Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 15.03.2018 9.2017.103

Incarto n. 9.2017.103

Lugano 15 marzo 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

Dell'Oro

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

e a

PI 1 e PI 2, entrambi patr. da: PR 2,

per quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza con gestione amministrativa ai sensi degli art. 394-395 CC in favore di PI 1

giudicando sul reclamo del 15 maggio 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emanata il 13 aprile 2017 (ris. n. 128) dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. PI 1, cittadino italiano, è nato il 1923 a __________. Sposatosi nel novembre 2012 a __________ con PI 2 (1947), risulta domiciliato in Svizzera dal 1° agosto 2016, in provenienza da __________. Da un precedente matrimonio ha avuto tre figli, __________ (1956), la qui reclamante RE 1 (1962) e __________ (1968).

B. Con istanza del 6 febbraio 2017 i coniugi PI 1 e PI 2 si sono rivolti, tramite la loro patrocinatrice, all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito: Autorità di protezione). Nel loro memoriale, essi riferiscono che dalla seconda metà del 2016 PI 1 soffre di deficit di memoria importanti, che non gli permettono più di gestire in maniera adeguata il proprio patrimonio. In favore del medesimo essi postulano l’adozione di provvedimenti di protezione, in particolare l’istituzione di una curatela di sostegno (art. 393 CC) e di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni (art. 394 cpv. 1 e 3 e art. 395 cpv. 1 e 2 CC).

C. Con scritto del 28 marzo 2017 l’istanza di cui sopra è stata oggetto di integrazione. A seguito del peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato, all’Autorità di protezione è stato richiesto di pronunciare anche una privazione dell’esercizio dei diritti civili e di intervenire già in via cautelare.

Nello scritto in questione, la patrocinatrice dei coniugi PI 1 PI 2 ha informato l’Autorità di protezione di aver ricevuto in data 17 marzo 2017 la notifica di un “ricorso per amministrazione di sostegno” (doc. 3 reclamo) in favore di PI 1, depositato presso il Tribunale ordinario di __________ il 1° febbraio 2017 dalla figlia RE 1, e che il 27 marzo seguente aveva già avuto luogo un’udienza dinnanzi al Giudice Tutelare, cui PI 1 non ha presenziato.

D. Con scritto pure del 28 marzo 2017, anche la patrocinatrice di RE 1 si è rivolta all’Autorità di protezione, informandola dell’avvio del procedimento in Italia, di quanto avvenuto nel corso dell’udienza di comparizione delle parti tenutasi il 27 marzo 2017 e segnalando l’esistenza di un conflitto di competenze. In particolare, ha riferito che PI 2, costituitasi in giudizio a __________ con atto del 24 marzo precedente (doc. 4 reclamo; doc. U duplica), ha contestato la competenza della giurisdizione italiana e che il Giudice Tutelare si è riservato una decisione in merito, rifiutando tuttavia di nominare un amministratore di sostegno provvisorio (doc. B osservazioni).

E. L’Autorità di protezione, in occasione dell’udienza svoltasi il 30 marzo 2017, si è considerata competente a decidere sull’istanza dei coniugi __________, visto il domicilio dell’interessato a __________(Svizzera). L’Autorità di prime cure ha preso atto delle difficoltà di PI 1 e ha ritenuto che il medesimo dovesse essere debitamente rappresentato nell’amministrazione dei suoi beni, mobili ed immobili, in Svizzera e all’estero; ha inoltre ritenuto giustificata una sua privazione dei diritti civili rispetto all’amministrazione della sostanza e delle rendite da essa prodotte, che dovranno essere gestite dal curatore. Gli istanti si sono rimessi all’Autorità di protezione per la designazione del curatore. Con scritto del 6 aprile 2017, la patrocinatrice dell’interessato e della moglie ha aderito alla proposta dell’Autorità di protezione di nominare quale curatore l’avv. __________.

F. Con decisione del 13 aprile 2017 (ris. n. 128) l’Autorità di protezione ha formalmente istituito in favore di PI 1 una curatela di rappresentanza con gestione amministrativa ai sensi degli art. 394-395 CC, riguardante la rappresentanza dell’interessato nell’amministrazione dei beni mobili e immobili in Svizzera e all’estero, incluse le partecipazioni alle società e persone giuridiche di ogni sorta, nonché la gestione con la massima diligenza di tale patrimonio e delle rendite da esso eventualmente generate. PI 1 è stato privato dell’esercizio dei diritti civili con riferimento ai beni e alle rendite sottoposti all’amministrazione del curatore (394 cpv. 2 CC). Alla decisione è stata conferita immediata esecutività.

G. Con decisione datata 10 aprile 2017 (doc. 5 reclamo; doc. V duplica), trasmessa a mezzo fax il 26 aprile 2017 alla patrocinatrice __________ di RE 1, il Giudice Tutelare del Tribunale di __________, ha sciolto positivamente la riserva sulla sua competenza, in ragione della nazionalità dell’interessato e considerando che l’autorità svizzera era stata adita successivamente. Contestualmente a tale decisione ha quindi disposto una rogatoria consolare per l’esame di PI 1, incaricando la cancelleria del Tribunale di trasmettere il fascicolo all’Autorità consolare territorialmente competente (ovvero il Consolato Italiano a Lugano) per i provvedimenti di competenza. Successivamente, il Giudice Tutelare __________ ha ribadito la propria competenza (decisione del 18 maggio 2017, notificata il 15 giugno seguente, doc. 11 replica).

H. Con reclamo datato 15 maggio 2017 RE 1 è insorta contro la decisione dell’Autorità di protezione. In via principale, la reclamante ne postula l’annullamento, contestando la competenza decisionale dell’autorità elvetica in quanto la medesima procedura – tuttora pendente – era stata introdotta precedentemente in Italia. In via subordinata, visto il degrado cognitivo dell’interessato, chiede che la decisione sia modificata nel senso di estendere il provvedimento ad una curatela generale, con un curatore da designarsi al di fuori della cerchia famigliare. L’insorgente non ha postulato la restituzione dell’effetto sospensivo al gravame.

I. Pur ribadendo la propria competenza a statuire, in considerazione del domicilio di PI 1, nelle sue osservazioni 18 maggio 2017 l’Autorità di protezione non solleva obiezioni quanto alla remissione della competenza al Tribunale __________ adito in precedenza, purché l’interessato non rimanga sprovvisto della rappresentanza di cui necessita. L’Autorita di protezione si oppone invece, nel merito, alla richiesta di estendere il provvedimento ad una curatela generale, ritenuta sproporzionata alla luce dell’assistenza dispensata dalla moglie dell’interessato (cura della persona, della salute e di ogni altra necessità, ad eccezione dell’amministrazione del patrimonio).

L. Con osservazioni 6 giugno 2017 PI 1 e PI 2 postulano che il reclamo sia dichiarato irricevibile, l’eccezione di incompetenza territoriale essendo stata sollevata tardivamente. Inoltre, a mente dei resistenti non sussisterebbe alcun interesse attuale e concreto al reclamo, in quanto la controparte ha riconosciuto la figura del curatore nominato nella decisione impugnata e sta collaborando con lui. Nel merito, contestano la richiesta di istituire una curatela generale per PI 1, la misura non essendo proporzionata ed adeguata alla sua situazione personale.

M. In sede di replica e duplica, RE 1, PI 1 e PI 2 si sono riconfermati nelle considerazioni e conclusioni già espresse nei precedenti reciproci memoriali. Delle argomentazioni rispettive si dirà più precisamente – per quanto necessario all’evasione del procedimento – nei considerandi in diritto. Con scritto 12 luglio 2017 l’Autorità di protezione ha rinunciato a presentare una duplica.

Considerato

in diritto

I. In ordine

  1. In considerazione dell’esistenza di un elemento di estraneità nella vertenza – ovvero, la nazionalità italiana dell’interessato – e di un procedimento analogo avviato in Italia dalla figlia di quest’ultimo, occorre preliminarmente chinarsi sia sulla questione della competenza territoriale delle autorità di protezione elvetiche che su quella di un’eventuale litispendenza. Entrambe sono da verificarsi d’ufficio, anche in assenza di eventuali contestazioni delle parti (sentenza CDP dell’11 agosto 2017, inc. 9.2017.66, consid. 2; cfr. in particolare, sulla litispendenza, DTF 127 III 118 consid. 3d e riferimenti dottrinali citati). La censura dei resistenti, secondo cui RE 1 avrebbe contestato tardivamente tali aspetti, non può quindi essere condivisa.

1.1. Ai sensi dell’art. 85 cpv. 2 LDIP, in materia di protezione degli adulti, la competenza dei tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri sono regolati dalla Convenzione dell'Aia del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti (RS 0.211.232.1, entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2009).

Il diritto internazionale privato svizzero rinvia dunque a tale accordo internazionale, obbligando le autorità e i tribunali svizzeri ad applicare tali norme a prescindere dal fatto che gli altri Stati in gioco siano o meno parti contraenti alla Convenzione (Prager, CHK – Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Internationales Privatrecht, 3a ed. 2016, ad art. 85 LDIP n. 98; Kren Kostkiewicz, IPRG/LugÜ Kommentar, 2015, ad art. 85 LDIP n. 15).

Occorre dunque esaminare la questione della competenza facendo riferimento alle norme della Convenzione anche nel caso concreto, sebbene l’Italia non l’abbia ratificata (ma soltanto sottoscritta, cfr. https: //www.hcch.net/fr/ instruments/conventions/status-table/ ?cid=71, consultato il 15 marzo 2018).

1.2. Giusta l’art. 5 cpv. 1 della Convenzione dell'Aia sulla protezione internazionale degli adulti, le autorità – sia giudiziarie che amministrative – dello Stato contraente di residenza abituale dell'adulto sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni.

Dal 1° agosto 2016 PI 1 vive stabilmente a __________(Svizzera), ove ha trasferito il suo domicilio (doc. 1 istanza). In data 18 novembre 2016 è stato iscritto nell’Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (doc. BB duplica). In base alle norme di conflitto applicabili, la competenza delle autorità svizzere per adottare delle misure di protezione in suo favore è dunque data.

Quanto al diritto applicabile, l’art. 13 cpv. 1 della Convenzione prevede che le autorità degli Stati contraenti, nell’esercizio della competenza attribuita dalle norme della Convenzione, applicano la propria legge, ovvero – nella fattispecie – il diritto svizzero.

Pur senza effettuare la disamina appena esposta (e peraltro neppure citare gli art. 442 cpv. 1 in initio CC e 1 ROPMA con riferimento alla competenza locale), è a ragione che l’Autorità di protezione si è considerata competente per adottare delle misure di protezione in favore di PI 1 ed ha applicato il diritto interno.

  1. Al momento in cui è stata informata dell’esistenza di un procedimento analogo in Italia – circostanza addotta il 28 marzo 2017 sia dalla patrocinatrice dei coniugi __________, sia dalla legale italiana della qui reclamante – l’Autorità di protezione avrebbe tuttavia dovuto porsi il problema della litispendenza delle due cause.

2.1. Ai sensi dell’art. 9 LDIP, se un'azione concernente lo stesso oggetto è già pendente all'estero tra le stesse parti, il tribunale svizzero sospende il procedimento laddove sia presumibile che il tribunale estero prenda, entro congruo termine, una decisione riconoscibile in Svizzera (cpv. 1). Determinante per la litispendenza in Svizzera è il momento del primo atto procedurale necessario all'introduzione dell'azione; a tal fine, basta l'apertura della procedura di conciliazione (cpv. 2). Il tribunale svizzero stralcia la causa dal ruolo appena gli sia presentata una decisione straniera riconoscibile in Svizzera (cpv. 3). La norma è finalizzata a coordinare, in ambito internazionale, le diverse competenze coesistenti fra tribunali svizzeri e esteri, evitando l’emanazione di pronunce contraddittorie (DTF 127 III 118 consid. 3d; STF 5A_223/2016 del 28 luglio 2016, consid. 5.1.1.1-5.1.1.2; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5a ed., 2016, ad art. 9 LDIP n. 1). Se è data litispendenza, il giudice svizzero sospende il procedimento: l’eventuale stralcio della causa dal ruolo interverrà soltanto in un secondo tempo, se la decisione straniera presentata avrà forza di cosa giudicata (DTF 127 III 118 consid. 3d; 126 III 327 consid. 1c; STF 5A_223/2016 del 28 luglio 2016, consid. 5.1.1.1).

2.2. La litispendenza presuppone dunque la realizzazione di determinate condizioni. La sospensione del procedimento può essere ordinata soltanto se esso ha luogo tra le stesse parti, se l’oggetto della controversia è identico e se è prevedibile che il tribunale straniero emani entro un congruo termine una decisione che può essere riconosciuta in Svizzera (STF 5A_223/2016 del 28 luglio 2016, consid. 5.1.1.1; STF 5A_223/2016 del 28 luglio 2016, consid. 3.1).

Se un procedimento con il medesimo oggetto è in essere tra le medesime parti, l’autorità deve dunque valutare se può essere escluso, con una verosimiglianza confinante con la certezza, che la giurisdizione estera emani, in un termine adeguato, una decisione suscettibile di riconoscimento in Svizzera. Se sussiste un dubbio legittimo in proposito, la causa deve essere sospesa; se invece non vi è alcuna chance che la giurisdizione estera emani entro congruo termine una simile decisione, non vi è litispendenza e la Corte deve entrare nel merito della causa (DTF 127 III 118 consid. 3e; DTF 118 II 188 consid. 3a).

Tali condizioni sono cumulative: non vi è litispendenza se già solo una di queste condizioni viene a mancare (STF 5C.247/2004 del 10 febbraio 2005, consid. 5.1; Kren Kostkiewicz, IPRG/LugÜ Kommentar, ad art. 9 LDIP n. 4).

2.3. Per quanto attiene alla prognosi delle tempistiche di evasione del procedimento estero, da effettuarsi dal tribunale svizzero, non vi sono delle regole precise che definiscano la nozione di “conguo termine” (Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2a ed. 2004, ad art. 9 LDIP n. 79). Il giudice svizzero deve normalmente partire dal principio che la causa pendente all’estero verrà decisa in tempo utile: il contrario è però immaginabile, quando è notorio che in un determinato Stato le procedure giudiziarie subiscono delle lungaggini (Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, ad art. 9 LDIP n. 80). La durata del procedimento dipende peraltro dalla sua complessità e soprattutto dal comportamento delle parti (Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, ad art. 9 LDIP n. 79), ed è particolarmente incerta nelle prime fasi del medesimo (Buhr/Gabriel/Schramm, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Internationales Privatrecht, 3a ed. 2016, ad art. 9 LDIP n. 18). Secondo la dottrina, può essere d’aiuto riferirsi ai criteri dell’art. 6 par. 1 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101, entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 1974), ovvero alla nozione di “termine ragionevole” (Berti/Droese, Internationales Privatrecht, Basler Kommentar, 3a ed. 2013, ad art. 9 LDIP n. 23; Buhr/Gabriel/Schramm, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Internationales Privatrecht, ad art. 9 LDIP n. 18). Il Tribunale federale ha considerato adeguata, per una causa ereditaria, una durata da 1 a 5 anni fino alla sentenza di secondo grado (STF 5C.289/2006 del 7 giugno 2007, consid. 4.4); inadeguata, invece, la durata di una procedimento di divorzio pendente all’estero da 4/5 anni, senza che si sia giunti ad una decisione di prima istanza (STF 5C.247/2004 del 10 febbraio 2005, consid. 5.1-5.2; Buhr/Gabriel/Schramm, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Internationales Privatrecht, ad art. 9 LDIP n. 18).

2.4. Nel caso specifico, le tempistiche di evasione del procedimento avviato in Italia appaiono incerte.

Il ricorso per amministrazione di sostegno presentato con atto del 1° febbraio 2016 da RE 1 presso il Giudice Tutelare del Tribunale di __________ (doc. 3 reclamo) è stato inizialmente trattato con una certa celerità. Secondo le tavole processuali, circa un mese dopo la richiesta il Giudice tutelare ha fissato una prima udienza (decreto di fissazione udienza del 7 marzo 2017, allegato all’e-mail del 28 marzo 2017 della legale italiana della reclamante), tenutasi il 27 marzo seguente, nella quale sono state rigettate seduta stante le richieste di nomina di un amministratore provvisorio (doc. B osservazioni). Successivamente, con decisione datata 10 aprile 2017, il Giudice tutelare ha sciolto la riserva della competenza ed ha disposto una rogatoria consolare per l’esame di PI 1, da effettuarsi da parte del Consolato Italiano di Lugano. Da quel momento, invece, la procedura è in stallo.

Le dichiarazioni di PI 2 (doc. W duplica) e del legale costituitosi in giudizio in __________ in rappresentanza di quest’ultima (doc. X duplica) danno atto che al 20 luglio 2017 né il Giudice Tutelare, né l’Autorità consolare avevano compiuto alcun ulteriore passo processuale. Nessuno sviluppo è stato portato nel frattempo alla conoscenza di questo Giudice.

2.5. Ai sensi dell’art. 15 della Convenzione dell’Aia del 18 marzo 1970 sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale (RS 0.274.132, entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1995 e per l’Italia il 21 agosto 1982), un agente diplomatico o consolare di uno Stato contraente può procedere, in materia civile o commerciale, e senza fare uso di misure coercitive, sul territorio di un altro Stato contraente e nella circoscrizione in cui esercita le proprie funzioni, ad ogni atto istruttorio riguardante unicamente i cittadini di uno Stato che egli rappresenta e concernente un procedimento iniziato avanti un tribunale del detto Stato. Ogni Stato contraente ha la facoltà di dichiarare che tale atto può avvenire soltanto previa autorizzazione accordata su domanda fatta, da tale agente od a suo nome, all'autorità competente designata dallo Stato dichiarante.

La Svizzera ha esercitato questa facoltà, dichiarando che l'assunzione di prove secondo tale norma è subordinata all'autorizzazione preliminare del Dipartimento federale di giustizia e polizia; la domanda di autorizzazione dev'essere indirizzata all'autorità centrale del Cantone in cui ha luogo l'atto istruttorio (cfr. Riserve e dichiarazioni, n. 5).

In Svizzera, l’assunzione di prove da parte di agenti diplomatici o consolari è dunque subordinata all’ottenimento di una formale autorizzazione da parte delle autorità competenti. Per il Ticino – Cantone ove deve svolgersi l’atto istruttorio in questione – l’Autorità centrale per l'assistenza giudiziaria in materia civile o commerciale designata è il Tribunale di appello (cfr. www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/zivil /behoerden/zentral.html, consultato il 15 marzo 2018). L’Autorità federale in seno al Dipartimento federale di giustizia e polizia è l’Ufficio federale di giustizia a Berna (cfr. Riserve e dichiarazioni, Lista delle autorità svizzere).

2.6. Interpellati da questo giudice, con scritti del 26 febbraio 2018 (doc. 19 CDP) e del 1° marzo 2018 (doc. 21 CDP), sia il Servizio Rogatorie internazionali del Tribunale d’appello che l’Ufficio federale di Giustizia hanno confermato di non aver ricevuto alcuna richiesta di assunzione di prove da parte delle autorità italiane nei confronti di PI 1.

Dal mese di aprile 2017, ovvero quasi un anno, l’istruttoria del procedimento italiano è totalmente ferma. Le autorità italiane non si sono attivate nemmeno per ottenere la preliminare (ed indispensabile) autorizzazione a procedere con l’assunzione del suddetto mezzo di prova. Ciò, sebbene l’interessato non goda di alcuna protezione cautelare (sovente di importanza decisiva nell’ambito della protezione degli adulti, v. Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, 2010, ad art. 445 CC n. 1; Steck, Das neue Erwachsenenschutzrecht, 2011, ad art. 445 CC n. 2), il Giudice Tutelare avendo rigettato la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno provvisorio (cfr. verbale di udienza 27 marzo 2017, doc. B osservazioni).

A quanto sopra occorre aggiungere che la rogatoria consolare, scelta dal tribunale italiano, è una modalità di assunzione probatoria che non prevede l’utilizzo di misure coercitive (v. anche il promemoria dell’Ufficio federale di Giustizia del 24 maggio 2013, Condizioni per l'assunzione delle prove da parte di commissari o da parte di agenti diplomatici o consolari, reperibile su: https://www.rhf.admin.ch/ dam/data/rhf/zivilrecht/wegleitungen/mb-beweiserhebung-commissioners-i.pdf, consultato il 15 marzo 2018). Essendo esperibile soltanto con la collaborazione dell’interessato, nel caso di un eventuale rifiuto del medesimo – che appare verosimile, avendo la moglie contestato da subito la competenza delle autorità estere – i tempi necessari per ottenere la dovuta assistenza da parte dei tribunali svizzeri ordinari farebbero slittare ulteriormente l’evasione della vertenza da parte del Giudice Tutelare.

Alla luce di queste considerazioni, occorre considerare che nella fattispecie in esame la prognosi di cui all’art. 9 LDIP è negativa e non vi è da attendersi che la giurisdizione estera emani dei provvedimenti in tempi congrui. In assenza di uno dei presupposti della litispendenza, la vertenza in Svizzera non deve dunque essere sospesa, a prescindere dall’adempimento o meno delle altre condizioni.

Seppur con una motivazione fondata su elementi emersi successivamente (ciò che è ammissibile, non vigendo in questa sede alcun divieto di nova, cfr. art. 99 cpv. 2 LPAmm; Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, ad art. 450a CC, n. 7), la decisione dell’Autorità di protezione di entrare nel merito della vertenza non può essere qui censurata.

II. Nel merito

  1. La reclamante contesta anche nel merito la decisione emanata dall’Autorità di protezione, ritenendo che il degrado cognitivo di PI 1 sia tale da comportare l’istituzione di una curatela generale. La richiesta è stata formulata unicamente in sede di reclamo, nonostante si basi su certificati medici presenti agli atti del procedimento di prime cure, il cui accesso non era precluso alla reclamante. L’ammissibilità di tale modo di procedere alla luce del principio del doppio grado di giudizio (e non, come eccepito dai resistenti, dal profilo della legittimazione attiva), può comunque rimanere indecisa. Come si vedrà, infatti, la richiesta è ad ogni modo destinata all’insuccesso.

3.1. Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha fatto riferimento a quanto emerso in occasione dell’udienza del 30 marzo 2017 e ha constatato la necessità di un provvedimento di protezione, affinché PI 1 “possa essere debitamente rappresentato nell’amministrazione dei beni che possiede in Svizzera e all’estero (Italia), sia mobili che immobili, incluse le sue partecipazioni in società e persone giuridiche in genere” (pag. 1). L’autorità di prime cure ha altresì ritenuto la necessità “di un’inibizione dell’esercizio dei diritti civili del curatelando” in relazione alla sostanza e alle rendite prodotte, “a sua massima protezione” (pag. 1). Considerando realizzati i requisiti degli art. 394-395 CC, l’Autorità di protezione ha istituito in favore di PI 1 una curatela di rappresentanza con gestione amministrativa ai sensi dei suddetti disposti (decisione impugnata, pag. 1-2). Alla decisione è stata conferita immediata esecutività, vista “l’urgenza di provvedere a determinati adempimenti”, in particolare la necessità di rispettare i termini per l’inoltro di un’istanza di voluntary disclosure al fisco italiano (pag. 2).

3.2. Nel suo reclamo, RE 1 ritiene che i certificati medici agli atti attestino una condizione degenerativa permanente del padre, che comporta una durevole incapacità di discernimento (pag. 5). A mente della reclamante, tale incapacità comporta l’adozione di una misura più incisiva, “che possa disporre e salvaguardare gli interessi sia in ambito della cura della salute e della persona in genere, che in ambito patrimoniale e delle relazioni giuridiche” (reclamo, pag. 5). Vista la sussistenza di possibili conflitti di interesse, la funzione del curatore generale dovrà essere ricoperta da un professionista estraneo alla famiglia, eventualmente l’attuale curatore (reclamo, pag. 5).

In sede di replica, RE 1 asserisce che il degrado cognitivo del padre era già in atto prima del matrimonio con PI 2 – “sprovvista di mezzi ed indebitata” – escludendo che il medesimo “possa essere avvenuto in maniera consapevole” (pag. 2). La figlia lamenta una serie di inadempienze dell’attuale moglie di PI 1, che non è “all’altezza di prendersi cura e di rappresentare il marito” e lo costringe a vivere “recluso, privato della propria libertà e dei propri affetti” (replica, pag. 3 e 8). Postula dunque la riforma della decisione annullata, nel senso di istituire in favore di PI 1 una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC.

3.3. Nelle sue osservazioni, l’Autorità di protezione ha espresso serie riserve riguardo all’istituzione di una curatela generale. Seppur dall’istruttoria sia emerso “che l’interessato versa in condizioni di salute che impongono assistenza su ampia scala”, l’autorità di prime cure ha sottolineato che la moglie vi provvede già e che non vi sono motivi “di ritenere che la medesima non possa occuparsi della cura della persona, della salute e di ogni altra necessità del marito”, conformemente ai poteri di rappresentanza riconosciuti ex lege al coniuge dal nostro ordinamento giuridico (osservazioni, pag. 2). Il provvedimento deciso è stato pensato su misura delle esigenze di PI 1 ed una curatela generale risulterebbe sproporzionata (osservazioni, pag. 2). L’Autorità di protezione postula dunque, nel merito, la reiezione del reclamo; ha in seguito rinunciato a presentare una duplica.

3.4. Secondo i resistenti, “lo stato del curatelato non si identifica con una situazione che impone una curatela generale”, in quanto egli è costantemente seguito dal suo medico e dalla moglie, che si occupa di “ogni aspetto riguardante la sua persona e la sua salute”: è pertanto adeguato che la moglie disponga di un potere di rappresentanza in relazione a questi aspetti (osservazioni, pag. 8). Affermano che non vi è alcun conflitto di interessi nella cura del curatelato, la reclamante essendosi disinteressata per anni alla vita quotidiana di quest’ultimo (osservazioni, pag. 9).

In sede di duplica, i resistenti censurano le critiche rivolte a PI 2 in relazione alle cure fornite al marito e, più in generale, il discredito gettato su di essa e sul suo tenore di vita (pag. 3 e seguenti). Ribadiscono che sino alla metà del 2016 PI 1 era perfettamente in grado di intendere e di volere, mentre la sua situazione si è notevolmente aggravata dal marzo del 2017 (duplica, pag. 4). Essi ritengono che una curatela generale, che è un’ultima ratio, sarebbe sproporzionata ed immotivata nel caso concreto (duplica, pag. 10). Chiedono pertanto che il reclamo sia respinto e la decisione di prime cure confermata.

3.5. L’autorità adotta le misure di protezione degli adulti che salvaguardano il benessere delle persone bisognose di aiuto e ne assicurano la protezione, conservando e promuovendo – per quanto possibile – l’autodeterminazione dell’interessato (art. 388 CC). Ai sensi dell’art. 389 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione degli adulti ordina una misura se il sostegno fornito dalla famiglia, da altre persone vicine alla persona bisognosa di aiuto o da servizi privati o pubblici è o appare a priori insufficiente (n. 1); se la persona bisognosa di aiuto è incapace di discernimento, non aveva adottato misure precauzionali personali, o non ne aveva adottate di sufficienti, e le misure applicabili per legge sono insufficienti (n. 2).

Ai sensi dell’art. 374 CC, il coniuge o partner registrato che vive in comunione domestica con una persona che diviene incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza ha per legge un diritto di rappresentanza se non sussiste un mandato precauzionale né una corrispondente curatela (cpv. 1). Il diritto di rappresentanza comprende tutti gli atti giuridici abitualmente necessari al mantenimento, l’amministrazione ordinaria del reddito e dei rimanenti beni e, se necessario, il potere di aprire e sbrigare la corrispondenza (cpv. 2, n. 1-3). Per gli atti giuridici inerenti all’amministrazione straordinaria dei beni il coniuge o il partner registrato deve ottenere il consenso dell’autorità di protezione degli adulti (cpv. 3).

L’obiettivo del diritto legale di rappresentanza è quello di garantire che i bisogni fondamentali personali e materiali di una persona incapace di discernimento possano essere soddisfatti senza l’intervento dell’autorità di protezione degli adulti (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391 pag. 6423).

L’applicazione del principio di sussidiarietà implica che l’autorità di protezione istituisca delle misure soltanto se l’aiuto di cui necessita l’interessato non può essere fornito dalla sua famiglia, dalle persone vicine o dai servizi pubblici o privati competenti (Messaggio, FF 2006 6391 pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, 2012, n. 5.11 pag. 138).

Se l’autorità di protezione constata che l’assistenza fornita da questa cerchia di persone non è sufficiente, deve ordinare una misura che rispetti il principio di proporzionalità, ovvero che sia necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC; art. 5 cpv. 2 Cost.; DTF 140 III 49 consid. 4.3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).

3.6. L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).

Una curatela generale è istituita se una persona ha un particolare bisogno d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento (art. 398 cpv. 1 CC). La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche (cpv. 2); l’interessato è privato per legge dell’esercizio dei diritti civili (cpv. 3).

In generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a ritroso” l’esame delle condizioni (l’autorità potendosi mostrare meno esigente nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una curatela d’accompagnamento, rispetto ad esempio ad una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, n. 23, pag. 105; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 403, pag. 192)

3.7. Nella fattispecie, il bisogno di protezione di PI 1 in ambito patrimoniale è incontestato. La curatela di rappresentanza con amministrazione della sostanza e dei relativi redditi, combinata con la privazione dell’esercizio dei diritti civili dell’interessato in relazione alla globalità degli stessi, risponde a tale necessità, fornendo una protezione adeguata dei suoi interessi (e, indirettamente, delle aspettative successorie della qui reclamante). L’adempimento dei requisiti per l’istituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni non è in discussione: la reclamante vorrebbe nondimeno tutelare maggiormente il padre, con l’istituzione di una curatela generale.

Nonostante il declino cognitivo di PI 1, attestato in maniera chiara dai certificati medici prodotti (doc. 3 istanza; doc. 11 complemento all’istanza; doc. 6 e doc. 7 reclamo), dagli atti non emerge un particolare bisogno di protezione che imponga l’istituzione di provvedimenti ufficiali al di fuori dell’ambito della gestione del suo cospicuo patrimonio e dei redditi da esso generato. Come visto, sulla scorta dell’art. 374 CC, il coniuge che vive in comunione domestica o che assicura personalmente un’assistenza regolare alla persona divenuta incapace di discernimento beneficia di un diritto di rappresentanza ex lege, a tutela dei bisogni quotidiani di quest’ultimo, senza che occorra nominargli un curatore.

Che PI 2 non sia in grado di assistere efficacemente il marito né di adottare, nell’interesse di quest’ultimo, le necessarie decisioni che riguardano la sua salute sono allegazioni rimaste allo stadio di puro parlato. Le generiche accuse, formulate nel memoriale di reclamo e nella replica, di aver sposato PI 1 per interesse e di averlo isolato dai suoi affetti, sono rimaste prive di riscontro. Dagli atti non emerge alcun elemento che induca a pensare che PI 1 sia trascurato, che le cure assicurate dalla moglie non siano sufficienti, che l’assistenza medica fornita non sia adeguata o che vi sia un rischio che quest’ultima adotti delle decisioni a lui pregiudizievoli.

La decisione dell’Autorità di protezione appare dunque rispettosa della situazione concreta dell’interessato. Nel caso in cui le circostanze di fatto dovessero mutare, e se gli interessi di PI 1 non apparissero più salvaguardati in maniera ottimale dall’assetto attuale, l’Autorità di protezione potrà – recte: dovrà – senz’altro intervenire, istituendo una curatela più incisiva ed estendendo i compiti del curatore (v. anche art. 376 cpv. 2 CC).

In questo senso, il reclamo è pertanto votato all’insuccesso.

III. Oneri processuali

  1. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e devono dunque essere posti integralmente a carico di RE 1, che verserà a PI 1 e PI 2 fr. 2'500.– a titolo di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

  1. Il reclamo è respinto.

  2. Gli oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr. 150.–

fr. 500.–

sono posti a carico di RE 1, che verserà a PI 1 e PI 2 fr. 2'500.– a titolo di ripetibili.

  1. Notificazione:

Comunicazione:

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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