Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 07.04.2016 9.2015.197

Incarto n. 9.2015.197

Lugano 7 aprile 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d’appello

Emanuela Epiney-Colombo

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla segretaria

Scheurich

sedente per statuire nella procedura che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

nella quale è interessata

CO 2

per quanto riguarda misure di protezione in favore della minore PI 1 (2011)

giudicando sul reclamo del 18 novembre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 19 ottobre 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. Dalla relazione tra CO 2 ed __________ è nata il 2011 PI 1, che il padre aveva riconosciuto il 23 agosto 2011. CO 2, detentrice dell'autorità parentale sulla minore, ha inviato il 27 ottobre 2011 all'allora competente Commissione tutoria regionale __________ (in seguito CTR __________) il formulario per l'inventario della sostanza della minore, indicando che quest'ultima non aveva reddito né sostanza. __________, cittadino svizzero e __________ residente a __________, coniugato con la cittadina __________, è morto a __________ in un incidente l'2011, senza lasciare testamento. Sue eredi legali sono la vedova e la figlia PI 1.

B. Con istanza 5 dicembre 2011 __________, si è rivolta alla CTR __________ per ottenere la nomina di un curatore alla successione di __________ ai sensi dell'art. 393 cifra 3 CC, al fine di aprire una cassetta di sicurezza intestata al defunto, dove si trovavano documenti indispensabili per perfezionare un'operazione commerciale urgente. La CTR __________ ha nominato il 20 dicembre 2011 un curatore amministrativo alla successione fu __________ ai sensi degli art. 393 cifra 3 e 418 CC, nella persona dell'avv. __________, al quale è stato dato l'incarico di presenziare con gli eredi e/o i loro rappresentanti all'apertura della cassetta di sicurezza n. __________ presso __________, intestata a __________. Con decisione 22 dicembre 2011 la CTR __________ ha completato la decisione di nomina del curatore, definendo con precisione le modalità di apertura della cassetta di sicurezza, segnatamente indicano di nomi delle persone che sarebbero state presenti. Il curatore avv. __________ ha presentato il 30 marzo 2012 il proprio rapporto finale, corredato dal suo brevetto notarile n. __________ del 23 dicembre 2011. La CTR __________ ha revocato la curatela amministrativa ad hoc con decisione 24 aprile 2012, ha dato scarico al curatore e ne ha approvato la mercede.

C. Con istanza di misure a protezione del minore di data 18 settembre 2015 lo studio legale RE 1 ha chiesto all'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito ARP __________) di istituire una misura di protezione ai sensi degli art. 306 e 315 CC in favore della minore PI 1, per vigilare sull'esecuzione del mandato, riferendosi alle procedure giudiziarie in corso tra RE 1 e la ex cliente minore. L'istante ha esposto di aver svolto importanti prestazioni legali in favore di PI 1 dal 24 novembre 2011 al 5 settembre 2013, su mandato ricevuto dalla madre di questa, e di essere ora parte in diverse procedure giudiziarie avviate dopo la revoca del mandato. Nel corso di tali procedure, prosegue l'istante, il nuovo patrocinatore della minore ha evidenziato l'esistenza di un conflitto di interessi tra madre e figlia, ciò che impone l'adozione di misure di protezione in favore della minore per condurre la procedura giudiziaria. Il 29 settembre 2015 l'avv. __________, patrocinatore di PI 1 nella causa giudiziaria OR.2015.95 pendente dal 7 maggio 2015 presso la Pretura di __________, ha comunicato all'ARP __________ di non ritenere necessaria la nomina di un curatore di rappresentanza. RE 1 ha sollecitato una decisione dell'ARP __________ il 7, 14 e 16 ottobre 2015. Il 19 ottobre 2015, con risoluzione n. 880/2015, l'ARP __________, ha dichiarato irricevibile l'istanza 18 settembre 2015 e ha posto a carico dell'istante la tassa di giustizia di fr. 200.–. L'ARP __________ ha ritenuto che l'istante non era legittimata a chiedere l'adozione di misure di protezione in favore della minore, non rientrando nel novero delle persone indicate dall'art. 33 LPMA.

D. RE 1 è insorta contro la predetta decisione con reclamo del 18 novembre 2015. Lo studio legale rimprovera in sostanza all'ARP __________ di aver erroneamente applicato il diritto, per non aver disposto misure di protezione della minore dopo un circostanziato avviso ai sensi dell'art. 443 CC, dal quale risultava l'esistenza di un conflitto di interessi tra madre e figlia per la conduzione della causa giudiziaria avviata dalla minore il 7 maggio 2015 per ottenere il disconoscimento del debito relativo alle prestazioni professionali dell'istante. Il 4 dicembre 2015 la reclamante ha prodotto spontaneamente alla Camera copia della risposta alla domanda riconvenzionale nella causa OR.2015.95, mettendo a disposizione tutti i documenti menzionati nell'allegato. L'ARP __________ ha comunicato il 2 febbraio 2016 di non presentare osservazioni al reclamo. L'avv__________, in nome di PI 1, ha prodotto il 19 febbraio 2016 copia della replica con risposta riconvenzionale. Il 1° marzo 2016 la reclamante ha prodotto copia dell'ordinanza emanata il 15 febbraio 2016 dal Pretore del Distretto di __________, nella citata vertenza.

E. La giudice supplente, delegata all'istruzione, ha respinto il 22 marzo 2016 le richieste di nuove prove del 4 dicembre 2015, 16 febbraio 2016 e 1° marzo 2016, disponendo l'acquisizione agli atti dell'incarto dell'allora CTR __________, aperto il 5 dicembre 2011 e chiuso il 24 aprile 2012.

Considerato

in diritto

  1. Si pone dapprima il quesito della legittimazione a presentare reclamo della RE 1. La decisione deve essere comunicata alle persone che partecipano al procedimento di prima istanza (art. 450 cpv. 2 n. 1; REUSSER, BSK Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad 450b n. 10); si tratta dunque in primo luogo della persona interessata, nel caso di una persona minorenne i genitori, e a dipendenza della materia anche il curatore. In ogni caso, sono considerate parti anche tutte le altre persone che hanno di fatto (tatsächlich) partecipato al procedimento di prima istanza presso l’Autorità di protezione o alle quali è stata almeno notificata una sua decisione (SCHMID, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad 450 n. 20-21; STECK, BSK Erwachsenenschutz, ad 450 n. 29-30; STECK, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 450 n. 22).

La reclamante si è rivolta il 18 settembre 2015 all'ARP __________ per ottenere la nomina di un curatore di rappresentanza alla minore nella causa di disconoscimento di debito avviata da questa nei suoi confronti. La circostanza non è tuttavia determinante per il riconoscimento della qualità di parte. La richiesta di provvedimenti in favore di una persona che pare bisognosa d’aiuto non fonda necessariamente lo status di partecipante al procedimento (cfr. ROSCH, Das neue Erwachsenenschutzrecht, Basilea 2011, ad 443 CC n. 2; STECK, Das neue Erwachsenenschutzrecht, ad 450 CC n. 10). La dottrina riconosce una legittimità ricorsuale ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 1 CC anche a chi ha, di fatto (tatsächlich), partecipato al procedimento di prima istanza presso l’Autorità di protezione. Ora, l'ARP ha notificato allo studio legale qui reclamante la decisione 19 ottobre 2015, ciò che è sufficiente a legittimarlo al reclamo.

  1. Nella sua decisione del 19 ottobre 2015 l'ARP __________ ha ritenuto irricevibile l'istanza 18 settembre 2015 dello studio legale poiché esso non rientrava nel novero delle persone elencate all'art. 33 LPMA e legittimate a chiedere interventi di misure di protezione ai sensi degli art. 306 ss. e 315 CC.

  2. La reclamante, dopo aver rievocato gli estremi della controversia che la oppone alla minore per l'incasso delle prestazioni professionali, rimprovera all'ARP __________ di non aver considerato che la sua istanza 18 settembre 2015 era un avviso ai sensi dell'art. 443 CC e che quindi non poteva dichiararla irricevibile in base a una disposizione legale cantonale senza violare il diritto federale. A maggior ragione quando l'avviso in questione conteneva circostanziate indicazioni sull'esistenza di un conflitto di interessi tra madre e figlia nella conduzione delle vertenze giudiziarie con la precedente patrocinatrice legale.

  3. Un minore ha capacità di parte fin dalla nascita ma fino a che non abbia la capacità processuale il suo rappresentante legale agisce in suo nome (art. 304 CC; sentenza del Tribunale federale destinata a pubblicazione 5A_984/2014 del 3 dicembre 2015, consid. 3.2 e rif. citati). Il genitore detentore dell'autorità parentale amministra i beni del figlio minore ai sensi dell'art. 318 cpv. 1 CC e in tale ambito può condurre procedimenti giudiziari, anche in nome proprio (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5a ed., 2014, N. 956 pag. 633, Basler Komm. ZGB-I, 5a ed., SCHWENZER/COTTIER, N. 10 ad art. 318; BREITSCHMID, Minderjährige Erben, in successivo 2/2013 pag. 91). Il potere di amministrazione decade tuttavia ai sensi dell'art. 306 cpv. 2 CC quando esiste un conflitto di interessi tra il genitore rappresentante legale e il figlio, nel quale caso l'autorità di protezione deve nominare un curatore al minore giusta l'art. 306 cpv. 3 CC (MEIER/STETTLER, op. cit., N. 939 pag. 624; BREITSCHMID, op. cit., pag. 93). L'esistenza di un conflitto di interessi si determina in modo astratto e non concreto (Basler Kommentar, ZGB-I, SCHWENZER/COTTIER, N. 4 ad art. 306). Un possibile conflitto di interessi si verifica per esempio quando genitore e figlio sono entrambi membri di una comunione ereditaria ((Basler Kommentar, ZGB-I, SCHWENZER/COTTIER, N. 11 ad art. 318; BREITSCHMID, op. cit., pag. 93).

  4. È indiscusso che CO 2 ha sulla figlia PI 1 (2011) l'autorità parentale. La curatela amministrativa decisa dall'allora CTR __________ in favore della successione fu __________ è stata revocata non appena adempiuto il compito per il quale si era resa necessaria, ossia l'apertura di una cassetta di sicurezza intestata al defunto. Lo studio legale ha informato l'ARP __________, competente all'epoca, di quanto intrapreso nell'interesse della cliente minore nell'ambito della successione paterna il 9 agosto 2013 (doc. E ARP __________), ma non risulta che l'ARP __________ abbia preso misure di protezione della minore, in particolare che abbia nominato un curatore per la tutela dei suoi interessi.

CO 2 ha incaricato lo RE 1 reclamante di tutelare gli interessi della figlia minore nella successione paterna dal 24 novembre 2011 e nella sua veste di rappresentante legale ha firmato il 15 maggio 2013 un contratto di mandato (doc. D ARP __________) tra PI 1 e lo studio legale reclamante, concordando le modalità di retribuzione per l'attività processuale ed extraprocessuale. La madre ha poi revocato il mandato l'11 settembre 2013. Dalla documentazione prodotta con l'istanza 18 settembre 2015 risulta che lo RE 1 qui reclamante procede in via esecutiva nei confronti della minore per ottenere il pagamento di fr. 365'640.95 per le sue prestazioni professionali fornite nell'ambito della successione fu __________ (doc. B, F, G). CO 2 ha in seguito conferito mandato all'avv. __________ di rappresentare in giudizio la figlia nella vertenza con il precedente patrocinatore. Nella sentenza del 13 aprile 2015 inc. N. 14.2014.257 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello ha ritenuto valido il contratto di mandato sottoscritto il 15 maggio 2013 dalla madre in rappresentanza della minore, in quanto non esisteva un conflitto di interesse tra di loro. CO 2 non era infatti erede di __________, morto senza lasciare testamento, e non era quindi in conflitto di interessi con la figlia PI 1, erede legale del defunto, quando ha incaricato lo studio legale qui reclamante di tutelare gli interessi della minore nella successione paterna (doc. E, consid. 6.2).

  1. La reclamante non sostiene di rientrare nel novero delle persone alle quali l'art. 33 LPMA conferisce la legittimazione a chiedere misure di protezione in favore del minore. Essa è lo studio legale che ha ricevuto mandato dalla madre della minore per rappresentarla nell'ambito della successione paterna nel periodo dal 24 novembre 2011 al 5 settembre 2013. Tanto bastava all'ARP __________ per dichiarare irricevibile l'istanza di misure di protezione in favore della minore del 18 settembre 2015. In questa sede la reclamante afferma che l'ARP __________ avrebbe comunque dovuto esaminare d'ufficio l'istanza alla stregua di un avviso di situazione di pericolo ai sensi dell'art. 443 CC. L'osservazione è corretta, ma non le giova. Chi segnala una situazione di pericolo all'autorità di protezione, infatti, non ha la qualità di parte al procedimento e non ha pertanto diritto di essere informato sull'apertura di una procedura e sulle decisioni dell'autorità (FamKomm Erwachsenenschutz, STECK, Art. 443 N. 12-13, Art. 450 N. 23).

  2. Con la propria istanza 18 settembre 2015 la reclamante chiedeva di designare alla minore un curatore di rappresentanza per la conduzione della causa di disconoscimento del debito avviata il 7 maggio 2015 (inc. OR.2015.95 della Pretura del Distretto di __________). A suo dire, infatti, la madre della minore aveva un atteggiamento di astio nei confronti del precedente studio legale, ciò che rallentava il raggiungimento di un'intesa, a pregiudizio anche della minore. In quella causa PI 1, rappresentata da un avvocato incaricato il 2 giugno 2014 dalla propria rappresentante legale (doc. H ARP __________), ha sostenuto che lo studio legale precedente aveva fornito prestazioni professionali anche alla madre prima della revoca dello stesso, l'11 settembre 2013. Come rilevato dalla CEF, la madre della minore ha invero ammesso di aver beneficiato di alcune prestazioni dello studio legale, di entità trascurabile (4.25 ore a fronte delle 1167.40 ore fatturate dallo studio legale). A prima vista non si vede dunque dove risieda il conflitto di interesse tra madre e figlia nell'ambito della causa OR.2015.95. La madre della minore, infatti, potrà rifondere alla figlia, qualora fosse respinta la petizione, la modica parte di onorario a lei relativa.

  3. Altra è invece la situazione per quel che concerne il conflitto di interessi tra madre e figlia nella successione di __________. Il defunto era un imprenditore con interessi finanziari diversificati e proprietario economico di beni (appartamenti di lusso, imbarcazioni, opere d'arte, automobili da collezione, ecc.) in parte detenuti tramite veicoli societari in diversi Stati europei ed extraeuropei. __________ era cittadino __________ e svizzero con residenza a __________, era ancora sposato con una cittadina , ancorché in fase di divorzio, e aveva interessi commerciali internazionali (, ecc.). CO 2 non è erede legale né testamentaria del defunto e a prima vista non parrebbero esservi conflitti di interessi tra madre e figlia, che invece è una delle eredi legali. Tuttavia CO 2 è beneficiaria economica al 20% di un veicolo societario con sede nel __________, la Fondazione __________, unitamente alla figlia PI 1, beneficiaria al 30%, e ad altre persone (cfr. Doc. E, lettera 9 agosto 2013). CO 2 pare inoltre aver beneficiato di liberalità in vita di __________. Tra le eredi legali (figlia e vedova del defunto) era anche controversa l'appartenenza della Fondazione __________ alla successione di __________. Non si può dunque escludere un conflitto di interessi, anche solo astratto (cfr. consid. 4), tra le beneficiarie della Fondazione __________ CO 2 ed PI 1, e tra l'erede legale e legittimaria e la madre che ha avuto donazioni dal defunto. Tanto basta per esaminare se non sia necessario adottare misure di protezione della minore (curatela di rappresentanza ai sensi dell'art. 306 cpv. 3 CC per la successione paterna) e/o del suo patrimonio (ai sensi dell'art. 324 CC).

  4. A prescindere dall'esito del reclamo, l'ARP __________ dovrà quindi esaminare in modo approfondito la questione e decidere al riguardo. È necessario in particolare aggiornare l'inventario dei beni della minore, chiarire se essa non incorra rischi di natura fiscale, vista la complessità internazionale della successione paterna nella quale figurano numerosi veicoli societari esteri, e appurare che quanto sinora già ricevuto sia stato dichiarato alle competenti autorità fiscali. La reclamante non sarà evidentemente parte in tale procedimento e l'ARP __________ non le dovrà pertanto comunicare informazioni né consentirle l'accesso agli atti e tantomeno notificarle le decisioni che emanerà, salvo che la riguardino direttamente (cfr. consid. 6).

  5. In conclusione, quindi, il reclamo deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della reclamante.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

  1. ll reclamo 18 novembre 2015 è respinto.

  2. Gli oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 500.–

b) spese fr. 100.–

fr. 600.–

sono posti a carico della reclamante RE 1. Non si attribuiscono ripetibili.

  1. Notificazione:

Comunicazione:

La giudice supplente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_007
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_007, 9.2015.197
Entscheidungsdatum
07.04.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026