Incarto n. 9.2013.49
Lugano 16 ottobre 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di protezione del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Lardelli, presidente, Epiney-Colombo e Bozzini
vicecancelliera:
Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa promossa con istanza 12 novembre 2012 da
IS 1 patr. da: PR 1
contro
CV 1 patrocinata da: PA 2
per ottenere il rientro nel Regno Unito della piccola
PI 1, rappr. da: avv. CURA 1,
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 è nata il __________ 2011 a Lugano. La madre, CV 1 (1969), è cittadina svizzera, mentre il padre, IS 1 (.1966) è cittadino britannico/irlandese. Essi non sono sposati.
B. IS 1 e CV 1 si sono conosciuti a Londra nel novembre del 2009. In quel periodo – e dal 2008 – CV 1 era domiciliata in Florida, dove risiedeva con l'allora marito J__________ C__________. Essa è proprietaria di due appartamenti a S__________ (Florida), dove dal 1980 trascorre diversi mesi l’anno. La relazione tra IS 1 e CV 1 si è svolta a distanza: essi si incontravano negli Stati Uniti o in Inghilterra. Nell’aprile 2010 è stata concepita PI 1. Il divorzio della convenuta dal precedente marito è stato pronunciato il 21 ottobre 2010.
Il 27 ottobre 2010 CV 1 è giunta in Svizzera. La nascita di PI 1 è quindi avvenuta a Lugano il __________ 2011 alla presenza di IS 1, che era ivi rimasto dal 16 dicembre 2010 al 14 gennaio 2011, riconoscendo la bambina alla nascita.
Il 14 febbraio 2011 CV 1 ha acquistato un immobile a W__________ (Regno Unito), nella periferia di Londra. IS 1 è tornato in Ticino in visita alla figlia per qualche giorno all’inizio di marzo 2011 e nel mese di aprile 2011.
C. Il 3 maggio 2011 CV 1 insieme alla madre e alla figlia si sono trasferite, in auto, in Inghilterra. Non essendo ancora arredata la casa acquistata, hanno tutte risieduto per un periodo all’Hotel __________ a Londra, fino al trasferimento nella nuova abitazione.
Nel mese di luglio e nel mese di ottobre 2011 CV 1 e la figlia hanno trascorso le vacanze in Francia, nell’abitazione che la famiglia possiede da oltre trent’anni.
D. Tra il mese di maggio e il mese di agosto 2011 le parti hanno iniziato la convivenza nella casa acquistata dalla convenuta a W__________. Il rapporto tra IS 1 e CV 1 si è presto deteriorato e le parti hanno convenuto un periodo di vacanza che madre e figlia avrebbero trascorso in Florida. Esse sono quindi partite il 15 novembre 2011, per un periodo di circa due mesi.
E. Il 20 gennaio 2012 CV 1 ha comunicato a IS 1 di voler rientrare a Londra ma di non desiderare riprendere la convivenza. Gli ha quindi chiesto di lasciare la sua abitazione.
Dal 10 febbraio 2012 CV 1 e PI 1 sono andate a vivere a Lugano da R__________ U__________, rispettivamente madre di CV 1 e nonna della bambina. Dal 1° giugno 2012 madre e figlia risiedono in un appartamento preso in locazione a Lugano.
F. In data 23 marzo 2012 CV 1 ha presentato alla Pretura di __________ un’istanza di misure cautelari per ottenere il mantenimento di PI 1 e la regolamentazione dei diritti di visita tra padre e figlia. Con ordinanza 26 marzo 2012 il Pretore ha respinto la richiesta in via supercautelare e ha assegnato un termine di 30 giorni a IS 1 per presentare le proprie osservazioni e un identico termine alla Commissione tutoria regionale __________ per trasmettere eventuali incarti riguardanti la minore. Ha pure fissato un’udienza per l’11 giugno 2012. Dopo aver ricevuto una risposta in lingua inglese, il Pretore ha respinto la richiesta di IS 1 di tradurre gli atti in italiano, come pure gli ha ordinato di designare un recapito in Svizzera e di comunicare quali eventuali procedure fossero state avviate in Inghilterra, rispettivamente l’eventuale inoltro di un procedimento per rapimento internazionale. Parallelamente il Pretore ha fissato un termine a CV 1 per comunicare il nome del pediatra di PI 1 e di terzi (asili nido o altre strutture) che potessero fornire informazioni utili sullo stato di salute della bambina. Nel contempo ha disposto, in via supercautelare, un mandato all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni di __________ di organizzare una o più visite domiciliari per accertare lo stato di accudimento di PI 1, come pure di verificare se vi fosse la necessità di istituire ulteriori misure di protezione.
Il 15 maggio 2012 CV 1 ha presentato un’istanza al Pretore per accertare, in via supercautelare, il diritto di custodia esclusivo sulla figlia. Il Pretore ha respinto l’istanza e ha citato le parti il 18 giugno 2012 per il contraddittorio.
L’udienza dinnanzi al Pretore di __________ è avvenuta il 18 giugno 2012 alla sola presenza di CV 1, non essendo invece comparso IS 1, né un legale che lo rappresentasse. Il Pretore ha quindi ordinato a quest’ultimo di documentare, nel termine di 20 giorni, la sua situazione di redditi e spese. Con ordinanza 19 giugno 2012 ha quindi notificato a IS 1 il verbale d’udienza del giorno precedente, assegnando un termine ultimo di dieci giorni per designare un recapito in Svizzera.
In data 11 luglio 2012 il Pretore di __________ ha sospeso la procedura in considerazione di una comunicazione ricevuta dall’Ufficio federale di giustizia, sezione diritto internazionale privato, Berna, in merito alla pendenza di un procedimento di rapimento internazionale.
G. In data 12 novembre 2012 IS 1 ha presentato presso la prima Camera civile del Tribunale d’appello un'istanza di rientro dei minori a seguito di rapimento, corredata da una copiosa documentazione. Contestualmente ha istato per la concessione del gratuito patrocinio da parte dell'avv. P__________, (che allora lo patrocinava). Con decreto 14 novembre 2012 il presidente della suddetta Camera ha impartito un termine di 10 giorni a IS 1 per produrre un elenco preciso dei suoi redditi, della sua sostanza e del suo fabbisogno, decorso il quale la richiesta di gratuito patrocinio non sarebbe stata presa in considerazione. È quindi stata disposta una mediazione e quale mediatrice è stata nominata l’avv. TERZ 1. In data 26 novembre 2012 la patrocinatrice dell’istante ha trasmesso la documentazione fiscale e uno scritto del fiscalista dell’istante. Ulteriore documentazione è stata trasmessa il 13 dicembre 2012.
Con istanza 13 dicembre 2012 IS 1 ha chiesto, in via cautelare, di obbligare CV 1 a depositare i documenti di legittimazione della figlia, per evitare un suo trasferimento all’estero. La medesima istanza, accolta in via supercautelare il 17 dicembre 2012, è stata respinta dalla prima Camera civile con decisione 28 dicembre 2012.
H. Dal 1° gennaio 2013 l'incarto è stato trasmesso per competenza alla scrivente Camera di protezione.
Con scritto 17 gennaio 2013 la mediatrice ha informato questa Camera che la mediazione non era andata a buon fine.
I. Con decreto 25 gennaio 2013 questa Camera ha assegnato a CV 1 un termine scadente il 13 febbraio 2013 per presentare la risposta scritta. Nel contempo ha nominato a PI 1 quale curatrice l’avv. CURA 1.
In data 13 febbraio 2013 CV 1 ha presentato la propria risposta, contestando in parte quanto sostenuto dall’istante e allegando numerosi documenti.
L. All’istante è stato quindi concesso, con decreto 21 febbraio 2013, un termine non prorogabile sino al 18 marzo 2013 per presentare una eventuale replica scritta.
Con scritto 28 febbraio 2013 la patrocinatrice dell’istante avv. P__________ ha comunicato di aver rescisso il suo mandato di patrocinio, trasmettendo poi il 12 aprile 2013 la sua nota d'onorario e spese, per complessivi fr. 12'754.40, “per la tassazione nel caso di concessione di assistenza giudiziaria” a IS 1.
Il 1° marzo 2013 il presidente di questa Camera ha quindi assegnato un termine fino all’11 marzo 2013 per comunicare il nominativo del nuovo rappresentante legale, oltre il quale la Camera avrebbe nominato un patrocinatore d’ufficio.
Non avendo ossequiato il termine, con decreto 14 marzo 2013 è stata designata da questo Tribunale l’avv. PR 1 quale patrocinatrice d’ufficio di IS 1. La nuova rappresentante dell’istante ha immediatamente presentato una domanda di proroga del termine di 60 giorni per presentare l’allegato di replica. Con decreto 18 marzo 2013 il termine è stato quindi spostato al 17 maggio 2013. Su richiesta dell’istante, con decreto 2 maggio 2013, il suddetto termine è stato nuovamente prorogato al 17 giugno 2013.
La replica è infine stata trasmessa a questa Camera il 17 giugno 2013, con contestuale richiesta di estensione dell'istanza del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PR 1. Alla stessa sono stati allegati ancora parecchi documenti.
M. Trasmessa la replica, con decreto 20 giugno 2013 alla convenuta è stato fissato un termine fino all’11 luglio 2013 per presentare un eventuale allegato di duplica.
La duplica è stata pertanto inoltrata l’11 luglio 2013, con allegati ancora alcuni documenti.
N. Frattanto, con istanza supercautelare 24 giugno 2013, IS 1 ha chiesto nuovamente di vietare a CV 1 di lasciare la Svizzera con la figlia, come pure di farle obbligo di depositare i documenti di identità. Gli ordini avrebbero dovuto essere impartiti con la comminatoria dell’art. 292 CP. Le risposte della curatrice CURA 1 e della convenuta sono state inoltrate a questa Camera l’8 luglio 2013. Entrambe hanno postulato la reiezione dell’istanza supercautelare, reputando che non vi fossero elementi concreti a supporto della richiesta di IS
O. Tramite ordinanza 30 luglio 2013 le parti e la curatrice sono state convocate all’udienza di discussione il 6 settembre 2013.
L’udienza si è svolta con la presenza delle parti, dei loro patrocinatori e della curatrice della minore.
P. In data 9 ottobre 2013 l’avv. TERZ 1 (che ha gestito la mediazione) e in data 10 ottobre 2013 l’avv. CURA 1 (rappresentante della minore) hanno presentato le loro rispettive note professionali. L’avv. TERZ 1 per un importo di fr. 1'976.-, l’avv. CURA 1 per un totale di fr. 1'695.-. L'avv. PR 1 (patrocinatrice di IS 1) ha dal canto suo presentato il 9/11 ottobre 2013 la sua nota professionale per complessivi fr. 17'610.- chiedendo in via principale la tassazione della nota in caso di concessione del gratuito patrocinio e in via subordinata postulando ripetibili per tale importo e per altre spese del suo assistito.
Le suddette note professionali sono state notificate alle parti con la fissazione di un termine scadente il 16 ottobre 2013 per eventuali osservazioni.
Con scritto del 15 ottobre 2013 CV 1 ribadisce la propria opposizione alla concessione del gratuito patrocinio a IS 1 e contesta la sua domanda di attribuzione di ripetibili. Ha per contro dichiarato di non avere osservazioni da formulare alle note d'onorario della mediatrice e della rappresentante della minore.
Considerato
in diritto
Nel caso di minorenni illecitamente trasferiti o trattenuti all'estero, la persona a cui è affidata la custodia può chiederne il rientro, davanti alle autorità svizzere, valendosi di due trattati internazionali: la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento, del 20 maggio 1980 (RS 0.211.230.01), e la Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori, del 25 ottobre 1980 (CArap) (RS 0.211.230.02), invocata dall'istante. Entrambi gli accordi, cui è parte anche la Gran Bretagna, perseguono gli stessi obiettivi con disposizioni parzialmente analoghe. In Svizzera l'art. 4 LF-RMA prevede che investita di una richiesta di rientro sia anzitutto l'autorità centrale della Confederazione, ovvero l'Ufficio federale di giustizia (art. 1 cpv. 1 LF-RMA), il quale “può avviare una procedura di conciliazione o una mediazione allo scopo di ottenere la consegna volontaria del minore o facilitare una soluzione in via amichevole”. Se il tentativo fallisce, competente per statuire sul ritorno come giurisdizione unica è il Tribunale superiore del Cantone nel quale il minore dimora al momento in cui è presentata la domanda (art. 7 cpv. 1 LF-RMA). In virtù dell’art. 48 lett. f n. 6 LOG, questa Camera è competente per adottare, quale unica istanza cantonale, le decisioni ai sensi della Legge federale sul rapimento internazionale dei minori del 21 dicembre 2007 e sulle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti. La procedura applicabile è quella sommaria (art. 8 cpv. 2 in fine LF-RMA).
Il Tribunale adito con una domanda di ritorno avvia preliminarmente una procedura di conciliazione o una mediazione allo scopo di ottenere la consegna volontaria del minore o di facilitare una soluzione amichevole del contenzioso, a meno che non vi abbia già provveduto l'autorità centrale (art. 8 cpv. 1 LF-RMA). Ciò non risultando essere avvenuto nel caso in esame, la competente Camera del Tribunale d'appello ha disposto essa medesima un tentativo di conciliazione per opera di una mediatrice, che il 17 gennaio 2013 ha accertato l'impossibilità di conciliare le parti. Alla figlia è stata quindi designata una curatrice di rappresentanza (art. 9 cpv. 3 LF-RMA). PI 1 non avendo nemmeno due anni, non ne è occorsa invece l'audizione (art. 9 cpv. 2 LF-RMA; DTF 133 III 148 consid. 2.3. e 2.4). Questa Camera ha, nel seguito, assegnato un termine alla convenuta CV 1 per presentare la risposta scritta, poi sopraggiunta per il tramite di un patrocinatore il 13 febbraio 2013. Considerata la mole di documenti prodotti da entrambe le parti, questa Camera ha disposto un ulteriore scambio di allegati scritti, che ha sostituito la possibilità per le parti di replicare e duplicare durante l’udienza di discussione avvenuta il 6 settembre 2013. La procedura si è protratta più a lungo del tempo usuale poiché alla ricezione della risposta della convenuta, la patrocinatrice dell’istante ha rescisso il mandato e la nuova rappresentante (nominata d’ufficio) ha dovuto esaminare l’incarto e la copiosa documentazione.
La citata Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori tende, in primo luogo, “ad assicurare il ritorno immediato dei minori trasferiti o trattenuti illecitamente in qualsiasi Stato contraente” (art. 1 lett. a). Il trasferimento o il mancato ritorno di un minore è considerato illecito “quando avviene in violazione di un diritto di custodia attribuito a una persona, a un'istituzione o ad ogni altro ente, solo o congiuntamente, dal diritto dello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno” (art. 3 lett. a). Tale diritto “può segnatamente discendere da un'attribuzione per legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo vigente secondo il diritto di questo Stato” (art. 3 in fine).
Il trasferimento di un minorenne è “illecito” nel senso dell'art. 3 lett. a della menzionata Convenzione quando il minorenne sia portato via dallo Stato nel quale ha “la dimora abituale” e il trasferimento avvenga in violazione del diritto di custodia che compete al titolare (v. DTF 133 III 696 consid. 2). Né la citata Convenzione dell'Aia né la LF-RMA, entrata in vigore il 1° luglio 2009, precisano la nozione di “dimora abituale”. Secondo giurisprudenza il concetto va interpretato in modo autonomo. Determinante è il centro effettivo della vita del minorenne e delle sue relazioni. Tale luogo può risultare tanto dalla durata della residenza e dei legami che ne derivano, quanto dalla durata della residenza prevista e dall'integrazione che ci si attende. Un soggiorno di sei mesi crea – per principio – una residenza abituale, ma una residenza può diventare “abituale” anche subito dopo il cambiamento del luogo di soggiorno se è destinata a essere durevole e a sostituire il precedente centro d'interessi.
La residenza abituale si definisce in base a elementi esteriori e va definita per ciascuno singolarmente. Quella di un figlio coincide, di regola, con il centro di vita di un genitore almeno. Trattandosi di un neonato o di un bambino piccolo, indizio decisivo sono le relazioni familiari con il genitore cui egli è affidato; i legami di una madre con un paese comprendono, generalmente, anche il figlio (DTF 129 III 288 consid. 4.1; sentenze del Tribunale federale 5A_119/2011 del 29 marzo 2011 consid. 6.2.1.1, in RtiD 2011 II pag. 813; 5A_650/2009 dell’11 novembre 2009, consid. 5.2, in: SJ 2010 I 193).
4.1.1. L'istante sostiene che la dimora abituale di PI 1 nel periodo immediatamente precedente al suo trasferimento in Svizzera si trovava a W__________ (GB), dove CV 1 aveva acquistato una casa con il desiderio di stabilirsi durevolmente.
La convenuta dal canto suo eccepisce di non aver mai desiderato trasferirsi stabilmente in Inghilterra con la figlia, rilevando di avervi peraltro soggiornato solo per pochi mesi (dal 3 agosto al 15 novembre 2011, cfr. risposta pag. 6). Quanto all’abitazione acquistata a W__________, non sarebbe stata destinata ad abitazione principale, bensi costituiva esclusivamente un investimento immobiliare (cfr. risposta, pag. 6).
L’istante, in replica, insiste invece che CV 1 aveva intenzione di trasferirsi durevolmente a Londra con lui e la figlia, per iniziare una vita comune e che ciò emergerebbe da numerosi scritti prodotti. Egli contesta che l’acquisto della casa da parte di CV 1 sia stato eseguito come investimento e sostiene che dalla polizza assicurativa della casa (doc. I) risulta che si tratta di una residenza che la famiglia desidera occupare regolarmente e non di un’abitazione secondaria.
In definitiva, secondo l’istante, la residenza abituale della figlia al momento della sua partenza era a Londra, mentre per la convenuta, PI 1, nata a Lugano da madre domiciliata negli Stati Uniti, poteva avere il suo domicilio unicamente negli Stati Uniti. A suo dire, infatti, “un infante di meno di due anni che rientra per la prima volta negli Stati Uniti con la madre titolare di una Green Card ha lo stesso statuto della madre, ossia residente USA” (duplica, pag. 6, con riferimento al doc. 124).
4.1.2. Dagli atti emerge che CV 1 e la figlia hanno abitato a Londra dal 3 maggio 2011 (cfr. doc. 15 e 16) al 15 novembre 2011 (cfr. doc. 21). Le parti sono in contrasto invece sul momento in cui l’istante si sarebbe trasferito a W__________ nella casa acquistata dalla convenuta: IS 1 sostiene che si trasferirono già nel marzo 2011 (cfr. istanza pag. 5), o a febbraio 2011 dopo l’acquisto (cfr. replica, pag. 11) mentre CV 1 riconosce che egli la raggiunse ai primi di agosto 2011 (cfr. risposta pag. 6, duplica, pag. 7). Di sicuro quindi le parti e la bambina hanno risieduto assieme a W__________ per almeno tre mesi e mezzo (da inizio agosto al 15 novembre 2011).
Fatta eccezione per due vacanze in Francia (in luglio e ottobre 2011, di 12, rispettivamente 8 giorni – doc. 19 e 20 -), PI 1 ha risieduto in Inghilterra stabilmente dal 3 maggio al 15 novembre 2011, per oltre sei mesi, durata di per se sufficiente per stabilire la propria dimora abituale (cfr. sopra consid. 3).
4.1.3. CV 1 conferma di essere stata innamorata di IS 1 e di aver desiderato creare una famiglia insieme, tuttavia sostiene di non aver mai avuto l’intenzione di trasferirsi a Londra (duplica, pag. 4). Essa afferma che l’ex compagno presenta un carattere violento e mitomane e per questo motivo “voleva tornare a casa, negli Stati Uniti” (duplica, pag. 6). Peraltro per dimostrare la natura di IS 1 la convenuta ha prodotto alcuni scritti dove è stata insultata e offesa (ad es. doc. 133 e 140, citati a pag. 11 della duplica). Dopo la sua partenza verso gli Stati Uniti, CV 1 aveva permesso a IS 1 di rimanere temporaneamente nell’abitazione di W__________ finché non avesse trovato una nuova soluzione (doc. 73).
La convenuta contesta quindi di aver convissuto con l’istante (duplica, pag. 12). A suo dire essi avrebbero avuto semplicemente una relazione, durante la quale lei si spostava tra la Francia e l’Inghilterra, pensando di avere ancora la residenza negli Stati Uniti.
4.2. Dall’esame della documentazione e dalle dichiarazioni delle parti (cfr. istanza pag. 5, duplica pag. 4) emerge tuttavia la loro chiara volontà di vivere insieme e costruire una famiglia (cfr. ad esempio doc. MM, doc. UU). D’altra parte la convenuta aveva acquistato una casa, intestata a suo nome (cfr. doc. 8) e nei suoi atti indicava l’indirizzo di W__________ quale suo indirizzo (confronta ad esempio doc. 18, 19, 20, doc. M). Leggendo i biglietti e i messaggi di posta elettronica inviati all’istante, appare chiaramente il desiderio di CV 1 di vivere a Londra. La sua volontà emerge ad esempio dal biglietto inviato il 20 agosto 2010, nel quale CV 1 aveva sostenuto di non vedere l’ora di andare a Londra per iniziare la loro vita e una meravigliosa avventura insieme (doc. BB). Questa volontà trova conferma nel doc. MM, un messaggio di posta elettronica da lei trasmesso all’istante in data 8 settembre 2010, prima che nascesse la figlia: “ l’unica cosa che ho sempre voluto e vorrei per NOI, è di essere una Famiglia. La casa di B__________ era all’orizzonte nelle ultime tre settimane, e dal momento che l’hai vista e hai detto come ti sei sentito in merito, ho fatto tutto il possibile e il necessario da parte mia affinché questo sogno diventasse una realtà. Ho cercato case negli ultimi tre mesi, conosco ogni proprietà sul mercato di Londra in internet e non l’ho fatto perché non so cosa fare del mio tempo… io voglio veramente che iniziamo da capo in un posto che sia solo nostro, che appartenga solo a noi”; “che lascio quella che è diventata la mia casa (o che ho cercato molto difficilmente di farmela sentire come casa mia fino a quando l’ho sentita come tale) per una città sconosciuta, che aspetto una bambina dall’uomo che amo ma/ e che sono alla ricerca di una nuova casa”. Il 1° ottobre 2010 la convenuta ribadiva “non vedo l’ora di vivere la nostra nuova vita insieme” (doc. UU). Pure l’annuncio di nascita della bambina, stampato dopo il __________ 2011, indicava l’indirizzo di W__________, con una fotografia dei genitori felicemente abbracciati (doc. 94).
Quanto ai conflitti ben presto sorti tra le parti e documentati in numerosi scritti, non possono significare la mancanza di volontà di costruire un rapporto duraturo confermato peraltro in sede di duplica, dove a pag. 18 CV 1 osserva: “è pacifico che la convenuta aveva intenzione di creare una convivenza con il signor IS 1 sebbene essa sperava che lui l’avrebbe seguita negli Stati Uniti”.
In altre parole, malgrado le affermazioni (piuttosto contraddittorie) della convenuta circa le sue intenzioni iniziali, quanto è emerso dall’istruttoria è il contrario: essa ha acquistato una casa per viverci con la figlia e il compagno. Traspare infatti con chiarezza il desiderio di creare una famiglia insieme, a Londra.
Il luogo di residenza abituale di PI 1 e dei suoi genitori, al momento in cui CV 1 ha lasciato il Regno Unito alla volta degli Stati Uniti era quindi W__________.
5.1 CV 1, nella sua risposta (cfr. pag. 10, punto 1.12), sostiene che IS 1 aveva dato il suo consenso (che a suo dire in ogni caso non era necessario -cfr. duplica pag. 11-) alla partenza con la bambina verso gli Stati Uniti.
L’istante dal canto suo ammette di aver acconsentito alla partenza verso gli Stati Uniti, dove madre e figlia avrebbero dovuto trascorrere una breve vacanza (replica, pag. 19), convinto che sarebbero rientrate al più presto. Nel frattempo afferma di essersi occupato della ristrutturazione dell’abitazione a W__________.
La convenuta sostiene invece che il 15 novembre 2011 lei e l’istante si sono “definitivamente lasciati” e lei ha fatto rientro negli Stati Uniti. Essa era infatti convinta di avere ancora il proprio domicilio negli Stati Uniti, mentre al suo arrivo in Florida è stata informata che il suo permesso di dimora permanente era scaduto il 23 ottobre 2011 (cfr. duplica, pag. 3). Di conseguenza, scaduto il periodo di tre mesi ammesso per i turisti, CV 1 ha dovuto lasciare gli Stati Uniti il 10 febbraio 2012, quando si è trasferita con la bambina a Lugano dalla propria madre. Come affermato nella risposta (cfr. pag. 13), essa non poteva fare rientro in Inghilterra poiché IS 1 “sebbene più volte sollecitato, non dimostrava alcuna volontà di lasciare la casa di W__________, di cui di fatto si era appropriato senza alcun diritto”.
Sebbene di fatto il padre di PI 1 abbia avviato le procedure per chiedere il rientro della figlia in Inghilterra diversi mesi dopo la sua partenza, non è in alcun modo provato che egli abbia dato il suo consenso ad una partenza definitiva della bambina dall'Inghilterra, ma unicamente per una vacanza. Nel primo periodo successivo alla partenza, l’istante era convinto che CV 1 sarebbe tornata in Inghilterra. Non a caso, il 15 novembre 2011 le ha scritto “concediti questo periodo di tempo per “ancorare” te stessa amore mio (…). Ti amo, e ti amo a tal punto da lasciarti andare per poi poterti ritrovare“. E in un altro messaggio del 2 dicembre 2011 scriveva “… come tu vuoi prendere del tempo per te (tre mesi, per esempio), lo stesso voglio fare io” (cfr. doc. 72 prodotto dalla convenuta).
5.2. Secondo la convenuta, la legge applicabile alla minore, al momento della nascita era quella svizzera (poiché è nata in Svizzera, figlia di cittadina svizzera): di conseguenza l’autorità parentale spettava alla sola madre (replica, pag. 7).
L’istante contesta invece l’applicazione del diritto svizzero e sostiene che in base alla legislazione vigente in Inghilterra, Stato in cui la minore aveva la residenza abituale al momento del suo trasferimento all’estero, i genitori esercitavano congiuntamente i diritti di custodia, convivendo sotto lo stesso tetto a W__________.
Ritenuto che questo Tribunale ha accertato che le parti e la loro figlia risiedevano a W__________ con l’intenzione di stabilirsi durevolmente (cfr. sopra consid. 4), applicabile è il diritto inglese.
5.3. Il “diritto di custodia” evocato dalla CArap “comprende il diritto vertente sulla cura della persona del minore e, in particolare, quello di decidere della sua dimora” (art. 5 lett. a). La liceità o l'illiceità dell'avvenuto trasferimento dipende così, in concreto, dalla legge inglese (luogo di dimora abituale della figlia immediatamente prima della partenza) e non dalla legge svizzera (DTF 133 III 696 consid. 2.1).
5.4. Ai sensi dell’ordinamento giuridico inglese entrambi i genitori non sposati detengono l’autorità parentale sulla figlia. In virtù del Children act del 1989 la madre detiene l'autorità parentale [cfr. EE, con riferimento alla sezione 2(2)(a) del Children act del 1989]. Anche il padre non sposato con la madre del bambino detiene l’autorità parentale se è registrato sull’atto di nascita del figlio [cfr. doc. EE, con riferimento alla sezione 4(1)(a) e 4(1A)(a) del Children act del 1989]. Nel caso in esame sull’atto di nascita figura IS 1, padre di PI 1 (doc. C). Di conseguenza l'autorità parentale del padre sulla figlia è accertata.
Secondo la madre, tuttavia, in virtù dell’art. 2(7) del “Children act del 1989”, essa avrebbe avuto la possibilità di decidere liberamente la propria residenza e quella della figlia. Possibilità che tuttavia lo scrivente Tribunale non ha derivato dalla citata norma, che stabilisce che “ove più persone abbiano la responsabilità genitoriale nei riguardi di un minore, ognuna di esse può agire individualmente senza l’altro (o gli altri) nell’adempimento delle sue responsabilità; tuttavia nulla di quanto contenuto in questa sezione potrà compromettere l’efficacia di qualsiasi atto normativo che richieda il consenso di più di una persona in relazione a una questione riguardante il minore”. Trattasi senza dubbio di una normativa che consente a uno dei genitori di agire nell'interesse del minore solo in caso di assenza dell'altro genitore. Consenso che è per contro necessario per il trasferimento della residenza del minore (doc. EE pag. verso il basso, con riferimento alla sezione 3 del Children act del 1989 e agli art. 3 e 5 della CArp).
Di conseguenza il diritto di custodia ai sensi delle convenzioni internazionali era di fatto esercitato da entrambi i genitori al momento della partenza della bambina verso gli Stati Uniti e in seguito verso la Svizzera. Ne consegue che la madre non aveva il diritto, senza l’accordo del padre, di trasferire la figlia all’estero.
Come già indicato (sopra, consid. 5.1.), come risulta dagli atti, l’accordo era di fatto stato concesso, non per un trasferimento definitivo ma unicamente per una vacanza.
6.1. La convenuta sostiene che nei mesi in cui ha vissuto in Inghilterra ha avuto contatti con il padre anche se quest'ultimo, a suo dire, non sarebbe stato molto presente. È in ogni caso accertato che il padre e la madre convivevano insieme al momento della sua partenza dall’Inghilterra (cfr. consid. 4.2); per cui l'esistenza della custodia di fatto del padre sulla figlia non può essere negata. Nulla agli atti comprova del resto che durante la presenza della figlia in Inghilterra e la convivenza con CV 1, IS 1 non si sia occupato della cura della piccola PI 1.
Già si è detto d'altro canto (sopra, consid. 5.1.) che IS 1 non ha acconsentito né tantomeno assentito a posteriori al trasferimento di PI 1 fuori dall'Inghilterra.
6.2. Resta da esaminare se vi sia in concreto “il grave rischio che il ritorno esponga il minore a un pericolo fisico o psichico, ovvero lo metta altrimenti in una situazione intollerabile” (art. 13 cpv. 1 lett. b CArap).
6.2.1. La costante giurisprudenza del Tribunale federale ha stabilito che quest'ultima norma è da interpretare in senso restrittivo (sentenze del Tribunale federale 5A_105/2009 del 16 aprile 2009, consid. 3.3 con rinvii; 5A_285/2007 consid. 4.1). Le eccezioni al rientro previste all’art. 13 CArap devono essere interpretate in modo restrittivo, cosicché il genitore che ha rapito il figlio non tragga nessun vantaggio dal suo comportamento illegale (sentenze 5A_913/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 5.1 in: FamPra.ch 2011 p. 505; 5A_288/2007 del 16 agosto 2007 consid. 4.1 in: FamPra.ch 2008 p. 213). Quando si applica tale disposizione l'autorità non deve emanare una decisione sulla custodia o sull'autorità parentale; per un simile giudizio resta infatti competente – almeno fino ad un'eventuale reiezione della domanda di ritorno – il Tribunale del luogo in cui il minore aveva la sua dimora abituale prima del rapimento (DTF 133 III 146 consid. 2.4; 131 III 334 consid. 5.3).
L’art. 5 LF-RMA specifica che il ritorno del minore lo pone in situazione intollerabile ai sensi del citato articolo della CArap, quando: il collocamento presso il genitore richiedente non corrisponde manifestamente all’interesse del minore (lett. a); il genitore rapitore, tenuto conto di tutte le circostanze, non è in grado di prendersi cura del minore nello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del rapimento, e ciò non può essere ragionevolmente preteso da lui (lett. b); e il collocamento presso terzi non corrisponde manifestamente all’interesse del minore (lett. c).
Con questa norma, i tre presupposti della predetta disposizione sono da intendere in senso cumulativo (Jametti Greiner, Der neue internazionale Kindersschutz in der Schweiz, in FamPra.ch 2008, pag. 299). Il legislatore non ha inteso sostituire la norma convenzionale, ma unicamente precisarne l'applicazione, chiarendo in quali casi non deve essere ordinato il ritorno del minore per non porlo in una situazione manifestamente intollerabile (Messaggio del 28 febbraio 2007 concernente l’attuazione delle convenzioni sul rapimento internazionale di minori, nonché l’approvazione e l’attuazione delle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti, FF 2007 2399 n. 6.4).
Il menzionato Messaggio spiega che, se il collocamento presso il genitore richiedente non corrisponde all'interesse del minore, occorre verificare se il genitore rapitore può riaccompagnare quest'ultimo, atteso che il collocamento presso terzi può unicamente costituire un'ultima ratio in casi estremi. Non si può infatti esigere dal genitore rapitore di ritornare con il figlio, se rischia di finire in prigione o se vi è in Svizzera una relazione familiare molto intensa, ad esempio in seguito ad un nuovo matrimonio o allo stato di necessità in cui versa un altro membro della famiglia risiedente in questo paese. Vi sono però anche altri casi in cui, considerate tutte le circostanze, non si può ragionevolmente pretendere che il genitore rapitore si prenda cura del figlio nello Stato in cui ha vissuto immediatamente prima del rapimento. Deve però trattarsi di situazioni d'emergenza in cui non si può oggettivamente pretendere dal genitore rapitore un ritorno nel paese dell'ultima dimora abituale legale del figlio per attendervi la disciplina definitiva dell'autorità parentale: non è tuttavia sufficiente che il genitore, che ha rapito o trattiene il bambino, si limiti a dichiarare la sua opposizione a un ritorno nel paese richiedente. Quali esempi per una simile situazione, il Messaggio cita il caso in cui alla madre non può essere garantita un'accoglienza sicura e finanziariamente sopportabile, o qualora sia manifesto che il genitore che richiede il ritorno non può assumersi l'affidamento del minore o non può ottenerlo in via giudiziale, mentre il genitore rapitore è quello che esercita in via primaria il diritto di custodia. In tale evenienza imporre al genitore rapitore di rientrare nel paese di partenza per attendere la decisione giudiziaria che gli conferisca l'autorità parentale e gli permetta di trasferirsi, questa volta legalmente, in Svizzera con il figlio, costituirebbe un vuoto formalismo non protetto dalla CArap (sentenza del Tribunale federale 5A_583/2009 del 10 novembre 2009 consid. 4; sentenza CDP 27 febbraio 2013, inc. 9.2013.50 consid. 10).
6.2.2. Durante l’udienza del 6 settembre 2013, la convenuta ha precisato che nel caso in cui questa Camera decidesse di ordinare il ritorno della bambina in Inghilterra, non vi è dubbio che l’accompagnerà, soggiornando con lei e mettendo in atto ogni procedura per poter rientrare in Svizzera entrambe.
A suo dire, tuttavia, un eventuale rientro in Inghilterra significherebbe sradicare la bambina da un ambiente a lei noto, sicuro e tranquillizzante. Inoltre, una tale ipotesi sarebbe in ogni caso temporanea, ritenuto che chiederà conferma dell’affidamento da parte di una corte inglese per poter nuovamente rientrare in Svizzera. Peraltro, la madre è disponibile ad organizzare i diritti di visita tra padre e figlia.
Anche per la curatrice di PI 1 non vi è dubbio che la bambina sia ben integrata in Ticino. Durante l’udienza di discussione ha affermato di non sentirsi di escludere pericoli nel caso in cui sia ordinato il rientro in Inghilterra e di poter concludere che a suo avviso alla minore non dovrebbe essere fatto obbligo di rientrare in Inghilterra, visto che il padre non è pronto ad accoglierla e che la madre ha in ogni caso dimostrato disponibilità per organizzare i diritti di visita.
Esaminata la documentazione agli atti e accertata la volontà della convenuta, questa Camera non può concludere che un rientro in Inghilterra di PI 1 potrebbe comportare rischi di sorta. In sostanza, si è visto che la madre non ha un’attività lucrativa dipendente, quindi non ha impegni professionali da rispettare. Essa si mantiene grazie alla gestione del patrimonio ereditato da suo padre nel 19__________ e ha dichiarato di non avere in previsione – fintanto che la bambina sarà piccola – di svolgere attività professionali (cfr. verbale discussione del 6 settembre 2013, pag. 4 nel mezzo).
Secondo questa Camera, un rientro in Inghilterra della bambina con la madre, viste le sue abitudini di spostarsi con frequenza e considerate le sue più che ottime disponibilità finanziarie personali, non danneggerebbe il benessere della minore. Pur tenendo conto dei suoi legami con il Ticino, giova comunque ricordare che PI 1 non frequenta ancora le scuole dell’obbligo, non avendo neanche compiuto i tre anni, e un suo trasferimento altrove, con la madre, non può essere considerato contrario al suo bene.
Da una dichiarazione del 13 settembre 2013 della Royal Court of Justice emerge che non vi sono procedure a carico della convenuta in Inghilterra che potrebbero causarle problemi (cfr. lettera del 25 settembre 2013 dell’Ufficio federale di giustizia, sezione di diritto internazionale privato, che conferma la validità della suddetta dichiarazione).
In conclusione, nessun elemento può far supporre a questa Camera che un rientro di PI 1 in Inghilterra potrebbe porla in una situazione di grave rischio di venire esposta ad un pericolo fisico o psichico, ovvero che la piccola potrebbe essere posta altrimenti in una situazione intollerabile. A mente di questa Camera, nulla si oppone quindi al rientro della bambina in Inghilterra.
6.3. Visto quanto sopra, questa Camera non ritiene siano dati gli estremi per rifiutare il rientro di PI 1 in Inghilterra.
Tenuto conto della situazione economica e personale della madre, dimostrata anche dalla facilità già avuta in passato a reperire un alloggio in Inghilterra, questo Tribunale reputa adeguato il rispetto del termine di un mese generalmente fissato in caso di rientro.
L’istanza del padre, di ordinare il rientro nel Regno Unito entro dieci giorni dalla crescita in giudicato della decisione di rimpatrio, può di conseguenza essere accolta solo parzialmente, venendo fissato un termine più lungo per il rientro, come detto sopra.
Deve essere data priorità ad un ritorno volontario. Per questo motivo l’Ufficio dell'aiuto e della protezione, settore minorenni (UAP) va incaricato di organizzare il ritorno, provvedendo in particolare a: stabilire, d’accordo con la convenuta, la data e le modalità del ritorno di PI 1 nel Regno Unito. Il suddetto Ufficio si occuperà quindi di accertarsi dell’avvenuta partenza, al momento stabilito, così come dell’avvenuto arrivo nel Regno Unito; di allestire un rapporto all'attenzione dell'Ispettorato della Camera di protezione – cui compete di verificare l'esecuzione del ritorno – sulla riuscita o meno delle operazioni di ritorno. In caso di mancato ritorno volontario, su richiesta dell'Ispettorato, la Polizia Cantonale dovrà procedere con le misure necessarie, segnatamente eseguirà il ritorno forzato con la collaborazione dell’UAP.
Il padre ha chiesto che il rientro sia impartito con la comminatoria dell’art. 292 CP. Tale comminatoria, però, non va applicata in maniera sistematica e indiscriminata, ma solo ove sussistano indizi per presumere che l’ordine del giudice sarà ignorato (raid I-1998 pag. 160 conia. 4). Nel caso in esame, nulla induce a supporre che la convenuta abbia a disattendere il giudizio di questa Camera, senza dimenticare che l’art. 292 CP potrà ancora essere comminato in sede esecutiva (art. 343 cpv. 1 lett. a CPC). IS 1 insta altresì perché sia ordinato alla Polizia cantonale di aiutare l’Autorità centrale e cantonale ad ottenere il rientro della minore nel Regno Unito, ex art. 236 cpv. 3 CPC e 337 CPC. Si tratta anche in questo caso di una misura d’esecuzione prematura, l’ipotesi che la convenuta non intenda portare lei stessa la figlia nel Regno Unito riconducendosi a mera speculazione. Dovesse verificarsi un’evenienza simile, spetterà all'Ispettorato attivare la Polizia Cantonale perché proceda con le misure necessarie, segnatamente metta in atto il ritorno forzato in collaborazione con l'UAP.
Il Regno Unito, a norma dell'art. 42 CArap, ha formulato una riserva dichiarando di non essere tenuto al pagamento delle spese ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 CArap, connesse alla partecipazione di un avvocato o un consulente giuridico, o alle spese di giustizia, se non nella misura in cui queste spese siano coperte dal suo sistema di assistenza giudiziaria (http://www.hcch.net/index_fr.php?act=status.comment&csid=651&disp=resdn). La Svizzera applica in tal caso il principio di reciprocità e garantisce la gratuità solo nel quadro dell’assistenza giudiziaria nazionale (Bucher, L'enfant en droit intermational privé, Ginevra 2002, n. 453 pag. 156; Raselli/Hausamman/Möckli/Urwyler, in Ausländische Kinder sowie andere Angehörige, in Ausländerrecht, 2ª ed. 2009, n. 16.153; sentenza del Tribunale Federale 5A_504/2013 del 5 agosto 2013 consid. 5.2).
Secondo il diritto processuale svizzero, la concessione del gratuito patrocinio presuppone che l’istante sia indigente; che le possibilità di successo della causa siano almeno pressoché equivalenti o solo leggermente inferiori al rischio di soccombenza; che il richiedente non sia in grado di far valere da sé le proprie ragioni in giudizio e non abbia conoscenze specifiche (v. rinvio dell’art. 13 LAG, art. 117 segg. CPC; MCF sul CPC, FF 2006 6593, pag. 6673 seg.). Il gratuito patrocinio comprende: a) l'esenzione degli anticipi e delle cauzioni; b) l'esenzione dalle spese processuali; c) la designazione di un patrocinatore d'ufficio, se necessario per tutelare i diritti dell'interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato; il patrocinatore può essere designato già per la preparazione del processo (art. 118 CPC).
Se la parte non è manifestamente in grado di condurre la propria causa, il giudice può ingiungerle di far capo a un rappresentante; se essa non ottempera a tale ingiunzione entro un termine impartito, il giudice le designa un rappresentante d'ufficio (art. 69 cpv. 1 CPC). Incombe alla parte interessata di assumere lei stessa la remunerazione del patrocinatore, fatta riserva per il diritto al gratuito patrocinio (Stähelin/Schweizer, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., art. 69 N. 17; CPC-Jeandin, art. 69 N. 7) e per i limiti tariffari stabiliti per il patrocinio d'ufficio [art. 8 LAG in relazione con le tariffe fissate dal Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar)].
7.1. Nel caso in esame, come rettamente sostenuto anche dalla convenuta, non sono dati i presupposti per riconoscere a IS 1 il gratuito patrocinio, non essendo provata l'indigenza. Le attestazioni prodotte dall'istante in merito alle entrate e alle uscite appaiono decisamente poco credibili. Con l'istanza egli aveva sostenuto di essere disoccupato e di avere “solo un'entrata di £ 1'400.- mensili” corrispondenti a fr. 2'069.– proveniente dalla locazione dell'appartamento di sua proprietà sito “a Londra, ” (cfr. istanza di rientro 12.11.2012, pag. 12 in basso; fascicolo IV-a, doc. LL), a fronte di uscite mensili di fr. 6'643.80 (cfr. fascicolo IV-a, doc. MM). Egli nulla produce per provare come riesce a sopravvivere con la grande discrepanza che attesta tra le entrate e le uscite: non documenta entrate dalla disoccupazione, dalla pubblica assistenza ecc., limitandosi a produrre conti bancari da cui risulta essere passato da un attivo di £ 2'140.22 a un passivo di £ 2'603.82 tra il 4 ottobre 2012 e il 19 ottobre 2012, passivo poi aumentato a £ 3'547.65 il 21 novembre 2012 (cfr. fascicolo IV-a, c: documenti della Lloyds TSB). All'udienza del 6 settembre 2013, l'istante ha confermato l'entrata di £ 1'400.- mensili per l'affitto del suo appartamento, precisando che sarebbe cessata nelle due settimane successive, essendo egli intenzionato a tornare ad abitare nella “sua casa di W” (verb. 06.09.2013 pag. 3 in alto). Mal si comprende questa asserita rinuncia alla più cospicua entrata da lui attestata, sicuramente svantaggiosa considerato che lascia un appartamento che gli costa una pigione di £ 850.- mensili, per andare a vivere lui stesso nell'appartamento di sua proprietà che gli rende un affitto di £ 1'400.- e per il quale sostiene di dover pagare interessi ipotecari di £. 923.35 mensili (cfr. fascicolo IV-a, doc. LL e MM). Egli dichiara inoltre che rientrando “a W__________ potrà ricavare dal suo insegnamento 2'200.- sterline inglesi” e che “con la vendita dei suoi libri avrà in futuro anche delle entrate” (verb. 06.09.2013 pag. 3 in alto). Anche in questo caso non produce tuttavia alcun documento per provare il suo dire: disdetta dei contratti di locazione, contratti di lavoro, documentazione sulla sua produzione libraria ecc…).
Resta comunque il fatto che IS 1 ha confermato di essere tutt'ora proprietario a Londra di “una casa con tre camere da letto e un giardino” (verb. 06.09.2013 pag. 2 in basso), di un valore in caso di vendita stimato tra “£ 200'000.-” e £ 205'000.–” (cfr. fascicolo IV-a, attestato 24.10.2012 della Ashfield Estates), di cui non è nota l'entità del debito ipotecario: IS 1 ha infatti reso noto solo l'onere mensile di interessi ipotecari di £ 923.35 (corrispondenti a fr. 1'377.–). Vista la forte discrepanza tra le entrate e le uscite che egli attesta [un passivo mensile di fr. 4'553.80 (6'643.80 ./. 2’090.–)] il fatto che egli sia tuttora proprietario di una casa può spiegarsi solamente con l'esistenza di entrate mensili e beni propri che non rivela nella documentazione prodotta. Incombeva per altro all'istante, nella sua veste di proprietario d'immobile, dimostrare che non è in grado di ipotecarlo per ottenere i fondi per far fronte alle spese di patrocinio, rispettivamente che non ha potuto ottenere un aumento del mutuo ipotecario rispetto a quello esistente (CPC Comm, Trezzini, art. 117 pag. 461).
Alla luce di quanto sopra esposto non si procede di conseguenza a tassare per il gratuito patrocinio le note professionali dei patrocinatori di IS 1, che si sono succeduti, ossia l'avv. P__________ e l'avv. PR 1.
7.2. In ragione della soccombenza, le spese giudiziarie vanno invece poste a carico della convenuta (art. 14 LF-RMA, in relazione con l'art. 26 cpv. 3 CArap e la riserva fatta valere dal Regno Unito di cui si è detto sopra; art. 106 cpv. 1 CPC). Esse comprendono anche i costi per la rappresentanza della minore e della mediazione (sentenza del Tribunale federale 5A_674/2011 del 31 ottobre 2011 consid. 6, non pubblicato in DTF 137 III 529), come pure quelle dell'interprete in sede di udienza di discussione, ossia fr. 1'695.- (cfr. nota professionale dell'avv. CURA 1), fr. 1'976.- (cfr. nota professionale della mediatrice avv. TERZ 1) e fr. 180.- (cfr. nota professionale dell'interprete signora K__________).
Le note professionali in oggetto rispondendo alle normative applicabili ed essendo proporzionate al lavoro svolto, non si prestano a critiche e vanno quindi approvate senza correzioni.
7.3. La convenuta sarà pure tenuta a rifondere all'istante congrue ripetibili (Bucher, op. cit., n. 452 pag. 156). Entrano in considerazione nella fissazione delle ripetibili tutte le spese necessarie sostenute dall'istante, segnatamente le spese di rappresentanza giudiziaria e di viaggio (cfr. art. 26 cpv. 4 CArap). Per quanto concerne queste ultime, la loro concessione è subordinata alla loro postulazione, con garanzia del diritto alla controparte di prendere posizione (CPC Comm, Trezzini, art. 105 pag. 430; CPC-Tappy, art. 105 N. 7).
L'avv. PR 1 (patrocinatrice di IS 1) ha postulato che la convenuta sia condannata a rifondere a titolo di ripetibili l'importo della sua nota professionale 9 ottobre 2013 di complessivi fr. 17'610.70, oltre alle “spese di trasferta del signor IS 1 dalla Gran Bretagna alla Svizzera (volo aereo e albergo per due notti)”.
CV 1 ha preso posizione il 15 ottobre 2013 sostenendo che si oppone alla concessione di ripetibili a IS 1 e che comunque la nota professionale dell’avv. PR 1 è eccessiva.
7.3.1. La nota professionale dell'avv. PR 1 – trattandosi di patrocinatrice designata d'ufficio a norma degli art. 69 cpv. 1 CPC e 7 LAG – va esaminata con riguardo ai principi sanciti dall'art. 105 cpv. 2 CPC, in relazione con l'art. 96 CPC e dall'art. 8 LAG in relazione con gli art. 4-7 RTar.
L’avv. PR 1 ha precisato, nella lettera accompagnatoria alla nota, di aver allegato la nota calcolata “a tariffa piena (fr. 280.-/h.)”. In considerazione della difficoltà della gestione della pratica ha quindi chiesto conformemente all’art. 4 cpv. 2 del RTar, che le venga “riconosciuta una tariffa oraria maggiorata (massimo di fr. 250.-)”, pur fatturando fr. 280.- all'ora. Ora, non si può non riconoscere che la prolissità e voluminosità degli allegati presentati dalla convenuta (in particolare la risposta, di 33 pagine e corredata da 120 documenti redatti per la maggior parte in lingua inglese, rivelatisi poi in gran parte inutili) hanno complicato la procedura, sommaria. Occorre tuttavia pure ricordare che la norma citata dall’avv. PR 1 recita che “se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio, avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato fino a fr. 250.- l’ora”. Di conseguenza si giustifica di riconoscere all’avv. PR 1 una tariffa di fr. 200.- /h., considerato che le difficoltà di trattazione della procedura riguardano soprattutto l’aspetto linguistico (sebbene la patrocinatrice sia stata scelta anche per le sue conoscenze della lingua inglese). Non può invece essere considerata quale difficoltà la distanza dell’assistito, come pretende l’avv. PR 1. Nella nota presentata, l’avv. PR 1 chiede le venga riconosciuto un tempo per l’esame dell’incarto e per l’allestimento della replica di 39 ore e 30 minuti. Tempo che è manifestamente eccessivo e di cui questo Tribunale reputa equo riconoscere 30 ore.
La nota presentata va pertanto corretta e l’onorario riconosciuto invece di ammontare a fr. 16’306.20 va ridotto a fr. 9’030.-.
L’art. 6 RTar fissa poi per le spese, una percentuale del 6% per gli onorari oltre i fr. 5’000.- sino a fr. 10’000.-, ma almeno fr. 500.-.
A fr. 9’030.- vanno quindi aggiunti fr. 541.80 di spese, oltre all’IVA calcolata in fr. 765.75.
Di conseguenza, per la nota professionale della patrocinatrice, CV 1 dovrà rifondere a IS 1 complessivi fr.10’337.55.
7.3.2. Appare per finire equo riconoscere a IS 1 anche un'indennità di fr. 300.– per le spese sostenute in occasione dell'udienza del 6 settembre 2013, per il viaggio in aereo e il soggiorno (due giorni) in Ticino.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro di essa sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è proponibile relativamente al ritorno di minorenni (art. 100 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 133 III 584) senza riguardo a questioni di valore.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che è ordinato a CV 1 di assicurare il ritorno della figlia PI 1 nel Regno Unito entro 30 (trenta) giorni dalla crescita in giudicato della presente decisione.
L’Ufficio dell'aiuto e della protezione, settore minorenni (UAP) è incaricato di organizzare il ritorno volontario della minore, in particolare di:
2.1. stabilire, d'intesa con CV 1 la data e le modalità del ritorno di PI 1 – entro il termine di cui al dispositivo n. 1 – nel Regno Unito, comunicando a IS 1 il nuovo indirizzo della figlia;
2.2. accertarsi presso IS 1 dell'avvenuto ritorno di PI 1 nel Regno Unito;
2.3. allestire un rapporto all'attenzione dell'Ispettorato della Camera di protezione – cui compete di verificare l'esecuzione del ritorno – sulla riuscita o meno delle operazioni di cui ai dispositivi n. 2.1. e 2.2;
In caso di mancato ritorno volontario, su richiesta dell'Ispettorato, la Polizia Cantonale procederà con le misure necessarie, segnatamente metterà in atto il ritorno forzato in collaborazione con l’UAP.
Le domande di assistenza giudiziaria di IS 1 sono respinte.
Le spese giudiziarie di fr. 4'800.-- (che includono anche i costi per la rappresentanza della minore e della mediazione, come pure quelli dell'interprete all'udienza di discussione) sono poste a carico di CV 1.
CV 1 verserà a IS 1 l'importo di fr. 10’637.55 a titolo di ripetibili.
La nota professionale della curatrice di rappresentanza è approvata in fr. 1'695.–. Lo Stato del Cantone Ticino ne anticiperà l'ammontare all’avv. CURA 1.
La nota professionale della mediatrice è approvata in fr. 1'976.–. Lo Stato del Cantone Ticino ne anticiperà l'ammontare all'avv. TERZ 1.
La nota professionale dell'interprete è approvata in fr. 180.-. Lo Stato del Cantone Ticino ne anticiperà l'ammontare a K__________.
Notificazione:
Comunicazione:
Per la Camera di protezione del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.