DTF 128 III 411, 5A_381/2010, 5A_69/2011, 5A_764/2013, 5C.58/2004, + 2 weitere
Incarto n. 9.2014.5
Lugano 2 ottobre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Romeo
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________
e a
CO 2 patr. da: PR 1
per quanto riguarda le relazioni personali col figlio
giudicando sul reclamo del 23 dicembre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 4 dicembre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 è nato il 2011 ed è figlio di RE 1 e CO 2. Quest'ultima detiene la custodia e l'autorità parentale sul figlio.
B. L'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha disciplinato i diritti di visita tra padre e figlio, in particolare mediante risoluzione dell'11 marzo 2013 ha previsto che gli stessi avessero una durata da tre a sei ore, con frequenza quindicinale e passaggio al Punto d'incontro.
Il Pretore della Giurisdizione di __________ con decisione del 15 luglio 2013 ha ordinato a RE 1 di astenersi dal contattare o causare altri disagi a CO 2 - per quanto non necessario all'esercizio dei diritti di visita - con la comminatoria penale di cui all'art. 292 CP.
C. In data 6 novembre 2013 il padre ha chiesto un'estensione dei diritti di visita e di effettuare le vacanze arretrate e quelle prenatalizie.
Con scritto del 26 novembre 2013 la madre si è opposta a tale istanza.
D. Il 4 dicembre 2013 l'Autorità di protezione ha respinto quest'ultima, in considerazione dell'andamento degli incontri, della conflittualità tra i genitori, dell'età del figlio, della mancanza di un motivo sostanziale che giustifichi una modifica dell'assetto, il quale appare adeguato.
E. Il 23 dicembre 2013 RE 1 ha introdotto un reclamo contro questa risoluzione, adducendo di voler essere un punto di riferimento più presente nella vita del figlio e nella sua educazione; egli teme che gli si crei un disagio, poiché passa soltanto poche ore con lui, e considerato che avrà un'altra figlia con la moglie, spera di trascorrere il maggior tempo possibile con PI 1.
F. Con atto del 29 gennaio 2014 l'Autorità di protezione si è rimessa al giudizio della scrivente Camera.
Nelle osservazioni del 17 febbraio 2014 la madre chiede in via principale che il gravame sia dichiarato irricevibile e subordinatamente che sia respinto, postulando la rifusione di ripetibili. Ella sostiene che il medesimo non è sufficientemente motivato per giustificare l'annullamento della decisione avversata. CO 2 ha ricordato il comportamento molesto e persecutorio del padre nei suoi confronti e ha rilevato che: costui non si è attenuto alle precedenti decisioni dell'Autorità di protezione e del Pretore e non rispetta il termine di preavviso per mettere in agenda gli incontri; non vi sono ragioni per modificare l'assetto già in vigore. RE 1 influenzerebbe negativamente il figlio, non lo nutrirebbe in modo adeguato e non rispetterebbe i suoi ritmi.
G. Mediante replica del 26 febbraio 2014 RE 1 contesta le affermazioni di CO 2. Egli si duole di non essere informato sulle questioni importanti concernenti il figlio e di incontri con quest'ultimo annullati e mai recuperati. Richiede inoltre di avere l'affidamento del bambino oppure di vederlo almeno una volta alla settimana e nei week-end interi alternati, come pure di togliere il divieto impostogli e che la signora CO 2 e il suo patrocinatore gli presentino le loro scuse.
H. Con scritto del 17 marzo 2014 l'Autorità di protezione ha rinunciato a duplicare.
Mediante duplica del 28 aprile 2014 CO 2 evoca l'eventuale intempestività della replica; si duole delle nuove richieste paterne presentate con quest'ultimo allegato e chiede lo stralcio dagli atti della documentazione ivi annessa in modo - a suo dire - inammissibile, che non sarebbe pertinente con la decisione in disamina. Nel proprio allegato la madre ripercorre la cronistoria e ribadisce le sue tesi, contestando quelle del padre, così come la bontà della documentazione da lui prodotta e delle sue affermazioni.
I. Nel frattempo con risoluzione del 12 marzo 2014 l'Autorità di protezione ha respinto le richieste materne, intese ad ammonire e dare istruzioni al reclamante e verificare che le modalità di svolgimento degli incontri fossero compatibili col benessere del minore, e quelle paterne, volte ad ottenere il recupero dei diritti di visita persi, a far capo ad una persona di riferimento per il passaggio del bambino, ad ottenere l'affidamento di quest'ultimo e le scuse della madre e del di lei legale.
Considerato
in diritto
Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPAmm).
Quanto alla tempestività della replica del reclamante, le osservazioni gli erano state trasmesse il 18 febbraio 2014, la replica spontanea è datata 26 e spedita il 28 febbraio, è giunta alla scrivente Camera il 4 marzo 2014, perciò entro 15 giorni dalla notifica delle osservazioni.
L'istanza di affidamento del minore e le altre richieste del 26 febbraio 2014 vanno presentate all'autorità di primo grado e debitamente motivate. La scrivente Came ra non intende pronunciarsi al riguardo, onde evitare di togliere un grado di giurisdizione al reclamante.
Relativamente alla pretesa di levare il divieto impartito dalla Pretura, si rileva che tale procedura esula dalle competenze di questa Camera.
Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenze ICCA del 23 agosto 2005, inc. 11.2005.18, cons. 7; del 28 gennaio 2002, inc. 11.2001.114, cons. 7 i.f. e 12; DTF 123 III 451, cons. 3b). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.).
La personalità, la disponibilità - segnatamente degli orari di lavoro irregolari - il luogo di abitazione e l'ambiente di vita del titolare dei diritti di visita dovranno essere tenuti in considerazione, così come la situazione del genitore o terzo che cresce il minore - stato di salute, doveri professionali - la posizione di fratelli o sorelle, la distanza geografica dei domicili (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª ed., Schulthess, 2014, n. 766).
Il diritto di visita va organizzato in base a criteri oggettivi e in modo durevole, ciò che suppone un'analisi attuale e in prospettiva futura della situazione. Si terrà altresì conto delle difficoltà organizzative di entrambi i genitori, evitando soluzioni troppo complicate (Meier/Stettler, op. cit., no. 767).
Lo scopo della regolamentazione è quello di consentire dei contatti adeguati col minore e non di tenere una contabilità precisa. Per quanto possibile occorre evitare un accumulo di giorni di visita, che potrebbe essere pregiudizievole al figlio. La decisione rileva dal libero apprezzamento dell'autorità che si pronuncia alla luce del bene del figlio (cfr. DTF 5P.10/2002 del 16 luglio 2002, consid. 2; 5A_381/2010 del 21 luglio 2010, consid. 5.4.2; 5A_764/2013 del 20 gennaio 2014, consid. 2.2).
Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (DTF 5C.58/2004 del 14 giugno 2004, cons. 2.1.2). Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di propria iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag. 413).
Questo principio non dispensa tuttavia le parti di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (DTF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).
Si constata la mancanza di un'esecuzione lineare e pacifica dell'assetto prestabilito per le relazioni personali.
In particolare per fissare le date quindicinali occorre che il padre faccia prova di maggiore puntualità e costanza nel trasmettere il calendario dei propri turni e nell'indicare i giorni desiderati per incontrare il figlio. In assenza di regolarità in questa sua incombenza manca un elemento di stabilità nello svolgimento pratico delle relazioni personali.
Vista l'età di PI 1 l'assetto attuale appare in linea con la prassi usuale.
Tenuto conto che gli orari ed i luoghi fissati per il passaggio non sono sempre stati rispettati, come pure della distanza dei domicili dei genitori rispetto al Punto d'incontro, dei tempi di percorrenza, un'estensione dei diritti di visita è prematura.
Inoltre il reclamante non spiega il disagio che si causerebbe al figlio con l'assetto attuale (cfr. reclamo) né perché un'estensione sarebbe nell'interesse del minore.
Quanto alle vacanze arretrate, esse non erano state concesse (il reclamante stesso afferma "non le ho mai fatte") e pertanto non si vedono le ragioni per cui dovrebbero essere recuperate.
Ad ogni modo va pure osservato che il figlio è abituato a trascorrere soltanto alcune ore col padre e di conseguenza una permanenza improvvisa di più giorni comporterebbe un cambiamento repentino non adeguato per il bene del minore.
Se le circostanze miglioreranno, l'assetto dei diritti di visita dovrà essere adattato con un graduale aumento della durata e/o frequenza degli incontri.
Considerata la situazione al momento in cui è stata adottata, la decisione impugnata merita conferma.
RE 1 e CO 2 non formano più una coppia, ma restano i genitori di PI 1 e in quanto tali hanno un dovere di lealtà che persiste oltre la loro separazione ed è reciproco, perciò riguarda entrambi (Epiney-Colombo, Il diritto alle relazioni personali, 2006).
Essi devono promuovere un'attitudine positiva l'uno verso l'altro in modo generale e non soltanto per gli incontri (Meier/Stettler, op. cit., n. 774-775).
RE 1 e CO 2 sono cortesemente invitati a dar prova fattiva delle loro intenzioni positive circa il benessere del figlio e quindi a volersi migliorare - ognuno personalmente - per questo aspetto. Parimenti si ricorda loro quanto esposto (supra consid. 5) circa l'opportunità di operare concessioni reciproche piuttosto che un calcolo meramente matematico sugli incontri.
Gli oneri del reclamo seguono la soccombenza.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo è respinto.
Gli oneri del reclamo consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 200.--
b) spese fr. 50.--
fr. 250.--
sono posti a carico del reclamante, il quale rifonderà fr. 500.-- a CO 2 a titolo di ripetibili.
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.