Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.03.2025 15.2025.3

Incarto n. 15.2025.3

Lugano 18 marzo 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 3 gennaio 2025 da

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, o meglio contro il pignoramento di reddito eseguito il 4 dicembre 2024 nei confronti del ricorrente

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il 4 dicembre 2024 la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecu­zione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi di RI 1 sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitore indipendente

fr.

2'200.00

manutenzione immobili

Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

250.00

Totale

fr.

1'450.00

che lo stesso giorno l’UE ha quindi pignorato presso l’escusso medesimo fr. 750.– mensili, corrispondenti alla quota dei suoi redditi eccedente il minimo esistenziale;

che con ricorso del 3 gennaio 2025, RI 1 si duole che la trattenuta di fr. 750.– al mese lo metterebbe "in una situazione economica molto grave e peggio di ciò che sto vivendo", facendo valere di aver due rate importanti da pagare, ossia fr. 170.– per un recupero AVS e fr. 150.– per un "recupero spese ufficio legali per il divorzio";

che il ricorrente chiede di capire che ha appena iniziato un’attività a conto proprio (ditta individuale) e di poter "rivedere i parametri con i dati alla mano";

che con osservazioni del 9 gennaio 2025 l’UE rileva che dal reddito netto mensile di fr. 2'200.– computato sono già state dedotte le spese lavorative (AVS, materiali, ecc.) di fr. 1'800.– e chiede di conseguenza di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR;

che il ricorso è verosimilmente tardivo, il pignoramento essendo stato eseguito in sua presenza già il 4 dicembre 2024, ma siccome RI 1 invoca una lesione del proprio minimo di esistenza suscettibile di porlo in una situazione insopportabile e quindi di determinare la nullità del provvedimento impugnato (art. 22 LEF), occorre nondimeno entrare nel merito delle censure (tra altre: sentenza della CEF 15.2024.34 del 12 agosto 2024 consid. 1.2);

che giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia;

che per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducen­do dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito, detraendo poi le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia sulla scorta, in linea di massima, della Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circola­re CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009);

che redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid. 4);

che è principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF);

che, nel caso in esame, i recuperi di fr. 170.– (AVS) e fr. 150.– ("re­cupero spese ufficio legali per il divorzio"), che il ricorrente allega di pagare (ma di cui ha provato il versamento unicamente del primo, oltretutto tardivamente solo con il ricorso), non sono spese correnti per prestazioni assolutamente necessarie al suo sostentamento durante il pignoramento nel senso dell’art. 93 cpv. 1 LEF, bensì arretrati, i quali non possono essere computati nel suo minimo esistenziale, poiché sono riferiti a debiti non correnti anteriori al pignoramento (sentenza della CEF 15.2024.78 del 16 ottobre 2024 consid. 5 e 6.1, con i rinvii);

che il ricorrente afferma inoltre che dall’estratto del suo conto privato, sul quale effettua esclusivamente i “giroconto stipendio”, emer­gono entrate annuali nel 2024 di fr. 19'600.–;

ch’egli dimentica di precisare che l’estratto da lui prodotto riguarda solo i mesi da aprile a ottobre del 2024 e misconosce che in virtù dell’art. 93 LEF devono essere pignorate tutte le entrate dell’escus­­so che superano il suo minimo esistenziale, e non soltanto quelle ch’egli ritiene unilateralmente essere acconti di salario (come quel­le in concreto riversate dal conto corrente sul suo conto privato);

che l’ufficio d’esecuzione deve infatti pignorare l’intera cifra d’affari conseguita dall’escusso con la propria impresa individuale (la qua­le non ha personalità giuridica propria), sotto deduzione del suo minimo di esistenza (comprensivo delle spese professionali), e non solo il "salario" ch’egli afferma di percepire (sentenza della CEF 15.2009.8 del 10 febbraio 2009, RtiD 2009 II 747 n. 54c, consid. 2.4);

che, d’altronde, nel verbale interno delle operazioni di pignoramen­to da lui firmato l’8 novembre 2024, RI 1 ha dichiarato di percepire un reddito netto dalla sua attività indipendente di circa fr. 2'500.– mensili, tenuto conto di entrate lorde di fr. 4'000.– mensili sul conto corrente __________ (“hellohome.help”);

che dall’estratto da lui prodotto all’Ufficio risultano infatti entrate per fr. 27'795.40 (oltre ad alcuni altri accrediti sul conto privato non riconducibili al primo conto) dal 1° aprile al 29 ottobre 2024, ovvero, per l’appunto, di fr. 4'000.– in media mensile;

che computandogli un reddito mensile di fr. 2'200.–, l’UE ha pertanto tenuto conto di spese professionali di fr. 1'800.– (come rilevato nelle osservazioni al ricorso);

che RI 1 non allega e ancora meno dimostra che le sue spese professionali siano superiori a tale importo;

ch’egli non spiega quali parametri dovrebbero essere rivisti "con i dati alla mano", sicché al riguardo il ricorso è irricevibile in quanto insufficientemente motivato;

che per il resto la legge non prevede disposizioni speciali per i debitori che hanno appena iniziato una nuova attività lucrativa indipendente;

che nella misura della sua ricevibilità, il ricorso va dunque respinto;

che stante tale esito non è necessario notificare alle controparti né il ricorso né il giudizio odierno (art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimen­to [LPR, RL 280.200]);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione ad .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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