Incarto n. 9.2013.231
Lugano 30 luglio 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Romeo
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l'istituzione di una curatela di rappresentanza in suo favore
giudicando sul reclamo del 19 ottobre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 19 settembre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. RE 1 è nata il __________ 1929 ad Atene, attualmente risiede presso la Residenza __________.
B. Su segnalazione di un istituto bancario, preoccupato per la gestione da parte di RE 1 delle proprie finanze, l'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha sentito quest'ultima e - in data 19 settembre 2013 - ha istituito in suo favore una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio, affidando l'incarico all'avv. CUR 1, M__________ e negando l'effetto sospensivo ad un eventuale reclamo.
In particolare l'interessata aveva investito da tempo parecchio denaro in fantomatiche lotterie, dichiarando di aver vinto una grande somma, che tuttavia faticava ad incassare.
C. Mediante reclamo del 19 ottobre 2013 RE 1 è insorta contro tale risoluzione, chiedendone l'annullamento e la restituzione dell'effetto sospensivo.
La reclamante sostiene di essere stata convinta a firmare l'accordo per la curatela, le cui reali finalità le sarebbero state sottaciute e che non avrebbe compreso. La medesima adduce che il curatore non le piace; che l'istituto bancario le avrebbe bloccato le procure, quando intendeva aiutare le figlie, di cui una appena uscita dall'ospedale e senza lavoro; che le lotterie erano intese ad aiutare degli orfani in Grecia; che curatore e Delegato comunale avrebbero tentato di spiegarle che vi erano delle truffe e che lei era disposta ad approfondire il tema, sapendo di aver speso molto; che proprio l'istituto segnalante in passato avrebbe effettuato investimenti in perdita.
Ella contesta interamente lo scritto 18 settembre 2013 redatto dal Delegato comunale, è contraria al provvedimento curatelare e alla scelta dell'avv. CUR 1.
RE 1 sostiene che vi fosse la necessità di fare degli accertamenti, interpellando il suo medico curante, e allega un certificato, che attesterebbe una situazione normale per la sua età.
L'interessata non avrebbe potuto ricevere la propria corrispondenza per 15 giorni e sarebbe in grado di farsi consigliare da persone di sua scelta, così come si è rivolta a degli specialisti per le proprie dichiarazioni fiscali.
D. L'8 novembre 2013 la scrivente Camera ha respinto l'istanza di restituzione dell'effetto sospensivo.
E. Con osservazioni del 28 novembre 2013 l'Autorità di protezione ha ribadito la propria decisione, chiedendo la reiezione del gravame e contestandone il contenuto.
L'Autorità di prime cure ha rilevato che ha incaricato il Delegato comunale di sentire l'interessata; che in poco tempo quest'ultima aveva esposto il proprio patrimonio a grandi rischi e pertanto ha istituito una curatela per sostenerla nella gestione amministrativa; che nel seguito - contrariamente a quanto indicato nel reclamo - ella si è felicitata della misura con l'Autorità ed ha espresso la propria preoccupazione per l'incasso relativo alle lotterie.
Considerato
in diritto
Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).
Questo disposto prevede le condizioni materiali che consentono l'istituzione di una curatela. Vi sono tre cause alternative: la disabilità mentale, la turba psichica o un analogo stato di debolezza (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, ed. Schulthess, 2011, pagg. 190 no. 398).
L’ampia nozione di "analogo stato di debolezza inerente alla sua persona" consente in particolare di proteggere le persone anziane affette da deficienze analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica. Compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (MCF 06.063 in FF 2006 6391, pag. 6432).
Lo stato di debolezza deve risiedere nella persona interessata e non essere ancorata a circostanze esterne, tra cui rientrano origine sociale, disagio estremo, difficoltà lavorative, solitudine, ecc. (Steinauer/Fountoulakis, Droit des persone physiques et de la protection de l'adulte, Fribourg 2014, n. 133 pag. 43; CommFam Protection del l'adulte/Meier, art. 390 CC no. 16). Ad esempio il disagio finanziario è escluso nella misura in cui è l'assistenza sociale che dovrebbe intervenire; invece se l'interessato omette di fare i passi necessari per ottenere le relative prestazioni a causa di una deficienza caratteriale, questa situazione potrebbe ricadere nel campo di applicazione dell'art. 390 cpv. 1 cifra 1 CC (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., loc. cit.; Meier/Lukic, op. cit., pagg. 192-193 no. 404 e n. 484).
Tale stato deve avere come conseguenza l'incapacità totale o parziale dell'interessato di garantire lui stesso la salvaguardia dei propri interessi o di designare un rappresentante per gestire i suoi affari (bisogno di protezione). Questi ultimi devono essere essenziali per lui, di modo che le difficoltà constatate abbiano delle conseguenze importanti per il medesimo, per i suoi interessi patrimoniali e/o personali (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 134 pag. 43-44; Meier/Lukic, op. cit., pag. 193 no. 405).
In merito all'inventario, la questione è divenuta priva d'oggetto, poiché esso è stato consegnato e approvato dall'Autorità regionale di protezione di __________ il 18 aprile 2014.
L'art. 23 cpv. 4 LPMA precisa che "Delle dichiarazioni fatte in sede d’audizione deve essere tenuto verbale.".
L'audizione da parte dell'autorità in corpore non è pretesa dall'art. 447 CC (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1115 pag. 497; CommFam/Steck, ad art. 447 CC no. 10 i.f.), ma il risultato della stessa va messo agli atti (Ibidem, no. 12 e ad art. 449b CC no. 5) per iscritto, quantomeno il suo contenuto essenziale (BSK Erw.Schutz - Auer/Marti, ad art. 447 CC no. 23; Schmid, Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 447 CC no. 6; BSK Erw.Schutz - Auer/Marti, ad art. 446 CC no. 14).
Qualora ciò non avvenga si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentito (Widmer, Schweizerische Zivilprozessordnung, SHK, 2010, ad art. 235 CPC; DTF 124 V 389, cons. 3a).
È possibile sanare una violazione del diritto di essere sentito, qualora non sia particolarmente grave e l'interessato abbia la facoltà di esprimersi dinnanzi ad un'autorità giudiziaria con pieno potere d'esame (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1117 pag. 498; BSK Erw.Schutz - Auer/Marti, ad art. 447 CC no. 37); ciò che potrebbe essere il caso nella fattispecie, ritenuto che la scrivente autorità è munita di pieno potere d'esame in fatto e in diritto (art. 450a cpv. 1 CC), tuttavia vi sono altre questioni da analizzare prima di determinare se sia opportuno procedere in tal senso.
Per l'istituzione di una curatela ai sensi degli art. 393-396 CC l'Autorità non è tenuta a richiedere una perizia, che va disposta solo se necessario, se si prevede l'adozione di una curatela che comporta una limitazione dei diritti civili a causa di una disabilità mentale o di una turba psichica (CommFam Protection de l'adulte/Meier, art. 390 CC no. 14; DTF 140 III 97, cons. 4.2), nei casi di curatela generale (DTF 140 III 97, cons. 4.2 e 4.3) e di ricovero a scopo di assistenza (art. 450e CC; DTF 140 III 101, cons. 6.2.2).
La perizia va affidata ad un esperto esterno, quando l'autorità non dispone delle conoscenze specifiche necessarie (BSK Erw.Schutz - Henkel, ad art. 390 CC no. 9; MCF 06.063 in FF 2006 6391 segg., pag. 6466; CommFam Protection de l'adulte/Meier, art. 390 CC no. 15).
Tale certificato è piuttosto vago circa lo stato di RE 1, difatti indica genericamente una similitudine con il 2011, lasciando supporre che vi siano stati dei cambiamenti nel frattempo.
Nella propria decisione l'Autorità di protezione non menziona le condizioni della curatelata a livello medico e psichico.
È pur vero che - agli occhi di autorità e persone avvezze a situazioni di difficoltà gestionale, come nel caso delle autorità di protezione e della scrivente Camera - certi comportamenti di RE 1 lasciano trasparire un disagio: in particolare per le difficoltà evidenziate nel gestirsi, nel conferire procure, nel revocarle e nell'istruire e sorvegliare i mandatari (cfr. DTF 134 III 385, cons. 4.2; CommFam rotection de l'adulte/Meier, art. 390 CC no. 24), nel diffidare da promesse di vincite, nello spendere oltre trentamila franchi in 15 giorni per fantomatiche lotterie e conferire mandati a più legali; così come traspare pure una potenziale influenzabilità dell'interessata e possibili problemi di memoria (peraltro era già stata segnalata una difficoltà per quella visiva nel rapporto del 7 novembre 2011).
In merito alle censure circa la presentazione dell'inventario da parte del curatore, si osserva che il fatto che l'interessata non sappia quanto e cosa possiede è già sintomatico di una lacuna gestionale.
Tuttavia non si hanno indicazioni a livello medico e psicologico sulla durata di questo stato, sulla sua natura, così da disporre un piano d'intervento adatto alle circostanze e da determinare la causa della curatela ai sensi dell'art. 390 CC.
Quanto appurato dall'autorità di prime cure giustifica l'adozione tempestiva di provvedimenti atti a tutelare gli interessi
L'insieme di queste mancanze a livello procedurale impone il rinvio all'Autorità inferiore per ulteriori accertamenti e per sanare le violazioni del diritto di essere sentito.
Nell'attesa l'Autorità di prime cure potrà e dovrà disporre le misure cautelari e supercautelari più opportune a protezione della sfera finanziaria ed eventualmente anche personale di RE 1.
In base a tale disposto l'autorità ha il dovere di sondare quale sia la proposta del curatelato in merito alla persona del curatore. Se l'attenzione dell'interessato non viene attirata su questa sua facoltà, vi è una violazione del diritto di essere sentito (DTF 140 III 1, cons. 3.1.2).
La medesima rifiuta il curatore attuale e desidera "farsi consigliare da persone di sua scelta" (reclamo, pag. 7), ma non ha proposto nessuno per tale funzione.
Del resto non ha neppure spiegato, perché l'avv. CUR 1 non sarebbe idoneo.
Considerate le varie lacune a livello procedurale, si giustifica ulteriormente il rinvio alla prima istanza, che dovrà indagare se RE 1 abbia una proposta circa la persona del curatore (DTF 140 III 1, cons. 3.2) e se si tratti di un candidato idoneo all'incarico.
Data la situazione non si prelevano né tassa né spese.
Posto che l'esito finale della vertenza non è ancora determinabile - in particolare per quanto attiene alla necessità di una curatela nel lungo termine (cfr. sentenza ICCA 17.07.2013, 11.2010.110, cons. 10), ma che effettivamente vi sono state delle violazioni, che la reclamante difficilmente avrebbe potuto far valere da sé, si concedono ridotte ripetibili a quest'ultima.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.1. La risoluzione n. 318 del 19 settembre 2013 dell'Autorità regionale di protezione __________ è annullata e gli atti sono ritornati alla medesima autorità, affinché proceda come indicato nei considerandi.
L'Autorità regionale di protezione __________ rifonderà fr. 400.-- alla signora RE 1 a titolo di ripetibili.
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.