1 […] ratificato per atti concludenti il mandato comunicato dal medesimo avvocato con missiva del 17 novembre 2020” decisione impugnata, pag. 3).
La validità del mandato conferito all’avv. RE 1 da parte di PI 1 non può dunque essere rimessa in discussione e, in considerazione della sua ratifica da parte dell’Autorità di protezione, sarebbe da considerare valido anche se non fosse stato meramente teso alla tutela dei diritti strettamente personali dell’interessata.
2.5. A tale stadio del ragionamento non appare dunque chiaro per quale motivo e su quale base giuridica poggi la tassazione della nota d’onorario emessa dalla patrocinatrice a seguito delle prestazioni erogate. All’udienza di discussione del 20 aprile 2021 l’Autorità di protezione, dopo aver constatato che “la curatelata ha volontariamente e liberamente conferito mandato all’avv. RE 1 per il presente procedimento”, affermava che “la nota dell’avvocato è, però, oggetto di esame e approvazione da parte dell’ARP, in quanto la curatela comprende anche la tutela degli interessi finanziari della curatelata e il patrocinio in casi come quelli ARP deve essere considerato in quest’ottica «sociale»” (verbale, pag. 4). Tale affermazione è apodittica e non trova riscontro nelle norme applicabili.
Le prestazioni legali erogate dall’avv. RE 1 non sono state fornite in regime di assistenza giudiziaria, né si tratta di prestazioni di un curatore (ad es. nominato ex art. 449a CC) o di un perito giudiziario, bensì sono state fornite sulla base di un valido contratto di diritto privato ai sensi dell’art. 394 e seguenti CO. Essendo l’avv. RE 1 stata incaricata dalla curatelata in qualità di libera professionista e non per l’adempimento di un mandato ufficiale, la «tassazione» della sua nota d’onorario appare al di fuori delle competenze decisionali dell’Autorità di protezione. Il fatto che l’avv. RE 1 abbia chiesto all’Autorità di protezione di pronunciarsi dipendeva dal fatto che la curatrice generale stessa – cui spetta normalmente il compito di gestire i pagamenti della persona interessata e quindi, in questo ambito, di controllare e «valutare» le fatture che vengono ricevute – non intendeva onorare tali note professionali e si trovava in una situazione di conflitto di interessi, ritenuto come i suoi presunti inadempimenti fossero (anche) oggetto del mandato di patrocinio. Se è dunque corretto il richiamo agli art. 403 cpv. 2 CC e 392 n. 1 CC, da tali norme non può per contro essere dedotto che l’Autorità di protezione “può ritenersi autorizzata altresì, in luogo della curatrice avv. CURA 1, ad approvare o meno le note professionali” (decisione impugnata, pag. 3).
L’Autorità di protezione sembra confondere il conferimento di un mandato ufficiale con il consenso alla sottoscrizione di un contratto ai sensi dell’art. 19a CC, che in casu è stato dato in sostituzione della curatrice e che non muta il carattere squisitamente privato dell’incarico. Non spetta pertanto all’Autorità pronunciarsi – con forza di cosa giudicata – sulla congruità dell’onorario richiesto dalla mandataria. Analogamente ad altre note d’onorario o fatture che potrebbero essere ricevute dalla persona interessata in virtù di contratti di carattere privatistico stipulati validamente (ad es. con medici, consulente o architetti), il curatore – o l’Autorità di protezione in sua sostituzione, come in concreto – dispone dei mezzi del diritto privato per contestare in toto o parzialmente le prestazioni esposte o per segnalare alla rispettiva autorità di vigilanza il professionista che si ritiene non agisca conformemente alle regole di diligenza professionale. Dal canto suo il creditore dispone dei mezzi del diritto civile e/o esecutivo per far valere il proprio credito. Non spetta per contro all’Autorità di protezione ergersi ad autorità di moderazione e tassare una nota d’onorario, stabilendo con decisione formale quale sia la remunerazione congrua, che sia con riferimento al Regolamento della legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (ROPMA) o alla Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA). Anche la giurisprudenza citata nella decisione impugnata non appare pertinente, nella misura in cui la DTF 140 III 167 riguarda il calcolo delle ripetibili dovute alla ricorrente vincente in regime di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio, mentre le sentenze cantonali menzionate che statuiscono sugli onorari degli avvocati sono state rese nell’ambito di procedimenti dinnanzi alle competenti autorità di vigilanza sugli avvocati (RVJ/ZWR 2016 pag. 299: decisione della Chambre de surveillance des avocats del Canton Vallese; ZK 14 390, decisione della Anwaltskammer del Canton San Gallo).
L’impostazione corretta risulta invece essere quella espressa dall’autorità di prime cure nello scritto del 22 aprile 2021, nel quale comunicava all’avv. RE 1 che in quanto avvocato di fiducia la sua remunerazione doveva essere corrisposta dalla curatrice generale e che “non spetta alla scrivente Autorità esprimersi con formale decisione in relazione a tale aspetto”. Non è dato di sapere per quale motivo l’Autorità di protezione abbia poi voluto distanziarsi da tale giustificato approccio.
2.6. In conclusione, alla luce della validità del mandato conferito dalla curatelata, peraltro ratificato dall’Autorità di protezione, la tassazione di tale nota d’onorario e la determinazione della remunerazione congrua per le prestazioni fornite appare al di fuori del potere materiale di giudizio dell’Autorità di protezione. Il reclamo presentato dall’avv. RE 1 deve dunque essere accolto, nella misura in cui chiede l’annullamento de dispositivi impugnati. Le note professionali della reclamante non possono per contro essere riconosciute in questa sede. Nella misura in cui l’Autorità di protezione non intenda corrispondere l’integrale somma richiesta ma reputi giustificato versare soltanto fr. 9'477.60 alla patrocinatrice per i motivi esposti nella decisione impugnata, l’avv. RE 1 è libera di intraprendere i passi legali che reputa opportuni nei confronti della sua mandante – oggi rappresentata da una nuova curatrice – per gli importi rimasti scoperti. In tali opportune sedi anche la mandante potrà far valere i suoi mezzi di difesa, contestando in particolare la pretesa esorbitanza dell’onorario, la fatturazione di prestazioni che esulavano dal mandato e il numero eccessivo di ore fatturate per rapporto alle prestazioni che effettivamente necessarie in concreto.
Nella misura in cui la reclamante ha presentato reclamo in prima persona non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della decisione 332/2021 del 21 maggio 2021 dell'Autorità regionale di protezione __________, sono annullati.
a) tassa di giustizia fr. 700.–
b) spese fr. 100.–
fr. 800.–
sono posti a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.