Incarto n. 9.2014.162 9.2014.163
Lugano 16 gennaio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa di cui all'inc. 9.2014.162 che oppone
RE 1 patr. da: PR 2
all’
Autorità regionale di protezione __________ e a CO 2 (quest'ultima patr. da: PR 1
e nella causa di cui all'inc. 9.2014.163 che oppone
PI 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________ e a RE 1 (quest'ultimo patr. da: PR 2
per quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali con il figlio PI 1;
giudicando sui reclami del 19 settembre 2014 di RE 1 (inc. 9.2014.162) e del 22 settembre 2014 di CO 2 (inc. 9.2014.163) entrambi contro la decisione emessa l’11 settembre 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 è nato il 2012 dalla relazione tra CO 2 e RE 1. Il padre ha riconosciuto PI 1 il 19 settembre 2012.
Il 10 gennaio 2013 CO 2 e RE 1 hanno sottoscritto una “convenzione sull’obbligo di mantenimento dei minori e sul diritto alle relazioni personali”, poi approvata dall’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) il 1° febbraio 2013 (ris. n. 23/2013) che prevedeva in particolare, in caso di scioglimento della comunione domestica, l’esercizio dell’autorità parentale congiunta con diritto di custodia alla madre.
B. Da giugno 2013 sono giunte le prime segnalazioni all’Autorità di protezione legate a dissidi fra i coniugi e la temporanea sospensione della convivenza.
I genitori di PI 1 hanno ripreso la convivenza a settembre 2013 per poi nuovamente interromperla in seguito.
C. Con petizione del 19 settembre 2013 RE 1 ha postulato il disconoscimento di paternità nei confronti di PI 1. Istanza prontamente ritirata dallo stesso, a seguito del risultato del test del DNA, che confermava la paternità di PI 1.
D. In sede d’udienza del 19 novembre 2013 l’Autorità di protezione, dopo aver sentito gli interessati, ha proposto che i diritti di visita del padre si sarebbero svolti dal “venerdì sera alle 18.30 alla domenica sera alle 17.00, un fine settimana ogni due. L’altro fine settimana il sabato dalle 9.00 alle 18.00”, fissando alle parti un termine di 10 giorni per pronunciarsi sulla proposta.
Dopo tutta una serie di proposte – relative ai diritti di visita – fornite dai genitori, durante l’udienza del 15 aprile 2014 i genitori hanno raggiunto il seguente accordo:
“un weekend dal venerdì sera alla 18.30 alla domenica alle 17.00, poi un weekend dal sabato alle 9.00 alle 18.00, poi di nuovo un weekend dal venerdì alle 18.30 alla domenica alle 17.00, poi un weekend solo con la mamma ed il successivo mercoledì con il padre dalle 9.00 alle 18.00”. Questo assetto è stato messo immediatamente in vigore.
E. Con scritti del 12 e 14 agosto 2014 CO 2 informava l’Autorità di protezione di essere molto preoccupata in quanto RE 1, oltre a non avere un domicilio dove accogliere il bambino l’avrebbe portato da una ex-compagna, che vivrebbe in modo alquanto discutibile. A mente della madre il piccolo PI 1 sarebbe rimasto traumatizzato.
Con risoluzione del 14 agosto 2014 (ris. n. 389G/2014) l’Autorità di protezione ha provvisoriamente sospeso il diritto di visita del padre.
Durante l’udienza del 25 agosto 2014, l’Autorità di protezione – dopo aver nuovamente sentito le parti – ha impartito loro un termine per proporre una “soluzione condivisibile per i futuri diritti di visita”.
F. Con decisione dell’11 settembre 2014 (n. 404G/2014) l’Autorità di protezione ha stabilito il diritto di visita del padre “ogni mercoledì dalle 13.30 alle 18.30, un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato alle 9.00 fino alla domenica alle 18.00 (il 24 dicembre 2014 dalle 9.30 fino alle 15.00)” con .scambio del bambino “al punto d’incontro di Casa __________”.
G. Contro la predetta decisione dell’11 settembre 2014 è insorto RE 1 con reclamo del 19 settembre 2014 (inc. 9.2014.162), postulando la modifica dei diritti di visita fissati, in particolare un finesettimana da venerdì alle 18.00 alla domenica alle 18.00, e in alternanza il sabato dalle 9.00 alle 18.30, eliminando il diritto di visita del mercoledì pomeriggio. Il reclamante ritiene che, benché l’Autorità di protezione abbia indicato di voler mantenere un diritto di visita ampio “come quello previsto”, li abbia in realtà pesantemente ridotti. Quanto al diritto di visita del mercoledì riferisce che lo stesso non è rispettoso dei bisogni di un bambino di quell’età, che necessita, a suo dire, ancora di un lungo riposino pomeridiano. RE 1 postula inoltre il recupero dei diritti di visita “persi” con la risoluzione cautelare di sospensione durante il periodo delle vacanze natalizie.
Con osservazioni del 20 ottobre 2014 CO 2 ribadisce quanto indicato nel proprio reclamo (di cui si dirà sotto). Anche a mente della stessa i diritti di visita così come stabiliti non sono rispettosi del bene del figlio. Questa pur non contestando il principio di ripristino delle relazioni personali tra padre e figlio ne critica la durata fissata ed evidenzia la necessità di nominare un curatore educativo. CO 2 postula pertanto che il reclamo di RE 1 venga respinto. Con scritto del 13 ottobre 2014 l’Autorità di protezioni ha rinunciato a formulare osservazioni, indicando di rimettersi al giudizio di questa Camera.
Mediante replica del 7 novembre 2014 RE 1 ha riconfermato le argomentazioni contenute nel reclamo, contestando l’urgenza della nomina di un curatore.
Con duplica del 14 novembre 2014 CO 2 ha ribadito quanto già contenuto nel proprio reclamo e nelle osservazioni del 20 ottobre 2014.
H. Contro la predetta decisione è insorta pure la madre CO 2, con reclamo del 22 settembre 2014 (inc. 9.2014.163), chiedendo, previa concessione del gratuito patrocinio, la nomina di un curatore educativo per PI 1, nonché la modifica dei diritti di visita così come fissati dall’Autorità di protezione. In particolare chiede che detti diritti vengano fissati un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato alle 9.30 fino alla domenica alle 17.00, il mercoledì ogni due settimane (in alternanza) dalle 9.30 alle ore 17.30 e il il 24 dicembre 2014 dalle 9.30 fino alle 15.00. Gli orari stabiliti dall’Autorità di protezione non sarebbero, a suo dire, compatibili con la giovane età e le abitudini del figlio.
Con osservazioni del 20 ottobre 2014 RE 1 ha ribadito quanto contenuto nel proprio reclamo del 19 settembre 2014 e postulato che il reclamo venga respinto. Con scritto del 13 ottobre 2014 l’Autorità di protezioni ha rinunciato a formulare osservazioni, indicando di rimettersi al giudizio di questa Camera.
Mediante replica del 4 novembre 2014 CO 2 riconferma il proprio reclamo e contesta le osservazioni di RE 1.
Con duplica del 26 novembre 2014 RE 1 ribadisce il contenuto del proprio reclamo e delle proprie osservazioni del 20 ottobre 2014.
Considerato
in diritto
L’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.
Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione, ritenuto che le proposte giunte dalle parti non consentono di trovare un nuovo accordo e dagli atti non emergono elementi concreti dai quali si possa desumere un pericolo per il bene di PI 1 nel frequentare il padre, ha indicato che la sospensione cautelare del diritto di visita non é più giustificata. In concreto l’introduzione di un diritto di visita sorvegliato secondo l'Autorità di prima sede risulta sproporzionato rischiando di deteriorare la relazione padre-figlio. L’Autorità ha pertanto ritenuto ragionevole mantenere un diritto di visita ampio, come quello previsto dall’accordo del 15 aprile 2014, con scambio presso il Punto d’incontro.
In particolare ha fissato i diritti di visita come segue:
ogni mercoledì dalle 13.30 alle 18.30, un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato alle 9.00 fino alla domenica alle 18.00 (il 24 dicembre 2014 dalle 9.30 fino alle 15.00). Lo scambio del bambino è stabilito al punto d’incontro di Casa __________.
Per il bene del figlio le relazioni personali di un minorenne con il genitore privo di custodia parentale vanno commisurate anche – come si è appena detto – allo sviluppo psicofisico del figlio stesso e all'evolversi delle sue esigenze. Tant'è che la giurisprudenza distingue tra diritti di visita abituali a figli in età prescolastica (RtiD II-2004 pag. 620 consid. 10) e a figli in età scolastica (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c).
Il diritto di visita va organizzato in base a criteri oggettivi e in modo durevole, ciò che presuppone un'analisi attuale e in prospettiva futura della situazione. Si deve altresì tener conto delle difficoltà organizzative di entrambi i genitori, evitando soluzioni troppo complicate (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª ed., n. 766).
Per principio il diritto di visita a bambini in età scolastica comprende – in Ticino – un finesettimana su due, oltre ad alcune settimane durante le vacanze (per il resto della Svizzera: cfr. DTF 101 II 200, per la Svizzera Romanda cfr. Meier/Stettler, op. cit., n. 768: in particolare un weekend su due e la metà delle vacanze scolastiche). La giurisprudenza mette comunque in guardia da ogni schematismo in quest’ambito. Quanto ai bambini in età prescolastica (meno di tre anni) il diritto di visita può invece essere più restrittivo (cfr. Meier/Stettler, op. cit., n. 768).
Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di propria iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale maniera di procedere non è prevista dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag. 413).
Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).
I. Sul reclamo di RE 1
RE 1 ha impugnato la decisione dell'Autorità di protezione dell'11 settembre 2014, chiedendo in particolare la modifica dei diritti di visita fissati. Reclama un finesettimana da venerdì alle 18.00 alla domenica alle 18.00, e in alternanza il sabato dalle 9.00 alle 18.30, eliminando il diritto di visita del mercoledì pomeriggio. A mente del reclamante, benché l’Autorità di protezione abbia indicato di voler mantenere un diritto di visita ampio “come quello previsto”, li ha in realtà ridotti. Il diritto di visita del mercoledì, non sarebbe rispettoso dei bisogni di un bambino di quell’età che necessità ancora di un lungo riposino pomeridiano. RE 1 postula infine il recupero dei diritti di visita “persi” a causa della risoluzione cautelare di sospensione, chiedendo di poterli esercitare durante il periodo delle vacanze natalizie 2014.
In concreto l’Autorità di protezione, ha sentito a più riprese i genitori di PI 1 circa la fissazione dei diritti di visita e – non avendo trovato accordo alcuno – li ha determinati d’ufficio. Considerato che RE 1, durante i mesi estivi del 2014, ha convissuto con CO 2, vedendo di conseguenza il piccolo PI 1 giorno e notte, l’Autorità di protezione ha ritenuto opportuno concedere un diritto di visita ampio.
In concreto non va peraltro dimenticato che PI 1 ha poco più di due anni. In simili circostanze, i diritti di visita quindicinali fissati dall’Autorità di protezione sono tutt’altro che limitati. Poco importa che il 15 aprile 2014, prima della sospensione dei diritti di visita, l’Autorità di protezione li avesse fissati più ampi.
Si può semmai prevedere che non appena il minore sarà più grande e nella misura in cui in futuro non appaiano giustificate particolari restrizioni, le relazioni potranno essere ampliate in ossequio all’evoluzione della prassi che tende ad estendere, proprio in considerazione del bene del figlio, le relazioni personali fra il figlio ed il genitore non affidatario.
In simili circostanze, vista in particolare la giovane età di PI 1 i diritti di visita così come fissati dall’Autorità di protezione appaiono pertanto giustificati e resistono alla critica del reclamante.
Anche la concessione del diritto di visita del mercoledì pomeriggio, resiste alle critiche. Che lo stesso sia limitato dal fatto che il piccolo al pomeriggio debba fare il riposino nulla muta. Qualora il padre, disoccupato al momento della fissazione dei diritti di visita, dovesse intraprendere un’attività lavorativa a tempo pieno, potrà in ogni caso postularne la modifica all’Autorità di protezione.
Neppure la richiesta di compensazione per i diritti di visita persi durante la sospensione cautelare può essere accolta. Recuperabili sono unicamente i diritti di visita persi se il motivo è imputabile al genitori che ha la custodia (ad esempio in caso di comodità o di assenza inaspettata; cfr. Meier/Stettler, op. cit., n. 773). Nel caso concreto i diritti di visita persi scaturiscono dalla risoluzione di sospensione cautelativa dell’Autorità di protezione. Si rileva che neppure i diritti di visita persi per cause fortuite (ad esempio la malattia del minore o un corso scolastico) sono recuperabili.
La censura relativa al curatore appare prematura, ritenuto che la risoluzione impugnata non affronta l’argomento.
In simili circostanze il reclamo va di conseguenza integralmente respinto.
Tassa e spese sono a carico del reclamante – integralmente soccombente – che rifonderà a CO 2 fr. 1'000.– a titolo di ripetibili. Visto l'esito del reclamo e il diritto a ripetibili, la domanda di assistenza giudiziaria formulata da CO 2 per questa procedura deve essere considerata priva di oggetto (cfr. STF del 18 luglio 2012, inc. 2C_182/2012, consid. 6.3; STF del 7 agosto 2009, inc. 5A_389/2009, consid. 7; Sentenza CDP del 4 giugno 2014, inc. 9.2014.18, consid. 9).
II. Sul reclamo di CO 2
ogni quindici giorni dal sabato alle 9.30 fino alla domenica alle 17.00, il mercoledì ogni due settimane (in alternanza) dalle 9.30 alle ore 17.30 e il il 24 dicembre 2014 dalle 9.30 fino alle 15.00.
CO 2 non contestando il principio di ripristino delle relazioni personali tra padre e figlio – sospese – ne critica la durata fissata. Gli orari stabiliti dall’Autorità di protezione non sarebbero, a suo dire, compatibili con la giovane età e le abitudini del figlio.
In concreto, dopo la sospensione provvisoria del diritto di visita del padre (ris. n. 389G/2014 del 14 agosto 2014), le parti sono state convocate all’udienza del 25 agosto 2014, durante la quale l’Autorità di protezione, ha impartito loro un termine per proporre una “soluzione condivisibile per i futuri diritti di visita”, ritenuto che non era stato possibile trovare un accordo fra i genitori di PI 1.
Al riguardo, con primo scritto del 2 settembre 2014 CO 2 ha riferito di essere contraria al ripristino dei diritti di visita. Nello scritto dell’8 settembre 2014 ha nuovamente ribadito la propria posizione, evidenziando come determinane sia il bene del figlio.
In simili circostanze la richiesta di CO 2, formulata in sede di reclamo di estendere il diritto di visita del mercoledì appare in ogni caso contraddittoria.
La richiesta di CO 2 oltre a non essere sufficientemente motivata è prematura. Non consta che per la reclamante sia più faticoso ed impegnativo dover portare il bambino il sabato mattina alle nove e riprenderlo alle 18.00 al Punto d’incontro.
Neppure gli operatori del Punto d’incontro (scritto del 4 dicembre 2014) hanno indicato problemi relativi agli orari, così come fissati dall’Autorità di prime cure.
In simili circostanze non si ravvisano gli estremi per scostarsi dalla regolamentazione stabilita d’ufficio dall’Autorità di protezione.
Si rileva peraltro, che qualora i genitori di PI 1, – che entrambi postulano in sostanza, oltre ad un weekend ogni due settimane, un diritto di visita di un giorno in alternanza (la madre il mercoledì, il padre invece il sabato) – dovessero trovare un accordo al riguardo lo potranno in ogni caso sottoporre per approvazione all’Autorità di protezione.
L’istituzione di una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 presuppone che il bene del figlio sia minacciato (v. art. 307 cpv. 1 CC), che tale pericolo non possa essere prevenuto né dai genitori stessi né mediante una misura meno incisiva (principio di sussidiarietà) e che l’intervento attivo di un consigliere appaia adeguato al raggiungimento di tale scopo (DTF 140 III 241 consid. 2). Secondo l’art. 308 cpv. 1 CC, se le circostanze lo richiedono l’Autorità di protezione nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio. Il cpv. 2 prevede che l’Autorità può conferire al curatore poteri speciali, segnatamente la vigilanza delle relazioni personali. Qualora la minaccia per il bene del figlio sia circoscritta alle difficoltà nell’esercizio del diritto di visita, il compito di curatore educativo può essere limitato alla vigilanza delle sole relazioni personali.
Ora nel caso in esame la richiesta di istituzione di una curatela educativa, oltre ad essere stata formulata in questa sede da CO 2 solo a titolo marginale (reclamo pag. 2 e non ripresa nel petitum pag. 7) non è neppure motivata.
Durante l’udienza del 25 agosto 2014 non era stata formulata una simile richiesta. L’ipotesi dell’introduzione della figura del curatore educativo era stata suggerita dal padre (cfr. scritto del 2 settembre 2014) nel caso in cui non fosse stato trovato un dialogo costruttivo circa il ripristino del diritto di visita. Ritenuto che i diritti di visita sono stati ripristinati, in concreto i presupposti per l’adozione di una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 CC non sono dati. Non è per altro dimostrato che il bene del figlio sia minacciato da una generale mancanza di capacità educative dei genitori né la madre lo pretende.
Nel caso in esame non è neppure dimostrato che il bene del bambino sia minacciato dalle difficoltà nell’esercizio del diritto di visita, così come fissato dall’Autorità di protezione. Pur non contestando che vi sia in concreto una mancanza di comunicazione fra i genitori, dagli atti non risulta che al momento in cui sono stati ripristinati i diritti di visita vi fosse la necessità di istituire un curatore educativo incaricato della vigilanza delle relazioni personali. Non va infatti dimenticato che lo scambio del bambino è stato ordinato al Punto d’incontro di Casa __________ e che gli operatori non hanno segnalato alcunché al riguardo.
Per le considerazioni di cui sopra anche il reclamo di CO 2 va respinto.
Senza che sia necessario verificare l’effettiva presenza del requisito dell’indigenza (appurata dall’Autorità di prime cure) si rileva che al gravame difettava (pressoché totalmente) la probabilità di buon esito.
La richiesta della reclamante deve di conseguenza essere respinta.
Tassa e spese sarebbero a carico della reclamante, che risulta soccombente. Tuttavia, vista la situazione finanziaria, si rinuncia al loro prelievo. Vista la soccombenza CO 2 è in ogni modo tenuta a rifondere un’equa indennità per ripetibili.
L'impugnabilità di una decisione incidentale – con riferimento a quella in materia di assistenza giudiziaria – segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF), sempre che l'interessata dimostri l'esistenza di un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo del 19 settembre di RE 1 è respinto.
Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico di RE 1 che rifonderà a CO 2 fr. 900.- a titolo di ripetibili.
La relativa istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio di CO 2 è priva d'oggetto.
Il reclamo del 22 settembre di CO 2 è respinto.
Non si prelevano tasse e spese.
CO 2 che rifonderà a RE 1 a fr. 900.– titolo di ripetibili.
L'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio di CO 2 è respinta.
Notificazione:
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.