Incarto n. 15.2025.91
Lugano 26 agosto 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta della giudice:
Bellotti, presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 18 giugno 2025 dell'
RI 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
l'operato dell'Ufficio d'esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il provvedimento del 16 giugno 2025, con cui l’Ufficio ha rifiutato di eseguire il sequestro decretato il 13 giugno 2025 dal Giudice di pace del Circolo di Paradiso nei confronti di
PI 1, __________
ritenuto
in fatto: A. Su istanza dell’RI 1 diretta contro PI 1, con decreto del 13 giugno 2025 (__________) il Giudice di pace del Circolo di Paradiso ha disposto il sequestro dell’“interessenza del debitore nella successione relitta della fu PI 2, nata il 27.02.1929, deceduta il 07.06.2025 a __________”, il tutto fino a concorrenza di fr. 4’742.40.
B. Mediante provvedimento del 16 giugno 2025, la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha rifiutato di eseguire il sequestro. Ha infatti rilevato che nel decreto non figurano “gli elementi minimi per identificare quali sono i beni da sequestrare, rispettivamente l’indicazione del luogo e/o dell’eventuale terzo detentore dei beni”, sicché non gli era possibile interrogare il debitore sequestrato, per “colmare le lacune del decreto di sequestro”. Ha aggiunto che, “in caso contrario, il sequestro perseguirebbe mere finalità investigative e costituirebbe, di fatto, un pignoramento”, ciò che non è ammissibile.
C. Con ricorso del 18 giugno 2025, l’RI 1 si è aggravata contro il predetto provvedimento, chiedendo di annullarlo e d’invitare l’UE a eseguire il sequestro, ad accertare i nomi e gl’indirizzi degli altri eredi di PI 2, nonché a notificare loro il sequestro, il tutto senza coinvolgere il sequestrato.
D. Nelle sue osservazioni del 26 giugno 2025, l’Ufficio si è riconfermato nel proprio provvedimento.
E. Il 1° luglio 2025, l’UE ha trasmesso alla Camera il Certificato relativo allo stato di famiglia registrato per PI 2.
F. Il 18 agosto 2025 la ricorrente ha sollecitato l’evasione della sua impugnativa, a fronte di un asserito rischio che gli eredi dividano la successione prima di una decisione di merito. Il 21 agosto 2025, la medesima ha chiesto che questa Camera faccia ordine all’UE, in via superprovvisionale, di eseguire immediatamente il decreto di sequestro.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 16 giugno 2025 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
La procedura di emissione del decreto di sequestro è unilaterale sia in prima, sia in seconda sede, sicché il reclamo contro il decreto che respinge l’istanza di sequestro e la relativa decisione non vengono notificati alla controparte (tra tante: CEF 14.2020.137 del 18 novembre 2020, consid. 1.2 e 8). Per preservare l’effetto sorpresa caratteristico del sequestro (sotto consid. 4.5), anche la procedura di esecuzione del decreto, compresa l’eventuale fase di ricorso contro il provvedimento che rifiuta di eseguire il sequestro, deve avvenire all’insaputa del sequestrato. La copia del ricorso dell’RI 1 destinata a PI 1 gli verrà pertanto notificata, unitamente alla presente decisione, nelle modalità indicate al consid. 5.
Nel ricorso, per quanto qui d’interesse, l’RI 1 sostiene che nel sequestro o nel pignoramento di una quota ereditaria non possono essere sequestrati o pignorati i singoli beni ereditari, ma solo la quota stessa, sicché i beni non devono figurare nel decreto di sequestro. La ricorrente aggiunge che l’ufficio d’esecuzione deve notificare il sequestro ai coeredi e che perciò deve identificarli, rivolgendosi alle competenti autorità, ciò ch’essa non può fare, giacché non può chiedere l’emissione di un certificato ereditario. Chiede d’invitare l’Ufficio a procedere come indicato in narrativa.
Nelle osservazioni, l’UE ribatte che il decreto di sequestro non menziona né gli eredi di PI 2, né i beni ereditari, e rileva che dalla documentazione prodotta dalla sequestrante dopo l’emissione del provvedimento (varie comunicazione degli Uffici del controllo abitanti di vari Comuni ticinesi e necrologio della defunta) non risulta che il sequestrato sia parente della defunta. Conclude che “non vi è pertanto un elemento che certifichi che l’escusso sia effettivamente erede della signora […] e/o quali beni dovrebbero appartenere alla successione”. L’Ufficio ribadisce testualmente quanto indicato nel provvedimento. Si riconferma pertanto nello stesso. Precisa di non aver informato del ricorso il sequestrato, giacché concernente l’esecuzione di un sequestro.
4.1 Giusta l’art. 1 cpv. 1 ODiC (RS, 281.41), il pignoramento dei diritti del debitore in una comunione ereditaria indivisa, in un’indivisione, in una società in nome collettivo o in accomandita oppure in un’analoga comunione non può avere per oggetto che la parte spettantegli nel prodotto della liquidazione della comunione (c.d. interessenza), anche se quest’ultima comprende un unico bene; ciò vale anche per l’esecuzione del sequestro, cui si applicano per analogia le disposizioni sul pignoramento (art. 275 LEF).
4.2 Fino alla divisione dell’eredità ogni erede è proprietario comune di ogni singolo bene ereditario, ma la sua quota ereditaria è unica e, di principio, non può essere scomposta in quote sui singoli beni. Dunque, oggetto dell'esecuzione forzata nei confronti di un erede può essere unicamente la sua quota (complessiva), non una o più quote sui singoli beni. L’ODiC si fonda proprio su questa situazione giuridica (DTF 91 III 69 consid. 1). Qualora voglia ottenere il sequestro dei diritti del debitore su un'eredità indivisa, come unico (possibile) bene da sequestrare, il creditore deve perciò indicare la quota ereditaria del debitore (DTF 91 III 69 consid. 2).
4.3 Nella fattispecie, poiché l’RI 1 voleva ottenere il sequestro dei diritti di PI 1 sull’eredità di PI 2, il decreto, quale bene da sequestrare, indica correttamente l’interessenza, e non singoli beni ereditari (sopra consid. 4.2), sicché non è necessario – né possibile – “colmare le lacune del decreto di sequestro” (sopra consid. 4). Il provvedimento impugnato è pertanto errato, nella misura in cui rifiuta di eseguire il sequestro, per il motivo che nel decreto non figurano “gli elementi minimi per identificare quali sono i beni da sequestrare, rispettivamente l’indicazione del luogo e/o dell’eventuale terzo detentore dei beni” e, di conseguenza, nella misura in cui allude al cosiddetto sequestro investigativo. È d’altronde irrilevante che la sequestrante non abbia “certificato” che “l’escusso sia effettivamente erede della signora”. Tale circostanza attiene infatti all’esistenza di beni del debitore – l’interessenza, appunto (sotto consid. 4.4) – che il creditore deve rendere verosimile con l’istanza di sequestro (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF), ovvero uno dei presupposti materiali del provvedimento supercautelare, il cui esame spetta non alle autorità esecutive, bensì al giudice del sequestro e dell’opposizione allo stesso (sopra consid. 4).
4.4 Ciò detto, non si può ignorare che la comunione ereditaria, e con essa l’interessenza, non sorge qualora ci sia un solo erede (art. 602 cpv. 1 CC a contrario), e ch’essa si estingue, segnatamente, qualora cessino i presupposti della sua esistenza (CEF 15.2024.20 dell’8 ottobre 2024, consid. 5.2), ad esempio, se, di due o più eredi, ne rimane solo uno. Ricordato che le autorità esecutive devono verificare che il decreto di sequestro non sia nullo, in particolare, siccome indicante beni manifestamente inesistenti (sopra consid. 4), ci si potrebbe perciò domandare se l’ufficio d’esecuzione non debba rifiutarsi di eseguire il provvedimento supercautelare, qualora l’inesistenza dell’interessenza sia manifesta, ad esempio, qualora il funzionario sappia che la comunione era già sciolta nel momento in cui il giudice ha emesso il decreto. In concreto, la domanda può però restare senza risposta. Dal Certificato relativo allo stato di famiglia registrato per PI 2 risulta infatti ch’ella ha lasciato due figli, di cui uno è PI 1 e l’altra è __________ (come attestato anche dall’applicativo MovPop, consultato d’ufficio dalla Camera: art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e 19 cpv. 1 LPR). Ne viene che l’esistenza della comunione ereditaria, e con essa dell’interessenza, pare assodata.
4.5 In conclusione, il ricorso è fondato e va pertanto accolto. L’UE è perciò invitato a eseguire il sequestro; poiché già sa ch’esso va eseguito “all’improvvista” (tra tante: CEF 15.2021.45 del 16 luglio 2021, consid. 7), è inutile rammentargli di adottare, se necessario, provvedimenti cautelari (sopra consid. 4), prima di comunicare il verbale di sequestro al sequestrato (art. 276 cpv. 2 LEF), e, vertendo il provvedimento su un’interessenza, alla coerede (art. 6 cpv. 1, 1° periodo ODiC, per il rinvio dell’art. 275 LEF), il cui nome è peraltro ormai noto (sopra consid. 4.4), sicché è sufficiente la consultazione dell’applicativo MovPop per accertarne l’indirizzo.
Per le ragioni già esposte, la copia della presente decisione destinata a PI 1 gli verrà notificata (insieme alla copia del ricorso: sopra consid. 2) in allegato al verbale di sequestro, in modo ch’egli, se del caso, possa esercitare i suoi diritti di difesa.
La presente decisione rende priva d’oggetto la richiesta di provvedimenti supercautelari avanzata dalla ricorrente con lo scritto 21 agosto
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, il provvedimento del 16 giugno 2025 è annullato e l’Ufficio d’esecuzione è invitato a procedere come indicato ai soprastanti considerandi 4.5 e 5.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– avv. PA 1, __________, __________; – PI 1, __________, __________, per il tramite dell’Ufficio d’esecuzione, unitamente al ricorso, in allegato al verbale di sequestro.
Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
La presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.