Incarto n. 9.2014.199
Lugano 9 aprile 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________ CO 2
per quanto riguarda la privazione della custodia parentale e il collocamento del figlio PI 1
giudicando sul reclamo del 27 novembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22 ottobre 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 è nato dal matrimonio tra RE 1 e CO 2. Il matrimonio tra i genitori è stato sciolto per divorzio il 2007. Secondo la convenzione di divorzio, la custodia del figlio è attribuita alla madre.
B. PI 1 soffre di un disturbo oppositivo provocatorio. Dal 2008 è stato seguito dal Servizio medico-psicologico di __________, al quale si era rivolta la madre, sostituito dal 2012 dal Servizio medico-psicologico di __________ (in seguito SMP), a seguito del trasferimento del medico di riferimento dalla prima alla seconda sede. La presa a carico si è conclusa a fine giugno 2013. Nel frattempo il ragazzo era stato seguito dal Servizio di sostegno pedagogico presso le scuole medie di __________, che ha iniziato a frequentare nel 2012.
Da fine giugno 2013 è pure intervenuto il Servizio di accompagnamento educativo (in seguito SAE).
C. Con una segnalazione del 7 luglio 2014 all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), il SAE ha chiesto un intervento a protezione di PI 1, della sorellina e di tutto il nucleo famigliare, consigliando un affidamento temporaneo del minore presso un Centro educativo minorile (in seguito CEM).
D. In data 24 luglio 2014 è avvenuta un’udienza presso l’Autorità di protezione, alla presenza del padre. La madre non ha partecipato senza giustificare la propria assenza. L’Autorità ha quindi invitato nuovamente le parti a presentarsi il 21 agosto 2014. In tale occasione si è discusso del collocamento del minore in una struttura adeguata. La madre si è opposta a tale soluzione, mentre il padre ha aderito, sperando che l’intervento possa offrire al figlio il necessario supporto.
E. PI 1 è stato sentito dall’Autorità di protezione in data 30 settembre 2014.
F. Con risoluzione del 22 ottobre 2014 l’Autorità di protezione ha deciso di togliere PI 1 dalla custodia della madre. L’Ufficio dell’aiuto e della protezione di __________ (UAP) è stato incaricato di identificare il Centro educativo minorile idoneo al caso e di organizzare l’inserimento del minore al suo interno.
G. In data 27 novembre 2014 RE 1 ha interposto reclamo contro la suddetta decisione, chiedendone l’annullamento. Essa ha chiesto che la situazione del figlio venisse rivalutata alla fine dell’anno scolastico 2014/2015. In data 1 dicembre 2014 la reclamante ha chiesto che venisse accordato al reclamo l’effetto sospensivo. Con scritto 5 dicembre 2014 questo Giudice ha rammentato che la decisione impugnata non ha tolto l’effetto sospensivo al reclamo.
H. Con osservazioni 4 dicembre 2014, l’Autorità di protezione si è rimessa al giudizio di questa autorità chiarendo che l’indicazione del collocamento di PI 1 è stata proposta dagli specialisti che lo seguono, che hanno chiesto un rapido intervento.
I. In data 7 dicembre 2014 CO 2 ha inoltrato le proprie osservazioni, evidenziando il suo timore in relazione ad affermazioni di RE 1, che lo portano a credere che il figlio sia in pericolo. Egli appoggia il collocamento di PI 1 in istituto, specificando di ritenere che il figlio abbia bisogno di un ambiente protetto e tranquillo. Chiede infine di poter ottenere un diritto alle relazioni personali con il figlio di dieci giorni e dieci notti consecutive al mese.
L. Tramite replica del 23 dicembre 2014 RE 1 si riconferma nelle allegazioni espresse nel reclamo, ritenendo che le motivazioni della decisione non sarebbero più attuali, avendo nel frattempo il figlio iniziato una nuova terapia. Secondo la madre sarebbero quindi necessarie alcune settimane per valutarne gli effetti a livello comportamentale.
M. L’autorità di protezione il 15 gennaio 2015 ha comunicato di rinunciare a presentare una duplica, rimettendosi al giudizio di questo Tribunale.
CO 2 invece ha presentato la propria duplica il 17 gennaio 2015 confermando quanto già indicato in precedenza e ribadendo la richiesta di poter ottenere un diritto alle relazioni personali con il figlio di dieci giorni e dieci notti consecutive al mese.
N. In data 23 marzo 2014 l’Autorità di protezione ha trasmesso a questo Giudice uno scritto ricevuto il 17 marzo 2015 dal Dott. Med. __________ del Centro pediatrico del __________, con il quale quest'ultimo ha chiesto di “accelerare i tempi di esecuzione del provvedimento in quanto non sarà facile trovare una struttura adeguata che lo possa accogliere dall’inizio dell’anno scolastico 2015-2016”.
Considerato
in diritto
L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPamm), in particolare l’art. 99 LPamm.
Giusta l’art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio.
L’art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.
La revoca della custodia è una misura nettamente più incisiva di quelle previste agli articoli 307 e 308 CC e deve essere pronunciata solo se è rispettato il principio di proporzionalità. L'autorità di protezione revoca la custodia "quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo" (art. 310 cpv. 1 CC). Questa è l'espressione del principio di proporzionalità (CR CC I, Meier, art. 310 n. 2). Le misure che permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare (“communauté familiale”) devono di conseguenza rimanere prioritarie (CR CC I, Meier, art. 310 n. 14).
Nell'accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª ed., pag. 214 no. 27.36). Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico, psichico o morale (Ibidem, pag. 206 no. 27.14). Esse sono mirate dunque al bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti (BSK ZGB I, Breitschmid, 4ª ed.,art. 307 CC no. 4).
Con la privazione della custodia parentale l'autorità di protezione decide parimenti il collocamento del minorenne, che deve corrispondere alla personalità e ai bisogni di quest'ultimo (Hegnauer, op. cit., pag. 215 no. 27.41; sentenza CDP del 20 marzo 2014 , inc. 9.2013.266, cons. 4; DTF 5A_858/2008 del 15 aprile 2009, cons. 4.1).
In caso di modifica delle circostanze, l’art. 313 cpv. 1 CC prevede che le misure prese per proteggere il figlio siano adattate alla nuova situazione.
La reclamante pretende che l’efficacia di tale misura sarebbe “molto dubbia” e chiede di aspettare la fine dell’anno scolastico 2014-2015 per rivalutare la situazione in un secondo tempo, visto che il ragazzo avrebbe nel frattempo cambiato terapia farmacologica.
Essa nel suo reclamo riferisce di vari tentativi eseguiti in precedenza da diversi specialisti, che non sono andati a buon fine. In particolare sostiene che con il dr. __________ del Servizio medico psicologico di __________ “il ragazzo non è mai entrato in sintonia”. La terapia “non ha portato i frutti sperati e a un certo punto è stata interrotta”. La persona del SAE che si è in seguito occupata di PI 1 “non aveva”, secondo la reclamante, “le competenze per seguire adeguatamente il figlio, non avendo formazione e nozioni in materia psichiatrica e soprattutto anche perché l’educatore in questione non è mai riuscito a relazionare con il ragazzo e ad avere un rapporto con lui”. La madre spiega poi che al dr. __________ è succeduta la dr.ssa __________, che ha prescritto il farmaco __________ “senza aver mai avuto un reale colloquio o apprendimento della persona di PI 1”. La reclamante ha quindi ammesso di avere sospeso “solo per un mese” la somministrazione del farmaco (che a suo dire causava sonnolenza al figlio), per permettergli di concludere l’anno scolastico. Ha poi ripreso la somministrazione, ma “anche in seguito il farmaco __________ non ha dato alcun risultato positivo”. A suo dire quindi, “non essendo stato fatto alcuno sforzo per coordinare i vari interventi, la presa a carico risultava del tutto frammentaria ed inefficace”.
RE 1, contesta che il collocamento di PI 1 sia la soluzione adeguata, poiché è dell’avviso che “occorre coordinare bene i vari interventi e assicurare un corretto passaggio di informazioni tra l’istituto scolastico, i vari enti e specialisti coinvolti nella presa a carico di PI 1”.
Riconoscendo che la scuola ha “intrapreso sforzi notevoli”, la reclamante sostiene che il comportamento di PI 1 sta pian piano migliorando. La speranza della madre è quindi che la situazione possa evolversi senza che sia veramente necessario il suo collocamento in istituto, grazie alle nuove vie da lei intraprese: una nuova terapia farmacologica iniziata il 12 novembre 2014 e nuovi specialisti. PI 1 sarebbe infatti ora seguito dal dr. __________, dalla dr. Med. __________ dello Studio __________, che la reclamante chiede sia sentita, così come che venga ordinata una “perizia esterna neutra” (suggerendo “lo studio __________ del Dr. __________”, che propone perizie per i tribunali”) per rivalutare “in modo serio e oggettivo la situazione di PI 1 sia in ambiente famigliare, presso la madre, sia presso l’istituto scolastico”.
La madre riferisce infine di avere un legame fortissimo con il figlio, mentre i rapporti di PI 1 con il padre sarebbero tesi.
Visto quanto precede, anche a questo Giudice appare necessario confermare la decisione dell’Autorità di protezione, giustificata dall’esigenza di tutelare il benessere di PI 1, così come indicato dai numerosi specialisti che lo hanno preso a carico. Le motivazioni della reclamante per opporsi a tale soluzione appaiono invece prive di fondamento e riscontro oggettivo. Al contrario di quanto essa sostiene, appare infatti che svariati specialisti e servizi abbiano preso a carico PI 1. Non è quindi giustificato da parte sua sostenere che non sia stato “fatto alcuno sforzo per coordinare i vari interventi” e che “la presa a carico risultava del tutto frammentaria ed inefficace”. Peraltro, se (come sostenuto dalla madre) fosse stato sufficiente cambiare terapia per migliorare la problematica di PI 1, visto ormai il tempo trascorso dalla decisione, all’ora attuale si sarebbero già visti risultati concreti. Infatti, quanto richiesto dalla madre si è nel frattempo verificato, ovvero è trascorso “il tempo necessario senza sottoporlo ad ulteriore stress psicologico” affinché “l’efficacia della nuova terapia farmacologica unitamente a tutti gli altri interventi e aiuti di cui PI 1 dispone, possa essere seriamente valutata”. Malgrado i cinque mesi trascorsi, non risulta che la situazione sia migliorata, anzi, necessita ora di un intervento urgente (cfr. scritto 17 marzo 2015 del dott. Med. __________ del Centro pediatrico del __________, a nome di tutto “il gruppo di lavoro”).
La decisione va quindi confermata, mentre giova invitare RE 1 a una maggior collaborazione con le autorità e i servizi preposti, nell’esclusivo interesse di aiutare il figlio e tutto il nucleo famigliare, ricordandole peraltro che in ambito della sua audizione PI 1 non si è opposto fermamente al collocamento.
Come già accennato in precedenza, RE 1 chiede nel suo reclamo “nella denegata e contestata ipotesi che quanto sopra descritto non fosse sufficiente per annullare la decisione di privazione della custodia e conseguente collocamento di PI 1 emessa dall’ARP, che venga sentito il parere della dr. ssa __________, rispettivamente che venga ordinata una perizia esterna neutra”. Indica quindi “lo studio __________ del Dr. __________”, che propone perizie per i tribunali”, per rivalutare “in modo serio e oggettivo la situazione di PI 1 sia in ambiente famigliare, presso la madre, sia presso l’istituto scolastico”. Tale richiesta va respinta: i rapporti agli atti sono stati presentati da servizi che non possono essere considerati non “neutri”, di parte o poco seri. Peraltro nemmeno in questo caso la reclamante fa valere elementi concreti e oggettivi che possano porre in discussione la professionalità di chi sinora si è occupato di PI 1. Quanto alla richiesta di audizione della dr. __________, la reclamante ha già prodotto il suo certificato medico (doc. G, agli atti). Questo Giudice dispone quindi di tutti gli elementi per decidere, senza che sia dimostrato da parte di RE 1 che un ulteriore istruttoria gioverebbe alla procedura.
Alla luce del disagio emerso a carico di tutta la famiglia, all’Autorità di protezione va infine ricordata la necessità di effettuare senza indugio le necessarie verifiche e valutazioni su tutto il nucleo famigliare di PI 1, sulle capacità genitoriali di RE 1 e CO 2 e sulle eventuali misure di protezione necessarie a tutelare il bene di tutti i membri della famiglia. Si evidenzia in particolare che il SAE nell’annunciare all’Autorità di protezione l’interruzione drastica operata dalla madre della presa a carico (cfr. lettera 11 settembre 2014) ha precisato che quest’ultima ha “verbalizzato che come madre sarebbe pronta a uccidere per impedire che il figlio venga sbattuto in istituto”. Medesima preoccupazione è stata espressa dal padre nella propria duplica. Egli ha persino prodotto un messaggio della madre in cui essa sostiene di non poter sopportare il collocamento del ragazzo in Istituto, precisando: “ne morirei e con me tutta la famiglia, __________ perderebbe il fratello e la mamma, mi uccidi CO 2, mi uccido CO 2 se PI 1 viene allontanato” (cfr. doc. 1). Minacce di questo tipo appaiono seriamente pericolose per PI 1 e vanno a dimostrare ulteriormente le difficoltà riscontrate e a giustificare la decisione dell’Autorità di protezione. A tutela di PI 1, ma anche della sorellina __________, appare quindi necessario esperire le adeguate urgenti verifiche, adottando tutte le misure atte ad evitare il peggio.
Il padre, nelle proprie osservazioni, ha chiesto a questo Giudice di decidere le relazioni personali con il figlio, di dieci giorni e dieci notti consecutivi al mese. Tale richiesta non può tuttavia essere esaminata in questa sede, difettando questo Tribunale della necessaria competenza. Per tutto quanto esula dalla decisione impugnata, infatti, competente rimane l’Autorità di prima istanza, alla quale vanno se del caso formulate le richieste. Peraltro, un giudizio in tale ambito da parte di questa Camera priverebbe l’istante di un grado di giurisdizione.
Il reclamo va di conseguenza respinto.
Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo è respinto.
Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 100.–
fr. 250.–
sono posti a carico di RE 1.
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.