Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 22.08.2014 9.2014.9

Incarto n. 9.2014.9

Lugano 22 agosto 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f. n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

e a

CO 2 patr. da: PR 2

per quanto riguarda la momentanea privazione della custodia della madre sulle figlie PI 1 e PI 2 e la regolamentazione delle relazioni personali

giudicando sul reclamo del 21 gennaio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22 dicembre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. PI 1 (2003) e PI 2 (2005) sono figlie di RE 1 e di CO 2. I genitori vivono separati dal 1° agosto 2011 (cfr. verbale del 12 dicembre 2011 dinanzi al Pretore di __________, inc. SO.2011.695).

B. Con risoluzione supercautelare del 16 febbraio 2012, a seguito di segnalazioni ricevute (“forte e crescente stato di confusione della madre delle minori”), l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha conferito, all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni, mandato di valutazione socio-famigliare con proposte d’intervento (risoluzione confermata il 3 maggio 2012 a seguito dell’udienza del 23 febbraio 2012).

Preso atto del rapporto di valutazione del 21 giugno 2012 e convocati i genitori l’8 ottobre 2012 (all’incontro era presente soltanto il padre, la madre è risultata assente “ingiustificata”), con risoluzione urgente del 18 ottobre 2012 la Commissione tutoria ha ordinato all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni una sorveglianza educativa sul nucleo famigliare RE 1, conferito mandato peritale e regolato i diritti di visita del padre.

C. Mediante risoluzione supercautelare del 25 ottobre 2012 la Commissione tutoria ha provvisoriamente privato RE 1 della custodia parentale sulle figlie PI 1 e PI 2, affidandole provvisoriamente alle cure del padre. L’Ufficio delle famiglie e dei minorenni di __________ è stato incaricato di procedere al collocamento delle minori. La misura supercautelare è stata presa in quanto il “bene delle bambine era seriamente minacciato”. RE 1 sarebbe stata sfrattata entro pochi giorni dall’abitazione che condivideva con le bambine e non avrebbe “accolto le proposte formulate dall’UFaM per una soluzione abitativa alternativa”, oltre ad aver manifestato l’intenzione di volersi trasferire in __________. Simili circostanze avrebbero pertanto giustificato la provvisoria privazione di custodia. L’idoneità del padre ad accudire le figlie sarebbe stata confermata dalla dottoressa __________ (attiva presso l’ufficio SPS di __________).

D. Con risoluzione del 18 dicembre 2012 la Commissione tutoria ha confermato la momentanea privazione della custodia parentale a RE 1, sulle figlie PI 1 e PI 2, concedendole diritti di visita in forma sorvegliata (il sabato dalle 15.00 alle 17.00). Nella risoluzione veniva indicato che, nel frattempo, la madre sarebbe stata “dimessa dalla CPC” e sarebbe alloggiata presso Casa __________.

E. Il 18 gennaio 2013 PI 1 e PI 2 sono state sentite dal membro permanente della Commissione tutoria.

Il 18 febbraio 2013 la Commissione ha altresì proceduto all’audizione della madre con lo scopo di verificare la “situazione finanziaria” della stessa.

F. Preso atto del rapporto conclusivo datato 29 maggio 2013 del Servizio medico-psicologico di __________ (ordinato con risoluzione del 18 ottobre 2012) con scritto del 25 giugno 2013 l’Autorità di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, ha assegnato a RE 1 un termine per presentare le proprie osservazioni.

G. Con scritto dell’11 ottobre 2013 i responsabili del Punto d’incontro hanno informato l’Autorità di protezione che dal 24 agosto 2013 la madre ha interrotto l’esercizio dei diritti di visita (facendo riferimento alle precedenti lettere del 9 e 30 settembre). In sostanza la madre non accetta di poter vedere le figlie solo in forma sorvegliata e per così poco tempo.

H. Mediante istanza del 31 luglio 2013 RE 1 ha nel frattempo postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. In medesima data ha poi inoltrato una “domanda di revoca della misura supercautelare del 25 ottobre 2012” di privazione della custodia parentale e di sospensione delle relazioni personali nonché presentato le proprie osservazioni al Rapporto conclusivo del 29 maggio 2013 del Servizio medico-psicologico.

I. In data 16 ottobre 2013 questa Camera ha respinto il reclamo inoltrato da RE 1 per denegata e ritardata giustizia da parte dell’Autorità di protezione (inc. CDP n. 9.2013.216).

L. L’11 novembre 2013 l’Autorità di protezione ha convocato entrambi i genitori alfine di discutere la situazione famigliare. Durante l’udienza RE 1 ha postulato il riaffido delle bambine. La legale della madre oltre ad indicare che questa “non costituisce alcun pericolo per le minori” pur ammettendo che “ad oggi, il presupposto per un rientro delle minori dalla madre non sia realistico”. La madre ha ribadito che non intende più esercitare il diritto di visita sorvegliato. L’Autorità, oltre a precisare che RE 1 non ha intrapreso alcun percorso terapeutico, benché proposto da più parti, ha anticipato che non ritiene vi siano i presupposti per una modifica della custodia né delle relazioni personali. L’Autorità si è riservata di emanare una decisione dopo aver acquisito agli atti un rapporto della terapeuta delle bambine (dr. __________).

M. Con risoluzione del 22 dicembre 2013 denominata “misure opportune” l’Autorità di protezione, preso atto dello scritto del 29 novembre 2013 della terapeuta __________, ha confermato la momentanea privazione della custodia parentale di RE 1 sulle figlie PI 1 e PI 2 (disp. n. 1), dichiarato concluso il mandato conferito il 18 ottobre 2012 al Servizio medico-psicologico (disp. n. 2), nonché, “per il resto”, integralmente confermato la decisione del 18 dicembre 2012 (disp. n. 3). Nella risoluzione è stato indicato che contro la decisione è dato un termine di 30 giorni per presentare reclamo (disp. n. 4).

N. Contro la risoluzione del 22 dicembre 2013 è insorta la madre con reclamo del 21 gennaio 2014, postulando in via principale l’annullamento della stessa nonché delle precedenti decisioni urgenti del 25 ottobre e del 18 dicembre 2012, con il relativo ripristino della custodia e delle relazioni personali tra madre e figlie. In via subordinata ha postulato il ripristino dei contatti “liberi” fra madre e figlie. Oltre a contestare nel dettaglio le precedenti risoluzioni del 25 ottobre e del 18 dicembre 2012, RE 1 si è aggravata contro la risoluzione del 22 dicembre 2013. A mente della madre la misura contestata lederebbe il principio della proporzionalità. In effetti la misura che doveva essere “provvisoria” dura ormai da ottobre 2012.

O. CO 2 ha presentato le proprie osservazioni del 12 febbraio 2014, postulando la piena conferma della decisione avversata.

Con osservazioni del 10 marzo 2014, l’Autorità di protezione ha confermato la propria decisione, contestando il reclamo con considerazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.

P. Nel frattempo, con decisione del 5 agosto 2014, questa Camera ha parzialmente accolto il reclamo inoltrato da RE 1 in ambito di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio (inc. CDP 9.2014.72).

Considerato

in diritto

  1. L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).

  1. Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha confermato la momentanea privazione della custodia parentale della madre sulle figlie PI 1 e PI 2. Nella stessa risoluzione ha dichiarato concluso il mandato conferito al Servizio medico-psicologico con decisione urgente del 18 ottobre 2012 e, per il resto, integralmente confermato la decisione del 18 dicembre 2012. L’Autorità di protezione, richiamate, le precedenti decisioni, supercautelare del 25 ottobre 2012 e cautelare del 18 dicembre 2012, di momentanea privazione di custodia, nonché il rapporto del 29 maggio 2013 del Servizio medico-psicologico in merito alle capacità genitoriali di CO 2 e di RE 1 e dopo aver riferito che la madre avrebbe interrotto l’esercizio dei diritti di visita ha confermato la privazione di custodia. L’Autorità di protezione ha indicato di aver sentito le parti l’11 novembre 2013 e di aver preso atto del rapporto del 29 novembre 2013 della terapeuta delle minori, dr. __________. L’Autorità di protezione ha esclusivamente indicato che “sulla scorta delle informazioni in possesso e accertato che la signora RE 1 non ha la volontà di intraprendere un percorso terapeutico (come proposto dai Servizi interessati), non reputa giustificato, nell’interesse di PI 1 e di PI 2, riaffidare le minorenni alla madre e nemmeno modificare l’assetto riguardante le relazioni personali”. Oltre alla privazione della custodia parentale, l’Autorità di protezione ha, in sostanza (disp. n. 3), confermato la regolamentazione del diritto di visita così come previsto nella precedente risoluzione del 18 dicembre 2012.

  2. RE 1 ha impugnato la predetta decisione, chiedendo in via principale l’annullamento della stessa nonché delle precedenti decisioni urgenti del 25 ottobre e del 18 dicembre 2012, con il relativo ripristino della custodia e delle relazioni personali tra madre e figlie. In via subordinata ha postulato il ripristino dei “contatti liberi” con le figlie. Oltre a contestare nel dettaglio le precedenti risoluzioni del 25 ottobre e del 18 dicembre 2012, RE 1 si è aggravata contro la risoluzione del 22 dicembre 2013. A mente della madre la misura contestata lederebbe il principio della proporzionalità. In effetti la misura che doveva essere “provvisoria” dura ormai da ottobre 2012. A mente della madre, oltre a non configurare la misura “meno incisiva”, la risoluzione impugnata non sarebbe peraltro neppure motivata e neppure “limitata nel tempo”. RE 1 lamenta una violazione del diritto di essere sentita in relazione alle due precedenti decisioni. La stessa riferisce di essere in grado di ospitare le proprie figlie e di non avere nessuna intenzione di ritornare in __________. Quanto alla perizia sulle capacità genitoriali del 29 novembre 2013, oltre a contestarne le conclusioni, la reclamante evidenzia che non sarebbe stata rilevata alcuna “pericolosità” della madre, indicando che lo psicologo che l’ha redatta ha “chiesto che le minori potessero beneficiare di relazioni stabili e regolari con lei”.

Quanto al Rapporto redatto dalla dr. __________, si limita ad indicare che la stessa non conosce la reclamante, né tantomeno il suo stato di salute.

Infine, sempre a mente della reclamante, l’Autorità di protezione avrebbe fatto “manifestamente un uso manipolatorio del rapporto del 29 novembre 2013”, tentando di “dedurre dallo stesso uno stato patologico della ricorrente e provare la necessità di curarsi della stessa”, tutto per avallare la propria tesi.

  1. In concreto va in primo luogo contestualizzato il reclamo in esame. Benché lo stesso sia rivolto contro la risoluzione del 22 dicembre 2013, nonché avverso le precedenti urgenti del 25 ottobre (supercautelare) e 18 dicembre 2012 (cautelare), va rilevato che queste due ultime sono cresciute in giudicato incontestate. Le stesse non possono pertanto essere rimesse in discussione con il presente reclamo.

Oggetto della presente è pertanto unicamente la risoluzione del 22 dicembre 2013.

  1. In virtù dell’art. 296 CC: l’autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio (cpv. 1); finché minorenni, i figli sono soggetti, all’autorità parentale congiunta del padre e della madre (cpv. 2). Secondo l'art. 301 cpv. 1 CC, i genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono la cura e l’educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie (art. 301 cpv. 1 CC).

Conformemente all'art. 311 cpv. 1 CC se altre misure di protezione del figlio (segnatamente quelle previste agli art. 307 segg. CC) sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l'autorità di protezione dei minori priva i genitori della loro autorità quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza o analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente (cifra 1) oppure quando i genitori non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato gravemente i loro doveri nei suoi confronti (cifra 2).

La privazione dell'autorità parentale non presuppone una colpa dei genitori, ma un'incapacità obiettiva e durevole (Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation e de la famille, 5ª ed., 2014, n. 1314, pag. 862; DTF 5A_213/2012 consid. 4.1).

L'applicazione di tale norma implica un rigoroso apprezzamento di tutte le circostanze. Configurando la revoca dell'autorità parentale la perdita di un diritto della personalità, è ammissibile solo se altre misure per la protezione del figlio – ossia le misure opportune (art. 307 CC), la curatela educativa (art. 308 CC) e la privazione della custodia (art. 310 CC) – appaiono vane o d'acchito insufficienti (Tuor/Schnyder/Schmid/Rumo-Jungo, Das schweizerisce zivilgesetzbuch, 13ª ed., 2009, n. 22 § 44).

Quando i genitori non riescono ad adempiere ai loro doveri, sgorganti dagli art. 301-306 CC, è in genere sufficiente il ritiro del diritto di custodia; per la privazione dell’autorità parentale è invece necessario un motivo supplementare, come una malattia psichica, un’infermità, una debolezza intellettuale o l’incapacità di partecipare all’educazione data al minore da terzi a causa di assenza senza possibilità di contatti regolari (BSK ZGB I, Breitschimid, 4ª ed., ad art. 311 CC no. 7). L’art. 311 CC è la base legale della misura più incisiva nel catalogo delle misure di protezione del diritto civile: la revoca dell’autorità parentale è l’ultima ratio e richiede un esame attento in particolare riguardo alla proporzionalità e alla protezione della vita famigliare (art. 8 CEDU) (CR CC I, op. cit., art. 311 n. 1).

  1. Giusta l’art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio.

L’art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto dal pericolo, l’autorità di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.

La revoca della custodia è una misura nettamente più incisiva di quelle previste agli articoli 307 e 308 CC e deve essere pronunciata solo se è rispettato il principio di proporzionalità. L'autorità di protezione revoca la custodia "quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo" (art. 310 cpv. 1 CC). Questa è l'espressione del principio di proporzionalità (CR CC I, Meier, op. cit., art. 310 n. 2). Le misure che permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare (“communauté familiale”) devono di conseguenza rimanere prioritarie (Meier, op. cit, art. 310 n. 14).

Nell'accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª ed., pag. 214 no. 27.36). Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico, psichico o morale (Ibidem, pag. 206 no. 27.14). Esse sono informate dunque al bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti (BSK ZGB I, Breitschmid, 4ª ed.,art. 307 CC no. 4).

Con la privazione della custodia parentale l'autorità di protezione decide parimenti il collocamento del minorenne, che deve corrispondere alla personalità e ai bisogni di quest'ultimo (Hegnauer, op. cit., pag. 215 no. 27.41; sentenza CDP del 20 marzo 2014 , inc. 9.2013.266, cons. 4; DTF 5A_858/2008 del 15 aprile 2009, cons. 4.1). Considerata la gravità della misura, ma anche il rischio che una revoca inappropriata farebbe correre al minore, la decisione di revoca della custodia deve in principio essere preceduta da un rapporto o una perizia di un professionista (osservazione in ambulatorio, affidamento in prova di breve durata, esame effettuato da un gruppo interdisciplinare specializzato in protezione dei minori) (Meier, op. cit., art. 310 n. 16).

  1. Diversamente da quanto indicato dalla reclamante, ultima ratio è la misura di privazione dell’autorità parentale e non già quella della custodia parentale, come erroneamente indicato dalla stessa. In concreto la reclamante è infatti stata privata della custodia parentale.

7.1. Nel caso in esame la Commissione tutoria regionale aveva tolto la custodia parentale a RE 1 a titolo supercautelare ritenuto che la madre era stata sfrattata dal proprio domicilio e non aveva accolto le proposte di soluzioni abitative alternative fornite dagli uffici preposti. Con risoluzione del 18 dicembre 2012 la privazione momentanea della custodia è poi stata confermata a titolo cautelare, considerato che nel frattempo RE 1 era stata ricoverata alla Clinica psichiatrica __________ e in attesa del Rapporto peritale del Servizio medico psicologico di __________ ordinato con risoluzione urgente del 18 ottobre 2012. Come già evidenziato entrambe le sentenze sono cresciute in giudicato incontestate.

7.2. La reclamante si duole innanzitutto del fatto che la revoca della custodia, oltre a non essere sufficientemente motivata non sarebbe neppure “limitata nel tempo”.

La reclamante lamenta inoltre che dal rapporto del 29 maggio 2013 del Servizio medico-psicologico, non risulterebbe alcun “pericolo” per le bambine, tale da giustificare la misura di privazione della custodia.

Ora, dal Rapporto in questione (sottoscritto dal caposervizio __________, dal capo clinica di __________, nonché da ben due psicologi e non già da uno “stagiaire” come indicato nel reclamo) risulta innanzitutto che non è stato possibile raccogliere informazioni sulla vita di RE 1 in quanto questa si era rifiutata di fornirle. I problemi dei coniugi CO 2 risalgono a oltre un decennio (cfr. incarto Autorità di protezione). Come risulta dalla perizia (pag. 6) RE 1 era stata ospitata, già nel 2004, con la primogenita a Casa __________.

Dalla perizia risulta che sono stati effettuati diversi incontri con i genitori, la nonna paterna, i docenti delle bambine, gli assistenti sociali e la psicologa che segue le bambine (dr. __________) da novembre 2012 a maggio 2013.

Durante gli incontri la reclamante si è sempre mostrata diffidente (rapporto pag. 11). Nella perizia la relazione madre-figlie viene descritta come “piuttosto distaccata” (pag. 12). Nel rapporto viene indicato che “allo stato attuale la signora RE 1 non possiede sufficienti capacità genitoriali per garantire una crescita e uno sviluppo delle figlie in persone autonome e capaci di riconoscere ed esprimere i propri desideri e bisogni” (pag. 13), viene inoltre evidenziato che “sarebbe auspicabile che la signora RE 1 accettasse di iniziare una cura psichiatrica che le permetta di acquisire una situazione di maggiore equilibrio e stabilità psichica”.

Quanto alle condizioni di salute di RE 1, viene rilevato che la stessa non avrebbe autorizzato il Servizio medico-psicologico di raccogliere informazioni sulla diagnosi svolta durante il suo ricovero in CPC __________ ma unicamente di prendere contatto con il direttore della struttura, __________. Questi avrebbe (perizia pag. 14) escluso che la reclamante presenti un disturbo psicotico, ma “ritiene piuttosto che la signora soffra di una sindrome da disadattamento con disturbo misto delle emozioni che la porterebbe a reagire in maniera sconnessa a situazioni traumatiche o di forte stress”. Quanto alle manifestazioni di aggressività, confermate da diverse persone, il dott. __________ avrebbe riferito (come indicato nel rapporto) che ci possa essere un disturbo paranoide della personalità. Il Servizio medico-psicologico ha rilevato di non essere riuscito, suo malgrado, a prendere visione del rapporto definitivo di dimissione della CPC.

Nella perizia, oltre ad emergere una certa diffidenza della madre e poca disponibilità, risulta d’altra parte che le figlie stesse avrebbero a più riprese espresso “chiaramente la volontà di trascorrere con la madre solo brevi periodi, fino a quando la signora non starà meglio”.

Nella perizia viene a più riprese ribadita l’importanza e la necessità che RE 1 possa aderire ad un trattamento psicoterapeutico e psichiatrico, “impostando un massiccio lavoro di sostegno psicologico, di riconoscimento e di elaborazione delle proprie difficoltà” (pag. 14).

Il rifiuto di RE 1 risulta anche dal rapporto intermedio del Servizio medico-psicologico del 12 febbraio 2013, nel quale viene indicato che la stessa “non ha ritenuto necessario un sostegno psicosociale”. Nello stesso rapporto veniva indicato che la reclamante presenta importanti difficoltà anche in occasione dei suoi diritti di visita presso il Punto d’incontro.

Anche l’Ufficio delle famiglie e dei minorenni nel rapporto relativo al “mandato di valutazione socio famigliare” del 3 luglio 2012 aveva evidenziato la forte renitenza della reclamante. Nel rapporto è stato indicato che “purtroppo non è stato possibile effettuare dei colloqui con la signora RE 1” in quanto questa non ha mai dato seguito alle convocazioni. Tale servizio aveva in sostanza indicato che “allo stato attuale ci risulta difficile fare delle proposte in quanto, come sapete, nonostante diverse convocazioni e visite a sorpresa non siamo riusciti a vedere la signora”.

7.3. La madre contesta peraltro anche il rapporto della psicologa, che segue le bambine, dr. __________. Nello scritto del 29 novembre 2013 la psicologa indica che “la madre sembra restare una figura marginale” nella vita delle bambine. A differenza di quanto cerca di far credere la reclamante, la psicologa non si è espressa sullo stato di salute madre. La psicologa si è infatti limitata a riferire che “nella loro visione di bambine quello che però faticano di più a capire è perché la madre non si lasci aiutare, sottoponendosi alle cure necessarie per sentirsi meglio, così da poter stare di nuovo assieme più serenamente”. La critica circa la valutazione della psicologa cade nel vuoto, ritenuto che la valutazione della stessa non riguardava le capacità della madre, bensì la situazione delle figlie.

Nel proprio reclamo RE 1 non mette in discussione l’idoneità del padre ad occuparsi delle figlie e neppure pretende che le stesse vivano un disagio particolare da quando sono state affidate alla custodia del padre.

Al riguardo va semplicemente indicato che dagli atti risulta che le bambine, che seguono una terapia psicologica (dr. __________), benché siano state coinvolte nella difficile separazione dei genitori (cfr. verbale d’audizione del 18 gennaio 2013, scritto della dr. __________ del 29 novembre 2013, Rapporto del 29 maggio 2013 del Servizio medico-psicologico), sono risultate “complici”. Ben integrate a scuola, hanno instaurato un buon rapporto con il padre e non hanno manifestato il desiderio di trascorrere più tempo con la madre e neppure di tornare a vivere con lei. Entrambe hanno dimostrato un distacco “emotivo” dalla madre (rapporto 29 maggio 2013 pag. 12, scritto dr. __________).

7.4. Ora, in concreto, risulta con ogni evidenza dagli atti che RE 1 rifiuta ogni tipo di accertamento circa il proprio stato di salute. Tale modo di procedere va a scapito della tesi della reclamante stessa, secondo cui, essa sarebbe ora idonea alla custodia delle figlie. La reclamante ostacola direttamente ogni tipo di valutazione e terapia, auspicata da più esperti, nei suoi confronti.

Indipendentemente dalle cause che hanno condotto al ricovero coatto del 25 ottobre 2012 non si può negare che, da subito, RE 1 si è opposta ad ogni tipo di valutazione a dimostrazione delle sue capacità genitoriali. A più riprese non ha reagito neppure alle convocazioni dell’Autorità di protezione stessa.

In simili circostanze la reclamante non può ora, con ogni evidenza, pretendere la restituzione della custodia sulle figlie PI 1 e PI 2. La reclamante non è in effetti riuscita a dimostrare e neppure a rendere verosimile che la stessa è ora in grado di occuparsi delle stesse. La tesi della madre secondo cui le figlie non sarebbero in “pericolo” non è suffragata da accertamento alcuno. Neppure rende verosimile che il proprio stato di salute non le impedirebbe di avere la custodia delle figlie. Anzi con il proprio comportamento, di totale opposizione, la reclamante ha persino impedito alle Autorità preposte di verificare la situazione ed in particolar modo di verificare il suo stato di salute. Le decisioni supercautelare e cautelari di privazione di custodia non possono infatti più essere messe in discussione, come neppure il loro fondamento.

7.5. Quanto alla critica secondo cui la privazione della custodia avrebbe dovuto essere limitata nel tempo va rilevato quanto segue.

La formulazione del considerando n. 1 della risoluzione impugnata è imprecisa e potrebbe dar adito a malintesi.

In concreto, la privazione di custodia ordinata in via supercautelare il 25 ottobre 2012 e confermata in via cautelare il 18 dicembre 2012, non può essere confermata nel merito “momentaneamente” come indicato nella risoluzione ora impugnata. Ritenuto che, al momento dell’emanazione della risoluzione “di merito” (22 dicembre 2013) la privazione di custodia era in atto da oltre un anno, si può con ogni evidenza ritenere che la stessa fosse diventata “di lunga durata”. In simili circostanze, su questo punto il reclamo va parzialmente accolto, l’incarto va pertanto ritornato all’Autorità di protezione perché indichi se la privazione ordinata con risoluzione del 22 dicembre 2013 debba essere intesa “a tempo indeterminato” o meno.

Va ricordato che, limitatamente alla privazione della custodia parentale (disp. 1), a seguito della presente decisione, la procedura si ritrova “rimandata” allo stadio in cui si trovava prima dell’emanazione della risoluzione impugnata, vale a dire al momento della risoluzione cautelare del 18 dicembre 2012 (disp. n. 1, privazione momentanea a titolo cautelare). L’annullamento della decisione fa “rinascere” la misura cautelare appena citata (cfr. DTF 139 III 86 consid. 1.1.1). L’Autorità di protezione va pertanto invitata, effettuati i debiti accertamenti, a riformulare senza indugio, il dispositivo in questione.

  1. Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione (BSK ZGB I - Schwenzer, ad art. 273 CC no. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione (DTF 123 III 452, cons. 3c; 5P.131/2006 del 25 agosto 2006, cons. 3).

Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenze ICCA del 23 agosto 2005, inc. 11.2005.18, cons. 7; del 28 gennaio 2002, inc. 11.2001.114, cons. 7 i.f. e 12; DTF 123 III 451, cons. 3b). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.).

La presenza di una terza persona è una delle modalità previste per il diritto di visita, nei casi in cui il minore è sotto pressione, ha dei timori, vi è il sospetto di abusi o di violenza su di lui, influenze negative di un genitore verso l’altro, oppure il pericolo di rapimento, o ancora il genitore beneficiario ha problemi di dipendenza o malattie psichiche (Bally, Die Anordnung des begleiteten Besuchsrechts aus der Sicht der Vormundschaftsbehörde, in RDT 2008 pag. 3, p.to 2.2.1; DTF 5A_377/2009 del 3 settembre 2009, cons. 5.2).

Lo scopo è di favorire la relazione con il beneficiario degli incontri (Bally, op. cit., pag. 5 p.to 3.4.1).

Di regola un diritto di visita sorvegliato è una soluzione transitoria, limitata nel tempo (Wirz in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, ad art. 274 CC no. 22). L’istituzione di una curatela educativa risulta utile per vigilare sull'esercizio del diritto di visita (art. 308 cpv. 2 CC), per stabilirne i giorni e gli orari, per vegliare sull'evoluzione delle relazioni personali fra padre e figli e per proporre gli opportuni adattamenti (FamPra 2/2001 pag. 390; sentenza ICCA 28 gennaio 2002, inc. 11.2001.114, cons. 13).

  1. In concreto, all’epoca della decisione avversata a RE 1, privata della custodia delle figlie a titolo cautelare, era stato concesso un diritto di visita settimanale (il sabato dalle 15.00 alle 17.00) presso il Punto d’incontro di __________, alternativamente di __________ (cfr. risoluzione del 18 dicembre 2012). Dagli atti risulta che la reclamante si è sempre opposta all’esercizio sorvegliato del proprio diritto di visita. Da agosto 2013 (fatto non contestato) la madre ha addirittura interrotto volontariamente l’esercizio dei diritti di visita, in quanto contraria all’obbligo della forma sorvegliata. Ritenuto quanto indicato nel precedente considerando, constatato che la reclamante non ha in alcun modo dimostrato di voler intraprendere alcun percorso alfine di dimostrare la propria idoneità alla custodia delle bambine è a giusta ragione che l’Autorità di protezione non ha modificato l’assetto già in atto a titolo cautelare dell’esercizio dei diritti di visita. Al riguardo si rileva che, oltre ad avere interrotto l’esercizio del diritto di visita, le bambine non hanno mai manifestato il desiderio di un ampliamento delle relazioni personali con la madre (cfr. verbale d’audizione del 18 gennaio 2013; rapporto del 29 maggio 2013 pag. 12 in fine).

Ritenuto che le relazioni personali tra madre e figli non sono state costanti né regolari, per volontà stessa della madre, posto che le figlie non hanno manifestato desiderio di un ampliamento dei diritti di visita, considerato che la situazione della madre non ha potuto essere oggetto di attenta valutazione, in quanto la stessa nega ogni valutazione sulla sua capacità genitoriale, è a giusta ragione che l’Autorità di protezione ha confermato l’esercizio del diritto di visita in forma sorvegliata. Visto l’agire della madre, benché sia trascorso oltre un anno dal momento della privazione della custodia, l’esercizio del diritto di visita in forma sorvegliata non ha potuto essere sufficientemente osservato né valutato unicamente per responsabilità di RE 1.

Su questo punto il reclamo va di conseguenza respinto.

  1. In virtù di quanto precede, in parziale accoglimento del reclamo, il disp. n. 1 della decisione del 22 dicembre 2013 va annullato e gli atti devono essere ritornati all’Autorità di protezione affinché riformuli il dispositivo.

Tassa e spese seguono la soccombenza. Viste le circostanze del caso concreto si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo.

Sul beneficio dell’assistenza giudiziaria è già stato deciso con separato giudizio (cfr. inc. CDP n. 9.2014.72 del 5 agosto 2014).

  1. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) le decisioni in materia di protezione dei minori e degli adulti sono suscettibili di ricorso (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore. L’impugnabilità di una decisione incidentale – compresa quella in materia di assistenza giudiziaria – segue la via dell’azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c. LTF), sempre che l’interessata dimostri l’esistenza di un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

  1. Il reclamo è parzialmente accolto:

Di conseguenza il dispositivo n. 1 della risoluzione del 22 dicembre 2013 dell’CO 1 è annullato e l’incarto è ritornato alla stessa per una nuova formulazione ai sensi dei considerandi.

I dispositivi n. 2-5 rimangono invariati.

  1. Non si prelevano tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

  2. Notificazione:

Comunicazione:

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_007
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_007, 9.2014.9
Entscheidungsdatum
22.08.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026