Incarto n. 9.2018.184
Lugano 28 maggio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Dell'Oro
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 2
all’
Autorità regionale di protezione __________,
e a
PI 2 patr. da: avv. PR 1
per quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza in favore di PI 1 (1987)
giudicando sul reclamo del 3 dicembre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emanata il 2 novembre 2018 (ris. n. 3022/2018) dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 è nato il 1987 dall’unione fra RE 1 e PI 2. Sin dalla nascita è affetto da un grave handicap (encefalopatia epilettogena con microcefalia e gravissimo ritardo mentale), per il quale ha bisogno di continue cure e sorveglianza medica.
B. Con decisione dell’ 1996 (inc. OA.96.334) il matrimonio fra RE 1 e PI 2 è stato sciolto per divorzio dal Pretore della giurisdizione di __________. L’autorità parentale e la custodia di PI 1 sono stati affidati alla madre, riservato al padre il più ampio diritto di visita.
C. Su istanza della madre, vista l’incapacità di discernimento del figlio e il raggiungimento della maggior età, con decisione 25 febbraio 2005 dell’allora Sezione degli enti locali, PI 1 è stato dichiarato interdetto in base all’art. 369 vCC. Con decisione n. 28/2005 del 4 marzo 2005 l’allora Commissione tutoria regionale __________, ha quindi ripristinato l’autorità parentale di RE 1 ai sensi dell’art. 385 cpv. 3 vCC, affidandole il compito di salvaguardare gli interessi personali e patrimoniali del figlio.
D. Con decisione 22 ottobre 2015 l’Autorità regionale di protezione __________, subentrata alla Commissione tutoria, ha adeguato la misura di protezione a favore di PI 1 al nuovo diritto di protezione, istituendo una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC e nominando RE 1 quale curatrice generale.
E. Nel mese di ottobre 2015 RE 1 ha trasferito il figlio, ricoverato per svariati anni presso la Fondazione __________, presso la propria abitazione a __________. In considerazione del cambiamento di domicilio di PI 1, con decisione 27 giugno 2016 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito, Autorità di protezione) ha assunto il relativo incarto.
F. A seguito del trasferimento di PI 1 presso l’abitazione materna, sia il padre che la nonna paterna, __________, hanno chiesto l’intervento dell’Autorità di protezione al fine di poter ripristinare i contatti con lui, in quanto RE 1 ha negato loro di rendergli visita presso il suo domicilio. La madre ha poi acconsentito alle visite al figlio, ma a condizione che esse avvenissero al di fuori della sua casa, previa organizzazione da parte dei parenti di un veicolo omologato per il trasporto di invalidi e con un’attestazione del fatto che essi fossero in grado di provvedere alle cure di cui PI 1 necessita.
G. In data 2 agosto 2016 RE 1 ha avviato alcune procedure civili ed esecutive aventi per oggetto l’esecuzione e l’incasso di diritti derivanti dalla convenzione sugli effetti del divorzio del 1996. In particolare RE 1, in qualità di curatrice del figlio PI 1, ha fatto spiccare in nome e per conto di quest’ultimo tre precetti esecutivi nei confronti di PI 2 per il pagamento degli alimenti arretrati dall’anno 1996 al 2016, sfociati in un procedimento di rigetto definitivo dell’opposizione dinnanzi alla Pretura del Distretto di __________ (inc. SO.2016.779 e SO.2017.17) e successivamente alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF 14.2017.13). RE 1 ha inoltre sporto querela penale contro PI 2 per trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 CP; inc. MP.2016.6538). Dinnanzi alla Pretura del Distretto di __________ RE 1 ha inoltre chiesto a PI 2 il ripristino di un’assicurazione vita e ha rappresentato il figlio nella causa intentata dal padre di quest’ultimo tendente alla revisione del contributo di mantenimento in suo favore (CM.2016.126).
H. Con scritto del 31 ottobre 2016 PI 2 ha chiesto l’intervento dell’Autorità di protezione in quanto preoccupato del fatto che RE 1 non agirebbe nell’esclusivo interesse di suo figlio (nonché curatelato), chiedendo la nomina di un “curatore ad hoc” a favore di quest’ultimo.
I. Con scritto 7 novembre 2016 il Segretario assessore della Pretura di __________ ha chiesto all’Autorità di protezione di “approfondire la questione” relativa al possibile conflitto di interessi in capo alla curatrice, che – se accertato – precluderebbe totalmente “la possibilità di chiudere la procedura di conciliazione con una transazione firmata dalla curatrice”. In data 14 novembre 2016 la procedura tendente alla modifica del contributo alimentare avviato dal padre nei confronti del figlio è dunque stata sospesa dalla Pretura in attesa di una decisione circa l’esistenza o meno di un conflitto di interessi.
L. Con scritto 16 novembre 2016 all’Autorità di protezione RE 1 ha negato l’esistenza di un conflitto di interessi tra lei e il figlio, contestando la necessità di nominare un curatore ad hoc in favore del figlio. In via subordinata la curatrice ha espresso il desiderio che, in caso di nomina del curatore, tale ruolo potesse essere svolto dallo studio legale che la patrocina (Studio legale __________), in quanto già a conoscenza del relativo incarto.
M. Con risoluzione n. 2768/2017 del 10 luglio 2017 l’Autorità di protezione ha “accertato l’esistenza di un conflitto di interessi tra la curatrice generale RE 1 e il curatelato PI 1 in relazione alle procedure civili ed esecutive, avviate da quest’ultima per l’incasso nei confronti del padre PI 2 di pretesi crediti alimentari pregressi, nonché in relazione alla procedura penale avviata per il reato di trascuratezza degli obblighi alimentari ex art. 217 CP”. L’Autorità di protezione ha stabilito che, una volta cresciuta in giudicato la medesima decisione incidentale, si sarebbe espressa “sulla necessità di istituire una curatela di rappresentanza ex art. 394 CC, designando alla funzione di curatore un mandatario che non sia in rapporto di fiducia con la curatrice generale”. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e ad un eventuale reclamo è stato denegato l’effetto sospensivo. Su istanza 12 luglio 2017 di PI 2, la risoluzione è stata in seguito oggetto di rettifica: con decisione 11 agosto 2017 è stata infatti aggiunta al dispositivo n. 1 la seguente frase: “(…) e in relazione alla procedura avviata dal signor PI 2 con istanza di conciliazione 4.11.2016 in tema di modifica di contributi alimentari” (ris. n. 2988/2017).
N. Con reclamo 19 luglio 2017 RE 1 è insorta contro la decisione dell’Autorità di protezione, negando l’esistenza di un conflitto di interessi con il figlio/curatelato, contestando la necessità e la legittimità dell’Autorità di protezione di nominare un curatore ad hoc o un curatore di rappresentanza e postulandone dunque l’annullamento.
O. Con pronuncia 25 gennaio 2018 (inc. 9.2017.162), questo giudice ha respinto il reclamo, riconoscendo l’esistenza di un conflitto di interesse e confermando la decisione impugnata. L’incarto è stato ritornato all’Autorità di protezione al fine di istituire senza indugio una curatela ad hoc e nominare un curatore.
P. Con ricorso in materia civile datato 27 febbraio 2018 RE 1 ha impugnato tale decisione dinnanzi al Tribunale federale, chiedendone l’annullamento, subordinatamente postulando che l'incarto sia rinviato alla Camera di protezione per accertamento dell'assenza di un conflitto di interessi, e in via ancora più subordinata che, previo rinvio, l'autorità cantonale promuova una procedura coinvolgendo il figlio come parte processuale. Con sentenza 7 agosto 2018 (STF 5A_203/2018) il Tribunale federale ha giudicato inammissibile il ricorso presentato da RE 1.
Q. Con decisione 21 settembre 2018 (ris. n. 2447/2018), rettificata il 2 novembre 2018 (ris. 3022/2018), l’Autorità di protezione ha istituito in favore di PI 1 una curatela di rappresentanza ex art. 394 cpv. 1 CC “avente per oggetto la rappresentanza in merito alle procedure civili ed esecutive avviate dalla curatrice per l’incasso nei confronti di PI 2 di pretesi crediti alimentari pregressi, nonché in relazione alla procedura penale avviata per il reato di trascuratezza degli obblighi alimentari ex art. 217 CP e in relazione alla procedura avviata dal signor PI 2 con istanza di conciliazione 4.11.2016 in tema di modifica di contributi alimentari a favore del figlio PI 1 ”. Quale curatrice è stata designata l’avv. __________, con il compito di rappresentarlo negli ambiti in cui è stata sancita l’esistenza di un conflitto di interessi. In tali ambiti, la curatrice generale RE 1 è stata privata per legge del suo diritto di rappresentanza ai sensi dell’art. 403 cpv. 2 CC. La decisione in questione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e ad un eventuale reclamo è stato denegato l’effetto sospensivo.
R. Con reclamo 3 dicembre 2018 RE 1 è insorta contro la risoluzione del 2 novembre 2018 (n. 3022/2018), impugnando inoltre la precedente decisione incidentale dell’Autorità di protezione che riconosceva l’esistenza del conflitto di interessi (decisione del 10 luglio 2017, ris. n. 2768/2017, e rettifica 11 agosto 2017, ris. n. 2988/2017). In via principale, l’insorgente chiede l’annullamento delle suddette decisioni e il reintegro della curatrice generale nei suoi poteri di rappresentanza di PI 1. La contestuale richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo è stata respinta da questo giudice con decreto del 12 febbraio 2019.
S. In sede di osservazioni, l’Autorità di protezione si è opposta al reclamo, chiedendone la reiezione, così come PI 2 e PI 1. Nei successivi allegati di replica e duplica tutte le parti si sono riconfermate nelle proprie richieste di giudizio.
Considerato
in diritto
I. Legittimazione al reclamo
2.1. Secondo PI 2, “unico referente” della decisione di nomina dell’Autorità di protezione è il figlio PI 1: “l’interesse degno di protezione è unicamente riproducibile in capo” a lui, “purtroppo nell’incapacità di agire autonomamente” (osservazioni, pag. 2). RE 1 non sarebbe dunque abilitata a promuovere una causa giudiziaria a titolo individuale, difettando della necessaria legittimazione attiva.
2.2. Ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 CC, sono legittimate al reclamo le persone che partecipano al procedimento; le persone vicine all’interessato; le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata.
2.3. Al di là della legittimazione derivante dal fatto che RE 1 ha preso parte al procedimento dinnanzi all’Autorità di protezione e che anche la decisione impugnata le è stata intimata personalmente, si osserva che la reclamante è madre dell’interessato e dunque persona a lui vicina, ciò che la abilita (tanto quanto il padre) ad agire in questa sede. L’eccezione può dunque essere superata senza ulteriori approfondimenti.
II. Violazione del diritto di essere sentito e difetto di istruttoria, inesistenza del conflitto di interessi
3.1. L’art. 66 LPAmm disciplina le condizioni per impugnare le decisioni pregiudiziali e incidentali, notificate separatamente dalla decisione finale. Fatta eccezione per le decisioni concernenti la competenza e la ricusa di cui al cpv. 1 – che se non sono oggetto di ricorso immediato, non possono più essere impugnate ulteriormente – le altre decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere contestate mediante ricorso contro la decisione finale, in quanto influiscano sul contenuto della stessa, se il ricorso immediato contro di esse a titolo indipendente non è ammissibile o non è stato interposto (cpv. 3).
3.2. Nel caso concreto, la decisione incidentale con cui l’autorità di prime cure si è pronunciata sull’esistenza di un conflitto di interessi è stata oggetto di un ricorso immediato dinnanzi alla Camera di protezione, che lo ha giudicato ammissibile e si è pronunciata nel merito con decisione del 25 gennaio 2018 (inc. 9.2017.162), cresciuta formalmente in giudicato dopo l’emanazione della sentenza del Tribunale federale del 7 agosto 2018 (STF 5A_203/2018). La questione dell’esistenza del conflitto di interessi non può più dunque essere oggetto di nuova discussione in questa sede e le censure contenute nel memoriale di reclamo a tale riguardo non possono che essere considerate irricevibili (pag. 3-13).
III. Mancato coinvolgimento nella scelta del curatore
4.1. In sede di replica, RE 1 ha criticato l’Autorità di protezione per non aver attirato la sua attenzione sulla possibilità di esprimere desideri quanto alla persona del curatore, ciò a suo modo di vedere doveva esserle garantito, a prescindere dall’esistenza di un (presunto) conflitto di interessi (pag. 5). Il mancato coinvolgimento della madre dell’interessato, peraltro sua curatrice generale, configura una violazione del suo diritto di essere sentita e deve dunque condurre ad un annullamento della decisione, il vizio non essendo sanabile (replica, pag. 6).
4.2. Ai sensi dell’art. 401 CC, quando l’interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia, l’autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è idonea e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1); per quanto possibile, l’autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all’interessato (cpv. 2); se l’interessato non gradisce quale curatore una data persona, per quanto possibile l’autorità gli dà soddisfazione (cpv. 3).
Diversamente dalle proposte dell’interessato stesso (art. 401 cpv. 1 CC), ai sensi dell’art. 401 cpv. 2 CC i desideri dei congiunti quanto alla persona del curatore devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto possibile”: l’autorità di protezione dispone dunque di un potere di apprezzamento più ampio e può, in particolare, nominare un curatore che giudica più competente di quello suggerito dai famigliari o dalle persone vicine all’interessato (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1174 pag. 552; Fassbind, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 401 CC n. 3). L’autorità di protezione non è legata alle proposte di tali persone, né tanto meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore, disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (Häfeli, in: CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art. 401 CC n. 4-5). L'autorità deve tuttavia vegliare a che non esista un conflitto d'interessi tra la persona da proteggere e quella che si propone quale curatore (Häfeli, in: CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art. 401 CC n. 2).
4.3. Non corrisponde al vero che RE 1 sia stata privata del diritto, garantito all’art. 401 cpv. 2 CC, di proporre un curatore per il figlio. Dall’incarto emerge in maniera chiara che la reclamante ha esercitato tale facoltà, in modo del tutto spontaneo, già con scritto del 16 novembre 2016. In tale scritto, RE 1 aveva espresso il desiderio che l’incarico di tutelare gli interessi di PI 1, nella denegata ipotesi in cui l’autorità riconoscesse l’esistenza di un conflitto di interessi fra lei e il figlio nelle vertenze in questione e dovesse nominare un curatore ad hoc, venisse mantenuto in capo all’allora patrocinatore legale della reclamante, che aveva già iniziato ad occuparsi della pratica. Il desiderio che fossero i rappresentanti legali della madre ad essere incaricati della curatela è stato peraltro vagliato dall’Autorità di protezione nell’ambito della sua decisione incidentale sul conflitto di interessi e scartato in considerazione della necessità di designare “alla funzione di curatore un mandatario che non sia in rapporto di fiducia con la curatrice generale” (decisione 10 luglio 2017, ris. n. 2768/2017).
Vi è dunque da ritenere che a seguito della pronuncia di questa Camera, che dava atto del desiderio espresso dalla reclamante (cfr. decisione 25 gennaio 2018, inc. 9.2017.162, consid. L) e confermava la risoluzione dell’autorità di prime cure – intimandole di istituire senza indugio una curatela ad hoc e di nominare un curatore (dispositivo n. 2) – RE 1 non doveva attendersi di essere interpellata su ulteriori desideri o preferenze quanto alla scelta della persona da nominare. Nemmeno in questa sede la reclamante formula peraltro un nominativo alternativo concreto, nè presenta delle critiche quanto all’idoneità del legale prescelto dall’Autorità di protezione, limitandosi ad invocare l’insanabilità del vizio.
Per il resto, al di là della facoltà di esprimere una preferenza ai sensi dell’art. 401 cpv. 2 CC – norma che, come visto, non è in concreto stata violata – non si vede quale «maggior coinvolgimento» l’Autorità di protezione avrebbe dovuto offrire all’insorgente a quello stadio della procedura. Nemmeno le censure sollevate in sede di reclamo possono dunque trovare accoglimento.
IV. Oneri processuali
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo, nella misura della sua ricevibilità, è respinto.
Gli oneri del reclamo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 650.–
b) spese fr. 150.–
fr. 800.–
sono posti a carico di RE 1, che li ha anticipati. La medesima rifonderà fr. 1'000.– a PI 2 e fr. 700.– a PI 1 quali indennità per ripetibili.
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.