Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.07.2025 15.2025.34

Incarti n. 15.2025.34

Lugano 10 luglio 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta della giudice:

Bellotti, presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 14 marzo 2025 di

RI 1, DE - __________ RI 2, DE - __________ RI 3, DE - __________ RI 4, DE - __________

contro

l'operato dell'Ufficio d'esecuzione, sede di Locarno, o meglio contro il verbale di sequestro n. __________ emesso l’11 febbraio 2025 nei confronti dei ricorrenti e contro il precetto esecutivo emesso il 25 febbraio 2025 nell'esecuzione n. __________ promossa sempre nei confronti dei ricorrenti da

PI 1, __________ (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

ritenuto

in fatto: A. PI 2 era proprietaria del fondo part. n. __________ RFD -. Al suo decesso, le sono succeduti, in comunione ereditaria (CE), RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4.

B. Il 29 novembre 2021, il Comune di __________ ha rilasciato a PI 1, proprietario del vicino fondo part. n. __________, una licenza edilizia. Mediante risoluzione del 2 agosto 2023, il Consiglio di Stato (CdS) ha parzialmente accolto il ricorso interposto da RI 1 e RI 2 contro la licenza, condannandoli però, in solido, al pagamento delle spese processuali nella misura di fr. 1’000.– e delle ripetibili di fr. 1’000.–. Con decisione del 23 ottobre 2024, il Tribunale amministrativo cantonale (TRAM) ha respinto, per quanto ricevibile, il ricorso interposto dagli stessi contro la risoluzione, condannandoli al pagamento, sempre in solido, delle spese processuali nella misura di fr. 3’500.– e delle ripetibili di fr. 3’000.–. La decisione del TRAM è stata impugnata mediante ricorso al Tribunale federale del 4 dicembre.

C. Con istanza del 5 febbraio 2025 diretta contro RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4, PI 1 ha chiesto alla Giudicatura di pace del Circolo di Gambarogno di decretare il sequestro del noto fondo part. n. __________ fino a concorrenza di fr. 4’000.– oltre agl’interessi del 5% dal 9 novembre 2024 (importo corrispondente alle ripetibili assegnate da CdS e TRAM). Con decreto del 10 febbraio 2025 (SO.__________), il Giudice di pace ha accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro, così come richiesto. La sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha eseguito il sequestro l’11 febbraio, emettendo quello stesso giorno il relativo verbale (n. __________), che, tramite raccomandata internazionale, ha notificato ai debitori il 19 febbraio.

D. Mediante precetto esecutivo n. __________ a convalida del sequestro, emesso il 25 febbraio 2025 dall’UE, PI 1 ha escusso RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4 per l’incasso di fr. fr. 4'000.– oltre agli interessi del 5% dal 9 novembre 2024 (indicando quale titolo del credito le “Ripetibili di CHF 3'000.00 come da sentenza del TCA [recte: TRAM] del 23.01.2024 Ripetibili di CHF 1'000.00 come da sentenza del CdS del 02.08.2023”). L’Ufficio, sempre tramite raccomandata internazionale, ha notificato il precetto agli escussi il 6 marzo 2025.

E. Con ricorso del 14 marzo 2025 RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4 hanno chiesto, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del precetto esecutivo e del sequestro, protestate spese processuali e ripetibili. Mediante ordinanza del 24 marzo, il presidente della Camera ha concesso l’effetto sospensivo richiesto, nel senso che la procedura di sequestro e quella esecutiva a convalida sono state sospese fino alla decisione sul ricorso, e ha invitato i ricorrenti a comunicare entro dieci giorni un recapito in Svizzera, al quale notificare i successivi atti, rendendoli attenti che in caso di omissione tali atti sarebbero stati notificati in via edittale; l’ordinanza è stata notificata in via diplomatica ai ricorrenti, a cura dell’UE, il 10 aprile.

F. Nelle sue osservazioni del 3 aprile 2025, PI 1 ha chiesto la reiezione del ricorso del 14 marzo, mentre nelle sue del 17 aprile, l’Ufficio si è rimesso al giudizio della Camera.

G. Ad oggi, i ricorrenti non hanno comunicato alcun recapito in Svizzera.

H. Parallelamente ai fatti appena narrati, con reclamo del 26 febbraio 2025 RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4 hanno impugnato il decreto di sequestro. Con decisione del 24 marzo (14.2025.44), ricordato che tale decreto può essere impugnato solo mediante opposizione al sequestro – che i reclamanti avevano peraltro presentato – e rinviando alla trattazione del presente ricorso 14 marzo 2025 le censure dirette in realtà contro il verbale di sequestro (e che dunque qualificavano l’impugnativa anche come ricorso), la Camera ha dichiarato il reclamo irricevibile.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo che la legge prescriva di adire il giudice, ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione o dei fallimenti è impugnabile mediante ricorso all’autorità di vigilanza (cpv. 1) – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro il termine di dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento (cpv. 2). Nella misura in cui tende all’annullamento del sequestro, il ricorso appare tardivo, fatta salva un’eventuale nullità del provvedimento, rilevabile d’ufficio in ogni tempo dall’autorità di vigilanza (22 cpv. 1, 2° periodo LEF), mentre nella misura in cui tende all’annullamento del precetto esecutivo, il ricorso è senz’altro tempestivo.

  1. Nel ricorso, gl’insorgenti ricordano, in particolare, di essere membri della CE fu PI 2, cui appartiene il fondo part. n. __________ RFD __________. Sostengono che però a fronte della comunione l’UE non avrebbe potuto sequestrare direttamente il fondo, come ha fatto, ma unicamente le quote ereditarie spettanti agli eredi. Ammettono invero che un sequestro diretto del fondo sarebbe possibile, ma soltanto con il consenso di tutti gli eredi, se, come in concreto, la comunione è proprietaria di altri beni; al riguardo, precisano che RI 3 e RI 4, non debitori del credito alla base del sequestro, negano tale consenso. Per entrambi i motivi, i ricorrenti ritengono il sequestro nullo. Chiedono pertanto l’annullamento del sequestro e del precetto esecutivo.

Nelle osservazioni, PI 1 osserva (soltanto) che il credito posto in esecuzione è esigibile e liquido, ancorché la decisione del TRAM sia stata impugnata dinnanzi al Tribunale federale, e che la richiesta di sequestro del noto fondo, a tutela dei suoi legittimi interessi, è giustificata, sia perché tutti i debitori sono domiciliati in Germania, sia perché essi, con il loro atteggiamento processuale, dimostrano di non voler pagare il dovuto. Chiede pertanto la reiezione del ricorso.

  1. Giusta l’art. 1 cpv. 1 ODiC (RS, 281.41), il pignoramento dei diritti del debitore in una comunione ereditaria indivisa, in un’indivisione, in una società in nome collettivo o in accomandita oppure in un’analoga comunione non può avere per oggetto che la parte spettantegli nel prodotto della liquidazione della comunione (c.d. interessenza), anche se quest’ultima comprende un unico bene; ciò vale anche per l’esecuzione del sequestro, cui si applicano per analogia le disposizioni sul pignoramento (art. 275 LEF).

3.1 Fino alla divisione dell’eredità ogni erede è proprietario comune di ogni singolo bene ereditario, ma la sua quota ereditaria è unica e, di principio, non può essere scomposta in quote sui singoli beni. Dunque, oggetto dell'esecuzione forzata nei confronti di un erede può essere unicamente la sua quota (complessiva), non una o più quote sui singoli beni. L’ODiC si fonda proprio su questa situazione giuridica (DTF 91 III 69 consid. 1). Qualora voglia ottenere il sequestro dei diritti del debitore su un'eredità indivisa, come unico (possibile) bene da sequestrare, il creditore deve perciò indicare la quota ereditaria del debitore (DTF 91 III 69 consid. 2). Il sequestro è nullo, se verte su singoli beni ereditari (DTF 91 III 19 consid. 4; v. anche DTF 91 III 69 consid. 2); esso è nondimeno (parzialmente) valido, se verte anche, in modo chiaro e senza equivoci, sulla quota ereditaria (DTF 91 III 19 consid. 4).

3.2 L’esame dei presupposti del sequestro, compreso quello della verosimile appartenenza al debitore dei beni sequestrati (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF), compete esclusivamente al giudice o all’autorità del sequestro, sicché la loro contestazione non può essere fatta valere con il ricorso all’autorità di vigilanza, il quale ha carattere sussidiario rispetto alla via giudiziaria (art. 17 cpv. 1 LEF; DTF 129 III 203 consid. 2.2 e 2.4). L’esecuzione del sequestro vera e propria rientra invece nella competenza delle autorità esecutive, che oltre alle questioni di pignorabilità, di stima, di ordine di sequestro, di conservazione e di rivendicazione dei beni da sequestrare (art. 92 segg. per il rinvio dell’art. 275 LEF) si estende anche al controllo della regolarità formale del decreto di sequestro, sicché esse non devono dare seguito a un decreto di sequestro lacunoso, impreciso o inficiato da nullità, segnatamente ove non designi i beni da sequestrare con sufficiente precisione, non contenga tutte le informazioni richieste dall’art. 274 LEF o sia reso da un giudice manifestamente incompetente (DTF 143 III 573 consid. 4.1.2; 142 III 291 consid. 2.1; 136 III 379 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.3; tra tante: sentenza della CEF 15.2023.121 del 17 gennaio 2024, pag. 3 e 4).

3.3 Nella fattispecie, è indubbio, oltreché incontestato che i ricorrenti sono membri della CE fu PI 2, cui appartiene il fondo part. n. __________ RFD __________. Con riguardo a tale bene, l’esecuzione forzata nei loro confronti avrebbe dunque potuto avere per oggetto unicamente la loro interessenza (art. 1 cpv. 1 ODiC), non ciascuna loro quota ereditaria sul fondo, né, a fortiori, il fondo stesso, come in concreto. Poiché il sequestro verte su un singolo bene ereditario e, d’altronde, il verbale non fa alcun cenno all’interessenza, il provvedimento è nullo (sopra consid. 3.1), ciò che la Camera deve rilevare d’ufficio in ogni tempo (art. 22 cpv. 1 LEF). In merito, il ricorso va accolto e, di conseguenza, il sequestro va dichiarato nullo.

  1. Quando una persona fisica è domiciliata all’estero nessun ufficio d’esecuzione svizzero è competente per avviare un’esecuzione in Svizzera nei suoi confronti (art. 46 cpv. 1 LEF a contrario), se non nell’ipotesi in cui l’escutendo ha un’azienda in Svizzera per i debiti assunti a conto della stessa (art. 50 cpv. 1 LEF) o ha eletto un domicilio speciale in Svizzera (art. 50 cpv. 2 LEF), il debito posto in esecuzione è garantito da un pegno situato in Svizzera (art. 51 LEF) o da un sequestro eseguito in Svizzera (art. 52 LEF), oppure il debitore è in fuga (art. 54 LEF) (sentenza della CEF 15.2021.107 del 28 marzo 2022, consid. 5.1).

4.1 Qualora il sequestro venga dichiarato nullo (DTF 111 III 49 consid. 2) o annullato (DTF 115 III 28 consid. 4/b), decadono sia il foro esecutivo, creato non appena il provvedimento è eseguito fruttuosamente (art. 52 LEF; sentenza della CEF 15.2020.72 del 21 settembre 2020, pag. 3), sia l’esecuzione fondata su tale foro, sempreché non sia dato (anche) il foro esecutivo ordinario (DTF 115 III 28 consid. 4/b, pag. 36; sentenze del Tribunale federale 4A_353/2012 del 25 gennaio 2013, consid. 5.2 e 7B.259/2001 del 27 novembre 2001, consid. 5), ovvero quello disciplinato dall’art. 46 LEF.

4.2 Nel caso di specie, PI 1 stesso riconosce che i ricorrenti sono tutti domiciliati in Germania e non pretende che in Svizzera esista nei loro confronti un foro esecutivo diverso da quello del sequestro (art. 52 LEF) e, soprattutto, il foro esecutivo ordinario (art. 46 LEF e sopra consid. 4.1). Dichiarato nullo il sequestro (sopra consid. 3.3), decadono perciò sia il foro da esso creato, sia l’esecuzione fondata (solo) su tale foro (sopra consid. 4.1). Anche in merito, il ricorso va accolto e, di conseguenza, l’esecuzione va annullata. Non è dunque necessario esaminare le ulteriori censure dei ricorrenti (relative in particolare alle modalità di notifica degli atti esecutivi, all’errato valore di stima del fondo, all’estensione eccessiva del sequestro, all’inesigibilità del credito e dei relativi interessi e spese, all’errata indicazione della parte debitrice, alla non esecutività delle sentenze del CdS e del TRAM, all’incompetenza materiale del Giudice di pace, al diritto di accesso agli atti e alla violazione della CEDU).

  1. Poiché i ricorrenti non hanno comunicato alcun recapito in Svizzera, conformemente all’avvertimento indicato nell’ordinanza del 24 marzo 2025, la presente decisione è notificata loro in via edittale.

  2. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza il sequestro n. __________ è dichiarato nullo e l’esecuzione n. __________ è annullata.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

– RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4, __________, DE - __________ (in via edittale); – avv. PA 1, __________, __________.

Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 15.2025.34
Entscheidungsdatum
10.07.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026