Incarto n. 15.2025.24
Lugano 3 marzo 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 20 febbraio 2025 dell’
RI 1 (rappresentata dall’amministratore unico RA 1)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 3 febbraio 2025 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con provvedimento del 3 febbraio 2025, la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha emesso la comminatoria di fallimento nell’esecuzione n. 3605187 promossa dalla PI 1 nei confronti dell’RI 1 per l’incasso di fr. 2'258.10 oltre ad accessori;
che con ricorso del 20 febbraio 2025, l’RI 1 ha impugnato la comminatoria di fallimento facendo valere in sostanza l’inesistenza della pretesa data valere dall’escutente;
che il ricorso è firmato dall’ex amministratore unico, RA 1, sostituito il 15 dicembre 2023 dal nuovo amministratore unico __________ (secondo quanto indicato dal registro di commercio relativa alla società);
che l’impugnativa, presentata da una persona non abilita a rappresentare l’escussa, risulta già per questo motivo irricevibile;
che stante l’intempestività del ricorso, non è necessario impartire un termine alla ricorrente per eventualmente far ratificare l’impugnativa dall’amministratore unico attuale;
che il ricorso all’autorità di vigilanza deve infatti essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF);
che nella fattispecie, secondo le sue stesse allegazioni, la ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto impugnato già l’8 febbraio 2025;
che di conseguenza il termine di ricorso, come detto di dieci giorni, è scaduto martedì 18 febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);
che interposto solo il 26 febbraio 2025 (data del timbro postale sulla busta d’invio), il ricorso in esame è pertanto tardivo e perciò irricevibile, ciò che va rilevato d’ufficio (DTF 102 III 127 segg.);
che, a scanso di equivoci, è determinante per l’osservanza del termine la data di consegna del ricorso (art 143 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) e non la data indicata sul ricorso (in casu il 20 febbraio 2025);
che la ricorrente ritiene apparentemente, per sbaglio, che il termine determinante sia quello, di venti giorni (art. 160 cpv. 1 n. 3 LEF), per pagare l’importo indicato sulla comminatoria di fallimento, mentre quello di ricorso è di soli dieci giorni (art. 17 cpv. 2 e 160 cpv. 1 n. 4 LEF), come del resto rilevato dalla stessa ricorrente;
che il ricorso va così dichiarato irricevibile senza necessità d’interpellare la controparte né di notificarle il ricorso e l’odierno giudizio (art. 9 cpv. 2 LPR);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è tardivo e pertanto irricevibile.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione ad RI 1, .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.