Incarto n. 9.2020.171
Lugano 15 aprile 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Mecca
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2 patr. da: PR 2
per quanto riguarda la conferma dell’istituzione della curatela educativa a favore della figlia e la conferma della curatrice educativa
giudicando sul reclamo del 16 dicembre 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 novembre 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 (2016) è figlia di RE 1 e CO 2. I genitori non sono coniugati e vivono separatamente. Il padre aveva riconosciuto la figlia mediante dichiarazione dinnanzi all’Ufficio dello stato civile. PI 1 abita con la madre e al padre sono riservate le relazioni personali con la figlia. L’autorità parentale non è ancora stata definita in quanto è tutt’ora oggetto di disputa tra i genitori e la relativa procedura è ancora pendente davanti all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito Autorità di protezione).
B. I rapporti tra i genitori sono altamente conflittuali e l’Autorità di protezione è già stata chiamata più volte ad intervenire a protezione della minore per la regolamentazione dei diritti di visita padre-figlia.
C. In sede di udienza 2 settembre 2019 la madre aveva sostenuto che la figlia mostrava dei sintomi di disagio in seguito ai diritti di vista con il padre, ragione per la quale aveva chiesto l’espletazione di una perizia sulle capacità genitoriali del padre. La richiesta era stata ritenuta prematura dall’Autorità di protezione. I genitori si erano quindi accordati per un consulto psicologico a favore della figlia, mandato poi affidato ed eseguito dal Servizio medico psicologico (SPS) di __________.
D. Il SPS ha reso il suo rapporto in data 3 gennaio 2020, evidenziando le difficoltà di distacco della bambina dalla madre. RE 1 non ha condiviso la proposta a lei fatta dal SPS in sede d’esame di una presa a carico della minore allo scopo di aiutarla nei momenti delicati di separazione e passaggio. Gli operatori del Servizio hanno quindi concluso che “visto il forte disaccordo genitoriale su più elementi, quali la durata dei DDV tra padre e figlia e i metodi educativi, il coinvolgimento della bambina nel conflitto tra i genitori, emerso a più riprese nel corso dei nostri colloqui, riteniamo indicate le seguenti misure: una presa a carico di PI 1 al fine di sostenere la minore e permetterle di avere uno spazio terapeutico neutro al di fuori del conflitto genitoriale; l’inserimento di una figura, quale un curatore educativo, che possa favorire la mediazione e la costruzione di una modalità funzionale di comunicazione tra i due genitori, oltre che sostenere e organizzare la gestione dei DDV tra padre e figlia.”.
E. Con scritto 28 gennaio 2020 l’Autorità di protezione ha trasmesso copia del predetto rapporto ai genitori, invitandoli ad esprimersi in merito. L’Autorità di protezione ha indicato di ritenere necessario istituire una curatela educativa a favore della minore e conferire un mandato per la valutazione delle capacità genitoriali di entrambi i genitori. Mediante osservazioni 5 febbraio 2020, la madre si è dichiarata favorevole alle misure proposte, chiedendo che la figura del curatore possa essere presente al momento della presa in consegna di PI 1 da parte del padre. Con osservazioni 5 febbraio 2020 anche il padre ha comunicato il suo accordo sulle misure consigliate, aggiungendo tuttavia critiche nei confronti della madre per il suo asserito comportamento ostacolante rispetto alle relazioni personali padre-figlia.
F. I genitori sono poi stati convocati dalla membro permanente dell’Autorità di protezione il 25 giugno 2020 per la presentazione della curatrice signora __________. La madre si è dichiarata d’accordo con la nomina della medesima, mentre la rappresentante legale del padre, in assenza del suo patrocinato, si è riservata un termine di 10 giorni per comunicare la posizione di quest’ultimo, che per finire ha accettato.
G. Con decisione 30 luglio 2020, poi annullata e sostituita mediante decisione 10 agosto 2020, l’Autorità di protezione ha istituito una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 e 2 CC a favore di PI 1. Quale curatrice educativa è stata nominata la signora __________. La decisione è stata resa immediatamente esecutiva e ad un eventuale reclamo è stato tolto l’effetto sospensivo.
H. Con scritto 31 agosto 2020 la madre ha chiesto la sostituzione della curatrice educativa, sostenendo che la medesima non avrebbe ancora potuto mettere in atto quanto previsto dalla decisione di nomina e che avrebbe assistito ad un solo passaggio di PI 1 per il diritto di visita con il padre. Il padre ha contestato detta richiesta della madre mediante scritto del 1°settembre 2020, ritenendo invece adeguato il lavoro svolto dalla curatrice, la quale non sarebbe nemmeno stata formalmente chiamata ad assistere ai passaggi durante i diritti di visita. Il padre ha ribadito le sue domande tendenti all’estensione dei diritti di visita e all’attribuzione dell’autorità parentale congiunta.
I. In data 25 settembre 2020 l’Autorità di protezione ha informato le parti che una sostituzione della curatrice non entrava in linea di conto in quanto la curatrice era “in carica da poco tempo e una maggiore collaborazione” dei genitori le avrebbe permesso “di meglio operare nell’interesse primario della minore”. Ha inoltre ricordato alla madre la facoltà di chiedere entro il termine di 10 giorni l’emanazione di una decisione formale sulla richiesta di sostituzione.
L. Con scritto 7 ottobre 2020 la madre ha postulato l’emanazione di una decisione formale, criticando l’operato della curatrice. La madre ha inoltre sollecitato il conferimento del mandato per una valutazione delle capacità genitoriali di entrambi i genitori.
M. Mediante decisione 12 novembre 2020 l’Autorità di protezione ha confermato la curatela educativa a favore di PI 1, così come anche la curatrice __________. L’Autorità di protezione ha ritenuto che “da quanto è stato possibile accertare, l’ARP non reputa che vi siano stati comportamenti od omissioni da parte della curatrice educativa che possano metterne in dubbio l’idoneità a ricoprire detto ruolo nel caso specifico, ricordando che la misura di protezione è stata istituita a protezione della minore e che con una maggiore collaborazione da parte della signora RE 1 i compiti assegnati potrebbero essere svolti senza particolare difficoltà.” Ad un eventuale reclamo è stato tolto l’effetto sospensivo per permettere alla curatrice di “continuare ad assolvere le incombenze nell’interesse della minorenne.”.
N. Contro quest’ultima decisione è insorta la signora RE 1 con reclamo 16 dicembre 2020, con la richiesta di annullare la decisione impugnata, di incaricare l’Autorità di protezione “di reperire una nuova persona idonea ad assumere e svolgere l’incarico di curatrice educativa di PI 1, segnatamente idonea a disciplinare e vigilare le relazioni personali tra CO 2 e la figlia, rispettivamente ad organizzare il calendario dei diritti di visita tutelando il benessere della minore” e di limitare la curatela educativa “a quanto richiesto e definito dall’art. 308 cpv. 2 CC, segnatamente all’organizzazione e alla sorveglianza dei diritti di visita”. La reclamante ha fatto valere l’inidoneità della curatrice a svolgere i compiti a lei affidati. La madre ha ritenuto che l’istituzione di una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 CC “possa considerarsi non rispettosa del principio dell’adeguatezza” e che in ogni caso sarebbero dati gli estremi per richiedere la sostituzione della curatrice educativa. A mente della reclamante la curatrice non sarebbe in grado di mediare tra i genitori, non si sarebbe premurata di conoscere la famiglia della madre e nemmeno PI 1 stessa, favorirebbe il padre e dipingerebbe la madre come genitore poco flessibile e disponibile nell’organizzazione dei diritti di visita padre-figlia. La curatrice avrebbe mostrato un’asserita “incompetenza professionale” e “un’incapacità di mediazione e l’assenza di abilità pedagogiche”, e sarebbe “inidonea ad assolvere i compiti elencati … nella decisione di nomina (…).” Per finire, la reclamante ha chiesto di essere posta a beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio.
O. Con osservazioni 11 gennaio 2021 il padre ha chiesto la reiezione del reclamo, precisando di essersi sempre impegnato ad istaurare una relazione con la figlia, la quale verrebbe continuamente osteggiata dalla madre. A mente del resistente la madre avanzerebbe delle “richieste strumentali, volte unicamente a rendere difficile quanto non addirittura impossibile l’esercizio dei diritti di visita, che certamente non sono formulate nell’interesse di PI 1”. Il padre ritiene infondate le critiche della madre sull’operato della curatrice, la quale si occuperebbe di mandati ben più difficili di quello in questione. Per la madre sarebbe inaccettabile il fatto che la curatrice non assecondi “acriticamente” tutte le sue richieste. I dissidi tra la madre e la curatrice sarebbero unicamente imputabili all’atteggiamento ostacolante della madre stessa, la quale avrebbe dimostrato di anteporre i suoi interessi nel voler essere sempre presente al momento del passaggio per i diritti di visita invece di corrispondere al bene della figlia “di interagire con il padre”, mostrandosi così incapace di collaborare. Il padre ha inoltre chiesto di poter beneficiare dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio.
P. Con osservazioni 18 gennaio 2021 la curatrice si è espressa puntualmente in merito alle critiche sollevate nei suoi confronti. __________ ha riassunto quanto già eseguito nella sua funzione di curatrice, le posizioni a tale riguardo osservate nei genitori e come ha potuto vedere e conoscere la bambina. La curatrice ha ritenuto che, visto il breve periodo della sua operatività, entrambi i genitori avrebbero bisogno di tempo per conoscerla maggiormente e permettere di acquisire fiducia e di capire che il suo ruolo non è di dare ragione all’uno o all’altro genitore, bensì di difendere e proteggere i diritti di PI 1 e vegliare sul suo bene. Ha anche ribadito che la sua presenza è finalizzata a permettere il rispetto dell’esercizio dei diritti di visita. La curatrice ha per finire recisamente contestato le critiche espresse dalla reclamante avverso la sua professionalità e le sue competenze.
Q. Con osservazioni 1° febbraio 2021 l’Autorità di protezione ha postulato la reiezione del reclamo, ritenendo che la signora __________ – in precedenza attiva per alcuni anni in seno all’Ufficio dell’aiuto e della protezione quale curatrice professionista – avrebbe indubbiamente le conoscenze per svolgere il compito assegnatole, motivo per cui non sarebbero dati i presupposti per una sua sostituzione. In considerazione delle difficoltà innegabili sorte tra i genitori, la mancanza di comunicazione e di cooperazione, è “nell’interesse della minore che l’ARP ha affidato alla curatrice compiti estesi ex art. 308 cpv. 1 CC, considerando che comunque la misura può sempre essere adattata al mutare delle circostanze “.
R. Con replica 19 febbraio 2021 la reclamante ha contestato le tesi del padre, precisando che le difficoltà nell’organizzazione dei diritti di visita sarebbero date dai turni di lavoro del padre e dal fatto che questi non sia libero durante il fine settimana. La madre ha criticato anche le osservazioni della curatrice, ribadendo di non ritenere la medesima idonea a svolgere i compiti elencati nella decisione di nomina del 10 agosto 2020, chiedendo pertanto l’annullamento della decisione impugnata e la limitazione della curatela educativa a quanto previsto dall’art. 308 cpv. 2 CC.
S. Con replica 8 marzo 2021 la curatrice ha evidenziato che la madre pretenderebbe di essere sempre presente ai passaggi tra padre e figlia e che ciò renderebbe quasi impossibile la gestione e l’organizzazione dei diritti di visita. __________ ha inoltre auspicato che la madre possa rivedere e rivalutare le proprie prese di posizione e giungere a dei compromessi anche per rapporto al ruolo della nonna materna.
T. Mediante duplica 9 marzo 2021 l’Autorità di protezione ha confermato quanto espresso nelle osservazioni ed ha evidenziato che è “indispensabile che i genitori si rendano conto immediatamente che nessuna curatrice educativa – al di là dei compiti prescritti in una decisione di istituzione della misura – da sola potrà mai risolvere il conflitto e l’assenza di comunicazione tra i genitori. È essenziale quindi che in tale contesto” i genitori “sappiano trovare nuove modalità di interazione, rimettendosi in discussione e mutando anche i rispettivi atteggiamenti nell’interesse della minorenne”.
U. Con duplica 11 marzo 2021 il padre (rappresentato dalla nuova patrocinatrice, avv. PR 2, subentrata all’avv. __________) ha chiesto la reiezione del gravame. Secondo il resistente la problematica alla base del gravame sarebbe un’ingiustificata chiusura della madre nei suoi confronti. Egli ha sostenuto che la madre avrebbe chiesto con troppa facilità e troppo presto la sostituzione della curatrice e ha ritenuto che le “personali antipatie” della madre nei confronti della curatrice non potrebbero condurre alla sostituzione della medesima. La madre sarebbe poco collaborativa e renderebbe più difficile il ruolo della curatrice nel pianificare i diritti di visita e un cambiamento della curatrice avrebbe ripercussioni negative sulla figlia, che si vedrebbe confrontata con una nuova persona.
V. Nel frattempo, parallelamente alla presente procedura di reclamo, l’Autorità di protezione con decisione 14 dicembre 2020 ha incaricato il Dr. med. __________ di allestire una perizia sulle capacità genitoriali di entrambi i genitori. Con decisione cautelare 1° aprile 2021 l’Autorità di protezione ha disciplinato nuovamente le relazioni personali tra padre e figlia, autorizzando in modo specifico il padre a prendere in consegna PI 1 al termine della scuola dell’infanzia e a riaccompagnarla poi al domicilio della madre. Ha inoltre indicato che “la curatrice è incaricata di stilare il programma dei diritti di visita … assicurando regolarità alla minorenne” e ha dato istruzione al padre “di evitare ogni commento sulla signora RE 1 e/o sui parenti della madre in presenza di PI 1”.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Nel suo apprezzamento, l'Autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d).
Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016 consid. 6.2; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª ed., nota 1764 pag. 492, con riferimenti), di propria iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale maniera di procedere non è prevista dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag. 413).
Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).
Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il minore da possibili minacce al suo sviluppo fisico, psichico o morale (CR CC I, Meier, art. 307 N. 5; Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 206 n. 27.14). Esse sono informate dunque al bene del minore e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti. L’eventuale colpa del padre o della madre non configura una condizione di messa in atto della misura (CR CC I, Meier, Intro. art. 307–315b N. 28; Breitschmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 4 ad art. 307 CC). L’applicazione delle misure di protezione è retta dal principio di proporzionalità che si traduce nella legge in una gradualità degli interventi, che va dalla misura più debole alla misura più incisiva (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª ed., N. 1681 pag. 1095).
3.1. Conformemente all'art. 308 cpv. 1 CC, se le circostanze lo richiedono, l’Autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio. Il curatore, in tal caso, ha il compito, quando non gli sono stati assegnati speciali poteri (cpv. 2), di sostenere i genitori tramite consigli e aiuto: si tratta della cosiddetta curatela educativa del cpv. 1 (BSK ZGB I, Breitschmid, art. 308 N. 1).
L'istituzione di una curatela educativa a norma dell'art. 308 CC presuppone che il bene del figlio sia minacciato e che tale pericolo non possa essere prevenuto né dai genitori stessi (art. 307 cpv. 1 CC) né mediante una misura meno incisiva (principio di sussidiarietà) e che l'intervento attivo di un consigliere appaia adeguato al raggiungimento di tale scopo (principio di adeguatezza; DTF 140 III 241 consid. 2.1. con rinvii, Meier/Stettler, Droit de filiation, 6ª ed., N. 1703, p. 1110, con riferimenti).
3.2. L'art. 308 cpv. 2 CC prevede che l'autorità di protezione dei minori può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la vigilanza delle relazioni personali. Qualora la minaccia per il bene del figlio sia circoscritta alle difficoltà nell'esercizio del diritto di visita, il compito di un curatore educativo può essere limitato alla sola vigilanza delle relazioni personali (STF 5C.151/2000 del 6 settembre 2000 consid. 3a; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6a ed., N. 1728 pag. 1124). Parte della dottrina citata pare considerare che il curatore incaricato di speciali poteri giusta l'art. 308 cpv. 2 CC sia comunque al contempo sempre investito del mandato generale dell'art. 308 cpv. 1 CC (BSK ZGB I-Breitschmid, 5a ed., art. 308 N. 7; CR CC I, Meier, art. 308 CC N.15 e 29); di diverso avviso, tuttavia, il Tribunale Federale che ribadisce che la curatela educativa di vigilanza delle relazioni personali ai sensi dell'art. 308 cpv. 2 CC ha unicamente lo scopo di agevolare, malgrado le tensioni esistenti tra i genitori, il contatto tra il figlio ed il genitore non affidatario e di garantire l'esercizio del diritto di visita (DTF 140 III 241 e segg. e relativi riferimenti).
Il reclamo della madre mira sostanzialmente alla sostituzione della curatrice educativa (punto 1.2. del petitum), in quanto non la ritiene idonea a svolgere le mansioni affidatele. Inoltre, sebbene la reclamante non l’abbia formalmente postulato nel petitum, al punto n. 9 del reclamo, la madre chiede che la curatela venga “limitata a quanto richiesto e definito dall’art. 308 cpv. 2 CC, segnatamente all’organizzazione e alla sorveglianza dei diritti di visita”, in quanto “l’istituzione di una curatela educativa anche ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 CC” non appare, a suo dire, “rispettosa del principio dell’adeguatezza” (punto 7, pag. 8).
5.1. Occorre in primis richiamare i motivi posti alla base della decisione di istituzione della misura del 10 agosto 2020. Il Servizio medico psicologico di __________, mediante il rapporto del 3 gennaio 2020, ha concluso e segnalato all’Autorità di protezione che, “visto il forte disaccordo genitoriale su più elementi, quali la durata dei DDV tra padre e figlia e i metodi educativi, il coinvolgimento della bambina nel conflitto tra i genitori, emerso a più riprese nel corso dei nostri colloqui, riteniamo indicate le seguenti misure: una presa a carico di PI 1 al fine di sostenere la minore e permetterle di avere uno spazio terapeutico neutro al di fuori del conflitto genitoriale; l’inserimento di una figura, quale un curatore educativo, che possa favorire la mediazione e la costruzione di una modalità funzionale di comunicazione tra i due genitori, oltre che sostenere e organizzare la gestione dei DDV tra padre e figlia”. Si tratta quindi di problematiche estese che i genitori sono stati, e sono tutt’ora, chiamati a risolvere e non solo di questioni strettamente connesse all’esercizio dei diritti di visita padre-figlia, così come fatto valere dalla reclamante. Difatti, la madre ha più volte messo in dubbio le capacità genitoriali del padre e si è continuamente opposta (anche per tale motivo) alla concessione dell’autorità parentale congiunta. Dagli atti emerge una sfiducia profonda della madre nei confronti del padre, che la mette in difficoltà nel lasciare la figlia con il padre per i diritti di visita (tema sul quale si era già dovuta pronunciare l’Autorità di protezione mediante decisione supercautelare 7 febbraio 2019, con la quale si è stabilito che i diritti di visita erano da svolgere senza la presenza della madre). Vi sono quindi più fronti sui quali i genitori devono lavorare e trovare degli accordi e delle soluzioni. È proprio per questo motivo che la curatrice educativa è stata tra l’altro chiamata ad assistere i genitori in virtù delle mansioni affidatele con la decisione di istituzione della misura, in particolare al punto 1. a), b), c), e), h), i), compiti che vanno ben oltre la semplice sorveglianza dei diritti di visita. Di conseguenza – tenuto conto del rapporto 3 gennaio 2020 del Servizio medico psicologico e del fatto che la conflittualità genitoriale non sembra essersi tutt’ora allentata – le problematiche famigliari con cui si trova confrontata PI 1 e i conseguenti disagi manifestati dalla stessa, giustificano senza dubbio un intervento più esteso della curatrice e non solo limitato all’organizzazione e alla sorveglianza dei diritti di visita padre-figlia.
5.2. La reclamante ha rilevato che “il fatto che l’esercizio del diritto di visita rimanga difficoltoso nonostante l’istituzione di una curatela ex art. 308 cpv. 2 CC non giustifica necessariamente l’adozione di una curatela educativa più incisiva ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 CC, nella misura in cui il pericolo per il minore rimane circoscritto alle gravi difficoltà nell’esercizio del diritto di visita”. In effetti, qualora la curatela educativa non permetta un miglioramento, la misura potrebbe risultare non adeguata e pertanto non calibrata alla situazione, motivo per cui andrebbe revocata. Tuttavia, in tal caso dovrebbero essere valutate altre forme di contatto con il genitore non affidatario, che il curatore potrebbe lui stesso favorire; in tale evenienza le sfere di compiti del curatore dovrebbero essere modificate di conseguenza (COPMA – Guide pratique Protection de l’Enfant, N. 15.54). Nel caso in esame tuttavia, alla luce della quasi immediata opposizione mostrata dalla madre nei confronti della curatrice (intervenuta nel mese successivo alla nomina: cfr. consid. G e E), e ritenuto che la curatela educativa è in atto da relativamente poco tempo (al momento del reclamo, la misura era in essere da soli quattro mesi), risulta decisamente prematuro pensare già oggi ad una revoca e/o modifica della misura, senza che la curatrice abbia potuto intervenire e agire pienamente secondo il mandato affidatole. Data comunque l’esistenza degli altri importanti punti di disaccordo tra i genitori, che rischiano di protrarre i disagi e le insicurezze della figlia, si giustifica ancora di più di mantenere la curatela educativa in relazione anche alle rimanenti mansioni affidate alla curatrice a norma dell’art. 308 cpv. 1 CC. La pretesa della reclamante di limitare la curatela alla sola sorveglianza dei diritti di visita va pertanto respinta.
6.1. Giusta gli art. 400 ss CC, che trovano applicazione per analogia in ambito della protezione dei minori (STF 5A_869/2015 del 18 marzo 2016 consid. 2.2.1), la designazione del curatore è di competenza dell’Autorità di protezione. Ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC l’Autorità di protezione nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, che disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti. In circostanze particolari possono essere nominati più curatori. Può segnatamente essere nominato un privato, uno specialista impiegato da un servizio sociale privato o pubblico o un curatore professionale. La disposizione rinuncia di proposito a stabilire una gerarchia tra i diversi gruppi di persone che entrano in considerazione per l’ufficio e che non possono comunque essere chiaramente delimitati visto che la condizione decisiva per la nomina di una persona è la sua idoneità (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391 pag. 6438).
Il criterio di idoneità si valuta sia dal profilo personale che da quello delle competenze necessarie a svolgere il mandato affidato. Come tali le competenze vengono valutate in modo generale ma anche in relazione al mandato in questione (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, art. 400 CC N. 10). Per idoneità dal profilo personale e delle competenze si intende un’idoneità globale che comprende competenze relazionali, metodologiche, personali e professionali (COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, N. 6.7-6.11). Le competenze professionali del curatore devono, in particolare, permettergli di cogliere i molteplici aspetti della problematica a cui è confrontato il beneficiario della misura. Non sono dunque un mero accumulo di conoscenze quanto la capacità cognitiva che permetta al curatore di effettuare l’analisi pertinente e critica delle situazioni, di approfondire e valutare i risultati di tale analisi. Tramite le proprie competenze metodologiche, il curatore è atto a trovare soluzioni concrete nella situazione specifica. La competenza sociale richiesta al curatore gli permette di lavorare in modo professionale, mettendo in campo competenze relazionali e capacità a gestire, mantenere e sviluppare relazioni professionali. Infine, le competenze personali del curatore che debbano essere valutate consistono segnatamente nella capacità di investirsi pienamente – nei limiti della propria attività professionale – a favore del beneficiario della misura (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, art. 400 CC n. 12 ss).
6.2. L’art. 423 CC permette la dimissione del curatore se non è più idoneo ai compiti conferitigli o se sussiste un altro motivo grave, indipendentemente (e persino contro) la sua volontà: materialmente, più che di una dimissione, si tratta di una revoca o di una destituzione (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, N. 1147). Determinante non è la colpa del curatore o l’insorgenza di un danno, bensì la messa in pericolo (astratta) degli interessi della persona da proteggere (STF 5A_391/2016 del 4 ottobre 2016, consid. 5.2.1; sentenza CDP del 10 marzo 2016, inc. 9.2015.177, consid. 5.1; Langenegger, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 421-425 CC n. 7; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 1147 nota 191; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1267). I criteri per valutare se il curatore sia ancora idoneo ai compiti conferitigli sono gli stessi da prendere in considerazione al momento della nomina (Langenegger, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 421-425 CC n. 7). Non tutte le inadempienze nell’espletamento del mandato giustificano tuttavia la dimissione del curatore: la messa in pericolo degli interessi della persona da proteggere deve infatti raggiungere un certo grado di gravità (COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, N. 8.9-8.10).
6.3. In concreto, le critiche espresse dalla reclamante avverso lo svolgimento del mandato da parte della curatrice non sono certamente atte a giustificare una destituzione della curatrice a norma dell’art. 423 CC. I singoli episodi evocati dalla reclamante, oltre ad essere comunque contraddetti da quanto riferito dalla curatrice, non sarebbero comunque di una rilevanza tale da dimostrare una lacuna professionale o un’incapacità gestionale da parte della signora __________. Anzi, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, dagli atti, in particolare dagli scritti della curatrice del 29 luglio 2020 e 28 agosto 2020 indirizzati all’Autorità di protezione (missive particolarmente disapprovate dalla reclamante, al punto 8.1. del reclamo), traspare invece una presa a carico molto seria da parte della curatrice, e, visti anche i temi sollevati e le proposte di intervento indicate, questi atti dimostrano una buona capacità della curatrice a riconoscere e ad affrontare le problematiche poste dalla situazione famigliare di PI 1. L’asserito trattamento preferenziale del padre da parte della curatrice non emerge da nessun documento agli atti, anzi, la curatrice ha semmai dimostrato una sensibilità accresciuta nei confronti della madre e verso un’organizzazione dei diritti di visita in modo tale da permettere alla madre di passare il più tempo possibile insieme a sua figlia, programmando i diritti di visita con il padre durante le ore in cui la madre lavora, così che durante il tempo libero della madre, essa può stare insieme alla figlia (cfr. osservazioni 18 gennaio 2021; lettera 29 agosto 2020). Ovviamente, opponendosi la madre ad una presa in consegna della figlia da parte del padre presso la scuola dell’infanzia, e avendo per diverso tempo preteso categoricamente di essere presente durante i passaggi della figlia per i diritti di visita, è palese che, lavorando entrambi i genitori con dei turni fissi, l’organizzazione dei diritti di visita diventa effettivamente molto difficoltosa per la curatrice. Come accennato dalla curatrice e dall’Autorità di protezione in sede di osservazioni, una maggiore apertura della madre verso delle soluzioni alternative per i passaggi di PI 1 anche in sua assenza, aiuterebbe a diminuire sicuramente tante difficoltà organizzative, e anche tante tensioni sussistenti tra i genitori e sentiti dalla madre verso la curatrice. La (ancora) mancata mediazione tra i genitori criticata dalla reclamante (altra ragione per la quale la reclamante reputerebbe inidonea la curatrice) non può certo essere imputata ad un’incapacità professionale di quest’ultima, ma piuttosto ad una conflittualità molto intensa tra i genitori, per la quale occorre un intervento della curatrice più esteso e anche di durata prolungata. La reclamante sostiene pure che la curatrice non avrebbe mai “visto come si comporta PI 1 al momento del distacco dalla madre e della presa in consegna da parte del padre, non essendo mai stata presente al passaggio per l’esercizio dei diritti di visita alla presenza di entrambi i genitori”, circostanza, comunque contestata dalla curatrice, che in sede di osservazioni così come in sede di udienza del 26 novembre 2020, ha precisato di essere stata presente in almeno due occasioni. Vista comunque la sopramenzionata difficoltà organizzativa dei diritti di visita (in generale a causa dei turni lavorativi fissi dei genitori, e in particolare per le condizioni rigide poste dalla madre per la consegna e per i passaggi di PI 1), non stupisce che la curatrice non abbia ancora potuto assistere ad un maggior numero di passaggi di PI 1, motivo per cui anche questa censura risulta infondata ai fini di una destituzione della curatrice.
6.4. Stante così le cose non si intravvedono motivi per sostituire la curatrice, che risulta del tutto idonea all’espletamento delle sue funzioni. La reclamante va invitata a collaborare con la curatrice, e ciò nel prioritario interessa di PI 1, la quale va tutelata dal conflitto genitoriale e sostenuta nel poter crescere con una relazione stabile con il proprio padre. Il reclamo va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.
Ai sensi dell’art. 118 cpv. 3 CPC, il gratuito patrocinio non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (CPC Comm-2017, Trezzini, n. 36 ad art. 118, p. 604, con riferimenti).
Essendo adempiute le condizioni, la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va accolta con l’esenzione dalle spese processuali. Lo Stato provvederà alla retribuzione della patrocinatrice della reclamante. Ciò non esenta tuttavia la reclamante dal dover rifondere adeguate ripetibili al signor CO 2, ossia fr. 1'000.00 [per la retribuzione dell’avv. __________ (prima patrocinatrice) e dell’avv. PR 2 (subentrata in sede di duplica)].
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo è respinto.
Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.
RE 1 rifonderà a CO 2 fr. 1’000.00 a titolo di ripetibili.
La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio di CO 2 è priva d’oggetto.
La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio di RE 1 è accolta.
Notificazione:
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.