Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 22.01.2016 9.2015.216

Incarto n. 9.2015.216

Lugano 22 gennaio 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio e la nomina del curatore.

giudicando sul reclamo del 17 dicembre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 novembre 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. Con decisione 17 novembre 2015 l’Autorità di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha istituito a favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio, nominando quale curatore l’avv. CUR

  1. A un eventuale reclamo è stato tolto l’effetto sospensivo.

B. In data 17 dicembre 2015 RE 1 ha presentato reclamo, sostenendo di non necessitare di una curatela, ma eventualmente, nel caso in cui “fosse necessario avere un curatore nel futuro” desidera che sia una persona di sua fiducia, identificata nel signor __________, conoscente di lunga data e d’accordo con tale suo proposito. Egli ha indicato che l’avv. CUR 1, nominato curatore, avrebbe legami con la Residenza __________, mentre il suo personale interesse “può anche essere diverso da quello della Residenza”. Il reclamo è stato intimato all’Autorità di protezione.

C. Tramite osservazioni 7 gennaio 2016, l’Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del reclamo precisando che l’interessato è stato sentito il 22 ottobre 2015 in relazione alla necessità di istituire una misura di protezione a suo favore. Egli avrebbe negato le sue difficoltà e dichiarato di rifiutare l’istituzione del provvedimento. Quanto alla scelta del curatore, l’Autorità di protezione ha precisato di non aver ricevuto indicazioni da parte dell’interessato o dei suoi famigliari.

D. Con “osservazioni spontanee” del 7 gennaio 2016, l’avv. CUR 1 ha indicato di aver preso atto del reclamo e ha precisato di non aver alcun interesse, vincolo o contratto con la direzione e/o la proprietà della Residenza __________, dove risiede il curatelato. La sua disponibilità ad assumere il mandato di curatore di RE 1 nasce, a suo dire, dall’intenzione di aiutare il prossimo, mantenendo la sua totale indipendenza (personale, professionale ed economica) dalla struttura presso la quale alloggia e in generale da ogni terza persona.

Considerato

in diritto

1.Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

Interposto il 17 dicembre 2015 e ricevuto dallo scrivente Tribunale il 18 dicembre 2015 contro una decisione emanata il 17 novembre 2015, il reclamo è tempestivo.

2.Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2; sentenza DTF del 29 novembre 2013, inc. 5A_699/3013 consid. 2.2).

Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) implica varie facoltà, segnatamente quella di esprimersi sugli elementi essenziali prima che una decisione sia presa (DTF 133 I 270 consid. 3.1), ma non garantisce di per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b). Eccezionalmente, una violazione del diritto d'essere sentito commessa da un'autorità inferiore può, in determinate situazioni, essere sanata dall'autorità di ricorso o reputarsi sanata qualora l'interessato possa far valere le sue argomentazioni davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2).

In materia di protezione dell'adulto, il diritto di essere sentito va oltre le prerogative che derivano dalla norma costituzionale suddetta. L'art. 447 cpv. 1 CC garantisce infatti alla persona interessata – non al curatore, né ad altre persone coinvolte (BSK Erw. Schutz, Auer/Marti, ad art. 447 CC N. 13) – il diritto di essere sentito personalmente e oralmente dall'autorità di protezione che decide la misura. Eccezioni a questo principio sono ammissibili se l'audizione appare sproporzionata a motivo delle circostanze [cfr. Messaggio del 28 giugno 2006 concernente la revisione del codice civile svizzero (Protezione dell'adulto, diritto delle persone e di filiazione), FF 2006 pag. 6466 ad art. 447 CC]. L'audizione costituisce tra l'altro un mezzo per l'autorità di delucidare i fatti e farsi un'opinione personale sullo stato mentale della persona interessata e sulla necessità di ordinare o di mantenere una misura di protezione (BSK Erw. Schutz, Auer/Marti, ad art. 447 CC N. 4 segg.).

Il diritto all'audizione orale esiste solo davanti all'autorità di protezione; contrariamente a ciò che prevale in materia di ricovero a scopo d'assistenza (art. 426 ss. CC; DTF 139 III 257 consid. 4.3), la persona interessata da una misura di curatela non ha il diritto di essere sentita nuovamente oralmente davanti all'autorità di ricorso (sentenza DTF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1).

L'art. 401 CC prevede la possibilità per l'interessato di proporre all'autorità di protezione la designazione di una determinata persona quale curatore (cpv. 1); se l'interessato non gradisce quale curatore una data persona, per quanto possibile l'autorità gli dà soddisfazione (cpv. 2). L'autorità di protezione – pena la violazione del diritto di essere sentito – è tenuta ad attirare l'attenzione dell'interessato sulla sua possibilità di formulare una proposta e, se essa verrà formulata, ad esaminarla (sentenza DTF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.2).

3.Nella fattispecie, l’Autorità di protezione è intervenuta a seguito della segnalazione del dr. med. __________, che con scritto 6 ottobre 2015 ha chiesto, indicando l’accordo dei famigliari, l’istituzione di una curatela amministrativa a favore di RE 1, a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute e di “un marcato calo cognitivo”.

L'Autorità di protezione avrebbe dovuto sentire oralmente l'interessato prima di decidere, informandolo sulla misura da istituire e del suo diritto di formulare una proposta circa la scelta del curatore o della curatrice. In concreto ciò appare essere avvenuto solo parzialmente, visto che, come meglio si dirà in seguito, non appare dagli atti che l’interessato sia stato esplicitamente reso edotto sulla sua facoltà di proporre un curatore.

4.In relazione con l’istituzione della misura, contestata in questa sede, agli atti risulta la già citata segnalazione del dr. med. __________. Da un “rapporto informativo” datato 22 ottobre 2015 del delegato per il Comune di __________, emerge che all’incontro organizzato per sentire l’interessato quanto alla necessità di istituire una curatela in suo favore, RE 1 è apparso “curato nell’aspetto, rispettoso nei contatti e apparentemente anche in buona salute”. Egli non ha tuttavia condiviso le ragioni esposte dal dr. med. __________, reputando di non necessitare del sostegno di un curatore amministrativo. Secondo il delegato, invece, “emergono tuttavia chiaramente le turbe diagnosticate dal medico curante: calo cognitivo progressivo, e incapacità di provvedere al disbrigo delle faccende che lo riguardano, in special modo quelle di carattere amministrativo. Il curatelando alterna infatti dei momenti di lucidità a momenti di perdita di memoria, disturbi che si stanno facendo sempre più frequenti, importanti e difficili da contenere. Ne sono conferma il disordine e la quantità di materiale cartaceo che copre interamente il tavolo del soggiorno e i fogli sparsi sulle sedie”.

Ora, a prescindere dal disordine riscontrato su tavolo e sedie dell’appartamento di RE 1, che non conferma nessuna diagnosi, ciò che emerge dall’incarto è una situazione di “calo cognitivo marcato progressivo” osservata dal dr. __________, che tuttavia non sembra aver compromesso le funzioni dell’interessato al punto da non permettergli di presentare un reclamo chiaro e preciso presso questa Camera. Di tale aspetto l’Autorità di protezione nelle proprie osservazioni non pare preoccuparsi. Così come non precisa, al di là dell’opinione del dr. __________, contestata dal reclamante, quali ulteriori accertamenti siano stati eseguiti per appurare lo stato di salute di RE 1. Nel rapporto informativo del delegato comunale si evidenziano infatti le opinioni personali di quest’ultimo, non sostanziate da documenti o giustificativi medici che possano chiarire quanto espresso dal dr. __________. Non è quindi chiaro quali siano gli elementi che permettano al delegato del comune di __________ di giungere alle sue conclusioni.

Di conseguenza, a questo Giudice non appare sufficientemente dimostrata l’esigenza dell’istituzione di una misura di protezione a favore di RE 1, che nel presentare il suo reclamo si è detto disposto a rivolgersi ad un avvocato e ad essere sentito, oltre ad aver indicato chiaramente una persona di sua fiducia per l’eventuale assunzione del mandato di curatore, se necessario. L’incarto deve quindi essere retrocesso all’Autorità di protezione, affinché provveda ad eseguire le necessarie verifiche mediche volte a chiarire le reali esigenze di protezione dell’interessato.

Abbondanzialmente, si rammenta all’Autorità di protezione che la revoca dell’effetto sospensivo ha carattere eccezionale e deve giustificarsi nel caso concreto. Occorre quindi ponderare gli interessi ad eseguire immediatamente la decisione e quelli ad una verifica ineccepibile e statale della situazione di diritto. La soppressione dell’effetto sospensivo del reclamo entra in questione sempre e solo in casi di pericolo di ritardo o di urgenza (Geiser, op. cit., ad art. 450c CC, no. 7). Non va peraltro dimenticato che la revoca o restituzione dell’effetto sospensivo vanno debitamente motivate (DTF 5P.284/2001 del 13 settembre 2001, cons. 4a e b; 4P.198/2001 del 24 settembre 2001, cons. 2b), ciò che non è avvenuto nella decisione oggetto della presente procedura. Di conseguenza, sebbene la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo da parte del reclamante sia superata dall’evasione del merito della procedura, questo Giudice non può esimersi dal richiamare l’Autorità regionale di protezione __________ ad un maggior rigore nella valutazione delle situazioni e degli elementi agli atti.

5.Come detto in precedenza, il delegato per il Comune di __________ ha visitato RE 1 in data 22 ottobre 2015 insieme al responsabile dei servizi sociali di __________ e a un infermiere del reparto cure della Residenza __________. Tuttavia, appare chiaramente che in tale occasione l’interessato non è stato informato della possibilità di esprimersi sulla scelta dell’Autorità e di presentare eventuali proposte di un curatore a lui gradito. Quanto alla scelta del curatore eseguita dall’Autorità di prime cure, non emerge dal verbale dell’incontro che a RE 1 sia stato chiesto di esprimersi, a prescindere dalla sua capacità (la cui compromissione non è dimostrata). Nemmeno all’interessato è stata data l’opportunità di pronunciarsi, se non in questa sede, sulla decisione di nominare l’avv. CUR 1, nemmeno nominato durante l’incontro del 22 ottobre 2015.

6.Considerate queste circostanze, la natura formale del diritto di essere sentito e la necessità di dare seguito alla presente procedura, si giustifica di annullare la decisione impugnata e di ritornare gli atti all'autorità di prima istanza, affinché – dopo l’audizione di RE 1 – statuisca nuovamente e, nel caso in cui fosse chiarita l’esigenza di una misura di protezione, esaminando le proposte dell’interessato in merito alla scelta del curatore e pronunciandosi su esse.

7.All’Autorità di protezione, benché soccombente, non vengono addebitate tasse e spese processuali (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

  1. Il reclamo è accolto e l’incarto viene ritrasmesso all’Autorità regionale di protezione __________ per una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

  2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

  3. Notificazione:

Comunicazione:

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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