Incarto n. 9.2014.184
Lugano 11 marzo 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 RE 2 tutti patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’assunzione delle spese per le misure di protezione a favore dei figli;
giudicando sul reclamo del 22 ottobre 2014 presentato da RE 2 e RE 1 contro la decisione emessa il 16 settembre 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 (2007) e PI 2 (2012) sono figli di RE 1 e RE 2.
B. Con scritto del 26 febbraio 2013 (vicini di casa) e comunicazione del 27 febbraio 2013 (Polizia Cantonale) indirizzati all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) è stata segnalata una situazione di grande disagio all’interno del nucleo famigliare RE 1.
C. Mediante decisione del 18 giugno 2013 l'Autorità di protezione ha conferito mandato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione di __________ (UAP) di svolgere una valutazione socio-ambientale del nucleo famigliare di PI 2 e PI 1. Preso atto del rapporto 2 ottobre 2013 dell’UAP, l’Autorità di protezione il 16 ottobre 2013 ha incaricato il Servizio medico-psicologico di __________ (SMP) di esperire una valutazione sui bambini e sulle capacità genitoriali di RE 1 e RE 2. Con risoluzione del 26 marzo 2014 l’Autorità di protezione ha quindi istituito una curatela educativa (308 CC) in favore dei minori, nominando quale curatrice CURA 1.
D. Con decisione supercautelare del 29 aprile 2014 l’Autorità di protezione ha privato RE 1 e RE 2 della custodia parentale sui figli PI 1 e PI 2, collocandoli all’Istituto __________, concedendo ai genitori diritti di visita sorvegliati (un’ora alla settimana).
E. Nel frattempo, l'SMP ha presentato un rapporto intermedio sulle valutazioni richieste (26 maggio 2014).
Con risoluzione dell’11 giugno 2014 l’Autorità di protezione ha confermato, in via cautelare, la precedente decisione supercautelare (29 aprile 2014) di privazione di custodia, modificando il collocamento di PI 2 a Casa __________ e mantenendo quello di PI 1 presso l’Istituto __________. Nella risoluzione veniva inoltre data la possibilità ad RE 2 di essere accolta presso Casa __________ ed erano regolati i diritti di visita dei genitori.
In data 11 luglio 2014 questa Camera ha dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il reclamo inoltrato da RE 1 e RE 2 avverso la privazione cautelare della custodia parentale (inc. CDP n. 9.2014.102).
F. A seguito di un presunto abuso subito da parte di un compagno di Istituto, il 16 giugno 2014, PI 1 veniva provvisoriamente trasferito presso Casa __________. Mediante decisione cautelare del 17 giugno 2014 l’Autorità di protezione ha pertanto disposto l’immediato trasferimento di PI 1 presso tale struttura.
L’11 luglio 2014 il reclamo inoltrato da RE 1 e RE 2 avverso tale risoluzione di collocamento è stato dichiarato, da questa Camera, irricevibile siccome tardivo (inc. CDP 9.2014.101).
G. Con decisione supercautelare del 25 giugno 2014 l’Autorità di protezione ha revocato ad RE 2 la facoltà di convivere con i figli a Casa __________ ed ordinato il suo allontanamento dalla struttura, disciplinando nel contempo le relazioni personali dei genitori. Sentiti i reclamanti l’8 luglio 2014, con risoluzione del 14 luglio 2014 l’Autorità di protezione ha confermato, in via cautelare, la propria risoluzione di allontanamento della madre. Il reclamo inoltrato da RE 1 e RE 2 avverso tale risoluzione è stato respinto da questa Camera (decisione CDP del 13 febbraio 2015, inc. 9.2014.120).
H. Mediante dettagliato rapporto del 7 luglio 2014 la direttrice di Casa __________ informava l’Autorità di protezione che la permanenza di PI 1 presso la struttura – straordinaria già da principio – non poteva più essere sostenuta. Con scritto del 7 luglio 2014 la curatrice CURA 1, confermava la situazione di disagio e difficoltà riferita dalla direttrice di Casa __________.
L’8 luglio 2014 PI 1 è stato sentito dall’Autorità di protezione. Lo stesso giorno, RE 1 e RE 2 sono stati nuovamente sentiti dall’Autorità di protezione ed informati della volontà espressa dal figlio di poter tornare al più presto all’Istituto __________. Ai genitori è inoltre stato riferito che dall’inchiesta penale (concernente il presunto abuso subito dal figlio) “non è emerso nulla”.
Con risoluzione dell’8 luglio 2014 l’Autorità di protezione ha disposto il trasferimento di PI 1 all’Istituto __________, organizzando le relazioni personali con i genitori. Dopo aver ribadito la volontà espressa da PI 1 in sede d’audizione e l’esigenza di evitare ulteriori cambiamenti, l’Autorità ha ricordato che la decisione di trasferimento era imposta dalla necessità di trovare con urgenza un adeguato collocamento per PI 1, ritenuto che Casa __________ non lo poteva più ospitare. Tale risoluzione, impugnata dai genitori, è stata confermata da questa Camera con decisione del 10 febbraio 2015 (inc. CDP 9.2014.114).
I. Mediante risoluzione del 16 settembre 2014 (costi delle misure di protezione) l’Autorità di protezione ha nel frattempo deciso quanto segue:
I costi di gestione della misura di protezione a favore di PI 1 e PI 2 sono posti a carico di un mezzo ciascuno dei genitori RE 2 e RE 1, con responsabilità solidale;
Di conseguenza i costi o eventuali costi che deriveranno da:
2.1. valutazione socio-famigliare all’UAP, del 18 giugno 2013;
2.2. valutazione sulle capacità genitoriali al SMP, del 16 ottobre 2013;
2.3. curatela educativa a favore dei minori PI 1 e PI 2, di conseguenza mercedi e spese della curatrice CURA 1, del 26 marzo 2014;
2.4. collocamento dei minori PI 1 e PI 2 in tutti gli Istituti di accoglienza.
L. Contro la predetta decisione RE 2 e RE 1 sono insorti con reclamo del 22 ottobre 2014, postulando l’annullamento e chiedendo che i costi di gestione delle misure di protezione vengano posti a carico dell’Autorità di protezione.
Con scritto del 5 novembre 2014 l’Autorità di protezione ha rinunciato a formulare osservazioni, indicando di rimettersi al giudizio di questa Camera.
Considerato
in diritto
Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.
2.1. valutazione socio-famigliare all’UAP, del 18 giugno 2013;
2.2. valutazione sulle capacità genitoriali al SMP, del 16 ottobre 2013;
2.3. curatela educativa a favore dei minori PI 1 e PI 2, di conseguenza mercedi e spese della curatrice CURA 1, del 26 marzo 2014;
2.4. collocamento dei minori PI 1 e PI 2 in tutti gli Istituti di accoglienza.
La risoluzione era priva di motivazione.
RE 1 e RE 2 hanno impugnato la predetta risoluzione, postulandone l’annullamento. I reclamanti contestano la messa a carico dei costi di gestione delle misure di protezione istituite a favore dei figli, chiedendo che vengano posti a carico dell’Autorità di protezione. Evidenziano di non condividere le misure adottate, ricordando che auspicano il riaffido dei figli. Le misure di protezione stabilite dall’Autorità di prime cure, in particolare il collocamento di PI 1 e di PI 2 in Istituto, sarebbero confuse e contraddittorie. Relativamente alle altre misure (costi della curatela), rilevano che la curatrice non si sarebbe occupata convenientemente della fattispecie, indicando di ignorare “che cosa stia facendo”.
Ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione della misura di protezione (compenso, spese, tasse) sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. Tali costi fanno parte degli oneri di mantenimento del figlio, cui i genitori devono provvedere nella misura in cui non si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé medesimo con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (cfr. art. 276 cpv. 1 in fine e 3 CC; v. anche Breitschmid, BSK ZGB I, 4ª ed., ad art. 276 CC n. 22 e cit.).
Ciò non è invece il caso per i costi relativi al procedimento di protezione, che non rientrano negli oneri di mantenimento a carico dei genitori ma seguono l’esito del procedimento e dunque il principio della soccombenza (Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 276 CC n. 22). Giusta l’art. 29 cpv. 2 LPMA infatti, le autorità regionali di protezione possono condannare la parte soccombente al pagamento delle spese o chiedere anticipi sulle stesse; è applicabile per analogia il Codice di diritto processuale civile (CPC) e la Legge sulla tariffa giudiziaria.
Secondo la giurisprudenza e la dottrina, nel caso in cui la procedura si conclude con l'emanazione di misure protettrici, tali costi devono essere addebitati al figlio, che viene dunque considerato soccombente (v. sentenza CDP 29 dicembre 2014, consid. 2.3, inc. 9.2013.277; sentenza CDP 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3; sentenza CDP 17 gennaio 2013, inc. 9.2013.15, consid. 3, confermata con STF del 10 ottobre 2013, inc. 5A_96/2013; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 276 CC n. 22): in tal caso, i genitori devono sì farsene carico, ma non in forza dei loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio (Sentenza CDP del 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3; RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c). Questo dovere generale dei genitori è indissolubilmente legato al rapporto di filiazione, non si modifica con la privazione dell’autorità parentale e prevale sul dovere di assistenza dello Stato sgorgante dal diritto all’assistenza giudiziaria (DTF 119 Ia 134, consid. 4).
Se la procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'autorità tutoria adotti misure concrete, per contro, le spese di procedura non possono essere addebitate al figlio – che non può essere considerato soccombente – né ai genitori, salvo che questi o il figlio le abbiano provocate con un comportamento reprensibile (sentenza CDP del 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3; RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c, consid. 6 non pubblicato).
L’Autorità di protezione, nella risoluzione impugnata, ha messo a carico dei reclamanti tutti “i costi delle misure di protezione” basandosi in modo generico unicamente sull’art. 19 Legge in materia di tutele e di curatele.
Dagli atti risulta che l’Autorità di protezione ha inizialmente conferito mandato all’UAP di svolgere una valutazione socio-ambientale. Nella decisione del 18 giugno 2013 veniva indicato che “le eventuali spese di perizia saranno a carico dei genitori” (consid. 3). L’11 giugno 2014 ha confermato in via cautelare, la decisione supercautelare di privazione della custodia dei figli PI 1 e PI 2, collocandoli in Istituto. La risoluzione di privazione della custodia è cresciuta in giudicato (sentenza CDP dell’11 luglio 2014, inc. 9.2014.102).
Nel frattempo aveva istituito a favore dei minori una curatela educativa, nominando quale curatrice CURA 1 (26 marzo 2014). La risoluzione di nomina prevedeva che la spesa della misura “è posta a carico dei genitori in ragione di ½ ciascuno”.
Quanto alle spese per le valutazioni dell’UAP e del SMP appare evidente che le stesse non sono un costo di gestione della misura ex art. 19 LPMA come parrebbe risultare dalla risoluzione impugnata, quanto piuttosto un costo relativo al procedimento di protezione, che non rientra negli oneri di mantenimento a carico dei genitori ma segue l’esito del procedimento e dunque il principio di soccombenza a norma dell’art. 29 cpv. 2 LPMA.
Indipendentemente dalla soccombenza, ritenuto che in concreto il procedimento in questione ha portato all’adozione di misure di protezione in favore di PI 1 e PI 2, i minori devono essere considerati soccombenti ai sensi dei principi summenzionati. I costi relativi al procedimenti di protezione che riguardano i minori (spese per le due valutazioni commissionate all’UAP e all’SMP), come pure quelli relativi alle misure prese (curatela e collocamento) devono essere accollate ai genitori, non per una loro personale soccombenza nel procedimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di assistenza.
A titolo abbondanziale va resa edotta l’Autorità di protezione circa l’obbligo di richiedere un preventivo di spesa (cfr. sentenza CDP del 17 gennaio 2013, inc. 9.2013.15, consid. 4).
Nel caso in esame, si rileva che i ricorrenti non pretendono neppure di essere privi di mezzi per coprire i costi loro addebitati dall’Autorità di prime cure (neppure la ripartizione interna delle spese fra i genitori è stata contestata).
In simili circostanze il gravame va respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo è respinto.
Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico di RE 1 e di RE 2, in solido.
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.