Incarto n. 9.2014.40
Lugano 30 gennaio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Alessia Paglia
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla segretaria
Tamagni
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione X__________,
per quanto riguarda il trasferimento della misura di protezione e la conferma del curatore in carica
giudicando sul reclamo del 17 marzo 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 febbraio 2014 dall'Autorità regionale di protezione X__________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. RE 1, nata il 1986 e già domiciliata a __________, è madre di __________ (2007) e __________ (2009), collocate presso l’Istituto __________ e al beneficio di una curatela educativa.
L’11 dicembre 2008 la Commissione tutoria regionale X__________ ha istituito, in favore della signora RE 1, una curatela amministrativa ex art. 393 cifra 2 vCC. In veste di curatore è stato designato l’avv. CUR 1. Con domanda del 27 giugno 2011 la signora RE 1 ha chiesto la revoca della misura, richiesta respinta dalla Commissione tutoria regionale X__________ con risoluzione del 25 agosto 2011.
B. A seguito dell’inserimento delle figlie al centro educativo __________ la signora RE 1, il 1°ottobre 2012, ha preso domicilio a . Con scritto del 14 novembre 2012 la Commissione tutoria regionale X ha quindi scritto a quella di Y__________ proponendo il trasferimento delle misure istituite in favore delle minori e della madre a far tempo dal 1°gennaio 2013.
C. Il 12 febbraio 2013 la signora RE 1 ha chiesto all’Autorità regionle di protezione X__________, divenuta competente con l’entrata in vigore il 1°gennaio 2013 del nuovo diritto di protezione dell’adulto, di poter gestire autonomamente le sue entrate per un periodo di almeno sei mesi. La domanda è stata sostenuta e ribadita nello scritto 20 febbraio 2013 che l’avv. PR 1 ha trasmesso all’Autorità regionale di protezione Y__________ la quale lo ha, a sua volta, trasmesso per evasione a quella di X__________.
L’istanza, considerata come domanda di revoca della curatela, è stata respinta dall’Autorità di protezione X__________ con decisone dell’11 aprile 2013. Lo stesso giorno l’Autorità di protezione X__________ ha nuovamente scritto all’omologa di Y__________ ribadendo la richiesta di trasferimento delle misure.
D. La decisione dell’11 aprile 2013 è stata impugnata dalla signora RE 1 presso questa Camera che ha accolto, il 17 maggio 2013, il reclamo e rinviato gli atti all’Autorità di protezione di X__________ affinchè statuisse di nuovo sulla richiesta. Il 18 luglio 2013 l’Autorità di protezione X__________ ha quindi sentito la signora RE 1 e il curatore avv. CUR 1. Durante l’incontro è stato concordato di fare due mesi di prova (luglio e agosto) con il versamento dello spillatico per intero al fine di valutare le capacità gestionali della curatelata.
E. Con scritto del 31 luglio 2013 l’avv. PR 1 ha chiesto all’Autorità di protezione X__________ il trasferimento dell’incarto a Y__________ in considerazione del domicilio della sua cliente. Mediante colloquio telefonico del 2 agosto 2013 l’Autorità ha indicato al legale che, prima di procedere in tal senso, si sarebbe attesa la fine del periodo di prova concordato in sede di udienza.
F. Il 1° ottobre 2013 l’Autorità di protezione X__________ ha nuovamente scritto a quella di Y__________ riassumendo la fattispecie e indicando che nell’ultimo periodo l’interessata aveva dato una timida prova di capacità di gestire i suoi interessi ma che, tuttavia, vista l’esperienza degli anni passati, una totale autonomia gestionale sarebbe stata prematura. Ricordava che la misura della signora avrebbe ad ogni modo dovuto essere riesaminata per adattarla al nuovo diritto di protezione in vigore dal 1° gennaio 2013. L’Autorità informava inoltre della disponibilità dell’attuale curatore a mantenere il mandato e chiedeva, infine, il consenso all’assunzione del caso. Tale scritto è stato inviato per conoscenza al curatore e al legale della signora l’avv. PR 1.
G. Preso atto di tale scritto l’avv. PR 1 ha inviato, il 4 ottobre 2013, una lettera all’Autorità di protezione X__________ sottolineando l’esito positivo del periodo di prova e la richiesta di continuare nell’autonomia amministrativa della sua cliente. In conclusione ha chiesto all’Autorità di protezione di volersi pronunciare, con una decisione formale, sulla richiesta del 12 febbraio 2013, e ciò indipendentemente dalla domanda di trasferimento dell’incarto.
Con decisione del 14 ottobre 2013 l’Autorità di protezione X__________ ha quindi parzialmente accolto l’istanza 12 febbraio 2013 della signora RE 1, accordandogli un’autonomia amministrativa fino alla fine del mese di novembre 2013.
H. Con mail del 17 ottobre 2013 l’Autorità di protezione Y__________ ha comunicato a quella di X__________ di essere disposta ad assumere l’incarto.
I. Il 5 dicembre 2013 il curatore avv. CUR 1, così come richiesto dall’Autorità di protezione X__________ (mail del 22 novembre 2013), ha inoltrato un rapporto sul periodo di prova. Il 13 gennaio 2014 l’Autorità di protezione X__________ ha quindi convocato, per il seguente 10 febbraio 2014, la curatelata, il suo legale e il curatore al fine di discutere la misura di protezione. Con fax del 10 febbraio 2014 l’avv. PR 1 ha comunicato di non presenziare all’udienza prevista quel giorno, la signora RE 1 non si è invece presentata senza addurre giustificazioni.
Durante l’incontro il curatore ha indicato che la curatelata è in grado di gestire il suo spillatico ma che ritiene altresì necessario il mantenimento di una misura di protezione per la gestione delle entrate e per i pagamenti mensili. L’Autorità di protezione ha quindi valutato come adeguata una curatela di rappresentanza con amministrazione (art. 394 e 395 CC) con una limitazione dell’esercizio dei diritti civili per quel che concerne la gestione dei redditi e sostanza. Il curatore ha dato la sua disponibilità a continuare l’incarico. A conclusione dell’incontro l’Autorità di protezione ha indicato che, dopo la modifica della misura, la stessa sarebbe stata trasferita all’Autorità di Y__________ che aveva dato il suo consenso all’assunzione (cfr. verbale del 10 febbraio 2014).
J.Con decisione del 24 febbraio 2014 l’Autorità di protezione X__________ ha quindi: revocato con effetto 1° marzo 2014 la curatela amministrativa isituita in favore della signora RE 1 secondo il vecchio diritto; esonerato il curatore al quale è stato chiesto di presentare un rapporto finanziario e morale intermedio (1.1.2013/28.2.2014) all’Autorità di protezione X__________; istituito in favore della signora RE 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione ai sensi dei disposti art. 394 e 395 CC con limitazione dell’esercizio dei diritti civili per quanto riguarda l’uso dei suoi redditi, della sostanza, delle sue entrate e in merito alla facoltà di impegnarsi contrattualmente; confermato il mandato di curatore all’avv. CUR 1; imposto al curatore il versamento di un importo adeguato per le spese personali alla curatelata proporzionalmente alle necessità e alla possibilità finanziaria.
K. Avverso la predetta decisione ha interposto reclamo, il 17 marzo 2014, la signora RE 1. Ella osserva che la precedente curatela amministrativa è stata conclusa dalla decisione impugnata con effetto dal 1° marzo 2014 ma che una nuova misura doveva essere presa dall’Autorità di protezione del domicilio dell’interessata quindi da quella di Y__________. Inoltre, non è d’accordo con la nomina del curatore col quale in passato ha avuto conflitti. La reclamante, pur non opponendosi all’istituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ex art. 394 e 395 CC, sottolinea di aver dato buona prova di autogestione con lo spillatico. In definitiva chiede l’annullamento della decisione del 24 febbraio 2014 per mancanza di competenza, in via subordinata “la decisione nel merito è annullata” e che quale curatore non sia confermato l’avv. CUR 1. La reclamante ha inoltre chiesto la concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
L. Con osservazioni del 25 marzo 2014 il curatore ha rinunciato a formulare richieste di giudizio rimettendosi al giudizio della Camera di protezione sottolineando tuttavia che, a suo avviso, una misura di protezione rimane necessaria e di non opporsi ad una sua sostituzione. Anche l’Autorità di protezione X__________ si è rimessa, con osservazioni del 29 aprile 2014, al giudizio della Camera di protezione pur evidenziando che, di regola, l’Autorità trasferisce le pratiche ad un’altra solo dopo aver preso le decisioni necessarie prima del trasferimento e che la stessa misura, alla quale la reclamante ha detto di non opporsi, sarebbe ad ogni modo stata decisa dalla nuova Autorità. Sulla richiesta di sostituzione del curatore ha ritenuto di non aver nulla da aggiungere.
M. Nel frattempo, l’Autorità di protezione X__________ ha deciso il trasferimento della misura di protezione (ris. 232 del 24.03.2014) con effetto dal 1° aprile 2014, l’Autorità di protezione Y__________ ha dal canto suo deciso, il 10 aprile 2014 (ris. 214B), l’assunzione dell’incarto relativo a RE 1. Entrambe le decisioni sono cresciute in giudicato.
Considerato
in diritto
Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8); per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).
Giusta l’art. 442 cpv. 1 CC è competente l’autorità di protezione del domicilio dell’interessato.
In caso di cambiamento di domicilio quando una procedura è in corso, la competenza permane fino alla sua conclusione (perpetuatio fori; art. 442 cpv. 1 seconda frase CC). Negli altri casi, se una persona sottoposta a misura trasferisce il suo domicilio, l’autorità del nuovo luogo di domicilio si investe senza indugio della misura, salvo che gravi motivi non vi si oppongono (art. 442 cpv. 5 CC). Il trasferimento della competenza non interviene quindi per solo effetto della legge, sono necessarie delle decisioni delle due autorità in questione; non di meno l’autorità del nuovo domicilio è competente per pronunciare, estendere o revocare una misura, l’autorità che gestisce la misura può invece, senza attendere la ripresa della misura da parte dell’altra, emanare decisioni che riguardano l’esecuzione della misura iniziale e che non hanno influsso sulla situazione giuridica della persona interessata (COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012, pag. 35 n. 1.107 e pag. 40 n. 1. 123; decisione del 16 ottobre 2002 TF 5C.200/2002). In particolare, l’autorità del vecchio domicilio perde, anche prima del trasferimento, la competenza territoriale per inasprite la misura (BSK Erw.Schutz-Vogel, art. 442 N 22; STF 126 III 415 consid. 2b.bb).
Con la decisione impugnata l’Autorità di protezione del vecchio domicilio ha, invece, adattato la misura della signora RE 1 al nuovo diritto di protezione. In sostanza ha revocato una precedente misura e ne ha istituita una nuova, peraltro ben più incisiva e limitativa della precedente: se la curatela amministrativa del vecchio diritto tutorio non aveva influenza alcuna sull’esercizio dei diritti civili della signora RE 1, ora quest’ultima è stata privata dell’esercizio dei diritti civili per quanto riguarda l’uso dei suoi redditi, della sua sostanza, delle sue entrate e uscite e anche per quel che riguarda la facoltà di impegnarsi contrattualmente a qualsiasi titolo con terze persone, enti, servizi, istituti, prestatori di servizi pubblici e privati (punto 6 del dispositivo della decisione impugnata). Dei motivi di una simile limitazione dei diritti della reclamante non è dato a sapere, la decisione è silente. Resta il fatto che la misura è stata notevolmente inasprita, intervento per il quale di sicuro l’Autorità di protezione X__________ non aveva più la competenza territoriale (BSK Erw.Schutz-Vogel, art. 442 N 22; DTF 126 III 415 consid. 2b.bb).
V’è da chiedersi se l’esito fosse stato diverso qualora l’Autorità di protezione X__________ si fosse limitata ad un adattamento della misura, senza intervenire sull’esercizio dei diritti civili della reclamante. Secondo la dottrina, quando una persona ha cambiato domicilio dopo l’istituzione della misura e che questa non è ancora stata ripresa dalla nuova autorità, bisogna procedere con il trasferimento formale della misura prima che la nuova autorità di pronunci sulla trasformazione (COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012, pag. 295 n. 13.8). In altri termini, il compito per adattare la misura di protezione al nuovo diritto sembra ben essere attribuito all’autorità del nuovo domicilio e ciò indipendentemente dall’eventuale inasprimento della misura. Simile conclusione è peraltro conforme ai principi esposti in precedenza (consid. 2) secondo i quali l’autorità del nuovo domicilio è competente per pronunciare, estendere o revocare una misura, atti che in tutta evidenza rientrano in una formale decisione di trasformazione e adattamento al nuovo diritto di protezione.
L’Autorità di protezione X__________ provvederà poi ad emanare una decisione di trasferimento della curatela amministrativa ex art. 393 vCC che l’Autorità di protezione Y__________ assumerà e poi adatterà al nuovo diritto. Abbondanzialmente si ricorda quando l'autorità di protezione converte una misura del vecchio diritto a quello nuovo, si basa sul rapporto del curatore in carica (art. 414, 446 cpv. 2, 448 CC), su eventuali informazioni complementari provenienti dai servizi che partecipano alla sua presa a carico (casa per anziani, istituti, terapeuti, medici, ecc.) e sull'audizione dell'interessato stesso (COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012, pag. 302 n. 13.31; Sentenza CDP del 16 aprile 2014, inc. 9.2013.173). L’autorità dovrà inoltre tener conto dell’art. 401 CC e in particolare del fatto che se l’interessato non gradisse quale curatore una data persona, per quanto possibile l’autorità gli da soddisfazione (cpv. 3).
Nel caso in esame tuttavia, essendo ella vincente, ha diritto ad adeguate ripetibili che sono poste a carico dell’Autorità di protezione - che si vedrà accollati anche gli oneri processuali siccome soccombente - e che sono quindi di sicuro incasso per cui la domanda è superata e diviene priva di oggetto (cfr. STF del 18 luglio 2012, inc. 2C_182/2012, consid. 6.3; STF del 7 agosto 2009, inc. 5A_389/2009, consid. 7; Sentenza CDP del 4 giugno 2014, inc. 9.2014.18, consid. 9; Sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc. 9.2013.175, consid. 6, Sentenza CDP del 25 giugno 2014 9.2013.242, consid. 4 ).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo è accolto e la decisione impugnata annullata. L’Autorità regionale di protezione X__________ e l’Autorità regionale di protezione Y__________ procederanno come indicato al consid. 4.
Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 50.–
b) spese fr. 50.–
fr. 100.–
sono posti a carico Autorità regionale di protezione X__________ che verserà alla signora RE 1 fr. 300.- a titolo di ripetibili.
La domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio formulata dalla reclamante è priva di oggetto.
Notificazione:
Comunicazione:
Il giudice supplente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.