Incarto n. 9.2014.79
Lugano 29 settembre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2 CO 3 patr. da: PR 2
per quanto riguarda la privazione della custodia della madre sul figlio PI 1, la limitazione dell’autorità parentale e l’affidamento della custodia al nonno CO 2 e a sua moglie CO 3
giudicando sul reclamo del 26 maggio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione dell’8/14 maggio 2014 dell’Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1, nato il 2002, è figlio di RE 1 e __________ (cfr. sentenza ICCA del 30 maggio 2011, inc. 11.2010.39).
A far tempo dal 2002 l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) si è occupata di adottare varie misure di protezione del minore.
Il 26 novembre 2003 RE 1 è stata privata della custodia parentale e collocata, a scopo di assistenza, assieme al figlio presso Casa __________.
B. A seguito dell’avvenuto lungo percorso di adeguate cure psichiatriche e di presa a carico psicoterapeutica intraprese dalla madre RE 1, con risoluzione del 20 dicembre 2007 la Commissione tutoria ha ripristinato la custodia della madre sul figlio PI 1 e, successivamente, revocato anche altre misure d’accompagnamento, “visto che la madre aveva riacquistato un sufficiente equilibrio e aveva in essere adeguate cure farmacologiche e psicoterapeutiche”.
C. Con decisione supercautelare del 7 gennaio 2013 (ris. 2/2013) l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria) ha privato RE 1 della custodia sul figlio, affidandolo alle cure del nonno materno CO 2 e a sua moglie CO 3.
Tale risoluzione è stata confermata con decisione dell’8 febbraio 2013 (ris. n. 6/2013), previa audizione della madre, riservando alla stessa relazioni personali con il figlio tutti i mercoledì dopo la fine delle lezioni scolastiche mattutine fino alle 20.30 e tutti i fine settimana il sabato dalle ore 10.00 alla domenica alle ore 10.00.
L’Autorità di protezione ha inoltre conferito all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni (UfaM) un mandato di sorveglianza con l’invito ad esperire un’indagine socio-ambientale sui nuclei famigliari RE 1 e PI 1 e CO 2 ed CO 3. Ha inoltre conferito al servizio di sostegno ed accompagnamento minorile un mandato di presa a carico educativa del nucleo RE 1 e PI 1.
Il 2 maggio 2013 PI 1 è stato ascoltato dall’Autorità di protezione.
D. Con ordinanza del 13 settembre 2013 è stato conferito mandato al lic. psic. __________ di effettuare una valutazione sulle capacità genitoriali di RE 1. Contestualmente è stato affidato mandato al dr. med. __________ di effettuare una valutazione sullo stato psichico della madre.
E. In sede d’udienza del 17 aprile 2014 dinanzi all’Autorità di protezione, RE 1 ha postulato la restituzione della custodia sul figlio con rientro graduale, l’accompagnamento del SAE (servizio di sostegno e accompagnamento educativo) con una figura maschile, una terapia famigliare mamma-figlio-nonno con lo psicologo __________ ed ha dichiarato di mantenere l’impegno di seguire la terapia con la dott. __________ (psichiatrico e farmacologico) e con la psicologa __________, oltre a dichiararsi d’accordo con la continuazione della presa a carico di PI 1 da parte della psicoterapeuta __________.
In sede d’udienza gli assistenti sociali dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP), a cui era affidato il controllo sull’affidamento temporaneo di PI 1 al nonno, hanno indicato come necessaria la ripresa della “terapia farmacologica di depôt” da parte di RE 1, nonché l’introduzione di un curatore educativo.
CO 2, dal canto suo, ha indicato che il ripristino della custodia parentale di RE 1 benché auspicabile, fosse al momento prematuro. Il nonno ha proposto pertanto che per il momento PI 1 restasse affidato a loro.
F. Preso atto delle valutazioni peritali (perizia del 10 febbraio 2014 del dr. med. __________ sullo “stato di salute psichico” di RE 1, valutazione peritale del 14 febbraio 2014 del lic. psic. __________ sulle “capacità genitoriali” e valutazione del 10 aprile 2014 della psicoterapeuta __________, che aveva in cura il minore), con risoluzione dell’8 maggio 2014 (ris. n. 50/102) l’Autorità di protezione ha confermato il provvedimento cautelare di privazione della custodia di RE 1 sul figlio PI 1 (ris. del 8 febbraio 2013), con conseguente limitazione dell’autorità parentale. PI 1 è stato affidato alla custodia e alle cure di CO 2 e CO 3. Alla madre è stata data ampia facoltà di relazioni personali con il figlio, “tenuto conto dei suoi impegni formativi e bisogni di quest’ultimo”. L’Autorità ha disposto che in caso di disaccordo la madre eserciterà il diritto alle relazioni personali: “tutti i mercoledì dopo la fine delle lezioni scolastiche mattutine fino alle 21.30, tutti i finesettimana dal sabato alle ore 10.00 alla domenica alle ore 10.00”, nonché regolato le vacanze.
G. Contro la predetta decisione dell’8/14 maggio 2014 RE 1 è insorta con reclamo del 26 maggio 2014, postulando che il figlio PI 1 rimanga affidato alle sue cure e che le venga restituita la custodia. La reclamante chiede che venga dato mandato al SAE per una presa a carico educativa del nucleo famigliare, impegnandosi a “continuare la presa a carico individuale da parte della dott. __________, con l’assunzione dei medicamenti prescritti”, a continuare la terapia famigliare con PI 1 presso il dott. __________ e a lasciare uno spazio individuale per PI 1 presso la dott. __________. RE 1 postula infine che anche il padre CO 2 e CO 3 seguano, con lei, una terapia famigliare.
A mente della reclamante, vista l’evidente (e, a suo dire, comprovata dalle perizie agli atti) conflittualità fra lei e il padre, rende necessario un percorso di terapia famigliare anche per suo padre e la moglie CO 3. Tale conflittualità minaccerebbe peraltro il bene di PI 1, rendendo inopportuno l’affidamento al nonno.
Con osservazioni del 23 giugno 2014 CO 2 e CO 3 postulano che il reclamo venga respinto. Il reclamo sarebbe carente di motivazione. A mente degli stessi, l’interruzione della terapia farmacologica da parte di RE 1, avrebbe avuto ripercussioni sulla stabilità della madre aumentando la conflittualità fra lei e il figlio.
Mediante replica del 17 luglio 2014 RE 1 ha riconfermato le argomentazioni contenute nel reclamo. La reclamante ha indicato che la pratica sarebbe stata trattata con “superficialità” dall’Autorità di protezione e che la situazione traumatica sarebbe causa “dell’ingerenza” di CO 2 e CO 3 e non già dei problemi della reclamante.
Con duplica dell’11 agosto 2014 CO 2 e CO 3 hanno ribadito quanto già sostenuto nelle osservazioni al reclamo.
Considerato
in diritto
L’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.
Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha confermato il provvedimento cautelare, privando RE 1 della custodia del figlio PI 1, limitando l’autorità parentale della madre “alle circostanze” e affidandolo alla cura e alla custodia del nonno materno CO 2 e della moglie CO 3. Alla madre ha conferito ampia facoltà di relazioni personali. L’Autorità di protezione ha esordito ricordando succintamente quanto avvenuto prima della presente privazione di custodia. L’Autorità ha poi riportato alcuni estratti delle varie perizie, del rapporto sulle capacità genitoriali e della perizia sullo stato di salute psichico di RE 1, ordinate a seguito della decisione supercautelare di privazione di custodia del 7 gennaio
Dopo aver sentito le parti, l’Autorità ha rilevato che “dalle valutazioni fatte esperire dalla psicologa __________ e dallo psicologo __________, “emerge chiaramente che la mamma, pur nutrendo un indiscutibile affetto per il figlio, non è al momento in condizioni psico-fisiche tali da poter affrontare la ripresa della custodia di PI 1, che necessita di essere protetto dal carico di stress emotivo e dall’esasperazione che si viene a creare puntualmente durante la permanenza con la madre”. L’Autorità di protezione ha concluso ricordando che l’affidamento di un mandato al Servizio di sostegno e accompagnamento educativo (SAE), come richiesto dalla madre, non è ipotizzabile, poiché “il contratto di prestazioni del servizio” non contempla l’intervento durante i diritti di visita.
RE 1 ha impugnato la predetta decisione, postulando che le venga restituita la custodia di PI 1. La reclamante chiede che venga dato mandato al SAE per una presa a carico educativa del nucleo famigliare, impegnandosi a “continuare la presa a carico individuale da parte della dott. __________, con l’assunzione dei medicamenti prescritti”, a proseguire la terapia famigliare con PI 1 presso il dott. __________ e a lasciare uno spazio individuale per PI 1 presso la dott. __________. RE 1 postula infine che anche il padre CO 2 e CO 3 seguano, con lei, una terapia famigliare.
La manifesta conflittualità fra lei e il padre, oltre a minacciare il bene di PI 1, imporrebbe, in ogni caso, una terapia famigliare per suo padre e la moglie CO 3.
A mente della reclamante la difficile situazione sarebbe da attribuire, non già a lei medesima, bensì all’ingerenza di CO 2 nella relazione della figlia RE 1 con il nipote PI 1.
Conformemente all'art. 311 cpv. 1 CC se altre misure di protezione del figlio (segnatamente quelle previste agli art. 307 segg. CC) sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l'autorità di protezione dei minori priva i genitori della loro autorità quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza o analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente (cifra 1) oppure quando i genitori non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato gravemente i loro doveri nei suoi confronti (cifra 2).
La privazione dell'autorità parentale non presuppone una colpa dei genitori, ma un'incapacità obiettiva e durevole (Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation e de la famille, 5ª ed., 2014, n. 1314, pag. 862; DTF 5A_213/2012 consid. 4.1).
L'applicazione di tale norma implica un rigoroso apprezzamento di tutte le circostanze. Configurando la revoca dell'autorità parentale la perdita di un diritto della personalità, essa è ammissibile solo se altre misure per la protezione del figlio – ossia le misure opportune (art. 307 CC), la curatela educativa (art. 308 CC) e la privazione della custodia (art. 310 CC) – appaiono vane o d'acchito insufficienti (Tuor/Schnyder/Schmid/Rumo-Jungo, Das schweizerisce zivilgesetzbuch, 13ª ed., 2009, n. 22 § 44).
Quando i genitori non riescono ad adempiere ai loro doveri, sgorganti dagli art. 301-306 CC, è in genere sufficiente il ritiro del diritto di custodia; per la privazione dell’autorità parentale è invece necessario un motivo supplementare, come una malattia psichica, un’infermità, una debolezza di mente o l’incapacità di partecipare all’educazione data al minore da terzi a causa di assenza senza possibilità di contatti regolari (BSK ZGB I, Breitschimid, 4ª ed., ad art. 311 CC no. 7). L’art. 311 CC è la base legale della misura più incisiva nel catalogo delle misure di protezione del diritto civile: la revoca dell’autorità parentale è l’ultima ratio e richiede un esame attento in particolare riguardo alla proporzionalità e alla protezione della vita famigliare (art. 8 CEDU) (CR CC I, op. cit., art. 311 n. 1).
L’art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.
La revoca della custodia è una misura nettamente più incisiva di quelle previste agli articoli 307 e 308 CC e deve essere pronunciata solo se è rispettato il principio di proporzionalità. L'autorità di protezione revoca la custodia "quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo" (art. 310 cpv. 1 CC). Questa è l'espressione del principio di proporzionalità (CR CC I, Meier, art. 310 n. 2). Le misure che permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare (“communauté familiale”) devono di conseguenza rimanere prioritarie (CR CC I, Meier, art. 310 n. 14).
Nell'accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª ed., pag. 214 no. 27.36). Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico, psichico o morale (Ibidem, pag. 206 no. 27.14). Esse sono informate dunque al bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti (BSK ZGB I, Breitschmid, 4ª ed.,art. 307 CC no. 4).
Con la privazione della custodia parentale l'autorità di protezione decide parimenti il collocamento del minorenne, che deve corrispondere alla personalità e ai bisogni di quest'ultimo (Hegnauer, op. cit., pag. 215 no. 27.41; sentenza CDP del 20 marzo 2014 , inc. 9.2013.266, cons. 4; DTF 5A_858/2008 del 15 aprile 2009, cons. 4.1). Considerata la gravità della misura, ma anche il rischio che una revoca inappropriata farebbe correre al minore, la decisione di revoca della custodia deve in principio essere preceduta da un rapporto o una perizia di un professionista (osservazione in ambulatorio, affidamento in prova di breve durata, esame effettuato da un gruppo interdisciplinare specializzato in protezione dei minori) (CR CC I , Meier, art. 310 n. 16).
6.1. RE 1 era già stata privata della custodia del figlio nel 2003. All’epoca erano state ordinare delle misure di curatele educativa e amministrativa in favore di madre e figlio. Dagli atti risulta pure che dopo aver compiuto “un lungo percorso di adeguate cure psichiatriche”, a dicembre 2007, tali misure erano state revocate.
La privazione cautelare della custodia è avvenuta a seguito della segnalazione dei nonni. Il 4 dicembre 2012 (cfr. verbale d’udienza n. 69) CO 2 riferiva all’Autorità i suoi timori in relazione ad un peggioramento dello stato di salute psicofisico della figlia RE 1, che da alcuni mesi “destava preoccupazione” ed era ormai “giunto a livelli tali da degenerare” in continui conflitti e litigi tra madre e figlio tanto da giungere a vie di fatto, oltre alle costanti urla. Il nonno riferiva inoltre che la figlia avrebbe interrotto la cura di psicofarmaci.
All’udienza del 19 dicembre 2013, indetta per regolamentare le vacanze natalizie, il bambino riferiva il proprio disagio in relazione alla conflittualità fra la madre RE 1 ed i nonni. PI 1 avrebbe riferito che la madre “parla male dei nonni”, mentre questi non farebbero altrettanto di lei.
Il pediatra di PI 1, segnalava che (cfr. scritto del 4 giugno 2013) il bambino necessita della madre, che ambedue si vogliono bene ma che “la sollecitazione che la signora RE 1 scarica sul figlio” è “per lui insopportabile”.
6.2. Nella sua valutazione la psicoterapeuta ASP __________ – che ha seguito per un periodo il bambino, e che ha incontrato anche la mamma ed il nonno (cfr. valutazione del 6 maggio 2013) – riferisce che PI 1 è esposto, suo malgrado, a un eccesso di stimolazione e pressione a causa di eventi legati alle difficoltà della mamma, alla conflittualità tra nonno e mamma, e alla difficile situazione dovuta all’abbandono del padre, che hanno inevitabilmente “contribuito all’emergere del traumatismo”. La psicoterapeuta riferisce peraltro che nel bambino è presente una “profonda sofferenza emotiva”.
Nel successivo scritto del 10 aprile 2014, la psicoterapeuta, riferisce che PI 1 le avrebbe confidato di stare bene a casa del nonno e di “non voler andare dalla mamma solo quando non sta bene” e continua a caricarlo di discorsi che riguardano il nonno e i rimproveri che ella muove al proprio padre. Riferisce infine che “PI 1 pur manifestando un grande affetto per la madre, risente di queste continue discussioni intorno a lui, ma soprattutto dai suoi racconti emerge una dinamica relazionale con la mamma poco adeguata a un ragazzino della sua età”.
6.3. Dalla perizia sulle “capacità genitoriali” esperita dal lic. psic. __________ del 14 febbraio 2014 risulta che già in stato di gravidanza RE 1 soffriva di un quadro clinico di “psicosi acuta a fenomenologia dissociativo-delirante paranoide”. Al momento della dimissione del ricovero avvenuto dopo la nascita di PI 1 era stata indicata la diagnosi di “disturbo della personalità emotivamente instabile di tipo compulsivo”.
In relazione allo stato “ansioso” lo psicologo indica innanzitutto di aver “ritrovato le descrizioni indicate nella perizia” di “dodici anni fa”. Al riguardo rileva che “la relazione di dipendenza affettiva dal padre, rafforzata dalla corrispondente dipendenza psicologica che il padre stesso ha nei confronti della figlia, hanno prodotto una relazione ambivalente in cui la signora RE 1, ha bisogno di aggrapparsi, appoggiarsi all’oggetto-padre (psicologicamente, ma anche economicamente), perché invasa da ansie di separazione-abbandono, ma d’altro canto la dipendenza dall’oggetto-padre, diventa paradossalmente la fonte stessa delle sue ansie, angosce (fusionali), cui deve opporsi, ma senza poi poterlo lasciare” (pag. 9). Lo psicologo descrive la relazione padre-figlia come “circolo vizioso che si autoalimenta” (pag. 10).
Al proposito soggiunge che “dipende dal suo stato psichico, dalla psicopatologia di cui è affetta, se non è in grado di “sopportare” la presenza assillante, e fors’anche in certi momenti invasiva, del padre”.
Lo psicoterapeuta rileva che RE 1 non può ritenersi idonea ad assumere completamente, in modo autonomo e indipendente la funzione genitoriale (pag. 12). La precarietà delle sue condizioni psichiche e la fragilità della personalità, non le permettono di sostenere ed esercitare con la necessaria continuità e la qualità che si richiede, funzione e ruolo genitoriale.
Sempre a causa della relazione di “dipendenza” con il padre, lo psicologo __________ indica che “l’affidamento di PI 1 al nonno e alla moglie, se da un lato ha permesso di regolare la giusta distanza relazionale dalla madre, funzionale alla protezione di PI 1, dall’altro ha favorito l’aumento della conflittualità nei confronti della coppia padre, moglie CO 3, e quindi del funzionamento psicopatologico della madre stessa, andando a influire in modo negativo sulle sue capacità genitoriali”.
Lo psicologo conclude la propria analisi evidenziando che “fermo restante la non idoneità della signora RE 1 ad assumere in modo autonomo funzione e ruolo genitoriale, occorrerà definire le modalità di accudimento di PI 1 e subordinatamente le modalità in cui saranno regolate le relazioni personali tra PI 1 e i famigliari” (pag. 12).
6.4. Nella perizia del 10 febbraio 2013 (recte 2014) dello psichiatra dr. med. __________, sullo stato di salute psichico di RE 1, viene innanzitutto ripercorsa l’anamnesi (pag. 1-5). Viene menzionato il ricovero della peritanda presso la struttura __________ durante la gravidanza come pure il collocamento del piccolo PI 1, alla nascita, presso Casa __________ (pag. 5).
Anche lo psichiatra __________ rileva che la figura paterna è per RE 1 un “gigante che la guarda dall’alto”, che la sovrasta con la sua presenza imponente. RE 1 descrive relazioni burrascose con il padre, vive la propria situazione familiare come spiacevole: la famiglia viene descritta come critica e controllante. Tutto questo, a mente dello psichiatra, mina l’autostima e il senso di efficacia personale della madre stessa.
Lo stesso psichiatra indica che la situazione nel suo insieme (dipendenza dal padre, conflitti con il padre e la moglie, mancanza di relazioni sociali, abbandono del padre di suo figlio,) intensifica “la vulnerabilità e fragilità della signora”.
D’altra parte riconosce che la stessa è “consapevole delle proprie difficoltà” e già nel 2013 aveva chiesto di essere seguita da un servizio specialistico per avere un sostegno e far fronte al suo ruolo genitoriale. A mente dello psichiatra “tale richiesta rivela la capacità della signora di saper accettare e avere coscienza delle proprie difficoltà e delle problematiche presenti nella relazione madre-figlio, denotano capacità di riflessione e abilità nel trovare strategie di fronteggiamento adeguate per affrontare una situazione così delicata” (pag. 11).
In conclusione, pur riconoscendo che la reclamante sia in grado di “riflettere criticamente rispetto alle difficoltà e alla problematicità della sua situazione familiare” (pag. 14), ribadisce che il contesto interpersonale (carico di tensioni e conflitti) “non faciliti la completa estrinsecazione delle strategie di coping della signora RE 1” (capacità di risolvere i problemi).
Al riguardo __________ conclude rilevando come “riduzioni semplicistiche che tentino di rintracciare le radici del conflitto relazionale ad una sola variabile, adducendo, ad esempio, le ragioni del conflitto alla fragilità personale/malattia psichica di uno degli agenti coinvolti, non soltanto rischia di portare a stigmatizzazioni che inaspriscono ulteriormente le qualità delle relazioni così come, a livello individuale, i vissuti emotivi profondi e disturbanti, ma rischia anche di giustificare azioni concrete socialmente e/o umanamente discutibili” (pag. 14-15).
Lo psichiatra ritiene “di primaria importanza che la signora RE 1, il signor CO 2 e la di lui moglie inizino un percorso di terapia familiare con l’obiettivo di favorire scambi cooperativi e costruttivi all’interno delle relazioni intrafamiliari, promuovendo la riconciliazione reciproca e il riconoscimento della corresponsabilità dei problemi all’interno della famiglia”. __________ ritiene peraltro importante che RE 1 continui la presa a carico individuale con la Dr.ssa __________, che venga seguita, come evidenziato dalla valutazione della psicologa infantile, e che la sostenga nell’esercizio delle sue funzioni genitoriali.
6.5. Nella propria valutazione, la Dr.ssa __________, psichiatra e psicoterapeuta di RE 1, sostiene che la reclamante subisce da anni mobbing psicologico da parte del padre (“batter person syndrome”) (cfr. scritto del 3 marzo 2013) e mette di conseguenza in dubbio che il nonno CO 2 “che è un padre con pessimo rispetto e nessuna dimostrazione di benevolenza verso la figlia” sia in grado di trasmettere valori positivi al nipote (cfr. scritto del 19 febbraio 2014 pag. 5).
La psichiatra e psicoterapeuta informa infine che RE 1, da febbraio 2012, non assume più alcun farmaco neurolettico, ma ansiolitici (cfr. scritto del 3 marzo 2013).
Se da un lato, l’attuale difficoltà di RE 1 di far fronte ai propri doveri genitoriali – evidente e da più parti comprovata – e la sua inidoneità ad assumere in modo autonomo ed indipendente la funzione genitoriale (riconosciuta dalla perizia dello psicologo __________), giustificano la privazione della custodia e la relativa limitazione dell’autorità parentale, che resistono alle critiche della reclamante, d’altro lato non si può negare che da più esperti è stato segnalato che la “difficoltà” della madre potrebbe essere aggravata dalla forte conflittualità familiare e soprattutto dal rapporto padre-figlia.
Dalla documentazione agli atti risulta infatti che tutti gli specialisti consultati hanno evidenziato tale problematica, e tutti hanno indicato la necessità di una presa a carico famigliare. Nella perizia di __________ (pag. 12) veniva segnalata la necessità di introdurre la figura di un “terzo separante”. Nella perizia di __________ (pag. 15) veniva invece riferito che “si ritiene di primaria importanza che la signora RE 1, il signor CO 2 e la di lui moglie inizino un percorso di terapia famigliare”. Anche la psichiatra __________ (nello scritto del 19 febbraio 2014 a pag. 6) suggeriva, ella stessa, una “terapia famigliare” per far fronte alla difficile situazione. Infine, anche gli assistenti sociali dell’allora UfaM (ora UAP), responsabili del controllo sull’affidamento temporaneo, avevano ritenuto opportuno l’introduzione di un “curatore educativo” per il supporto in relazione al figlio.
Ora, pur riconoscendo che RE 1 non sia allo stato attuale più in grado di esercitare l’autorità parentale su PI 1, ed essendo comprovata la sua inidoneità, tale da giustificare la privazione della custodia, non si può però giustificare che l’affidamento al nonno CO 2 sia avvenuto da parte dell’Autorità di protezione senza alcuna “misura di accompagnamento”.
A tal proposito si rileva che il mandato conferito al SAE non è stato accolto. Nello scritto del 28 febbraio 2013 il SAE ha infatti indicato che “il contratto di prestazioni del servizio SAE definito dall’Ente sussidiante (il Dipartimento Sanità e socialità) non contempla l’intervento del SAE durante dei diritti di visita”.
Ora, in concreto, come evidenziato, benché la privazione di custodia e l’affidamento ai nonni CO 2 e CO 3 debbano essere mantenuti, in parziale accoglimento del reclamo – che postulava tutta una serie di “misure accompagnatorie” – l’incarto va ritornato all’Autorità di protezione perché valuti se sia necessario nominare un curatore educativo e disponga se del caso quali “terapie” dovranno seguire RE 1 e PI 1 e i nonni o predisporre altre misure accompagnatorie con particolare riferimento al rispetto dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza (DTF 140 III 241 consid. 2.1). L’Autorità di protezione dovrà segnatamente fissare obiettivi definiti (un “progetto” di assistenza) per tutto il nucleo famigliare, ritenuto che il bene di PI 1 va debitamente tutelato.
Quanto all’istanza di assistenza giudiziaria in questa sede, giusta l’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque: a. sia sprovvisto dei mezzi necessari; e b. la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo. In concreto la reclamante, ha formulato la propria richiesta senza motivazione alcuna, non dimostrando pertanto il primo presupposto. Si rileva che dall’incarto risulta peraltro che nel certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria il Comune di __________ aveva dato preavviso negativo, indicando che “l’istante non paga la pigione, possiede un capitale azionario e percepisce l’indennità di disoccupazione” (28 gennaio 2014). Tale richiesta è pertanto nuovamente da respingere (cfr. richiesta già respinta dall’Autorità di protezione, ris. del 7 marzo 2013).
Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza preponderante della reclamante.
Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) le decisioni in materia di protezione dei minori e degli adulti sono suscettibili di ricorso (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza la decisione dell'8/14 maggio 2014 (n. 50/102) dell’Autorità regionale di protezione __________ è così completata:
Invariato.
Invariato.
Invariato.
L’Autorità regionale di protezione __________ prenderà tutte le decisioni che le competono, ai sensi del considerando n. 8.
Invariato.
Invariato.
Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 100.–
fr. 400.–
sono posti a carico in ragione di ¼ a carico di CO 2 e CO 3 con vincolo di solidarietà e in ragione di ¾ a carico della reclamante RE 1. Quest'ultima rifonderà a CO 2 e CO 3 complessivi fr. 300.– per parziali ripetibili.
L'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.
Notificazione:
Comunicazione:
-.
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.