Incarto n. 9.2019.29
Lugano 27 agosto 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di protezione del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Lardelli, presidente, Bozzini e Grisanti
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda la curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni istituita in favore di PI 1 (1940)
giudicando ora sul ricorso per denegata giustizia presentato da RE 1 il 7 febbraio 2019 nei confronti dell’Autorità regionale di protezione __________;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Con scritto del 26 aprile 2017 RE 1 ha preso contatto con l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) chiedendo se la madre PI 1 fosse a beneficio di misure di protezione. Il giorno seguente l’Autorità di protezione ha risposto negativamente.
B. Con scritto 2 agosto 2017 RE 1 ha informato l’Autorità di protezione di essere stata “orientata sullo stato di incapacità di discernimento” della madre, chiedendo dell’esistenza di un eventuale mandato precauzionale in favore di terze persone. Evocando l’alienazione di un immobile fuori Cantone, avvenuta nel dicembre 2016, RE 1 postulava un approfondimento della fattispecie con l’obiettivo di adottare le misure più opportune in favore di PI 1. Con scritto del giorno seguente, l’Autorità di protezione ha chiesto a RE 1 il nominativo del medico curante dell’interessata e informazioni più dettagliate in merito alla sua situazione.
C. Con istanza 15 agosto 2017 RE 1 ha chiesto all’Autorità di protezione l’istituzione di una curatela in quanto PI 1 “non ha più il controllo dell’amministrazione e delle finanze” e “deve essere protetta da sé stessa e messa nelle mani di persone neutrali, responsabili e competenti”. Il figlio PI 2 avrebbe, secondo l’istante, “assunto il controllo della gestione delle finanze” di PI 1 e si sarebbe impossessato del suo patrimonio.
D. Mediante lettera 16 agosto 2017, l’Autorità di protezione ha contattato il medico curante indicato di PI 1, che con scritto del 23 agosto seguente ha certificato la presenza di “importanti disturbi cognitivi e di memoria”, con “periodi di buona lucidità” alternati a “periodi di confusione e di disorientamento”, ritenendo l’interessata incapace di intendere e di volere e bisognosa di misure di protezione.
E. Su richiesta delle parti, l’udienza di discussione convocata dall’Autorità di protezione per il 18 settembre 2017 è stata rinviata dapprima al 2 ottobre e in seguito al 23 ottobre. L’udienza si è svolta alla presenza dei figli di PI 1, RE 1 e PI 2, mentre su indicazione del medico curante l’interessata era stata sentita presso il suo domicilio, il 16 ottobre precedente.
F. Dopo uno scambio di corrispondenza tra l’Autorità di protezione e i figli dell’interessata, in disaccordo quanto alla scelta del curatore, il 29 gennaio 2018 si è svolta la formale presentazione dell’avv. CURA 1 a PI 1, sempre presso il suo domicilio.
G. Con decisione 6 febbraio 2018 (ris. n. 70) l’Autorità di protezione ha istituito in favore di PI 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, con l’obiettivo di rappresentare l’interessata nell’ambito di tutte le sue questioni amministrative e di gestire con la massima diligenza tutte le entrate dell’interessata, i suoi redditi e la sua sostanza ed effettuare tutti i pagamenti correnti. PI 1 è stata privata dell’esercizio dei diritti civili per quanto riguarda l’amministrazione e l’uso dei suoi redditi, della sua sostanza mobiliare e immobiliare, delle sue entrate e delle sue uscite che saranno gestiti e amministrati unicamente dall’avv. CURA 1, nominato quale curatore. La decisione non è stata oggetto di impugnazione.
H. Con risoluzione 7/10 settembre 2018 (ris. n. 558) l’Autorità di protezione ha approvato l’inventario iniziale della curatela.
I. Con scritto 3 dicembre 2018 il curatore ha chiesto l’autorizzazione a sottoscrivere un atto di donazione immobiliare in favore di PI 1, a seguito dell’intenzione di PI 2 di retrocedere alla madre un immobile a __________, ricevuto precedentemente in dono dalla medesima. Mediante lettera del 19 dicembre 2018 PI 2 ha motivato tale donazione con l’intenzione di evitare futuri contenziosi con la sorella RE 1 per un’eventuale lesione della legittima.
L. Con decisione 8 gennaio 2019 (ris. n. 8) l’Autorità di protezione ha autorizzato il curatore a sottoscrivere, in rappresentanza di PI 1, il rogito per la donazione dell’immobile in oggetto, come da bozza presentata alla medesima.
M. Ricevuta tale decisione, con lettera 17 gennaio 2019 RE 1 ha interrogato l’Autorità di protezione in merito ai passi che intendeva intraprendere con riferimento ad un immobile a __________ (della cui donazione a PI 2 nel dicembre 2016 l’Autorità di protezione era stata informata affinché “iniziasse a investigare”) e con riferimento al “denaro che manca nell’inventario di cui il signor PI 2 si è abusivamente impossessato”. Tale scritto è stato sottoposto al curatore per osservazioni.
N. Con scritto del 5 febbraio 2019 il curatore, oltre a fornire alcuni dettagli quanto alla situazione patrimoniale di PI 1 ha preso posizione sulle richieste di RE 1 e sui rimproveri mossi da quest’ultima quanto alla sua obiettività nella conduzione del mandato.
Per quanto riguarda l’immobile di __________, il curatore ha spiegato che il medesimo è stato donato a PI 2 il 21 dicembre 2016, con mutazione a catasto comunale in data 11 gennaio 2017 (punto 5, pag. 2). Il curatore ha altresì precisato di essere venuto a conoscenza di un atto di donazione del 30 giugno 2017 mediante il quale PI 1 aveva donato a PI 2 gli averi (non dichiarati) di due relazioni bancarie detenute presso __________ (punto 6, pag. 2), e di aver ricevuto da PI 1 il suo testamento, che sostiene di aver redatto nel 2016 (punto 8, pag. 2). Lo scritto è stato successivamente intimato a RE 1 con un termine per eventuali osservazioni, da lei presentate con scritto 20 febbraio 2019.
O. Con ricorso per denegata giustizia datato 7 febbraio 2019 RE 1 è insorta contro la decisione dell’Autorità di protezione di autorizzare la firma del rogito di donazione dell’immobile di __________, senza contestarla ma considerandola incompleta. RE 1 postula infatti che venga fatto ordine a PI 2 di restituire alla madre anche l’immobile donato sito a __________, “tutto il denaro, inclusi conti bancari, sottratti alla signora PI 1” nonché “tutto il contenuto che ha esportato dalla cassetta di sicurezza della banca __________”.
P. Con osservazioni 26 febbraio 2019 l’Autorità di protezione ha postulato la reiezione delle richieste di RE 1, ritenendo di non essere incorsa, nel caso concreto, in alcun tipo di ritardata o denegata giustizia.
Q. Con scritto del 27 febbraio 2019, l’Autorità di protezione ha preso posizione sulle richieste di RE 1, affermando di non avere competenze per “disporre direttamente l’annullamento di atti giuridici compiuti dalla persona interessata precedentemente all’istituzione della misura di protezione”, ma di poter semmai “autorizzare il curatore ad avviare eventuali azioni giudiziarie, nell’interesse della curatelata, qualora ne siano dati gli estremi” (pag. 1). L’autorità di prime cure ha dunque comunicato di non poter dare direttamente seguito “alle sue richieste di annullamento delle donazioni, sia di beni immobiliari sia di beni mobili, del mutuo concesso a terzi, del prestito correntista e delle disposizioni di ultima volontà” (pag. 2).
R. Con addendum 4 marzo 2019, RE 1 ha ulteriormente sviluppato le proprie lagnanze contro l’operato dell’Autorità di protezione. Oltre a ribadire le sue richieste di restituzione dell’immobile di __________, del denaro contante, dei conti bancari e del contenuto della cassetta di sicurezza appartenenti alla madre, di cui PI 2 si sarebbe appropriato illecitamente, la reclamante postula che l’Autorità di prime cure riconosca la nullità del testamento redatto da PI 1, da lei redatto allorquando la sua capacità di discernimento era già compromessa.
S. Con replica 26 marzo 2019, l’insorgente ha inoltre postulato che in favore della madre venisse istituita una curatela generale, siccome la misura di protezione attualmente in essere non tutela sufficientemente gli interessi di PI 1.
T. Con duplica 17 aprile 2019 l’Autorità di protezione si è riconfermata nelle proprie conclusioni, chiedendo la reiezione del ricorso inoltrato da RE 1.
U. Con un ulteriore scritto datato 19 maggio 2019, alla luce di nuovi documenti bancari forniti dal curatore, RE 1 ha ribadito le sue richieste di restituzione alla madre degli averi sottratti dal fratello. Tale memoriale non è stato intimato per osservazioni.
Considerato
in diritto
Il diniego di giustizia consiste nel rifiuto dell'autorità di occuparsi di un procedimento; vi è invece ritardata giustizia quando l'autorità procrastina in modo inabituale e senza giustificazioni legittime la trattazione di un caso che rientra nelle sue attribuzioni (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6472; Steck, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 450a CC, n. 21; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 450a CC, n. 6; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011, n. 131 pag. 60-61; STF 5A_721/2015 del 20 novembre 2015, consid. 3.2).
L’autorità commette una ritardata giustizia – e viola dunque il precetto costituzionale della celerità sancito all’art. 29 cpv. 1 Cost. – quando non prende una decisione che le incombe in un termine previsto dalla legge o in un termine che la natura del procedimento e tutte le altre circostanze del caso fanno apparire ragionevole. Sapere se la durata di un procedimento ecceda quella “ragionevole” dipende dalle circostanze concrete, e meglio dal tipo di procedura, dalla complessità del caso, dal comportamento dell’autorità e dell’interessato (DTF 135 I 265 consid. 4.4; 130 I 312 consid. 5.1 e 5.2; STF 5A_609/2018 del 13 agosto 2018 consid. 2; sentenza CDP del 1° ottobre 2014, inc. 9.2014.70, consid. 1; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011, nota 121 pag. 61; DTF 135 I 277 consid. 4.4, pag. 5).
Nei suoi memoriali, RE 1 contesta la lentezza con cui l’Autorità di protezione ha gestito la pratica, facendo trascorrere sette mesi dalla segnalazione alla nomina del curatore, che lei peraltro considera inadeguato e parziale (reclamo, pag. 3; replica, pag. 2). Il lasso di tempo trascorso sarebbe indice di negligenza, di mancanza di impegno nella gestione del caso e di incompetenza dell’autorità di prime cure (“incapacità di autonomia decisionale e negligenza professionale”, reclamo, pag. 3; “evidente mancanza di coinvolgimento ed impegno nella gestione del caso (art. 426 CC)”, addendum, pag. 2; “tattiche di deviazione del problema e di deresponsabilizzazione dell’ARP”, replica, pag. 2), ciò che in definitiva conduce ad “incoraggiare azioni illegali e criminali con la sua indecisione” (addendum, pag. 2). Invece di proteggere la persona bisognosa, il comportamento dell’autorità costituisce un “favoreggiamento di individui senza scrupoli come il signor PI 2” (replica, pag. 4). PI 1 necessiterebbe infatti di una curatela generale, mentre la misura di protezione sancita dall’Autorità di protezione non risulta tutelare adeguatamente i suoi diritti (replica, pag. 3-4).
La contestazione concernente il lasso di tempo impiegato dall’Autorità di protezione per emanare la sua decisione del 6 febbraio 2018 si rivela irricevibile. Un reclamo per denegata/ritardata giustizia può essere infatti interposto unicamente in assenza di una decisione formale (v. anche sentenza CDP dell’8 luglio 2016, inc. 9.2015.145, consid. 4.1) e non se una decisione impugnabile è già stata emanata, come in concreto.
Anche le critiche concernenti il tipo di misura istituita e la scelta del curatore sono irricevibili, in quanto tardive. La già menzionata decisione, intimata anche alla reclamante, non è infatti stata impugnata a tempo debito ed è ormai cresciuta in giudicato. Sia il tipo di curatela scelta, sia il nominativo del curatore non possono dunque essere rimessi in discussione ex tunc in questa sede (mentre rimane sempre aperta la possibilità di chiedere all’autorità di prime cure una modifica della misura di protezione o la revoca del curatore).
Infine, anche le (pesanti) accuse di incompetenza e di negligenza rivolte all’Autorità di protezione in relazione alla sua inattività nel caso concreto, sfuggono al potere di esame di questa Camera. Un’eventuale azione in responsabilità nei confronti dei membri dell’Autorità di protezione (v. l’evocato art. 426 vCC, oggi art. 454 CC) per quanto stabilito nella decisione del 6 febbraio 2018 deve essere infatti sottoposta al giudice civile e non è di competenza dell’istanza di reclamo. Anche tali rimproveri sono pertanto irricevibili in concreto.
L’invocazione dell’art. 444 CC (replica, pag. 5; memoriale 19 maggio 2019, pag. 1) si rivela inoltre inconferente, non essendo in discussione nella fattispecie quale autorità sia competente per adottare le misure di protezione in favore di PI 1.
La reclamante lamenta il fatto che l’autorità di prime cure si sia pronunciata solo sulla restituzione alla madre dell’immobile di __________, tralasciando tutti gli altri beni a suo dire sottratti dal fratello PI 2 (ovvero un immobile a , imprecisate somme di denaro e conti bancari, nonché i beni asportati da una cassetta di sicurezza dell’), di cui andrebbe ordinato il reintegro nel patrimonio di PI 1 (reclamo, pag. 2-4-5; addendum, pag. 4; replica, pag. 4-6). RE 1 non contesta dunque la decisione in quanto tale, che afferma di condividere, ma di ritenerla “parziale e incompleta” (reclamo, pag. 2). RE 1 si duole anche del fatto che in tale decisione l’Autorità di protezione non si sia pronunciata sulla validità del testamento, asseritamente redatto nel 2016, che PI 1 ha consegnato al curatore il 1° febbraio 2019 (addendum, pag. 4).
La decisione dell’8 gennaio 2019 non rappresenta una constatazione della nullità della donazione dell’immobile di __________ effettuata dalla curatelata in favore di PI 2 nel dicembre 2016. La risoluzione in oggetto si limita infatti ad autorizzare il curatore a sottoscrivere, in rappresentanza di PI 1, il rogito concernente la donazione dell’immobile di __________ da parte di PI 2 alla madre. Tale negozio giuridico – per il quale il curatore abbisogna del consenso dell’Autorità di protezione – trae origine dall’iniziativa di PI 2 stesso di retrocedere alla madre l’immobile di __________ precedentemente ricevuto in dono, a suo dire per evitare eventuali futuri contenziosi successori con la reclamante. La decisione in questione non deve essere interpretata come la constatazione della nullità del pregresso contratto di donazione immobiliare da madre e figlio. L’autorizzazione rilasciata al curatore non rappresenta un “ordine di restituzione” di tale immobile a PI 1, ciò che l’Autorità di protezione non è abilitata a fare. Non spetta infatti all’Autorità di protezione pronunciarsi sulla validità dei negozi giuridici in questione, peraltro pregressi al coinvolgimento dell’autorità medesima, ed emanare ordini di restituzione di beni. Non può dunque manifestamente esistere un diniego di giustizia laddove la decisione richiesta (la restituzione di ulteriori beni donati/sottratti) non rientra nelle attribuzioni dell’autorità che statuisce. Essa non pregiudica peraltro l’accertamento di eventuali reati compiuti da PI 2 ai danni della madre da parte delle competenti Autorità penali, adite dopo l’emanazione di tale risoluzione, in relazione alle ipotesi di reato invocate dall’insorgente (appropriazione indebita e truffa, art. 138 e 146 CP).
Medesimo ragionamento, mutatis mutandis, vale per le critiche rivolte all’Autorità di protezione per non aver statuito sulla validità del testamento consegnato da PI 1 al curatore, competenza che non rientra nelle sue attribuzioni. In tal caso, per di più, il testamento è apparso dopo l’emanazione della decisione dell’8 gennaio 2019, ragion per cui non si vede come l’Autorità di protezione avrebbe potuto decretarne la nullità prima ancora di conoscerne l’esistenza.
In conclusione, diversamente da quanto la reclamante vorrebbe, non può essere data in concreto una ritardata/denegata giustizia, non spettando all’Autorità di protezione il compito di pronunciarsi sulla nullità delle donazioni già avvenute o sul testamento redatto da PI 1, né sull’eventuale sussistenza dei reati evocati dalla reclamante. Come già evocato, non può infatti esservi denegata o ritardata giustizia laddove l’autorità adita non possieda la competenza materiale di adottare il provvedimento richiesto. Anche in tal senso, il reclamo si appalesa dunque irricevibile.
dizialmente nei confronti di terzi, al fine di tutelare la curatelata”; scritto a RE 1 del 27 febbraio 2019 di cui al consid. Q) e che negli ultimi mesi, anche grazie alle pressioni della reclamante, abbia compiuto dei passi in tal senso (cfr. scritto al legale di PI 2 13 maggio 2019 in relazione all’apertura di un contenzioso riguardo ai due conti bancari __________ donatigli a fine agosto 2017, e relativa risposta datata 22 maggio 2019).
Dall’esame dell’incarto di prima istanza non traspare alcun elemento che permetta di individuare un’inattività o un ingiustificato ritardo dell’Autorità di protezione nella trattazione del caso, censurabile in questa sede. Il ricorso, nella limitata misura della sua ricevibilità, non può che essere dichiarato malfondato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Nella misura della sua ricevibilità, il ricorso per denegata giustizia è respinto.
Gli oneri del reclamo, già anticipati, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 550.–
b) spese fr. 150.–
fr. 700.–
sono posti a carico di RE 1.
Non si assegnano ripetibili.
Comunicazione:
Per la Camera di protezione del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.