Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 23.06.2021 9.2020.166

Incarto n. 9.2020.166

Lugano 23 giugno 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 47 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 RE 2 tutti patr. da: PR 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda l’approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale concernenti la curatela in favore di † PI 1 (1925-2020) per il periodo 1° gennaio – 19 marzo 2020

giudicando sul reclamo del 1° dicembre 2020 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 17 novembre 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. Con decisione 16 ottobre 2018 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio ai sensi degli art. 390, 394 e 395 CC in favore di PI 1 (1925), nominando quale curatrice la signora CURA 1.

B. In data 5 luglio 2019 l’Autorità di protezione ha privato in via supercautelare PI 1 del diritto di disporre dei propri conti bancari. La misura è stata confermata con ulteriore decisione cautelare del 19 agosto 2019. Nel frattempo PI 1 era stata accolta in una casa per anziani.

C. PI 1 è deceduta il 2020.

D. Con decisione 17 novembre 2020 l’Autorità di protezione ha approvato il rendiconto finanziario finale, per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 19.3.2020, riconoscendo a CURA 1 un compenso di fr. 1'450.– per il medesimo periodo. Ha quindi revocato formalmente la misura di protezione, esonerando la curatrice dal suo incarico.

E. Contro la suddetta decisione sono insorti RE 1 e RE 2, nipoti della defunta. Nel loro reclamo, redatto in lingua __________, precisano che negli ultimi mesi di vita della zia si sarebbero occupati di organizzare il suo trasferimento a __________, presso RE 2 e il relativo trasloco, insieme alla curatrice. Essi contestano la decisione relativamente al valore indicato nel rendiconto, relativo a oggetti e mobili di proprietà della zia defunta, come pure sostengono che l’inventario sarebbe incompleto e senza valore. Inoltre, sostengono di aver avvisato più volte la curatrice di ritenere che nell’appartamento di PI 1 mancassero oggetti di valore e di aver chiesto che essa avviasse un procedimento penale, denunciandone la sparizione, ciò che ella non avrebbe mai eseguito. In definitiva, i reclamanti ritengono “intollerabile moralmente” di essere “considerati detentori di un valore successorio di circa fr. 200'000” (traduzione libera di chi scrive) e chiedono una rettifica del rendiconto.

F. Tramite osservazioni 26 gennaio 2021, l’Autorità di protezione precisa di essere intervenuta a protezione di PI 1 constatando importanti prelevamenti dai suoi conti bancari (fr. 30'000.– e fr. 50'000.–) a favore del nipote RE 2. Essa chiede la reiezione del reclamo, sostenendo che l’importo di fr. 200'000.–, indicato dalla curatrice e contestato dai reclamanti, sarebbe stato segnalato ancora dalla defunta, che sosteneva che tale fosse il valore dei suoi oggetti (mobilia, gioielli, pellicce). Il valore assicurato presso la compagnia assicurativa __________ era di fr. 185.000.– e di conseguenza non è stata considerata necessaria una perizia. L’appartamento sarebbe invece stato sgomberato dai reclamanti stessi e di conseguenza gli oggetti sono stati asportati. Nel rendiconto finale la curatrice non ha quindi più esposto il relativo valore e l’Autorità di protezione ha registrato una “uscita/perdita straordinaria così da pareggiare i conti a bilancio”.

G. In replica, i reclamanti, che nel frattempo hanno dato mandato all’avvocato PR 1, chiedono in via principale di sospendere la procedura fino all’emissione della tassazione a carico degli eredi successiva alla presentazione dell’inventario, per la quale è stata concessa una proroga fino al mese di aprile 2021. In merito al reclamo, ribadiscono di ritenere che la valutazione da parte della defunta del valore del mobilio e del vestiario non sarebbe attendibile e di stimarlo in un massimo di fr. 5'000.–. Precisano infine che l’”unico valore da prendere in considerazione” sarebbe quindi il saldo attivo del rendiconto finale approvato dall’Autorità di protezione, di fr. 20'365.97. Di conseguenza chiedono, in via principale, che sia “confermato il valore del saldo attivo della successione al momento del decesso pari a fr. 20'365.97, oltre a fr. 5'000.00 per mobilio e capi di vestiario”.

H. L’Autorità di protezione ha comunicato in data 4 marzo 2021 di non avere osservazioni da formulare alla richiesta di sospensione della procedura, mentre non ha presentato alcuna duplica.

Considerato

in diritto

  1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

  2. Con la decisione impugnata l’Autorità di protezione in sostanza ha approvato il rendiconto finanziario finale per il periodo dal 01.01.2020 al 19.03.2020, “che presenta un saldo attivo al 19.03.2020 di fr. 20'365.97” (disp. 1), ha riconosciuto alla curatrice CURA 1 una mercede di fr. 1'450.00 relativa al periodo 01.01.2020-19.03.2020 (disp. 2), ha revocato la curatela istituita a favore della defunta PI 1 (disp. 3) ed esonerato la curatrice dall’incarico (disp. 4).

  3. RE 1 e RE 2 chiedono che la decisione impugnata sia rettificata con la modifica dei valori riportati nell’inventario. In replica essi chiedono in via principale la sospensione della decisione fino alla decisione di tassazione dell’ufficio successioni e donazioni e in via subordinata la “conferma del valore del saldo attivo del decesso pari a fr. 20'365.97, oltre a fr. 5'000.00 per mobilio e capi di vestiario”. Essi ritengono infatti che l’importo indicato di fr. 200'000.– nell’inventario iniziale non sia conforme alla realtà.

Nelle proprie osservazioni, l’Autorità di protezione precisa che l’importo di fr. 200'000.00 indicato nell’inventario e dedotto dalle dichiarazioni della defunta e dalla polizza assicurativa, non è più esposto nel rendiconto finale, mentre l’Autorità ha registrato una “uscita/perdita straordinaria così da pareggiare i conti a bilancio”.

  1. Visto l’esito della procedura, la richiesta formulata in replica “in via principale” di sospensione della procedura, per quanto ricevibile viste le sue motivazioni, appare superata. In considerazione di quanto segue, va ricordato ai reclamanti che la procedura che ci occupa non ha incidenza sulla procedura successoria, distinta dalla presente.

  2. Le censure alla decisione dell’Autorità di protezione riguardano l’importo indicato nell’inventario relativamente ai beni di proprietà della defunta, che reputano esagerato. Tale importo è stato infatti riportato, e azzerato, nella decisione di approvazione del rendiconto finale (unica oggetto della presente procedura), come indicato dall’Autorità di protezione, per “pareggiare i conti a bilancio”. In effetti, risulta pure un’osservazione indicante che l’appartamento è stato sgomberato con l’accordo della defunta. Al primo dispositivo della decisione (il solo che risulta impugnato) è invece approvato “un saldo attivo al 19.03.2020 di fr. 20'365.97”, identico a quello che i reclamanti in replica chiedono di confermare, diversamente da quanto richiesto invece nel reclamo, nel quale essi (non ancora rappresentati da un legale), hanno postulato di rettificare il rendiconto, nel timore di essere considerati eredi di una sostanza di fr. 200'000.00. Di fatto, la modifica richiesta successivamente, in replica, riguarda quindi esclusivamente l’inserimento di un valore di “fr. 5'000.00 per mobilio e capi di vestiario” nel dispositivo. Aggiunta che, oltre a non essere motivata dai reclamanti, non appare pertinente. Al proposito, si ritiene utile ricordare quanto segue.

5.1. Ai sensi dell’art. 410 cpv. 1 CC il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione all’autorità di protezione degli adulti alle scadenze da essa fissate, ma almeno ogni due anni. Giusta l’art. 411 cpv. 1 CC, ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette all’autorità di protezione degli adulti un rapporto sulla situazione dell’interessato e sull’esercizio della curatela.

Ai sensi dell’art. 415 CC, per quanto riguarda l’esame dei rapporti e dei conti periodici, l’autorità di protezione verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il rapporto e, se necessario, chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso, adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv. 3).

In virtù dell’art. 425 CC alla fine del suo ufficio il curatore rimette all’Autorità di protezione degli adulti un rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale. Ai sensi dell’art. 425 cpv. 2 CC l’Autorità di protezione degli adulti esamina e approva il rapporto e il conto finale come fa con i rapporti e i conti periodici.

Il curatore adempie i suoi compiti con la stessa diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni (art. 413 cpv. 1 CC; CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, n. 2 ad art. 413 CC).

Contrariamente ai conti e ai rapporti periodici, il conto (o rendiconto finanziario) e il rapporto (o rapporto morale/rendiconto morale) finale hanno uno scopo meramente informativo, e non di controllo dell’esercizio della curatela. Come sancito dalla giurisprudenza, essi devono dunque essere approvati se adempiono al loro dovere di informazione quanto all’attività svolta. L’Autorità di protezione non deve pronunciarsi su eventuali carenze del curatore, in quanto sia l’approvazione del conto finale che l’approvazione del rapporto finale non hanno effetti diretti di diritto materiale e non hanno valore di scarico (décharge) completo del curatore; in particolare, l’approvazione di tali documenti non esclude l’esercizio di un’azione in responsabilità nei confronti di quest’ultimo (STF 5A_274/2018 del 21 settembre 2018, consid. 4.3.1; STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3).

5.2. Nel caso in esame, trattandosi di un rendiconto finale, il documento riveste uno scopo meramente informativo. Contrariamente ai conti e rapporti periodici, esso non costituisce quindi più uno strumento di gestione della curatela (cfr. Meier, Droit de la protection del l’adulte, 2016, n. 1161 pag. 562) e nella misura in cui adempie alla sua funzione, non spetta all’Autorità di protezione – né, su reclamo, a questo giudice – pronunciarsi su eventuali carenze o negligenze della curatrice. Si rammenta infatti che l’approvazione del rendiconto finale non comporta lo scarico della curatrice e non pregiudica un’eventuale azione in responsabilità di cui agli art. 454-455 CC.

In definitiva, dagli atti risulta che l’amministrazione della misura di protezione a favore di PI 1 e la relativa documentazione è completa e che la verifica della contabilità da parte dell’Autorità di prima istanza è esaustiva, ragione per la quale l’approvazione del rendiconto finale e lo scarico dato a CURA 1 resistono alle critiche dei reclamanti. Le argomentazioni riguardanti una negligenza della curatrice per asseriti errori nel riportare il valore di oggetti di proprietà della defunta, non sono dunque ricevibili in sede di approvazione del conto e del rapporto finale e vanno se del caso fatte valere – e comprovate – nell’ambito di un’eventuale azione civile tendente al risarcimento di un eventuale danno ai sensi dell’art. 454 CC, la cui trattazione non compete alle autorità di protezione (né di primo, né di secondo grado).

  1. Visto quanto precede il reclamo di RE 1 e RE 2, nella misura in cui è ricevibile, va respinto. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e sono poste integralmente a carico dei reclamanti.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

  1. Il reclamo, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

  2. La richiesta di sospensione della procedura, per quanto ricevibile, è superata.

  3. Gli oneri del reclamo, già anticipati, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 450.–

b) spese fr. 50.–

fr. 500.–

sono posti a carico di RE 1 e RE 2. Non si assegnano ripetibili.

  1. Notificazione:

Comunicazione:

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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