Incarto n. 9.2014.32
Lugano 26 marzo 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla segretaria
Tamagni
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 e RE 2
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l'incarico al perito di procedere ad una valutazione sulle capacità genitoriali
giudicando sul reclamo del 11/12 marzo 2014 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 5 marzo 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e
in diritto
che PI 1 (2000) è figlio di RE 1 e RE 2;
che, a seguito di due segnalazioni della Scuola media di G__________ dalle quali risulta che il ragazzo non frequenta la scuola, l'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha avviato i necessari accertamenti, sentendo tra l'altro i genitori di PI 1;
che con decisione 5 marzo 2014 l'Autorità di protezione ha dato incarico al dr. med. S__________ di procedere ad una valutazione sulle capacità genitoriali di RE 1 e RE 2;
che con reclamo 11/12 marzo 2014 RE 1 e RE 2 si aggravano avverso la predetta decisione sostenendo di non essere d'accordo che venga eseguita la valutazione peritale in oggetto;
che il gravame non è stato intimato per osservazioni;
che l'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);
che riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8); per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm;
che a norma dell’art. 446 cpv. 1 e 2 CC l’Autorità di protezione esamina d'ufficio i fatti, raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; essa può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e se necessario ordina che uno specialista effettui una perizia;
che per costante giurisprudenza le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione di prove – tra le quali vanno annoverate le perizie sulle capacità genitoriali – sono decisioni incidentali, poiché non mettono fine alla procedura (DTF 5P.350/2004 del 10 maggio 2005, cons. 2.1; Copma, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 63 n. 1.158); questo genere di risoluzione è impugnabile unicamente nella misura in cui arreca all'interessato un pregiudizio irreparabile, ossia uno svantaggio che nemmeno una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe interamente (RtiD I-2005 pag. 783; DTF 133 III 426 consid. 1.3.1, 133 III 629 consid. 2.3.1, 5A_498/2012); detta prassi mantiene la propria validità anche con l’entrata in vigore delle nuove norme sul diritto di protezione (cfr. art. 319 litt. a CPC su rinvio dell’art. 450f CC e FF 2006 6391, pag. 6471; FF 2006 6593, pag. 6748) e della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 66 cpv. 2 LPAmm);
che i reclamanti non hanno in alcun modo sostenuto e sostanziato che la decisione impugnata provochi un danno non altrimenti riparabile, essendosi limitati a lamentare di non volere che venga eseguita la perizia in questione;
che, ritenuta la mancanza della premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile;
che gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza;
che per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi – come in concreto – di una decisione incidentale, la via giudiziaria segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). L'azione principale, da parte sua, può formare oggetto di un eventuale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore, sempre che l'interessata dimostri l'esistenza di un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo è inammissibile.
Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 50.–
b) spese fr. 50.–
fr. 100.–
sono posti in solido a carico dei reclamanti. Non si assegnano ripetibili.
Comunicazione:
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.