Incarto n. 9.2013.224
Lugano 17 dicembre 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla segretaria
Tamagni
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l'istituzione di una curatela di rappresentanza con gestione del patrimonio
giudicando sul reclamo del 7/9 ottobre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 9 settembre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e
in diritto
che con istanza 19 luglio 2011 la signora RE 1 (1927) ha chiesto alla Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) di istituire a suo favore una curatela volontaria, a motivo del collocamento in Casa per Anziani del marito D__________ G__________ (1927);
che con decisione 9 settembre 2011 la Commissione tutoria regionale __________ ha istituito una curatela volontaria ex art. 394 vCC in favore dell'interessata, nominando quale curatrice la signora M__________ M__________, che già era curatrice del marito gestendone gli aspetti amministrativi e finanziari, segnatamente in relazione all'appartamento posseduto dai due coniugi in comproprietà;
che in data 27 novembre 2012 P__________ G__________, figlio di RE 1, ha chiesto la revoca del mandato di curatrice a M__________ M__________, richiesta alla quale R__________ G__________, l'altro figlio della reclamante, aveva già manifestato di opporsi il 20 novembre 2012, per il timore che P__________ e sua moglie plagiassero sua madre;
che con scritto 24 novembre 2012 RE 1 ha pure postulato la sostituzione della curatrice M__________ M__________ e la nomina del signor F__________ E__________ quale “curatore amministrativo dei suoi interessi”;
che il 18 dicembre 2012 M__________ M__________ ha chiesto di essere dimessa dal ruolo di curatrice di RE 1, vista la situazione che si è venuta “a creare con la famiglia P__________”;
che con scritto 13 marzo 2013 P__________ G__________ ha chiesto nuovamente la sostituzione della curatrice M__________ M__________;
che D__________ G__________, marito di RE 1, è deceduto il 21 aprile 2013;
che con decisione 9 settembre 2013 l'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) – subentrata alla Commissione tutoria a far tempo dal 1° gennaio 2013 – ha: revocato la curatrice M__________ M__________ con effetto al 31 agosto 2013; istituito a favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con gestione del patrimonio (la totalità dei redditi e della sostanza) ex art. 394 e 395 CC; nominato quale curatore l'avv. CUR 1, L__________ con i compiti indicati dal dispositivo n. 2 della decisione; previsto per il curatore il riconoscimento di un onorario orario di fr. 180.– oltre alle spese;
che, con reclamo 7/9 ottobre 2013, RE 1 è insorta contro la decisione sopra menzionata dell'Autorità di protezione, sostenendo di essere stata “plagiata” dalla “vecchia CTR __________ in particolare dalla ex curatrice amministrativa M__________ M__________” o perlomeno vittima delle medesime e di non essere d'accordo di farsi gestire il suo “disbrigo amministrativo a fr. 180.– l'ora”, come pure di essere “capace di gestire la sua contabilità da sola e/o insieme” al signor F__________ E__________;
che l'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Quanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74a e 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Ltut, pag. 8];
che, a norma dell'art. 394 CC, se la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a determinati affari e deve pertanto essere rappresentata, è istituita una curatela di rappresentanza (cpv. 1); l'Autorità di protezione può limitare di conseguenza l'esercizio dei diritti civili dell'interessato (cpv. 2); anche se non sono posti limiti al suo esercizio dei diritti civili, l'interessato è obbligato dagli atti del curatore (cpv. 3);
che, secondo l'art. 395 cpv. 1 CC, se istituisce una curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni, l'Autorità di protezione designa i beni che devono essere amministrati dal curatore; può porre sotto amministrazione del curatore determinati elementi del reddito o del patrimonio, l'intero reddito o l'intero patrimonio o l'insieme di reddito e patrimonio;
che nel caso in esame l'amministrazione concerne l'intero reddito e patrimonio dell'interessata, senza privazione dell'esercizio dei diritti civili;
che le doglianze della reclamante di essere stata plagiata dall'allora Commissione tutoria regionale __________ e dalla curatrice M__________ M__________, o di essere loro vittima, non trovano alcuna conferma negli atti e sono di conseguenza del tutto fuori luogo;
che l'intervento di polizia a cui accenna la reclamante come lesivo e atto di plagio, appariva in vero necessario a sua tutela, come evidenziato dal rapporto della Polizia M__________ datato 1° marzo 2013;
che l'incapacità di RE 1 di gestire da sola i propri affari amministrativi risulta in modo palese dagli atti, ossia in particolare dagli estratti attestanti numerose esecuzioni che erano pendenti prima dell'intervento della curatrice (cfr. estratti Ufficio Esecuzioni del 31.10.2011 e 11.01.2012);
che secondo l'art. 400 cpv. 1 CC l'autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, diponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi conpiti; ex art. 401 CC, quando l'interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia, l'autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è idonea e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1); per quanto possibile, l'autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all'interessato (cpv. 2);
che l'Autorità di protezione è tenuta ad approfondire e a pronunciarsi sulla proposta della nomina di un curatore formulata da un interessato, pena la violazione del diritto di essere sentito per diniego di giustizia formale; la persona interessata può far valere la sua proposta sia in occasione della prima nomina, sia in sede di modifica del curatore (CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, art. 401 CC N. 1);
che il rifiuto della proposta di un curatore fatta da un interessato deve essere motivato (DTF del 5.10.2000, inc. 5P.332/2000);
che, nella specie, RE 1 con scritto 24 novembre 2012 ha postulato la nomina del signor F__________ E__________ quale curatore amministrativo dei suoi interessi, richiesta reiterata in sede di reclamo;
che dagli atti trasmessi a questo giudice non risulta che l'Autorità di protezione abbia sentito l'interessata – persona per altro non privata dell'esercizio dei diritti civili e non incapace di discernimento – in merito alla sua proposta, verificandone gli eventuali condizionamenti da parte del figlio P__________ G__________ e l'esistenza di effettivi conflitti d'interesse (CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, art. 401 CC N. 2);
che neppure risulta che la persona proposta (signor F__________ E__________) sia stata interpellata ed abbia rifiutato di accettare il mandato (CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, loc. cit.), né tantomeno che sia stata fatta un'approfondita valutazione di detta candidatura, ciò con riferimento al messaggio mail ricevuto dalla Commissione tutoria il 10 febbraio 2012, ore 12.36 e ai predetti potenziali conflitti d'interesse;
che del resto la decisione impugnata non indica i motivi per i quali la proposta di designare il signor F__________ E__________ quale curatore debba essere respinta, anzi, neppure menziona la proposta in questione;
che già per questo motivo la decisione dell'Autorità di protezione deve essere annullata per violazione del diritto di essere sentita di RE 1;
che di conseguenza il reclamo va accolto e la decisione impugnata va annullata e l'incarto rinviato all'autorità di prima sede per nuova decisione;
che gli oneri della presente procedura seguono la soccombenza e vengono posti a carico dell’Autorità di protezione; non si assegnano tuttavia ripetibili;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo è accolto. Di conseguenza:
1.1. La decisione 9 settembre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________ (ris. n. 125.2013) è annullata.
1.2. Gli atti sono ritornati a quest’ultima autorità per nuova decisione.
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell'Autorità regionale di protezione __________. Non si assegnano ripetibili.
Comunicazione:
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.