Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 28.01.2016 9.2015.179

Incarto n. 9.2015.179

Lugano 28 gennaio 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

e a

CO 2

per quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali con la figlia PI 1;

giudicando sul reclamo del 23 ottobre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 21 settembre 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. PI 2 (2009) è figlia di PI 1 e di RE 1.

B. Con decisione 6 ottobre 2010 l’allora Commissione tutoria regionale __________ aveva provvisoriamente rinunciato alla fissazione del contributo di mantenimento da parte del padre per la figlia PI 2. Il contratto per l’obbligo di mantenimento e per il diritto alle relazioni personali sottoscritto dalle parti il 25 giugno 2010, prevedeva che la madre esercita l’autorità personale e la custodia parentale sulla figlia.

C. Mediante decisione supercautelare dell’11 febbraio 2014 l’Autorità di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha provvisoriamente sospeso le relazioni personali fra padre e figlia e, nel contempo, convocato i genitori per un accertamento della fattispecie.

Dopo aver sentito le parti, con decisione del 27 febbraio 2014 l’Autorità di protezione ha ripristinato il diritto di visita in forma sorvegliata, per un’ora e mezza la settimana presso il Punto d’incontro di Casa __________, con l’invito ai responsabili della struttura di presentare un rapporto sullo svolgimento degli incontri.

D. Con decisione del 10 aprile 2014 l’Autorità di protezione ha affidato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) mandato per una valutazione socio-ambientale sul nucleo famigliare di PI 2, invitandolo a proporre eventuali misure a sua protezione e a sostegno dei genitori.

Il 20 agosto 2014 l’UAP ha presentato il rapporto conclusivo (valutazione socio-ambientale sul nucleo famigliare).

E. A seguito di una segnalazione di Casa __________ (sull’andamento dei diritti di visita sorvegliati), mediante decisione supercautelare del 23 settembre 2014 l’Autorità di protezione ha provvisoriamente e immediatamente sospeso – fino a nuova decisione – le relazioni personali padre-figlia, fissando nel contempo un’udienza di discussione per il 6 ottobre 2014.

Il padre non ha partecipato all’udienza. Il reclamo inoltrato da RE 1 avverso tale risoluzione è stato dichiarato irricevibile da questa Camera (sentenza del 3 ottobre 2014, inc. 9.2014.166).

F. Nel frattempo con decisione del 25 settembre 2014 l’Autorità di protezione ha respinto la richiesta di RE 1 volta a ottenere l’autorità parentale congiunta (5 luglio 2014). Tale decisione è cresciuta in giudicato incontestata.

G. Il 29 settembre 2014 l’Autorità di protezione ha affidato all’UAP un mandato di sorveglianza (ufficio di controllo e informazione ai sensi dell’art. 307 cpv. 3 CC).

Con decisione del 7 ottobre 2014 l’Autorità di protezione ha inoltre dato mandato al Centro __________ di svolgere una perizia sulle capacità genitoriali di entrambi i genitori di PI 2.

Mediante scritto del 21 dicembre 2014 la psicologa del Centro __________ ha informato l’Autorità di protezione di non poter svolgere la perizia richiesta in quanto RE 1 si era rifiutato di collaborare.

H. Il 3 marzo 2015 l’Autorità di protezione ha ordinato misure a protezione del figlio (in particolare ha fatto ordine al padre di anonimizzare le pagine del suo sito web in modo da non rendere più riconoscibile la figlia PI 2).

I. Il 18 maggio 2015 l’UAP ha presentato il proprio rapporto con la richiesta di chiusura del “mandato di controllo ed informazione” (proposte: verificare lo stato psichico del padre, SMP svolga controlli evolutivi sulla minore).

Il 21 maggio 2015 il SMP di __________ ha indicato che la presa a carico di PI 2 (iniziata nell’aprile del 2014) era in fase di conclusione, indicando una buona evoluzione clinica della minore.

L. Il 22 giugno 2015 è stata aggiornata un’udienza di discussione, volta a discutere il ripristino dei diritti di visita tra il padre e la figlia. Durante l’udienza PI 1 ha comunicato di volersi trasferire con la figlia a __________.

Mediante decisione del 22 giugno 2015 l’Autorità di protezione ha revocato la decisione supercautelare del 23 settembre 2014 con la quale erano state sospese le relazioni personali tra RE 1 e la figlia PI 2, ripristinandole in forma sorvegliata presso lo studio __________. L’Autorità di protezione ha in particolare indicato che i genitori hanno accettato in sede d’udienza la proposta di ristabilire le relazioni personali in forma sorvegliata.

M. Contro la predetta decisione del 22 giugno 2015 è insorto RE 1 con reclamo del 22 luglio 2015. Il gravame è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con decisione del 19 gennaio 2016 (inc. 9.2015.119).

N. Mediante decisione del 16 luglio 2105 l’Autorità di protezione ha revocato il mandato all’UAP di controllo e osservazione (art. 307 cpv. 3 CC).

O. Con scritto email del 22 luglio 2015 lo Studio __________ ha informato l’Autorità di protezione di aver incontrato RE 1, definito l’inizio degli incontri con la figlia e “concordato che fossero quindicinali e della durata di un’ora con rivalutazione a due mesi”.

Con email del 27 luglio 2015 lo Studio __________ ha riferito di aver incontrato PI 1 e la figlia PI 2, proponendo tre date concordate per i diritti di visita padre-figlia.

P. Durante la seduta del 30 luglio 2015 l’Autorità di protezione, riferendosi alla precedente decisione del 22 giugno 2015, ha stabilito i diritti di visita padre-figlia nei seguenti giorni e orari:

martedì 4 agosto 2015 dalle ore 17.30 alle ore 18.30

  • martedì 18 agosto 2015 dalle ore 17.30 alle ore 18.30

  • martedì 8 settembre 2015 dalle ore 17.30 alle ore 18.30

Il reclamo inoltrato da CO 2 contro tale verbale è stato dichiarato irricevibile da questo Giudice con decisione del 19 gennaio 2015 (inc. 9.2015.135).

Q. Con scritto del 16 settembre 2015 CO 2 ha postulato che i diritti di visita padre-figlia siano ampliati a due ore per due volte la settimana.

R. Mediante decisione del 21 settembre 2015 l’Autorità di protezione ha stabilito che le relazioni tra CO 2 e PI 1 proseguiranno in forma sorvegliata presso lo __________ per “un’ora e mezzo ogni quindici giorni” (disp. 1). L’Autorità ha fissato che “il prossimo diritto di visita avrà luogo il 29 settembre 2015 alle ore 17.15, il secondo il 6 ottobre 2015 allo stesso orario e, da tale data, ogni quindici giorni, sempre allo stesso orario” (disp. 2).

L’Autorità ha disposto che a un eventuale reclamo è tolto l’effetto sospensivo (disp. 8).

S. Avverso tale decisione RE 1 si è aggravata con reclamo del 23 ottobre 2015, postulando l’annullamento della stessa in quanto non motivata, contraria al bene della figlia e presa in violazione del diritto di essere sentito.

Mediante osservazioni del 29 ottobre 2015 CO 2 ha ribadito quanto sostenuto nella propria istanza del 16 settembre 2015.

Con scritto del 3 novembre 2015 l’Autorità di protezione ha osservato che la decisione avversata riguarda unicamente l’ampliamento di mezz’ora dei diritti di visita padre-figlia (ogni due settimane).

L’Autorità indica che la decisione si fonda sui referti dello Studio __________, che riferiscono di un’evoluzione positiva degli stessi.

Mediante replica del 24 novembre 2015 RE 1 riconferma il proprio reclamo.

Con duplica del 30 novembre 2015 CO 2 ribadisce la propria tesi. Da parte sua l’Autorità di protezione ha comunicato di rinunciare alla presentazione di una duplica.

Considerato

in diritto

  1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 9 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

  2. Con la decisione impugnata l’Autorità di protezione, ha parzialmente accolto l’istanza di CO 2, ampliando di diritti di visita padre-figlia da un’ora a un’ora e mezza (dalle 17.15 alle 18.45), mantenendo l’attuale cadenza quindicinale, in forma sorvegliata presso lo __________. L’Autorità di prime cure si è limitata ad indicare che “il ripristino delle relazioni personali è avvenuto dopo una lunga interruzione e che è dunque necessario procedere con la dovuta cautela e con la necessaria gradualità”.

In sede di osservazioni, ha quindi precisato di non aver ritenuto necessario sottoporre la richiesta di ampliamento a RE 1 in quanto “la risposta negativa era scontata”. A mente dell’Autorità di prime cure il diritto di essere sentita sarebbe “salvaguardato con il presente reclamo”. Ha poi precisato che l’ampliamento è stato concesso sulla base del referto del 16 settembre 2015 dello __________ che indicava un’evoluzione positiva del diritto di visita. Il timido ampliamento sarebbe in ogni caso indotto dalla necessità di riallacciare la relazione padre-figlia e permettere la creazione di una relazione costruttiva con l’aiuto di esperti. L’orario sarebbe imposto da esigenze organizzative dello Studio __________. Ha infine indicato che la richiesta di portare i diritti di visita quindicinali due volte la settimana è invece stata rifiutata.

  1. RE 1 ha impugnato la predetta decisione, in quanto carente di motivazione. L’Autorità di protezione, oltre a non aver sufficientemente motivato la propria decisione, avrebbe omesso di informarla dell’istanza di CO 2, violando il suo diritto di essere sentita. A mente della reclamante l’ampliamento dei diritti di visita padre-figlia sarebbe in ogni caso contrario al bene della minore. La decisione impugnata sarebbe finanche contradittoria in relazione alle considerazioni fatte dall’Autorità di protezione a proposito di CO 2 durante lo scambio degli allegati dinanzi a questa Camera.

  2. Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione (BSK ZGB I, Schwenzer ad art. 273 CC n. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2 maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451, cons. 3b e 3c). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.).

Per il bene del figlio le relazioni personali di un minorenne con il genitore privo di custodia parentale vanno commisurate – come si è appena detto – anche allo sviluppo psicofisico del figlio stesso e all'evolversi delle sue esigenze.

4.1. La presenza di una terza persona è una delle modalità previste per il diritto di visita, nei casi in cui il minore è sotto pressione, ha dei timori, vi è il sospetto di abusi o di violenza su di lui, influenze negative di un genitore verso l’altro, oppure il pericolo di rapimento, o ancora il genitore beneficiario ha problemi di dipendenza o malattie psichiche (Bally, Die Anordnung des begleiteten Besuchsrechts aus der Sicht der Vormundschaftsbehörde, in RDT 2008 pag. 3, p.to 2.2.1; DTF 5A_377/2009 del 3 settembre 2009, cons. 5.2).

Lo scopo è di favorire la relazione con il beneficiario degli incontri (Bally, op. cit., pag. 5 p.to 3.4.1).

4.2. Il diritto di visita usuale può essere limitato solo quando si deve ritenere, fondandosi su circostanze concrete, che minaccia il bene del figlio. Il diritto di visita accompagnato, in presenza di una o più persone terze, può essere ordinato nel caso in cui vi siano indizi concreti di messa in pericolo del bene del figlio. Si tratta di una restrizione importante del diritto alle relazioni personali e come tale deve essere limitato nel tempo (Wirz, in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, ad art. 274 CC n. 22; sentenza CDP del 16 dicembre 2013, inc. 9.2013.248 consid. 5).

L’istituzione di una curatela educativa risulta utile per vigilare sull'esercizio del diritto di visita (art. 308 cpv. 2 CC), per stabilirne i giorni e gli orari, per vegliare sull'evoluzione delle relazioni personali fra padre e figlia e per proporre gli opportuni adattamenti (FamPra 2/2001 pag. 390; sentenza CDP 22 agosto 2014, inc. 9.2014.9 consid. 8).

Si giustifica per esempio un diritto di visita accompagnato e una curatela educativa in presenza di una malattia psichica del genitore non affidatario, che ha avuto episodi aggressivi anche se non nei confronti del figlio, per monitorare il riavvicinamento progressivo tra genitore e figlio. Un diritto di visita sorvegliato è opportuno anche per consentire ai responsabili del punto d’incontro di accertare il comportamento del genitore e del figlio, i loro rapporti personali, le capacità educative del genitore (Epiney-Colombo, Il cittadino e l’autorità tutoria, pag. 147).

4.3. Come il rifiuto o la revoca del diritto alle prestazioni personali ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC, anche la pronuncia di un diritto di visita accompagnato necessita di indizi concreti dell'esistenza di una minaccia per il bene del figlio. Il pericolo astratto di un cattivo influsso sui figli non è sufficiente per giustificare un diritto di visita accompagnato. Se è preteso che le visite in genere rispettivamente le visite senza accompagnamento presso il genitore titolare del diritto di visita nocciono al figlio, l’allestimento di una perizia sulla questione del diritto di visita del genitore titolare che non ha la custodia parentale si rivela, di regola, indispensabile. In questo caso, in virtù della massima ufficiale, non è necessario che le parti abbiano inoltrato una richiesta in tal senso (DTF 122 III 404, sentenza del TF 5A_377/2009 in FamPra.ch 2010 pag. 209).

4.4. In virtù dell’art. 274 cpv. 1 CC padre e madre devono astenersi, poi, da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l’altro genitore (o intralci il compito dell’educatore). Infatti, il dovere di lealtà è posto a carico di entrambi i genitori e delle violazioni gravi di questo dovere possono condurre l’autorità sia a limitare che a sopprimere il diritto alle relazioni personali del genitore non affidatario sia a modificare l’attribuzione dell’autorità parentale dell’altro (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª ed., Ginevra-Losanna 2014, n. 774).

Il dovere di lealtà è reciproco: anche il genitore che detiene la custodia dovrà evitare di influenzare negativamente il figlio, incoraggiando un’attitudine positiva verso l’altro genitore, non solo in relazione ai diritti di visita, ma in modo generale (evitando giudizi di valore). Gravi e ripetute violazioni di questi doveri potrebbero costituire un motivo di modifica dei diritti parentali, anche nel caso in cui l’autorità parentale fosse divenuta la regola, il genitore detentore della custodia non presenterebbe infatti più le garanzie minime richieste in termini di capacità educativa (Meier/Stettler, op. cit., n. 775).

4.5. Tra le modalità particolari di svolgimento degli incontri – sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC – vi sono: il divieto di lasciare la Svizzera col figlio; il deposito del passaporto al fine di evitare il rischio di sequestro; l’obbligo per i genitori di seguire una mediazione familiare; una terapia (eventualmente tramite il gioco) durante i diritti di visita (DTF 5P.263/2005 del 27 settembre 2005, cons. 2.2); la presenza di un terzo durante gli stessi; una curatela di sorveglianza ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC; lo svolgimento in un luogo neutro o in un luogo protetto specifico (Meier/Stettler, op. cit., n. 793).

  1. Nel suo apprezzamento, l'autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d).

Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (DTF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

  1. Il diritto di essere sentito è parte integrante del diritto ad un processo equo a norma dell’art. 6 n. 1 CEDU e dell’art. 29 cpv. 2 Cost. Fed. Tale diritto implica varie facoltà: non solo quella di esprimersi prima che una decisione sia presa, ma anche quella di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di partecipare alla loro assunzione, di prenderne conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 126 I 15, cons. 2a/aa con rinvii; DTF 5P.164/2001 del 16 luglio 2001, cons. 3a). Il diritto di essere sentiti, comprendente quello di partecipare all’assunzione delle prove, implica anche quello di pronunciarsi sul loro risultato, quando esso influirà sulla decisione che verrà presa (DTF 126 I 15, cons. 2a/aa). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 121 I 230, cons. 2a).

È possibile sanare una violazione del diritto di essere sentito qualora non sia particolarmente grave e l'interessato abbia la facoltà di esprimersi dinnanzi ad un'autorità giudiziaria con pieno potere d'esame (Steinauer/Fountoulakis, Droits des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Stämpfli, 2014, n. 1117 pag. 498; BSK Erw.Schutz - Auer/Marti, ad art. 447 CC no. 37); ciò che potrebbe essere il caso nella fattispecie, ritenuto che la scrivente autorità è munita di pieno potere d'esame in fatto e in diritto (art. 450a cpv. 1 CC).

  1. Nel caso che ci occupa, dopo aver sospeso le relazioni personali padre-figlia (il 23 settembre 2014), l’Autorità di protezione ha convocato i genitori di PI 1 per discutere il ripristino degli stessi. Durante l’udienza di discussione (22 giugno 2015) era stato appunto concordato il ripristino in forma sorvegliata degli incontri padre-figlia. Dal verbale d’udienza non risulta però che siano state stabilite nel dettaglio le modalità, in particolare la durata.

Visto che il padre non vedeva da tempo la figlia, l’Autorità di protezione aveva reputato opportuno che il riavvicinamento dovesse “avvenire gradualmente e con la mediazione di professionisti”.

Con decisione dello stesso giorno l’Autorità di prime cure aveva pertanto indicato che “la frequenza e le modalità degli incontri padre-figlia saranno stabilite di comune accordo tra il padre e lo Studio __________”.

Il 30 luglio 2015 l’Autorità di protezione ha fissato i primi tre diritti di visita (su proposta dello Studio __________, dopo aver ottenuto il benestare dei genitori, cfr. scritto email del 29 luglio 2015), di un’ora ogni quindici giorni (dalle 17.30 alle 18.30). Dagli atti risulta che i diritti di visita si sono svolti in tale forma da inizio agosto a fine settembre.

Da ottobre ad oggi invece sono stati portati ad un’ora e mezza (dalle 17.15 alle 18.45) come stabilito nella decisione ora impugnata dalla reclamante (cfr. consid. 2).

Dalla valutazione dello Studio __________ (agli atti) del 10 dicembre 2015, sullo svolgimento dei diritti di visita dal 13 ottobre al 1° dicembre 2015, risulta appunto che gli stessi sono avvenuti dalle 17.15 alle 18.45.

7.1. Nel caso che ci occupa dunque, i genitori di PI 1 sono stati personalmente sentiti dall’Autorità di protezione al momento del ripristino delle relazioni personali padre-figlia (giugno 2015). Come stabilito nel verbale d’udienza, e confermato in sede di decisione formale poi, le modalità degli incontri sarebbero state stabilite di comune accordo dai genitori e dal Centro __________. In effetti, dopo aver sentito i genitori, lo Studio __________ ha inizialmente proposto tre diritti di visita della durata di un’ora, con cadenza quindicinale. Dopo che questi diritti di visita si sono svolti, e dopo aver ricevuto il primo rapporto di valutazione del diritto di visita sorvegliato, l’Autorità di protezione ha deciso di fissare i diritti di visita a un’ora e mezza ogni due settimane in forma sorvegliata.

In simili circostanze, pur riconoscendo che l’Autorità di protezione avrebbe dovuto coinvolgere RE 1 prima di emettere tale decisione, in concreto si osserva che anche qualora tale carenza avesse costituito una violazione del diritto di essere sentito, la stessa sarebbe da ritenersi sanata dal fatto che i reclamanti hanno avuto la facoltà di esprimersi dinanzi alla scrivente autorità giudiziaria (munita di pieno potere d’esame in fatto e diritto).

  1. La reclamante chiede l’annullamento della decisione impugnata, in quanto l’estensione del diritto di visita sarebbe contrario al bene della bambina (reclamo consid. 5). A mente di RE 1 la decisione impugnata sarebbe inadeguata, considerato quanto evidenziato dall’Autorità in relazione a CO 2 (nelle procedure dinanzi alla Camera di protezione, inc. 9.2015.119, 9.2015.135). In particolare “il comportamento aggressivo, oppositivo e negativo di CO 2 nei confronti delle autorità”, nonché l’abitudine di divulgare a “mezzo mondo gli scritti che riguardano la figlia”.

RE 1 indica altresì che l’orario imposto sarebbe inaccettabile. L’ora stabilita per le visita nel tardo pomeriggio non sarebbe compatibile con i ritmi di vita della bambina. L’orario imposto sarebbe inadeguato per PI 1. Essa dovrebbe “tardare in modo inappropriato la cena ed il sonno, posto che l’impatto emotivo delle visite esige da parte della madre rassicurazione e attenzione per farla addormentare con conseguente stanchezza per il giorno seguente”.

8.1. Nel caso in esame CO 2 ha iniziato ad esercitare i diritti di visita con PI 1 in forma sorvegliata presso lo studio __________ ad agosto 2015. Dopo i primi tre incontri di un’ora ciascuno, gli stessi sono stati portati ad un’ora e mezza.

Dagli atti risulta che gli stessi si sono svolti in modo sereno per la bambina.

Nella prima valutazione (16 settembre 2015: dopo tre incontri) i responsabili dello Studio __________ avevano riferito che l’evoluzione dei diritti di visita sembrava essere positivo, “la bambina si mostra sempre più serena e a proprio agio”, ma che “a loro avviso” avrebbe bisogno di tempo per abituarsi a questa nuova situazione. Veniva in conclusione proposto all’Autorità di protezione di mantenere i diritti di visita in forma sorvegliata ogni quindici giorni “per la durata di un’ora almeno”.

Nella seconda valutazione (10 dicembre 2015) i responsabili dello Studio __________, si esprimevano positivamente rispetto all’evoluzione degli incontri padre-figlia, sia in termini di qualità affettiva che di organizzazione del tempo e dello spazio da parte di CO 2. PI 1 è “desiderosa di vedere il papà”, “lo abbraccia” (13 e 20 ottobre 2015), è “dispiaciuta di doverlo lasciare” (20 ottobre e 3 novembre). La relazione padre e figlia è buona, durante gli incontri vi sono “momenti di gioco adeguati ed istruttivi”. In un’occasione la bambina avrebbe espresso l’intenzione di voler vedere il padre solo allo Studio __________ (1° dicembre 2015).

L’autorità di protezione ha riferito che, vista l’evoluzione positiva degli incontri padre-figlia, ha accordato la concessione di un diritto di visita di un’ora e mezza. Tale concessione sarebbe giustificata dalla necessità di riallacciare la relazione padre-figlia, interrotta da parecchi mesi, e di dare uno spazio temporale maggiore per permettere agli esperti di meglio valutare lo sviluppo di questa relazione e di correggere eventuali comportamenti del padre onde prosi al meglio nei confronti della figlia. L’Autorità di prime cure ha aggiunto che “mezz’ora non cambia la vita di PI 1, la quale sembra cominciare a star bene con il padre e difficilmente crediamo a tutti i nocumenti raccontati dalla reclamante sullo stato di PI 1 dopo lo svolgimento del diritto di visita” (cfr. osservazioni del 3 novembre 2015). Il bene della minore ad avere un contatto con il padre biologico, sarebbe in concreto prioritario.

8.2. In concreto, contestato è l’aumento di mezz’ora del diritto di visita in forma sorvegliata previsto ogni quindici giorni. Diversamente da quanto palesato dalla reclamante, dagli atti risulta in modo evidente che, da settembre ad oggi, gli incontri presso lo Studio __________ si sono svolti positivamente.

Vista l’evoluzione positiva dell’esercizio dei diritti di visita nella forma sorvegliata, la durata prevista dall’Autorità di protezione non nuoce alla bambina.

Come a giusto titolo rilevato dall’Autorità di prime cure, la decisione impugnata è stata presa nell’interesse del bene della minore stessa.

La durata del diritto di visita non può essere ritenuta eccessiva. Va ricordato che il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale. E’ infatti nell’interesse del minore stesso che egli possa avere adeguate relazioni personali anche con il genitore non affidatario.

In simili circostanze, vista l’età di PI 1 ed in particolare l’evolversi positivo degli incontri finora svolti (inizialmente sospesi ed ora ripresi in forma sorvegliata), i diritti di visita così come fissati dall’Autorità di protezione appaiono pertanto giustificati e resistono alla generica critica della reclamante.

8.3. Quanto all’orario, il fatto che lo stesso sia stato stabilito, a mente della reclamante, ad un orario “non compatibile” con i ritmi di vita della bambina, nulla muta. Va al riguardo precisato che il momento di conclusione dello stesso è stato prolungato rispetto ai diritti di visita precedenti (accettati dalla reclamante) di un solo quarto d’ora (anziché terminare alle 18.30 le visite ora terminano alle 18.45). L’inizio, a sua volta, è stato anticipato di un quarto d’ora. Mal si comprende come tale cambiamento possa essere definito inadeguato e incompatibile con il bene della minore. Si ricorda altresì che RE 1 stessa aveva evidenziato che la figlia frequenta la scuola dell’infanzia e che la presenza è obbligatoria. Con ogni evidenza i diritti di visita non potrebbero di conseguenza essere fissati in ogni caso più presto di quanto stabilito nella decisione impugnata.

  1. In virtù di quanto precede, il reclamo – per quanto ricevibile –va respinto. La decisione impugnata merita di essere confermata.

Tasse e spese di giustizia seguirebbero la soccombenza. Viste le circostanze del caso concreto si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo. Non si assegnano ripetibili, non essendo CO 2 assistito da un avvocato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

  1. Il reclamo è respinto.

  2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

  3. Notificazione:

Comunicazione:

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Zitate

Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_007
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_007, 9.2015.179
Entscheidungsdatum
28.01.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026