Incarto n. 9.2016.223
Lugano 13 settembre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Dell’Oro
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’accollo della mercede e delle spese dovute al curatore per il 2014
giudicando sul reclamo del 17 dicembre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emanata il 24 novembre 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Con decisione del 27 luglio 2012 (ris. no. 344), l’allora Commissione tutoria regionale __________, ha istituito in favore di RE 1 (1955) una curatela volontaria ai sensi dell’art. 394 vCC. Quale curatore è stato designato __________, con il compito di amministrare la rendita e la sostanza della curatelata, rappresentarla in ogni suo bisogno amministrativo, presentare alla Commissione tutoria i rendiconti finanziari e morali annui e chiedere – se necessario – i consensi previsti dagli art. 421 e 422 vCC.
B. In considerazione della totale mancanza di collaborazione da parte dell’interessata, il curatore designato ha chiesto di essere sostituito. Con decisione del 5 dicembre 2012 (ris. no. 475) la Commissione tutoria regionale l’ha esonerato dall’incarico e ha nominato __________ al suo posto.
C. Con decisione del 7 marzo 2013 (ris. no. 68) l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito: Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria regionale, ha approvato l’inventario iniziale presentato dal curatore ai sensi dell’art. 405 CC, che al 14 dicembre 2012 attestava un saldo passivo di fr. 15'667.58.
D. Con decisione del 14 marzo 2014 (ris. no. 90) l’Autorità di protezione ha revocato la misura precedentemente in essere e l’ha convertita in una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi dell’art. 394 CC in relazione con l’art. 395 CC. Quale curatore è stato confermato __________, con il compito di rappresentare l’interessata nel disbrigo degli affari amministrativi e amministrare con diligenza il reddito e il patrimonio dell’interessata, presentare all’Autorità di protezione i rendiconti finanziari e morali annui, e chiedere – se del caso – l’adeguamento della misura di protezione e i consensi di cui all’art. 416 CC.
E. Con scritto del 17 marzo 2016, RE 1 ha postulato la revoca della curatela. Dopo aver rinnovato a più riprese tale richiesta, il 26 settembre 2016 RE 1 ha presentato a questa Camera un reclamo per denegata/ritardata giustizia.
F. Con decisioni del 24 novembre 2016, l’Autorità di protezione ha approvato i rendiconti finanziari e i rapporti morali per gli anni 2012 (ris. no. 245), 2013 (ris. no. 246), 2014 (ris. no. 247) e 2015 (ris. no. 248). Per quanto attiene al 2012, l’Autorità di protezione ha deciso di rinviare l’approvazione della domanda di indennità e di rimborso spese al rendiconto successivo. La mercede e le spese riconosciute al curatore per il 2013 (2012 incluso) e il 2015 sono state poste a carico del Comune di domicilio dell’interessata, __________. Per il 2014, invece, esse sono state poste a carico dell’interessata stessa.
G. Con pronuncia del giorno successivo, questa Camera ha accolto il reclamo per denegata/ritardata giustizia interposto da RE 1 con riferimento alla richiesta di revoca della curatela (inc. CDP n. 9.2016.176), assegnando all'Autorità di protezione un termine di dieci giorni per prendere posizione su tale domanda. Convocata il 1° dicembre 2016 dall’Autorità di protezione, RE 1 ha ribadito la sua richiesta di revoca della misura di protezione in essere e ha contestato l’accollo della mercede e delle spese del curatore riferite all’anno 2014.
H. Con reclamo datato 17 dicembre 2016 RE 1 è insorta contro l’approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale 2014 (ris. no. 247). L’interessata contesta la decisione di accollarle la mercede e le spese del curatore relative al 2014, anno che finanziariamente definisce peggiore di quelli successivi. Ribadisce inoltre la richiesta di togliere la misura di protezione nei suoi confronti.
I. Nelle proprie osservazioni del 19 gennaio 2017 l’Autorità di protezione sostiene la correttezza della decisione adottata e postula la reiezione del gravame, con conseguente conferma della decisione impugnata. In sede di replica, datata 7 febbraio 2017, RE 1 si è riconfermata nelle sue richieste, mentre con scritto del 17 febbraio 2017 l’Autorità di protezione ha rinunciato a presentare una duplica.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Va anzitutto rilevato che la richiesta di revoca della curatela contenuta nel reclamo è da ritenersi irricevibile in questa sede, nella misura in cui la decisione impugnata – limitata all’approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale 2014 – non statuisce in proposito. A tale riguardo, il reclamo è pertanto destinato a un giudizio di inammissibilità.
RE 1 contesta la decisione dell’Autorità di protezione di accollarle la mercede e le spese dovute al curatore.
3.1. Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha accertato che dal rendiconto finanziario presentato dal curatore per la gestione 2014 emergono entrate per fr. 43'217.05 e uscite per 45'073.59, per una perdita di fr. 1'856.54. Al 31 dicembre 2014, il patrimonio passivo ammontava a fr. 9'124.35.
Dopo aver approvato il rendiconto finanziario e il rapporto morale, l’Autorità di protezione ha avallato anche il conteggio allestito il 5 febbraio 2015 dal curatore, riconoscendogli una mercede di fr. 2'058.40 e le spese di fr. 149.90, poste a carico dell’interessata e già prelevati dal curatore.
L’Autorità di protezione afferma, nelle sue osservazioni, come l’importo complessivo di fr. 2'208.30 sia stato prelevato dal curatore il 5 marzo 2015, momento in cui la situazione finanziaria di RE 1 era stabile. Il conto dal quale è stato prelevato l’importo in questione presentava un saldo di fr. 4'943.25. La situazione della reclamante all’epoca viene descritta come favorevole, siccome il curatore nel 2015 aveva potuto estinguere parte dei pregressi debiti dell’interessata (figuranti nel rendiconto 2014), procedendo con dei versamenti di complessivi fr. 6'554.90 all’Ufficio esecuzioni e fallimenti. Secondo l’Autorità di protezione, l’accollo dei costi della curatela non le ha cagionato alcun danno, e neppure l’ha esposta a delle difficoltà.
3.2. Nel suo reclamo, RE 1 si oppone all’accollo di tali costi. Ella ritiene che non vi siano motivi per un tale addebito, considerando che la mercede e le spese per gli anni 2012, 2013 e 2015 siano state poste a carico del suo Comune di domicilio e che nel 2014 “finanziariamente mi sono trovata ancora peggio (debiti) in confronto degli anni successivi” (reclamo, pag. 1). Postula pertanto la restituzione dell’importo di fr. 2'208.30, già prelevato dal curatore (reclamo, pag. 2). Il curatore avrebbe dovuto destinare tali averi all’estinzione degli altri debiti esistenti (per un importo di ca. fr. 7'000.–), piuttosto che al pagamento delle proprie spettanze (replica, pag. 1).
3.3. Ai sensi dell’art. 404 CC il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell'interessato; in caso di curatore professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1). L’Autorità di protezione degli adulti stabilisce l'importo del compenso; a tal fine, tiene conto in particolare dell'estensione e della complessità dei compiti conferiti al curatore (cpv. 2). Ai Cantoni è demandato il compito di emanare le disposizioni d’esecuzione e di disciplinare il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con i beni dell’interessato (cpv. 3).
In linea di principio, e come già nel diritto previgente, tutti i costi delle misure ufficiali di protezione – adottate nell'interesse e a beneficio delle persone bisognose di aiuto (cfr. art. 388 cpv. 1 CC) – devono essere posti a carico delle medesime (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6440). Tuttavia, se i costi della misura di protezione non possono essere prelevati sui beni dell’interessato in ragione della sua indigenza, la collettività pubblica deve farsene carico (Reusser, in: BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 404 CC n. 31; Fountoulakis, in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. ed. 2016, ad art. 404 CC n. 6; Fassbind, in: OFK – ZGB Kommentar, 3. ed. 2016, ad art. 404 CC n. 3). Per la disciplina di tali casi, l’art. 404 cpv. 3 CC prevede una delega legislativa nei confronti dei Cantoni. A prescindere dall’assenza di definizione di un minimo intangibile del patrimonio del curatelato nella legislazione cantonale, è pacifico che l’onere delle spese della curatela non può privare il curatelato dei pochi mezzi che ha (Reusser, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 404 CC n. 45).
3.4. L’art. 19 LPMA prevede che i costi di gestione (compenso, spese, tasse) della misura di protezione sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento (cpv. 1); se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali costi sono anticipati dall’Autorità regionale di protezione (cpv. 2). Gli anticipi effettuati dall’Autorità regionale di protezione nel corso degli ultimi 10 anni possono essere recuperati, presso l’interessato, tenuto conto del suo fabbisogno (cpv. 3 lett. a).
La legge cantonale prevede dunque che i costi delle misure ufficiali di protezione – come ancorato all’art. 404 cpv. 1 CC – siano di principio a carico dell’interessato. Se l'interessato non dispone dei mezzi sufficienti, ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 e 3 LPMA l'obbligo retributivo passerà a carico dell'ente pubblico, con diritto di regresso (v. anche STF 5A_422/2014 del 9 aprile 2015 consid. 8.1).
Secondo l’art. 49 LPMA, i curatori hanno diritto a un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo; il compito di concretizzare quanto previsto all’art. 404 CC è demandato al Consiglio di Stato.
Mediante questa norma il Parlamento cantonale ha dunque a sua volta delegato all’Esecutivo il compito di regolamentare i casi in cui gli importi dovuti al curatore a titolo di remunerazione e di rimborso spese non possano essere pagati con i beni dell’interessato.
3.5. Il Consiglio di Stato, nell’emanare il Regolamento della legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto, ha precisato che le spese della misura di protezione, quando anticipate dall’Autorità regionale di protezione e non recuperate dall’interessato o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del Comune di domicilio della persona interessata (art. 3 cpv. 3 ROPMA). All’art. 16 cpv. 1 ROPMA ha ribadito che i curatori hanno diritto per le loro prestazioni ad un compenso fissato dall’Autorità di nomina nonché al rimborso delle spese. All’assunzione del mandato, l’Autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione all’Autorità competente con il rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle spese o un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno (cpv. 4). Agli art. 17 e 18 ROPMA ha infine disciplinato le modalità di calcolo della remunerazione del curatore.
Al di là di tali disposti, il regolamento in questione non indica alcun parametro per definire in quali casi, ai sensi degli art. 404 cpv. 3 CC e 49 LPMA, l’interessato non possa fare fronte alle spese della curatela in quanto indigente.
3.6. Come rammenta la giurisprudenza federale (DTF 130 V 472 consid. 7, DTF130 III 241 consid. 3.3, DTF 127 V 442 consid. 2b; v. anche sentenza CDP del 7 giugno 2017, inc. 9.2017.80, consid. 3), si è in presenza di una lacuna propria – che dev'essere colmata dal giudice secondo la regole poste dall'art. 1 cpv. 2 e 3 CC – quando il legislatore ha omesso di disciplinare una questione che avrebbe dovuto regolamentare e quando nessuna soluzione può essere dedotta dal testo legale o dall'interpretazione della legge. Per converso, il giudice non può supplire al silenzio della legge quando la lacuna è stata voluta dal legislatore (silenzio qualificato) e corrisponde ad una norma negativa oppure quando l'omissione consiste nella mancanza di una regola desiderabile (lacuna impropria), perché in tal caso si sostituirebbe al legislatore; egli può tuttavia farlo se costituisce abuso di diritto o addirittura viola la Costituzione invocare il senso considerato determinante della normativa. Un silenzio qualificato è anche dato quando volutamente una certa soluzione non è estesa ad altre fattispecie.
3.7. Come evidenziato sopra, nonostante la menzionata delega legislativa, la normativa cantonale è silente in merito alle condizioni che devono essere adempiute affinché l’ente pubblico anticipi i costi della misura di protezione ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 LPMA. Viste le prassi diversificate attualmente in essere – che possono dar luogo a situazioni poco eque tra i curatelati a dipendenza dell’Autorità di protezione o del Comune coinvolti – spetta dunque a questo giudice supplire a tale lacuna e porre fine alle disparità osservate.
Con sentenza dell’11 aprile 2017 (inc. CDP n. 9.2017.2), questo giudice aveva già accolto un reclamo interposto da un curatore contro la decisione che accollava la sua mercede e le spese al curatelato, rilevando – e lamentando – l’assenza di una regolamentazione ticinese in materia. Date le particolarità del caso allora in esame (ove i costi della curatela erano stati messi a carico dell’ente pubblico nonostante la sostanza netta del curatelato ammontasse a ca. fr. 12'000.–), occorre oggi precisare i criteri evocati in tale pronuncia. E’ dunque necessario determinare quali siano i casi in cui – ai sensi dell’art. 404 cpv. 3 CC – il compenso e il rimborso delle spese del curatore non possano essere pagati con i beni dell’interessato e in cui il beneficiario della misura di protezione debba essere considerato indigente.
Occorre inoltre prendere in considerazione le soluzioni adottate nelle altre legislazioni cantonali che hanno disciplinato la questione (vedi, oltre alle puntuali normative, la presa di posizione del gruppo di lavoro della COPMA, Transfert des montants de la rémunération et du remboursement des frais par la collectivité publique en cas de changement de domicile (Art. 404 al. 3 CC), in RMA 2017 IV pag. 327 e seg.).
4.1. Il metodo del minimo esistenziale previsto dalla LEF
Giusta l’art. 93 della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le Autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Seguendo la logica di tale approccio, il curatelato dovrebbe essere considerato indigente qualora i costi della curatela intaccassero il reddito minimo assolutamente necessario al sostentamento suo e della sua famiglia; i costi della curatela potrebbero invece essergli addebitati anche se tale modo di procedere intaccasse in maniera significativa o completamente la sua sostanza, mobile o immobile (art. 95 LEF).
4.2. Il metodo applicato nell’assistenza giudiziaria
Ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. Secondo l’art. 117 CPC (applicabile in tema di protezione giusta il rinvio dell’art. 13 LAG), ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) qualora la sua domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Le due condizioni sono cumulative. Il beneficiario avrà diritto al gratuito patrocinio se nell’esporre la sua situazione di reddito e di sostanza ai sensi dell'art. 119 cpv. 2 CPC rende verosimile la sua impossibilità a sostenere il procedimento giudiziario (spese legali e di procedura) senza intaccare il suo fabbisogno minimo e quello della famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1; DTF 5A_565/2011 del 14 febbraio 2012, consid. 3.3; Trezzini, in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2017, 2a ed., Vol. I, ad art. 117 CPC n. 14; Rüegg, in: BSK ZPO, 2010, ad art. 117 n. 7). Tale situazione deve essere valutata non solo in considerazione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto di tutte le circostanze personali del richiedente, considerando che nel suo fabbisogno minimo rientra quanto necessario per condurre una vita modesta ma dignitosa (DTF 135 I 221 consid. 5.1, 124 I 1 consid. 2a). Al riguardo la dottrina propone di fissare un supplemento dell’ordine del 20% in aggiunta al minimo esistenziale di base (Rüegg, in: BSK ZPO, ad art. 117 n. 12). Può essere dato il requisito dell’indigenza anche laddove il reddito sia di poco superiore a quanto necessario per garantire il minimo esistenziale (DTF 124 I 1 consid. 2a; Rüegg, in: BSK ZPO, ad art. 117 n. 12). A colui che richiede l’assistenza giudiziaria deve essere garantita una riserva di soccorso, nella misura in cui l’ente pubblico non può esigere che egli utilizzi tutti i suoi risparmi per sostenere il procedimento giudiziario (v. STF 5A_886/2017 del 20 marzo 2018, consid. 5.2, pubblicata in RSPC 4/2018 pag. 281).
Tale metodo, trasposto in ambito di protezione del minore e dell’adulto, comporterebbe l’accollo delle spese della misura di protezione all’ente pubblico qualora il pagamento di esse da parte dell’interessato dovesse intaccare il minimo esistenziale allargato appena definito.
4.3. Il metodo sviluppato in materia di aiuto sociale
Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto, ai sensi dell’art. 12 Cost., d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa.
Le direttive della Conferenza svizzera dell’azione sociale (COSAS; “Concetti e indicazioni per il calcolo dell’aiuto sociale”, ultima versione approvata il 20 maggio 2016) sono raccomandazioni destinate alle Autorità preposte all’intervento sociale dei Cantoni, dei Comuni, della Confederazione e delle istituzioni sociali private. Esse si prefiggono di attuare il precetto costituzionale summenzionato, assicurando a chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso il diritto di essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa. Tali norme acquistano un carattere vincolante solo con la legislazione e la giurisprudenza (per il Ticino, v. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018, del 16 marzo 2018, RL 871.115). Riesaminate e indicizzate ogni anno, esse definiscono un minimo esistenziale sociale che non tiene conto solo dell’esistenza e della sopravvivenza di chi ha bisogno, ma anche della sua partecipazione alla vita sociale e professionale, promuovendo la responsabilità personale e l’autodeterminazione dell’interessato.
Alfine di stabilire il minimo esistenziale sociale, ai sensi di tali direttive è necessario un computo dettagliato delle spese dell’interessato, che devono essere messe in relazione con il suo reddito e la sua sostanza. Le spese, definite “bisogni primari”, comprendono un forfait stabilito per il mantenimento, le spese dell’alloggio e le spese di base per la salute. Per quanto attiene agli attivi, occorre tener conto di tutti i redditi disponibili, così come della sostanza (costituita da averi bancari e postali, azioni, obbligazioni, crediti e beni immobiliari). Sui redditi provenienti da un’attività lavorativa è accordata una franchigia (“quota non computata”) compresa fra i 400 ed i 700 franchi, mentre per la sostanza la franchigia (“quota patrimoniale esente”) ammonta a fr. 4'000.– per una persona sola, fr. 8'000.– per coppia e fr. 2'000.– per ogni figlio minorenne (tetto massimo di fr. 10'000.– per famiglia). Questa franchigia, chiamata anche “riserva” è stabilita per permettere all’interessato di fare fronte ad emergenze quali uno sfratto, un ritardo degli introiti o un evento straordinario (ad es. malattia, intervento dentario o necessità di fare fronte ad altre prestazioni non assicurate, perdita d’impiego).
In applicazione di questo metodo, una persona sarà considerata indigente se il minimo esistenziale sociale, dopo averlo messo in relazione con i suoi averi e tenendo conto delle franchigie menzionate, non è garantito. La trasposizione di questo approccio in ambito di diritto della protezione comporterebbe la copertura dei costi della curatela da parte dell’ente pubblico nel caso il pagamento dei medesimi intaccasse il minimo esistenziale sociale del curatelato.
4.4. Altre legislazioni cantonali
Nelle loro leggi di applicazione al Codice civile o in regolamentazioni d’esecuzione specifiche al diritto di protezione, la maggior parte delle legislazioni cantonali (16) ha previsto dei valori soglia per definire il limite dell’indigenza: da un patrimonio minimo di fr. 5'000.– (VD) /8'000.– (BE), ad un massimo di 25'000.– (BL, NW, OW, SH, ZH). Nella misura in cui gli averi della persona interessata siano inferiori a tali cifre, la remunerazione del curatore viene presa a carico dell’ente pubblico (che si tratti del Cantone, del Comune di domicilio ai sensi del diritto civile oppure del domicilio d’assistenza).
Nella gran parte dei Cantoni i valori soglia sono determinati sulla base del patrimonio, mentre il reddito conseguito è preso in considerazione soltanto in un caso (GE: reddito determinante per l’ottenimento di prestazioni sociali inferiore a fr. 45'000.– e sostanza netta inferiore a fr. 15'000.–). La determinazione del patrimonio avviene solitamente senza prendere in considerazione il valore dei beni immobiliari (JU: beni mobili direttamente disponibili, dedotti i debiti a corto termine; GE: i beni immobiliari sono tuttavia presi in considerazione nel calcolo del reddito determinante, con rinvio alle norme riguardanti l’assistenza sociale).
Alcuni Cantoni differenziano i valori soglia a dipendenza del fatto che la persona interessata sia coniugata o meno (LU: indigenza sotto i fr. 12'000.– di sostanza se persona sola/ 18'000.– se coniugato; SZ: fr. 15'000.–, rispettivamente 25'000.–; ZH: 25'000.–, rispettivamente fr. 40'000.–) oppure se si tratti di una misura riguardante un adulto o un minore (ZG: fr. 20'000.– maggiorenni/fr. 30'000.– minorenni; ZH: per i minorenni, solo se il patrimonio rilevante; LU: il valore soglia di fr. 12'000.– valido per gli adulti è stato raddoppiato per via giurisprudenziale per quel che concerne i minori, cfr. sentenza 14 maggio 2014 del Kantonsgericht, 2. Abteilung, in: FamPra 2015, pag. 257).
Altri Cantoni (5) hanno disciplinato la questione rinviando integralmente, per la determinazione dell’indigenza, alle norme applicabili all’assistenza giudiziaria (SO; VS), a quelle riguardanti l’aiuto sociale (GR), oppure instaurando un sistema misto (BS: situazione patrimoniale determinante per l’assistenza sociale moltiplicata per un coefficiente di 1.5; NE: indigenza ai sensi dell’assistenza giudiziaria e applicazione di un soglia di fr. 10'000.– per la sostanza netta).
Nei restanti cantoni (4: AI, AR, FR, TG), oltre al Ticino, la questione non è stata oggetto di regolamentazione.
Alla luce di tali premesse, applicare nell’ambito del diritto di protezione il criterio d’indigenza sviluppato nel diritto dell’esecuzione e del fallimento condurrebbe a dei risultati troppo restrittivi. Invero, mettere a carico dell’interessato i costi di una misura che limita il suo diritto all’autodeterminazione per lasciarlo in una situazione economica limitata a quella del minimo esistenziale LEF (che fa riferimento unicamente ai beni necessari a coprire i bisogno essenziali della persona) appare in contraddizione con gli scopi stessi della misura di protezione. Diversamente, sia la definizione del criterio dell’indigenza sviluppata in relazione alle norme sull’assistenza giudiziaria che quella in uso nella legislazione sull’assistenza sociale, più ampie, appaiono maggiormente indicate al contesto del diritto della protezione. Come visto, le legislazioni di cinque Cantoni vi fanno esplicito rinvio per determinare l’incapacità di sopportare i costi della curatela.
A mente di questo giudice si giustifica dunque di fissare – come attuato dalla maggior parte degli altri Cantoni – dei valori soglia al di sotto dei quali la remunerazione del curatore dovrà essere presa a carico dell’ente pubblico. Tali importi dovranno essere ispirati, da un lato, alle cifre stabilite nelle altre legislazioni cantonali e, dall’altro lato, alle franchigie di patrimonio previste dalle direttive della COSAS nell’ambito dell’intervento sociale. Appare pertanto adeguato prevedere, per il Ticino, un minimo intangibile (“riserva di soccorso”) dell’importo di fr. 5'000.– per persona sola, fr. 10'000.– per coppia (sposata o in unione domestica registrata, non in regime di separazione dei beni; v. COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, 2012, n. 7.13 pag. 200; Affolter, in: BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad 405 CC n. 21-23) e fr. 2'500.– per ogni figlio minorenne, limitata ad un massimo di fr. 12'500.– per nucleo familiare. Qualora la situazione patrimoniale dell’interessato, attestata dal rendiconto presentato dal curatore all’Autorità regionale di protezione (cfr. art. 16 cpv. 3 ROPMA) dia atto di una sostanza netta inferiore a tali importi, la sua remunerazione dovrà essere presa a carico dall’ente pubblico (ovvero, in Ticino, dal Comune di domicilio). I costi della curatela potranno dunque essere sopportati dall’interessato solo nella misura in cui non intaccano le soglie definite sopra.
Tale soluzione consente di tenere conto degli scopi perseguiti dal diritto di protezione, permette al curatelato di conservare degli averi che gli permettono di far fronte a una spesa imprevista e agevola il compito delle Autorità regionali di protezione che applicano dei limiti chiari e si vedono offrire nel rendiconto finanziario i dati per il calcolo della sostanza netta. Inoltre, tale metodo permette di adottare un sistema unitario, applicabile a tutto il Ticino nonostante l’assenza di una normativa cantonale ad hoc, e pone fine alle disparità sinora riscontrate.
Come rettamente osservato dalla reclamante, la scelta dell’Autorità di protezione di metterle a carico i costi della curatela riferiti a quell’anno si rivela difficilmente comprensibile, nella misura in cui tali costi sono stati messi a carico dell’ente pubblico – con decisioni di pari data – sia per la gestione 2013 e 2015, finanziariamente migliore di quella del 2014. Sia nel 2013 che nel 2015 vi era infatti stato un utile d’esercizio (fr. 9'760.57, rispettivamente fr. 6'844.60), contrariamente al 2014 (come visto, fr. 1'856.54 di perdita d’esercizio). Inoltre, il patrimonio passivo era in una situazione migliore nel 2013 e nel 2015 (fr. -7'267.81, rispettivamente fr. -2'279.75) rispetto al 2014 (come visto, fr. -9'124.35).
Irrilevante è l’argomento dell’Autorità di protezione secondo cui il 6 marzo 2015 – momento in cui il curatore ha prelevato la sua mercede (fr. 2'058.40) e le spese (fr. 149.90) – la situazione finanziaria dell’interessata era “stabile” e il conto da cui gli averi sono stati prelevati prevedeva un saldo attivo di quasi fr. 5'000.–. Anzitutto, l’attivo di un conto corrente bancario non dice nulla sulla situazione finanziaria complessiva dell’interessata a quel momento, in particolare sull’entità della sua sostanza netta (che non risulta accertata). Inoltre, anche volendo prendere in considerazione l’evoluzione del patrimonio al momento dell’approvazione del rendiconto successivo, l’unica “stabilità” riscontrabile è quella delle cifre rosse. Le finanze di RE 1 risultavano ancora in una situazione passiva, ben lontana dalle soglie di sostanza netta stabilite in questa pronuncia, tant’è che i costi della curatela sono stati addossati al Comune di domicilio anche per il 2015.
A ben vedere, l’unico motivo che sembra spiegare tale accollo è il fatto che il curatore, prima dell’approvazione del rendiconto 2014, aveva già proceduto a prelevare la propria mercede e le spese riguardanti tale gestione direttamente dai conti dell’interessata. Invece di confortare tale modo di procedere, l’Autorità di protezione avrebbe dovuto censurarlo: il prelievo diretto da parte del curatore dell’importo richiesto a titolo di remunerazione e spese (o di acconto) non è consentito prima di una formale decisione in tal senso, cresciuta in giudicato (art. 404 cpv. 2 CC; Reusser, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 404 CC n. 41; v. anche STF 5A_503/2016 del 23 dicembre 2016 consid. 2.3; STF 5D_215/2011 del 12 settembre 2012 consid. 3.2; STF 5C.162/2002 del 28 gennaio 2003 consid. 2.3.3), di cui non vi è traccia agli atti.
In conclusione, le argomentazioni ricorsuali appaiono più che fondate e la decisione impugnata deve dunque essere riformata, nel senso di mettere a carico del Comune di __________, domicilio di RE 1, anche la mercede del curatore di fr. 2'058.40 e le spese di fr. 149.90. Non è invece possibile, come richiesto dalla reclamante, ordinare direttamente al curatore la restituzione di tali importi; qualora non si giunga ad una soluzione concordata, RE 1 dovrà rivolgersi alla giustizia civile ai sensi dell’art. 454 CC, postulando il risarcimento del danno patito dall’indebito prelievo.
Gli oneri processuali seguono di regola il principio della soccombenza. In concreto, solo l’Autorità di protezione – la cui decisione è stata oggetto di riforma – può essere ritenuta soccombente. Tuttavia, non potendo essere addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico (art. 46 cpv. 6 LPAmm), in concreto occorre prescindere dal prelievo di tali oneri. Non si assegnano ripetibili, RE 1 avendo interposto reclamo senza l’ausilio di un patrocinatore.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è accolto.
§. Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della decisione del 24 novembre 2016 (ris. no. 247) dell’Autorità regionale di protezione __________ deve essere riformato come segue:
La domanda di indennità ed il rimborso delle spese sono approvati secondo il conteggio allestito in data 5 febbraio 2015 ed al curatore è riconosciuta una mercede di fr. 2'058.40 e le spese di fr. 149.90, poste a carico del Comune di domicilio dell’interessata.
Non si prelevano tasse e spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.