Incarto n. 9.2016.129
Lugano 23 febbraio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d’appello
Emanuela Epiney-Colombo
giudice unica ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistita dalla vicecancelliera
Gianella
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. dall’ PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2 patr. dall’ PR 2
per quanto riguarda la sospensione della procedura inoltrata da RE 1 volta ad ottenere l’autorità parentale congiunta sul figlio PI 1
giudicando sul reclamo del 12 luglio 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 16 giugno 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Dalla relazione fra CO 2 e RE 1 è nato PI 1 il 2003.
B. Sin dall'estate 2006 RE 1 ha lamentato difficoltà nell'esercizio delle relazioni personali con il figlio PI 1, riconducendole all'ostruzionismo della madre e alla scarsa collaborazione del curatore. A partire da tale data, sia le autorità amministrative che giudiziarie sono state confrontate con richieste d'intervento da parte di entrambi i genitori per la regolamentazione delle relazioni padre-figlio. Nella misura in cui, come si vedrà, non risultino essenziali ai fini della presente decisione, ci si limiterà a ricordare i fatti rilevati della procedura che ci occupa. Una cronistoria completa dei fatti e delle procedure interposte sono narrate in particolare nella sentenza della Prima Camera civile del 15 settembre 2009 (sentenze ICCA, inc. 11.2007.152 e 11.2008.61) e nella sentenza di questa Camera del 5 giugno 2013 (sentenza CDP, inc. 9.2013.56-57). Per quanto attiene al periodo successivo, si rimanda invece alle sentenze del 29 settembre 2015 pronunciate da questa Camera (sentenze CDP, inc. 9.2014.105 e inc. 9.2014.169).
C. Preso atto della modifica degli art. 298 ss CC, e dell’art. 12 cpv. 1 Tit fin CC, con istanza del 16 luglio 2014 RE 1 ha postulato l’ottenimento dell’autorità parentale congiunta sul figlio PI 1. Con istanza dell’11 settembre 2014, la madre si è opposta all’accoglimento della richiesta del padre a motivo che l’esercizio congiunto dell’autorità parentale non risponderebbe al bene del figlio, che i genitori sarebbero in conflitto permanente e che il padre sarebbe comunque incapace di assumersi la responsabilità che discenderebbe da suddetto esercizio. Con istanza dello stesso giorno, è altresì intervenuto l’avv. PI 2 in nome di PI 1 – producendo una procura sottoscritta dalla madre – chiedendo che il minore potesse essere rappresentato da un patrocinatore di sua scelta mediante la madre e che potesse essere sentito per il tramite del suo legale, con autorizzazione a presentare osservazioni e a partecipare alla procedura. Nel merito, egli si è opposto all’istanza del padre.
D. Con decisione del 17 giugno 2015 (ris. n. 262), l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza del 16 luglio 2014 presentata da RE 1 tesa al conferimento dell’autorità parentale congiunta sul figlio PI 1.
Nella decisione in parola, l’Autorità regionale di protezione ha inoltre dichiarato inammissibile l’intervento dell’avv. PI 2 argomentando che:
l’art. 314a CC prevede che il figlio sia sentito personalmente;
l’art. 314a bis CC non attribuisce ai genitori la valutazione della necessità di nominare un curatore di rappresentante al minori; detta valutazione è conferita all’Autorità di protezione;
compete all’Autorità di protezione designare il curatore di rappresentanza;
nel caso concreto, la nomina di un curatore di rappresentanza non sarebbe giustificata, atteso che gli elementi di giudizio sarebbero sufficienti.
E. Mediante reclamo del 19 agosto 2015, RE 1 si è aggravato avverso la decisione del 17 giugno 2015.
Con sentenza del 16 febbraio 2016, questa Camera ha parzialmente accolto il reclamo, rinviando l’incarto all’Autorità di protezione “affinché senta sia i genitori sia PI 1” in merito all’istanza del 16 luglio 2014 presentata dal padre, esamini la rappresentanza processuale dell’avv. PI 2 alla luce di quanto indicato nelle precedenti decisioni e stabilisca “se non siano date le condizioni poste dall’art. 314abis cpv. 2 CC per nominare un curatore di rappresentanza, con il compito di patrocinare il minore nel procedimento in corso” (sentenza inc. 9.2015.141 CDP del 16 febbraio 2016 consid. 7). Cresciuta in giudicato detta sentenza, l’Autorità di protezione ha intimato le osservazioni dell’11 settembre 2014 dell’avv. PI 2 a RE 1 e gli ha impartito un termine di 10 giorni per replicare e prendere posizione rispetto all’intervento dell’avv. PI 2 in qualità di patrocinatore di PI 1. Il padre si è espresso tramite replica e presa di posizione del 6 maggio 2016.
F. Tramite istanza supercautelare del 17 maggio 2016, CO 2 ha domandato la sospensione della procedura avente per oggetto il conferimento dell’autorità parentale congiunta postulato da RE 1 con istanza del 16 luglio 2014. Con decisione supercautelare del18 maggio 2016, l’Autorità di protezione ha accolto suddetta istanza supercautelare di CO 2 (ris. n.182).
G. Frattanto, con decisione del 19 maggio 2016, l’Autorità di protezione ha dichiarato inammissibile la rappresentanza processuale di PI 1 da parte dell’avv. PI 2 e ha nominato l’avv. __________ al ruolo di curatrice di rappresentanza nell’ambito della causa promossa dal padre con istanza del 16 luglio 2014 (risoluzione 185). Con osservazioni del 10 giugno 2016, RE 1 si è opposto presso l’Autorità di protezione alla richiesta di sospensione della procedura promossa da CO 2 e ha domandato che alla decisione del 19 maggio 2016 (che dichiara inammissibile la rappresentanza processuale di PI 1 per il tramite dell’avv. PI 2) venga conferito effetto immediatamente esecutivo.
H. Statuendo con decisione del 16 giugno 2016, l’Autorità di protezione ha:
confermato la decisione supercautelare del 18 maggio 2016,
respinto la richiesta del 10 giugno 2016 di RE 1 volta ad ottenere l’immediata esecutività dalle decisione del 19 maggio 2016 e
respinto l’stanza del 19/24 maggio 2016 di CO 2 tendente ad ottenere la sospensione di ogni procedura in seno all’Autorità di protezione.
I. Contro la decisione appena citata, RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 luglio 2016 per ottenere che il dispositivo 1 sia annullato. Con osservazioni del 24 agosto 2016, l’Autorità di protezione si è rimessa al giudizio di questa Camera. Nelle sue osservazioni del 29 agosto 2016, CO 2 propone di respingere il reclamo in ordine in quanto tardivo, in alternativa di respingerlo nel merito. Con scritto del 28 settembre 2016, RE 1 ha rinunciato all’inoltro di una replica, mettendo così fine allo scambio degli allegati.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Nella decisione impugnata, dopo avere ripercorso brevemente le diverse richieste processuali delle parti, l’Autorità di protezione ha confermato la sospensione della procedura – decisa in via supercautelare – vertente sulla richiesta formulata da RE 1 tesa al conferimento dell’autorità parentale congiunta, considerando una tale sospensione “sensata e pertinente”. L’Autorità di protezione ha, in particolare, motivato la propria decisione affermando che la continuazione della procedura senza previa risoluzione della problematica inerente alla rappresentanza processuale del minore “rischierebbe di inficiare i passi successivamente intrapresi, qualora le autorità superiori non confermassero quanto deciso in primo grado”. L’Autorità di protezione prosegue quindi rilevando come tale procedura non denoti particolare urgenza. A diversa conclusione giunge la citata autorità per quanto attiene all’istanza della madre di vedere sospesa ugualmente la procedura relativa alla nomina di un curatore educativo ex. art. 308 cpv. 2 CC. A mente dell’Autorità di protezione tale sospensione non sarebbe invece giustificata, in quanto la rappresentanza processuale sarebbe circoscritta alla controversia sul conferimento dell’autorità parentale congiunta e considerato il mancato esercizio delle relazioni personali tra il padre il figlio perdurante dal 2010, la nomina di un curatore educativo appare urgente.
2.1. Riferendosi alla sentenza di questa Camera del 16 febbraio 2016 (sentenza CDP inc. 9.2015.141 del 16 febbraio 2016) il reclamante contesta, in particolare, la motivazione dell’Autorità di protezione in quanto, a suo dire, questa Camera non avrebbe “vincolato l’istruzione della procedura di merito alla crescita in giudicato degli aspetti preliminari stabiliti […] ma ha semplicemente imposto all’ARP di esprimersi preliminarmente su tali due aspetti” (reclamo pag. 9). Il reclamante adduce inoltre che le richieste della madre sarebbero frutto di intenti dilatori che, in ultima analisi, lederebbero il bene di PI 1 che non sarebbe ancora stato sentito nell’ambito della procedura volta ad ottenere l’autorità parentale congiunta. Egli conclude dunque il suo gravame sollevando l’ingiustificatezza della sospensione, tenuto conto delle circostanze concrete.
2.2. Nelle proprie osservazioni, CO 2 solleva la tardività del reclamo. La decisione impugnata sarebbe, infatti, stata resa in una procedura cautelare nell’ambito della quale un reclamo può essere introdotto entro un termine di 10 giorni (art. 445 cpv. 3 CC). Citando una sentenza di questa Camera, CO 2 ribadisce inoltre che l’errata indicazione del termine di reclamo riportata nella decisione impugnata sarebbe ininfluente nella misura in cui il reclamante è patrocinato da un legale.
2.3. Sotto il titolo marginale “provvedimenti cautelari”, l’art. 445 CC – applicabile per analogia anche alle procedure concernenti i minori per il rinvio operato dall’art. 314 cpv. 1 CC – prevede che l’autorità di protezione prenda, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento o d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata di un procedimento. In caso di particolare urgenza, l’Autorità di protezione può immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento (cosiddetti provvedimenti supercautelari, art. 445 cpv. 2 CC), dando nel contempo alle parti l’opportunità di presentare osservazioni. Il disposto prevede che in seguito l’autorità di protezione prenda un’altra decisione, cautelare, in pendenza della decisione di merito. Il Tribunale federale ha precisato che a seguito di una decisione supercautelare, l’Autorità di protezione deve sempre emetterne una cautelare (DTF 140 III 529 consid. 2.2.2.). Per quanto attiene ai rimedi di diritto, il capoverso 3 dispone che le decisioni in materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate mediante reclamo. Ma diversamente da quanto predisposto dall’art. 450b cpv. 1 CC, il termine di reclamo è di dieci giorni dalla notificazione della decisione.
Invece, per costante giurisprudenza del Tribunale federale applicabile anche in materia di protezione dei minori e degli adulti, i reclami avverso le decisioni supercautelari sono irricevibili (DTF 140 III 289 consid. 2.2).
2.4. Nella presente fattispecie, la decisione del 16 giugno 2016 avversata da RE 1 ha fatto seguito a quella supercautelare del 18 maggio 2016 e alle osservazioni delle parti. Sicché, si è in presenza di una decisione cautelare, sopravvenuta dopo la decisione inaudita parte e il conseguente coinvolgimento dei genitori. Pertanto, il termine per impugnare la decisione del 19 giugno 2016 era di 10 giorni a fare tempo della notificazione della stessa e ciò benché l’Autorità di protezione abbia indicato erroneamente un termine di 30 giorni nei rimedi giuridici.
In concreto, la decisione del 16 giugno 2016 è pervenuta alla legale del reclamante il 17 giugno 2016 (attestazione Track and Trace n. 98.46.100479.00002349 agli atti) ed il reclamo in esame è stato inoltrato il 12 luglio 2016. Manifestamente tardivo, il reclamo è pertanto irricevibile.
2.5. A poco gioverebbe valersi dell’erronea indicazione dei termini di reclamo – ciò che peraltro RE 1 non fa, sostenendo unicamente che “eventuali errori nell’indicazione dei termini di reclamo, rispettivamente nell’inoltro dello stesso, non possono essere imputati al mio cliente” (istanza di RE 1 del 28 settembre 2016). In effetti, per giurisprudenza non è possibile avvalersi di un’indicazione dei rimedi giuridici sbagliata se la parte o il suo avvocato avrebbero potuto scoprire l’errore semplicemente consultando il testo di legge (in particolare DTF 5A_401/2007 del 29 agosto 2007 consid. 4.2. e sentenza CDP inc. 9.2013.105 del 21 marzo 2013).
2.6. Di transenna, si fa rilevare che anche la decisione supercautelare del 18 maggio 2016, precedente alla decisione impugnata, indicava un termine di reclamo di 30 giorni a fare tempo della notificazione della decisione, allorché, come testé menzionato, il reclamo non è in principio ammissibile contro una decisione supercautelare. L’Autorità di protezione va dunque richiamata a un maggior rigore nell’indicazione dei termini e delle autorità competenti in caso di reclamo, indicazione che si annovera tra i diritti procedurali generali garantiti dall’art. 29 Cost (Grisel, Traité de droit administratif, T I pag. 308).
3.1. In effetti, la decisione impugnata ha come oggetto la sospensione di una procedura. Ora, per quanto attiene alla procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale, è per costante giurisprudenza che la decisione con cui viene sospesa una procedura non è finale ma incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF (cfr. DTF 137 III 261 consid. 1.2). Contro decisioni incidentali notificate separatamente dal merito, che non concernono la competenza o domande di ricusa, in virtù dell'art. 93 cpv. 1 LTF, può unicamente essere interposto un ricorso se esse possono causare un pregiudizio irreparabile (lett. a), o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b).
3.2. Riguardante la nozione di “pregiudizio irreparabile”, nell’esame di una decisione di sospensione di procedura e delle relative conseguenze per le parti in causa, devono essere distinte due situazioni diverse: da una parte l’ipotesi in cui una parte censurando una denegata giustizia o un’altra garanzia corrispondente, lamenta che la propria causa non sia stata giudicata in un tempo ragionevole. Diverso è il caso in cui il reclamante contesta la sospensione del procedimento non tanto invocando garanzie costituzionali ma piuttosto lamentando altre censure, ad esempio l’inidoneità della misura adottata. Nella prima ipotesi, il Tribunale federale considera che la condizione di pregiudizio irreparabile è realizzata. Tale giurisprudenza si applica essenzialmente nei casi in cui la sospensione del procedimento è pronunciata sine die, per una durata indeterminata, o qualora la ripresa del procedimento dipenda da un evento incerto sul quale l’interessato non può in alcun modo influire (DTF 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261; 134 IV 43 consid. 2 p. 45). In applicazione dei principi menzionati, il ricorso è ricevibile se il ricorrente che si prevale di una garanzia costituzionale invoca che il mantenimento della sospensione da parte dell’autorità di reclamo avrebbe come conseguenza non solo un prolungamento inammissibile del procedimento ma sarebbe anche costitutivo di una violazione dell’obbligo di giudicare in un termine ragionevole (DTF 8C_479/2015 del 18 dicembre 2015 consid. 2.4.)
3.3. Il diritto procedurale ticinese non prevede una norma paragonabile all’art. 93 LTF. Nell'interesse di una congruente interpretazione del diritto processuale federale e cantonale, è stato giudicato in passato dal Tribunale amministrativo che occorre riferirsi alla menzionata giurisprudenza in relazione con detto disposto anche per le decisioni simili rette dalla LPAmm, la quale prevede un ordinamento analogo alla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021; Messaggio del Consiglio di Stato 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, sentenza TRAM 52.2015.136 del 5 ottobre 2015 consid. 2.2.).
3.4. Ora, secondo l'art. 66 cpv. 2 LPAmm – di tenore analogo all'art. 46 PA – le decisioni pregiudiziali o incidentali possono essere impugnate soltanto se:
a) possono provocare al ricorrente un pregiudizio irreparabile, o
b) l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa.
L'esistenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm non dipende da un unico criterio, ma da quello che meglio si addice alla natura dell'atto impugnato (cfr. citato Messaggio, pag. 1985 ad 2.4). Di principio, è sufficiente che il ricorrente abbia un interesse degno di protezione all'immediata modifica o all'annullamento della decisione impugnata. Il pregiudizio può anche essere di mero fatto (cfr. citato Messaggio, pag. 1985 seg. ad 2.4; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa, Lugano 1997, ad art. 44 LPAmm, n. 2d e 3). Non basta comunque che il ricorrente intenda semplicemente evitare un rincaro o uno svantaggio, da un punto di vista economico, legato al prolungarsi della procedura (cfr. DTF 136 II 165 consid. 1.2.1.; DTF 133 V 477 consid. 5.2.1.).
3.5. L'art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm presuppone invece che l'autorità di ricorso, giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, possa concludere immediatamente il procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza inferiore (cfr. citato Messaggio, pag. 1986 ad 2.4); richiede inoltre – cumulativamente – che l'emanazione della decisione consenta di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (cfr. citato Messaggio, pag. 1986 ad 2.4; cfr. pure, per tutto quanto precede: sentenza TRAM 52.2014.238 del 25 giugno 2015).
3.6. Ferme queste premesse, la decisione del 16 giugno 2016 con cui l’Autorità di protezione ha previsto la sospensione della procedura costituisce una decisione incidentale, posto che prevede unicamente la sospensione della nomina del curatore di rappresentanza senza entrare nel merito di detta nomina. Si tratta dunque di verificare se questa decisione incidentale possa essere impugnata immediatamente ai sensi dall'art. 66 cpv. 2 LPAmm.
Nella misura in cui non statuisce sulla questione della nomina del curatore, la decisione avversata non causa ai ricorrenti alcun pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm, ma determina soltanto un prolungamento della procedura. Neppure il reclamante, al quale per principio spetta di provare l'adempimento dei requisiti di cui all'art. 66 cpv. 2 LPAmm (cfr. DTF 134 III 426 consid. 1.2. in fine con rinvii), pretende il contrario, concentrando la propria impugnativa sul fatto che non avrebbe potuto esercitare il diritto di visita con il figlio dal 2010. Ora, benché si debba dare atto al reclamante che la durata della sospensione delle relazioni personali tra padre e figlio susciti preoccupazioni, mal si comprende, né il reclamante lo spiega, in che misura il fatto di non sospendere la procedura volta all’ottenimento dell’autorità parentale congiunta, in attesa della nomina di un curatore di rappresentanza del minore, possa contribuire alla ripresa dell’esercizio del diritto di visita tra il padre e il figlio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo contro la decisione del 16 giugno 2016 dell’Autorità regionale di protezione __________ (ris. 212) è irricevibile.
Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’250.–
b) spese fr. 250.–
fr. 1’500.–
sono posti a carico di RE 1 che rifonderà 1'000.– a CO 2 a titolo di ripetibili.
Comunicazione:
La giudice supplente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.