Incarti n. 15.2024.89 15.2024.98
Lugano 17 gennaio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
cancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 24 luglio 2024 (inc. 15.2024.89) di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona, o meglio contro l’aggiudicazione di un autoveicolo nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti di
PI 5,
e sul ricorso (inc. 15.2024.98) presentato il 12 settembre 2024 dall’escutente
PI 1,
contro la decisione di riconsiderazione 23 agosto 2024 dell’Ufficio d’esecuzione,
procedure che interessano anche gli altri escutenti
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona PI 2, Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto: A. Nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse da PI 1, dalla PI 4, dalla PI 2 e dallo Stato del Canton Ticino nei confronti di PI 5, con avviso del 12 giugno 2024 la sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha fissato in particolare l’incanto pubblico di un autoveicolo dell’escusso per il 18 luglio 2024 alle ore 10:00 presso il deposito dell’Ufficio a Giubiasco. L’UE ha pure pubblicato la descrizione dell’automobile posta in vendita sul sito internet delle aste online del Cantone (https:// www4.ti.ch/di/dg/uef/aste/aste/), indicando quanto segue:
“Oggetti da vendere
Un’automobile marca VW BEETLE 2.0TSI, cilindrata cm3 1984, potenza KW 155.00, colore bianco, 1. entrata in circolazione __________2013, km ~145'000, telaio n. __________ matr. n. __________.
[…]
Sarà possibile visionare gli oggetti in vendita, il giorno dell’asta, dalle ore 09:45 alle ore 10:00”.
B. Il 18 luglio 2024 l’UE ha aggiudicato il veicolo in questione a RI 1 per fr. 7'200.–.
C. Con e-mail del 24 luglio 2024 RI 1 ha contestato il chilometraggio della vettura, chiedendo all’Ufficio il rimborso del prezzo pagato dietro restituzione del veicolo.
D. Trattando tale e-mail quale ricorso giusta l’art. 132a LEF contro l’aggiudicazione, mediante decisione di riconsiderazione del 23 agosto 2024 l’organo esecutivo l’ha annullata e ha disposto il rimborso a favore di RI 1 del prezzo di fr. 7'200.– e delle spese sostenute di fr. 84.60 per il trasferimento delle targhe.
E. Tramite scritto del 4 settembre 2024 inoltrato all’UE, RI 1 ha chiesto il conferimento dell’effetto sospensivo al suo gravame, nel senso di sospendere la ripartizione del ricavo della vendita.
F. Il 12 settembre 2024 PI 1 ha presentato ricorso contro la decisione di riconsiderazione, domandandone l’annullamento, la revoca o la dichiarazione di nullità. Ella chiede inoltre di far ordine all’UE di procedere al riparto.
G. Con osservazioni del 21 ottobre 2024 l’organo esecutivo postula la reiezione del gravame. Le altre parti interessate sono invece rimaste silenti.
Considerando
in diritto: 1. La realizzazione può essere contestata solo con un ricorso all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dal momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto contestato e poteva conoscere i motivi d’impugnazione (art. 132a cpv. 1 e 2 LEF). Interposto entro dieci giorni dall’aggiudicazione avvenuta il 18 luglio 2024, il gravame di RI 1 presentato il 24 luglio 2024 è ricevibile da questo punto di vista (art. 17 cpv. 2 LEF).
Pure tempestivo si rivela il ricorso di PI 1 presentato il 12 settembre 2024, ovvero entro dieci giorni dalla notificazione della decisione di riconsiderazione dell’Ufficio, avvenuta il 2 settembre 2024.
Stante l’esito del ricorso di PI 1, è inutile esaminare dettagliatamente le censure formali ch’ella rivolge al ricorso di RI
Ad ogni modo, esse sono infondate, giacché l’assenza di firma sull’e-mail del 24 luglio 2024 va considerata sanata con lo scritto del 4 settembre 2024, da lui firmato, con cui ha chiesto la concessione dell’effetto sospensivo al suo ricorso, e l’assenza d’indicazione dei mezzi di prova “già disponibili” non è di rilievo, siccome il numero di chilometri effettivo era noto all’UE, sicché non era necessario impartirgli un termine per rimediare a tali informalità giusta l’art. 7 cpv. 5 LPR. D’altronde, la contestazione del chilometraggio della vettura costituiva una motivazione “sommaria” (art. 7 cpv. 3 LPR) sufficiente per entrare nel merito del ricorso, tanto che l’UE ha compreso senza difficoltà il senso della doglianza, ossia la differenza tra chilometri indicati nel bando d’asta e chilometri effettivi, come risulta dalla decisione di riconsiderazione.
Nella decisione di riconsiderazione, l’organo esecutivo ha spiegato in particolare che il dato relativo ai chilometri dell’autoveicolo è stato comunicato dal debitore PI 5 in occasione del sequestro eseguito il 14 dicembre 2022, allorché l’automobile non era funzionante e non era quindi possibile rilevare il dato dal contachilometri digitale del veicolo. L’UE ha specificato altresì che nel pomeriggio del giorno dell’incanto RI 1 si è presentato sul luogo di deposito dell’automobile per il suo ritiro e dopo averlo avviato tramite un “avviatore booster”, egli e l’Ufficio hanno potuto constatare che i chilometri indicati dal contachilometri erano superiori di “ca. 18'000” rispetto ai circa 145'000 che figurano nella pubblicazione dell’asta. Per tale motivo, aderendo al ricorso di RI 1, che si è proprio lamentato della differenza riscontrata tra i chi-lometri indicati dal veicolo e quelli menzionati nel descrittivo della pubblicazione dell’incanto, l’Ufficio ha annullato l’aggiudicazione e disposto la restituzione all’aggiudicatario del prezzo di fr. 7'200.– da lui pagato e delle spese di fr. 84.60 sostenute per la registrazione delle targhe.
Nel suo ricorso, PI 1 fa valere anzitutto che la decisione di riconsiderazione è tardiva, giacché l’UE non ha osservato gli art. 9 e 11 LPR, omettendo d’inviare il gravame di RI 1 all’autorità di vigilanza e di fissare alle parti interessate un termine per presentare osservazioni. Stante l’esito del giudizio odierno, la censura è senza rilievo e in ogni caso è infondata, poiché l’Ufficio ha solo fatto uso della facoltà di annullare o modificare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta nel senso dell’art. 17 cpv. 4 LEF, sicché non era necessario assegnare dapprima il termine per presentare osservazioni al ricorso alle parti interessate, le quali hanno ricevuto la decisione di riconsiderazione e avuto così l’occasione d’impugnarla ed esprimersi sul ricorso, come d’altronde fatto da PI 1 in modo diffuso.
Nel merito, PI 1 sostiene che i chilometri non influiscono sul prezzo di un’auto, siccome esso è sostanzialmente determinato dall’anno di fabbricazione e di messa in circolazione. Ella è dunque del parere che la questione sollevata dall’aggiudicatario fa riferimento semmai a errori commessi dall’UE, il quale non ha verificato quanto comunicato dal debitore, rispettivamente all’omessa verifica da parte dell’acquirente, circostanze che, secondo l’insorgente, esulano dalle ipotesi previste dall’art. 132a LEF e che tutt’al più potrebbero giustificare un’azione di responsabilità nei confronti del Cantone. PI 1 fa pure valere che il noto autoveicolo è valutato dai principali siti specializzati in Svizzera in fr. 10'000.–, come risulta dalle diverse pubblicazioni su internet ch’ella ha prodotto con il ricorso. A suo parere, l’aggiudicatario può quindi essere solo contento del prezzo inferiore pagato per un’auto che vale molto di più sul mercato.
Dal canto suo, l’Ufficio osserva che l’indicazione dei chilometri percorsi da un autoveicolo è un elemento essenziale per i potenziali acquirenti, siccome serve a stabilire il valore venale del bene in questione. Esso è del parere che, come risulta da rinomate piattaforme online di rivendita di autoveicoli, gli aspetti più importanti da considerare per valutare un’auto usata sono lo storico, l’allestimento, il chilometraggio, lo stato della meccanica e carrozzeria, la marca e il modello del veicolo. In particolare, l’organo esecutivo reputa che il chilometraggio determina il più delle volte l’usura del-l’autoveicolo. Per tali motivi, ritiene di aver agito correttamente e si riconferma nel proprio provvedimento di riconsiderazione.
5.1 Mediante ricorso contro l’aggiudicazione giusta l’art. 132a LEF, l’aggiudicatario può prevalersi anche di un vizio di volontà, quale un errore essenziale giusta l’art. 23 CO (DTF 129 III 363 consid. 5). La pubblicazione dell’asta, o meglio la descrizione degli oggetti posti in vendita, non deve invero fornire informazioni errate, suscettibili di trarre in inganno il pubblico e persino – se sono date le condizioni dell’art. 24 CO – di provocare l’annullamento dell’asta (sentenza della CEF 15.2020.22 del 15 aprile 2020, consid. 2.1 e riferimenti citatati).
5.1.1 Giusta l’art. 23 CO, il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da errore essenziale. L’art. 24 cpv. 1 n. 4 CO prevede che vi è segnatamente un errore essenziale quando esso concerne una determinata condizione di fatto, che la parte in errore considerava come un necessario elemento del contratto secondo la buona fede negli affari. Affinché si possa parlare di errore essenziale, occorre anzitutto che il contraente possa in buona fede rendersi conto che l’errore dell’altra parte riguarda un fatto che era oggettivamente idoneo a indurla a concludere il contratto o concluderlo alle condizioni pattuite; è inoltre necessario, dal punto di vista della parte in errore, che si possa ammettere soggettivamente che l’errore l’ha effettivamente indotta a concludere il contratto o a concluderlo alle condizioni pattuite (DTF 135 III 537 consid. 2.2 e sentenze citate). In tale evenienza, i fatti cui fa riferimento l’errore devono essere certi (v. le versioni del testo in italiano e in tedesco: “una determinata condizione di fatto”, “einen bestimmten Sachverhalt”). Sono dunque escluse le fattispecie di natura speculativa e aleatoria che sono oggetto di speranza, fortuna o sfortuna, ma non di errore essenziale (DTF 109 II 105 consid. 4/b/aa, pag. 111; Schmidlin/Campi in: Commentaire romand, Code des obligations I, 3a ed. 2021, n. 35 ad art. 23-24 CO).
5.1.2 Secondo la giurisprudenza sviluppata in applicazione dell’art. 24 cpv. 1 n. 4 CO, anche un errore dovuto a negligenza comporta in linea di principio l’annullabilità del negozio giuridico (art. 26 CO). Tuttavia, se una parte non si preoccupa al momento della stipula del contratto di chiarire una particolare questione che manifestamente si pone, la controparte può dedurne ch’essa fosse priva d’importanza per la parte che non l’ha sollevata (DTF 129 III 363 consid. 5.3; 117 II 218 consid. 3/b; citata 15.2020.22, consid. 2.1.2).
5.2 Si
evince dagli atti che secondo le verifiche svolte dopo l’asta da RI 1 e dall’UE,
il contachilometri del veicolo indicava in re-altà km 163'018 (v.
documentazione fotografica agli atti) anziché il valore approssimativo di “km 145'000”
menzionato dall’UE nel descrittivo pubblicato sul sito internet delle aste
online del Cantone, pari quindi a una differenza di “+ ca. 18'000” km, come
rilevato nella decisione di riconsiderazione (sopra, consid. 5). È vero che la
tilde (il simbolo “”), anteposta al dato in questione esprime approssimazione, ma dalla documentazione dell’incarto
risulta che l’UE ha inteso semplicemente arrotondare il dato di “km 145'200” già indicato nel verbale di sequestro del 15 dicembre 2022 e nel
verbale di pignoramento del 16 gennaio 2024. Ne segue che l’organo esecutivo ha effettivamente fornito un’informazione
errata sull’oggetto posto in vendita, suscettibile in principio di
trarre in inganno il pubblico. Occorre nondimeno verificare se linformazione
errata costituisce un errore oggettivamente e soggettivamente essenziale giusta
l’art. 24 cpv. 1 n. 4 CO, suscettibile di provocare l’annullamento dell’asta
(sopra, consid. 5.1).
5.2.1 Per quanto attiene all’aspetto oggettivo dell’errore essenziale, va rilevato che, nonostante la differenza di chilometri riscontrata in casu, superiore del 12.4% rispetto alla quantità indicata dall’Ufficio, l’impatto ch’essa ha sul valore di mercato dell’autovettura è in realtà molto limitato. Secondo il sito comparis.ch, che offre la possibilità di stimare il prezzo di mercato di un autoveicolo usato in funzione del mese e anno d’immatricolazione, della marca e del modello, nonché del chilometraggio del veicolo (“https://it.comparis.ch/carfinder/vehicleevaluation/create”), una VW Beetle 2.0 TSI GSR immatricolata nel novembre 2013 con km 145'000 è valutata in fr. 9'981.–, mentre lo stesso veicolo con invece km 163'000 in fr. 9'235.–. La differenza di prezzo è pertanto di appena fr. 746.–, pari a circa il 7.5% del valore superiore. A fronte di tale circostanza, non si può desumere che oggettivamente, secondo la buona fede nei rapporti d’affari, l’invocato errore costituisse nel caso concreto un elemento essenziale del contratto, la differenza di chilometri avendo di fatto un’incidenza molto contenuta sul valore del veicolo. Del resto l’aggiudicatario non ha fatto valere né dimostrato nel ricorso né in seguito a quello di PI 1 che la differenza di chilometri comporta in concreto un’importante diminuzione di valore del veicolo. Non si può infine non rilevare che l’UE, secondo l’uso, ha escluso ogni garanzia sui beni messi all’asta (art. 234 CO; 7° trattino delle condizioni d’asta). Nessun oblatore poteva pertanto validamente fondare la sua offerta solo sul dato chilometrico, senza riguardo allo stato del veicolo, per il quale non è stata fornita alcuna garanzia. Ne segue che non sono dati in concreto tutti i presupposti perché RI 1 possa invocare un errore essenziale nel senso dell’art. 24 cpv. 1 n. 4 CO e ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione giusta l’art. 132a cpv. 1 LEF.
5.2.2 In queste circostanze, non è necessario verificare se l’errore è da considerare essenziale anche dal punto di vista soggettivo. Va tuttavia osservato che RI 1 si è aggiudicato l’automobile per fr. 7'200.–, ossia per un prezzo sensibilmente inferiore a quello presumibile di mercato corrispondente al dato chilometrico effettivo (di fr. 9'235.–, sopra consid. 5.2.1), e che stante l’esclusione di garanzia si è, comunque sia, assunto un certo rischio che escluderebbe che il suo errore possa essere considerato come essenziale (sopra, consid. 5.1.1 i.f.).
Per i motivi che precedono, l’UE non avrebbe dovuto riconsiderare l’aggiudicazione, annullandola. In accoglimento del ricorso di PI 1, va dunque annullata la decisione di riconsiderazione impugnata. Per le stesse ragioni, va invece respinto il ricorso di RI 1. Infine, stante l’esito del giudizio odierno, la sua domanda di concessione dell’effetto sospensivo risulta senza oggetto, come la censura di pretesa tardività di quella domanda sollevata da PI 1 (ad ogni modo fuori luogo, v. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, 1998, n. 2.1/a ad art. 10 LPR). Per legge (art. 144 cpv. 4 LEF), gl’interessi di mora dei crediti posti in esecuzione verranno calcolati fino al giorno della realizzazione del veicolo e potranno semmai essere contestati in sede di ripartizione.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso di PI 1 è accolto. Di conseguenza è annullata la decisione di riconsiderazione 23 agosto 2024 della sede di Bellinzona dell’UE.
Il ricorso di RI 1 è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – ; – ; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.