Incarto n. 9.2018.104
Lugano 14 febbraio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 RE 2
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’approvazione del rendiconto e del rapporto morale per l’anno 2017 nell’ambito della curatela relativa al figlio PI 1
giudicando sul reclamo del 25 luglio 2018 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 14 giugno 2018 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. I fatti sono noti alla scrivente Camera e alle parti implicate, ritenuto che da molti anni le Autorità di protezione si occupano del nucleo famigliare di PI 1. Verrà pertanto ricordato in questa sede esclusivamente quanto attiene alla presente procedura, facendo riferimento in particolare alla decisione del 16 giugno 2015 di questa Camera (inc. CDP no. 9.2014.9).
B. Dalla relazione tra RE 1 e RE 2 sono nati __________ (1993), __________ (1998) e PI 1 (2003). I genitori sono separati da anni.
La primogenita è stata affidata alla nonna materna già nel 2000, mentre gli altri due figli sono stati collocati in istituto dal 2004.
La curatela a favore di PI 1 è stata istituita nel 2005 dall’allora Commissione tutoria regionale __________. Attualmente è curatrice CURA 1, dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, settore tutele e curatele, __________.
Dal 1° gennaio 2013 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) è competente per il procedimento che riguarda la famiglia __________.
C. Con decisione 14 giugno 2018 l’Autorità di protezione ha approvato il rendiconto e il rapporto morale presentato da CURA 1 per la curatela a favore di PI 1. Alla curatrice è stato riconosciuto un indennizzo di fr. 1'460.– e un rimborso spese di fr. 9.40, posti a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno e anticipato dall’Autorità di protezione.
D. Contro la suddetta decisione sono insorti RE 1 e RE 2 con “ricorso” (recte “reclamo”) 25 luglio 2018. Essi contestano innanzitutto che il costo della curatela venga posto a loro carico, ritenuto che in passato ciò non è mai avvenuto poiché sarebbero “nullatenenti e esentasse” e la misura di protezione è stata imposta loro dall’Autorità, che chiedono si assuma le spese della curatela, come negli anni precedenti. I reclamanti presentano poi diverse lamentele relative al rapporto morale e alla gestione della misura di protezione, sostenendo di non essere stati coinvolti nell’allestimento del rendiconto e del rapporto morale e criticando l’operato della curatrice. Essi chiedono l’“annullamento del rapporto finanziario” e che “venga ripristinata la situazione finanziaria decisa a suo tempo dall’ARP__________ per quanto concerne i diritti di visita del figlio”, precisando di ritenere dovuto il versamento mensile di fr. 150.– alla madre e fr. 100.– al padre. In conclusione i reclamanti domandano di essere esonerati dal pagamento di spese giudiziarie, di essere ammessi al beneficio dell’assistenza giudiziaria e che la procedura venga evasa “in tempi rapidi e con solerzia”.
E. CURA 1 ha presentato le proprie osservazioni il 2 agosto 2018, respingendo le lamentele di RE 1 e RE 2, a suo avviso infondate, e precisando di averli convocati invano per mostrare loro il rendiconto e il rapporto morale. Essa chiede a questa Camera di richiamare i genitori ad un atteggiamento maggiormente costruttivo, deplorando toni e accuse a suo carico. La curatrice contesta che vi sia mai stata una decisione dell’Autorità relativa al versamento di denaro per lo svolgimento dei diritti di visita, mentre ritiene adeguato il contributo che versa loro per consentire al minore di trascorrere momenti più sereni con i propri genitori, evidenziando come in ogni caso ciò esuli dalle questioni riguardanti l’approvazione del rendiconto e del rapporto morale.
F. L’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni il 9 agosto 2018, allegando una nuova decisione con la quale ha sostituito il dispositivo n. 2. della decisione impugnata, relativo all’attribuzione ai genitori delle spese della misura, ponendole invece a carico della sostanza del minore interessato, come negli anni precedenti. Per quanto riguarda le altre censure, inerenti in particolare il rapporto morale, l’Autorità di prima istanza si è rimessa al giudizio della Camera di protezione.
G. RE 1 e RE 2 hanno inoltrato la loro replica il 30 agosto 2018, criticando nuovamente le misure di protezione a favore del figlio. Essi formulano ulteriori richieste, riassunte in dodici punti, riguardanti in particolare l’annullamento del rapporto morale e del rendiconto 2017 per mancanza di giustificativi, la produzione di tutti i giustificativi dal 22 dicembre 2004, il versamento degli arretrati dal 2015 della contribuzione per lo svolgimento dei diritti di visita, la richiesta di non tenere in considerazione le osservazioni della curatrice, come pure di decidere il rientro definitivo a casa del figlio PI 1 e che vengano svolte verifiche sull’utilizzo ad parte del Foyer delle “entrate per il mantenimento” dei loro figli. I reclamanti lamentano nuovamente di non essere stati sufficientemente informati prima della decisione di approvazione del rendiconto e del rapporto morale. Essi criticano la gestione della curatela da parte di CURA 1, così come tutte le misure di protezione messe in atto anche nei confronti delle altre figlie. I reclamanti ritengono che l’Autorità di protezione non poteva emanare la nuova decisione con la quale ha modificato il dispositivo n. 2. della decisione impugnata, chiedendo alla Camera di protezione che ne prenda atto. Al proposito affermano di aver scoperto che i costi della misura sarebbero a carico del figlio, ciò che a loro avviso non sarebbe legittimo. In conclusione chiedono a questo Giudice di prendere immediati provvedimenti “sia contro l’ARP che contro la curatrice”.
H. In data 3 settembre 2018 CURA 1 ha presentato la propria duplica, deplorando nuovamente il tono e le accuse formulate dai reclamanti, che dimostrerebbero una fiducia pressoché inesistente nei suoi confronti e che le impedirebbero di svolgere convenientemente il suo mandato. La curatrice chiede quindi all’Autorità di protezione di entrare nel merito della richiesta dei genitori di sostituirla.
I. Con scritto 19 settembre 2018 l’Autorità di protezione si è limitata a riconfermare le proprie osservazioni del 9 agosto 2018.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Nel loro reclamo gli insorgenti presentano numerose critiche e lamentele in relazione con le misure di protezione del figlio PI 1 e degli altri figli, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata. In replica RE 1 e RE 2 aggiungono ulteriori richieste, che spaziano dal controllo della contabilità a partire dal 2004, al controllo dell’uso delle rette da parte del Foyer dove è collocato il figlio, a questioni inerenti anche le altre figlie.
La decisione impugnata verte esclusivamente sull’approvazione dei rendiconti e del rapporto morale per l’anno 2017 per il figlio PI 1, ragione per la quale ogni lamentela o richiesta dei reclamanti che esula da tale oggetto non può essere tenuta in considerazione nella presente procedura, e va considerata irricevibile.
3.1. Va osservato che in replica i reclamanti indicano di ritenere che l’Autorità di protezione non poteva emanare tale nuova decisione. In virtù dell’art. 74 cpv. 2 LPAmm in una procedura di ricorso, di regola fino all’invio della sua risposta, l’Autorità inferiore può modificare la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente. In tal caso l’Autorità di ricorso “esamina il ricorso solo nella misura in cui non sia divenuto privo d’oggetto” (art. 74 cpv. 4 LPamm). Avendo in pratica l’Autorità di primo grado emanato una nuova decisione contestuale al suo allegato di risposta, nella quale ha accolto la richiesta dei reclamanti in merito alla posizione a loro carico dei costi della misura di protezione a favore del figlio, su questo punto il reclamo si rivela privo d’oggetto e questa Camera esaminerà quindi il gravame esclusivamente per le critiche ulteriori.
3.2. I reclamanti affermano di aver scoperto soltanto nella presente procedura e dopo la nuova decisione dell’Autorità di protezione che i costi della curatela sarebbero stati posti, già in passato, a carico del figlio, ciò che a loro avviso non sarebbe legittimo. Essi sostengono pure che “lo Stato dovrebbe versare i contributi professionali di questa curatrice e il discorso vale anche per i precedenti curatori che si sono avvicendati negli anni”.
Ai sensi dell’art. 404 CC il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell'interessato; in caso di curatore professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1). L’Autorità di protezione degli adulti stabilisce l'importo del compenso; a tal fine, tiene conto in particolare dell'estensione e della complessità dei compiti conferiti al curatore (cpv. 2). Ai Cantoni è demandato il compito di emanare le disposizioni d’esecuzione e di disciplinare il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con i beni dell’interessato (cpv. 3).
L’art. 19 LPMA prevede quindi che i costi di gestione (compenso, spese, tasse) della misura di protezione sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento (cpv. 1); se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali costi sono anticipati dall’Autorità regionale di protezione (cpv. 2). Gli anticipi effettuati dall’Autorità regionale di protezione nel corso degli ultimi 10 anni possono essere recuperati, presso l’interessato, tenuto conto del suo fabbisogno (cpv. 3 lett. a).
La legge cantonale prevede dunque che i costi delle misure ufficiali di protezione – come ancorato all’art. 404 cpv. 1 CC – siano di principio a carico dell’interessato. Se l'interessato non dispone dei mezzi sufficienti, ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 e 3 LPMA l'obbligo retributivo passa a carico dell'ente pubblico, con diritto di regresso (v. anche STF 5A_422/2014 del 9 aprile 2015 consid. 8.1).
Visto quanto precede, la critica secondo cui lo Stato dovrebbe provvedere al costo della misura di protezione non trova quindi alcun riscontro giuridico.
3.3. I reclamanti ritengono poi che il denaro del figlio non possa essere utilizzato per coprire le spese della curatela.
L’art. 276 cpv. 1 CC prevede che i costi delle misure prese a tutela del figlio rientrano nell'obbligo di mantenimento dei genitori (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª ed., Losanna–Ginevra 2014, pag. 704 nota 2461; Wullschleger in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 4 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC); sono quindi i genitori a dover provvedere al sostentamento dei figli, inclusi i costi per le misure prese a loro protezione che devono, in principio, essere suddivisi equamente fra di loro (art. 276 CC; Wullschleger in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, ad. osservazioni generali agli art. 276–293 CC n. 4; Meier/Stettler, Le droit de filiation, 5ª ed, pag. 704 n. 2461).
In virtù dell’art. 276 cpv. 3 CC, i genitori sono liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi. I “versamenti a tacitazione, risarcimenti e analoghe prestazioni” di cui all’art. 320 cpv. 1 CC, corrispondono agli “altri mezzi” dell’art. 276 cpv. 3 CC, ovvero quelli che hanno la specifica funzione di sostituire il mantenimento. Si tratta di versamenti in capitale, di indennizzi o di altre prestazioni simili, assegni famigliari, prestazioni delle assicurazioni sociali, ecc., ma non l’indennità versata per una lesione alla capacità di guadagno futuro o l’indennità per torto morale (cfr. Meier/Stettler, Le droit de filiation, 5ª ed, pag. 636 n. 964 con riferimenti; STF 5A_149/2011 del 6 luglio 2011, consid. 3.3.1).
Alla luce di ciò, la decisione dell’Autorità di protezione di porre a carico del figlio i costi per la mercede della curatrice e il rimborso spese non si presta a critiche, disponendo egli di una sostanza attiva di oltre fr. 49'000.–, mentre i genitori, come essi stessi evidenziano, non hanno alcun reddito e alcuna sostanza. Essi infatti si definiscono “nullatenenti ed esentasse” ed allegano i loro rispettivi calcoli dell’imponibile per l’anno 2017, dai quali emerge che RE 1 percepisce una rendita annua AVS/AI di 18'804.–, pari al suo reddito netto complessivo, mentre quello di RE 2 è pari a zero. La questione a sapere se venga o meno utilizzato il capitale che il figlio sta ricevendo ratealmente dallo zio condannato ad un indennizzo per torto morale, può rimanere irrisolta in questa sede, ritenuto che dal rendiconto finanziario emerge che PI 1 nel 2017 ha avuto entrate per fr. 55'801.42 e uscite per fr. 36'116.30, da cui deriva un utile d’esercizio di fr. 19'685.12, mentre la sua sostanza netta al 31.12.2017 ammontava a fr. 47'958.14, di cui fr. 26'835.90 relativi all’indennizzo versato per torto morale. Da ciò si evince quindi che la sostanza del figlio, indipendentemente dall’indennità per torto morale, gli permette di far fronte al costo di fr. 1'469.40 per le spese della curatela senza intaccare in modo essenziale i suoi risparmi. Anzi, le cifre appena esposte illustrano come la curatrice abbia accumulato un risparmio a favore del minore, indipendentemente dal versamento dell’indennizzo da parte dello zio, ciò che dimostra che il suo fabbisogno, comprensivo anche dei costi delle misure prese a sua protezione, è ampiamente coperto dalle sue entrate anche senza alcun apporto da parte dei genitori, non in grado di provvedere al suo mantenimento.
In virtù dell’art. 411 cpv. 2 CC, per quanto possibile, il curatore coinvolge l’interessato nell’allestimento di rendiconto e rapporto morale e, su richiesta, gliene fornisce copia. Il dovere di associare l’interessato all’elaborazione dei rapporti è il riflesso del rispetto della personalità e permette di assicurare la trasparenza (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, n. 15 ad art. 411 CC).
La visione dei rapporti è quindi una questione che riguarda principalmente il rapporto fra curatore e interessato e l’eventuale suo mancato coinvolgimento non comporta comunque l’annullamento della decisione di approvazione del rapporto morale siccome non ha effetti giuridici verso terzi e nemmeno costituisce uno scarico di responsabilità del curatore (COPMA – Guide pratique Protection de l’adulte, N 7.28 e 7.29). Peraltro, la firma dell’interessato sul rapporto morale sta a significare che ha preso atto del suo contenuto e non già che lo condivide (sentenza CDP del 6 aprile 2017, inc. 9.2017.5).
4.1. I reclamanti contestano di non essere stati coinvolti dalla curatrice nella presentazione del documento all’Autorità di protezione. Tale critica è smentita dai documenti agli atti, ed in particolare da quanto prodotto da CURA 1 in sede di risposta, ovvero la convocazione ad un incontro il 9 aprile 2018 per la visione della documentazione e la firma dei formulari. Come risulta dalla risposta di RE 2, in un messaggio di posta elettronica del 9 aprile 2019 a nome anche di RE 1, i genitori si sono detti troppo impegnati per presentarsi, almeno fino alla fine di maggio 2018. Di conseguenza la curatrice ha indicato ai qui reclamanti l’invio della documentazione all’Autorità di protezione, come menzionato nella convocazione all’incontro. Ora, malgrado le contestazioni dei reclamanti, che in replica hanno rilevato di non approvare l’agire della curatrice e di non essere stati informati della procedura, questa Camera non può condividere le loro critiche, che appaiono, oltre che ingiustificate, volte a screditare l’operato della curatrice senza argomenti giuridicamente o oggettivamente pertinenti. A prescindere quindi dal fatto che una mancata visione della documentazione non comporterebbe comunque l’annullamento della decisione di approvazione del rendiconto e del rapporto morale, i reclamanti non possono lamentarsi di non aver potuto verificare il contenuto e di non aver visto i documenti che giustificano i conti, non avendo di fatto dato seguito all’invito a prenderne visione. Peraltro, i generici rimproveri sul costo della misura, sull’utilizzo del denaro che il figlio percepisce o su come vengano gestite le finanze non trovano alcun riscontro oggettivo e nemmeno possono giustificare ulteriori verifiche da parte di questo giudice, ritenuto che nulla può far supporre che il controllo da parte dell’Autorità possa prestarsi a critiche.
4.2. Il rapporto morale permette all’autorità di protezione di controllare e sorvegliare l’attività del curatore; permette anche di fare il punto della misura e verificarne l’adeguatezza e la necessità (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, n. 3 ad art. 411 CC; Droit de la protection de l’adulte Guide pratique, COPMA, p. 211).
La legge non specifica quale debba essere il contenuto del rapporto, essendo esso in funzione del mandato attribuito. A motivo delle misure mirate previste dal nuovo diritto di protezione dell'adulto e delle misure molto diversificate che possono essere predisposte a protezione del minore a norma dell'art. 308 cpv. 2 CC, il curatore deve chiedersi quali siano i punti sui quali l'autorità di protezione si attende di essere informata e quali siano le questioni sulle quali l'informazione è dovuta alla medesima – a motivo della natura e della specificità del mandato – perché essa possa esercitare la vigilanza e il controllo che le compete (CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, ad art. 411 CC n. 8-9).
Tramite il rapporto morale l’Autorità esamina se il curatore svolga i suoi compiti in modo adeguato, se ha ottenuto la fiducia dell’interessato, se vi è un’evoluzione conforme al bene di quest’ultimo, se le cause della misura persistono o se è necessaria una revoca o una modifica della stessa (cfr. BSK ZGB I, Geiser, ad art. 423 vCC no. 3).
Nel caso che ci occupa, la curatrice (come usualmente richiesto dalle Autorità di protezione) ha consegnato il formulario denominato Rapporto morale (http://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/documentazione-e-formazione/). Si tratta di un formulario standard che non prevede la necessità per i curatori di dettagliare i singoli interventi e che non va quindi confuso con un rapporto giornaliero di attività.
La non approvazione di un rapporto non deve inoltre essere confusa con la censura dell’operato di un curatore. Nella misura in cui l’esposto risulta esaustivo lo stesso merita approvazione anche nell’ipotesi in cui emerga che il curatore non svolga i suoi compiti in modo adeguato; in tal caso l’Autorità adotterà i necessari provvedimenti a protezione dell’interessato. Va da sé che l’approvazione del rapporto morale non dà scarico al curatore (o al tutore), il quale non è sollevato dalle proprie responsabilità (BSK ZGB I, 4a ed. 2010, Geiser, ad. art. 423 vCC n. 6; CommFam protection de l'adulte, Biderbost, n. 9 ad art. 415 CC).
Ora, in concreto i reclamanti non contestano puntualmente il rapporto morale ma formulano critiche – peraltro anche pesanti – sull’operato della curatrice, ma anche di servizi e Autorità che negli anni si sono occupati dei loro figli, per i quali si sono rese necessarie importanti misure di protezione. Del rapporto morale contestano principalmente la situazione del figlio, che non corrisponderebbe a quanto riportato dalla curatrice in quanto non sarebbe vero che PI 1 godrebbe di buona salute e sarebbe ben curato. A loro avviso CURA 1 ometterebbe invece di ricordare fatti e violenze (da parte dello zio materno) avvenute tuttavia negli anni precedenti e non riguardanti, quindi, il 2017, anno in esame.
Dagli atti traspare peraltro che le critiche sono una costante delle modalità di comunicazione dei genitori, non hanno alcun riscontro oggettivo o giuridico e non possono pertanto essere condivise da questo giudice, al quale i reclamanti chiedono “di prendere immediati provvedimenti sia contro l’ARP che contro la curatrice”. Dal canto suo, la curatrice deplora i toni e le accuse dei reclamanti, chiedendo a questa Camera di “richiamare i signori ad avere un atteggiamento maggiormente costruttivo”. Al proposito, è utile rammentare ai genitori che quanto svolto dalle Autorità e dagli operatori va ad esclusivo beneficio dei loro figli, mentre un atteggiamento oppositivo o a continuo discredito degli aiuti messi in atto non può venir considerato nel loro interesse e non può quindi che essere censurato. Ai genitori viene quindi rivolto l’invito a collaborare con servizi e Autorità, che, contrariamente a quanto sembrano credere, si stanno prodigando per aiutare e sostenere tutto il nucleo famigliare, con lo scopo di fornire i necessari aiuti a protezione dei suoi membri.
In definitiva, le censure sollevate dai reclamanti che non riguardano la decisione di approvazione del rendiconto e del rapporto morale per l’anno 2017 e la mercede della curatrice per il medesimo periodo sono palesemente irricevibili in quanto esulano dalle competenze di questa Camera, tenuta ad esaminare il reclamo esclusivamente per quanto concerne l’annullamento della decisione impugnata. Per quanto riguarda le critiche inerenti la decisione stessa, nessuno degli argomenti sollevati dai reclamanti appare oggettivamente e giuridicamente fondato e può in qualche modo giustificare un annullamento della decisione impugnata, che va pertanto confermata.
Visto quanto sopra il reclamo va respinto, per quanto non irricevibile o divenuto privo d’oggetto. L’accollo di tasse e spese di giustizia seguirebbe la soccombenza. Vista la verosimile situazione economica dei reclamanti, eccezionalmente si può prescindere dalla condanna al versamento di tasse e spese di giustizia. La richiesta di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria formulata dai reclamanti è resa priva di oggetto dalla mancata riscossione degli oneri processuali.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo, per quanto ricevibile e non divenuto privo d’oggetto, è respinto.
Non si prelevano né tassa né spese di giustizia.
L'istanza di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto.
Notificazione:
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.