Incarto n. 9.2013.173
Lugano 16 aprile 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Romeo
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2
per quanto riguarda la curatela a suo favore
giudicando sul reclamo del 21 giugno 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 19 giugno 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. RE 1 è nato il __________ 1975 ed è domiciliato a S__________.
Con decisione del 21 dicembre 2011 l'allora Commissione tutoria regionale - ora Autorità regionale di protezione - __________ ha istituito una curatela amministrativa ai sensi dell'art. 393 cifra 2 vCC in suo favore.
B. Il 13 maggio 2013 RE 1 ha chiesto la revoca della misura nei suoi confronti, poiché non si ritiene responsabile dei debiti creati, per i quali essa gli è stata imposta; egli reputa di sapersi gestire da solo senza l'aiuto di terzi - che lo farebbero "diventare matto" - ed evidenzia che le richieste dei creditori sono gestite tramite trattenute della banca.
C. L'Autorità di protezione di __________ ha sollecitato il parere del curatore, signor CO 2, in merito alla richiesta di revoca.
Il 7 giugno 2013 il curatore si è dichiarato contrario a quest'ultima e ha sottolineato le difficoltà createsi per la mancanza di collaborazione del reclamante nel piano di presa a carico della moglie e i prelevamenti frequenti e rilevanti che egli effettua sul conto da lui gestito, allegando la relativa documentazione.
D. Mediante decisione del 19 giugno 2013 l'Autorità di protezione ha convertito la misura del vecchio diritto in una curatela di rappresentanza con gestione del patrimonio ai sensi degli art. 394 e 395 CC, negando all'interessato l'accesso ai conti bancari e postali, e ha confermato l'incarico a CO 2.
E. Con reclamo del 21 giugno 2013 RE 1 ribadisce la propria istanza di revoca, chiede di liberare i conti bancari o postali, il resoconto di ciò che ha fatto il curatore ed eventualmente di scegliere lui quest'ultimo. Il reclamante provvederebbe da solo a gestire la moglie ed il lavoro, così come avrebbe contattato i debitori per accordarsi e pagare ratealmente i debiti. Il curatore non l'avrebbe mai informato di quanto fatto delle entrate e delle uscite. Il reclamante sarebbe in grado di fare tutto il necessario per sé e per la moglie
F. Il 1° luglio 2013 CO 2 ha presentato le proprie osservazioni, confermando di opporsi alla revoca della curatela e rilevando che: la situazione debitoria è dovuta allo stile di vita del reclamante, che si spostava in taxi per cercare delle cure miracolose per la moglie senza rivolgersi a dei professionisti e pagando verosimilmente degli importi rilevanti; il curatelato effettua dei prelevamenti eccessivi dal conto corrente in date ravvicinate e anche più volte in un solo giorno; egli ha ostacolato il suo intervento; non ha rispettato il pagamento rateale a S__________; non riuscirebbe ad incontrare i figli per mancanza di denaro; ha interrotto la terapia con la psicologa; il debito con la Clinica V__________, dove era ricoverata la moglie, è stato coperto dal Cantone e ve ne è ancora uno con l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.
G. In data 3 luglio 2013 l'Autorità regionale di protezione di __________ ha rinunciato a presentare osservazioni, rimettendosi al giudizio della scrivente Camera.
Considerato
in diritto
Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPamm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).
Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) implica varie facoltà, segnatamente quella di esprimersi sugli elementi essenziali prima che una decisione sia presa (DTF 133 I 270 consid. 3.1), ma non garantisce di per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b). Eccezionalmente, una violazione del diritto d'essere sentito commessa da un'autorità inferiore può, in determinate situazioni, essere sanata dall'autorità di ricorso o reputarsi sanata qualora l'interessato possa far valere le sue argomentazioni davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195, consid. 2.3.2; 133 I 201, consid. 2.2).
In materia di protezione dell'adulto, il diritto di essere sentito va oltre le prerogative che derivano dalla norma costituzionale suddetta. L'art. 447 cpv. 1 CC garantisce infatti alla persona interessata – non al curatore, né ad altre persone coinvolte (BSK Erw. Schutz, Auer/Marti, ad art. 447 CC n. 13) – il diritto di essere sentito personalmente e oralmente dall'autorità di protezione che decide la misura. Eccezioni a questo principio sono ammissibili se l'audizione appare sproporzionata a motivo delle circostanze [cfr. Messaggio del 28 giugno 2006 concernente la revisione del codice civile svizzero (Protezione dell'adulto, diritto delle persone e di filiazione), FF 2006 pag. 6466 ad art. 447 CC]. L'audizione costituisce tra l'altro un mezzo per l'autorità di delucidare i fatti e farsi un'opinione personale sullo stato mentale della persona interessata e sulla necessità di ordinare o di mantenere una misura di protezione (BSK Erw. Schutz, Auer/Marti, ad art. 447 CC n. 4 segg.).
Il diritto all'audizione orale esiste solo davanti all'autorità di protezione; contrariamente a ciò che prevale in materia di ricovero a scopo d'assistenza (art. 426 segg. CC; DTF 139 III 257 consid. 4.3), la persona interessata da una misura di curatela non ha il diritto di essere sentita nuovamente oralmente davanti all'autorità di ricorso (DTF 140 III 1, consid. 3.1.1, non pubblicato).
Quando l'autorità di protezione converte una misura del vecchio diritto a quello nuovo, si basa sul rapporto del curatore in carica (art. 414, 446 cpv. 2, 448 CC), su eventuali informazioni complementari provenienti dai servizi che partecipano alla sua presa a carico (casa per anziani, istituti, terapeuti, medici, ecc.) e sull'audizione dell'interessato stesso (Copma, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 302 n. 13.31).
L'autorità di protezione – pena la violazione del diritto di essere sentito – è tenuta ad attirare l'attenzione dell'interessato sulla sua possibilità di formulare una proposta e, se essa verrà formulata, ad esaminarla (DTF 140 III 1, consid. 3.1.2, non pubblicato).
In vista della conversione della curatela secondo il vecchio diritto l'Autorità di protezione ha chiesto e ottenuto un rapporto dal curatore, ma anch'esso non risulta essere stato trasmesso a RE 1.
La medesima autorità non l'ha neppure convocato per spiegargli il cambiamento prospettato, ma ha evaso l’istanza del reclamante e al contempo ha convertito la curatela ai sensi dell’art. 393 cifra 2 vCC in una curatela di rappresentanza ai sensi degli art. 394 e 395 CC, bloccando l’accesso ai conti bancari e postali in virtù dell’art. 395 cpv. 3 CC.
L'audizione di RE 1 avrebbe altresì permesso di appurare che egli desiderava proporre un nuovo curatore.
Considerato che il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione comporta per principio l'annullamento della decisione impugnata, senza riguardo alla fondatezza delle censure nel merito (DTF 5A_540/2013 del 3 dicembre 2013, consid. 3.1.1; sentenza CDP del 13 giugno 2013, inc. 9.2013.160) e che nulla si oppone a che essa sia rilevata d'ufficio dall'autorità cantonale di ricorso (DTF 107 V 248, consid. 1b; DTF C 91/02 del 6 agosto 2002, consid. 2b); stante la plurima violazione nella fattispecie, che non può essere sanata dalla scrivente Camera - nonostante il pieno potere d'esame in fatto e in diritto (art. 450a CC) - poiché si sottrarrebbe un grado di giudizio all'interessato (DTF 5P.45/2007 del 5 aprile 2007, consid. 5.2), occorre annullare la decisione avversata e rinviare gli atti all'autorità di primo grado, affinché senta RE 1 in particolare sulla risposta del curatore del 7 giugno 2013 e sul rapporto in merito alla conversione della misura (del 6 marzo 2013) e decida nuovamente sull'istanza di revoca ed eventualmente proceda ad adattare la misura al nuovo diritto.
Onde evitare nuove violazioni del diritto di essere sentito e procedure ricorsuali dettate unicamente dal desiderio del reclamante di visionare gli atti, si rammenta che per l'art. 410 cpv. 2 CC "Il curatore spiega la contabilità all’interessato e su richiesta gliene fornisce una copia."; pertanto RE 1 potrà rivolgersi direttamente a CO 2 per avere una copia di quanto da lui gestito.
In esito il reclamo dev'essere accolto e la decisione annullata, seppur per altri motivi da quelli addotti da RE 1.
Data la situazione non si prelevano né tassa né spese di giustizia.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.1. La decisione del 19 giugno 2013 dell'Autorità regionale di protezione __________ è annullata. Gli atti sono rinviati a quest'ultima autorità, affinché senta RE 1 come indicato nei considerandi.
Non si prelevano né tassa né spese di giustizia.
Notificazione:
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.