Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 08.07.2016 9.2015.145

Incarto n. 9.2015.145

Lugano 8 luglio 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

Gianella

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda le misure di protezione a favore della minore PI 2

giudicando sul reclamo del 25 agosto 2015 presentato dall’RE 1 contro la decisione n. 17458 emanata il 17 giugno 2015 dall'allora Autorità regionale di protezione __________, ora Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A.PI 2 è nata il 1998 dalla relazione fra PI 1 e __________.

Il 16 ottobre 1998, __________ aveva istituito una fondazione, la RE 1, comprendente una parte del suo patrimonio e della quale egli era unico beneficiario vita natural durante. Il regolamento di suddetta fondazione, più volte modificato durante gli anni, prevedeva – nella sua versione finale – che alla morte di __________, PI 2 sarebbe stata l’unica beneficiaria degli averi della fondazione, averi dei quali avrebbe potuto entrare in possesso al compimento dei 30 anni. Sino a quel momento, il regolamento della fondazione prevedeva una rendita annua di fr. 60'000.– a favore di PI 1, con l’onere di provvedere al mantenimento di PI 2 fino al raggiungimento dei 30 anni (art. 2.1. e 2.2. Regolamento __________). Inoltre, sino alla morte di __________, la gestione della RE 1 sarebbe stata garantita da un consiglio di fondazione composto da un rappresentante proveniente dal __________, una persona con maturata esperienza in ambito finanziario e da un giurista (art. 5 Regolamento __________).

Per quanto attiene alle altre disposizioni a causa di morte, __________, mediante testamento del maggio 2008, aveva istituito quale erede universale l’altra sua figlia, __________ – nata il 1973 dal matrimonio con __________, dalla quale era separato di fatto – e previsto che “la quota di legittima di mia figlia minore PI 2 venga soddisfatta in primis con l’assegnazione della mia proprietà immobiliare sita in __________”, in provincia di __________. Inoltre ad PI 2 era stato donato un immobile sito a __________ (proprietà per piani n. __________ e __________ della particella n. __________).

__________ è deceduto a __________ il 2008.

B. Con istanza del 7 dicembre 2009 la RE 1 aveva domandato all’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito: Commissione tutoria) – che aveva iniziato ad occuparsi della minore dopo il decesso del padre – l’istituzione (già in via supercautelare) di una curatela di rappresentanza ex art. 392 cpv. 1 n. 2 vCC in favore di PI 2.

Nella sua istanza, la fondazione affermava che le iniziative intraprese dalla madre di PI 2 nell’ambito della successione del padre stavano mettendo in pericolo gli interessi patrimoniali della minore e che occorreva dunque istituire con urgenza la misura di protezione richiesta.

C. Mediante ulteriore istanza del 14 dicembre 2009 la RE 1 – sempre paventando una situazione di pericolo per gli averi della minore a seguito di un asserito conflitto di interessi con la madre – aveva richiesto l’adozione di una nuova misura supercautelare che facesse divieto a PI 1 di assumere, fino alla decisione sulla nomina del curatore, iniziative di qualsiasi natura che eccedessero quanto indispensabile alla normale amministrazione quotidiana degli averi della figlia PI 2. L’istanza era stata accolta il giorno seguente e il 7 gennaio 2010 – non essendone stata chiesta né la revoca né la modifica – era stata confermata in via cautelare.

D. Dopo un doppio scambio di allegati e un’udienza di conciliazione, il 9 dicembre 2010 la madre di PI 2 e la RE 1 avevano raggiunto un accordo in merito alla nomina di un curatore. L’accordo era quindi stato formalizzato con la decisione della Commissione tutoria del 22 dicembre 2010 di istituzione di una curatela di rappresentanza ad hoc a favore di PI 2. Quale curatore era stato designato l’CURA 1 “con il compito di assistere la minore nell’accertamento di tutti i fatti rilevanti tesi a stabilire l’entità della quota ereditaria a lei spettante” nella successione del padre, e con il compito di formalizzare l’atto di divisione ereditaria (previa autorizzazione dell’Autorità tutoria). La decisione in parola prevedeva inoltre che “i costi della curatela (mercede e costi del curatore, così come pure i costi procedurali) verranno anticipati dalla Fondazione __________; l’accollo finale verrà deciso al termine della procedura, una volta portato a termine il mandato di curatela ad hoc” e che al termine della curatela ad hoc la Commissione tutoria valutasse “l’eventualità di mantenere una misura di protezione a favore della minore, segnatamente a salvaguardia del proprio patrimonio”.

E. Il 17 gennaio 2011 PI 1 aveva presentato una richiesta di revoca delle misure cautelari alla quale la fondazione si era opposta domandando nel contempo che le misure cautelari fossero mantenute in essere fino alla divisione ereditaria e alla fine del mandato del curatore. La richiesta della madre era stata respinta dalla Commissione tutoria tramite decisione del 12 luglio 2011 principalmente per due motivi. Da una parte, a motivo che “è l’interesse della minore ad essere rilevante per una corretta e completa valutazione dell’opportunità della revoca della misura cautelare”, dall’altra che la misura non arrecava particolari disagi alla madre. Anche il relativo ricorso all’Autorità di vigilanza aveva avuto esito negativo (decisione del 6 marzo 2012).

F. Il 26 luglio 2011 presso la Commissione tutoria aveva luogo un incontro fra la RE 1, la madre della minore e il curatore tendente alla definizione della partecipazione della fondazione alle spese della minore eccedenti la rendita annua pari a fr. 60'000.– corrisposta alla madre (con l’onere di provvedere adeguatamente al mantenimento di PI 2). In detta sede, le parti raggiungevano il seguente accordo: la fondazione avrebbe rimborsato talune poste, alcune mediante il pagamento dell’importo effettivo altre mediante pagamento forfettario.

G. Il 19 dicembre 2011 il curatore, CURA 1, aveva inviato alla Commissione tutoria un suo primo rapporto, secondo il quale “l’unica soluzione percorribile per la divisione della successione salvaguardando gli interessi di è quello dello scioglimento della RE 1, attribuendone gli attivi alla minore (…), procedendo al contempo alla nomina di uno o più curatori per la gestione del patrimonio”. Tale soluzione era condizionata dall’accettazione da parte dell’autorità fiscale di tassare gli attivi della fondazione come beni ereditati da PI 2 nella successione paterna (e non come donazione da parte di persona giuridica terza, cfr. rapporto intermedio, pag. 30). Con decisione del 22 febbraio 2012, il curatore era stato richiesto di rivolgersi ad un legale __________ di sua fiducia per l’approfondimento dal profilo del diritto __________ delle conseguenze giuridiche relative all’esistenza della Fondazione __________ in relazione alla quota ereditaria di PI 2.

H. L’8 marzo 2012 la Commissione tutoria aveva esteso il mandato del curatore alla verifica regolare dei rendiconti mensili degli investimenti operati dalla RE 1, affidandogli anche il compito di segnalare all'Autorità eventuali operazioni finanziarie che apparissero in contrasto con gli interessi della minore o contrarie al principio di prudenza proprio degli investimenti di patrimoni di persone con misure di protezione.

I. Il 10 gennaio 2013 il curatore aveva trasmesso all’Autorità di protezione __________ – nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria – un parere giuridico di diritto __________ in relazione alla successione: esso era stato quindi trasmesso ai legali della RE 1, di PI 2 e della madre nel corso di un incontro svoltosi il 10 aprile 2013. Nell’ambito di tale incontro, nel quale si è discusso in particolare della posizione fiscale della minore e della situazione patrimoniale della fondazione, alla RE 1 era stato dato un termine scadente l’8 maggio seguente “per comunicare all’ARP se la Fondazione intende aderire oppure no all’invito di sciogliersi” (verbale, pag. 3). Il parere di diritto __________ raccolto dal curatore evidenziava, infatti, la problematica del mancato rispetto della legittima spettante ad PI 2, in quanto gli averi della fondazione non sarebbero entrati in suo possesso immediatamente ma, per volontà del defunto, solo al compimento dei 30 anni.

L. Il 16 luglio 2013, tramite un nuovo patrocinatore, PI 1 aveva domandato all’Autorità di protezione una dichiarazione ufficiale attestante la sua qualità di tutrice legale della figlia, al fine di poter incassare la liquidazione di alcune polizze assicurative del padre. L’Autorità di protezione aveva dato seguito all’istanza e il 19 luglio 2013 aveva inviato la dichiarazione richiesta.

M. Il 1° ottobre 2013 il curatore CURA 1 aveva comunicato all’Autorità di protezione che “nell’impossibilità di raggiungere un accordo per la divisione ereditaria, stante la posizione assunta dalla RE 1”, egli riteneva che l’incarico quale curatore ad hoc non avesse più ragione di proseguire. Egli chiedeva pertanto la formalizzazione della cessazione dell’incarico. Nel citato scritto egli indicava inoltre che “sarebbe senz’altro auspicabile l’istituzione di una curatela che in qualche modo assicuri sia un controllo della gestione del patrimonio di PI 2, sia, nei limiti del possibile, un controllo della gestione della __________” e che l’Autorità di protezione valutasse con una certa urgenza la problematica fiscale degli averi della fondazione.

N. Il 13 dicembre 2013, PI 1 era stata quindi convocata per un’udienza “nell’ambito della situazione personale di sua figlia PI 2”. In tale contesto, PI 1 aveva presentato un’istanza di allestimento di inventario successorio e di nomina del notaio incaricato, esponendo la strategia concordata con i propri legali __________, in particolare la presentazione in __________ di un’azione di petizione ereditaria nei confronti dell’altra figlia del defunto. Ella aveva inoltre postulato la revoca della decisione del 7 gennaio 2010, con la quale le era stato vietato di compiere atti eccedenti l’amministrazione ordinaria dei beni della figlia. Già in precedenza, e meglio nello scritto del 21 novembre 2013, PI 1 aveva chiesto all’Autorità di protezione di intervenire in maniera urgente nelle questioni pendenti, se del caso estendendo il mandato del curatore.

O. Con decisioni separate del 23 gennaio 2014 l’Autorità di protezione aveva accolto le richieste di PI 1 (Ris. no. 15769 e 15770).

Tramite decisione no. 15769, l’Autorità di protezione aveva accolto la richiesta della madre in relazione alla misura di protezione istituita in favore di PI 2. Tale decisione prevedeva in particolare la revoca del divieto di compiere atti eccedenti l’amministrazione ordinaria dei beni di PI 2 emanato nei confronti della madre (tramite decisione del 7 gennaio 2010), l’ordine fatto alla madre di allestire l’inventario della sostanza della figlia e di presentare periodicamente un rendiconto della sostanza e dell’andamento delle pratiche successorie, la revoca della curatela ad hoc istituita a favore di PI 2, l’approvazione della relazione finale del curatore e l’accollo della relativa mercede a carico di PI 2.

Nella decisione no. 15770, l’Autorità di protezione aveva invece predisposto l’autorizzazione per la madre ad erigere l’inventario inerente l’eredità di __________, con nomina del notaio __________, per l'effettuazione delle relative formalità di legge. Agli eventuali ricorsi contro entrambe le decisioni era stato negato l’effetto sospensivo. Le spese di entrambe le decisioni sono state poste a carico di PI 2.

P. Il 26/27 maggio 2014 la RE 1 aveva presentato un’istanza di restituzione in intero del termine per interporre reclamo contro le due suddette decisioni dell’Autorità di protezione, che non le erano state notificate e di cui aveva appreso l’esistenza soltanto successivamente, tramite la fiduciaria __________ (gestore del patrimonio della fondazione), che era stata convenuta da PI 1 ed PI 2 in un procedimento di rendiconto in Pretura. Con decisione del giorno seguente, questa Camera aveva ritenuto irricevibile la richiesta.

Q. Con unico reclamo del 13 giugno 2014, la RE 1 aveva impugnato le due decisioni n. 15769 e n. 15770 dell’Autorità di protezione. Tramite sentenza del 9 febbraio 2015, questa Camera aveva riconosciuto la qualità di parte al procedimento della fondazione per quanto riguardava la curatela ad hoc. Pertanto questa Camera aveva accolto il reclamo interposto contro la decisione n. 15969 che toglieva il divieto a carico di PI 1 di compiere atti eccedenti l’amministrazione ordinaria dei beni di PI 2. Poiché la RE 1 non era stata coinvolta nel suddetto procedimento, in considerazione della violazione del suo diritto di essere sentita, questa Camera aveva rinviato l’incarto all’Autorità di protezione al fine di permettere alla fondazione di prendere posizione sull’istanza della madre. Il reclamo interposto contro l’autorizzazione di PI 1 ad erigere l’inventario inerente l’eredità di __________ era invece stato respinto. La decisione avversata era cresciuta in giudicato (sentenza CDP 9.2014.89 del 9 febbraio 2014). Avverso detta sentenza, nessuno aveva interposto ricorso al Tribunale federale.

R. Frattanto con decisione n. 16486 del 21 agosto 2014 l’Autorità di protezione aveva respinto l’istanza presentata da PI 1 tendente ad ottenere l’autorizzazione a rappresentare la figlia in vertenze, concernenti la successione del padre, da avviare dinnanzi alle autorità __________. L’Autorità di protezione, nella sua motivazione, aveva considerato che PI 1 – esercitando a pieno titolo l’autorità parentale su PI 2 – era legittimata a rappresentarla dinnanzi alle autorità __________, senza necessità di essere autorizzata in tal senso; diversa sarebbe stata la valutazione se vi fosse stato un conflitto di interessi tra madre e figlia, ciò che non era il caso.

S. Con scritto del 7 aprile 2015, l’Autorità di protezione aveva fissato un termine di 15 giorni all’RE 1 per prendere posizione in merito alla richiesta di revoca di provvedimenti formulata da PI 1. Tramite decisione n. 17458 del 17 giugno 2015, l’Autorità di protezione aveva accolto la richiesta di PI 1 revocando il divieto a lei fatto di compiere atti eccedenti l’amministrazione ordinaria dei beni di PI 2, revocando la curatela ad hoc e approvando la relazione finale del curatore. Nella decisione avversata, l’Autorità di protezione aveva nondimeno impartito a PI 1 l’ordine di allestire l’inventario della sostanza della figlia, di presentare periodicamente un rendiconto della sostanza e dell’andamento delle pratiche successorie. Tasse e spese della decisione sono state poste a carico di PI 2.

T. Contro tale decisione la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 agosto 2015, domandando, in via cautelare, di fare divieto a PI 1 di assumere “iniziative di qualsiasi natura a nome e per conto della figlia PI 2 che eccedano quanto indispensabile nella normale amministrazione quotidiana, rispettivamente” di farle “ordine di sospendere tutte le procedure che nel frattempo avesse avviato e che eccedono quando indispensabile nella normale amministrazione quotidiana” e, nel merito, di annullare la decisione del 17 giugno 2015 dell’Autorità di protezione (Ris. no. 17458). Interpellati, l’Autorità di protezione, PI 1 e il curatore hanno presentato le loro osservazioni il 24 settembre 2015 in merito alla domanda di provvedimenti cautelari e il 1° rispettivamente 2 ottobre 2015 sul merito. Delle stesse e del successivo scambio di allegati si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto. Con replica del 3 novembre 2015, la reclamante si è riconfermata nelle proprie conclusioni. Il 10 novembre 2015, l’Autorità di protezione ha rinunciato a formulare osservazioni.

U. Nel frattempo, con istanza del 26 aprile 2016, la RE 1 ha comunicato a questa Camera che la madre avrebbe, con atto pubblico del 9 marzo 2015, costituito un diritto di compera sulla proprietà immobiliare della figlia, che ella manterrebbe una posizione volta a non dichiarare al fisco il patrimonio ereditario della figlia, e che, dal mese di gennaio 2016, reitererebbe “continue pressioni nei confronti del Consiglio di fondazione”. Intimato alle parti per osservazioni, l’11 e il 12 maggio 2016 PI 1 e l’Autorità di protezione hanno preso posizione in merito allo scritto menzionato. Un secondo scambio di allegati – di cui si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto – si è concluso il 17 giugno 2016. L’8 giugno 2016, la RE 1 ha poi inoltrato a questa Camera una domanda di provvedimenti cautelari. Detta istanza non è stata intimata alle parti.

Considerato

in diritto

1.Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.Come indicato al considerando Q, con sentenza del 9 febbraio 2015, questa Camera ha accolto il reclamo inoltrato dalla RE 1 contro la decisione n. 15769 emanata dall’Autorità di protezione il 23 gennaio 2014, riconoscendo la sua qualità di parte al procedimento relativo alla misura di protezione istituita a favore di PI 2. Pertanto, a motivo della violazione del diritto di essere sentita della fondazione, la decisione avversata è stata annullata e l’incarto è stato rimandato all’Autorità di protezione affinché si pronunciasse nuovamente sulle motivazioni del reclamo della fondazione. A diversa conclusione è giunta questa Camera per quanto attiene alla procedura volta ad autorizzare la madre all’erezione di un inventario cosi come “a ulteriori iniziative legali intraprese dalla madre” (sentenza CDP inc. n. 9.2014.89 del 9 febbraio 2015). In effetti, dopo avere espresso il dubbio che la fondazione agisse unicamente a salvaguardia degli interessi pecuniari della minore, questa Camera ha ribadito che il suo coinvolgimento passato nella procedura da parte dell’Autorità di protezione in merito alle problematiche inerenti alla successione di __________ “non può comportare l’obbligo di coinvolgere la fondazione in ogni e qualsiasi intervento che l’Autorità sarà chiamata a mettere in atto in futuro a protezione del patrimonio di PI 2”. Sicché, limitatamente alla questione della revoca della curatela ad hoc istituita a favore di PI 2, la RE 1 è senz’altro legittimata ad interporre reclamo avverso la decisione del 17 giugno 2015, in quanto parte al procedimento ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 lett. 2 CC. La qualità di parte al procedimento della fondazione così come i limiti ivi posti nella citata sentenza sono determinanti anche per quanto attintene alla presente procedura.

3.Nella presente fattispecie, contestati sono i dispositivi 1 e 3 della decisione impugnata. Occorre pertanto esaminare in questa sede unicamente la revoca della curatela ad hoc posta a favore della minore PI 2 così come l’abrogazione del divieto imposto alla madre di compiere atti eccedenti l’amministrazione ordinaria dei beni di PI 2. Ogni censura relativa a contestazioni di carattere patrimoniale/ereditario, legata alla divisione dell’asse successorio di fu __________, non essendo di competenza di questa Camera esula lo scopo della presente sentenza. Deve inoltre essere rammentato che, come testé indicato, è regolarmente cresciuta in giudicato la decisione n. 15770 del 24 gennaio 2014 con cui l’Autorità di protezione ha autorizzato PI 1 ad erigere l’inventario inerente l’eredità di __________, con nomina del notaio __________, per l'effettuazione delle relative formalità di legge. Per di più, l’Autorità di protezione ha considerato, tramite decisione del 21 agosto 2014, anche essa regolarmente cresciuta in giudicato, che PI 1, esercitando a pieno titolo l’autorità parentale su PI 2, è legittimata a rappresentarla dinnanzi alle autorità __________, senza necessità di alcuna autorizzazione, non essendovi peraltro conflitto di interessi tra le due. Come tale la ricevibilità di ogni doglianza del gravame interposto contro la decisione 17458 del 17 giugno 2015 deve essere valutata nei limiti citati.

I. Nel merito

4.Nel merito, a titolo preliminare, la reclamante rimprovera all’Autorità di protezione di avere riproposto tale e quale la decisione n. 15769 del 23 gennaio 2014 come se in seguito alla sentenza di questa Camera del 9 febbraio 2015 (sentenza inc. n. 9.2014.89) non fossero state presentate osservazioni da RE

  1. In tale senso, l’atteggiamento dell’Autorità di protezione è compreso dall’insorgente come un diniego di giustizia, nella misura in cui l’annullamento della decisione non era un atto pro forma ma un “provvedimento di sostanza volto a salvaguardare un diritto fondamentale (quello di essere sentito)”. A mente della reclamante, ignorando le proprie osservazioni dell’8 maggio 2015 che metterebbero in evidenza i “motivi di conflitto di interesse tra madre e figlia che avevano determinato l’istituzione della curatela”, l’Autorità sarebbe dunque responsabile di “un pre-giudizio”. Per questo motivo, prosegue la reclamante, tali argomentazioni sono state integralmente riproposte in sede di reclamo.

4.1. In merito a tale critica, va subito sgomberato il campo. Il diniego di giustizia consiste nel rifiuto dell'autorità di occuparsi di un procedimento (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6472; Steck, BSK Erw. Schutz, Basilea 2012, ad art. 450a CC, n. 21; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 450a CC, n. 6; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011, n. 131 pag. 60-61). Il diritto di ognuno ad essere giudicato entro un termine ragionevole in procedimenti dinnanzi ad autorità giudiziarie o amministrative discende dall'art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). A livello procedurale tale diritto costituzionale è concretizzato dall’art. 67 LPAmm che dispone che può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda indebitamente l'emanazione di una decisione impugnabile. Ai sensi dell’art. 450a cpv. 2 CC il diniego di giustizia e il ritardo ingiustificato delle Autorità di protezione sono assimilati a delle decisioni e possono essere oggetto di reclamo. Esso può essere interposto in ogni tempo (art. 450b cpv. 3 CC) alla Camera di protezione (art. 48 lett. f n. 2 LOG). Un reclamo per denegata giustizia può dunque essere interposto unicamente in assenza di una decisione formale.

4.2. Nella presente fattispecie, non è dato a divedere, né la reclamante dimostra, come l’Autorità di protezione avrebbe commesso un diniego di giustizia, o meglio rifiutato di occuparsi di un dato procedimento. In tempi più che ragionevoli dalla crescita in giudicato della sentenza di questa Camera del 9 febbraio 2015, l’Autorità di protezione ha impartito un termine alla fondazione per presentare osservazioni in merito all’istanza di PI 1. In seguito, l’Autorità ha emesso una decisione formale: non vi è dunque denegata giustizia.

4.3. Si può eventualmente desumere dall’esposto della fondazione che essa lamenti, in realtà, una violazione del proprio diritto ad essere sentita. Tuttavia, anche una tale censura si rivela priva di fondamento. Se da un lato si può dare atto alla reclamante che la decisione dell’Autorità di protezione non si dilunga nella disamina delle osservazioni da lei presentate l’8 maggio 2015, occorre rilevare, come si vedrà in seguito, che dette osservazioni non fornivano elementi rilevanti a sostegno della necessità di mantenere in essere la misura di protezione. Pertanto la loro presa in considerazione nella decisione qui avversata non risulta insufficiente e dunque non solo – per le ragioni sopra dette – non vi è una denegata giustizia, ma neppure una violazione del diritto di essere sentita. Come tale, la doglianza preliminare non merita dunque accoglimento.

5.In seguito, l’insorgente sostiene innanzitutto che “per sua natura, fondamento, motivi addotti e finalità” la curatela istituita ad istanza di RE 1 avrebbe dovuto essere mantenuta fino alla divisione ereditaria e alla determinazione della quota che spetta ad PI 2 in ragione del palesato conflitto di interessi che vi sarebbe per PI 1 (reclamo pag. 8 ss).

5.1. La doglianza formulata dalla RE 1 non presta il fianco alla critica. Infatti, come testé indicato (vedi considerando D), la nomina del curatore ad hoc nella persona dell’CURA 1 è stata concordata tra le parti. Spettava al curatore “assistere la minore nell’accertamento di tutti i fatti rilevanti tesi a stabilire l’entità della quota ereditaria a lei spettante” e formalizzare l’atto di divisione ereditaria (decisione della Commissione tutoria del 22 dicembre 2010). Sempre con l’accordo delle parti, la Commissione tutoria ha ampliato il mandato del curatore domandandogli di rivolgersi ad un legale __________ di sua fiducia per una valutazione dal profilo del diritto __________ dell’esistenza della Fondazione __________ in relazione alla quota ereditaria di PI 2 (decisione della Commissione tutoria del 22 febbraio 2012), e affidandogli la verifica regolare dei rendiconti mensili degli investimenti operati dalla RE 1 (decisione della Commissione tutoria dell’8 marzo 2012). Dai rapporti del curatore sono emersi diversi elementi problematici in particolare di ordine fiscale in Svizzera e di carattere successorio in __________ (vedi consid. G e I). Ora, già con scritto del 19 dicembre 2011, il curatore aveva proposto una soluzione di compromesso – corroborata in seguito dal parere del 31 dicembre 2012 allestito dal prof. avv. __________ – volta alla salvaguardia degli interessi patrimoniali della minore che avrebbe tuttavia garantito il mantenimento di un certo controllo del suo patrimonio, come auspicato da __________. Tale proposta definita dal curatore “l’unica percorribile”, prevedendo invero lo scioglimento della RE 1, non è mai stata approvata dalla fondazione, atteggiamento che inevitabilmente ha fatto sorgere un dubbio legittimo sugli interessi da lei rappresentati (vedi sentenza CDP no. Inc. 9.2014.89 del 9 febbraio 2015 consid. 3.1.). Di conseguenza, con scritto del 1° ottobre 2013, il curatore CURA 1, ritenendo impossibile il raggiungimento dell’accordo auspicato in merito alla divisione ereditaria “stante la posizione assunta dalla RE 1”, ha considerato che il mandato a lui affidato non avesse ragione di proseguire e ne ha chiesto la fine (vedi scritto del 1° ottobre 2013 dell’CURA 1). Sicché, è proprio il mancato assenso da parte di RE 1 ad avere compromesso il raggiungimento dell’accordo extragiudiziario necessario alla formalizzazione della divisione ereditaria – oggi da lei asseritamente auspicata – e impedito, di fatto, il completamento dei compiti attribuiti al curatore. Va dato atto all’Autorità di protezione che, sulla stregua del curatore, ha considerato che come tale la curatela ad hoc deve essere revocata nell’impossibilità di adempiere completamente il mandato affidato al curatore.

6.Vi è tuttavia da chiedersi se si giustifichi, nel contesto attuale, modificare le mansioni del curatore qualora una misura di protezione si imponesse ancora. Prosegue infatti la reclamante che “la curatela (e la restrizione della facoltà di disporre della madre che l’aveva preceduta e che ne è corollario) era, è e rimane giustificata dalla situazione di conflitto di interessi” che oppone la madre alla figlia (reclamo pag. 9). Per questi motivi, la RE 1 non solo contesta la decisione adottata ma postula l’estensione del mandato del curatore come asseritamente suggerito dal curatore ad hoc CURA 1.

6.1. Per quanto concerne la decisione cautelare n. 8741 del 7 gennaio 2010 mediante la quale a PI 1 è stato fatto divieto di “assumere, direttamente o per il tramite di terze persone sue mandatarie, iniziative di qualsiasi natura a nome e per conto della figlia PI 2 che eccedano quanto indispensabile nella normale amministrazione quotidiana” senza previa approvazione da parte della Commissione tutoria, occorre innanzitutto osservare che essa non poggia su una valida base legale. La decisione mediante la quale è stato posto in essere il divieto in discussione cita genericamente l’art. 307 CC che, tuttavia, non risulta applicabile quando si tratta di proteggere la sostanza o i redditi del figlio. A tale scopo, il legislatore ha infatti dedicato gli artt. 324 e 325 CC. Inoltre la decisione in esame non è stata, nel corso degli anni, oggetto di approfondimento in vista della sua conferma mediante decisione finale, a comprova dell’assenza di comportamenti pregiudizievoli messi in atto da parte della madre della minore. Diversamente la Fondazione __________ si sarebbe certamente attivata, coma ha dimostrato di saper fare, presso l’Autorità di protezione per chiedere l’adozione di misure più severe. Sia come sia, la reclamante non ha fornito nel proprio reclamo elementi a tal punto rilevanti da mettere in dubbio la diligente amministrazione da parte della madre della sostanza della figlia. Leggendo le motivazioni contenute nell’atto di reclamo e nelle istanze successive – non vigendo alcun divieto di nova – emerge invero che i motivi di preoccupazione risiederebbero semmai nelle varie azioni intraprese dalla madre a tutela delle spettanze ereditarie della figlia piuttosto che in una carente amministrazione. Né dalla documentazione agli atti, né dalle allegazioni della reclamante affiora un qualsivoglia elemento che induca a ritenere che la madre di PI 2 abbia in un qualche modo nuociuto alla sostanza della figlia, sostanza peraltro neppure in possesso di quest’ultima. Anche su questo punto, il reclamo, carente di consistenza, non merita accoglimento.

6.2. La fondazione critica l’Autorità di protezione di avere revocato la misura di protezione allorché un conflitto d’interesse tra PI 1 e PI 2 sarebbe più che mai presente. Tale conflitto sarebbe documentato dal fatto che – sempre a dire della reclamante – la madre rivendicherebbe la qualità di beneficiaria della rendita di fr. 60'000.– annui che il defunto ha invece destinato al mantenimento della figlia e che metterebbe in dubbio la titolarità del patrimonio ricevuto da PI 2 per il tramite della fondazione.

6.3. Come peraltro già rilevato dall’Autorità di protezione tramite decisione del 21 agosto 2014, la nozione di “conflitto di interessi” a cui la reclamante fa ampio riferimento non manca di destare qualche perplessità. Secondo dottrina, i genitori si trovano in un conflitto di interessi quando utilizzano i beni del figlio allo scopo di trarne un vantaggio esclusivo, poiché in una situazione di collisione di interessi (CR CC I, Papaux Van Delden, n. 7 ad art. 327 CC). Tralasciando le insinuazioni di comportamenti lesivi del patrimonio di PI 2 – che sarebbero perseguibili penalmente qualora trovassero conferma agli atti – sfugge alla comprensione quale interesse la fondazione rimproveri alla madre di perseguire. Infatti, PI 1 non è erede di __________. Inoltre, non risulta dal carteggio che vi siano legami di parentela con altri eredi del de cujus il cui arricchimento a discapito di PI 2 potrebbe determinare benefici per la madre. Mal si comprende dunque quale sia l’interesse giuridico palesato che possa entrare in conflitto con quello della figlia volto alla divisione della successione e alla tutela delle pretese ereditarie di PI 2.

6.4. Deve essere aggiunto a scanso di equivoci che, se l’intero capitale della RE 1 è – o sarà – versato ad PI 2 al compimento dei suoi 30 anni, il regolamento della fondazione statuisce che PI 1 ne è unica beneficiaria dopo il decesso di __________ (art. 2.1. del Regolamento della fondazione) a concorrenza di una reddita di fr. 60'000.– annui, sottoposta all’onere di provvedere alle spese di PI 2. Pertanto, e contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante fino al compimento del 30esimo compleanno di PI 2, l’unica beneficiaria della rendita è PI 1. Risulta dunque da una semplice lettura del Regolamento della fondazione che era volontà di __________ vedere PI 1 affiancare la figlia fino al conseguimento dei sui 30 anni per quanto concerne gli aspetti patrimoniali. Certamente, quest’ultima è tenuta a rispettare l’onere di provvedere per il tramite della rendita al mantenimento di PI 2. Se PI 1 dovesse contravvenire a tale onere, spetterebbe alla fondazione assicurarne il rispetto e se del caso segnalare e documentare detta violazione all’Autorità di protezione, eventualmente chiedendo – fino al raggiungimento della maggiore età di PI 2 – l’istituzione di una curatela ex. artt. 325 CC o 308 cpv. 3 CC e la limitazione dell’autorità parentale corrispondentemente a detta misura e a concorrenza della rendita a lei annualmente elargita.

  1. La reclamante prosegue rimproverando all’Autorità di protezione di avere revocato la misura di protezione in assenza di fatti nuovi che ne giustifichino la fine prima della divisione ereditaria.

7.1. Nella presente fattispecie, la curatela ad hoc instituita a favore della minore era basata sull’art. 392 cpv. 2 vCC che prevedeva che, ad istanza di un interessato o d’ufficio, l’autorità tutoria nominava un curatore, nei casi previsti dalla legge, e, inoltre, quando in un determinato affare il rappresentante ordinario di un minorenne o di un interdetto abbia interessi propri in collisione con quelli della persona rappresentata. Benché mai convertita dopo l’entrata in vigore il 1° gennaio 2013 della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), alla eventuale revoca di una tale misura – che trova il suo corrispettivo nell’attuale art. 306 cpv. 2 CC – si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 e 2 Titolo finale CC).

7.2. Anche in assenza di un rinvio esplicito, sono applicabili per analogia alle curatele istituite in favore di minorenni (art. 306, 308, 309 e 325 CC), le disposizioni sulla protezione degli adulti, segnatamente quelle relative alla nomina e alla revoca del curatore (CommFam Protection de l’adulte, Zingaro, art. 327c n. 2; STF 5A_869/2015 del 18 marzo 2016 consid. 2.2.1, pubblicata in ZKE 3/2016, RJ 52-16).

7.3. Ai sensi dell'art. 399 cpv. 2 CC l'Autorità di protezione degli adulti revoca la curatela su domanda dell'interessato, di una persona a lui vicina o d'ufficio quando non vi sia più motivo di mantenerla. Ciò può avvenire per ragioni di fatto (per esempio perché lo stato di salute della persona è migliorato) o di diritto (segnatamente quando l’autorità di protezione cambia opinione sulla necessità o l’opportunità della curatela) (cfr. Steinauer/Fontoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, pag. 555 no. 1258).

7.4. Conformemente al principio di proporzionalità che governa l’istituzione, la modifica ma anche la revoca di ogni provvedimento di protezione, tale misura deve essere tolta, quando non appare più necessaria (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, pag. 239 no. 525; CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 399 CC n. 2 e 15). In particolar modo, deve essere revocata una misura quando decadono i motivi per i quali è stata istituita, il curatelato è di nuovo in grado di provvedere ai propri interessi (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC) o lo stato d’incapacità è superato (art. 390 cpv. 1 n. 2 CC), viene meno il consenso della persona sotto curatela di sostegno (art. 393 CC), la missione puntuale affidata al curatore ha preso fine o il curatelato ha ancora bisogno di aiuto e di protezione, che possono essere forniti dai suoi congiunti (art. 389 cpv. 1 n. 1 e 2) (CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 399 CC n. 16).

7.5. La richiesta può essere formulata dall'interessato in ogni momento e non vi sono periodi minimi di attesa tra due richieste di revoca o modifica. Quanto alla forma della richiesta, una motivazione sommaria è sufficiente.

7.6. Al contrario, sempre nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità elencati, una misura deve essere completata o rinforzata quando il bisogno di aiuto o le mansioni da svolgere aumentano (CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 399 CC n. 20). Spetta all'autorità – tenuta a un riesame regolare della misura – verificare se le condizioni materiali della revoca o modifica sono date.

7.7. L’istituzione, la modifica e la revoca di una misura di protezione soggiacciono al principio inquisitorio e all’applicazione d’ufficio del diritto (art. 446 CC, vedi anche Meier, Nouveau droit de la protection de l’adulte: Introduction générale et système des curatelles, in RNRF 2013 pag. 73 ss, n. 83 pag. 99). L’art. 446 CC che definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti, prevede che l’autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4). La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, in virtù del quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche con modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

7.8. Nel caso precipuo, come già ampiamente evidenziato, la madre ha dimostrato di essere parte attiva e collaborante nel perseguimento degli interessi della figlia circa la complessa situazione successoria a cui è confrontata. L’Autorità di protezione è stata inoltre regolarmente implicata nei passi da compiere, segnatamente dando l’autorizzazione alla madre di fare erigere l’inventario inerente l’eredità di fu __________ (decisione dell’Autorità di protezione n. 15770 del 24 gennaio 2014), considerando la madre legittimata a rappresentare la figlia dinnanzi alle autorità __________ (decisione del 21 agosto 2014), incontrando i diversi legali __________ e prendendo in considerazione l’esito delle verifiche esperite in __________ (cfr. per esempio parere dell’avv. dott. __________ del 20 gennaio 2014). La madre si è presa carico delle spese di queste – inevitabilmente – costose iniziative in un contesto in cui la fondazione ha bloccato l’erogazione della rendita mensile a PI 1. Alla luce di quanto indicato, non appare più proporzionato e di conseguenza giustificato, il mantenimento della misura di protezione. Anche su questo punto, la decisione impugnata sfugge alla censura.

7.9. Infine, come menzionato, la protezione dei beni del minore è concretizzata agli artt. 318 ss CC, da regole di amministrazione che i detentori dell’autorità parentale sono tenuti a rispettare, segnatamente quella di un amministrazione diligente dei beni del minore. In caso di mancato rispetto di tali regole di amministrazione il detentore soggiace per quanto attiene alla responsabilità alle stesse regole del mandatario (art. 327 CC che rimanda agli artt. 321a ss e 398 CO; CR CC I, Papaux van Delden, n. 1 ad art. 327 CC). Il Codice civile fornisce pertanto mezzi concreti e immediati a tutela della minore, prevedendo peraltro che spetta all’Autorità di protezione prendere le misure opportune quando la diligente amministrazione dei beni del figlio non è più garantita. Lo stesso non si può dire della posizione della minore nei confronti della fondazione __________ che si è finora prodigata in numerose e dispendiose pratiche giudiziarie, in ultima analisi a discapito delle spettanze ereditarie di PI 2, alla stregua del reclamo in esame, ove gli interessi perseguiti e lo scopo di tutela della minore e del suo patrimonio appaiono finanche dubbi (vedi anche sentenza CDP inc. n. 9.2014.89. del 9 febbraio 2015).

  1. La reclamante sostiene inoltre che PI 1 non avrebbe rispettato gli ordini fatti dall’Autorità di protezione di allestire l’inventario della sostanza di PI 2 entro il 24 febbraio 2014, presentare annualmente il rendiconto della sostanza di PI 2 e presentare ogni sei mesi un rapporto circa l’andamento delle pratiche successorie. Alla stregua di questa doglianza, vengono menzionate le vendite delle proprietà immobiliari donate ad PI 2. Poco giova approfondire il tema poiché esula dell’oggetto della presente sentenza così come definito ai considerandi 2 e 3 e dunque da considerare irricevibile. Invero, va rilevato a titolo abbondanziale che tali critiche non trovano conferma agli atti. Sia come sia, le diverse attività intraprese dalla madre e menzionate nel reclamo e nelle istanze successive ancora non implicano, cosi come esposte, la violazione delle norme menzionate a tutela dei beni della minore – o un tentativo di rilevanza penale di sottrazione del patrimonio della figlia – in base al quale l’Autorità di protezione dovrebbe ripristinare una misura di curatela ad hoc.

Per i motivi elencati, la decisione impugnata deve essere confermata e il reclamo respinto, nella misura della sua ricevibilità.

II. Sulla restituzione dell’effetto sospensivo

9.L’Autorità di protezione ha tolto l’effetto sospensivo ad un’eventuale reclamo contro la decisione impugnata “per permettere alla madre, PI 1 e ai rappresentanti di PI 2 di agire celermente”. La RE 1 contesta a titolo preliminare la tolta dell’effetto sospensivo considerando che vi sia “più che un fondato timore che nelle more della procedura ricorsuale PI 1 possa concretizzare ulteriormente le iniziative lesive degli interessi e dei diritti di PI 2”. L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto, nella misura in cui è superata dagli eventi, l'istanza di restituzione dell’effetto sospensivo contenuta nel reclamo.

III. Sulle domande di provvedimenti cautelari

  1. Nel proprio reclamo, a titolo cautelare, a motivo che PI 1 avrebbe assunto dei comportamenti lesivi degli interessi della figlia, da una parte, nell’avviare diverse procedure nell’ambito della devoluzione successoria del defunto __________ “ostacolando così la divisione dell’eredità” e dall’altra, non avendo adempiuto nessuno dei passi a lei imposti tramite decisione del 23 gennaio 2014 (Ris. n. 15769), segnatamente presentare un inventario della sostanza, un rendiconto semestrale della sostanza della figlia e esibire ogni mese un rapporto circa l’andamento delle pratiche successorie, la reclamante domanda l’adozione di “provvedimenti analoghi a quelli oggetto delle Ris. no. 8741 e Ris. no. 10224)” (reclamo pag. 6). La domanda summenzionata di provvedimenti cautelari è stata reiterata con istanza dell’8 giugno 2016.

Così come la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo, l’istanza di adozione di provvedimenti cautelari è priva di oggetto in prosieguo dell’emanazione della presente sentenza.

  1. Gli oneri processali seguono la soccombenza e sono dunque posti a carico della reclamante, che riconoscerà una equa partecipazione per le ripetibili di PI 1.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

  1. Il reclamo è respinto nella misura della sua ricevibilità. Di conseguenza la decisione n. 15458 del 17 giugno 2015 dell’Autorità di protezione è confermata.

  2. Gli oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 2300.–

b) spese fr. 200.–

fr. 2500.–

sono posti a carico della reclamante che rifonderà a PI 1 fr. 4000.– per ripetibili.

  1. Notificazione:

Comunicazione:

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_007
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_007, 9.2015.145
Entscheidungsdatum
08.07.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026