Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 03.10.2017 9.2017.99

Incarto n. 9.2017.99

Lugano 3 ottobre 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

Dell'Oro

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda la mancata ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria di PI 2 nell’ambito del procedimento di protezione riguardante il minore PI 1

giudicando sul reclamo presentato il 10 maggio 2017 da RE 1 contro la decisione emessa il 13 aprile 2017 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. Dal matrimonio contratto il 2005 da __________ e PI 2 è nato PI 1 (2009).

B. Nell’ambito della causa di protezione dell’unione coniugale, con ordinanza del 1° dicembre 2014 il Pretore di __________ ha invitato l’allora competente Autorità regionale di protezione __________, a provvedere alla nomina di un curatore educativo per PI 1 ai sensi dell’art. 308 CC, ciò che è stato fatto con risoluzione del 23 dicembre 2014 (ris. n. 421).

C. Nel febbraio 2015 PI 1 è stato portato dal padre in __________, suo paese di provenienza, senza l’accordo della madre.

D. Con sentenza 16 settembre 2015 il matrimonio è stato sciolto per divorzio dal Pretore della giurisdizione di __________. Alla madre è stata affidata la custodia di PI 1; quest’ultima detiene inoltre in via esclusiva l’autorità parentale su di lui. Al padre non sono stati concessi diritti di visita.

E. A seguito del trasferimento del domicilio della madre, il caso è stato assunto dall’Autorità di protezione __________ (in seguito: Autorità di protezione), a far tempo dal 1° gennaio 2016.

F. La permanenza all’estero del minore si è protratta sino all’11 gennaio 2016, data in cui il padre l’ha riconsegnato alla madre.

G. In occasione dell’udienza del 4 febbraio 2016 dinnanzi all’Autorità di protezione, PI 2 ha formulato istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Le sue richieste sono state oggetto di successive integrazioni.

H. Con risoluzione n. 235 del 13 aprile 2017 l’Autorità di protezione ha evaso la domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria, respingendola. Visti i redditi percepiti dall’istante e dal suo convivente – compresi gli assegni familiari e la somma versata dall’Ufficio anticipo alimenti – e considerate le spese mensili, l’Autorità di protezione ha ritenuto che le condizioni per accogliere la domanda non fossero date in concreto.

I. Contro tale decisione si è aggravato RE 1, convivente di PI 2, i cui introiti sono stati considerati dall’Autorità di protezione nel computo del reddito determinante della compagna che, di conseguenza, non è stata ritenuta indigente ai sensi della LAG. Egli postula dunque la riforma della decisione impugnata, nel senso di accogliere l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio formulata dalla compagna.

L. Il gravame non è stato oggetto di intimazione.

Considerato

in diritto

  1. Ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 della Legge sull’assistenza e sul gratuito patrocinio del 15 marzo 2011 (LAG), le decisioni in materia di assistenza giudiziaria e di patrocinio d’ufficio sono impugnabili davanti all’autorità competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell’autorità concedente. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG].

La competenza di questo giudice è pertanto data.

In merito alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, ai sensi dell’art. 450f CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, al diritto cantonale – in particolare, in questo ambito, alla già citata LAG e al suo regolamento di applicazione – e in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. in particolare gli art. 117 e segg. CPC in materia di assistenza giudiziaria e patrocinatore d’ufficio, cui peraltro anche l’art. 13 LAG rinvia; v. anche STF 5A_543/2016 del 19 dicembre 2016, consid. 1.2).

  1. Occorre esaminare, in primo luogo, la legittimazione ricorsuale di RE 1.

2.1. Nel suo reclamo RE 1 sostiene di essere legittimato a ricorrere contro la risoluzione dell’Autorità di protezione in quanto, in qualità di convivente del minore PI 1 e di sua madre PI 2, egli può essere considerato persona a loro vicina (pag. 2). Ritiene inoltre di essere abilitato a impugnare la decisione in quanto personalmente e direttamente toccato dalla medesima, siccome nel computo delle entrate mensili disponibili, l’Autorità di protezione ha preso in considerazione anche il reddito da lui conseguito. A suo parere, negare l’assistenza giudiziaria a PI 2 implicherebbe da parte del reclamante la presa a carico di spese di PI 1 che invece dovrebbero essere unicamente a carico dei suoi genitori (reclamo, pag. 2). Afferma dunque che il suo gravame intende tutelare sia i suoi interessi personali, sia quelli della convivente e di suo figlio, persone a lui vicine (reclamo, pag. 2).

2.2. Nel diritto di protezione, la legittimazione al reclamo è disciplinata all’art. 450 cpv. 2 CC ed è conferita alle persone che partecipano al procedimento (n. 1), alle persone vicine all’interessato (n. 2) e alle persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata (n. 3).

Vanno considerate parti alla procedura in primo luogo la persona interessata, nel caso di una persona minorenne i genitori, e a dipendenza della materia anche il curatore. In ogni caso, sono considerate parti anche tutte le altre persone che hanno di fatto (tatsächlich) partecipato al procedimento di prima istanza presso l’Autorità di protezione o alle quali è stata almeno notificata una sua decisione (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad 450 n. 20-21; Steck, BSK Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad 450 n. 29-30; Steck, CommFam Protection de l’adulte, Berna 2013, ad art. 450 n. 22).

Con "persone vicine all'interessato" ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 2 CC possono essere considerati, secondo la giurisprudenza, non solo i parenti stretti e le persone conviventi (per i quali sussiste una sorta di praesumtio hominis), ma addirittura istituzioni quale una banca, a condizione che agiscano nell'interesse della persona bisognosa (STF 5A_668/2016 del 27 ottobre 2016, consid. 2.1.1 e rinvii).

Ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC anche i terzi possono presentare reclamo, purché abbiano un interesse giuridico che deve essere tutelato dal diritto di protezione degli adulti; un semplice interesse di fatto non basta (Messaggio concernente la modifica del CC [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione], FF 2006 pag. 6391, pag. 6471). Essi sono quindi legittimati a presentare reclamo soltanto se fanno valere una violazione dei propri diritti; non lo sono invece se pretendono di difendere gli interessi della persona in causa non essendo in realtà a lei vicini (Messaggio, pag. 6471).

2.3. Nel caso concreto è pacifico che RE 1 non sia parte al procedimento ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 1 CC.

Egli non è parte né a quello di protezione – che riguarda unicamente il minore PI 1 e i suoi genitori PI 2 e __________ – né a quello, incidentale, riguardante la concessione dell’assistenza giudiziaria a PI 2, unica titolare della pretesa di tutela giurisdizionale fatta valere in quell’ambito (cfr. Trezzini, Commentario al CPC, 2011, ad art. 121 CPC, pag. 490).

Da questo profilo, la sua legittimazione attiva a impugnare la decisione in questione non è dunque data.

2.4. Va quindi esaminato se RE 1 disponga di una legittimazione al reclamo in qualità di persona vicina all’interessato (art. 450 cpv. 2 n. 2 CC).

Nel caso concreto, la pretesa oggetto della decisione impugnata – ovvero la richiesta di assistenza giudiziaria – non appartiene al diritto di protezione, ma può essere fatta valere in ogni ambito giuridico, in quanto concretizzazione del principio fondamentale dell’accesso alla giustizia (art. 29 cpv. 3 Cost.). Come visto, PI 2 è l’unica persona titolare di tale pretesa (“altamente personale”, cfr. Trezzini, Commentario al CPC, ad art. 117 CPC, pag. 458), e può dunque disporne e deciderne le sorti in piena autonomia – accettando peraltro anche un responso negativo dell’Autorità di protezione, come avvenuto nella fattispecie – senza che terze persone (seppure conviventi) siano legittimate ad intervenire in suo ausilio ed al suo posto, non trattandosi di una persona bisognosa di protezione ai sensi del disposto citato. La legittimazione attiva di RE 1 non può dunque essere considerata data nemmeno sulla base dell’art. 450 cpv. 2 n. 2 CC.

2.5. Va infine esaminato se RE 1 rientri fra le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 450 cpv. 1 n. 3 CC). Egli sostiene che la decisione lo tocchi personalmente nei suoi interessi pecuniari in quanto l’assenza di assistenza giudiziaria per la compagna implica che, di fatto, sia lui a farsi carico di spese che non gli competono. In realtà, il dovere di mantenimento del figlio incombe ai suoi genitori (cfr. art. 276 CC). Secondo un principio giurisprudenziale consolidato e citato anche nel reclamo, quando il procedimento di protezione si conclude con l’emanazione di provvedimenti in favore del minore, le spese vanno addebitate a quest’ultimo e, di conseguenza, assunte dai genitori in virtù dei loro doveri generali di assistenza (cfr. fra le altre, sentenza CDP del 1° dicembre 2015, inc. n. 9.2014.214, consid. 2). Il concubinato, anche nell’eventualità in cui venga considerato stabile, non dà peraltro diritto ad alcuna reciproca pretesa alimentare (cfr. DTF 129 I 1 consid. 3.2.4).

La decisione dell’Autorità di protezione, negando l’assistenza giudiziaria alla sua compagna e convivente, non ha alcuna implicazione giuridica per RE 1. Seppure i suoi redditi siano stati considerati nel computo globale per dirimere il presupposto dell’indigenza della sua convivente (situazione che è già stata oggetto di sentenze dell’Alta Corte, cfr. STF 2P.242/2003 del 12 gennaio 2004, consid. 2.3 e, più recentemente, DTF 142 III 36, consid. 2.3; v. anche Trezzini, Commentario al CPC, ad art. 117 CPC, pag. 460 e rif.), la decisione impugnata si limita a respingere una pretesa della compagna, senza porre alcunché a suo carico: né i costi del procedimento di protezione in favore di PI 1 (ad es., la mercede del curatore), né le spese processuali, né gli onorari del patrocinatore della compagna, dei cui debiti non è tenuto a rispondere.

Che RE 1 disponga o meno di un interesse degno di protezione all’impugnazione di tale decisione è questione che può in ogni caso rimanere aperta, nella misura in cui ai sensi dell’art. 450 cpv. 1 n. 3 CC la legittimazione al reclamo è data solo in presenza di un interesse qualificato, ovvero giuridicamente protetto, che nelle circostanze del caso concreto non può essere riconosciuto.

2.6. In assenza di legittimazione ricorsuale, il gravame di RE 1 deve essere respinto (cfr. Trezzini, Commentario al CPC, ad art. 66 CPC, pag. 230 e rif.), senza che occorra chinarsi, nel merito, sulla correttezza o meno della decisione dell’Autorità di protezione.

  1. Gli oneri processuali, anticipati da RE 1, seguono la soccombenza e vanno dunque posti integralmente a carico di quest’ultimo. Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

  1. Il reclamo è respinto.

  2. Gli oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico del reclamante, RE 1. Non si assegnano ripetibili.

  1. Notificazione:

Comunicazione:

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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