Incarto n. 9.2018.118
Lugano 25 marzo 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Dell'Oro
sedente per statuire nella causa che oppone
PI 1 rappr. da: RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’accollo della mercede e delle spese della curatela per gli anni 2011–2016
giudicando sul reclamo del 10 agosto 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emanata il 19 giugno 2018 dall'Autorità regionale di protezione __________ (ris. n. 505/2018);
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Con decisione 18 maggio 2001 (ris. 120) l’allora Commissione tutoria regionale __________, ha istituito in favore di PI 1 una tutela volontaria ai sensi dell’art. 372 vCC.
Con decisione di conversione del 16 giugno 2016 (ris. n. 653/2016) l’Autorità regionale di protezione __________, ha istituito in suo favore una curatela generale. Quale curatrice generale è stata nominata RA 1, in sostituzione del precedente tutore __________, entrambi attivi presso l’Ufficio dell’aiuto e della protezione (di seguito: UAP) di __________.
B. Con decisione 19 giugno 2018 (ris. n. 505/2018) l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha approvato i rendiconti finanziari e i rapporti morali presentati dall’ex tutore e dalla curatrice generale attuale con riferimento agli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. Ha riconosciuto loro un’indennità totale di fr. 4'533.60 (fr. 4'219.– a titolo di mercede e fr. 314.10 a titolo di spese), ponendola a carico dell’interessata, così come spese e tasse di giudizio per l’importo di fr. 900.–.
C. Con reclamo 10 agosto 2018 PI 1, per il tramite della sua curatrice, ha impugnato la decisione di mettere a suo carico i costi della misura di protezione, chiedendo la riforma del dispositivo in questione nel senso di accollare tali costi al suo Comune di domicilio.
D. Con scritto 11 settembre 2018 l’Autorità di protezione ha comunicato di non avere osservazioni al reclamo, rimettendosi al giudizio di questo giudice. Non è stato ordinato un secondo scambio di allegati.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Nel suo reclamo PI 1 contesta la decisione dell’Autorità di protezione di accollarle la mercede e le spese della curatela generale e della precedente tutela.
2.1. Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha accertato che dai rendiconti finanziari presentati emergono i seguenti importi, di cui è stata verificata l’esattezza e la conformità con i documenti giustificativi agli atti:
“Sostanza al 31.12.2010
fr.11'180.76
Entrate e utili
fr. 39'053.00
Uscite e perdite
fr. 42'468.55
Perdita d’esercizio
fr. 3'415.55
Sostanza al 31.12.2011
fr. 7'765.21
Sostanza al 31.12.2011
fr. 7'765.21
Entrate e utili
fr. 87'790.00
Uscite e perdite
fr. 44'316.75
Utile d’esercizio
fr. 43'473.25
fr. 43'473.25
Sostanza al 31.12.2012
fr. 51'238.46
Sostanza al 31.12.2012
fr. 51'238.46
Entrate e utili
fr. 42’237.25
Uscite e perdite
fr. 41’526.40
Utile d’esercizio
fr. 710.85
fr. 710.85
Sostanza al 31.12.2013
fr. 51'949.31
Sostanza al 31.12.2013
fr. 51'949.31
Entrate e utili
fr. 41’047.26
Uscite e perdite
fr. 35’310.80
Utile d’esercizio
fr. 5’736.46
fr. 5’736.46
Sostanza al 31.12.2014
fr. 57'685.77
Sostanza al 31.12.2014
fr. 57'685.77
Entrate e utili
fr. 37’920.59
Uscite e perdite
fr. 46'034.20
Perdita d’esercizio
fr. 8'113.61
Sostanza al 31.12.2015
fr. 49'572.16
Sostanza al 31.12.2015
fr. 49'572.16
Entrate e utili
fr. 55’238.13
Uscite e perdite
fr. 48'815.30
Utile d’esercizio
fr. 6'422.83
fr. 6'422.83
Sostanza al 31.12.2016
fr. 55'994.99”
Quali costi della curatela, l’Autorità di protezione ha riconosciuto l’importo complessivo di fr. 4'533.60 (fr. 4'219.– a titolo di mercede e fr. 314.10 a titolo di spese), ponendoli a carico dell’interessata, così come spese e tasse di giudizio per l’importo di fr. 900.–. Nelle sue osservazioni l’Autorità di prime cure si è rimessa al giudizio di questo giudice per quanto concerne l’accollo della mercede e delle spese.
2.2. Nel suo reclamo, PI 1 si oppone all’addebito di tali costi. L’insorgente riferisce, in particolare, che fra i suoi beni attivi risulta una quota parte di un terreno (in comunione ereditaria con due fratelli) del valore di fr. 49'117.–, che non è attualmente monetizzabile. L’esistenza di tale bene ha comportato la riduzione delle prestazioni complementari percepite, ciò che ha reso necessario la richiesta di prestazioni assistenziali, da restituire al momento della realizzazione del bene immobile (reclamo, pag. 3).
Richiamandosi a precedenti decisioni di questa Camera, la reclamante ritiene che “una sostanza al di sotto dell’importo di fr. 15’000/20'000 non dovrebbe essere intaccata per far fronte alla mercede per il curatore”; il contrario comporterebbe, per la curatelata, “un intaccamento totale dei pochi risparmi da lei effettuati nel giro di pochi anni” (reclamo, pag. 4). La liquidità esistente dovrebbe essere preservata “in vista di un eventuale progetto di autonomia” dell’interessata, da anni collocata al Centro __________ (reclamo, pag. 4).
2.3. Ai sensi dell’art. 404 CC il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell'interessato; in caso di curatore professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1). L’Autorità di protezione degli adulti stabilisce l'importo del compenso; a tal fine, tiene conto in particolare dell'estensione e della complessità dei compiti conferiti al curatore (cpv. 2). Ai Cantoni è demandato il compito di emanare le disposizioni d’esecuzione e di disciplinare il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con i beni dell’interessato (cpv. 3).
In linea di principio, e come già nel diritto previgente, tutti i costi delle misure ufficiali di protezione – adottate nell'interesse e a beneficio delle persone bisognose di aiuto (cfr. art. 388 cpv. 1 CC) – devono essere posti a carico delle medesime (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6440). Tuttavia, se i costi della misura di protezione non possono essere prelevati sui beni dell’interessato in ragione della sua indigenza, la collettività pubblica deve farsene carico (Reusser, in: BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 404 CC n. 31; Fountoulakis, in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. ed. 2016, ad art. 404 CC n. 6; Fassbind, in: OFK – ZGB Kommentar, 3. ed. 2016, ad art. 404 CC n. 3). Per la disciplina di tali casi, l’art. 404 cpv. 3 CC prevede una delega legislativa nei confronti dei Cantoni. A prescindere dall’assenza di definizione di un minimo intangibile del patrimonio del curatelato nella legislazione cantonale, è pacifico che l’onere delle spese della curatela non può privare il curatelato dei pochi mezzi che ha (Reusser, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 404 CC n. 45).
2.4. L’art. 19 LPMA prevede che i costi di gestione (compenso, spese, tasse) della misura di protezione sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento (cpv. 1); se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali costi sono anticipati dall’Autorità regionale di protezione (cpv. 2). Gli anticipi effettuati dall’Autorità regionale di protezione nel corso degli ultimi 10 anni possono essere recuperati, presso l’interessato, tenuto conto del suo fabbisogno (cpv. 3 lett. a).
Anche la legge cantonale (come l’art. 404 cpv. 1 CC) prevede dunque che i costi delle misure ufficiali di protezione siano di principio a carico dell’interessato. Se l'interessato non dispone dei mezzi sufficienti, ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 e 3 LPMA l'obbligo retributivo passerà a carico dell'ente pubblico, con diritto di regresso (v. anche STF 5A_422/2014 del 9 aprile 2015 consid. 8.1).
2.5. Secondo l’art. 49 LPMA, i curatori hanno diritto a un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo; il compito di concretizzare quanto previsto all’art. 404 CC è demandato al Consiglio di Stato.
Mediante questa norma, il Parlamento cantonale ha quindi a sua volta delegato all’Esecutivo il compito di regolamentare i casi in cui gli importi dovuti al curatore a titolo di remunerazione e di rimborso spese non possano essere pagati con i beni dell’interessato.
Il Consiglio di Stato, nell’emanare il Regolamento della legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto, ha precisato che le spese della misura di protezione, quando anticipate dall’Autorità regionale di protezione e non recuperate dall’interessato o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del Comune di domicilio della persona interessata (art. 3 cpv. 3 ROPMA). Agli art. 16, 17 e 18 ROPMA ha inoltre disciplinato il principio e le modalità di calcolo della remunerazione del curatore.
Al di là di tali disposti, il regolamento in questione non indica alcun parametro per definire in quali casi, ai sensi degli art. 404 cpv. 3 CC e 49 LPMA, l’interessato non possa fare fronte alle spese della curatela in quanto indigente. Nonostante la menzionata delega legislativa, la normativa cantonale è silente in merito alle condizioni che devono essere adempiute affinché l’ente pubblico anticipi e sopporti i costi della misura di protezione ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 LPMA.
2.6. Come rammenta la giurisprudenza federale, spetta pertanto al giudice colmare la lacuna riscontrata (DTF 130 V 472 consid. 7, DTF130 III 241 consid. 3.3, DTF 127 V 442 consid. 2b; v. anche sentenza CDP del 7 giugno 2017, inc. 9.2017.80, consid. 3).
Con pronuncia del 13 settembre 2018 (sentenza CDP inc. 9.2016.223 consid. 5; nel frattempo confermata con sentenza CDP del 15 novembre 2018, inc. 9.2018.152 consid. 4; sentenza CDP del 15 novembre 2018, inc. 9.2018.133 consid. 4; sentenza CDP del 20 novembre 2018, inc. 9.2018.166 consid. 4; sentenza CDP del 4 dicembre 2018, inc. 9.2018.161 consid. 2.6), questo giudice ha precisato la sua pregressa giurisprudenza (citata nel reclamo) e ha ritenuto adeguato fissare dei valori soglia al di sotto dei quali la remunerazione del curatore dovrà essere presa a carico dell’ente pubblico, prevedendo un minimo intangibile (“riserva di soccorso”) dell’importo di fr. 5'000.– per persona sola, fr. 10'000.– per coppia (sposata o in unione domestica registrata, non in regime di separazione dei beni) e fr. 2'500.– per ogni figlio minorenne al cui mantenimento provvede, limitata ad un massimo di fr. 12'500.– per nucleo familiare. Qualora la situazione patrimoniale dell’interessato, attestata dal rendiconto presentato dal curatore all’Autorità regionale di protezione (cfr. art. 16 cpv. 3 ROPMA) dia atto di una sostanza netta inferiore a tali importi, la sua remunerazione dovrà essere presa a carico dall’ente pubblico (ovvero, in Ticino, dal Comune di domicilio). I costi della curatela potranno dunque essere sopportati dall’interessato solo nella misura in cui non intaccano le soglie definite sopra.
Tale soluzione consente di tenere conto degli scopi perseguiti dal diritto di protezione, permette al curatelato di conservare gli averi necessari per far fronte a una spesa imprevista e agevola il compito delle Autorità regionali di protezione, che applicano dei limiti chiari e si vedono offrire nel rendiconto finanziario i dati per il calcolo della sostanza netta. Inoltre, tale metodo permette di adottare un sistema unitario, applicabile a tutto il Ticino nonostante l’assenza di una normativa cantonale ad hoc, e pone fine alle disparità sinora riscontrate.
La Camera di protezione ha in seguito codificato tale giurisprudenza attraverso l’emanazione della Direttiva n. 2/2018 del 7 dicembre 2018 (Accollo della mercede e delle spese della curatela – Lacuna legislativa), invitando tutte le Autorità regionali di protezione ad attenersi a tale regolamentazione.
Ad ogni modo, analizzando i dati accertati dall’Autorità di prime cure e qui non contestati, si rileva che la sostanza netta appartenente a PI 1 ammontava a fr. 7'765.21 al 31 dicembre 2011, a fr. 51'238.46 al 31 dicembre 2012, a fr. 51'949.31 al 31 dicembre 2013, a fr. 57'685.77 al 31 dicembre 2014, a fr. 49'572.16 e a fr. 55'994.99 al 31 dicembre 2016. Per ogni anno preso in considerazione, i menzionati importi sono tali da garantirle la conservazione del minimo intangibile (“riserva di soccorso”) di fr. 5'000.– definito in base alla giurisprudenza evocata sopra, anche dopo la corresponsione della mercede e delle spese della misura di protezione.
L’argomento della reclamante, secondo cui la sua quota parte al terreno ereditato dal defunto padre (fr. 41'013.–, contabilizzato fra gli attivi a partire dal rendiconto 2012), non andrebbe presa in considerazione in quanto si tratta di un attivo “indisponibile”, che al momento non può essere monetizzato, nulla muta alla conclusione di cui sopra. La curatrice stessa ammette che, senza tener conto del valore di tale terreno, al 31 dicembre 2016 la sostanza netta di PI 1 ammontava comunque a circa fr. 14'000.– (Rapporto e conto finanziario per la gestione 2016, pag. 3). Già tale importo, da solo, è ampiamente sufficiente per far fronte ai costi complessivi della misura (fr. 4'533.60) senza intaccare la riserva di soccorso che deve esserle garantita.
A prescindere dunque dalla questione della presa in considerazione o meno del valore contabile della quota parte del terreno ereditato, non vi è spazio in concreto per un accollo (neppure parziale) all’Ente pubblico della remunerazione dovuta all’ex tutore e alla curatrice. La decisione dell’Autorità di protezione resiste dunque alle critiche e merita di essere qui confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo è respinto.
Non si prelevano tasse e spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.