Incarto n. 15.2024.86
Lugano 28 novembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
cancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 12 agosto 2024 di
RI 1 c/o __________,
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 4 giugno 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1, IT-__________ (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 aprile 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) a convalida del sequestro n. __________, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 29'500.– oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio 2022, indicando quale causa del credito la “rifusione delle spese legali (spese processuali e ripetibili) secondo dispositivi no 3, 4 e 8 della sentenza del 31 gennaio 2022 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello. Inc. n. 14.2021.89 e 14.2021.90”, nonché per fr. 2'000.– oltre agli interessi del 5% dal 17 marzo 2022 per “rifusione ripetibili decreto stralcio 17.3.2022 Pretura Lugano”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo il 16 agosto 2022, con istanza del 22 novembre 2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Statuendo con decisione del 17 maggio 2023, il Pretore ha accolto l’istanza di rigetto dell’opposizione (e respinto l’opposizione al sequestro). Mediante sentenza del 25 aprile 2024 (inc. 14.2023.61), questa Camera, nella sua veste di autorità giurisdizionale superiore, ha parzialmente accolto il reclamo interposto da RI 1 contro la decisione pretorile, riformandola nel senso di una limitazione del rigetto definitivo dell’opposizione a fr. 29'800.– oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio 2022 su fr. 27'800.– e dal 17 marzo 2022 su fr. 2'000.–, ponendo le spese processuali di primo grado relative al rigetto, di fr. 100.–, a carico di CO 1 per 1⁄20 e per i rimanenti 19⁄20 a carico di RE 1, tenuta a rifondergli fr. 675.– per ripetibili ridotte, e le spese processuali di secondo grado, di fr. 400.– a carico della reclamante in ragione di 19⁄20 e per il restante 1⁄20 a carico di CO 1, al quale RE 1 è stata condannata a versare fr. 1'600.– per ripetibili ridotte.
C. Il 1° febbraio (limitatamente alla pretesa di fr. 2'000.–) e il 15 maggio 2024 (per quella di fr. 27'800.–) PI 1 ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione e il 4 giugno 2024 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento, spedito all’escussa al suo preteso domicilio di __________ in via di rogatoria internazionale.
D. Con ricorso del 12 agosto 2024, RI 1 ha postulato, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di “annullare, revocare, dichiarare nullo e/o di nessun effetto” l’avviso di pignoramento, protestate tasse, spese e indennità.
E. Con osservazioni preliminari del 14 agosto 2024, l’UE ha trasmesso il ricorso alla Camera per la decisione sulla domanda di effetto sospensivo, rimettendosi al suo giudizio.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato, avvenuta il 2 agosto 2024 a __________, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.1 La decisione contro cui RI 1 ha ricorso alla II CCA è la decisione 17 giugno 2024 (inc. OR.2024.113) con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha stabilito che il suo scritto intitolato "Azione di accertamento dell’inesistenza e dell’estinzione del debito (art. 85a LEF)" è inammissibile e le va pertanto retrocesso con i documenti annessi al medesimo in virtù dell’art. 132 CPC, “stante le sconvenienze che lo farciscono a 360 gradi e l’incomprensibilità degli argomenti proposti nello stesso”. Ora, la II CCA ha nel frattempo respinto il ricorso (mediante sentenza del 17 ottobre 2024) e, comunque sia, anche se la sua domanda di effetto sospensivo fosse stata accolta, sarebbero stati sospesi solo gli effetti della decisione pretorile d’inammissibilità e non ancora l’esecuzione n. 3236987. Ad ogni modo, l’UE le ha correttamente risposto nelle e-mail del 5 agosto 2024 (doc. B e C) che la sospensione dell’esecuzione necessita imperativamente una decisione (effettiva) del giudice.
2.2 D’altronde, una sospensione provvisoria dell’esecuzione nel senso dell’art. 85a cpv. 2 LEF, subordinata alla condizione che il giudice ritenga la domanda “molto verosimilmente fondata”, può essere ordinata al più presto prima della realizzazione, ovvero dopo il pignoramento (sentenze del Tribunale federale 5A_580/2019 del 20 aprile 2021 consid. 3.3 e della CEF 15.2007.62 del 14 giugno 2007 pag. 2, di cui RI 1 era destinataria quale patrocinatrice della madre). Non permette pertanto di scansare il pignoramento e ancor meno di contestare il precedente avviso di pignoramento.
2.3 Infine, l’azione di sospensione o annullamento dell’esecuzione a norma dell’art. 85a LEF non consente di rimettere in discussione una decisione passata in giudicato, com’è il caso delle decisioni di questa Camera e della Pretura di Lugano citate nel precetto esecutivo per quanto attiene alle spese giudiziarie, se non per fatti avvenuti dopo il passaggio in giudicato (ad esempio il pagamento) o su difese derivanti dalla decisione stessa (cfr. art. 81 cpv. 1 LEF; sentenze del Tribunale federale 9C_492/2019 del 24 ottobre 2019 consid. 4), motivi che RI 1 non pare aver fatto valere nella fattispecie.
2.4 Per tutti questi (tre) motivi, la censura va respinta.
3.1 La ricorrente misconosce che la domanda di continuazione dell’esecuzione figurante nell’incarto dell’UE, che reca la data del 1° febbraio 2024 ed è limitata alla pretesa di fr. 2'000.–, fa parte dei (otto) documenti acclusi alla “raccomandata a mano” del 1° febbraio 2024, pure presente nel fascicolo, e sulla quale è apposto il timbro dell’Ufficio di stessa data. L’assenza di busta non ha pertanto nulla di sospetto visto che la domanda è stata presentata allo sportello “a mano”. Non manca neppure il timbro dell’UE, che risulta apposto sulla lettera. Che non lo sia anche sulla domanda non è di rilievo per la questione della prova della data d’inoltro della domanda. La DTF 106 III 49 citata dalla ricorrente riguarda solo l’ipotesi dell’invio della domanda per via postale, che nel caso in esame non si avvera. La legge non vieta la presentazione della domanda direttamente all’ufficio, persino solo oralmente (art. 3 cpv. 2 del regolamento sui formulari e registri da impiegare in tema d’esecuzione e di fallimento e sulla contabilità [Rform, RS 281.31]). Gl’indizi menzionati da RI 1 a sostegno della sua tesi di un inserimento “ex post” della domanda del 1° febbraio 2024 nel fascicolo dell’UE sono senza fondamento.
3.2 Ritenuto che il termine di perenzione dell’art. 88 cpv. 2 LEF è iniziato a decorrere con la notifica del precetto esecutivo a RI 1 (DTF 125 III 45 consid. 3/b), il 16 agosto 2022, ed è stato sospeso dalla data d’inoltro dell’istanza di rigetto dell’opposizione (il 22 novembre 2022) fino a quello in cui la decisione pretorile di rigetto dell’opposizione è pervenuta all’escutente (DTF 106 III 51 consid. 3; art. 88 cpv. 2, 2° periodo LEF), ossia il 23 maggio 2023 (doc. 5 accluso alla domanda del 1° febbraio 2024), il termine di perenzione di un anno, che senza sospensione sarebbe scaduto il 16 agosto 2023, è stato sospeso durante 182 giorni e sarebbe così scaduto il 14 febbraio 2024. La domanda del 1° febbraio 2024 è pertanto tempestiva e la censura di perenzione infondata.
4.1 Come risulta dallo scritto accompagnatorio del 15 maggio 2024 contenuto nella busta, sul quale figura sia l’indirizzo che il timbro dell’UE del 16 maggio 2024, oltre alla (seconda) domanda di continuazione dell’esecuzione, limitata alla pretesa di fr. 27'800.–, PI 1 aveva allegato altri sette documenti, debitamente elencati nello scritto accompagnatorio, ciò che giustifica, se ce ne fosse bisogno, l’uso di una busta di formato C4. Il timbro dell’UE basta a dimostrare che il plico gli è giunto il 16 maggio 2024 (per il tramite del funzionario __________, secondo il tracciamento “IPLAR” della raccomandata) e comunque trova conferma sia dall’etichetta apposta sulla busta, sia dal timbro postale in mezzo ai due francobolli, che ne attestano l’invio il 15 maggio 2024 e sconfessano le illazioni della ricorrente in merito a una manipolazione della raccomandata.
4.2 La (seconda) domanda è pertanto stata inoltrata, il 15 maggio 2024, entro il termine di venti giorni dell’art. 279 cpv. 3 LEF, decorso dalla notifica della sentenza 14.2023.61 di questa Camera, pervenuta a PI 1 il 6 maggio 2024 (doc. 3 accluso allo scritto accompagnatorio del 15 maggio). Anche su questo punto il ricorso è infondato.
5.1 La reclamante non spiega però quale sia il proprio interesse concreto a sollevare tale censura. Il disposto dell’art. 68 cpv. 1 LEF mira a salvaguardare gl’interessi dello Stato, evitando all’ufficio di dover escutere il creditore eventualmente renitente ove le spese non fossero né anticipate né prelevate su pagamenti fatti dal debitore all’ufficio o sul ricavo della realizzazione (sentenza della CEF 15.2022.89 del 5 dicembre 2022 consid. 2). La censura è pertanto irricevibile.
5.2 Ad ogni modo si evince dalla contabilità dell’UE, consultata d’ufficio dalla Camera (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF), che i fr. 988.– anticipati da PI 1 il 17 maggio 2022 sono bastati a coprire le spese della procedura di sequestro e di esecuzione a convalida dello stesso maturate finora.
Stante l’esito del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo è senza oggetto.
Pur facendo astrazione dei seri dubbi sul fatto che la ricorrente sia effettivamente domiciliata all’indirizzo in __________ da lei indicato sul ricorso (cfr. sentenza della CEF 14.2024.62 del 25 settembre 2024 consid. 3.2), anche perché pure nel caso in esame ella ha spedito il ricorso da __________ facendo capo al servizio My Post 24 (tracciamento della raccomandata n. 98.40.416196.00074324), il quale è riservata a persone fisiche domiciliate in Svizzera (secondo il sito internet della Posta svizzera), ad ogni modo la sentenza odierna può essere notificata al recapito di __________ usato recentemente senza intoppi in altre procedure (in ultimo luogo per la già citata 14.2024.62), motivo per cui un invito a designare un recapito in Svizzera (giusta l’art. 140 CPC applicabile in concreto per il rinvio dell’art. 14 cpv. 1 LPR) risulta superfluo (sentenza 15.2022.64/65 dell’8 settembre 2022, pag. 5).
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.