Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.12.2024 15.2024.90

Incarto n. 15.2024.90

Lugano 6 dicembre 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sull’istanza presentata il 26 agosto 2024 dall’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante a

PI 2, __________

nella comunione ereditaria del padre fu PI 1 († 2020), composta, oltreché dal­l’escussa, anche di

PI 3, __________ PI 4, __________

nelle due esecuzioni del gruppo n. 2 promosse nei confronti di PI 2 da

Confederazione Svizzera, Berna Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

ritenuto

in fatto: A. PI 1 è deceduto il 5 novembre 2020. Gli sono succeduti in comunione ereditaria (CE) la vedova PI 3 e i figli PI 2, coniugata __________, PI 4 e PI 7.

B. In due esecuzioni formanti il gruppo n. 2, promosse nel 2023 nei confronti di PI 2 per fr. 9'083.30 (al 3 settembre 2024), il 2 agosto 2023 la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato i diritti spettanti all’escussa nella CE del padre. Nel verbale di pignoramento l’UE ha indicato quali beni appartenenti alla comunione “in particolare” l’unità __________7 sul fondo n. __________6 RFD __________, nonché i fondi n. __________4, __________5, __________8 e __________9 intavolati nello stesso Registro; alla quota ereditaria dell’escussa, ha attribuito un valore di stima pari a 1⁄6 del valore di stima ufficiale, ovvero fr. 24'037.71.

C. Avendo i creditori di PI 2 chiesto la realizzazione dell’interessenza pignorata, l’Ufficio li ha convocati a un’udienza da tenersi il 28 maggio 2024 a norma dell’art. 9 dell’Or­­dinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41).

D. Il 4 maggio 2024, PI 7 ha comunicato all’UE di avere rinunciato all’eredità di PI 1, ciò di cui l’Ufficio ha avu­to conferma il 7 maggio seguente ricevendo dalla Pretura del Distretto di Lugano la dichiarazione di rinuncia del 19 gennaio 2022.

E. In occasione dell’udienza, nessuna conciliazione ha potuto essere raggiunta, giacché nessuno si era presentato. Il verbale non riporta alcuna indicazione né sulla composizione della comunione ereditaria, né sull’asse ereditario e sul suo valore.

F. Poiché la conciliazione era fallita, il 29 maggio 2024 l’UE ha assegnato agl’interessati un termine di dieci giorni per presentare even­tuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria. Nel termine assegnato non è pervenuta alcuna proposta.

G. Il 26 agosto 2024, l’Ufficio ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza pignorata. Vista la rinuncia di PI 7 all’eredità di PI 1, l’UE ha attribuito alla quota ereditaria di PI 2 un valore di stima di fr. 36'056.55, pari a ¼ del totale.

Considerando

in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).

Nei casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette sia la soluzione dello scioglimento della comunio­ne sia la vendita all’asta della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 10, consid. 2; Bettschart in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10 cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 10, consid. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile rischio esiste in particolare quan­do il valore di stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’of­­ferta ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eventuale eccedenza all’escusso (sentenza della CEF 15.2024.38 del 4 ottobre 2024, consid. 1).

  1. Occorre anzitutto determinare se il valore della quota successoria dell’escussa è sufficientemente determinato e in che rapporto sta con l’importo totale dei suoi debiti per i quali la quota dev’essere realizzata (sopra consid. 1).

2.1 Il verbale dell’udienza di conciliazione non riporta alcuna indicazione sulla composizione dell’asse ereditario né sul suo valore. Dal verbale di pignoramento, agl’interessati doveva però essere chiaro ch’esso si compone della PPP n. __________7 sul fondo n. __________6 RFD __________, nonché dei fondi n. __________4, __________5, __________8 e __________9 intavolati nello stesso Registro, e che il loro valore complessivo, stimato dalla sede di Locarno, è di fr. 144'226.20, giacché il valore della quota ereditaria di PI 2 nella CE del padre, di fr. 24'037.70, è pari a 1⁄6 del totale (fr. 24'037.70 x 6 = fr. 144'226.20); nell’istanza, l’UE ha peraltro implicitamente confermato il valore complessivo dei fondi nell’indicare il valore dell’in­­teressenza dell’escussa in fr. 36'056.55, che corrisponde a ¼ del totale (fr. 36'056.55 x 4 = fr. 144'226.20). Ora, poiché nessuno ha contestato la composizione dell’asse ereditario né il suo valore, non c’è motivo di discostarsene, ancorché si tratti ovviamente di un valore minimo, visto che la sede di Lugano, in due esecuzioni dirette contro la CE, conclusesi il 3 novembre 2023 con il ritiro delle domande di realizzazione del (solo) fondo n. __________8, l’ha stima-to in fr. 344'930.–, senza tuttavia che tale valore fosse poi palesato agl’interessati nella procedura di conciliazione organizzata dalla sede di Locarno. Non è ad ogni modo necessario chiedere approfondimenti all’UE al riguardo, poiché il motivo per escludere il modo di realizzazione della quota dell’escussa mediante asta sarebbe anzi rafforzato se il valore degli attivi della successione fosse più alto di quello stabilito dalla sede di Locarno (sotto consid. 2.3).

2.2 Nel verbale di pignoramento, l’UE ha stabilito che l’interessenza dell’escussa è pari a 1⁄6 del totale, aumentato nell’istanza a ¼ in ragione della rinuncia di PI 7.

2.2.1 Ora, tale rinuncia è intervenuta il 19 gennaio 2022 (data della dichiarazione di rinuncia) più di un anno dopo la morte del defunto, il 5 novembre 2020, ossia fuori dal termine di tre mesi stabilito dall’art. 567 cpv. 1 CC. Non pare quindi efficace, perlomeno quale mezzo per l’erede di evitare di rispondere dei debiti del defunto e dell’eredità. Ci si potrebbe chiedere se la rinuncia rimarrebbe comunque valida per gli attivi successori. La domanda può però restare senza risposta nel caso in esame.

2.2.2 In effetti, se vi si desse una risposta negativa, la quota ereditaria di PI 7 nella CE del padre, come quella delle sorelle PI 2 e PI 4, sarebbe di 1⁄6 (quota di ½ dei discendenti in concorso con quella del coniuge superstite [art. 462 n. 1 CC] divisa per tre in base al principio di parità delle quote dei discendenti [art. 457 cpv. 2 CC]), sicché il valore di stima dell’interessenza di ognu­no dei discendenti sarebbe di fr. 24'037.70 (fr. 144'226.20 ÷ 6).

2.2.3 Se invece la rinuncia fosse efficace, dato che il defunto non ha lasciato disposizioni a causa di morte e che non tutti i discendenti hanno rinunciato all’eredità, l’interessenza del rinunciante, di 1⁄6 del totale, sarebbe devoluta come se egli fosse premorto (art. 572 cpv. 1 CC) e andrebbe quindi ad aggiungersi all’interessenza della madre in proporzione della quota di lei, ovvero nella misura di 1⁄12 (1⁄6 x ½) (art. 462 n. 1 CC), e a quelle delle sorelle in ragione di 1⁄24 (1⁄6 x ½ x ½) ciascuna (art. 457 cpv. 2 cum 462 n. 1 CC), sicché l’interessenza dell’escussa salirebbe a 5⁄24 (1⁄6 + 1⁄24) e il suo valore a fr. 30'047.10 (5⁄24 di fr. 144'226.20) (Schwander in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7ª ed. 2023, n. 8, lett. c, ad art. 572 CC; Hubert-Froidevaux/Verdan/Vernaz in: Eigenmann/Rouiller [a cura di], Commentaire du droit des successions, 2a ed. 2023, n. 2 ad art. 572 CC; Göksu in: Arnet et al. [a cura di], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht – Erbrecht, 4a ed. 2023, n. 6 ad art. 572 CC; Müller/Stamm in: Kren Kostkiewicz et al. [a cura di], Kom­mentar ZGB, 4a ed. 2021, n. 3 ad art. 572 CC; Bürgi, in: Schwei-zerisches ZGB, 2a ed. 2018, n. 3 ad art. 572 CC; Sandoz in: Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 5 ad art. 572 CC; Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, 2a ed. 2015, n. 987).

2.3 Vista la differenza contenuta del valore della quota dell’escussa a seconda che la rinuncia del fratello sia da ritenere valida o no, pari a circa fr. 6'000.– (fr. 30'047.10 ./. fr. 24'037.70), si può ritenere tale valore sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC (sopra consid. 1) per scegliere tra la vendita all’asta della quota o lo scioglimento della comunione ereditaria. In un’ipotesi come nell’altra, tuttavia, la prima opzione va scartata poiché l’im­­porto totale dei crediti per cui è stato ottenuto il pignoramento dell’interessenza, di fr. 9'083.30, è nettamente inferiore al valore di stima di quella spettante all’escussa, di almeno fr. 24'037.70. La soluzione alternativa dell’assegnazione delle quote ai creditori giu­sta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è d’altronde esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso concreto poi, a fronte del valore dell’interessenza, le spe­se connesse alla divisione della successione – da saldare con quanto otterrà l’escusso nella divisione (art. 13 cpv. 2 ODiC) – appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare all’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC – nel Ticino è l’ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC) –, lo scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; citata 15.2024.38 consid. 3.3.2 e il rinvio).

È comunque fatta salva la possibilità per la madre, la sorella e il fratello (ove la sua rinuncia sia inefficace) dell’escussa di evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali la quota di PI 2 è stata pignorata oppure formulando un’of­­ferta di vendita della quota a trattative private che possa essere accettata da tutti i creditori pignoranti e dall’escussa (art. 130 LEF; v. Bettschart, op. cit., n. 15 ad art. 132).

2.4 Incomberà quindi all’ufficiale delle esecuzioni, sotto la vigilanza di questa Camera, intervenire, in rappresentanza e nell’interesse di PI 2 e dei suoi creditori, in modo da ottenere lo scioglimento delle comunioni ereditarie del padre e la divisione del patrimonio comune, chiedendo, qualora i coeredi dovesse opporvisi, la divisione delle successioni alla competente autorità (art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC; citata 15.2024.38 consid. 3.4; 15.2023.122 del 25 settembre 2024 consid. 3.3, 4.1.2 e 4.3.1).

2.5 In linea di massima, le spese connesse con la procedura di scioglimento della comunione ereditaria e di divisione del patrimonio comune, limitatamente a quanto attiene alla rappresentanza dell’e­-scusso e alla prestazione degli anticipi a carico di lui, devono essere anticipate dai creditori, pena la vendita agl’incanti pubblici dei diritti in comunione pignorati (art. 10 cpv. 4 ODiC), tranne se il valore di stima del patrimonio comune permette di ritenere che la quota spettante all’escusso coprirà le spese della divisione a suo carico e una parte rilevante delle pretese degli escutenti, ipotesi in cui l’autorità di vigilanza può statuire quale conseguenza della mancata anticipazione delle spese la rinuncia alla realizzazione dei diritti in comunione pignorati (citate 15.2024.38 consid. 3.5 e 15.2023.122 consid. 5.3).

Nel caso in esame, le spese di un’eventuale procedura giudiziaria di scioglimento e le pretese dei creditori appaiono coperte dal valore degli attivi successori e il rischio di una vendita della quota dell’escusso a vil prezzo risulta elevato (sopra consid. 2.3 e 2.3.1), sicché non si giustifica di prevedere la conseguenza dell’art. 10 cpv. 4 ODiC già nell’odierna decisione, anche perché non è dato di sapere se i coeredi si opporranno alla divisione. L’Ufficiale potrà sempre interpellare la Camera al riguardo ove la questione doves­se effettivamente porsi in futuro.

  1. Nei limiti del ricavo della divisione ereditaria, l’Ufficio procederà poi, nell’ordine stabilito dall’art. 219 LEF (per il rinvio dell’art. 146 cpv. 2), al soddisfacimento dei creditori che partecipano al pignoramento dell’interessenza.

  2. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all’Ufficiale delle esecuzioni, in qualità di autorità giusta l’art. 609 CC, d’intervenire in rappresentanza di PI 2 e dei suoi creditori in modo da ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria fu PI 1 e la divisione del patrimonio comune, consegnando poi all’Ufficio d’esecuzione quanto ottenuto per conto di PI 2.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, e, per il suo tramite, all’escussa, ai coeredi e a tutti i creditori facenti parte di gruppi in cui è stata presentata la domanda di realizzazione dell’interessenza.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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