Incarto n. 15.2025.72
Lugano 18 giugno 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 2 giugno 2025 di
RI 1 Nassau (Bahamas) (c/o avv. RA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, o meglio contro i provvedimenti emessi il 26 e 28 maggio 2025 (reiezione delle domande di proroga e di sospensione) nell’esecuzione n. __________ in realizzazione di pegno immobiliare promossa alla sede di Lugano dell’Ufficio nei confronti del ricorrente dalla
PI 1, __________
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ in realizzazione di pegno immobiliare gravante sulle unità di proprietà per piani n. 1968 e 1923 del fondo n. __________ RFD __________ emesso il 16 febbraio 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la PI 1 (PI 1) procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 208'937.– oltre agli accessori;
che il 28 aprile 2025 la sede di Mendrisio dell’UE, competente per la realizzazione dei fondi del Sottoceneri, ha depositato l’elenco oneri relativo al fondo da realizzare, iscrivendovi la pretesa della PI 1 per fr. 232'597.50;
che il 6 maggio 2025 RI 1 ha contestato la pretesa della PI 1;
che il 9 maggio 2025 l’UE ha assegnato all’escusso il termine di venti giorni per promuovere l’azione volta a contestare la pretesa della PI 1;
che il 14 maggio 2025 RI 1 ha chiesto all’UE la consegna di copia della documentazione comprovante il credito della PI 1, il 16 maggio ha inoltrato analoga richiesta alla PI 1, il 26 maggio ha postulato la proroga (non specificata) del termine per inoltrare l’azione di contestazione dell’elenco oneri e il 27 maggio ha richiesto la sospensione della procedura in considerazione dalla pendenza di un’istanza di revisione delle sentenze in base alle quali sono state iscritte sul fondo le ipoteche legali a favore della Comunione dei comproprietari del condominio __________;
che nel frattempo, il 26 maggio, l’UE ha respinto la richiesta di proroga del termine d’azione e il 28 maggio ha rifiutato di sospendere la procedura, rilevando che la questione è di competenza esclusiva del giudice;
che con il ricorso in esame, del 2 giugno 2025, RI 1 chiede anzitutto di disporre la sua “remissione in termini” al fine di proporre l’azione di contestazione dell’elenco oneri giusta l’art. 108 cpv. 2 LEF a decorrere dall’effettiva consegna dei documenti richiesti con le istanze del 14 e 16 maggio 2025;
che il credito della PI 1 che il ricorrente intende contestare giudizialmente è quello posto nell’esecuzione n. __________, alla quale egli aveva interposto opposizione, poi rigettata in via definitiva con sentenza 19 dicembre 2023 della Pretura di Lugano, sezione 5 (SO.2023.2449), orami passata in giudicato;
che la questione dell’esistenza, dell’esigibilità e dell’importo di quel credito e del pegno non può pertanto più essere rimessa in discussione, poiché, nei casi in cui l’escusso non ha interposto opposizione all’esecuzione o questa – come nel caso concreto – è stata rigettata, egli non è legittimato, al momento della realizzazione, a rimettere in questione l’esistenza e l’ammontare del credito e del diritto di pegno immobiliare con una contestazione dell’elenco oneri (DTF 118 III 22; sentenze del Tribunale federale 5A_ 284/2015 del 29 giugno 2015 consid. 2.2.1, della CEF 15.2003.23 del 17 febbraio 2003 pag. 3 con i rinvii e della IICCA 12.2009.185 del 24 febbraio 2011, RtiD 2012 I 990 n. 60c, consid. 2; Feuz in: Basler Kommentar, SchKG I, 3ª ed. 2021, n. 114 e 133 ad art. 140 LEF; Piotet in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 32 ad art. 140 LEF);
che l’UE non avrebbe pertanto dovuto assegnare a RI 1 il termine dell’art. 108 cpv. 2 LEF;
che di conseguenza la questione della proroga di un termine che non avrebbe dovuto essere impartito è senza interesse e il ricorso irricevibile;
che ad ogni modo la durata del termine in discussione è fissata dalla legge (art. 108 cpv. 2, cui rinviano gli art.140 cpv. 2 e 156 cpv. 1 LEF), di modo che una sua proroga è possibile solo alle condizioni dell’art. 33 cpv. 2 LEF (Tschumy in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 2 ad art. 108 LEF e i rinvii), le quali non trovano applicazione nella fattispecie perché RI 1 ha da tempo designato come domicilio di notifica lo studio legale dell’avv. RA 1 a Lugano, dal quale sono state spedite tutte le comunicazioni relative alla procedura di realizzazione, compreso il ricorso all’esame;
che del resto l’invito al terzo, la cui pretesa è contestata, a produrre all’ufficio d’esecuzione i suoi mezzi di prova (art. 108 cpv. 4 LEF) non prolunga il termine impartito al creditore o al debitore per promuovere azione di contestazione dell’elenco oneri (cfr. art. 73 cpv. 2 LEF; Tschumy, op. cit., n. 13 ad art. 107 e n. 7 ad art. 108);
che il ricorrente chiede inoltre di disporre l’interruzione della procedura di realizzazione sino alla definizione della procedura di revisione delle decisioni d’iscrizione delle ipoteche legali e “in via gradata” di ordinare all’UE di trattenere, dopo il deposito dello stato di riparto, gl’importi previsti a favore della comunione dei comproprietari sino alla definizione della procedura di revisione;
che la revisione è un mezzo d’impugnazione straordinario sprovvisto di effetto sospensivo automatico (art. 331 cpv. 1 CPC);
che il giudice – e non l’ufficio d’esecuzione, come rettamente rilevato nel provvedimento impugnato del 28 maggio 2025 – può sospendere l’esecutività della decisione impugnata (art. 331 cpv. 2 CPC), ma il ricorrente non dimostra – e neppure allega – che ciò sia stato il caso nella fattispecie;
che ad ogni modo risulta da un accertamento d’ufficio effettuato da questa Camera (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF) che l’istanza di revi-sione presentata dal ricorrente l’8 marzo 2025 è stata respinta con sentenza SE.2025.89 dell’8 maggio 2025, in cui RI 1 è stato anche punito con una multa disciplinare di fr. 500.– per comportamento contrario alla buona fede;
che di conseguenza, anche per quanto attiene al rifiuto dell’UE di sospendere la procedura di realizzazione, il ricorso si rivela manifestamente infondato e al limite del temerario, dal momento che è stato inoltrato senza cenno alla decisione dell’8 maggio 2025;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]); si ricorda però a RI 1 che se agiscono in mala fede o in modo temerario la parte o il suo rappresentante possono essere condannati a una multa sino a 1500 franchi, nonché al pagamento di tasse e spese (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF);
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.