Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 18.05.2018 9.2017.221

Incarto n. 9.2017.221

Lugano 18 maggio 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

Dell’Oro

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1

all’

Autorità regionale di protezione __________, ,

a

PI 1 patr. da: PR 2

e a

CUR 1

per quanto riguarda la decisione di conferma della nomina della curatrice generale in carica

giudicando sul reclamo del 14 novembre 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emanata il 28 settembre 2017 (ris. n. 439) dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. Con segnalazione del 21 febbraio 2017 del medico curante, dr. med. __________, l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) veniva informata della complessa situazione di PI 1, classe 1982, vittima di una grave patologia psichiatrica e di disturbi comportamentali, che implicavano un’alterata capacità di intendere e di volere. Il medico, scrivendo anche al collega psichiatra dr. med. __________, caldeggiava l’avvio di una procedura di protezione, con la nomina di un curatore “che possa intervenire in maniera decisa quando la situazione si complica e ci sentiamo anche impotenti dinnanzi a tale complessa problematica” (scritto 21 febbraio 2017).

B. Sulla base della suddetta valutazione, l’Autorità di protezione ha convocato PI 1 a comparire. L’udienza non ha tuttavia avuto luogo, l’interessato essendo stato nel frattempo ricoverato a scopo di assistenza presso la Clinica Psichiatrica Cantonale __________.

C. L’Autorità di protezione ha pertanto assunto informazioni sulla situazione di PI 1 presso il suo psichiatra curante. Con scritto dell’11 aprile 2017, il dr. med. __________ ha riferito di seguire il paziente sin dal settembre 2007; questi, negli anni, è andato incontro a diversi ricoveri in cliniche psichiatriche, l’ultimo (prima di quello in atto) tra il 16 gennaio e il 10 febbraio 2017. La psicosi paranoidea grave di cui PI 1 è affetto – “in grave peggioramento negli ultimi mesi” – comporta, secondo il medico, una profonda alterazione delle capacità esecutive, pianificatorie e gestionali dell’interessato, che è dunque “incapace di provvedere ai propri interessi personali ed amministrativi” (scritto 11 aprile 2017). Lo psichiatra curante ritiene che l’interessato necessiti “indubbiamente” di una curatela generale: “considerato il peggioramento importante degli ultimi mesi”, la madre “non ha più le risorse per occuparsene” (scritto 11 aprile 2017). Il dr. med. __________ ha infine considerato che alla luce della patologia esistente, l’audizione di PI 1 da parte dell’Autorità di protezione non fosse indicata (scritto 11 aprile 2017).

D. Il 28 aprile 2017 il membro permanente dell’Autorità di protezione si è ad ogni modo recato presso la CPC per sentire PI 1. Dal verbale di udienza emerge che all’interessato è stato spiegato il motivo dell’incontro, le segnalazioni che hanno dato avvio al procedimento nonché il ruolo del curatore generale. Il verbale dà atto dell’accordo di PI 1 all’istituzione della misura.

E. Con scritto dell’8 maggio 2017, i medici della CPC hanno presentato all’Autorità di protezione un rapporto nel quale viene postulata la conferma del ricovero a scopo di cura e di assistenza, che era stato ordinato dal corpo medico il 27 marzo precedente “a causa di uno scompenso acuto con aggressività eterodiretta, della nota schizofrenia paranoide di cui è affetto” (pag. 1). In tale scritto, i medici affermavano che PI 1 presentava ancora “sintomi dello scompenso psicotico acuto che mettono in pericolo la propria ed altrui incolumità”; la “prosecuzione della degenza in modalità coatta” appariva dunque necessaria (scritto 8 maggio 2017, pag. 2). A detta dei medici, le sue condizioni cliniche “non permettono di poter attuare un progetto successivo alla sua dimissione”; la presa a carico futura, nella cui progettazione sarà coinvolto l’interessato, dovrà essere di carattere multidisciplinare, “visto il decorso cronico della sua condizione psicopatologica e l’elevato rischio di ricadute” (scritto 8 maggio 2017, pag. 1).

F. Il 18 maggio 2017 l’Autorità di protezione al completo ha sentito PI 1 presso la CPC. Dal verbale d’udienza emerge che l’interessato ha ribadito il proprio accordo alla nomina di un curatore generale ed ha pure accettato la prosecuzione del ricovero fino al raggiungimento di “un adeguato equilibrio e compenso psichico” e fino alla pianificazione delle dimissioni “con un progetto di post-cura adeguato ai suoi bisogni”. Con decisione di pari data (ris. n. 176bis) l’Autorità di protezione ha quindi confermato il ricovero a scopo di cura e di assistenza di PI 1 presso la CPC.

G. Con decisione 24 maggio 2017 (ris. n. 247), l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha istituito in favore di PI 1 una curatela generale – comprendente tutto quanto concerne la cura della persona, degli interessi patrimoniali e delle relazioni giuridiche, con privazione dell’esercizio dei diritti civili – nominando quale curatrice CUR 1, dell’Ufficio del Curatore comunale di __________. La decisione è stata intimata all’interessato presso la CPC.

H. Con scritto 10 giugno 2017 all’Autorità di protezione, RE 1 – madre dell’interessato – ha preso posizione sulla decisione di istituzione della curatela generale in favore del figlio, sostenendo in particolare di voler continuare ad occuparsene, “eventualmente anche come tutrice”. Lo scritto, trasmesso a questo giudice, è stato giudicato irricevibile come reclamo con sentenza del 6 luglio 2017 (inc. CDP 9.2017.137); l’Autorità di prima sede è stata nondimeno invitata a valutare la richiesta materna di subentrare a CUR 1 quale curatrice.

I. L’Autorità di protezione ha dato seguito a quanto sopra, convocando RE 1 per un’udienza. Dal verbale del 3 agosto 2017 emerge che la madre dell’interessato, che si è sempre occupata di lui, “ritiene di essere l’unica persona capace di capirlo e di rispondere alle sue problematiche”. RE 1 “chiede pertanto di essere nominata curatrice generale”; l’autorità di prime cure ha trasmesso tale richiesta al dr. med. __________ e ai medici della CPC, chiedendo loro di esprimere un parere “circa la figura più indicata a svolgere il ruolo di curatrice generale” (verbale 3 agosto 2017).

L. Pur riconoscendo il ruolo di riferimento fondamentale materno, sia lo psichiatra curante che i medici della CPC hanno comunicato di ritenere più adeguato che il mandato di curatore venisse svolto da una figura esterna alla famiglia (scritti del 18 agosto, rispettivamente dell’11 settembre 2017).

M. Nel corso dell’udienza del 21 settembre 2017 RE 1 è stata messa al corrente di tali risultanze. L’affermazione di quest’ultima, secondo cui il figlio non avrebbe accettato la nomina di CUR 1 quale curatrice, è stata contestata dalla medesima, che ha invece riferito di aver incontrato senza problemi l’interessato, con sua completa accettazione del provvedimento (verbale 21 settembre 2017).

N. Con decisione 28 settembre 2017 (ris. n. 439), l’Autorità di protezione ha condiviso le indicazioni dei medici, ritenendo preferibile non affidare alla madre di PI 1 l’incarico di curatrice. Ha pertanto confermato la precedente decisione di nomina di CUR 1 quale curatrice dell’interessato.

O. Con reclamo datato 14 novembre 2017 RE 1 è insorta contro tale decisione.

Nel suo gravame, la madre dell’interessato censura la violazione dell’art. 401 CC e del diritto di essere sentito del figlio, cui non sarebbe stato chiesto (né in occasione dell’istituzione della curatela, né successivamente) se avesse una persona di fiducia da proporre quale suo curatore (reclamo, pag. 4). La condizione di fragilità dell’interessato avrebbe dovuto indurre l’Autorità di protezione a nominargli un curatore di rappresentanza, la cui mancanza implica l’annullamento ex tunc della decisione di istituzione della misura (reclamo, pag. 4). L’istituzione del gravoso provvedimento essendo avvenuta soltanto sulla base di sintetici rapporti dei medici curanti e non avendo l’autorità di prime cure né approfondito il bisogno di protezione dell’interessato, né stilato un piano di intervento ai sensi dell’art. 19 ROPMA, l’insorgente lamenta anche un accertamento incompleto dei fatti (reclamo, pag. 4-5). Secondo la reclamante dagli atti emerge soltanto il bisogno di assistenza medica dell’interessato, mentre non è stato indagato in che misura la malattia gli impedisca di occuparsi dei propri interessi personali, la necessaria assistenza essendo in ogni caso già fornita dalla madre (reclamo, pag. 5). RE 1 critica inoltre che l’autorità di prime cure non abbia nemmeno valutato la sua idoneità e lamenta la latitanza dell’attuale curatrice (reclamo, pag. 5). Ella postula pertanto l’annullamento della decisione impugnata, oltre all’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio.

P. PI 1, dal canto suo, non ha impugnato la decisione di conferma della nomina della curatrice. Con il patrocinio del medesimo avvocato della madre, con domanda del 14 novembre 2017 ha invece postulato la restituzione in intero del termine per impugnare la decisione precedente, concernente l’istituzione della curatela generale. La richiesta è stata respinta da questo giudice con pronuncia del 12 gennaio 2018 (inc. CDP n. 9.2017.222).

Q. Con decisione del 12 gennaio 2018, questo giudice ha nominato a PI 1 un curatore di rappresentanza ex art. 449a CC, ritenendo che egli – in considerazione della sua patologia psichiatrica – non potesse difendersi convenientemente da solo nella procedura di reclamo intentata dalla madre, e che in tale sede non potesse nemmeno essere rappresentato dall’attuale curatrice (la cui sostituzione è oggetto del contendere) né dal medesimo legale della madre (da considerarsi controparte a livello processuale).

R. Con osservazioni datate 24 gennaio 2018, la curatrice generale ha contestato i rimproveri mossi dalla reclamante, sottolineando “che nei mesi passati c’è stata da parte mia una regolare interazione con le figure professionali curanti”, ovvero i medici e gli infermieri della CPC, “che si occupano quotidianamente” dell’interessato, e che “il progetto terapeutico di dimissione” – di cui è stata costantemente messa al corrente – “è sempre stato univoco” (pag. 1). La sua presenza è attestata dalla cronistoria dei suoi interventi e dai “frequenti contatti e la stretta collaborazione con i medici e gli infermieri” della CPC (osservazioni, pag. 1-3). In conclusione, la curatrice si rimette alla decisione di questo giudice quanto al reclamo, rinnovando la sua disponibilità a continuare il mandato conferitole (osservazioni, pag. 3).

S. Con scritto del 26 gennaio 2017 l’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni al reclamo, domandandone il respingimento integrale. Premettendo che la risoluzione mediante la quale è stata istituita la curatela generale è cresciuta in giudicato – e che le censure riferite a quella decisione cadono dunque nel vuoto – l’Autorità di protezione ritiene che “la decisione di non dare seguito alla richiesta della reclamante è stata adottata alla luce dei pareri medici”, dai quali risulta che “non è nell’interesse di PI 1 la nomina della di lui madre quale sua curatrice generale” (osservazioni, pag. 2). L’autorità di prime cure riferisce infine che la curatrice generale si era immediatamente attivata, prima ancora della decisione qui impugnata, conoscendo l’interessato e instaurando con lui e i suoi curanti la relazione di presa a carico (osservazioni, pag. 2).

T. Con scritto del 26 febbraio 2018, PI 1 ha presentato le sue osservazioni tramite il curatore di rappresentanza nominato in questa sede. Quest’ultimo riferisce di aver appurato che l’interessato ha un legame affettivo importante con la madre, ma che al contempo riconosce la figura della curatrice e non ha nulla da obiettare quanto al suo operato. Secondo il curatore di rappresentanza, risulta più difficoltosa “una consapevole ed oggettiva differenziazione dei ruoli rivestiti dai due soggetti citati”, in considerazione “della complessità della questione e dei limiti dettati dalla patologia da cui è affetto” (osservazioni, pag. 2). Per questo motivo, l’interessato si rimette al giudizio di questo giudice alfine di individuare la migliore soluzione a tutela dei suoi interessi, senza aderire né opporsi al reclamo (osservazioni, pag. 2).

Nelle osservazioni si rileva che la necessità di istituire una curatela generale era ad ogni modo stata inizialmente condivisa dalla stessa reclamante; inoltre, l’idoneità della madre dell’interessato – contrariamente a quella dell’attuale curatrice – non risulta essere stata accertata (osservazioni, pag. 3).

U. In sede di replica, RE 1 ha ribadito le proprie motivazioni e richieste ricorsuali, precisando che l’Autorità di protezione, a fronte della sua richiesta di assumere il ruolo di curatrice del figlio, avrebbe dovuto esperire ulteriori accertamenti invece di scartarla a priori, considerato come si fosse sempre occupata del figlio in maniera ineccepibile (pag. 2).

Quanto alle osservazioni della curatrice generale, la reclamante rileva che la cronologia degli interventi presentata dalla medesima conferma le critiche riguardanti la sua assenza dalla vita del curatelato (replica, pag. 3). Quanto alla presa di posizione dell’interessato tramite il curatore di rappresentanza, l’insorgente ritiene che non sia mai stato discusso dinnanzi all’Autorità di protezione quale fosse la misura più adeguata e proporzionata alla situazione del figlio (replica, pag. 4). Ella ritiene che per istituire una curatela generale sia imprescindibile lo svolgimento di una perizia psichiatrica (replica, pag. 4). RE 1 ritiene che l’intervento del curatore di rappresentanza non configura una possibile sanatoria della violazione del diritto di essere sentito, siccome questi non può sostituirsi all’autorità e non avere una posizione equidistante da tutte le parti coinvolte (replica, pag. 5-6). Riferisce infine che PI 1 gli avrebbe detto il contrario di quanto ora riferito dal curatore di rappresentanza (replica, pag. 6).

V. L’Autorità di protezione e la curatrice non hanno presentato ulteriori prese di posizione. Il curatore di rappresentanza, con duplica 4 aprile 2018, si è riconfermato nelle precedenti osservazioni, respingendo le accuse di parzialità formulate in sede replica.

Considerato

in diritto

  1. Le decisioni delle Autorità di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

  2. Occorre in primo luogo osservare che l’insorgente, nel suo petitum, non postula la riforma della pronuncia impugnata (con la sua nomina quale curatrice generale del figlio) né il rinvio degli atti in prima sede per ulteriori approfondimenti istruttori alfine di emanare una diversa decisione. La reclamante si limita invece a chiedere l’annullamento tout court della decisione impugnata, richiesta che tuttavia – anche se accolta – non sortirebbe alcun effetto concreto, la decisione annullata vertendo unicamente sulla conferma di una nomina già in essere in forza della precedente decisione del 24 maggio 2017 (ris. n. 247). Già da questo profilo l’ammissibilità del gravame solleva qualche perplessità.

  3. Va inoltre sottolineato che le critiche riferite allo svolgimento della procedura che ha condotto all’adozione della curatela generale sono irricevibili e non possono essere esaminate in questa sede. La decisione mediante la quale la misura è stata istituita è infatti formalmente cresciuta in giudicato, il reclamo interposto contro la medesima essendo stato considerato irricevibile da questo giudice con pronuncia del 6 luglio 2017 (inc. CDP 9.2017.137); la successiva domanda di restituzione in intero del termine per ricorrere è peraltro stata respinta con decisione del 12 gennaio 2018 (inc. CDP 9.2017.222).

Contrariamente a quanto sembra postulare l’insorgente nei suoi memoriali, non vi è dunque modo, attraverso questa pronuncia, di rimettere in discussione il provvedimento ordinato, annullando con effetto ex tunc l’istituzione della curatela. L’invocato principio inquisitorio illimitato, vigente nel diritto di protezione e consacrato all’art. 446 CC, risulta applicabile all’accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove (cfr. ad es., sentenza CDP del 31 marzo 2017, inc. 9.2016.91, consid. 4.5), ma non implica la facoltà, per l’autorità di reclamo, di sovvertire il principio di res iudicata (formale) analizzando decisioni ormai divenute definitive, che sfuggono invece al suo potere d’esame.

In tal senso, a prescindere dalla loro eventuale fondatezza, le censure concernenti la violazione del diritto di essere sentito di PI 1 nell’ambito dell’istituzione della curatela, il rimprovero di non avergli chiesto se avesse una persona di fiducia (art. 401 cpv. 1 CC), l’assenza di una perizia psichiatrica, la mancata designazione di un rappresentante (art. 449a CC), la violazione del principio di proporzionalità (asserita sproporzione fra misura adottata e l’effettivo – e non indagato – bisogno di protezione dell’interessato; art. 390 CC), la mancanza di un piano d’intervento (art. 19 ROPMA) e il non avere indetto un’udienza di presentazione del curatore (art. 12 cpv. 2 ROPMA) non possono essere vagliate in questa sede e sono tutte destinate ad un giudizio di inammissibilità.

Come già segnalato nell’ambito del rifiuto della restituzione in intero del termine di reclamo (sentenza CDP del 12 gennaio 2018, inc. 9.2017.222 consid. 5), si rileva nondimeno che, per loro natura, le misure di protezione non godono di forza di cosa giudicata materiale (cfr. COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, 2012, n. 5.95 pag. 175; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 525 pag. 239-240). Sebbene l’istituzione della curatela generale non possa oggi essere rimessa in discussione ex tunc, in futuro l’Autorità di protezione dovrà periodicamente riesaminare – d’ufficio (v. art. 415 cpv. 3 CC) o su segnalazione di terzi, fra cui la curatrice (art. 414 CC) – se essa rappresenta sempre la misura più adeguata ai bisogni di PI 1; quest’ultimo potrà anche chiedere in ogni tempo una riconsiderazione della fattispecie e la revoca del provvedimento. Le decisioni formali che scaturiranno da tale processo daranno poi luogo alle ordinarie vie d’impugnazione.

  1. In questa sede occorre dunque entrare nel merito unicamente delle censure riferite alla decisione dell’Autorità di protezione del 28 settembre 2017 (ris. n. 439). A tale riguardo, la reclamante sostiene che l’Autorità di protezione ha violato il diritto di essere sentito del figlio, non coinvolgendolo nella procedura in cui ha valutato la sua candidatura quale curatrice.

4.1. Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013, inc. 5A_699/2013 consid. 2.2). La giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) il diritto dell'interessato di esprimersi prima che una decisione che lo concerne sia presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 133 I 270 consid. 3.1; DTF 132 V 368 consid. 3.1 con rinvii; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1) ma non garantisce di per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1). Tali diritti sono ora ancorati nel titolo II° della LPAmm, entrata in vigore il 1° marzo 2014 (art. 34 e seg. LPAmm).

Eccezionalmente, una violazione del diritto d'essere sentito commessa da un'autorità inferiore può, in determinate situazioni, essere sanata dall'autorità di ricorso o reputarsi sanata qualora l'interessato possa far valere le sue argomentazioni davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1117 pag. 498; Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 447 CC no. 37). Una riparazione entra in considerazione solo se la persona interessata non subisce un pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente dalla sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3). La sanatoria rimane l’eccezione segnatamente in presenza di gravi violazioni (DTF 116 V 182 consid. 3c con rinvii). La giurisprudenza ammette una possibilità di sanatoria anche nei casi in cui la violazione è grave, nei casi in cui il rinvio costituirebbe una formalità inutile e implicherebbe solo un prolungamento della procedura (DTF 132 V 837 consid. 5.1; STF 5A_805/2009 del 26 febbraio 2010, consid. 3.3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, n. 1.198 pag. 78).

4.2. In materia di protezione dei minori e degli adulti, il diritto di essere sentito va oltre le prerogative che derivano dalla norma costituzionale suddetta. L'art. 447 cpv. 1 CC garantisce infatti alla persona interessata (non al curatore, né agli altri interessati) il diritto di essere sentito personalmente e oralmente dall'autorità di protezione che decide la misura (STF del 12 febbraio 2018, inc. 5A_706/2017 consid. 4.3.1; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 447 CC n. 13). Tale garanzia è ribadita dall’art. 23 LPMA.

Eccezioni a questo principio sono ammissibili se l'audizione appare sproporzionata a motivo delle circostanze, a protezione di prevalenti interessi pubblici o privati o di un’istruttoria in corso o se ciò risulta inopportuno dal profilo medico (art. 23 cpv. 3 e 4 LPMA; Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6466; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 447 CC n. 26 e seg.; sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286, consid. 4).

Il diritto all'audizione orale esiste solo davanti all'autorità di protezione: la persona interessata da una misura di curatela non ha il diritto di essere sentita di nuovo oralmente davanti all'autorità di ricorso (STF del 12 febbraio 2018, inc. 5A_706/2017 consid. 4.3.1; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013, consid. 3.1.1 non pubblicato in DTF 140 III 1; STF del 14 maggio 2014, inc. 5A_290/2014, consid. 3.2.2; sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286, consid. 4).

Nell’ambito della sua audizione, l’interessato deve potersi esprimere su tutti i fatti essenziali che potrebbero condurre all’istituzione di una misura di protezione (STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013, consid. 3.1.1 non pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_290/2014 del 14 maggio 2014 consid. 3.2.2). Per il resto, in particolare in merito alla persona del curatore, la portata dell’art. 447 cpv. 1 CC dipende dalle circostanze della fattispecie (STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013, consid. 3.1.1 non pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_290/2014 del 14 maggio 2014 consid. 3.2.2).

4.3. Ai sensi dell’art. 401 CC, quando l’interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia, l’autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è idonea e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1). Per quanto possibile, l’autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all’interessato (cpv. 2). Se l’interessato non gradisce quale curatore una data persona, per quanto possibile l’autorità gli dà soddisfazione (cpv. 3).

Come già evocato al considerando precedente, la questione di sapere se su questo tema occorre sentire l’interessato oralmente o se una presa di posizione scritta può essere sufficiente deve essere esaminata alla base delle circostanze del caso concreto. La giurisprudenza ammette che una violazione dell’art. 401 CC possa essere sanata in seconda istanza, dinnanzi ad un’autorità che dispone di un pieno potere di cognizione, che si estende anche al controllo dell’opportunità (art. 450a cpv. 1 cifra 3 CC; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; in relazione al previgente art. 381 vCC, v. STF del 17 gennaio 2003, inc. 5P.394/2002 consid. 3.1.2).

4.4. Nella fattispecie, la procedura che è sfociata nella decisione impugnata riguarda la richiesta, formulata da RE 1, di essere nominata quale curatrice del figlio e configura dunque un caso di applicazione dell’art. 401 cpv. 2 CC. Dagli atti non risulta che PI 1 sia stato sentito in relazione alla candidatura materna quale curatrice, né per scritto, né oralmente. Alle due udienze che si sono tenute dinnanzi all’Autorità di protezione su questo tema, il 3 agosto e il 21 settembre 2017, erano presenti soltanto RE 1 e la curatrice generale in carica (cfr. relativi verbali di udienza). La decisione impugnata e le osservazioni al reclamo non forniscono alcuna giustificazione – ad esempio, fondata sull’art. 23 cpv. 3 e 4 LPMA – a tale modo di procedere.

Ci si potrebbe eventualmente chiedere se l’Autorità di protezione sia sempre tenuta a sottoporre all’interessato eventuali candidature ai sensi dell’art. 401 cpv. 2 CC, anche nel caso in cui esse appaiano d’acchito inidonee sulla base degli atti del procedimento. A mente di questo giudice, vista la natura formale del diritto di essere sentito e considerata l’importanza accordata dal legislatore al principio dell’autodeterminazione (cfr. art. 401 cpv. 1 CC), a meno di candidature manifestamente improponibili (ciò che non è il caso in concreto), la risposta dovrebbe essere affermativa.

Occorre dunque concludere che, nella fattispecie, il diritto di essere sentito di PI 1 sia stato violato.

4.5. Come visto, la giurisprudenza ha indicato che in sede di reclamo può essere posto rimedio ad una violazione dell’art. 401 CC.

Benché questo giudice faccia uso con grande riserbo della possibilità di sanare in seconda istanza eventuali violazioni del diritto di essere sentito, nel caso concreto si giustifica di considerare superate le lagnanze quanto alla mancata presa di posizione di PI 1 in merito alla candidatura materna quale sua curatrice.

In questa sede l’interessato ha infatti potuto esprimere la sua opinione in merito alla suddetta proposta, pronunciandosi sia nell’ambito delle osservazioni al reclamo che nell’ambito della replica. Una presa di posizione scritta può in concreto essere considerata sufficiente, essendo stata predisposta con l’ausilio di un curatore di rappresentanza ex art. 449a CC, che la reclamante medesima giudicava necessario a tutela dei diritti processuali dell’interessato (vista “la turba psichica a tal punto severa da inficiarne la capacità di discernimento”; v. reclamo, pag. 4).

Il curatore di rappresentanza ha riferito che la patologia da cui è affetto PI 1 limita la sua comprensione della problematica, impedendogli di formulare un’opinione precisa quanto alla richiesta della madre di essere nominata quale sua curatrice. Nonostante l’assistenza del rappresentante – della cui neutralità rispetto a tutte le parti in causa, nonostante le critiche della reclamante, non sono stati forniti seri motivi di dubitare – l’interessato non è stato in grado di pronunciarsi sulla questione, “rimettendosi al prudente giudizio di questo lodevole Tribunale, affinchè abbia ad individuare la migliore soluzione a tutela dei di lui interessi” (osservazioni avv. PR 2, pag. 2).

Alla luce della limitata comprensione della problematica da parte dell’interessato stesso e del fatto che nemmeno in questa sede, opportunamente patrocinato, egli ha saputo esprimere una preferenza per la candidatura materna, l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti in prima istanza per sentire nuovamente PI 1 su questo tema puntuale appaiano del tutto sproporzionati e costituirebbero soltanto una formalità inutile. Per questi motivi, pur richiamando l’autorità di prime cure ad un maggior rigore nell’applicazione dell’art. 401 CC, occorre eccezionalmente concludere che il vizio formale ha potuto essere sanato in questa sede, senza pregiudizio per l’interessato.

  1. Nel suo gravame, RE 1 critica inoltre il fatto che l’Autorità di protezione l’abbia “scartata a priori”, preferendole la curatrice comunale senza operare ulteriori approfondimenti istruttori quanto alla sua reale idoneità.

5.1. Diversamente dalle proposte dell’interessato stesso (art. 401 cpv. 1 CC), ai sensi dell’art. 401 cpv. 2 CC i desideri dei congiunti quanto alla persona del curatore devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto possibile”: l’autorità di protezione dispone dunque di un potere di apprezzamento più ampio e può, in particolare, nominare un curatore che giudica più competente di quello suggerito dai famigliari o dalle persone vicine all’interessato (Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, n. 1174 pag. 552). L’autorità di protezione non è legata alle proposte di tali persone, né tanto meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore, disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (Häfeli, CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art. 401 CC n. 4-5). Non esiste peraltro neppure il diritto di preferenza dei parenti ai sensi dell’art. 380 vCC (Reusser, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 401 CC n. 2; Häfeli, CommFam, Protection de l’adulte, ad art. 401 CC n. 2).

5.2. Nella fattispecie, l’Autorità di protezione ha sottoposto ai medici curanti del figlio la richiesta di RE 1 di assumere il compito di curatrice generale di quest’ultimo.

Secondo lo psichiatra curante sarebbe preferibile, “dal punto di vista psichiatrico”, “che il ruolo di curatrice generale non gravasse sulla madre (…) ma venisse assunto da una figura esperta ed estranea al sistema familiare”: nonostante il suo ruolo di “punto di riferimento irrinunciabile e insostituibile”, proprio “il rapporto intenso” esistente fra RE 1 e il figlio “inficia la possibilità di poter essere curatrice”, ruolo che “presuppone la capacità di riuscire a tenere una distanza emozionale e affettiva nei confronti del proprio pupillo (…), agendo nel bene e nell’interesse dello stesso, senza lasciarsi condizionare da altri componenti” (scritto dr. med. __________ 18 agosto 2017). Secondo i medici della CPC “sarebbe auspicabile una figura esterna al nucleo familiare con capacità di interagire con le importanti figure di sostegno già esistenti”: ciò anche alfine di “salvaguardare la qualità e libertà del rapporto madre e figlio ed evitare possibili conflittualità”, ritenuto comunque che la madre costituisce “una figura di riferimento fondamentale per il figlio” (scritto CPC 11 settembre 2017).

Entrambi i pareri depongono dunque in sfavore della nomina della madre quale curatrice. Risulta inoltre dagli atti che il dr. med. __________ aveva riferito all’Autorità di protezione che una curatela in favore di PI 1 appariva necessaria poiché, con il peggiorarsi della condizione dell’interessato, “la madre non ha più le risorse necessarie per occuparsene” (scritto 11 aprile 2017).

Alla luce delle circostanze appena evocate, e visto il margine di apprezzamento che la legge conferisce all’autorità di prime cure in questo ambito, occorre concludere che la scelta di nominare un curatore esterno alla famiglia (senza operare ulteriori approfondimenti istruttori quanto alla persona della reclamante) resiste dunque alle critiche.

  1. Nel suo reclamo, RE 1 rimprovera infine alla curatrice in carica di essere completamente assente dalla vita del figlio.

Ai sensi dell’art. 419 CC, gli atti o le omissioni del curatore o di un terzo o servizio al quale l’autorità di protezione degli adulti ha conferito un incarico possono essere contestati davanti all’autorità di protezione degli adulti dall’interessato o da una persona a lui vicina, nonché da qualsivoglia persona che vi abbia un interesse giuridicamente protetto.

La norma non prevede una procedura d’impugnazione in senso tecnico, non essendovi alcun termine ricorsuale ed essendo applicabili le disposizioni procedurali di prima istanza (art. 443 segg. CC; Messaggio del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6447 e 6470; Schmid, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 419 CC n. 14-16; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 419 CC n. 3). La decisione dell’autorità di prime cure può successivamente essere impugnata attraverso le usuali vie di reclamo (art. 450 CC e seg.; Messaggio del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6447 e 6470; Schmid, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 419 CC n. 17; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, ad art. 419 CC n. 4; Häfeli, CommFam, Protection de l’adulte, ad art. 419 CC n. 7).

Le critiche riguardanti il presunto scarso operato della curatrice in carica sono state esposte per la prima volta nell’ambito del reclamo qui in esame. Alla luce dei principi esposti, esse devono pertanto essere considerate irricevibili.

  1. Contestualmente al reclamo, RE 1 ha postulato “a titolo cautelativo” l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio, affermando che “la situazione finanziaria della reclamante è ancora da approfondire”: “in corso di procedura verrà presentata l’usuale documentazione atta a stabilire il diritto o meno della reclamante a beneficiare del sostegno finanziario da parte dello Stato” (reclamo, pag. 6). La reclamante non ha tuttavia dato seguito a quanto sopra, né il sede di replica, né con scritto separato. Non essendo stati comprovati i presupposti di cui all’art. 117 CPC (applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG), in particolare il requisito dell’indigenza, la richiesta non può trovare accoglimento.

  2. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza ma, in considerazione della particolarità del caso concreto, si prescinde eccezionalmente dal loro prelievo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

  1. Nella misura della sua ricevibilità, il reclamo è respinto.

  2. La richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è respinta.

  3. Non si prelevano né spese né tasse di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

  4. Notificazione:

Comunicazione:

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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