Incarto n. 9.2020.108
Lugano 11 marzo 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 RE 2 tutti patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
e a
PI 1
per quanto riguarda la richiesta di sostituzione del curatore
giudicando sul reclamo del 17/21 settembre 2020 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 17/18 agosto 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. A favore di PI 1 (1965) l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) con decisione 16/24 gennaio 2019 ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi degli art. 394 e 395 CC, con limitazione dell’esercizio dei diritti civili nell’ambito della sottoscrizione di determinati contratti. Quale curatore è stato nominato il signor CURA 1.
B. Tramite decisione 30 dicembre 2019/9 gennaio 2020, l’Autorità di protezione ha negato a RE 1 e RE 2, mamma, rispettivamente fratello di PI 1, l’accesso agli atti chiesto con istanza 9 agosto 2019, nella quale essi hanno pure chiesto la “revoca/sostituzione della curatela di rappresentanza con ammnistrazione dei beni a favore di PI 1”. Un reclamo contro la suddetta decisione è stato stralciato dalla scrivente Camera con decisione 20 maggio 2020, in quanto ritirato dai reclamanti, che nel frattempo avevano avuto accesso alla documentazione richiesta (inc. CDP 9.2020.18).
C. Tramite ulteriore decisione 17/18 agosto 2020 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza di sostituzione del curatore, confermando quindi il mandato di CURA 1.
D. Contro la suddetta decisione sono insorti RE 1 e RE 2 con reclamo 17/21 settembre 2020. I reclamanti chiedono, in via principale, che sia “revocata la curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, con limitazione dell’esercizio dei diritti civili nell’ambito della sottoscrizione di determinati contratti, istituita a favore del signor PI 1” e, in via subordinata, che la decisione 17 agosto 2020 sia riformata nel senso che “la curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, con limitazione dei diritti civili istituita a favore del signor PI 1” sia revocata e che “quale amministratore di sostegno ex art 393 CC in favore di PI 1” sia “nominato il fratello RE 2”. In via ancor più subordinata, chiedono che la decisione 17 agosto 2020 sia riformata nel senso che “quale curatore amministrativo e di rappresentanza dei beni in favore del signor PI 1, in sostituzione del signor CURA 1” sia “nominato il fratello RE 2”.
I reclamanti sostengono che l’istruttoria sarebbe avvenuta in maniera imprecisa, non essendo stata sufficientemente approfondita la situazione familiare e personale di PI 1, che saprebbe gestirsi autonomamente sia per quanto riguarda la vita privata, sia per le questioni finanziarie. I reclamanti ritengono quindi violato il loro diritto di essere sentiti, come pure il medesimo diritto dell’interessato. Essi pretendono che PI 1 avrebbe dovuto essere informato, al momento dell’istituzione della curatela, della possibilità di proporre una persona di sua fiducia, ciò che non sarebbe avvenuto. In particolare RE 2 sostiene di essere adeguato e in grado di occuparsi della gestione della curatela del fratello, dichiarando che il curatore designato non collaborerebbe con l’interessato e non si sarebbe occupato adeguatamente dei suoi interessi relativamente ad una procedura concernente l’assicurazione invalidità. Inoltre egli avrebbe affermato che non avrebbe autorizzato il pagamento di spese legali per un eventuale reclamo contro la sua nomina. Non sarebbe inoltre chiaro ai reclamanti per quale motivo il curatelato necessiterebbe quale curatore di una persona estranea alla famiglia, considerando peraltro che di ciò si è sempre occupato il padre, fino al suo decesso.
E. Con osservazioni 2/4 novembre 2020 l’Autorità di protezione rileva, relativamente alla legittimità dei reclamanti a presentare il reclamo, che in particolare la madre (come pure l’interessato) aveva già partecipato al precedente procedimento (di istituzione della curatela e nomina del curatore) senza contestarlo. Secondo l’Autorità di prima istanza, la decisione di istituzione della curatela è regolarmente cresciuta in giudicato e non è quindi più contestabile.
Non sarebbero poi date le premesse per una sostituzione del curatore, in carica da meno di due anni e giudicato idoneo dall’Autorità di protezione, ritenuta per altro l’esigenza di una figura esterna, che permetta di evitare la confusione di ruoli. Quanto all’eventuale scelta del fratello quale curatore, anche la madre (che aveva accompagnato il figlio all’incontro di discussione precedente all’istituzione della misura) avrebbe precisato che egli sarebbe spesso assente all’estero e quindi non disponibile. L’Autorità ritiene di non aver violato il principio inquisitorio e il diritto di essere sentito, ciò che risulterebbe dagli atti e dalle audizioni svolte. In particolare, l’Autorità di protezione avrebbe verificato l’idoneità e la disponibilità di un curatore privato coinvolgendo in tale procedimento, oltre all’interessato, anche sua madre. Diversi elementi avrebbero poi indotto l’Autorità di prime cure a ritenere fondato il consiglio degli specialisti curanti, di designare un curatore esterno alla famiglia. Le accuse dei reclamanti si baserebbero quindi su fatti riportati in modo soggettivo e l’Autorità di protezione contesta che sia stato impedito al curatelato di farsi rappresentare da un legale, mentre relativamente ai costi precisa di non poterli porre a carico del curatelato, trattandosi di spese relative ad un procedimento avviato dai suoi familiari. L’autorità di prima istanza chiede quindi che il reclamo sia respinto, ravvisando un conflitto di interessi tra il curatelato e suo fratello, tale da giustificare la scelta di non sostituirlo al curatore designato.
Né PI 1 né il curatore CURA 1 hanno presentato osservazioni al reclamo.
F. In data 28 dicembre 2020 ai reclamanti è stata negata una seconda concessione di una proroga del termine per presentare la replica, essendo giunta tardivamente rispetto alla proroga di 30 giorni già accordata. In data 1° febbraio 2021 i reclamanti hanno presentato ulteriore documentazione che non è stata assunta agli atti, non sussistendo validi motivi per ordinare un ulteriore scambio di scritti (art. 75 cpv. 4 LPAmm).
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 CC, sono legittimate a reclamare contro le decisioni dell’Autorità di protezione le persone che partecipano al procedimento (n. 1), le persone vicine all’interessato (n. 2) e le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata (n. 3).
Nella presente procedura la madre ed il fratello di PI 1 intervengono quali istanti (dinnanzi all’Autorità di protezione) e presentano reclamo a loro nome e non in rappresentanza dell’interessato. Per questo motivo eventuali questioni sollevate, relativamente al pagamento di spese legali da parte di PI 1 non saranno oggetto di discussione.
Ora, come rettamente ricordato dall’Autorità di protezione, quanto alle richieste principale e subordinata di revoca della misura di protezione, la decisione di istituzione della stessa appare regolarmente cresciuta in giudicato e non è oggetto della decisione impugnata in questa sede, nella quale l’Autorità di protezione si è pronunciata esclusivamente sulla richiesta di sostituzione del curatore, respingendola. Di conseguenza, le richieste in via principale e in via subordinata non possono prestarsi a disamina, essendo irricevibili. Medesima sorte tocca quindi alla critica sulle presunte carenze dell’Autorità di protezione nell’esperire l’istruttoria per l’istituzione della curatela.
Questo giudice ricorda infatti ai reclamanti che la scrivente Camera non è competente per valutare richieste di revoca/modifica della misura formulate direttamente in seconda istanza, ritenuto che vanno innanzitutto decise dalla prima istanza.
Si osserva che dagli atti appare che tali richieste risultano essere state formulate durante l’udienza 11 maggio 2020 e nel sollecito 24 giugno 2020 da parte della patrocinatrice degli istanti, così come rammentato nel reclamo (pag. 4 e 5), ma non sono state evase. Peraltro al proposito l’Autorità di protezione conferma che la decisione impugnata “non contiene disamina approfondita in merito ad un’eventuale modifica, se non addirittura revoca, dell’esistente misura, il cui periodo di istituzione non è peraltro neppure scaduto” (cfr. osservazioni al reclamo, pag. 4).
A titolo abbondanziale, si ricorda che l’entrata in materia delle richieste formulate dai reclamanti che non sono state giudicate in prima istanza (anche se sono accennate nelle osservazioni alla presente procedura) priverebbe loro (come pure il beneficiario della misura e qualsiasi interessato) di un grado di giudizio.
La persona nominata deve essere idonea sia dal profilo personale che delle competenze a svolgere il mandato affidatole. Per idoneità dal profilo personale e delle competenze si intende un’idoneità globale che comprende competenze relazionali, metodologiche, personali e professionali (COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 181, n. 6.7 ss). In ogni situazione concreta dovranno, al momento della nomina, essere valutate le competenze personali e professionali del curatore alfine di determinarne l’idoneità nella fattispecie. Il curatore nominato deve inoltre disporre del tempo necessario per svolgere il mandato. Infine, il curatore non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Secondo giurisprudenza, le questioni di conflitto d’interesse per i curatori non possono trovare una risposta globale ma devono essere analizzate in ogni situazione concreta, tenendo conto dell’insieme di tutte le circostanze del caso in rassegna (STF 5A_221/2007 del 28 agosto 2007 consid. 3).
4.1. L’art. 401 CC prevede che quando l’interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia, l’autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è idonea e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1). Se l’interessato non gradisce quale curatore una data persona, per quanto possibile, l’autorità gli dà soddisfazione (cpv. 2).
4.2. Diversamente dalle proposte dell’interessato stesso (art. 401 cpv. 1 CC), ai sensi dell’art. 401 cpv. 2 CC i desideri dei congiunti quanto alla persona del curatore devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto possibile”: l’autorità di protezione dispone dunque di un potere di apprezzamento più ampio e può, in particolare, nominare un curatore che giudica più competente di quello suggerito dai famigliari o dalle persone vicine all’interessato (Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, n. 1174 pag. 552). L’autorità di protezione non è legata alle proposte di tali persone, né tanto meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore, disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, ad art. 401 CC n. 4-5). Non esiste peraltro neppure il diritto di preferenza dei parenti ai sensi dell’art. 380 vCC (BSK Erwachsenenschutz, Reusser, ad art. 401 CC n. 2; CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, ad art. 401 CC n. 2).
L’art. 423 CC permette la dimissione del curatore indipendentemente (e persino contro) la sua volontà. Come per l’art. 445 al. 2 vCC, determinante è la messa in pericolo degli interessi della persona da proteggere e non invece il fatto che ci sia stato o meno un danno. La procedura è regolata dagli art. 443 ss CC, che comprendono anche i provvedimenti cautelari (art. 445 CC) come la sospensione provvisoria del mandatario. I mandatari devono partecipare alla procedura, in particolare nel rispetto del diritto di essere informati e del diritto di essere sentiti (art. 29 Cost., 447 ss CC) (CommFam Protection de l’adulte, Rosch, ad art. 423 CC n. 5.).
Il mandatario può essere dimesso se non è più idoneo ai compiti conferitigli o se sussiste un altro motivo grave. Predominante è l’interesse della persona da proteggere.
In particolare vanno prese in considerazioni le motivazioni legate alla fiducia verso l’amministrazione e la funzione pubblica, come ad esempio il dovere di fedeltà e lealtà nelle relazioni di servizio di diritto pubblico (insolvenza, abuso delle sue attribuzioni o commissione di un’azione che dimostra che l’interessato è indegno della fiducia in lui riposta, cfr. art. 445 vCC). Questi motivi valgono indipendentemente dalla questione relativa all’attitudine del mandatario di esercitare il mandato.
Anche qualora l’atto commesso dal curatore non abbia forzatamente un impatto sulla gestione del mandato, va in ogni caso esaminato se il comportamento dello stesso possa danneggiare la funzione pubblica e la reputazione della persona da proteggere in misura tale da rendere non più opportuno il mantenimento del mandato (CommFam Protection de l’adulte, Rosch, ad art. 423 CC, N. 8).
Nella fattispecie, la procedura che è sfociata nella decisione impugnata riguarda di fatto la suddetta richiesta da parte di quest’ultimo e di RE 1, che configura dunque un caso di applicazione dell’art. 401 cpv. 2 CC. Dagli non risulta invece che PI 1 si sia espresso al proposito, malgrado la sua presenza durante l’udienza dell’11 maggio 2020. Nemmeno egli ha presentato osservazioni nella presente procedura.
I reclamanti ritengono in particolare che sarebbe data una migliore idoneità di RE 2 a gestire il mandato rispetto al curatore nominato e criticano l’Autorità di protezione che non lo avrebbe coinvolto fin dall’inizio del procedimento, in quanto sarebbe stato “fin da subito disponibile ad assumersi il mandato”. Secondo loro, la valutazione eseguita sul “presunto conflitto d’interessi” e in relazione al fatto che sarebbe spesso assente all’estero non corrisponderebbero al vero. Egli sarebbe invece idoneo in quanto economista aziendale, perito immobiliare e fiduciario finanziario ed essendo senza attività lucrativa (“vivendo grazie agli introiti che matura dai propri immobili messi a reddito”) sarebbe “completamente disponibile ad occuparsi del fratello e delle sue questioni”. Non sarebbe inoltre corretta, a parere dei reclamanti, l’informazione secondo cui vivrebbe spesso all’estero, essendo domiciliato in Ticino con moglie e figlia. Per contro, il curatore designato a dire dei reclamanti non fornirebbe all’interessato tutte le informazioni richieste, mentre avrebbe consegnato una documentazione alla propria moglie (che a sua volta l’avrebbe recapitata al curatelato), ragione per la quale andrebbe fatta chiarezza sullo svolgimento del mandato e sulla possibile violazione dell’obbligo di discrezione e diligenza.
L’Autorità di protezione sostiene invece che non siano dati i motivi per una sostituzione del curatore CURA 1, che reputa idoneo alla conduzione del suo mandato, mentre considera infondate le critiche mosse dai reclamanti. Essa precisa pure che RE 2 non avrebbe dimostrato un interesse e una disponibilità a diventare curatore del fratello fino all’udienza dell’11 maggio 2020, mentre la scelta di nominare una persona estranea alla famiglia sarebbe dettata dal “consiglio dei curanti” e da un conflitto di interessi emerso “in azioni compiute non nel chiaro interesse del curatelato” (facendo riferimento alla rinuncia all’eredità paterna senza comunicare l’esistenza della curatela e con effetti sul ricalcolo della prestazione complementare della rendita di invalidità).
Come emerge dagli atti, la misura di protezione è stata decisa per sostenere l’interessato nella gestione socio-economica, tenendo conto di un bisogno di protezione derivante da uno stato di debolezza dovuta ad una condizione cronica di schizofrenia paranoide. In effetti, risulta dagli atti che le indicazioni della rete sono contrarie alla nomina di un parente quale curatore. In particolare, da un rapporto del 7 novembre 2018 del Servizio psico-sociale (SPS) di __________, risulta che “il paziente necessita di un accompagnamento costante delle figure curanti e dei famigliari” ma che “la malattia psichica” di cui “è affetto porta il paziente talvolta a sentirsi perseguitato e in pericolo anche dalle figure sopracitate, nonché significative per lui, per cui non sempre è possibile garantire la propria collaborazione”, indicando infine che “necessita di una figura esterna costante (che non fa parte della famiglia per evitare confusione di ruoli) che prenda a carico in modo regolare e ufficiale la situazione socio-economica”. In un ulteriore rapporto del 3 agosto 2020, gli psichiatri del SPS hanno precisato la scarsa autonomia del paziente, che necessita di aiuto costante. Non potendo esprimere una valutazione sul fratello dell’interessato, non conoscendolo, hanno riferito tuttavia preoccupazione per quanto saputo dallo stesso PI 1 e dalla madre, che hanno informato della permanenza all’estero di RE 2 durante parecchi mesi all’anno, motivo per il quale non sarebbe in grado di assistere l’interessato ed offrirgli un “costante monitoraggio nei suoi bisogni”.
Nemmeno quanto sostenuto dai reclamanti relativamente all’esigenza di tenere in considerazione l’asserita volontà dell’interessato, che avrebbe “più volte espresso” (cfr. reclamo pag. 11) di nominare il fratello quale curatore, appare confermato. L’Autorità di prima istanza riferisce che RE 2 si è manifestato soltanto nell’agosto 2019, mentre precedentemente PI 1 si è sempre presentato presso l’Autorità con la madre RE 1, coinvolta nel procedimento fin dall’inizio. In effetti, come risulta dai verbali dei suddetti incontri, né l’interessato, né la madre sembrano aver mai manifestato richieste di nomina di parenti né tantomeno del fratello, rispettivamente figlio. A comprova di tale elemento concorre anche il fatto che la decisione di istituzione della curatela e di nomina di CURA 1 non è mai stata contestata.
Come precedentemente accennato, dagli atti non risulta neppure una volontà dell’interessato di chiedere la sostituzione del curatore. Egli non si è infatti espresso né in questo procedimento né nell’udienza dell’11 maggio 2020. L’unico documento presentato dai reclamanti relativo a PI 1 appare essere un certificato medico del Dr. med. __________, specialista FMH in Medicina Interna Generale e Medico di Famiglia, che riferisce che “la nomina di un curatore nel racconto del paziente, della madre e del fratello, sembra avere prodotto in PI 1 una reazione di frustrazione, di delusione e di sfiducia. Non posso dimostrare una relazione di causa-effetto con le affezioni internistiche da me prese a carico ma appare ragionevole pensare che il suo vissuto soggettivo sopra citato non sia gradevole”. Un simile parere non conferma tuttavia la determinazione dell’interessato alla sostituzione del curatore.
In definitiva, quindi, gli argomenti dei reclamanti non possono essere condivisi da questo giudice. Preso atto delle motivazioni dell’Autorità di primo grado, del parere degli psichiatri curanti, considerato anche che il curatore risulta aver adempiuto diligentemente al suo mandato e non emergono quindi motivi per dimetterlo dalla sua funzione, ricordato pure che nella scelta del curatore l’Autorità non è vincolata dalle preferenze dei famigliari e dispone di un potere di apprezzamento ampio, una sostituzione di CURA 1 non appare giustificabile. Non può essere ritenuta nell’interesse di PI 1, la cui volontà non risulta peraltro neppure essere stata manifestata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Nella misura della sua ricevibilità, il reclamo è respinto.
Gli oneri del reclamo, già anticipati, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr. 50.–
fr. 800.–
sono posti a carico di RE 1 e RE 2 in ragione di metà ciascuno.
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.