Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.03.2025 15.2024.77

Incarto n. 15.2024.77

Lugano 21 marzo 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

cancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso e sull’istanza di restituzione del termine 12 luglio 2024 di

RI1, (patrocinata dall’ PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la notificazione del precetto esecutivo e l’avviso di pignoramento emessi rispettivamente il 14 maggio e il 2 luglio 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1, (patrocinata dall’ PA 2, )

ritenuto

in fatto: A. Con domanda del 3 maggio 2024 PI 1 ha chiesto alla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) di emettere un precetto esecutivo nei confronti di IS 1 per l’incasso di complessivi fr. 62'020.– oltre ad accessori per pigioni e acconti spese dal febbraio al luglio 2024, nonché spese di sollecito.

B. Il 7 maggio 2024 l’UE, per il tramite del centro di competenza cantonale dei precetti esecutivi (CCPE) di Faido, ha emesso il precet­to esecutivo n. __________ e l’ha trasmesso mediante invio racco-mandato (n. __________) a IS 1, al­l’indirizzo di “Via __________”.

C. Il 15 maggio 2024 il precetto esecutivo è stato notificato allo sportello dell’Ufficio postale di __________ “al destinatario”, come indicato sul retro del precetto.

D. In mancanza di opposizione al precetto esecutivo, il 2 luglio 2024 l’Ufficio ha proseguito l’esecuzione su domanda di PI 1, emettendo l’avviso di pignoramento per l’8 agosto 2024 e spedendolo all’escussa per posta semplice.

E. Con ricorso del 12 luglio 2024 IS 1 chiede alla Camera di dichiarare nullo o di annullare il precetto esecutivo, come pure l’avviso di pignoramento, previo conferimento dell’effetto sospensivo al ricorso. Lo stesso giorno essa ha presentato anche un’i­stanza di restituzione del termine per interporre opposizione al precetto esecutivo giusta l’art. 33 cpv. 4 LEF.

F. Tramite ordinanza del 18 luglio 2024 il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo al gravame e ha congiunto le procedure di ricorso e di restituzione del termine d’opposizione.

G. Mediante osservazioni del 9 agosto 2024 PI 1 si è opposta al ricorso e all’istanza di restituzione del termine, postulandone la reiezione.

Nelle sue del 13 agosto 2024 l’UE si è riconfermato nei propri provvedimenti. Esso ha pure prodotto un’e-mail inviata dalla Posta in seguito alla sua richiesta di chiarimenti in merito alla notificazione del precetto esecutivo.

H. Su domanda del 22 agosto 2024 di IS 1, con ordinanza del 23 agosto 2024 il presidente della Camera le ha trasmesso l’e-mail della Posta prodotta dall’UE, impartendole un termine per presentare un’eventuale replica.

I. Con replica del 6 settembre 2024 la ricorrente ha preso posizione sulle osservazioni della resistente e dell’UE, confermandosi sostanzialmente nelle sue domande ricorsuali e di restituzione del termine per interporre opposizione.

L. Tramite duplica del 20 settembre 2024 presentata entro il termine impartitole, la resistente si è opposta alle argomentazioni della replica, ribadendo in sostanza la propria posizione.

Considerando

in diritto: 1. L’insorgente si duole che, contrariamente a quanto indicato a ter­go del precetto esecutivo, ove figura che la consegna è avvenuta “al destinatario”, l’atto non è stato notificato a lei, siccome “era assente all’estero” (v. ricorso, pag. 4, ad 16). Rileva altresì che il precetto neppure riporta indicazioni che permettono d’identificare a chi sarebbe stato notificato e in che veste. Per tali ragioni, reputa che l’esecuzione debba essere annullata, essendo venuto meno lo scopo delle disposizioni procedurali volte ad assicurare la comunicazione effettiva dell’atto al destinatario menzionato.

Da parte sua, la resistente sostiene che per la validità della notifica del precetto esecutivo non è necessaria la sua sottoscrizione da parte dell’escusso, essendo invece necessaria e sufficiente l’attestazione dell’agente notificatore, ch’egli deve apporre nell’ap­posita rubrica a tergo del precetto e firmare. Ciò premesso, fa valere che nella fattispecie l’impiegato dell’Ufficio postale di __________ ha attestato con la sua firma di aver consegnato il precetto alla destinataria escussa il 15 maggio 2024 e che, come pubblico documento nel senso dell’art. 9 cpv. 1 CC, l’esemplare del precetto esecutivo costituisce prova piena dei fatti che attesta (vale a dire che la consegna è avvenuta nelle mani della destinataria IS 1), finché non sia dimostrata l’inesattezza del suo contenuto. In proposito, reputa che l’escussa non abbia comprovato l’erroneità dell’attestazione figurante sul precetto e tantomeno di essere stata assente all’estero il giorno della notifica, circostanza che comunque contesta.

Nelle sue osservazioni, l’UE rileva che secondo le informazioni assunte e contenute nell’e-mail del 23 luglio 2024 della Posta, il collaboratore dell’Ufficio postale competente, che controlla sempre e scrupolosamente i documenti d’identità, è sicuro di avere consegnato il precetto esecutivo al destinatario che si era presentato personalmente allo sportello.

Nella replica, l’insorgente ribadisce di non aver mai ritirato l’atto esecutivo in questione, siccome al momento della notifica si trovava all’estero. Sulla scorta di nuovi documenti prodotti soltanto con la replica, essa sostiene più precisamente di essere stata a Parigi per un concerto con suo marito e di essere partita alla volta di Los Angeles il 12 maggio 2024. Oltre alla copia del biglietto aereo, a ulteriore comprova della sua permanenza all’estero, ella ha prodotto le copie delle prenotazioni in quel periodo di due appuntamenti presso uno studio dentistico e un centro estetico a Los Angeles.

Mediante la duplica, PI 1 postula che le nuove allegazioni e prove prodotte dalla ricorrente soltanto in sede di replica siano dichiarate irricevibili ed estromesse dagli atti della procedu­ra di ricorso, siccome IS 1 le avrebbe potuto far valere già in sede di ricorso. A parere suo l’insorgente non è riuscita a ribaltare la presunzione risultante dal precetto esecutivo, sicché la notificazione avvenuta il 15 maggio 2024 resta valida.

1.1 Con la replica spontanea non è consentito in principio allegare nuovi fatti o produrre nuovi mezzi di prova (DTF 144 III 119 consid. 2.3), ciò che vale anche nella procedura di ricorso davanti alle autorità di vigilanza cantonali (sentenza della CEF 15.2017.70 del 17 maggio 2018 consid. 7.1 con rinvii), fatto salvo il dovere dell’auto­rità di vigilanza di accertare d’ufficio i fatti pertinenti con la collaborazione delle parti (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e 19 cpv. 1 LPR), purché essi siano stati allegati già davanti all’organo esecutivo o risultino dagli atti (sentenza del Tribunale federale 5A_405/2017 del 14 novembre 2017; sentenza della CEF 15.2024.7 del 15 maggio 2024, consid. 2). Il Tribunale federale ha però pure avuto modo di precisare che in un secondo scambio di scritti ordinato nella procedura sommaria di prima sede i nova sono ammissibili senza alcuna limitazione (DTF 146 III 237 consid. 3.1; sentenza della CEF 14.2023.159 del 4 luglio 2024 consid. 3.2.2). Nella procedura di reclamo i nova sono però vietati (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.1.1 Per quanto attiene alla procedura di ricorso (art. 17 LEF), secondo la giurisprudenza di questa Camera anche quando viene ordinato un secondo scambio di allegati in virtù dell’art. 12 LPR, non è possibile, con la replica, addurre nuovi fatti o mezzi di prova già proponibili al momento della presentazione del ricorso (sentenza del­la CEF 15.2001.317 del 14 marzo 2002 consid. 1) né, con la duplica, nuovi fatti o mezzi di prova già proponibili al momento della presentazione delle osservazioni al ricorso (come esplicitamente ricordato nell’ordinanza del 9 settembre 2024 e, per svista, dimenticato in quella del 18 luglio 2024). Vale anche per il secondo scambio di allegati la riserva degli art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e 19 cpv. 1 LPR entro gli stessi limiti già ricordati.

1.1.2 Nel caso in rassegna, IS 1 avrebbe senz’altro potuto e dovuto produrre già con il ricorso, a sostegno della sua pretesa assenza all’estero al momento della consegna del precetto esecutivo (ricorso, n. 16), i documenti (G-I) già esistenti od ottenibili a quel momento, ma trasmessi poi solo con la replica. Non possono pertanto essere presi in considerazione ai fini del giudizio.

1.2 Ad ogni buon conto, l’esito del giudizio odierno non muterebbe anche se i documenti in questione fossero considerati ricevibili.

1.2.1 In effetti, la validità della notifica del precetto esecutivo non è subordinata alla sua sottoscrizione dall’escusso, ma all’attestazione dell’agente notificatore (art. 72 cpv. 2 LEF), ch’egli deve apporre nell’apposita rubrica a tergo del precetto e firmare. Tale attestazione basta per ritenere provata la valida notifica del precetto esecutivo all’escusso, se egli non ne ha comprovato l’inesattezza né allegato e reso verosimili fondati motivi per dubitare della veridicità del contenuto del documento (cfr. art. 9 cpv. 1 CC; DTF 120 III 117 consid. 2; sentenza della CEF 15.2022.120 del 28 novembre 2022, pag. 2 e rinvii).

1.2.2 Nel caso in esame, l’impiegata dell’Ufficio postale di __________ (PI 2, secondo le indicazioni dell’e-mail 23 luglio 2024 della Posta) ha attestato, con la sua firma, di aver consegnato il precetto alla destinataria escussa il 15 maggio 2024 (doc. C, pag. 2). Ora, i documenti prodotti da IS 1 a sostegno della sua allegata assenza all’estero al momento della notificazione non bastano a rovesciare la presunzione secondo cui il precetto esecutivo, quale pubblico documento nel senso dell’art. 9 cpv. 1 CC, fa piena prova dei fatti che attesta. Come sostiene a ragione la resistente, la copia dell’acquisto, il 20 marzo 2024, di due biglietti aerei a nome di IS 1 e di suo marito PI 3 per un volo previsto sabato 12 maggio 2024 da Parigi a Los Angeles (doc. G) ancora non dimostra che la ricorrente fosse effettivamente presente su quel volo, ciò che avrebbe potuto e dovuto invece provare producendo la carta d’imbarco o un’autorizzazione di viaggio ESTA in formato elettronico. D’altronde, la fattura concernente “la prenotazione di un appuntamento presso uno studio dentistico di Los Angeles” (v. replica, pag. 2, e doc. H) fa riferimento espressamente solo a una visita del 23 maggio 2024 (v. in proposito la dicitura “Office Visit for Observation”), mentre non è dato di sapere a che cosa allude la voce inerente al 15 maggio 2024 soprattutto a causa delle parti del documento oscurate dalla stessa ricorrente. Infine, la dichiarazione relativa a un appuntamento del 16 maggio 2024 presso un centro estetico di Los Angeles (doc. I) non dimostra, ancora una volta, che IS 1 si sia effettivamente recata in quel luogo alla data convenuta. Desta inoltre una certa perplessità che il prezzo indicato di $ 50.– per la prestazione richiesta (ivi indicata come “Whole Body Red Light Therapy”) corrisponda proprio alla penale di $ 50.– prevista per l’evenienza in cui l’appuntamento venga cancellato dal cliente nelle 12 ore prima che abbia luogo (v. doc. I, in calce). In assenza di verosimili fondati motivi di dubitare dell’attestazione contenuta nell’apposita rubrica del precetto esecutivo, la validità della notificazione di quel­l’atto nelle mani della destinataria il 15 maggio 2024 va conferma­ta e di conseguenza il ricorso si avvera irricevibile, in quanto tar-divo, per quanto attiene alla contestazione del precetto esecutivo, e infondato in merito all’avviso di pignoramento, censurato con l’u­nico motivo della carente notificazione del precetto esecutivo.

  1. Lo stesso esito tocca all’istanza di restituzione del termine per interporre opposizione al precetto esecutivo, l’istante fondando il suo impedimento ad agire entro il termine unicamente sul fatto di essere venuta a conoscenza dell’esecuzione con la ricezione del­l’avviso di pignoramento il 4 luglio 2024 (v. istanza, pagg. 4-5, ad 17), allorquando in realtà ella ne è stata informata già al momento della notificazione del precetto avvenuta il 15 maggio 2024 (sopra, consid. 1.2.2).

  2. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

  1. L’istanza di restituzione del termine per interporre opposizione al precetto esecutivo n. __________ è respinta.

  2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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