Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 11.04.2017 9.2017.2

Incarto n. 9.2017.2

Lugano 11 aprile 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

Mecca

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda l’approvazione del rendiconto finanziario 2015 relativo alla curatela a favore di PI 1;

giudicando sul reclamo del 30 dicembre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 13 dicembre 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. In data 23 maggio 2012 il signor PI 1 – affetto da importanti problemi psichiatrici – ha chiesto all’allora Commissione tutoria regionale __________ (di seguito Commissione tutoria) l’istituzione a suo favore di una curatela volontaria per il disbrigo delle sue pratiche amministrative, siccome l’aiuto da parte di suo padre, nonché degli operatori del Servizio psico-sociale, __________, non risultavano più sufficienti.

B. Sulla base della predetta istanza, con decisione 3 luglio 2012 la Commissione tutoria ha istituito a favore di PI 1 una curatela volontaria ai sensi dell’art. 394 vCC; quale curatore è stato nominato il signor RE 1.

C. Con decisione 5 ottobre 2015, l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) – subentrata nelle competenze alla Commissione tutoria – ha adeguato la vigente curatela volontaria a favore del signor PI 1 al nuovo diritto di protezione dell’adulto, entrato in vigore il 1°gennaio 2013, convertendo la misura in una curatela di rappresentanza e amministrazione dei beni ai sensi degli artt. 394 e 395 CC; il signor RE 1 è stato confermato quale curatore.

D. Con scritto del 15 dicembre 2015 il curatore ha lamentato che i costi della curatela per i periodi di gestione 2012, 2013 e 2014 (rendiconti approvati dall’Autorità di protezione con decisione 7 settembre 2015) sono stati messi a carico del curatelato, critiche che l’Autorità di protezione ha respinto in data 23 dicembre 2015, poiché ritenute ampiamente tardive.

E. Con decisione 13 dicembre 2016 l’Autorità di protezione ha approvato il rendiconto finanziario 2015 e riconosciuto al curatore una mercede di fr. 1'382.00 con un rimborso spese di fr. 168.00, ponendo i costi “a carico del curatelato e per esso anticipate dal Comune di __________”.

F. Contro quest’ultima decisione è insorto il signor RE 1 con reclamo del 30 dicembre 2016, contestando l’accollo al curatelato dei predetti costi, postulando la loro assunzione da parte delle “istituzioni comunali preposte” e chiedendo di modificare la misura di protezione in una curatela “obbligatoria” qualora l’addebito delle spese fosse avvenuto a causa della natura “volontaria” della curatela.

G. Con osservazioni del 18 gennaio 2017 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella decisione impugnata, rilevando che la sostanza attiva del curatelato sarebbe sufficiente per giustificare un relativo addebito dei costi della misura.

H. Con replica 1°febbraio 2017 il curatore ha precisato di non contestare le spese fissate, bensì di richiedere che i costi della curatela siano assunti dal Comune di domicilio del curatelato in quanto la sostanza di quest’ultimo si sarebbe drasticamente ridotta alla fine dell’anno 2016 a causa di spese straordinarie.

I. Con duplica 9 febbraio 2017 l’Autorità di protezione ha ribadito la propria posizione, osservando che il consumo della sostanza per le prestazioni indicate non giustificherebbe di non procedere al recupero dei costi della misura presso l’interessato.

Considerato

in diritto

  1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG].

Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

  1. Giusta l’art. 49 LPMA i curatori hanno diritto a un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo; al Consiglio di Stato è demandato il compito di concretizzare quanto previsto all’art. 404 CC.

In base all'art. 16 ROPMA i curatori hanno diritto per le loro prestazioni a un compenso fissato dall’autorità di nomina nonché al rimborso delle spese (cpv. 1); all’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente con il rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle spese o un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno (cpv. 4).

  1. Quanto all’accollo delle spese, l’articolo 404 cpv. 1 CC prevede che il compenso adeguato – nel nostro Cantone, fissato in applicazione degli art. 16 e 17 ROMPA – deve essere pagato con i beni dell’interessato.

Giusta l'art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione della misura di protezione (mercede, spese, tasse) sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento.

Nei costi di gestione della misura rientra segnatamente il compenso dovuto al curatore.

  1. In concreto, il reclamante non contesta l’ammontare delle spese approvate con la decisione impugnata, bensì il fatto che queste ultime siano state messe a carico del curatelato.

4.1. Occorre innanzitutto chiarire che la misura di protezione in vigore a favore di PI 1 – ovvero la curatela di rappresentanza con amministrazione di beni – è stata istituita nell’ambito della conversione della curatela volontaria e il suo adeguamento al nuovo diritto di protezione (decisione 5 ottobre 2015 dell’Autorità di protezione), assumendo la misura pertanto il carattere di una misura di protezione ufficiale ai sensi dell’art. 388 e segg. CC. Infatti, nella medesima decisione è stato ritenuto che il signor PI 1 versava ancora in una situazione di debolezza tale da richiedere un sostegno nella forma di una curatela e che mancava un appoggio da parte della propria famiglia e dei servizi privati e pubblici, rendendo pertanto necessaria l’istituzione di una misura di protezione a suo favore.

Di conseguenza, trattandosi di una misura ufficiale, i relativi costi della curatela, rispettivamente il compenso del curatore, vanno pagati con i beni dell’interessato come prescritto dagli artt. 404 cpv. 1 CC e 19 cpv. 1 LPMA. Pertanto il fatto che l’Autorità di protezione abbia posto l’indennità del curatore a carico del curatelato è, di principio, corretto.

4.2. Ciononostante, se l'interessato o chi è tenuto al suo sostentamento non dispone dei mezzi sufficienti per la retribuzione del curatore, l'obbligo retributivo passa a carico dell'ente pubblico, ossia del Comune di domicilio di quest'ultimo, con diritto di regresso (art. 3 cpv. 3 ROPMA e 19 cpv. 2 e 3 LPMA; sentenza TF del 9 aprile 2015, inc. 5A_422/2014 consid. 8.1).

Giusta l’art. 19 cpv. 3 LPMA gli anticipi effettuati dall’autorità regionale di protezione nel corso degli ultimi 10 anni possono essere recuperati: presso l’interessato tenuto conto del suo fabbisogno (a); presso chi è tenuto al sostentamento della persona in questione (b); trattenendo la somma corrispondente sulla massa ereditaria o presso gli eredi in caso di decesso dell’interessato (c).

In concreto, in sede di osservazioni, l’Autorità di protezione ha ritenuto che in presenza di una sostanza netta di fr. 12'094.26 (così come risulta dal rendiconto 2015), il curatelato sarebbe in grado di far fronte ai costi della misura.

Sebbene risulti poco chiaro come il conto spillatico abbia potuto incrementarsi dal 2014 a 2015 fino ad una somma di fr. 10'325.51, ritenuto che, quanto specificato dal curatore, lo spillatico mensile del signor PI 1 ammonta a soli fr. 300.— (questione comunque rientrante nell’approvazione del rendiconto 2015, non oggetto di contestazione), la scrivente Camera è invece di altro avviso, ovvero che i costi della misura in questo caso particolare alla sostanza non devono essere addebitati alla sostanza dell’interessato, bensì messi a carico del Comune di domicilio dell’interessato ai sensi dell’art. 19 LPMA (sempre con il diritto di regresso). Infatti, le censure sollevate dal reclamante risultano pertinenti nella misura in cui la sostanza globale netta dell’interessato, ammontante a fr. 12'094.26, risulta comunque contenuta ed è costituita quasi interamente da risparmi personali fatti dal curatelato sul proprio spillatico, un risparmio che, come rilevato dal reclamante, trasmette all’interessato un importante senso di sicurezza e stabilità.

Per questo motivo – essendo la sostanza dell’interessato costituita dal risparmio acquisito mediante l’uso parsimonioso del proprio spillatico – un accollo dei costi della curatela all’interessato non appare in casu giustificato. Anzi, come sottolineato dal reclamante, rischierebbe di compromettere il vero e proprio scopo della misura di protezione, ossia il sostegno amministrativo del curatelato, trovandosi il curatelato, proprio a causa dell’addebito dei costi della misura stessa, in una situazione economica sempre peggiore, non rimanendogli nemmeno i suoi modici risparmi, riservati soprattutto per il pagamento di costi imprevisti.

Le critiche del reclamante risultano ancora più pertinenti alla luce del fatto che la sostanza dell’interessato – che ha affrontato delle spese straordinarie durante il periodo di gestione 2016 – si è nel frattempo ridotta in maniera importante, ammontando la sostanza complessiva a soli fr. 4'353.60 (cfr. attestati bancari di chiusura 31.12.2016 prodotti dal reclamante in sede di replica, le cui cifre sono state ripotate nel rendiconto 2016). A maggior ragione dunque – vista la sostanza ancora più contenuta dell’interessato – l’accollo dell’indennità del curatore non risulta in questo caso giustificato, motivo per cui il reclamo del curatore merita accoglimento.

  1. A titolo abbondanziale, non si può prescindere dal rilevare che a differenza di altre legislazioni cantonali che fissano un limite minimo di sostanza “intangibile” a partire dal quale la persona beneficiaria della curatela è da considerare indigente (Canton Ginevra: art. 5-10 Règlement fixant la rémunération des curateurs: fr. 15'000.– in presenza di un curatore ufficiale e fr. 50'000.– in presenza di un curatore privato; Canton Giura: art. 13 Ordonnance sur la rémuneration et le remboursement des frais en matière de gestion de mesures de protection de l’enfant e de l’adulte: fr. 10'000.–; Canton Neuchâtel: Directive interne des autorités de protection: fr. 20'000.–; Canton Vaud: art. 4 e 48 Règlement sur la rémunération des curateurs: fr. 5'000.–; Canton Vallese: Ciculaire sur la rémunération du curateur che rinvia alla LEF, alla Loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives e alle norme sull’assistenza giuridica previsti nel CPC: la persona è considerata indigente quando non dispone delle risorse sufficienti ai sensi dell’assistenza giudiziaria ex art. 117 CPC), il nostro legislatore cantonale non ha previsto alcuna regolamentazione sulla rimunerazione dei curatori di persone indigenti (e la definizione dell’indigenza stessa), lasciando tali questioni al libero apprezzamento delle Autorità di protezione, rispettivamente degli enti comunali, che valutano e qualificano l’indigenza singolarmente, caso per caso, appoggiandosi sui criteri generali applicati nell’ambito della Legge sull’esecuzione e sul fallimento e della Legge sull’assistenza giudiziaria.

Per altro, la dottrina ha anche ammesso che – pur seguendo il principio per cui chi postula il gratuito patrocinio deve avere anche preventivamente consumato il suo patrimonio – va riconosciuta una cosiddetta “riserva di soccorso”, la quale rappresenta un limite inferiore al di sotto del quale la sostanza del richiedente non può più essere messa a contributo. In linea di massima tale riserva può variare da fr. 15'000.– a circa fr. 20'000.– a dipendenza dalle circostanze concrete, per una persona sola (CPC Comm, Trezzini, ad art. 117, pag. 465).

A motivo di quanto sopra esposto, ci si può chiedere se il diritto cantonale di applicazione del diritto di protezione non debba prevedere una regolamentazione chiara e concreta della remunerazione dei curatori di persone indigenti.

  1. Visto quanto precede, il reclamo va accolto con conseguente riforma del dispositivo n. 2 della decisione impugnata.

  2. Gli oneri giudiziari seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste le circostanze, si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali, che non potrebbero per altro essere caricate all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1.Il reclamo è accolto.

Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della decisione 13 dicembre 2016 (ris. n. 3124/2016) dell’Autorità regionale di protezione __________ è riformato come segue:

  1. È riconosciuta al curatore la mercede di CHF 1'382.00 e le spese di CHF 168.00, poste a carico del Comune di __________, che dispone di un diritto di regresso nei confronti del curatelato a norma dell’art. 19 cpv. 3 LPMA.

  2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia.

  3. Notificazione:

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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