Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 12.02.2015 9.2014.80

Incarto n. 9.2014.80

Lugano 12 febbraio 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla segretaria

Tamagni

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________

e a

CO 1 patr. da: PR 2

per quanto riguarda le spese della valutazione sulle capacità genitoriali

giudicando sul reclamo del 22 maggio 2014 presentato da contro la decisione n. 138/14 emessa il 1° aprile 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e

in diritto

che PI 1 è nato il 2009 ed è figlio di RE 1 e CO 1; i genitori non sono sposati e non convivono;

che la madre è coniugata con un altro uomo dal quale il 2013 ha avuto un secondo figlio;

che la Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) e l'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) – quest'ultima subentrata alla prima a far tempo dal 1° gennaio 2013 – si occupano dall'autunno 2011 della regolamentazione delle relazioni personali tra PI 1 e CO 1, a motivo dei rapporti conflittuali tra i genitori;

che la prima decisione della Commissione tutoria sulle relazioni personali tra e CO 1 risale al 1° dicembre 2011 (ris. n. 590/11);

che mediante decisione del 27 agosto 2013 (ris. n. 355/13) la Commissione tutoria ha incaricato il Servizio Medico Psicologico (SMP) di procedere ad una valutazione delle capacità genitoriali della signora e del signor CO 1, al fine di evidenziare capacità e limiti dei medesimi nel rispondere alle esigenze di crescita del minore;

che l'SMP ha consegnato all'Autorità di protezione il suo rapporto di valutazione in data 10 febbraio 2014, presentando l'11 febbraio 2014 la sua nota d'onorario per complessivi fr. 2'616.35;

che mediante ris. n. 138/14 del 1° aprile 2014 l'Autorità di protezione ha: messo a carico dei signori RE 1 e CO 1 la nota d'onorario 11 febbraio 2014 dell'SMP, __________, per complessivi fr. 2'616.35, in ragione del 50% ciascuno, ossia fr. 1'308.20, da versare entro 30 giorni dall'intimazione (dispositivo n. 1); posto tasse e spese della decisione (fr. 100.–) a carico, in ragione del 50% ciascuno, dei signori RE 1 e CO 1 (dispositivo n. 2);

che con reclamo del 22 maggio 2014 RE 1 ha impugnato la predetta decisione di addebito a lei del 50% della nota d'onorario dell'SMP, postulandone l'annullamento e chiedendo di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio;

che mediante osservazioni del 12 giugno 2014, rispettivamente del 24 giugno 2014, l'Autorità di protezione e il signor CO 1 si sono rimessi al giudizio dell'Autorità di ricorso;

che, nel frattempo, con decisione del 18 aprile 2014 (ris. n. 200/14) – posteriormente alla decisione qui impugnata – l'Autorità di protezione ha regolamentato le relazioni personali padre-figlio nel modo seguente: un fine-settimana ogni due dalle 09.00 del sabato fino alle ore 18.00 della domenica (dispositivo n. 1.1); un giorno infrasettimanale, e meglio il mercoledì dall'uscita dalla Scuola dell'infanzia alle ore 11.30 sino alle ore 18.00 (dispositivo n. 1.2); il diritto di visita paterno sarà esercitato compatibilmente con lo stato di salute e le esigenze di PI 1 (dispositivo n. 1.3); eventuali seri impedimenti all'esercizio del diritto di visita dovranno essere tempestivamente comunicati dalla madre al padre; diritti di visita eventualmente persi per tali motivi, nel limite del possibile e compatibilmente con il bene del minore, dovranno essere recuperati (dispositivo n. 1.4);

che l'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);

che riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8); per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm;

che ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione della misura di protezione (compenso, spese, tasse) sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento; tali costi fanno parte degli oneri di mantenimento del figlio, cui i genitori devono provvedere nella misura in cui non si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé medesimo con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (cfr. art. 276 cpv. 1 in fine e 3 CC; v. anche Breitschmid, BSK ZGB I, 4ª ed., ad art. 276 CC n. 22 e cit.);

che ciò non è invece il caso per i costi relativi al procedimento di protezione, che non rientrano negli oneri di mantenimento a carico dei genitori ma seguono l’esito del procedimento e dunque il principio della soccombenza (v. sentenza CDP del 29 dicembre 2014, inc. 9.2013.277, consid. 2.3; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 276 CC n. 22). Giusta l’art. 29 cpv. 2 LPMA infatti, le autorità regionali di protezione possono condannare la parte soccombente al pagamento delle spese o chiedere anticipi sulle stesse; è applicabile per analogia il Codice di diritto processuale civile (CPC) e la Legge sulla tariffa giudiziaria;

che secondo la giurisprudenza e la dottrina, nel caso in cui la procedura si conclude con l'emanazione di misure protettrici, tali costi devono essere addebitati al figlio, che viene dunque considerato soccombente (v. sentenza CDP del 29 dicembre 2014, inc. 9.2013.277, consid. 2.3; sentenza CDP del 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3; sentenza CDP del 17 gennaio 2013, inc. 9.2013.15, consid. 3, confermata con STF del 10 ottobre 2013, inc. 5A_96/2013; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 276 CC n. 22): in tal caso, i genitori devono sì farsene carico, ma non in forza dei loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio (Sentenza CDP del 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3; RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c); questo dovere generale dei genitori è indissolubilmente legato al rapporto di filiazione, non si modifica con la privazione dell’autorità parentale e prevale sul dovere di assistenza dello Stato sgorgante dal diritto all’assistenza giudiziaria (DTF 119 Ia 134, consid. 4).

che se la procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'autorità tutoria adotti misure concrete, per contro, le spese di procedura non possono essere addebitate al figlio – che non può essere considerato soccombente – né ai genitori, salvo che questi o il figlio le abbiano provocate con un comportamento reprensibile (sentenza CDP del 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3; RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c, consid. 6 non pubblicato).

che la nota d'onorario dell'SMP di __________ non è un costo di gestione della misura ex art. 19 LPMA, quanto piuttosto un costo relativo al procedimento di protezione, che non rientra negli oneri di mantenimento a carico dei genitori ma segue l’esito del procedimento e dunque il principio della soccombenza a norma dell'art. 29 cpv. 2 LPMA;

che nella decisione impugnata l'Autorità di protezione non spende neppure una parola per motivare la soccombenza e quindi per giustificare l'addebito dei costi del rapporto dell'SMP del 10 febbraio 2014 ai genitori di PI 1;

che ciò costituisce una palese violazione del diritto di essere sentito, non sanabile in questa sede;

che, per altro, neppure la risoluzione n. 200/14 del 18 aprile 2014 con la quale l'Autorità di protezione ha modificato le relazioni personali padre-figlio è atta a sanare la violazione suddetta, essendo successiva alla decisione impugnata;

che è semmai sulla base di quest'ultima decisione che l'Autorità di protezione deve valutare e, se del caso, accertare la soccombenza con un'adeguata motivazione e accollare il pagamento della nota d'onorario dell'SMP per un rapporto di valutazione sulle capacità genitoriali dei signori RE 1 e CO 1 che era volto “ad evidenziare capacità e limiti” dei genitori “nel rispondere alle esigenze di crescita del minore” (cfr. dispositivo n. 4 della decisione n. 355/13 del 27 agosto 2013 dell'Autorità di protezione);

che il diritto d'essere sentito è una garanzia formale, la cui violazione comporta per principio l'annullamento della decisione impugnata, senza riguardo alla fondatezza delle censure nel merito (DTF 126 V 132, cons. 2);

che, di conseguenza, in accoglimento del gravame, la decisione impugnata va annullata e gli atti retrocessi all'Autorità di protezione perché motivi adeguatamente la propria decisione;

che gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno pertanto posti a carico dell'Autorità di protezione, con l'onere di rifondere a RE 1 fr. 200.– a titolo di ripetibili;

che visto l'esito del reclamo e il diritto a ripetibili, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere considerata priva di oggetto (cfr. STF del 18 luglio 2012, inc. 2C_182/2012, consid. 6.3; STF del 7 agosto 2009, inc. 5A_389/2009, consid. 7; Sentenza CDP del 4 giugno 2014, inc. 9.2014.18, consid. 9);

che considerata la temporanea sospensione dell'PR 1 dall'esercizio dell'avvocatura (cfr. FU 7/2015 del 27 gennaio 2015, pag. 670), la presente decisione viene intimata direttamente alla signora RE 1;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

  1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza:

1.1. La decisione del 1° aprile 2014 (ris. n. 138/14) dell’Autorità regionale di protezione __________ è annullata.

1.2. Gli atti sono ritornati a quest’ultima autorità per nuova decisione.

  1. Gli oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 50.–

b) spese fr. 50.–

fr. 100.–

sono posti a carico dell'Autorità regionale di protezione __________, che rifonderà a RE 1 fr. 200.– a titolo di ripetibili.

  1. La relativa istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è priva di oggetto.

  2. Notificazione:

Comunicazione:

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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