Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 05.06.2013 9.2013.144

Incarto n. 9.2013.144

Lugano 5 giugno 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

Romeo

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________

per quanto riguarda le relazioni personali con le figlie

giudicando sul reclamo del 14 maggio 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 maggio 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

che PI 2, nata il 1999, ed PI 1, nata l’ 2001, sono figlie della defunta __________ e di RE 1;

che da quando la madre è deceduta - il 2010

  • le minori vivono presso i nonni materni, PI 3 e PI 4, incontrando il padre nei fine settimana;

che il 25 febbraio 2011 il Procuratore pubblico __________ ha segnalato all’allora Commissione tutoria regionale __________ che nell’ambito di un procedimento penale a carico del padre erano emersi dei fatti che convolgevano la figlia PI 1;

che l’affido ai nonni materni è stato formalizzato con decisione dell’Autorità regionale di protezione __________ del 5 maggio 2012, con cui il padre è stato privato della custodia sulle figlie, garantendogli le relazioni personali con le figlie da concordarsi con i genitori affidatari;

che il 13 dicembre 2012 è stata sottoscritta la convenzione per l’affidamento familiare ed il 21 gennaio 2013 il progetto educativo;

che mediante lettera del 27 marzo 2013 PI 3 ha comunicato all’Autorità di protezione di __________ che il padre aveva prenotato un volo per le __________, dove intendeva portare le figlie e la propria compagna, partendo il 19 giugno 2013 per la durata di 3 settimane;

che il 28 marzo 2013 l’Autorità di protezione ha trasmesso lo scritto della nonna materna al padre, osservando che la vacanza avrebbe dovuto essere discussa nell’ambito dell’affidamento;

che con decisione 10 maggio 2013 l’Autorità di protezione di __________ ha negato la vacanza nelle __________, sia perché non vi era alcun dettaglio sugli spostamenti sia perché il paese non è considerato come sicuro da parte del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Richiamando i motivi che hanno portato all’affido, l’autorità ha indicato al padre di fornire (a lei e ai nonni materni) tutte le necessarie informazioni per ottenere l’autorizzazione per altre eventuali vacanze e gli ha assegnato un termine di 15 giorni per presentare un eventuale programma alternativo di vacanze estive con le figlie;

che il 14 maggio 2013 RE 1 si è rivolto all’Autorità regionale di protezione __________, trasmettendo il programma dettagliato degli spostamenti e dei luoghi di soggiorno, assicurando che - unitamente alla propria compagna, originaria del posto - avrebbero già soggiornato in località sicure, che nel viaggio programmato eviterebbero i luoghi sconsigliati dal DFAE, nonché centri commerciali, cinema e trasporti pubblici, che le mete previste sarebbero controllate sia per la sicurezza sia per la salute, che gli spostamenti avverrebbero con mezzi privati delle strutture alberghiere;

che lo scritto del padre è stato trasmesso a questa Camera dall’Autorità di protezione in data 16/21 maggio 2013, poiché quest’ultima l’ha considerato come reclamo;

che con osservazioni del 29 maggio 2013 l’Autorità di protezione di __________ ha chiesto la conferma della propria decisione, evidenziando che il padre non era in grado di occuparsi delle figlie da solo, motivo per cui sono state affidate ai nonni materni; che egli non ha rispettato le condizioni dell’affido, omettendo di sottoporre il suo piano per le vacanze all’Ufficio famiglie e minori (UFaM) ed ai genitori affidatari; che il viaggio nelle __________ non offre sufficienti garanzie di protezione verso le minori, ricordato altresì che il reclamante era stato condannato a livello penale per dei comportamenti inadeguati nei confronti delle figlie;

Considerato

in diritto

che l'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);

che con lo scritto in disamina il padre si è rivolto all’Autorità di protezione di __________ con dei dettagli sul viaggio nelle __________, invece che su una meta alternativa, discostandosi dalla richiesta dell’autorità, la quale non ha riconsiderato la propria risoluzione - rinunciandovi implicitamente anche in sede di osservazioni (art. 450d cpv. 2 CC) - trasmettendo l’atto per competenza alla scrivente Camera, che può considerarlo unicamente come reclamo, essendo l’unico rimedio esperibile contro le decisioni delle autorità di protezione (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Schulthess 2011, pag. 157 no. 127);

che giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell’autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze;

che presupposto per l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione (BSK ZGB I - Schwenzer, ad art. 273 CC n. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione (DTF 123 III 452, cons. 3c; 5P.131/2006 del 25 agosto 2006, cons. 3). Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenze ICCA del 23 agosto 2005, inc. 11.2005.18, cons. 7; del 28 gennaio 2002, inc. 11.2001.114, cons. 7 i.f. e 12; DTF 123 III 451, cons. 3b). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.);

che secondo l’art. 274 cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi;

che tale rifiuto o revoca può entrare in considerazione se il bene del minore lo esige imperativamente e se è impossibile trovare una regolamentazione delle relazioni personali che ne salvaguardi gli interessi: la norma ha per scopo di proteggere il minore e non di punire il genitore (DTF 5A_398/2009 del 6 agosto 2009, cons. 2.1);

che secondo la giurisprudenza il rifiuto o la revoca necessita di indizi concreti di messa in pericolo del bene del figlio (DTF 131 III 209, cons. 5; 5P.131/2006 del 25 agosto 2006, cons. 3; E. Epiney-Colombo, Le relazioni personali, 2006, pag. 7), ossia quando il suo sviluppo fisico, psichico e morale è minacciato dalla presenza, anche solo limitata, del genitore beneficiario. Tra gli “altri gravi motivi” rientrano negligenze, violenze fisiche o psichiche (DTF 122 III 407, cons. 3b), in particolare abusi sessuali sul minore. La revoca delle relazioni personali è pur sempre l’ultima ratio (DTF 5A_716/2010 del 23 febbraio 2011, cons. 4; 122 III 404 cons. 3b pag. 407) e sulla base del principio di proporzionalità occorre valutare se le temute conseguenze possano essere sufficientemente limitate con la presenza di una terza persona (diritto di visita sorvegliato; DTF 5A_92/2009 del 22 aprile 2009);

che il DFAE ha diffuso i consigli di viaggio nell’ottobre 2012 e li ha confermati ripetutamente e di recente, essi risultano tuttora validi (www.eda.admin.ch/eda/it/home/reps/asia/vphl/rhphi.html): vi sono pericoli per la sicurezza, terrorismo e sequestri, criminalità elevata; “Per quanto riguarda la descrizione delle zone a rischio, le indicazioni fornite sono approssimative; i pericoli non possono essere circoscritti esattamente a una precisa regione”; inoltre “I minori di 15 anni che viaggiano da soli, con un solo genitore o con una terza persona, sono soggetti a particolari formalità per quanto riguarda l’entrata nel Paese. Inoltre, le autorità d'immigrazione __________ possono trattenere il passaporto fino al momento della partenza dal Paese. Si raccomanda di informarsi per tempo sulle esatte disposizioni presso l’Ambasciata __________ a Berna.”;

che nella fattispecie la destinazione scelta dal reclamante presenta dei pericoli reali e concreti per l’incolumità fisica delle minori, i quali non sono nemmeno circoscrivibili in modo esatto, pertanto non è detto che conoscendo le località ed evitando determinati luoghi il viaggio sia sicuro. Neppure l’Ambasciata svizzera potrebbe tutelare adeguatamente le minori ed intervenire in modo efficace nel caso di eventi negativi. In aggiunta non risulta che siano state espletate le necessarie formalità per i minori di 15 anni;

che la vacanza in esame presenta un pericolo per la vita stessa delle minori a causa della sua destinazione ed esso non può essere scongiurato con altri provvedimenti, perciò la stessa non può essere concessa. Tale conclusione s’impone anche in assenza di una colpa del genitore beneficiario (cfr. BSK ZGB I - Schwenzer, ad art. 274 CC no. 4; Pichonnaz/Rumo-Jungo, Enfant et divorce, Schulthess 2006, pag. 111);

che a questo si aggiunga che finora il padre ha avuto con sé le minori per diritti di visita molto più brevi; secondo la convenzione per l’affidamento familiare (pag. 5) le vacanze avrebbero dovuto essere stabilite d’intesa tra padre, nonni, autorità e UFaM - ciò che non è stato il caso - inoltre i trascorsi penali del reclamante raccomandano innanzitutto prudenza e secondariamente di proseguire per gradi nell’aumento della durata dei diritti di visita;

che alla luce di tutte le circostanze la posizione dell’autorità di prime cure è giustificata;

che quest’ultima aveva dato la facoltà al padre di presentare un altro programma, scegliendo un’altra meta, entro un termine ormai scaduto; di conseguenza costui può tentare di provvedervi, fornendo sin da subito delle informazioni complete, e sperando di riuscire a raccogliere l’accordo di tutte le parti;

che secondo l’art. 314a CC il figlio è sentito personalmente e in maniera adeguata dall’autorità di protezione dei minori o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano (cpv. 1); nel verbale dell’audizione sono registrate soltanto le risultanze essenziali per la decisione. I genitori vengono informati su tali risultanze (cvp. 2); il figlio capace di discernimento può interporre reclamo contro la negata audizione (cpv. 3);

che per la norma appena citata l’autorità deve sentire il minore nelle procedure che lo riguardano, così come è il caso nella fattispecie;

che nel caso concreto, considerato che a priori la meta appare pericolosa, si prescinde dal rinvio degli atti all’autorità di primo grado, poiché l’audizione delle minori si configurerebbe come un mero esercizio procedurale, che non muterebbe le controindicazioni fornite dal DFAE, col rischio peraltro di creare loro inutili tensioni. Del resto anche se loro volessero andare nelle __________, non si potrebbe fare astrazione dei pericoli esistenti per la loro vita. Tuttavia nel caso in cui fosse presentata una nuova destinazione e non apparissero elementi contrari alla realizzazione di una vacanza, l’autorità di prime cure avrà l’accortezza di sentire le ragazze prima di statuire al riguardo;

che in esito il reclamo è respinto;

che tassa e spesa di giustizia seguono la soccombenza e dovrebbero essere imputate a RE 1, tuttavia esse saranno moderate, posto che egli non dispone di particolari conoscenze giuridiche ed ha agito con atti propri senza l’ausilio di un legale;

che relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti alla regolamentazione del diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

  1. Il reclamo è respinto.

  2. Gli oneri del reclamo consistenti in

a) tassa di giustizia fr. 50.--

b) spese fr. 50.--

fr. 100.—

sono a carico di RE 1.

  1. Notificazione:

Comunicazione:

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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