Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 28.07.2017 9.2017.150

Incarto n. 9.2017.150

Lugano 28 luglio 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla segretaria

Scheurich

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

e a

PI 1 rappr. dal curatore: CURA 1 PI 2 PI 3

per quanto riguarda la divisione della successione fu †__________

giudicando sul reclamo del 7 luglio 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22 giugno 2017 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. RE 1, PI 2 e PI 3 sono figli di PI 1 e †__________, deceduta a __________ 2016.

Con decisioni 10/11 giugno 2015 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) aveva istituito una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC rispettivamente a favore della signora __________ (ris. n. 380) e del signor PI 1 (ris. n. 381), nominando quale curatore per entrambi i coniugi il signor CURA

  1. Al curatore era stato dato tra l’altro il compito di presentare, entro trenta giorni, l’inventario della sostanza iniziale di ognuno dei due curatelati. Gli inventari dei beni e della sostanza esistenti al momento dell’istituzione delle misure sono poi stati presentati dal curatore e approvati dall’Autorità di protezione il 13 giugno 2016 (ris. n. 396 e 397). I coniugi vivevano sotto il regime matrimoniale ordinario della partecipazione agli acquisti.

B. Il 27 giugno 2016 la signora __________, come detto (sopra, consid. A) è deceduta a __________ 2016. Il curatore è stato subito invitato dall’Autorità di protezione a presentare l’inventario finale della sostanza della medesima. Dall’incarto trasmesso a questa Camera emerge che detto inventario, sollecitato dall’Autorità di protezione al curatore con scritto del 10 gennaio 2017, non risulta, a tutt’oggi, essere stato oggetto di formale presentazione all’Autorità di protezione e di approvazione da parte di quest’ultima.

C. Dopo il decesso della signora †__________ sono state avviate trattative per la definizione delle rispettive spettanze ereditarie, coinvolgenti il figlio RE 1, rappresentato dall’avv. PR 1, le figlie PI 2 e PI 3 e il curatore CURA 1, in rappresentanza di PI 1, marito della de cuis.

In data 27 aprile 2017 il curatore ha trasmesso all’Autorità di protezione una bozza di convenzione – allestita “con il supporto dell’avv. PR 1” – per la definizione consensuale delle rispettive spettanze ereditarie in relazione alla successione della defunta menzionata. Il curatore ha chiesto in particolare all’Autorità di protezione di prendere posizione sulle ripartizioni previste dalla convenzione.

Con scritto del 9 maggio 2017 indirizzato al curatore CURA 1, l’Autorità di protezione ha formulato alcune osservazioni alla proposta di divisione in oggetto, ricordando al curatore che prima di autorizzarlo “a sottoscrivere il contratto di divisione ereditaria” avrebbe dovuto sottoporre una bozza che – in sostanza – doveva tenere conto delle osservazioni da lei formulate.

Dopo un intervento dell’avv. PR 1, che con scritto indirizzato il 19 maggio 2015 direttamente all’Autorità di protezione ha contestato le osservazioni di quest’ultima, mediante lettera del 30 maggio 2017 l’Autorità di prima sede ha negato al curatore il proprio consenso alla sottoscrizione della “proposta di divisione successorale dell’avv. PR 1”. L’Autorità di protezione ha in particolare ricordato al curatore quale sarebbe, a suo dire, l’importo spettante a norma di legge al signor PI 1, invitandolo a rimettersi in contatto con l’avv. PR 1 per allestire “un contratto di divisione” che tenga conto degli importi da lei indicati.

D. Dopo un ulteriore scambio epistolare con il patrocinatore di RE 1, mediante decisione 22 giugno 2017 – intitolata “divisione successione fu __________” e richiamanti l’art. 462 CC, “nonché ogni altra normativa applicabile alla fattispecie” – l’Autorità di protezione, ricordato che “la proposta dell’avv. CURA 1 non può essere accettata” ha deciso quanto segue:

  • nella successione della fu signora __________, il signor PI 1 deve ricevere fr. 90'061.087 (dispositivo n. 1);

  • i figli della defunta ricevono fr. 30'020.362 da dividere secondo il loro volere (dispositivo n. 2);

  • contro questa decisione, conformante all’art. 445 cpv. 3 CC, è data facoltà di reclamo alla Camera di protezione … entro 30 giorni dall’intimazione (dispositivo n. 4).

La decisione menzionata è stata intimata all’avv. PR 1, ai tre figli della defunta †__________ e comunicata ad PI 1 tramite il curatore CURA 1.

E. Con reclamo del 7 luglio 2017 il signor RE 1 – con il patrocinio dell’avv. PR 1 – ha impugnato presso la Camera di protezione la predetta decisione chiedendone l’annullamento, rivendicando, in riforma della medesima, un importo successorio superiore a quello stabilito dall’Autorità di protezione.

F. Mediante ordinanza 20 luglio 2017 il predetto reclamo è stato intimato ai figli PI 2 e PI 3, come pure ad PI 1, per il tramite del curatore CURA 1, con l’invito a pronunciarsi esclusivamente sulla competenza per materia dell’Autorità di protezione a statuire sulla divisione successoria.

G. Con osservazioni del 24 luglio 2017, sia i predetti figli che il marito della defunta †__________ si sono pronunciati a favore della competenza dell’Autorità di protezione a statuire sulla divisione successoria.

Considerato

in diritto

  1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 e 9 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

  2. Anche nel caso in cui il reclamante non abbia eccepito l’incompetenza dell’Autorità di protezione a pronunciarsi, a norma degli art. 450 ss. CC il reclamo ha effetto devolutivo, nel senso che la procedura e tutti i documenti ad essa connessi passano all'istanza di reclamo (Rhinow/Koller/Kiss et al., Prozessrecht, n. 684 e segg.), che esamina d’ufficio la decisione di prima istanza in fatto e in diritto, segnatamente la competenza a decidere dell'autorità di primo grado, sia materiale che territoriale (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 444 CC n. 2 e 4; sentenza CDP n. 9.2014.165 del 25.03.2015, consid. 2).

  3. Conformemente all’art. 416 cpv. 1 n. 3 CC il curatore abbisogna del consenso dell’Autorità di protezione degli adulti per accettare, in rappresentanza dell’interessato, convenzioni di divisione ereditaria. Detta convenzione determina la fine delle operazioni di liquidazione della successione, per la quale la legge all’art. 634 CC prevede due forme di divisione, ossia un atto scritto o la divisione in natura (CommFam Protection de l’adulte, Biderbost, n. 27 ad art. 416 CC). L’Autorità di protezione deve procedere ad un’analisi completa dell’atto giuridico a lei sottoposto dal curatore, dal profilo degli interessi della persona protetta, ciò che implica una visione completa delle circostanze del caso di specie (CommFam Protection de l’adulte, Biderbost, art. 416 CC n. 44). Il consenso o il suo rifiuto costituiscono una decisione dell’Autorità e deve di principio essere reso in forma scritta e comunicato, in modo da permettere un eventuale reclamo (DTF 5A_555/2008 del 10 dicembre 2008).

La controparte della convenzione da approvare non ha in via generale la legittimazione a reclamare contro la decisione dell’Autorità di protezione di rifiutare il consenso, ritenuto che i suoi interessi non fanno parte degli interessi protetti (CommFam Protection de l’adulte, Biderbost, art. 416 CC n. 50; COPMA, Guida pratica, n. 7.44).

  1. Nel caso in esame, l’Autorità di protezione ha esaminato compiutamente la convenzione di divisione successoria sottopostale da CURA 1 – curatore generale di PI 1 – e ha negato a quest’ultimo il consenso alla sottoscrizione indicandone i motivi nella decisione del 30 maggio 2017. Questa decisione non è stata contestata dal curatore, il solo legittimato a reclamare in rappresentanza di PI 1 (cfr. sopra consid. 3).

  2. Con successiva decisione 22 giugno 2017 (qui impugnata), l’Autorità di protezione è tuttavia andata oltre. Dopo avere ricordato nei considerandi i motivi del suo mancato consenso alla sottoscrizione della convenzione – proposta dall’avv. PR 1 – e quindi la sua mancata accettazione, si è pronunciata sulla divisione successoria dei beni relitti dalla defunta signora †__________, stabilendo che “il signor PI 1 deve ricevere fr. 90'061.087”, mentre “i figli della defunta ricevono fr. 30'020.362 da dividere secondo il loro volere”.

Il dispositivo di detta decisione non fa nessun riferimento al consenso negato al curatore – per altro già formalizzato il 30 maggio 2017 – e definisce le quote ereditarie spettanti ai diversi eredi, con decisione intimata a questi ultimi con l’indicazione dei rimedi di diritto. Una simile decisione non può che essere interpretata quale pronunciamento di una autorità sulla spettanza degli eredi in assenza di una convenzione di divisione accettata da tutti.

  1. Ora, giova ricordare che secondo l’art. 607 CC, salvo disposizione contraria, gli eredi possono liberamente accordarsi circa il modo della divisione dell’eredità. In mancanza di accordo, ciascun erede può rivolgersi al tribunale e chiedere la divisione (art. 604 CC). Nei limiti delle domande delle parti, il tribunale adito è allora tenuto a procedere alla divisione e attribuire agli eredi le loro spettanze. Il tribunale deve pronunciarsi su tutte le questioni controverse e ha la piena competenza per quanto riguarda la divisione e l’attribuzione delle quote (DTF 137 III 8). Esso ha la competenza esclusiva nell’ambito della procedura contenziosa, ciò anche per quanto concerne le operazioni che preparano alla chiusura della divisione, fra cui, segnatamente, quella di determinare la massa successoria da dividere (Weibel in Abt/Weibel, Praxiskommentar, Erbrecht, 3a ed., Basilea 2015, n. 34 ad art. 604; Steinauer, Le droit des successions, 2a ed., 2015, n. 283 segg. pag. 653).

Per quanto riguarda la procedura, va evidenziato che dal 1° gennaio 2011 la procedura contenziosa è retta dal Codice di diritto processuale svizzero (CPC). Le procedure non contenziose (di volontaria giurisdizione) sono anch’esse rette dal CPC nella misura in cui sono di competenza di un giudice (provvedimenti giudiziali: art. 1 lett. b CPC). Laddove invece il diritto federale indica genericamente la competenza di un’autorità, spetta al Cantone stabilire quella competente – che può essere un’autorità amministrativa o giudiziaria (art. 54 cpv. 2 tit. fin. CC) – e così la procedura, salvo quando sia prevista l’applicabilità del CPC (art. 54 cpv. 3 tit. fin. CC; giurisprudenza della IIICCA, sentenza n. 13.2017.47 del 26.07.2017, consid. 4.1).

Il giudice, come detto, ha la competenza esclusiva nell’ambito della procedura contenziosa, ciò anche per quanto concerne le operazioni che preparano la chiusura della divisione, fra cui, appunto, anche quella di determinare la massa successoria da dividere. Nel Cantone Ticino le divisioni sono fatte a norma del Codice di procedura civile in quanto non siano regolate dal CCS (art. 96 Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 [LAC]). La competenza è affidata al Pretore, tanto nelle procedure contenziose quanto in quelle di volontaria giurisdizione (art. 37 LOG, art. 86a e art. 87a cpv. 1 LAC; giurisprudenza della IIICCA, sentenza n. 13.2017.47 del 26.07.2017, consid. 5.1).

  1. Stante quanto precede, è palese che la legge non conferisce alcuna competenza all’Autorità di protezione di pronunciarsi direttamente sulle spettanze degli eredi nell’ambito di una divisione ereditaria con decisione impugnabile alla Camera di protezione. Ciò neppure al cospetto di una de cuius già oggetto di misure di protezione e di un erede beneficiante di analoghe misure di protezione. Nessuna competenza è pure data alla Camera di protezione di statuire, in seconda istanza, sul merito della divisione ereditaria, segnatamente sulla determinazione della massa successoria da dividere.

In parziale accoglimento del reclamo, ma per motivi diversi da quelli in esso fatti valere nel gravame, non resta dunque che annullare la decisione impugnata per palese difetto di competenza dell’Autorità di protezione a statuire sul merito della divisione ereditaria.

  1. Spetterà dunque agli eredi decidere se modificare la convenzione di divisione ereditaria secondo i termini per i quali l’Autorità di protezione potrebbe autorizzare il curatore a sottoscrivere la convenzione, oppure affrontare la via giudiziaria corretta (Pretura) per dirimere i punti controversi. In questa seconda eventualità si ricorda fin d’ora che il curatore – e, se del caso, un curatore di rappresentanza esperto in questioni giuridiche appositamente nominato (CommFam Protection de l’adulte, Steck, art. 449a CC ni. 4-16, 17 e 20) – dovrà essere autorizzato dall’Autorità di protezione a piatire a norma dell’art. 416 cpv. 1 n. 9 CC.

  2. Benché soccombente, all’Autorità di protezione, non vengono addossate spese processuali (art. 47 cpv. 6 LPAmm). L’annullamento d’ufficio della decisione impugnata, per motivi diversi da quelli fatti valere con il gravame, giustifica di non attribuire ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

  1. In parziale accoglimento del reclamo, la decisione 22 giugno 2017 dell’Autorità regionale di protezione __________ è annullata ai sensi dei considerandi.

  2. Non si prelevano né spese né tasse di giustizia. Non si accordano ripetibili.

  3. Notificazione:

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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