Incarto n. 9.2013.274
Lugano 19 dicembre 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di protezione del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Lardelli, presidente, Epiney-Colombo e Bozzini
Vicecancelliera
Dell'Oro
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all'
Autorità regionale di protezione __________
per quanto riguarda le relazioni personali tra le minori PI 1 e PI 2 e il padre RE 1
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Dalla relazione tra RE 1 (1977) e J M__________ (__________1982) sono nate le minori PI 1 (__________2008) e PI 2 (__________2009). L'autorità parentale è assegnata alla madre.
B. In data 27 dicembre 2012 J__________ M__________ ha interrotto la convivenza con RE 1, portando con sé le bambine e denunciando poi nel seguito il papà delle bambine alla magistratura penale per i reati di atti sessuali con fanciulli e trascuranza degli obblighi di mantenimento.
C. Non risulta dagli atti che l'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) – ricevuta in data 30/31 gennaio 2013 dal Procuratore pubblico la richiesta di trasmissione dell'incarto riguardante PI 1 e PI 2, per le necessità dell'inchiesta in corso – abbia a sua volta assunto informazioni presso l'autorità inquirente e adottato provvedimenti per la regolamentazione delle relazioni personali tra padre e figlie.
Al termine dell'interrogatorio del 27 marzo 2013 il Commissario di polizia __________ ha per contro vietato a RE 1 di avere contatti con le figlie, ciò sotto comminatoria delle sanzioni previste dall'art. 292 CPS (cfr. verb. PO 27.03.2013 pag. 25 in fondo e 26 in alto).
D. Con istanze 25 marzo 2013, 15 aprile 2013, 29 maggio 2013, 26 giugno 2013 e 10 luglio 2013, RE 1 ha ripetutamente chiesto all'Autorità di protezione la “regolarizzazione del diritto di visita padre-figlie” (cfr. in particolare verbale seduta ARP 15.04.2013, non seguìta da una decisione dell'ARP). J__________ M__________, dal canto suo, ha invece a più riprese manifestato la sua opposizione a permettere le suddette relazioni almeno fino al termine del procedimento penale.
E. Nel frattempo, in data 26/27 giugno 2013 il Procuratore pubblico ha formalmente segnalato all'Autorità di protezione che nei confronti di RE 1 era pendente un procedimento penale “per presunti atti sessuali ai danni delle figlie” e ha nel contempo trasmesso a quest'ultima autorità i verbali di interrogatorio per le incombenze e gli eventuali provvedimenti di sua competenza.
F. L'Autorità di protezione ha sentito le bambine – per il tramite del suo membro signor __________ – in data 28 agosto 2013 ed esse hanno sostanzialmente riferito di essere contente di incontrare il loro papà.
G. Il 25 settembre 2013 il Procuratore pubblico ha notificato – a norma dell'art. 318 cpv. 1 CPP – l'imminente chiusura dell'istruzione penale nei confronti di RE 1, prospettando, sulla base delle risultanze di fatto e di diritto, l'emanazione di un decreto d'abbandono.
H. Con decisione 22 ottobre 2013 l'Autorità di protezione ha regolato le relazioni personali tra padre e figlie, stabilendo che le stesse vanno eseguite in forma sorvegliata con visita quindicinale di due ore al Punto d'incontro di __________, secondo le modalità e la disponibilità degli operatori di detto servizio. Gli operatori del Punto d'incontro sono stati inoltre invitati a redigere un rapporto dopo i primi tre mesi delle visite padre-figlie.
L'Autorità di protezione ha per contro dichiarato irricevibile l'istanza 9 ottobre 2013 del padre tendente all'attribuzione dell'autorità parentale congiunta e respinto la richiesta di procedere ad accertamenti sull'idoneità genitoriale della madre.
Questa decisione non è stata oggetto d'impugnazione.
I. Con istanza 20 novembre 2013 RE 1 ha chiesto all'Autorità di protezione di fare allestire dal Punto d'Incontro un resoconto intermedio sull'esercizio del diritto di visita padre-figlie, postulando di entrarne poi in possesso. Ha pure chiesto “l'allargamento dei diritti di visita stessi”.
Con ulteriore istanza 21 novembre 2013 il patrocinatore del padre ha chiesto all'Autorità di protezione di poter usufruire di contatti telefonici con le figlie e di partecipare a “una giornata d'incontro straordinaria, in aggiunta alle solite” prevista presso il Punto d'Incontro per il 24 dicembre, onde permettere alle “bambine di pranzare con il padre e la sua famiglia, in un contesto natalizio e di ritrovo da tanto tempo atteso”.
L. Con scritto 26 novembre 2013 l'Autorità di protezione ha ribadito al patrocinatore di RE 1 che “le relazioni personali padre-figlie si svolgono nella forma sorvegliata con una visita quindicinale di 2 ore al Punto d'Incontro di __________, come deciso con risoluzione n. 13.203 in data 22.10.2013” e che “di conseguenza, una visita straordinaria, in occasione del pranzo natalizio tra le bambine, il padre e la sua famiglia, non può entrare in considerazione”, come pure che “una richiesta mirante ad avere un rapporto intermedio dal Punto d'incontro, dopo pochi incontri padre-figlie, è prematura”.
M. Con richiesta trasmessa per fax in data 2 dicembre 20013 all'Autorità di protezione, RE 1 ha postulato l'emanazione di “una decisione formale con l'indicazione delle vie di ricorso” e il riesame della “questione natalizia”.
N. Con scritto 3 dicembre 2013, l'Autorità di protezione – con riferimento agli scritti 20, 21 novembre 2013 e al fax 2 dicembre 2013 – ha ribadito nella sostanza quanto già comunicato nello scritto del 26 novembre 2013, e in particolare che “una visita straordinaria, in occasione del pranzo natalizio tra le bambine, il padre e la sua famiglia”, non poteva “entrare in considerazione”. Ha per finire respinto “la richiesta di emanare una formale decisione, con l'indicazione delle vie ricorsuali”.
O. In data 6/9 dicembre 2013 RE 1 ha introdotto reclamo per denegata giustizia a questa Camera, contestando il diniego dell'Autorità di protezione di emanare una decisione formale.
P. Il 16/17 dicembre 2013 l'Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni, trasmettendo l'incarto a questa Camera. In merito alle considerazioni dell'Autorità di protezione si dirà, se necessario, nel seguito.
Considerato
in diritto
Il diniego di giustizia e il ritardo ingiustificato delle Autorità di protezione sono assimilati a delle decisioni e possono essere oggetto di reclamo (art. 450a cpv. 2 CC), in ogni tempo (450b cpv. 3 CC), alla Camera di protezione (art. 48 lett. f n. 2 LOG).
Il diniego di giustizia consiste nel rifiuto dell'autorità di occuparsi di un procedimento, mentre vi è ritardata giustizia quando l'autorità procrastina in modo inabituale e senza giustificazioni legittime la trattazione di un caso che rientra nelle sue attribuzioni. Sapere se la durata di un procedimento ecceda quella “ragionevole” dipende dal tipo di procedura, dalla complessità del caso specifico e dal comportamento delle parti (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011, nota 121 pag. 61; DTF 135 I 277 consid. 4.4).
Nel caso in esame l'Autorità di protezione ha di fatto respinto le richieste presentate da RE 1 il 20 e 21 novembre 2013 di poter disporre di un rapporto intermedio del Punto d'Incontro sull'esercizio del diritto di visita e di poter avere contatti telefonici con le figlie e un incontro natalizio di lui e della sua famiglia con le bambine da tenersi il 24 dicembre 2013 presso il Punto d'Incontro. A seguito di una precisa richiesta del reclamante, in data 3 dicembre 2013 la medesima autorità si è poi rifiutata di confermare la validità formale della decisione e di indicare i termini e l'autorità di ricorso.
Così facendo, l'Autorità di protezione si è sostanzialmente rimangiata una decisione presa, negandole validità formale e impedendo al padre di contestarla con reclamo davanti a questa Camera. Considerati anche i termini di tempo molto ristretti, in particolare per la definizione dell'auspicato diritto di visita natalizio, va riconosciuto che il modo di procedere dell'Autorità di protezione costituisce un palese diniego di giustizia.
Detta autorità va pertanto invitata a pronunciarsi senza indugio sulle richieste formulate dal reclamante, con decisione chiara ed impugnabile, con considerazione di tutte le circostanze del caso.
Le competenze dell'Autorità di protezione vanno distinte da quelle dell'autorità penale. Quest'ultima autorità può in effetti pure limitare o negare le relazioni personali tra genitori e figli. Ciò è il caso quando sussiste il serio timore che l'imputato, gravemente indiziato di un crimine o di un delitto, influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l'accertamento della verità; o minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi (art. 221 cpv. 1 lett. b e c CPP). In tal caso, il giudice dei provvedimenti coercitivi può ovviare alla carcerazione preventiva o di sicurezza dell'imputato mediante misure sostitutive, quali segnatamente il divieto per l'interessato di avere contatti con determinate persone (art. 237 cpv. 2 lett. g CPP, in relazione con gli art. 18 e 221 cpv. CPP). Dette norme perseguono finalità esclusivamente procedurali (Commentario CPP, Meli, art. 237 CPP, N.3; CR CPP, Schmocker, art. 237 CPP, N. 2), quindi diverse rispetto a quelle del diritto di protezione dei minori.
Nel caso in esame competeva pertanto all'Autorita di protezione assumere le necessarie informazioni presso l'autorità penale e mettere in atto i provvedimenti, di sua competenza, a protezione del bene delle minori. Ciò indipendentemente dalle misure adottate in sede penale.
In vero, dagli atti trasmessi a questa Camera, emerge che l'Autorità di protezione, non ha preso decisioni proprie in merito alle relazioni personali tra padre e figlie, neppure quando il 26/27 giugno 2013 ha ricevuto dal Procuratore pubblico la formale segnalazione dell'esistenza di un procedimento penale a carico di RE 1 per presunti atti sessuali ai danni delle figlie. L'Autorità di protezione sembra infatti essersi adagiata sul divieto impartito da un commissario di polizia al padre – sotto comminatoria delle sanzioni dell'art. 292 CPS – di avere contatti con le figlie (cfr. verb. PO 27 marzo 2013 pag. 25 in basso e pag. 26 in alto); provvedimento, questo, per altro di dubbia validità. Non è infatti dato sapere se un simile divieto, che configura a ben guardare una misura sostitutiva della carcerazione preventiva o di sicurezza a norma dell'art. 237 cpv. 2 lett. g CPP, sia stato confermato dal competente giudice dei provvedimenti coercitivi.
Solo con decisione 22 ottobre 2013 l'Autorità di protezione si è attivata per regolamentare, con un provvedimento restrittivo (diritto di visita sorvegliato) le relazioni tra padre e figlie. Va evidenziato che a differenza di quanto indica la decisione, il provvedimento messo in atto dall'Autorità di protezione non costituisce “un ripristino” delle relazioni personali tra padre e figlie – non essendo le stesse mai state limitate – ma una restrizione messa in atto ad inchiesta penale ormai ultimata con prospettazione da parte del magistrato d'accusa dell'emanazione di un decreto d'abbandono secondo gli art. 319 segg. CPP.
L'Autorità di protezione va di conseguenza richiamata ad un maggiore rigore nell'adempimento tempestivo di quanto le compete a tutela del bene dei minori.
5.Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza. In simili procedure l'autorità soccombente può essere tenuta a rifondere al reclamante vittorioso adeguate ripetibili, analogamente a quanto fa il Tribunale federale in caso di ricorso per ritardata giustizia (sentenza 5A_517/2008 dell'11 dicembre 2008, consid. 3). In concreto si giustifica di così riconoscere al reclamante un'indennità di fr. 500.–, adeguata all'impegno profuso dal patrocinatore nella stesura del memoriale.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo è accolto e gli atti sono rinviati all’Autorità regionale di protezione __________ con il formale invito alla medesima di procedere senza indugio a quanto di sua incombenza, ai sensi dei considerandi.
Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'Autorità regionale di protezione __________, che rifonderà a RE 1 un’indennità di fr. 500.-- per ripetibili.
Per la Camera di protezione del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.