Incarto n. 9.2015.183 9.2015.184
Lugano 21 aprile 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d’appello
Alessia Paglia
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla segretaria
Scheurich
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
e
CURA 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2 __________
patr. da: PR 2
per quanto riguarda la revoca della curatela di rappresentanza e amministrazione a PI 1
giudicando sul reclamo 29 ottobre 2015 presentato da RE 1 (inc. CDP 9.2015.183) e sul reclamo 29 ottobre 2015 presentato da CURA 1 (inc. CDP 9.2015.184) contro la decisione emessa il 21 settembre 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1, cittadino __________, è nato il 1927 e per anni è stato residente a __________, attualmente è degente presso la Residenza __________. Egli è padre di due figli, RE 1 e __________ ed è coniugato con la signora CO 2.
Dalla fine del 2010 le sue facoltà intellettive sono gradualmente regredite fino alla compromissione delle sue capacità di intendere per un grave deficit cognitivo. Con istanza 4 luglio 2012 la signora CO 2 ha chiesto alla Commissione tutoria regionale __________ l’istituzione di un provvedimento tutelare siccome il marito era impossibilitato a provvedere convenientemente alla cura dei suoi interessi; in sede di udienza ha indicato di voler assumere il mandato di curatrice per suo marito (cfr. audizione del 31 luglio 2012). Dopo discussioni, l’istante ha infine dato il suo accordo affinché a curatore fosse designata una terza persona.
B. Con risoluzione n. 79 del 7 gennaio 2013 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione, nel frattempo divenuta competente) ha istituito, in favore di PI 1, una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni in applicazione dell’art. 394 in relazione con l’art. 395 CC. Nella funzione di curatore è stato designato l’avv. __________.
Il 20 maggio 2014 il curatore ha dato le dimissioni dall’incarico. Il mandato, connotato da dissapori tra la moglie e il figlio del curatelato, comportava notevoli sforzi e investimenti di tempo. Egli ha proposto, come successore, il signor CURA 1.
Con decisione n. 3347 del 25 agosto 2014 l’Autorità di protezione ha sostituito l’avv. __________ con CURA 1.
C. Con scritto del 13 maggio 2015 la signora CO 2, per il tramite del suo rappresentante legale avv. __________, ha chiesto l’intervento dell’Autorità di protezione e l’organizzazione di un incontro con il curatore il quale, contrariamente alle raccomandazioni della moglie, aveva affidato l’amministrazione dell’abitazione di __________, che lei detiene in comproprietà con il marito, al figlio RE 1.
Durante l’incontro del 18 giugno 2015 l’avv. __________ ha esposto le difficoltà con l’attuale curatore circa la gestione del patrimonio dei coniugi PI 1CO 2; ha quindi chiesto, in via principale, la revoca della misura di protezione stante la facoltà prevista dalla legge di rappresentanza del coniuge (art. 374 CC) e, in via subordinata, la sostituzione del curatore.
Dal canto suo il curatore ha evidenziato la diligenza con cui ha condotto il mandato conferito e la corretta amministrazione e gestione dei beni del curatelato; si è opposto a una sospensione dell’incarico e ha chiesto la convocazione della signora CO 2 per una verifica delle sue capacità e facoltà (cfr. verbale del 18 giugno 2015).
L’avv. __________ ha ribadito le richieste della signora CO 2 con scritto del 22 giugno 2015.
D. Dopo aver sentito, il 24 luglio 2015, la signora CO 2, considerato come non ha ritenuto esserci motivo per non ritenerla idonea ad assumere la gestione del patrimonio del marito, l’Autorità di protezione, con risoluzione n. 735/2015 del 21 settembre 2015, accolto l’istanza (punto 1 del dispositivo) e revocato, con effetto 1° novembre 2015, la curatela di rappresentanza e amministrazione dei beni istituita in favore di PI 1 (punto 2 del dispositivo); al curatore è stato chiesto di presentare il rendiconto finale (punto 3 del dispositivo).
E. Contro la predetta decisione è insorto, con reclamo del 29 ottobre 2015, il figlio RE 1 che ha chiesto l’annullamento dei punti 1, 2 e 3 del dispositivo e la conferma della nomina di CURA 1 a curatore di PI 1; il reclamante ha inoltre chiesto di autorizzare il curatore a stipulare un contratto di locazione in relazione all’appartamento di __________. A suo modo di vedere la signora CO 2 ha sempre ostacolato l’operato del curatore; inoltre, di sua iniziativa, ha effettuato prelevamenti ingiustificati dai conti cointestati col marito, nascosto l’esistenza di conti bancari e di una cassetta di sicurezza cointestata poi chiusa e impedito la locazione dell’appartamento di __________ poiché convinta della necessità di procedere, con urgenza, alla sua vendita. Il reclamante ritiene poi che gli accertamenti relativi all’idoneità della signora ad assumere la gestione hanno sapore di una beffa rilevato come l’Autorità di protezione ha dato credito a un semplice certificato medico che si limita a dire che è in grado di intendere e volere. In definitiva, ritiene che la signora CO 2 non è in grado di assumere la gestione del patrimonio del marito e che già ora non agisce in suo favore, a maggior ragione non lo farebbe in caso assunzione della gestione.
F. All’accoglimento del gravame si oppone la signora CO 2 che chiede, con osservazioni 24 novembre 2015, la chiamata in causa della figlia __________. A suo modo di vedere la revoca della misura è giustificata dalla sua capacità di occuparsi della gestione ordinaria del marito debitamente attestata da un certificato medico e dall'audizione operata dall’Autorità di protezione. Ricorda che la nomina di un curatore esterno alla famiglia era stata da lei accettata a seguito del clima di disaccordo con RE 1, pensando potesse fungere da mediatore. Così non è stato, né con l’avv. __________ né, tantomeno, con l’attuale curatore che ha addirittura integrato il figlio nella gestione dell’appartamento di __________, contrariamente a quanto da lei richiesto. Inoltre, l'osservante ritiene CURA 1 eccessivamente ingerente, ha svolto il mandato ignorando i suoi diritti, dimenticando che i coniugi sottostanno alla comunione dei beni, che hanno conti bancari cointestati e che sono comproprietari di tutti i beni immobili. Si ritiene quindi pienamente legittimata sia a fare prelevamenti sia a chiudere la cassetta di sicurezza. Ribadisce la necessità di vendere la proprietà di __________ e sottolinea che il vero intento di RE 1 è preservare il patrimonio dei genitori, anche a scapito delle necessità della madre, unicamente al fine di preservare i propri futuri interessi successori. Nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere confermata la revoca della curatela, ritiene inopportuna la riconferma del mandato a CURA 1. La signora CO 2 ha infine chiesto, in via cautelare, la revoca dell’effetto sospensivo al reclamo.
G. Con replica 28 dicembre 2015 e duplica 25 gennaio 2016 RE 1 e CO 2 si sono riconfermati nelle rispettive allegazioni. L’Autorità di protezione ha rinunciato a presentare osservazioni mentre, il curatore CURA 1, con scritto 20 novembre 2015, ha sostenuto le domande del reclamante.
H. Contro la decisione di revoca della misura in favore di PI 1 è pure insorto, con reclamo 29 ottobre 2015, il curatore CURA 1 che ha chiesto l’annullamento dei punti 1, 2 e 3 del dispositivo della decisione impugnata e la sua riconferma quale curatore. Sin dall’inizio della curatela ha incontrato parecchie difficoltà nella gestione e nella collaborazione con la moglie che ha pure operato prelievi bancari anomali. RE 1 ha invece collaborato fornendo subito i documenti in suo possesso. Ritiene la revoca della misura inopportuna e superficiale siccome non considera gli sforzi da lui profusi per sopperire alle mancanze e ai ritardi provocati, in particolare, dall’inerzia del legale della signora CO 2 e della stessa signora, sulla cui capacità nutre seri dubbi. A suo modo di vedere l’Autorità di protezione non ha resistito alle pressioni dell’avv. __________ sacrificando così il curatore e non accertando correttamente i fatti.
I. Con osservazioni 13 novembre 2015 l’Autorità di protezione si è riconfermata nel suo complesso nella decisione impugnata che trova giustificazione nel principio posto dall’art. 374 CC secondo il quale il coniuge di una persona priva di discernimento ha un diritto di rappresentanza previsto dalla legge e permette di rappresentare l’interessato in tutti gli atti giuridici abitualmente necessari al mantenimento, l’amministrazione ordinaria del reddito e dei rimanenti beni. La decisione in nulla si esprime negativamente sull’operato del curatore. Sottolinea come la gestione del patrimonio sottoposto al regime matrimoniale della comunione dei beni non è operabile dal curatore se non condividendone l’operato con la signora CO 2 che, sino a prova contraria, è nel pieno delle sue facoltà.
J. Anche la signora CO 2, con osservazioni 24 novembre 2015, si oppone all’accoglimento del reclamo e postula, nuovamente, la chiamata in causa della figlia __________. A suo dire, la querelata decisione rettamente sottolinea l’assenza di una concreta inidoneità della moglie che aveva accettato la nomina dell’attuale curatore all’espressa condizione che la conduzione del mandato avvenisse con la necessaria discrezione nei confronti del figlio RE 1. Il curatore, invece, ha coinvolto il figlio e ha ignorato i diritti patrimoniali che competono alla moglie del curatelato.
Ribadisce inoltre che le relazioni bancarie sono cointestate ed entrambi i coniugi e che la moglie ha diritto di firma individuale per cui, a dipendenza pure del regime matrimoniale della comunione dei beni, è nel pieno e sacrosanto diritto di operare come meglio ritiene.
Infine, sottolinea come risulti evidente che il mandato per il curatore sia divenuto una questione personale e di principio alla quale egli non è disposto a rinunciare.
La signora CO 2 ha inoltre chiesto, in via cautelare, la revoca dell’effetto sospensivo al reclamo.
K. Con replica 29 dicembre 2015 rispettivamente duplica 25 gennaio 2016 CURA 1 e CO 2 si sono riconfermati nelle proprie allegazioni.
Considerato
in diritto
Ritenuto come i reclami si fondano sul medesimo fondamento di fatto gli stessi sono evasi con una sola decisione (art. 76 LPAmm).
La signora CO 2 ha postulato la chiamata in causa giusta l’art. 45 LPAmm della figlia __________ siccome persona atta a riferire sull’effettiva e reale situazione famigliare. La domanda è respinta siccome la situazione appare già oltremodo chiara, la partecipazione della signora __________ non avrebbe effetto alcuno sull’odierno giudizio.
In considerazione dell’emanazione dell’odierno giudizio diventa priva di interesse la domanda cautelare della signora CO 2 di revoca dell’effetto sospensivo al reclamo. Così non fosse, la domanda sarebbe ad ogni modo stata respinta.
L’art. 450c CC pone, infatti, il principio secondo il quale il reclamo ha effetto sospensivo, salvo che l’autorità di protezione degli adulti o l’autorità giudiziaria di reclamo disponga altrimenti.
La revoca dell’effetto sospensivo ha carattere eccezionale e deve giustificarsi nel caso concreto; occorre ponderare gli interessi ad eseguire immediatamente la decisione e quelli ad una verifica ineccepibile e statale della situazione di diritto; la soppressione dello stesso entra in questione sempre e solo in casi di pericolo di ritardo o di urgenza (Geiser, op. cit., ad art. 450c CC, no. 7).
Anche secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte l’ottenimento, la revoca o restituzione dell’effetto sospensivo dipendono dalla ponderazione degli interessi ad un’esecutività immediata e quelli al mantenimento della situazione esistente sino a che la decisione di merito sia resa (DTF 5A_509/2010 del 17 settembre 2010, cons. 4.1); invece il presumibile esito del ricorso è di rilievo solo ove appaia univoco sin dall’inizio (DTF 129 II 289 in alto).
La revoca o restituzione dell’effetto sospensivo vanno debitamente motivate (DTF 5P.284/2001 del 13 settembre 2001, cons. 4a e b; 4P.198/2001 del 24 settembre 2001, cons. 2b).
In concreto, l’istante ha fatto valere le tensioni col curatore nella gestione della misura del marito, problemi questi che da soli non avrebbero ad ogni modo giustificato la revoca dell’effetto sospensivo, considerato poi che la richiedente non ha fatto valere eventuali pregiudizi degli interessi del curatelato, che sono in tutta evidenza prevalenti.
L’obbligo di discrezione è espressamente previsto sia per l’autorità (art. 451 cpv. 1 CC) sia per i curatori (art. 413 cpv. 2 CC).
In particolare il diritto di protezione degli adulti impone al curatore l’obbligo di mantenere il segreto a meno che degli interessi preponderanti della persona interessata non si oppongano (art. 413 cpv. 2 CC); in altri termini, il curatore può comunicare fatti importanti a terzi solo se lo impone l’interesse dello stesso curatelato (CommFam Protection del l’adulte, Häfeli, ad. art. 413 N 5 e 6). Non può, in tutta evidenza, dare informazioni generali e condividere con altri la gestione corrente della misura o consegnare la relativa documentazione, nemmeno ai parenti stretti.
L’obbligo di discrezione è espressamente previsto anche per l’autorità (art. 451 cpv. 1 CC) e vale, come per il curatore, nei confronti di tutti i terzi, ossia le amministrazioni, le autorità giudiziarie e pure i privati; l’obbligo vale anche nei confronti dei parenti, salvo se la persona interessata ha acconsentito a che le informazioni che la concernono siano trasmesse o se questi hanno un diritto preponderante alla trasmissione delle informazioni o, infine, se hanno un diritto di consultare gli atti siccome parti alla procedura (CommFam Protection del l’adulte, Cottier/Hassler, ad. art. 451 N 10).
In altri termini, i membri della famiglia non hanno un diritto incondizionato di consultare l’incarto e nemmeno di essere informati in merito alla gestione della misura.
L’obbligo di discrezione porta su tutti i dati personali relativi alla persona, fanno parte della sfera privata e segreta anche i dati relativi alla situazione finanziaria (CommFam Protection del l’adulte, Cottier/Hassler, ad. art. 451 N 12).
Ora, è innegabile che nel caso concreto sia il curatore sia l’Autorità di protezione hanno ampiamente coinvolto il figlio RE 1 nella gestione della misura permettendogli di accedere a informazioni e documenti riservati senza fornire giustificazione alcuna.
Di certo il padre non era ne è in grado di dare il suo consenso all’accesso agli atti (cfr. certificato medico del 19 giugno 2012 del Dr. Med. __________).
Sul fatto poi che RE 1 potesse essere parte alla procedura non si può che rilevare l’attitudine poco chiara e contraddittoria dell’Autorità di protezione. Di regola, sono parte al procedimento le persone direttamente toccate dalla misura di protezione ovvero quelle bisognose di protezione; sono inoltre parte al procedimento tutte le altre persone che hanno partecipato alla procedura o alle quali una decisione doveva almeno essere notificata (CommFam Protection del l’adulte, Steck, ad. art. 450 N 21 e 22).
Nel caso concreto l’Autorità di protezione non ha intimato la decisione di istituzione della misura ai figli (cfr. ris. n. 79/2013 del 7.1.2013) anche se, in seguito, sono stati coinvolti in relazione alla gestione della misura (verbale audizione dell’Autorità di protezione del 31.7.2013). Nemmeno la decisione di sostituzione del curatore è stata loro notificata (cfr. ris. n. 3347 del 25.8.2014).
Neppure risulta sia stata intimata per osservazioni l’istanza 22 giugno 2015 della signora CO 2 di revoca della misura; i figli quindi, non sono stati formalmente coinvolti in detta procedura. Mal si comprende, quindi, il motivo e a quale titolo, l’Autorità di protezione ha poi e addirittura concesso a RE 1 di accedere all’incarto completo, che è un diritto garantito alle sole parti al procedimento, così che questi ha potuto prendere visione finanche della situazione finanziaria e gestionale non solo del curatelato, ma anche dell’altro genitore, e che ha di sua sponte presentato delle osservazioni (cfr. lettera del 21 luglio 2015 dell’avv. PR 1 all’Autorità di protezione). Né, tantomeno, si capisce il motivo per il quale l’Autorità ha anche trasmesso al solo figlio il verbale dell’incontro del 24 luglio 2015 con la signora CO 2 (cfr. lettera del 17 agosto 2015 dell’avv. PR 1 all’Autorità di protezione). Non risulta, per contro, che la figlia __________ sia stata coinvolta nella procedura, nemmeno le è difatti stata trasmessa la decisione di revoca della misura notificata, invece, al fratello RE 1 (cfr. decisione impugnata).
Il men che si possa dire è che l’Autorità di protezione ha, dal profilo procedurale, pasticciato e per questo deve essere richiamata così come il curatore che viene esortato ad un maggior rispetto del suo obbligo di discrezione.
A scanso di equivoci, ritenuto come RE 1 si chiede perché un parente (ndr. la moglie) dovrebbe avere maggiori diritti rispetto ad un altro (ndr. i figli), si rileva che in concreto la posizione della moglie è diversa rispetto a quella dei figli nel senso che: lei è stata istante in tutte le procedure avviate presso l’Autorità di protezione, ha chiesto l’istituzione della misura, di essere nominata curatrice e la revoca della curatela; il regime matrimoniale della comunione dei beni, le comproprietà e la cointestazione dei conti bancari rendono necessario un suo coinvolgimento nella gestione della misura; solo a lei può essere riconosciuto un potere legale di rappresentanza nei confronti del marito.
In effetti, il principio della sussidiarietà prevede che l’autorità ordina una misura solo se il sostegno della famiglia o di altre persone appare a priori insufficiente (art. 389 cpv. 1 cifra 1CC) e quando le misure applicabili per legge sono insufficienti per proteggere una persona incapace di discernimento (art. 389 cpv. 1 cifra 2 CC). Fra le misure applicabili per legge alle persone incapaci di discernimento fa appunto parte la rappresentanza legale del coniuge di cui agli art. 374-376 CC. Quindi, a contrario, una misura in essere sarà revocata se la protezione della persona bisognosa può essere assicurata senza necessità dell’intervento statale, per esempio quando un coniuge intende esercitare il suo diritto di rappresentanza e questo appare sufficiente per salvaguardare gli interessi della persona bisognosa.
Nel caso che ci occupa è incontestato che i coniugi sottostanno al regime della comunione dei beni in forza del quale la signora CO 2 dispone di un potere di rappresentanza sui beni comuni e per l’amministrazione ordinaria, e questo indipendentemente dell’adempimento delle condizioni di cui all’art. 374 CC.
In concreto l’Autorità di protezione, ritenuto il certificato medico del 12 giugno 2015 del Dr. Med. __________ che dice che la signora CO 2 è in grado di intendere e volere ed è quindi perfettamente in grado di gestire le questioni patrimoniali sia sue sia del marito nonché l’esito dell’audizione della signora avvenuta il 18 giugno 2015, ha ritenuto sufficientemente tutelati gli interessi di PI 1 e ha quindi revocato la curatela di rappresentanza e amministrazione. Non sono, per contro, dello stesso avviso i reclamanti che ritengono insufficienti le indagini esperite dall’Autorità di protezione e inidonea la signora CO 2.
Una persona è capace di discernimento se non è priva della capacità di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di disabilità mentale, turba psichica, ebrezza o stato consimile (art. 16 CC). La capacità di discernimento è presunta; spetta a chi la contesta portare la prova della sua mancanza; la presenza degli stati previsti all’art. 16 CC fanno inoltre venir meno detta presunzione (CommFam Protection del l’adulte, Büchler/Michel, ad. art. 16 N 4). La vecchiaia non fa per contro cadere la presunzione della capacità di discernimento posto che, data la funzione protettiva della capacità di discernimento, nel caso di comportamenti contrari agli interessi di chi li compie, bisognerà esaminare se la persona anziana è in grado di resistere alle influenze esterne (CommFam Protection del l’adulte, Büchler/Michel, ad. art. 16 N 13).
Sulla capacità in senso stretto della signora CO 2 i reclamanti si son soffermati ben poco, più che altro non condividono le operazioni da lei attuate, non hanno tuttavia provato o quantomeno reso verosimile che la signora non disponga della sufficiente capacità di discernimento. Il fatto che la signora abbia ottant’anni e che, come rilevato da CURA 1, possa avere problemi di salute, ancora non significa che non sia in grado di agire ragionevolmente, che non vuol dire agire come loro avrebbero fatto ma, semmai, farlo con cognizione di causa. È ben vero che il certificato medico agli atti è piuttosto scarno, maggiori approfondimenti si sarebbero tuttavia imposti solo se dall’audizione della signora fossero emersi dubbi in merito alle sue capacità: ciò non è stato, l’Autorità di protezione, sentita la signora, non ha ritenuto esserci indizi tali da imporre ulteriori approfondimenti medici. Peraltro, nel corso dell’incontro, la signora ha dato ragionevoli e chiare spiegazioni in merito alle sua situazione finanziaria e patrimoniale e finanche sulla questione del conto tenuto nascosto al curatore (cfr. verbale di audizione del 24.7.2015).
Rispetto ai contestati prelevamenti e alla chiusura della cassetta di sicurezza operati dalla signora CO 2, si osserva che la stessa non ha commesso atti illegali e nemmeno è possibile concludere che ha in qualche modo messo in pericolo gli interessi del marito. Il fatto di avere quale regime la comunione dei beni e di avere tutto in comproprietà e in cointestazione le permette di farlo e, inoltre, non consente di concludere che abbia distratto sostanza di pertinenza esclusiva del marito; vero è che una simile situazione rende effettivamente complicata la gestione di una misura di protezione se istituita in favore di uno solo dei coniugi e che occorre una buona collaborazione e intesa fra curatore e l’altro coniuge, ciò che in tutta evidenza, non sembra essere nel caso in discussione, a prescindere dai motivi.
In definitiva, non si può contestare il fatto che l’Autorità di protezione non ha proceduto a ulteriori indagini e nemmeno vi sono pertinenti motivi per ritenere insufficiente il sostegno che la signora CO 2 è in grado, ora come ora, di offrire al marito per la gestione ordinaria, ritenuto che per quel che sono gli atti straordinari, fra i quali rientra in tutta evidenza la vendita di un immobile, dovrà ottenere il necessario consenso dall’Autorità di protezione (cfr. supra, consid. 6), che valuterà esclusivamente gli interessi di PI 1, non già degli eredi, che non hanno un diritto prevalente alla conservazione del patrimonio.
Visto quanto precede i reclami sono respinti e la decisione impugnata confermata. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e sono quindi messe a carico di RE 1 e CURA 1 che rifonderanno alla signora CO 2 adeguate ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
La chiamata in causa formulata da CO 2 giusta l’art. 45 LPAmm della figlia __________ è respinta.
La domanda di revoca dell’effetto sospensivo presentata da CO 2 è priva di oggetto.
Il reclamo 29 ottobre 2015 presentato da RE 1 è respinto e la decisione impugnata confermata.
Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico di RE 1 che rifonderà a CO 2 fr. 400.– a titolo di ripetibili.
Il reclamo 29 ottobre 2015 presentato da CURA 1 è respinto e la decisione impugnata confermata.
Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico di CURA 1 che rifonderà a CO 2 fr. 400.– a titolo di ripetibili.
Comunicazione
Il giudice supplente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.