Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 19.02.2019 9.2019.5

Incarto n. 9.2019.5

Lugano 19 febbraio 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

Dell'Oro

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 rappr. da: __________

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda l’accollo della mercede dovuta alla curatrice per il 2017

giudicando sul reclamo dell’8 gennaio 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emanata il 6 dicembre 2018 (ris. n. 234/505) dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. Con decisione 7 maggio 2014 è stata istituita in favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi degli art. 394 e 395 CC in sostituzione di una tutela volontaria ai sensi del previgente art. 372 vCC. Quale curatrice è stata confermata la precedente tutrice, RA 1, dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (di seguito, UAP). A seguito del trasferimento di domicilio di RE 1, con decisione del 26 novembre 2015 (ris. n. 241/510) la misura di protezione è stata assunta dall’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione).

B. Il 4 aprile 2018 la curatrice ha presentato all’Autorità di protezione il rapporto e il conto finanziario relativo alla gestione 2017 della curatela. Facendo riferimento alla giurisprudenza di questa Camera, ha postulato “l’anticipo da parte dell’Autorità regionale di protezione dell’importo di CHF 1'965.00 a valere quale indennità” (pag. 4).

C. Con decisione 6 dicembre 2018 (ris. n. 234/505) l’Autorità di protezione ha approvato il suddetto documento, apportando alcune correzioni agli importi esposti. Ha inoltre riconosciuto alla curatrice la retribuzione di fr. 1'965.– richiesta a titolo di mercede, ponendola tuttavia a carico dell’interessato, così come spese e tasse di giudizio per l’importo di fr. 150.–.

D. Con reclamo 8 gennaio 2019 RE 1, per il tramite della sua curatrice, ha impugnato la decisione di mettere a suo carico i costi della misura di protezione, chiedendo la riforma del dispositivo in questione nel senso di accollare i suddetti costi al suo Comune di domicilio.

E. Con osservazioni 24 gennaio 2019 l’Autorità di protezione ha postulato la reiezione del reclamo. RE 1 non ha replicato, ponendo dunque fine allo scambio di allegati.

F. Con decisione 14 gennaio 2019 (ris. n. 11/2019) l’Autorità di protezione ha accettato le dimissioni dell’attuale curatrice a far tempo dal 31 gennaio 2019, sostituendola con __________, pure attiva presso l’UAP.

Considerato

in diritto

  1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

  2. Nel suo reclamo, RE 1 contesta la decisione dell’Autorità di protezione di accollargli la mercede dovuta alla curatrice.

2.1. Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha accertato che dal rendiconto finanziario presentato dalla curatrice per il periodo di gestione 2017 emergono entrate per fr. 42'847.– e uscite per fr. 46'196.35, per una perdita d’esercizio di fr. 3'348.48. Al 31 dicembre 2017, il patrimonio (attivo) ammontava a fr. 9'899.84 (attivi per fr. 12'279.44 contro passivi per fr. 2'379.60).

Dopo aver approvato il rendiconto finanziario e il rapporto morale, l’Autorità di protezione ha riconosciuto alla curatrice la mercede esposta, per l’importo complessivo di fr. 1'965.–, ponendola a carico dell’interessato. Nelle sue osservazioni, l’Autorità di prime cure ha indicato che la mercede della curatrice è stata messa a carico del curatelato in quanto l’ammontare della sostanza netta appartenente a quest’ultimo superava l’importo definito intangibile dalla Direttiva n. 2/2018 emanata dalla Camera di protezione il 7 dicembre 2018. Ha pertanto postulato la conferma della decisione impugnata.

2.2. Nel suo reclamo, RE 1 si oppone all’addebito di tali costi. Richiamandosi alla Direttiva summenzionata, egli ritiene che la messa a carico della mercede della curatrice comporterebbe, per l’interessato, “un intaccamento totale dei pochi risparmi da lui effettuati nel giro di pochi anni”: la misura di protezione non costituirebbe altro che una punizione e un disincentivo al risparmio (reclamo, pag. 3). Calcolando che il reclamante provvede al sostentamento sia della compagna che del loro figlio minorenne, egli afferma che “una sostanza al di sotto dell’importo di fr. 12'500.– non dovrebbe essere intaccata dalla mercede del curatore” (reclamo, pag. 3). RE 1 postula dunque la modifica della decisione impugnata nel senso di accollare l’intera indennità dovuta alla curatrice al Comune di domicilio del medesimo.

2.3. Ai sensi dell’art. 404 CC il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell'interessato; in caso di curatore professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1). L’Autorità di protezione degli adulti stabilisce l'importo del compenso; a tal fine, tiene conto in particolare dell'estensione e della complessità dei compiti conferiti al curatore (cpv. 2). Ai Cantoni è demandato il compito di emanare le disposizioni d’esecuzione e di disciplinare il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con i beni dell’interessato (cpv. 3).

In linea di principio, e come già nel diritto previgente, tutti i costi delle misure ufficiali di protezione – adottate nell'interesse e a beneficio delle persone bisognose di aiuto (cfr. art. 388 cpv. 1 CC) – devono essere posti a carico delle medesime (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6440). Tuttavia, se i costi della misura di protezione non possono essere prelevati sui beni dell’interessato in ragione della sua indigenza, la collettività pubblica deve farsene carico (Reusser, in: BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 404 CC n. 31; Fountoulakis, in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. ed. 2016, ad art. 404 CC n. 6; Fassbind, in: OFK – ZGB Kommentar, 3. ed. 2016, ad art. 404 CC n. 3). Per la disciplina di tali casi, l’art. 404 cpv. 3 CC prevede una delega legislativa nei confronti dei Cantoni. A prescindere dall’assenza di definizione di un minimo intangibile del patrimonio del curatelato nella legislazione cantonale, è pacifico che l’onere delle spese della curatela non può privare il curatelato dei pochi mezzi che ha (Reusser, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 404 CC n. 45).

2.4. L’art. 19 LPMA prevede che i costi di gestione (compenso, spese, tasse) della misura di protezione sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento (cpv. 1); se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali costi sono anticipati dall’Autorità regionale di protezione (cpv. 2). Gli anticipi effettuati dall’Autorità regionale di protezione nel corso degli ultimi 10 anni possono essere recuperati, presso l’interessato, tenuto conto del suo fabbisogno (cpv. 3 lett. a).

Anche la legge cantonale (come l’art. 404 cpv. 1 CC) prevede dunque che i costi delle misure ufficiali di protezione siano di principio a carico dell’interessato. Se l'interessato non dispone dei mezzi sufficienti, ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 e 3 LPMA l'obbligo retributivo passerà a carico dell'ente pubblico, con diritto di regresso (v. anche STF 5A_422/2014 del 9 aprile 2015 consid. 8.1).

2.5. Secondo l’art. 49 LPMA, i curatori hanno diritto a un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo; il compito di concretizzare quanto previsto all’art. 404 CC è demandato al Consiglio di Stato.

Mediante questa norma, il Parlamento cantonale ha quindi a sua volta delegato all’Esecutivo il compito di regolamentare i casi in cui gli importi dovuti al curatore a titolo di remunerazione e di rimborso spese non possano essere pagati con i beni dell’interessato.

Il Consiglio di Stato, nell’emanare il Regolamento della legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto, ha precisato che le spese della misura di protezione, quando anticipate dall’Autorità regionale di protezione e non recuperate dall’interessato o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del Comune di domicilio della persona interessata (art. 3 cpv. 3 ROPMA). Agli art. 16, 17 e 18 ROPMA ha inoltre disciplinato il principio e le modalità di calcolo della remunerazione del curatore.

Al di là di tali disposti, il regolamento in questione non indica alcun parametro per definire in quali casi, ai sensi degli art. 404 cpv. 3 CC e 49 LPMA, l’interessato non possa fare fronte alle spese della curatela in quanto indigente. Nonostante la menzionata delega legislativa, la normativa cantonale è silente in merito alle condizioni che devono essere adempiute affinché l’ente pubblico anticipi e sopporti i costi della misura di protezione ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 LPMA.

2.6. Come rammenta la giurisprudenza federale, spetta pertanto al giudice colmare la lacuna riscontrata (DTF 130 V 472 consid. 7, DTF130 III 241 consid. 3.3, DTF 127 V 442 consid. 2b; v. anche sentenza CDP del 7 giugno 2017, inc. 9.2017.80, consid. 3).

Con pronuncia del 13 settembre 2018 (sentenza CDP inc. 9.2016.223 consid. 5; nel frattempo confermata con sentenza CDP del 15 novembre 2018, inc. 9.2018.152 consid. 4; sentenza CDP del 15 novembre 2018, inc. 9.2018.133 consid. 4; sentenza CDP del 20 novembre 2018, inc. 9.2018.166 consid. 4; sentenza CDP del 4 dicembre 2018, inc. 9.2018.161 consid. 2.6), questo giudice ha precisato la sua pregressa giurisprudenza (citata nel reclamo) e ha ritenuto adeguato fissare dei valori soglia al di sotto dei quali la remunerazione del curatore dovrà essere presa a carico dell’ente pubblico, prevedendo un minimo intangibile (“riserva di soccorso”) dell’importo di fr. 5'000.– per persona sola, fr. 10'000.– per coppia (sposata o in unione domestica registrata, non in regime di separazione dei beni) e fr. 2'500.– per ogni figlio minorenne al cui mantenimento provvede, limitata ad un massimo di fr. 12'500.– per nucleo familiare. Qualora la situazione patrimoniale dell’interessato, attestata dal rendiconto presentato dal curatore all’Autorità regionale di protezione (cfr. art. 16 cpv. 3 ROPMA) dia atto di una sostanza netta inferiore a tali importi, la sua remunerazione dovrà essere presa a carico dall’ente pubblico (ovvero, in Ticino, dal Comune di domicilio). I costi della curatela potranno dunque essere sopportati dall’interessato solo nella misura in cui non intaccano le soglie definite sopra.

Tale soluzione consente di tenere conto degli scopi perseguiti dal diritto di protezione, permette al curatelato di conservare degli averi necessari per far fronte a una spesa imprevista e agevola il compito delle Autorità regionali di protezione, che applicano dei limiti chiari e si vedono offrire nel rendiconto finanziario i dati per il calcolo della sostanza netta. Inoltre, tale metodo permette di adottare un sistema unitario, applicabile a tutto il Ticino nonostante l’assenza di una normativa cantonale ad hoc, e pone fine alle disparità sinora riscontrate.

La Camera di protezione ha in seguito codificato tale giurisprudenza attraverso l’emanazione della Direttiva n. 2/2018 del 7 dicembre 2018 (Accollo della mercede e delle spese della curatela – Lacuna legislativa), invitando tutte le Autorità regionali di protezione ad attenersi a tale regolamentazione.

  1. Tornando alla fattispecie in esame, dal rendiconto stilato dalla curatrice e verificato dall’Autorità di protezione emerge che gli attivi (fr. 12'279.44) superano i passivi (fr. 2'379.60) e che a fronte di una perdita d’esercizio di fr. 3'348.48, la sostanza netta (attiva) di RE 1 al 31 dicembre 2017 ammontava a fr. 9'899.84.

La situazione personale di RE 1 riferita dall’Autorità di protezione (persona celibe con figlio minorenne a carico) risulta confermata dalla banca dati movimento della popolazione (MovPop): RE 1, celibe, convive con la compagna __________, il figlio comune __________ (2012) e ai due precedenti figli della compagna, __________ (2001) e __________ (2007).

In base alla giurisprudenza evocata sopra, riassunta nella già menzionata Direttiva, il minimo intangibile (“riserva di soccorso”) che deve essere garantito al curatelato ammonta dunque a fr. 7'500.–, non essendo sposato (fr. 5'000.–) ed essendo tenuto al mantenimento di un figlio minorenne (fr. 2'500.–). Fra tale importo e l’ammontare della sostanza netta del curatelato vi è dunque un esubero di fr. 2'399.84, sufficienti a coprire la mercede di fr. 1'965.– richiesta dalla curatrice. In concreto, non vi è dunque spazio per un accollo, neppure parziale, della remunerazione dovuta alla curatrice all’Ente pubblico. La decisione dell’Autorità di protezione resiste dunque alle critiche e merita di essere qui confermata.

  1. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza ma, in considerazione della particolarità del caso concreto, si prescinde eccezionalmente dal loro prelievo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

  1. Il reclamo è respinto.

  2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

  3. Notificazione:

Comunicazione:

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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